CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI APPALTO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA”
Roma, 21/05/2018
Il Progettista Geom. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Sapienza Università di Roma Area Gestione Edilizia
Ufficio Manutenzioni Edilizie e Servizi
Settore Gestione Aree Verdi, Strade, Pulizie e Decoro – Il Capo Settore: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx CF 80209930587 PI 02133771002
X.xx Xxxx Xxxx, 5 – 00000 Xxxx
T (x00) 00 00000000 – Mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx0.xx – PEC: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx0.xx xxx.xxxxxxx0.xx
INDICE
PREMESSA 4
PARTE I - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 4
Art. 1. Oggetto dell’Accordo Quadro 4
Art. 2 Durata dell’Accordo Quadro 5
Art. 3 Quantitativo Xxxxxxx e valore stimato dell’Accordo Quadro 5
Parte II - APPALTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO 6
Art. 4 Procedura per l’Aggiudicazione degli appalti specifici 6
Art.5 Oggetto degli appalti specifici 6
Art. 6 Sicurezza nell’esecuzione degli appalti specifici
(D. Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09). 7 Art. 7 Contratto relativo all’Appalto Specifico 9
PARTE III - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI APPALTI SPECIFICI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO 10
Art. 8 Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro 10
Art. 9 Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo 10
Art. 10 Successione e Fallimento dell’Aggiudicatario 10
Art. 11 Rappresentante dell’Aggiudicatario e domicilio 11
Art. 12 Mezzi e Prodotti 12
Art. 13 Convenzioni in materia di valuta e termini 13
Art. 14 Il Subappalto 13
Art. 15 Vizi e difformità di realizzazione dei servizi relativi agli appalti specifici
..................................................................................................................... 15
Art. 16 I Pagamenti 15
Parte IV - CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E GARANZIE 17
Art. 17 Requisiti necessari 17
Art. 18 Cauzione definitiva 17
Art. 19 Riduzione delle garanzie 18
Art. 20 Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore Economico 19
Parte V - AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 21
Art. 21 Criterio di aggiudicazione dell’accordo quadro 21
Art. 22 Modalità di stipula degli appalti specifici 21
PARTE VI - NORME FINALI 23
Art. 23 Oneri e obblighi a carico dell’Aggiudicatario 23
Art. 24 Obblighi speciali a carico dell’Aggiudicatario 24
Art. 25 Penali 25
Art. 26 Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti specifici 26
PARTE VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, 30
CONTRATTI COLLETTIVI 30
Art. 27 Accordo bonario 30
Art. 28 Definizione delle controversie 31
Art. 29 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 31
Art. 30 Spese contrattuali, imposte, tasse 32
PARTE VIII - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI 34
PREMESSA 34
Art. 31 Esecuzione dell’intervento di Derattizzazione 34
Art. 32 Esecuzione dell’intervento di Disinfestazione 35
Art. 33 Esecuzione dell’intervento di Disinfezione 36
Art. 34 Esecuzione dell’intervento di Deblattizzazione 37
Art. 35 Esecuzione dell’intervento di Rimozione e
Smaltimento di Carcasse ed Escrementi 38
Art. 36 Bonifica dei Siti Trattati 38
Art. 37 Monitoraggio sugli interventi eseguiti 38
Art. 38 Allontanamento dei Volatili – Rete Antintrusione 39
Art. 39 Allontanamento dei Volatili – Dissuasori Meccanici 40
Art. 40 Modalità di Ordinazione dei servizi 41
Parte IX - Termini per l’esecuzione dei contratti specifici 43
Art. 41 La Direzione del Servizio 43
Art. 42 Consegna e inizio del servizio 44
Art. 43 Termini per l'ultimazione del servizio e verbale di ultimazione 44
Art. 44 Proroghe 45
Art. 45 Sospensioni ordinate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto 45
Art. 46 Regolare Esecuzione 46
Art. 47 Protocollo Operativo per lo svolgimento degli interventi 47
Art. 48 Inderogabilità dei termini di esecuzione. 48
Art. 49 Lavoro notturno, festivo e reperibilità 48
Art. 50 Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi 48
ALLEGATI: 49
PREMESSA
Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dall'art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016 sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici riguardanti l’esecuzione di servizi di disinfestazione e derattizzazione entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo.
PARTE I - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1. Oggetto dell’Accordo Quadro
L’oggetto dell’Accordo Quadro comprende i servizi di disinfestazione e derattizzazione da svolgere presso la Città Universitaria e tutte le sedi esterne.
L’Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati all’operatore economico Aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo e che saranno volti all’esecuzione di singoli interventi inerenti il servizio. Pertanto, con la presente procedura, Sapienza Università di Roma intende regolamentare gli affidamenti di appalti specifici concernenti l’esecuzione dei servizi di disinfestazione e derattizzazione emergenti ed occorrenti nel tempo (della durata dell’accordo quadro) che dovessero rendersi necessari negli edifici di proprietà o concessi in uso a vario titolo alla “Sapienza”, la cui consistenza è indicata nell’allegato “Elenco edifici” (allegato 3) al presente Capitolato Speciale.
Per forniture e servizi accessori da includere sono da intendersi anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle attività previste in ogni contratto specifico nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature. L’Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l’Amministrazione – Sapienza Università di Roma e l’Operatore Economico-Impresa in base alle quali si procederà a stipulare specifici appalti relativi ad interventi connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate.
In particolare all’interno del presente Capitolato sono contenuti:
- La durata dell’Accordo Quadro;
Sono pertanto oggetto dell’Accordo Quadro:
- Le regole relative alla procedura di aggiudicazione degli appalti specifici;
- La tipologia di prestazioni affidabili.
Art. 2 Durata dell’Accordo Quadro
L’accordo Quadro che verrà stipulato con l’operatore economico Aggiudicatario della presente procedura ha una durata temporale di tre anni (36 mesi) decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, durata che potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta all’Operatore Economico, a seguito di non compimento della cifra stabilita dal Valore Stimato dell’Accordo. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può aggiudicare il singolo appalto specifico. L’Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell’esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all’assegnazione o stipula di tanti contratti specifici il cui totale equivale all’intero importo fissato nell’Accordo Quadro.
