REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE
PARCO NATURALE DEI LAGHI DI AVIGLIANA
Sede legale e uffici: xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxxxxx (XX)
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Appalto per la prestazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo
ALLEGATO TECNICO
Art. 1 Oggetto della trattativa
La presente trattativa mira ad individuare la società (“agenzia per il lavoro”) che provvederà alla realizzazione del servizio consistente nella somministrazione all’Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana (“ente utilizzatore”) di tutte le figure professionali (“prestatori di lavoro temporaneo”) necessarie nell’arco del periodo del contratto da impiegarsi con la forma del contratto di lavoro temporaneo (D.Lgs10settembre2003 n.276 e s.m.i.); si intendono tali le figure professionali ascrivibili alle categorie B, C e D del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato lì 11.04.2008.
Il citato servizio consiste nella somministrazione del personale temporaneo e la relativa gestione amministrativa.
Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di procurare all’Ente utilizzatore uno strumento che consenta l’impiego temporaneo di lavoratori in relazione ad esigenze a carattere non continuativo, a cadenza periodica o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio.
I prestatori di lavoro temporaneo verranno richiesti in base alle necessità dell'Ente e per periodi di diversa durata e saranno individuati con separati contratti di somministrazione.
Art. 2 Importo a base di gara
Percentuale di ricarico massimo praticato dall’Agenzia per il servizio prestato riferito alle seguenti categorie
Categoria B – posizione economica B1 – area tecnica
B1 – area amministrativa
Categoria C – posizione economica C1 – area tecnica
C1 – area amministrativa
Categoria D – posizione economica D1 – area tecnica
D1 – area amministrativa
Art. 3. Requisiti di ammissione alla gara
Le ditte partecipanti, per essere ammesse alla gara, devono essere in possesso dei requisiti ed aver reso le dichiarazioni di cui all’art4 del bando, che dovranno produrre, a pena di esclusione che si richiamano integralmente:
A documentazione amministrativa composta da istanza di ammissione alla gara d'appalto di cui in oggetto indirizzata all' Ente di Gestione del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana - Via
Montepirchiariano n. 54 – 10051 Avigliana (TO), sottoscritta in forma semplice dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore al sensi del D.P.R. 445/2000, e contenente il numero di telefono e di fax dell’impresa offerente, con allegate le dichiarazioni, successivamente verificabili, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o comunque da soggetto munito di specifica procura, attestante:
A1) il possesso dei requisiti di ordine generale per partecipare alla procedura di gara, prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non sia pendente a proprio carico procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965; (N.B.: L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare, se si tratta di impresa individuale; il socio se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società);
c) che nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che non sia stata riportata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18. (N.B.: L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare, se si tratta di impresa individuale; del socio se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’art. 445 comma 2 del codice di procedura penale);
d) che non sia stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990;
e) che non siano state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non sia stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non sia stato commesso errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non siano state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non siano state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) che sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto
previsto dall’art 17 della L. 68/1999, ovvero che non è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto dei disabili;
k) che a proprio carico non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett.
c) del decreto legislativo 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
A2. che l’offerente possiede i seguenti requisiti di idoneità professionale previsti all’art.39 Dlgs 163/2006
A2.1) iscrizione alla C.C.I.A. per la tipologia di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto di cui allega certificato o riporta le seguenti indicazioni:
ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell’attività, generalità e indicazione del titolare, in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di impresa societaria;
codice fiscale e partita I.V.A;
A2.2) di essere società autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’esercizio di tutte le attività di cui all’art.4 comma 1 lett.a) del D. Lgs. 276/2003 ed iscritta all’albo Ministeriale di cui all’art.4 del D.Lgs 276/2003 di cui allega certificato o riporta l’indicazione di tutti gli estremi contenuti nel certificato.