Art. 3 Quantitativo Xxxxxxx e valore stimato dell’Accordo Quadro
Il quantitativo massimo relativo all’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo degli appalti specifici che presumibilmente verranno stipulati nei quattro anni in virtù dell’Accordo Quadro medesimo è di totali euro 219.528,00 (EURO DUECENTODICIANNOVEMILACINQUECENTOVENTOTTO/00) IVA di
legge esclusa così come riportato all’interno della seguente tabella:
Importi totale A misura (Euro) | |
a) Importo esecuzione del Servizio: | 210.000,00 |
b) Costi della Sicurezza: | 9.258,00 |
IMPORTO TOTALE a) + b): | 219.258,00 |
L’importo relativo ai Costi della Sicurezza, la cui quota parte da imputare all’ammontare dell’appalto specifico, verrà computata di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere, all’interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 23, comma 16 del
D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 16, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
Parte II - APPALTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
Art. 4 Procedura per l’Aggiudicazione degli appalti specifici L’Amministrazione, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico, a fronte di una o più richieste di interventi di disinfestazione e di derattizzazione, aggiudicherà tramite proprio rappresentante incaricato (es. R.U.P., D.E.C), ciascun appalto specifico ponendo in essere le seguenti attività:
a) Preliminarmente, l’Amministrazione procederà alla definizione dell’oggetto del singolo appalto (indicazione della tipologia di servizio da eseguire, opere e servizi accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro;
b) Successivamente, l’Amministrazione provvederà alla richiesta d’offerta relativa all’intervento da eseguire che dovrà rispettare i termini e le condizioni (fisse o da fissare) previste nell’Accordo Quadro;
c) Con la ricezione dell’offerta, a seguito della valutazione della stessa, l’Amministrazione procederà ad aggiudicare l’appalto specifico mediante la stipula del relativo contratto in favore dell’Operatore Economico che si è aggiudicato l’Accordo Quadro operando, sui prezzi unitari, le medesime condizioni offerte (ribasso) all’interno dell’Accordo stesso.
Art.5 Oggetto degli appalti specifici
Oggetto dell’appalto specifico basato sull’Accordo Quadro potrà essere, in ragione di quanto specificato dall’Amministrazione nella richiesta d’offerta, quanto nel seguito indicato:
a) Derattizzazione, attività che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a determinare la riduzione della popolazione dei ratti;
b) Disinfestazione, attività che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atte a distruggere piccoli animali sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti;
c) Disinfezione, attività che riguarda il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
d) Xxxxxxxxxxxxxxxx, pratica di distruggere le blatte presenti nei vari ambienti, tenendo presente l’ambiente e le condizioni in cui si opera;
e) Demuscazione, disinfestazione da praticare contro insetti alati;
f) Rimozione di carcasse ed escrementi di piccoli animali infestanti, cioè l’accurata ispezione di luoghi ove si è eseguito il trattamento e/o ove si presume possano rinvenirsi le sopra citate problematiche;
g) Bonifica dei siti trattati, con la rimozione di esche e prodotti utilizzati nel precedente trattamento;
h) Monitoraggio sui siti oggetto delle prestazioni di cui al presente appalto, verifiche e controlli periodici con lo scopo di tenere sotto controllo l’andamento delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione nonché al fine di verificare l’efficacia dei vari prodotti utilizzati perché si possano eventualmente valutare alternative ai trattamenti fin qui praticati, evitando così inutili spargimenti nell’ambiente, di sostanze chimiche eccedenti il necessario, accertare le cause della presenza dei topi e ratti e programmare il corretto utilizzo dei rodenticidi.
i) Allontanamento volatili:
i1) tramite installazione reti ed accessori (colombi);
i2) tramite dissuasori meccanici (colombi);
i3) dissuasore sonoro per allontanamento stormi;
da eseguirsi presso gli edifici in uso a Sapienza Università di Roma (di cui all’allegato 3 “Elenco Edifici”).
A titolo indicativo e non limitativo nella parte VIII del presente Capitolato Speciale verranno esplicitate le specifiche tecniche delle principali prestazioni potenzialmente richiedibili all’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro, fermo restando che lo stesso sarà tenuto ad intervenire ogni qual volta la Direzione del Servizio ne ravveda la necessità.
Art. 6 Sicurezza nell’esecuzione degli appalti specifici
(D. Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09)
In ottemperanza a quanto disposto dal D.L.vo 81/08 e ss. mm. ii. il servizio appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del servizio.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni - il documento denominato Piano Operativo della Sicurezza, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
Durante lo svolgimento del servizio il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) provvederà ad indire periodiche riunioni di coordinamento al fine di analizzare tutte le problematiche inerenti la sicurezza dei lavoratori nonché la sicurezza del personale tecnico-amministrativo eventualmente coinvolto da interferenze scaturite dallo svolgimento del servizio.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs 81/2008.
L’aggiudicatario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
Al momento della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà:
1. Comunicare il nominativo del Responsabile per la Prevenzione e Protezione nonché del Medico Competente;
2. Presentare il proprio documento di valutazione dei rischi per interferenze eventualmente prodotte all’attività universitaria, conformemente a quanto presentato in sede di offerta;
3. Presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza;
4. Trasmettere le notizie e la documentazione che verrà successivamente indicata dall’Amministrazione al fine di promuovere il coordinamento e la cooperazione previsti dal D. Lgs. 81/2008.
L’Aggiudicatario garantisce pertanto che il personale che esegue il Servizio di Disinfestazione e di Derattizzazione, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) così come prescritto all’interno del proprio Piano Operativo di Sicurezza.
L’Aggiudicatario infatti ha l’obbligo di redigere e di consegnare all’Amministrazione, entro trenta giorni dall’aggiudicazione dell’Accordo Quadro un Piano Operativo di Sicurezza (redatto in conformità all’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia) per quanto attiene alle scelte autonome dell’Aggiudicatario e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere
e nell’esecuzione del servizio che potenzialmente saranno oggetto dei contratti specifici.
Il D.E.C. verificherà tale piano operativo di sicurezza, e potrà approvarlo o richiederne modifiche. Il coordinamento del piano operativo di sicurezza spetta all’Impresa.
Resta inteso che successivamente all’atto di stipula di ciascun appalto specifico e comunque prima dell’inizio delle attività previste nel singolo contratto, l’Aggiudicatario provvederà a stilare un aggiornamento del proprio piano operativo di sicurezza (stilato entro i trenta giorni dall’aggiudicazione dell’Accordo), che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa all’Accordo ed al singolo appalto specifico.
Le gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Aggiudicatario sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è disciplinata dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore dell’Esecuzione del Contratto. L’Aggiudicatario può, inoltre, prima dell’inizio delle attività inerenti il servizio o anche in corso d’opera, presentare al D.E.C. proposte di modificazioni o integrazioni al piano operativo di sicurezza e coordinamento. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dal D.E.C., qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione del servizio, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’Amministrazione.
Art. 7 Contratto relativo all’Appalto Specifico
Nel contratto relativo al singolo appalto specifico che, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di un unico Operatore Economico, verrà stipulato con l’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione, all’atto della stipula, si atterrà alle condizioni generali inerenti il medesimo Accordo comprese quelle contenute all’interno del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati.
PARTE III - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI GLI APPALTI SPECIFICI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
Art. 8 Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
a) Il presente Capitolato Speciale comprensivo degli allegati: Allegato 1 – Computo Metrico Triennale del Servizio; Allegato 2 – Elenco Prezzi Unitari;
Allegato 3 – Elenco Edifici in uso all’Università di Roma “Sapienza”; Allegato 4 – Documento di Valutazione dei rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.);
b) La Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche della Regione Lazio edizione 2012 (anche se non materialmente allegata);
c) Polizze di garanzia;
d) il Piano Operativo di Xxxxxxxxx predisposto dal contraente.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;
b) il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. del 05/ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente;
c) il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati così come modificato dal D.Lgs. n.106/09 e ss. mm. ii.
Art. 9 Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo
La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo.
Art. 10 Successione e Fallimento dell’Aggiudicatario
In caso di morte dell’Aggiudicatario, se persona fisica, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto od accordare agli eredi la continuazione.
In caso di fallimento dell’Aggiudicatario l’Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente.
Art. 11 Rappresentante dell’Aggiudicatario e domicilio L’Aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune di Roma o provincia ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’Aggiudicatario deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.
L’Aggiudicatario deve nominare, prima dell’inizio dell’Accordo ed a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato Coordinatore Tecnico del Servizio (C.T.S.), nonché un suo sostituto in caso di assenza.
Il C.T.S., deve essere diplomato o laureato in materia tecnica attinente l'attività e deve avere una provata esperienza, almeno triennale, nel settore oggetto della gara.
Il C.T.S. è responsabile dell’organizzazione, della programmazione e dell’esecuzione delle attività e deve essere sempre reperibile dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Amministrazione (D.E.C.) tramite telefono fisso o mobile.
Il C.T.S. deve, inoltre, rendersi disponibile ad effettuare il sopralluogo, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dalla Stazione Appaltante.
L’eventuale irreperibilità del C.T.S. o l’indisponibilità a partecipare ai sopralluoghi di cui al successivo sarà sanzionata dall’Amministrazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, mediante l’applicazione delle penali previste al successivo art. 25.
Il C.T.S. rappresenta l’Aggiudicatario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.E.C. e/o dall’Amministrazione s’intendono date all’Aggiudicatario. I nominativi del C.T.S. e del sostituto devono essere notificati all’Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’Accordo ed almeno tre giorni prima dalla data di inizio dello stesso. L’Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell’Accordo, previa motivata richiesta, la
sostituzione del C.T.S. e/o del suo sostituto senza che l’Aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso l’Aggiudicatario provvede alla sostituzione entro 10 gg. solari dalla richiesta pena la risoluzione dell’Accordo Quadro. L’Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione del servizio. Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall’Aggiudicatario (di cui al presente articolo di capitolato) deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione; ogni variazione del nominativo del C.T.S. incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione del nuovo atto di mandato. All’inizio dell’Accordo, l’Aggiudicatario comunicherà all’Amministrazione l’elenco del personale impiegato attestandone la formazione e riportando i nominativi e la relativa qualifica professionale. L’Aggiudicatario, inoltre, aggiorna costantemente l’elenco di cui sopra comunicando all’Amministrazione tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell’Accordo (in termini di corsi di aggiornamento e/o integrazioni di personale qualificato).
Art. 12 Mezzi e Prodotti
L’appaltatore dovrà fornire un elenco con l’indicazione del numero, tipo e marca degli automezzi nonché delle attrezzature di vario tipo utilizzate per lo svolgimento dei servizi.
L’appaltatore dovrà utilizzare gli agenti biologici e gli agenti chimici aventi la più bassa tossicità ambientale tra quelli regolarmente registrati presso il Ministero della Salute.
Ove ciò non fosse possibile per le caratteristiche dell’intervento, l’appaltatore dovrà comunque dare priorità all’uso di prodotti con la minore tossicità ambientale possibile.
Per quanto riguarda in particolare l’utilizzo degli erogatori di esca protetta dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
- contenimento sicuro dell’esca inaccessibile all’uomo e agli animali domestici;
- adattabilità alle esche solide;
- accessibilità solo al roditore da colpire;
- resistenza ai fattori meteorologici, sia dell’esca che del contenitore (in particolare per i trattamenti all’aperto);
- resistenza all’urto e allo sfondamento;
- colore non vivace per passare inosservati ai bambini;
- dimensioni e forme non ingombranti;
- chiusura a chiave speciale di facile utilizzo;
- possibilità di fissaggio.
Di tutti i prodotti utilizzati l’appaltatore dovrà fornire preventivamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto:
- schede tecniche registrate dal Ministero della Salute;
- schede di sicurezza.
Dovranno essere presentati i pieghevoli e le schede tecniche che illustrino i prodotti ed i sistemi di lavoro proposti; non saranno accettate schede tecniche sprovviste di traduzione in italiano.
Gli interventi dovranno essere effettuati mediante l’impiego di attrezzature tecnologicamente avanzate per lo spargimento delle sostanze disinfestanti.
Art. 13 Convenzioni in materia di valuta e termini
In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione i valori in cifra assoluta si intendono in euro. In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 14 Il Subappalto
L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda:
- nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte del servizio;
- ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti del servizio che intende subappaltare;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che
l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative attività, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;
- ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai servizi da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente;
- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i servizi;
- a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei servizi da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso;
- a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Il subappalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.
Art. 15 Vizi e difformità di realizzazione dei servizi relativi agli appalti specifici All’ultimazione dei servizi oggetto di ciascun contratto specifico il D.E.C. procederà all’accertamento sommario della regolarità delle attività eseguite tramite un verbale. In sede di accertamento saranno pertanto rilevati e verbalizzati dal D.E.C. eventuali vizi e difformità del servizio che l’Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.E.C., fatto salvo il risarcimento del danno all’Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all’interno del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte dei servizi che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello delle attività di ripristino.
Art. 16 I Pagamenti
I pagamenti inerenti le attività contrattualizzate verranno effettuati in seguito al Certificato di Ultimazione del Servizio relativi a ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell’Accordo Quadro. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato dal D.E.C. un Certificato di Ultimazione del Servizio, che consentirà all’Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito della predisposizione degli atti contabili relativi pertanto alla rendicontazione delle attività inerenti il medesimo contratto. Il computo del servizio viene eseguito a misura applicando i prezzi unitari degli Elenchi Prezzi precedentemente citati all’art. 8, al netto della variazione di gara.
Il pagamento di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro) avverrà in un’unica soluzione ed al netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0.5%. Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al Certificato di Regolare Esecuzione, inerente le attività oggetto di specifico contratto, predisposto dal D.E.C. e sottoscritto dalle parti. L’Aggiudicatario, ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro).
L’Aggiudicatario, ai sensi del Decreto M.E.F. n. 55 del 03/04/2013, deve provvedere all’inoltro delle fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Univoco d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), forniti a cura del D.E.C. all’atto della stipula del contratto. Le fatture devono essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 ter del DPR 633/72 e dell’art. 2 del Decreto MEF del 23/01/2015. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – (C.F. 80209930587 - P.I. 02133771002) – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 - 00000
Xxxx - e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 60 gg.
Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione.
L’Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all’Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge.
Parte IV - CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E GARANZIE
Art. 17 Requisiti necessari
a) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA competente, con attivazione per i servizi oggetto della gara (disinfestazione, disinfezione e derattizzazione), con possesso della fascia b) di classificazione di cui all’art. 3 del D.M. Industria 07/07/1997 n. 274;
b) Certificazione di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN 16636:2015 per le attività oggetto della gara, in copia conforme secondo quanto previsto dalla normativa.
Art. 18 Cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 103, Dlg. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per servizi eseguiti pari al 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di servizi da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Istituto garante dovrà esplicitamente prevedere la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La cauzione garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione.