A3 . di possedere polizze RCO ed RCT e l’importo dei relativi massimali;
A4. l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art 2359 c.c., con altre società concorrenti alla gara;
A5. di possedere una struttura organizzativa così come da D.Lgs. 276/04, con presenza nella provincia di Torino;
A6. avere preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto della gara, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione del medesimo o sul contenuto dell’offerta ovvero sulle condizioni contrattuali, di avere giudicato il prezzo offerto remunerativo e rispettoso dei parametri di legge relativi ai costi del lavoro e della sicurezza, di accettare, senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nell'allegato tecnico e nella lettera di invito e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione del prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve eventuali future maggiorazioni conseguenti a normative statali o regionali entrate in vigore successivamente alla data di scadenza del presente bando;
A7. l’accettazione integrale e l’impegno a rispettare tutti gli oneri e le clausole del Bando di gara, nonché dell’allegato tecnico e del rispetto comunque della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
A8. l’esprimere il consenso previsto dall’art. 13 della Legge 196/03 affinché l’Ente Parco di Avigliana possa eseguire nelle forme di legge il trattamento dei dati personali di questa Impresa per finalità connesse all’eventuale rapporto contrattuale ed alla comunicazione e pubblicazione dei dati relativi al presente appalto;
Le predette dichiarazioni dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante o comunque da soggetto munito di specifica procura.
Art. 4 Modalità di aggiudicazione del servizio
L'Ente utilizzatore aggiudicherà il servizio con il criterio del prezzo più basso art.82 Dlgs 163/2006, inteso come offerta economica meno onerosa determinata dalla percentuale di ricarico praticato dall’Agenzia per il servizio prestato ed offerto in valore assoluto più basso tra quelli praticati dalle Agenzie di Lavoro concorrenti ammesse alla gara.
Art. 5 Durata del servizio
Il servizio di fornitura decorrerà dalla stipulazione del contratto di aggiudicazione ed avrà termine alla scadenza del terzo anno.
Art. 6 Caratteristiche e disciplina del servizio
Il servizio di somministrazione dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro, in particolare dovranno essere osservate le norme di principio previste dal D.Lgs. 276/03, dal vigente CCNL per i dipendenti del comparto Regioni- Autonomie Locali stipulato il 11.04.2008. Dovrà inoltre essere rispettato quanto stabilito nel presente allegato tecnico, nel contratto di aggiudicazione e dai singoli contratti di somministrazione di lavoro, e nel rispetto delle seguenti modalità:
l'ente utilizzatore potrà procedere, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il triennio di durata del contratto di aggiudicazione, alla richiesta di singole somministrazioni di lavoro temporaneo all'agenzia, per iscritto tramite lettera firmata dal Direttore. Il servizio di somministrazione dovrà essere fornito entro 5 giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte dell’Ente Parco, detto termine potrà essere ampliato in casi espressamente consentiti dall'Ente utilizzatore.
Ciascuna richiesta di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere corredata delle seguenti informazioni:
a) la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria, il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario,
b) le modalità e la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
c) la sede e l'orario di lavoro;
L'Ente utilizzatore, qualora fosse necessario, si riserva l'opportunità di sottoporre a colloquio selettivo il personale presentato dall'agenzia.
I prestatori di lavoro temporaneo oggetto della somministrazione saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti degli Enti Locali, cat. B, C e D del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto Regioni – Autonomie Locali e per tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.
L'orario di lavoro a tempo pieno settimanale sarà di 36 ore, mentre l'eventuale orario a tempo parziale sarà articolato su 24 oppure su 18 ore; dell'articolazione dell'orario si darà comunicazione in ogni singola richiesta di somministrazione.
Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore ai sensi dell’art.25 del D.Lgs 276/2003.
La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL, che verrà comunicata nella lettera di richiesta di somministrazione dello specifico profilo professionale.
L'ente utilizzatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza e gli obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., salva la formazione di base.
Art. 7 Prezzo del servizio e modalità di pagamento
L’offerta economica formulata dal concorrente per la fornitura del servizio si intende fissato in base a calcoli e valutazioni di sua propria e assoluta convenienza, è a corpo, onnicomprensivo e forfettario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, salve eventuali maggiorazioni dovute ad incrementi conseguenti all’entrata in vigore di norme statali o regionali successive alla data del presente bando.