L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Appaltatore in dipendenza del contratto, salvo restando l’esperimento di ogni altra azione.
Su richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, oppure quando la cauzione sia divenuta insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell’oggetto dell’appalto. Ove l’Appaltatore non provvedesse a tale adeguamento, l’Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento.
La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dell’art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
L’Amministrazione darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione all’avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all’Appaltatore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l’aggiudicatario debba rispondere. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
L’Appaltatore sarà avvertito con PEC.
Art. 19 Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50 per cento qualora sia stata rilasciata la certificazione di qualità da organismi accreditati conforme alle normative europee.
Art. 20 Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore Economico
Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e xx.xx. e ii. l’Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione del servizio a seguito di stipula di appalti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle attività. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun appalto se tale polizza o dichiarazione sostitutiva delle condizioni fornita su carta intestata dall’Assicuratore non sarà depositata presso la Direzione del Servizio dell’Amministrazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo servizio appaltato e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente i servizi oggetto dell’ultimo appalto specifico riferito al medesimo Accordo Quadro. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi. Deve prevedere anche una copertura di responsabilità civile trasversale (cross liability) fra l’Aggiudicatario ed eventuali subappaltatori ove del caso. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di cui alla sezione 1 di polizza non inferiore all’importo dell’ammontare dell’Accordo Quadro al lordo dell’I.V.A. e deve altresì:
1. Prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni dell’Amministrazione destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
2. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo1665 del codice civile.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:
1. Prevedere la copertura dei danni che gli l’Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Aggiudicatario o da un proprio dipendente del quale egli debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Aggiudicatario, e propri parenti o affini, o a persone dell’Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere o a consulenti dell’Aggiudicatario o dell’Amministrazione;
2. Prevedere la copertura dei danni biologici;
3. Prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, per la direzione del servizio.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Aggiudicatario sia un’associazione temporanea di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Il massimale di responsabilità civile non potrà essere inferiore a
€ 1.500.000, 00.
Parte V - AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 21 Criterio di aggiudicazione dell’accordo quadro L’ammontare complessivo massimo dell’accordo è di EURO 219.258,00 (EURO DUECENTODICIANNOVEMILADUECENTOCINQUANTOTTO//00).
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/16. Il ribasso sarà applicato sull’Elenco Prezzi previsto dal presente CSA e sulla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 della Regione Lazio.
Le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione saranno quindi compensata “a misura”, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate valutate in conformità al presente capitolato, al netto del ribasso offerto dichiarato dall’Aggiudicatario nella procedura di Accordo Quadro. Il medesimo ribasso finale offerto dall’aggiudicatario verrà applicato anche per le voci non contemplate nel presente CSA e nel Prezzario Regionale, come i nuovi prezzi.
Art. 22 Modalità di stipula degli appalti specifici
Gli appalti basati sull’ Accordo Quadro concluso con un solo operatore economico secondo le procedure previste al comma 3 dell’art. 54 del D.lgs. 50/16 sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo accordo. In tal caso l’Accordo Quadro presuppone che gli specifici appalti vengano stipulati interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti. Per l'aggiudicazione di tali appalti, l’Amministrazione consulta per iscritto l'operatore economico Aggiudicatario dell'accordo quadro, chiedendogli di completare o stilare, se necessario, la sua offerta in merito alle attività da svolgersi ed oggetto di appalto; l’offerta dovrà rispettare le condizioni economiche stabilite nell’Accordo.
Il ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara si intende pertanto da applicare a tutti i prezzi unitari desumibili dal presente CSA e dalla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 dal Prezzario della Regione Lazio.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono solo ai servizi ribassabili, mentre ciò non vale per i costi della sicurezza e la salute nel cantiere che verranno calcolati di volta in volta all’interno dell’appalto specifico.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 23 Oneri e obblighi a carico dell’Aggiudicatario
Il servizio dovrà essere espletato in modo da assicurare un grado di igienicità e pulizia ambientale soddisfacente, tale da garantire il decoro di ciascun ambiente chiuso e di ogni spazio aperto; dovrà essere garantito, inoltre, qualunque intervento urgente e straordinario che dovesse rendersi necessario secondo le esigenze della stazione appaltante.
Ogni intervento urgente e straordinario sarà computato secondo i prezzi offerti dall’impresa in sede di gara.
E’ obbligo dell’appaltatore nominare, a sua cura e spese, un Tecnico professionalmente preparato, in appresso denominato: “Coordinatore Tecnico del Servizio” (C.T.S.) e un suo sostituto in caso di assenza (“Vice Coordinatore Tecnico del Servizio”), responsabile dell’organizzazione e della conduzione del servizio.
Il nominativo del Coordinatore Tecnico del Servizio e del sostituto, saranno notificati per iscritto all’Amministrazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
L’Amministrazione potrà ottenere, dietro motivata richiesta, la sostituzione con altro nominativo senza che l’appaltatore possa opporre eccezione alcuna.
Il C.T.S. rappresenterà l’appaltatore a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dall’Amministrazione s’intenderanno date all’appaltatore.
Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività egli dovrà assicurare il rispetto degli obblighi previsti ed in particolare:
- il personale dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare;
- il personale dovrà essere idoneo allo svolgimento del servizio;
- il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e cartellino di riconoscimento;
- dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio;
- essere in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto;
- essere disponibile alla collaborazione con altri operatori di altre società aggiudicatarie per l’espletamento di altre prestazioni al fine di rendere
l’ottimale servizio complessivo nei riguardi dell’utenza e del personale universitario.
E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione verificare il corretto svolgimento del servizio, nei termini sopra descritti e richiedere l’allontanamento e la sostituzione degli operatori che non rispondano ai suddetti requisiti.
L’appaltatore dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data d’aggiudicazione, l’elenco nominativo dei lavoratori occupati, aggiornato con la relativa posizione individuale INPS, S.S.N., INAIL, ecc, fornendo la prova di aver regolarmente soddisfatto agli obblighi di competenza, nonché copia autentica del libro matricola, ovvero del libro soci in caso di cooperativa.
Ogni variazione degli elementi descritti, comprese le sostituzioni, nuove assunzioni, licenziamenti o comunque cessazioni del servizio dovrà essere comunicata all’Amministrazione entro tre giorni dall’avvenuta sostituzione.
Resta comunque stabilito che per effetto del presente Capitolato nessun elemento tipico del rapporto di lavoro subordinato viene a configurarsi tra il personale che esegue il servizio previsto dal presente capitolato e l’Amministrazione universitaria.
Sono a completo carico dell’Impresa aggiudicataria gli oneri relativi all'impiego di:
- divise per il personale adibito al servizio e relativi lavaggio e stiratura; le stesse dovranno essere di foggia e colore diverso da quelle usate dal personale impiegato per altre funzioni;
- tessere di riconoscimento e distintivi per il personale (con nominativo della ditta e del dipendente) da esibire, da parte di ogni singolo dipendente, durante le prestazioni;
- materiale di pulizia quale detersivi, detergenti, disinfettanti, disincrostanti, ecc. che dovessero rendersi necessari per lo svolgimento del servizio;
- attrezzature atte ad assicurare l’esecuzione del servizio che dovranno necessariamente essere conformi alle vigenti norme antinfortunistiche.
- dispositivi di protezione individuale: l’impresa dovrà impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti per la tutela dei lavoratori previsti in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare dal D. Lgs 81/2008.
Art. 24 Obblighi speciali a carico dell’Aggiudicatario
1. L'Aggiudicatario è obbligato:
a) a svolgere le diverse attività in diversi posti, ad indiscutibile richiesta del D.E.C, fino a 4 contemporaneamente, in distinte ubicazioni e sedi afferenti all’Amministrazione. Pertanto l’Aggiudicatario dovrà disporre di personale in
numero adeguato a garantire la presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente;
b) dovrà assicurare la fornitura di un’autovettura a disposizione del D.E.C. al fine eseguire il monitoraggio sul servizio congiuntamente con il C.T.S. designato dall’Appaltatore.
Art. 25 Penali
All’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro in caso di inadempienza accertata durante l’esecuzione del singolo contratto specifico si applicherà una penale pari all’1 per mille dell’importo di ciascun contratto specifico per le seguenti ipotesi di inadempienza:
- per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le attività da realizzare;
- per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione del servizio dove non è richiesta la somma urgenza o l’urgenza di esecuzione;
- nell’esecuzione di ordini di servizio impartiti nell’ambito del contratto sia per l’avvio dei servizi previsti che per la loro ultimazione a regola d’arte.
Verranno invece applicate le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi:
- nel caso in cui l’Aggiudicatario sospendesse i servizi senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte del D.E.C. è soggetto ad una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.
Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali medesime. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi. Qualora l’Aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell’importo del contratto, sarà ritenuto automaticamente gravemente
inadempiente e, come tale, passibile di risoluzione unilaterale del singolo contratto specifico.
Art. 26 Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti specifici L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
Risoluzione dell’Accordo Quadro:
a) Mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
b) Violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento adottato dall’Università emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;
c) Raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
d) Intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza dell’Accordo, delle condizioni richieste nell’art. 80 del Codice, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
e) Cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo quadro o di singoli Contratti specifici;
f) Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione;
g) Inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
h) Grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;
i) Risoluzione di n. 2 (due) Contratti specifici: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di due specifici Contratti, l’Amministrazione procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti
in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l’Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l’Accordo ed in corso d’opera;
j) Mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che determinarono l’aggiudicazione dell’Accordo;
k) In tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108 comma 2 lett. B) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha l’obbligo di risolvere l’Accordo per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del Codice.
Risoluzione dei contratti specifici:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
b) inadempimento alle disposizioni della Direzione del Servizio riguardo ai tempi di esecuzione del contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) mancata rispondenza dei servizi forniti alle specifiche ed allo scopo dell’ oggetto del singolo contratto;
f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
La risoluzione dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di
diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei servizi relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Aggiudicatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo quadro o del singolo Contratto. In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Aggiudicatario. Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo quadro l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 103 comma 2 D.lgs.50/2016. Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di disinfestazione e derattizzazione. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra la Direzione del contratto e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi eseguiti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell’Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia.
PARTE VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, CONTRATTI COLLETTIVI
Art. 27 Accordo bonario
Qualora durante l’esecuzione del singolo appalto specifico, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei servizi comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale dell’opera comprese tra il 5 per cento ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il
D.E.C. deve dare immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve trasmettendo opportuna relazione riservata. Il R.U.P. valuterà l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
Il R.U.P. entro 15 giorni dalla comunicazione del D.L. e ove costituito, dall’organo di collaudo, richiederà alla Camera arbitrale una lista di cinque esperti da cui, in intesa con il soggetto che ha formulato le riserve, selezionano l’esperto incaricato di formulare la motivata proposta bonaria. In caso di mancata intesa sul nominativo da selezionare entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, l’esperto sarà nominato dalla Camera arbitrale, che ne fisserà anche il compenso secondo l’art. 209 del D.lgs. 50/2016. La proposta sarà formulata dall’esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il
R.U.P. non richieda la nomina dell’esperto, la proposta sarà formulata dallo stesso R.U.P. entro 90 giorni dalla comunicazione ricevuta.
L’esperto, se nominato, o il R.U.P. verificate le riserve in contraddittorio stilerà la proposta di accordo xxxxxxx e verrà trasmessa all’Amministrazione ed all’impresa Appaltatrice, se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal ricevimento l’accordo xxxxxxx sarà concluso e sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. La pronuncia dell’Amministrazione deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata nel corso dei servizi una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere da 60 giorni dopo la data di sottoscrizione
dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’Amministrazione, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui sopra possono essere ridotti: nelle more della risoluzione delle controversie l’Aggiudicatario non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione.
Art. 28 Definizione delle controversie
Ove non si proceda all’accordo bonario di cui sopra e l’Aggiudicatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al foro di Roma.
Art. 29 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera L’Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto degli appalti ricadenti nell’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro in vigore;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto all’Amministrazione dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Aggiudicatario invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l’Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario in esecuzione del contratto.
Art. 30 Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei servizi;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei servizi;
d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell’Accordo e dei singoli contratti;
e) le spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito saranno rimborsate dall’Aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente.
Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Aggiudicatario. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'accordo.
I contratti e più in generale l’ammontare stabilito nell’Accordo Quadro è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE VIII - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI
PREMESSA
Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione da praticare nelle aree coperte e scoperte della Città Universitaria e delle Sedi Esterne.
Pertanto gli interventi potranno riguardare:
- aule didattiche, laboratori, biblioteche, archivi;
- scantinati, sottotetti, cavedi;
- cabine elettriche, locali contenenti impianti tecnologici, per tali locali l’accesso sarà limitato agli operatori autorizzati sulla scorta della preventiva autorizzazione da parte del consegnatario dei locali e l’intervento potrà essere effettuato solo con la presenza del personale responsabile consegnatario di detti locali, o di delegato dal responsabile stesso;
- intercapedini e cunicoli;
- vie fognarie;
- scale di sicurezza;
- aree temporaneamente dimesse e aree di cantiere;
- zone o locali adibiti a deposito temporaneo di rifiuti;
- magazzini di ogni tipo;
e qualsiasi altro sito che l’Amministrazione deciderà di sottoporre a trattamento di igiene ambientale.
Il servizio di derattizzazione e disinfestazione dovrà essere effettuato, in ragione delle segnalazioni programmate dalla stazione appaltante, secondo le migliori tecniche e condizioni in modo da garantire costantemente l’ottimale condizione igienico-sanitaria di tutti i luoghi oggetto dell’appalto.
Gli interventi saranno eseguiti, secondo le indicazioni del DEC, anche durante le festività nonché nei periodi di fermo amministrativo decisi dalla stazione appaltante.
Art. 31 Esecuzione dell’intervento di Derattizzazione
L’intervento di derattizzazione da eseguire contro topi e ratti avverrà secondo le migliori tecniche e procedure disponibili sul mercato delle conoscenze scientifiche e del progresso tecnologico, quali:
1.Posizionamento di trappole; 2.Posizionamento di tavolette collanti;
3.Posizionamento di esche rodenticide di ultima generazione.
Le derattizzazioni dovranno essere eseguite nella seguente successione temporale: ogni squadra, dopo aver trattato completamente una zona o edificio,
vi ritornerà per successivi controlli a distanza per reintegrare le esche mancanti o parzialmente consumate.
Una zona o edificio sarà considerata completamente derattizzata quando le esche, dopo due controlli consecutivi rimarranno intatte.
Trattamenti più frequenti verranno effettuati in quei luoghi preferiti dai roditori, quali gallerie, scantinati, fognature, cunicoli, intercapedini, vani scale, centrali termiche, guardiole. ecc..
I prodotti da impiegare nei vari interventi di lotta devono essere regolarmente registrati come presidi medico chirurgici.
L’impiego di vari formulati è indispensabile al fine di garantirsi dall’eventuale fenomeno di assuefazione che può essersi stabilito negli infestanti.
Il prezzo unitario posto a base di gara per l’esecuzione di uno specifico intervento è di:
• € 125,00 fino a 100 mq
• € 0,45 da 100 fino a 1.000 mq
• € 0,24 da 1.000 fino a 10.000 mq
• € 0,14 da 10.000 fino a 20.000 mq
• € 0,04 oltre i 20.000 mq
Art. 32 Esecuzione dell’intervento di Disinfestazione
L’intervento di disinfestazione LARVICIDA da eseguire contro le larve di zanzara sarà effettuato mediante la deposizione di compressa larvicida in tutti i focolai provati di infestazione, come tombini e caditoie.
Il prezzo unitario posto a base di gara per l’esecuzione di uno specifico intervento è di:
• € 125,00 fino a 100 tombini
• € 1,25 a tombino per ogni ulteriore tombino da trattare
L’intervento di disinfestazione ADULTICIDA da eseguire contro: insetti alati e striscianti (mosche, zanzare, formiche, vespe, pulci, acari, cimici, pidocchi, tarme, parassiti del legno, ragni, scorpioni, ecc.), potrà avvenire, sia in ambienti coperti che scoperti secondo le migliori tecniche e procedure disponibili sul mercato delle conoscenze scientifiche e del progresso tecnologico, quali:
1. Mezzi meccanici di controllo: posizionamento esteso di trappole (alimentari, adesive, a feromoni) per la cattura degli individui allo scopo di ottenere un abbassamento dei livelli di popolazione; ciò al fine di gestire in modo ottimale la lotta chimica secondo un criterio di scelta dei tempi, principi attivi e mezzi di distribuzione,
2. Mezzi chimici di controllo: impiego di Presidi Medico Chirurgici appartenenti alle famiglie dei piretroidi di sintesi, i formulati potranno essere alternati nei diversi trattamenti in modo da evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza;
3. Tecniche di applicazione diversificate in funzione degli ambienti da trattare, delle tipologie di infestazione e degli effetti richiesti (abbattenti e/o residuali): sistemi ULV, nebulizzazione a caldo, irrorazioni localizzate di contatto, atomizzazione etc;
4.conseguente attività di monitoraggio periodico delle postazioni fino al ripristino delle condizioni ottimali dell’ambiente trattato.
Il prezzo unitario posto a base di gara per l’esecuzione di uno specifico intervento è di:
- se riferito ad ambienti coperti:
• € 187,00 fino a 100 mc
• € 0,30 da 100 fino a 1.000 mc
• € 0,23 da 1.000 fino a 10.000 mc
• € 0,13 da 10.000 fino a 20.000 mc
• € 0,03 oltre i 20.000 mc
- se riferito ad ambienti scoperti:
• € 125,00 fino a 100 mq
• € 0,20 da 100 fino a 1.000 mq
• € 0,10 da 1.000 fino a 10.000 mq
• € 0,05 da 10.000 fino a 20.000 mq
• € 0,04 oltre i 20.000 mq
Art. 33 Esecuzione dell’intervento di Disinfezione
L’intervento di disinfezione da eseguire in ambienti confinati, avverrà secondo le migliori tecniche e procedure disponibili sul mercato delle conoscenze scientifiche e del progresso tecnologico, quali:
1.Impiego di ritrovati biologici e chimici in formulazione liquida, solida, granulare, gel, pasticche e polvere (germicidi battericidi da applicare su pavimenti e superfici interne degli edifici);
2.Nebulizzazione ambientale (irrorazione eseguita con pompe dagli ugelli estremamente piccoli e pressioni molto alte); le particelle prodotte e depositate per almeno 48 ore sul pavimento dovranno essere rimosse con accurata pulizia; 3.Conseguente attività di monitoraggio periodico dell’ambiente trattato, fino al ripristino delle condizioni ottimali ambientali.
I prodotti regolarmente registrati come presidi medico chirurgici (PMC) da impiegare nei vari interventi devono contenere in massima percentuale i principi attivi (p.a.) a base di sali di ammonio quaternari.
La disinfezione va condotta con mezzi idonei alla nebulizzazione a bassa pressione ritenendo tale metodo come ottimale.
Gli interventi di disinfezione sono da ritenersi compresi nel prezzo offerto per gli altri interventi dell’appalto.
Il prezzo unitario posto a base di gara per l’esecuzione di uno specifico intervento è di:
• € 100,00 fino a 100 mc
• € 0,20 da 100 fino a 1.000 mc
• € 0,01 da 1.000 fino a 10.000 mc
• € 0,05 da 10.000 fino a 20.000 mc
• € 0,04 oltre i 20.000 mc
Art. 34 Esecuzione dell’intervento di Deblattizzazione
L’intervento di deblattizzazione da eseguire contro la diffusione di blatte avverrà
Secondo le migliori tecniche e procedure disponibili sul mercato delle conoscenze scientifiche e del progresso tecnologico, quali:
1. Posizionamento di esche blatticide;
2. Posizionamento di gel;
3. Irrorazione;
4. Nebulizzazione e saturazione nebbiogena;
5. Conseguente attività di monitoraggio periodico delle postazioni fino al ripristino delle condizioni ottimali dell’ambiente trattato.
Il prezzo unitario posto a base di gara per l’esecuzione di uno specifico intervento è di:
• € 125,00 fino a 100 mq
• € 0,35 da 100 fino a 1.000 mq
• € 0,26 da 1.000 fino a 10.000 mq
• € 0,06 da 10.000 fino a 20.000 mq
• € 0,05 oltre 20.000 mq
Art. 35 Esecuzione dell’intervento di Rimozione e Smaltimento di Carcasse ed Escrementi
L’intervento di rimozione e smaltimento di carcasse ed escrementi, da eseguire all’occorrenza presso le varie sedi universitarie, concernerà il ritrovamento, il prelievo e lo smaltimento di tali rifiuti presso le discariche autorizzate, con onere a carico dell’Impresa.
Art. 36 Bonifica dei Xxxx Xxxxxxxx
Al fine di scongiurare problemi alla salute del personale operante nelle varie sedi universitarie, qualsiasi intervento eseguito dall’appaltatore sarà seguito dalla bonifica del sito dove si è verificato l’intervento.
L’appaltatore, in tal senso, dovrà rendere idonei i locali perché possano riospitare il personale lì quotidianamente operante.
Art. 37 Monitoraggio sugli interventi eseguiti
In base ai cicli di intervento, al numero dei trattamenti effettuati e alle relative garanzie previste nel Piano Operativo presentato in sede di gara, contro topi, ratti e blatte deve essere svolto il monitoraggio costante con lo scopo di:
- Tenere sotto controllo l’andamento delle operazioni di cui agli specifici precedenti articoli;
- ripetere il trattamento nel caso in cui si riscontrasse la persistenza della problematica;
- Evitare inutile spargimento nell’ambiente di sostanze chimiche eccedenti il necessario;
- Accertare le cause della presenza di topi, ratti e blatte;
- programmare il corretto utilizzo dei rodenticidi e blatticidi;
- Verificare l’efficacia dei vari prodotti utilizzati al fine eventualmente di alternare i formulati;
- Accertare eventuali tracce di prodotti precedentemente utilizzati ed incompatibili con la presenza del personale universitario;
- Verificare l’eventuale presenza di carcasse di animali residui rispetto a trattamenti precedentemente eseguiti.
La società appaltatrice dovrà dimostrare l’esecuzione delle attività di monitoraggio e rilevazione topi e blatte indicando sulla scheda di rilevazione il numero di individui infestanti catturati.
Ad ogni uscita dovrà essere aggiornato un apposito registro predisposto su base informatizzata (secondo le necessità e le specifiche tecniche da concordarsi con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto) sul quale riportare l’andamento del monitoraggio.
Quanto emerso dal monitoraggio contro topi, ratti e blatte deve essere inserito in apposita mappatura del territorio predisposta dall’Impresa con evidenziazione delle problematiche igienico-sanitarie riconducibili all’andamento del servizio.
Art. 38 Allontanamento dei Volatili – Rete Antintrusione
L'impianto dovrà essere costituito dalla fornitura e posa in opera di una rete antintrusione tipo Ecobirds realizzata in polimero 100% HDPE trattato con additivi per resistere ai raggi UV secondo un criterio di resistenza alla luce irradiata dal sole di almeno 540 kLy. La rete Ecobirds è costituita da 6 monofili intrecciati di colore nero o pietra tessuti a telaio ed annodati formando una maglia quadra di cm 5 X 5 indeformabile anche quando sottoposta a trazione. La particolare tessitura annodata garantirà la massima tenuta nel tempo evitando che la rete possa "smagliare" in occasione di accidentali rotture o strappi. La rete richiesta dovrà inoltre essere conforme alla norma UNI 9174 garantendo un ritardo alla combustione ai fini della prevenzione incendi. Sarà richiesto a tal proposito un certificato di prova rilasciato da un Ente o Laboratorio abilitato che ne certifichi la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame. Si richiede che tale rete possieda un requisito minimo alla rezione al fuoco corripondente alla Classe 1 ITA secondo la norma sopra citata.
L'impianto antintrusione dovrà essere preceduto dalla verifica dei punti di ancoraggio per il fissaggio della fune perimetrale, controllando la consistenza solidale delle strutture e la loro idoneità ad essere eventualmente forate. La fune perimetrale dovrà essere in acciaio Inox AISI 304 o superiore costituita da 49 fili su 7 trefoli e sarà sorretta da appositi ancoraggi costituiti o da tasselli ad occhiolo o da speciali "Clips" in grado di creare un supporto duraturo e robusto. Gli ancoranti dovranno essere collocati ogni 50/60 cm circa in maniera tale da garantire che la fune tesa non abbia effetti di "spanciatura". Xxxxxxxx e/o Clips dovranno essere di dimensione idonea compatibilmente con la struttura sulla quale andranno posizionati ponendo particolare attenzione affinchè questi non possano essere divelti anche se sottoposti a forte trazione. La fune dovrà essere messa in tensione con tenditori M6 costituiti da occhio e gancio e posizionati ogni 10 metri circa lungo la fune.
La rete dovrà quindi essere posizionata orizzontalmente seguendo il perimetro dalla fune così costituito e ancorata alla fune stessa mediante appositi anelli in materiale Inox AISI 304 o superiore. Gli anelli coinvolgeranno nella loro azione di ancoraggio il filo della rete e la fune
perimetrale che saranno chiusi all'interno dell'anello stesso tramite una specifica attrezzatura. Tutte le maglie costituenti la rete dovranno essere solidalmente accoppiate e fissate alla fune perimetrale.
Caratteristiche minime della rete tipo Ecobirds richiesta. Materiale: HDPE 6 fili ritorti > a 190 torciture/mt, Diametro filo: > 1mm, Tenacia Filo: > 3 gr/den, Allungamento filo: > 150%, Resistenza alla rottura del filo: >12 Kg, Dimensione dela maglia: 50 mm, Densità: 21,4 gr/mc, Colore: nero o pietra, Resistenza alla rottura al nodo: >10 Kg, Resistenza alla rottura alla trazione:
>15%, massimo carico di rottura in condizioni di utilizzo: >40 Kg/mq, Temperatura massima di lavoro: 85°C, Protezione antifiamma:Classe 1 ITA UNI 9174, Protezione anti UV: 540 kLy.
Il prezzo unitario posto a base di gara per l’esecuzione di uno specifico intervento è di:
• €/mq 31,00 (escluso eventuale uso di Ponteggi, Trabattelli o mezzo di sollevamento).
Art. 39 Allontanamento dei Volatili – Dissuasori Meccanici
Dissuasore meccanico a spilli per la protezione delle sporgenze strutturali dalla presenza dei volatili molesti.
Valido deterrente fisico, non consente ai volatili di appoggiarsi sulla superficie dove il dissuasore è posizionato. Studiati per essere innocui verso i volatili offrono a seconda del modello un impatto estetico abbastanza discreto.
CAMPI DI IMPIEGO: Da utilizzarsi in situazioni di media/alta presenza di piccioni, è indicato anche per la protezione di storni, passeri o volatili di piccola taglia.
Utilizzare il prodotto per proteggere le sommità di cornicioni, tubi, grondaie, gomiti dei pluviali, davanzali, muretti, etc. Adatto per superfici con larghezza max cm 20.
PROPRIETA’ PRODOTTO: SUPPORTO / BASE materiale: Policarbonato Lexan anti UV lunghezza: mtl 0,50 - Larghezza base: cm 2 - Diametro fori fissaggio: mm 3,8 - Asola fissaggio: mm 7,5 x diam mm 4 – SPILLI materiale: acciaio inox AISE 302 - lunghezza: cm 11 - diametro: mm 1,3 - nr. delle punte: 80 in un metro - copertura: cm 15,5.
Il prezzo unitario posto a base di gara per l’esecuzione di uno specifico intervento è di:
• €/ml 25,00 (escluso eventuale uso di Ponteggi, Trabattelli o mezzo di sollevamento).
Art. 40 Modalità di Ordinazione dei servizi
Le attività oggetto di singoli appalti specifici, saranno ordinate tramite la stipula di specifici contratti d’appalto (od ordini di lavoro) regolati dagli stessi patti e condizioni definiti nell’Accordo Quadro stipulato con l’Aggiudicatario dello stesso.
Il contratto od ordine di servizio verrà sottoscritto dai rappresentanti dell’Amministrazione (aventi potere di firma) e dall’Aggiudicatario a seguito di una richiesta di intervento e di un relativa offerta (stilata dall’Aggiudicatario) approvata dal D.E.C.
La richiesta di intervento sarà compilata e spedita dal D.E.C. all’Aggiudicatario tramite fax o e-mail. All’interno della richiesta vi saranno indicati una serie di dati minimi (riportati nel seguito), necessari all’operatore economico per individuare l’intervento o gli interventi da realizzare e stilare la relativa offerta:
Dati minimi contenuti nella richiesta di intervento:
- codice o numero di riconoscimento della richiesta (numero progressivo- codice dell’intervento);
- la data della richiesta di intervento;
- la tipologia dell’intervento da effettuare;
- l’oggetto su cui effettuare l’intervento;
- il riferimento alla localizzazione fisica (es. cod. edificio, piano, locale);
- tempo utile di esecuzione, tenendo conto della tipologia ed entità del lavoro/intervento da svolgere;
- eventuali riferimenti ad allegati (lay-out, planimetrie, relazione, etc.); L’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro, ricevuta la richiesta di intervento, nel caso in cui si tratti di interventi eseguibili a medio ed a lungo termine (non urgenti), provvederà a stilare e spedire alla D.E.C. (tramite fax, e-mail o sistema informativo, etc.) un’offerta via mail in merito all’intervento od agli interventi da realizzare nel rispetto di quanto già contenuta nell’Accordo Quadro in termini di prescrizioni e condizioni economiche unitamente ad un computo metrico dello stesso intervento in formato Excel o Primus. L’offerta verrà analizzata dalla D.E.C. e, se approvata, comporterà la stipula del contratto specifico da sottoscrivere a cura di entrambe le parti (Aggiudicatario e rappresentanti delegati dall’Amministrazione). Nel caso di interventi in
somma urgenza ed urgenti, l’attività verrà regolarizzata a consuntivo mediante un contratto specifico e non vi sarà pertanto la fase di richiesta d’offerta.
Ogni contratto specifico dovrà contenere, oltre che il riferimento all’Accordo Quadro, anche tutte le seguenti informazioni:
- la data di stipula del contratto;
- la descrizione sommaria delle attività contrattualizzate con i riferimenti (numero) alla/e richiesta/e ed all’offerta (da allegare al contratto) che hanno generato il contratto medesimo;
- l’importo contrattualizzato;
- la tipologia dell’intervento o degli interventi da realizzare e pertanto anche i tempi necessari per l’esecuzione;
- le firme dei rappresentanti dell’Impresa Aggiudicataria e dell’Amministrazione.
Nell’ordinativo o contratto è quindi indicata dalla D.E.C. anche la tipologia dell’intervento in funzione dell’urgenza della richiesta di intervento. Si ribadisce nuovamente che per gli interventi di somma urgenza od urgenti, la
D.E.C. provvederà a sua discrezione (valutata la disponibilità economica) a far eseguire prima l’intervento, eliminando lo stato di pericolo e/o di urgenza, e successivamente, regolarizzarla a consuntivo tramite l’emissione del relativo ordinativo/contratto specifico ricadente nel medesimo Accordo Quadro. Il D.E.C. provvederà a contabilizzare e consuntivare l’intervento o gli interventi ricadenti all’interno del contratto specifico secondo quanto stabilito all’interno del presente Capitolato e secondo le specifiche condizioni economiche dettate dall’Accordo Quadro.
In merito alla consuntivazione, l’Aggiudicatario dovrà comunicare al D.E.C., anche attraverso il sistema informativo, i seguenti dati aggiuntivi:
- la data di inizio e di fine del servizio effettiva (chiusura effettiva dell’intervento);
- i dati di consuntivo delle risorse impegnate per l’intervento;
- la descrizione dettagliata dell’intervento eseguito;
- eventuali allegati (planimetria, foto ante e post intervento, etc.).
Parte IX - Termini per l’esecuzione dei contratti specifici
Art. 41 La Direzione del Servizio
Per la corretta esecuzione degli appalti ricadenti all’interno dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione, trattandosi di servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, nomina un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) che, direttamente o coadiuvato da propri incaricati facenti parte della struttura organizzativa dell’Amministrazione, provvederà alla gestione e al controllo di tutte le attività dell’Aggiudicatario. La Direzione del Servizio presiederà tutte le fasi degli interventi dalla stipula dell’appalto specifico (invio delle richieste) al controllo finale dell’operato e sarà comunicata all’Aggiudicatario con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (fax, telefono, e-mail).
Trattandosi di interventi da eseguire anche contemporaneamente su più edifici la Struttura della direzione del servizio che dovrà interloquire ed interfacciarsi con l’utenza e con l’Aggiudicatario, potrà quindi essere così costituita da più direttori operativi (assegnati a più edifici) facenti capo ad un unico Direttore dell’Esecuzione del Contratto: resta chiaro che prima dell’inizio delle attività o comunque alla consegna delle stesse verrà comunicata all’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro da parte del D.E.C. la composizione della struttura di cui la stessa è costituita.
L’Operatore Economico dell’Accordo Quadro dovrà d’altro canto provvedere per proprio conto a designare una propria sede operativa indicandone indirizzo, telefoni, fax ed e-mail da utilizzare per ogni evenienza dotata di persone qualificate volto a smistare le richieste provenienti dalla D.E.C. e/o Struttura dell’Amministrazione.
L'Aggiudicatario, all'atto della stipula dell’Accordo Quadro, dovrà comunicare all’Amministrazione per iscritto i dati della propria sede operativa, i nominativi delle persone di cui sopra, del Coordinatore Tecnico del Servizio (C.T.S.) e del suo sostituto. Il C.T.S. e il suo sostituto designati dall’Aggiudicatario, dovranno comunicare per iscritto all’Amministrazione, l’accettazione dell’incarico loro conferito specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.
Art. 42 Consegna e inizio del servizio
L’atto di stipula di ciascun contratto specifico rappresenterà la consegna formale del servizio oggetto del medesimo contratto che ricade nell’Accordo Quadro stipulato.
Trattandosi di un Accordo per i servizi di disinfestazione e derattizzazione nel quale gli interventi non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli resi necessari secondo le necessità dell’Amministrazione in un determinato arco di tempo, per ogni intervento verrà data comunicazione all’Aggiudicatario con specificazione se trattasi di intervento urgente o non urgente, mediante emissione di un ordinativo di lavoro nel quale saranno specificati i termini qualitativi e quantitativi tecnici ed economici.
I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data di stipula del contratto o, nel caso di servizi urgenti, dalla data dell’avvenuta comunicazione od invio della richiesta