I pagamenti saranno effettuati su presentazione di fatture emesse in base al servizio rilevato su
un'apposita scheda, cartolina o foglio firma, sottoscritta dal lavoratore e dal Direttore o suo delegato, indicante le ore effettivamente prestate, entro trenta giorni dalla presentazione delle fatture emesse ogni fine mese o a fine contratto, e comunque secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici.
Art. 8 Vincolo giuridico e cauzione
A garanzia dell'esatto adempimento del contratto di aggiudicazione, l'impresa fornitrice aggiudicataria dovrà provvedere al versamento della cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale secondo le modalità indicate nella lettera di aggiudicazione e riportate nel bando.
Nel caso in cui l’agenzia di lavoro aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto di aggiudicazione o trascurasse ripetutamente l'adempimento delle condizioni di contratto, l'ente utilizzatore potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere il rapporto con l'aggiudicatario stesso, a maggiori spese di questo, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, provvedendo all'incameramento della cauzione.
La cauzione di cui sopra verrà restituita all'agenzia al termine della durata del contratto di aggiudicazione e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.
Art. 9 Interruzioni
Nel caso di interruzione della prestazione di lavoro tempoaraneo per causa imputabile al lavoratore o all'agenzia, l'impresa dovrà sostituire il lavoratore entro cinque giorni lavorativi. Nel caso in cui l'agenzia non provvedesse alla sostituzione o l'Ente non l'accettasse, si applicherà il successivo art. 11.
Art.10 Sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo
Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l’agenzia di lavoro sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa dei prestatori di lavoro temporaneo, a procedere alla sostituzione degli stessi nel termine perentorio fissato dal periodo di prova.
Art. 11 Clausola risolutiva
Qualora l’agenzia non rispettasse i termini prescritti nel presente allegato, nel contratto di aggiudicazione e nei singoli contratti di somministrazione di lavoro, si procederà all'applicazione di una penale pari al 20% del costo del lavoratore temporaneo che l'impresa avrebbe dovuto fornire, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno; la penale si calcolerà nel seguente modo: 20% del costo giornaliero del lavoratore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione. Gli importi delle penali così applicate saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita a norma dell'art 8; superati i 30 giorni di mancata sostituzione, i contratti di somministrazione di lavoro saranno risolti di diritto.
L'ente utilizzatore si riserva la facoltà di recedere dal contratto di aggiudicazione in qualsiasi momento, con semplice comunicazione scritta all’agenzia, senza che la stessa possa nulla vantare a risarcimento o compenso, ma solo il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo, determinato in base alle effettive ore prestate dai lavoratori interinali, spettante fino alla naturale scadenza dei singoli contratti di somministrazione di lavoro posti in essere.
La risoluzione del contratto di aggiudicazione può essere richiesta dall’ente utilizzatore:
1. nei casi di subappalto;
2. in caso di cessione del contratto da parte dell’agenzia aggiudicataria, di cessazione dell’attività, di fallimento, di stato di moratoria e di atti di sequestro o di pignoramento a carico della stessa;
3. nei casi di reiterate in ottemperanze a quanto previsto dal presente allegato tecnico e dalla vigente normativa in materia.
Art. 12 Foro competente
Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto di aggiudicazione, sarà competente il Foro Giudiziale di Torino.
Art. 13 Provvedimenti disciplinari
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 276/2003 l’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo e' riservata al somministratore; l’ente utilizzatore provvederà a comunicare gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dello statuto dei lavoratori articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i..
Art. 14 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto, le parti dichiarano di fare riferimento alle norme di cui alla
L. 30/2003 e D.Lgs 276/2003 e s.m.i. intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo, nonché l’art. 2 del CCNL integrativo per i dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato lì 11.04.2008
Sono fatti salvi altresì i disposti dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, e gli xxx.xx 49 e 76 del D. Lgs. n. 112 del 25.6.2008 coordinato con la L. 133 del 06/08/2008, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il Direttore
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx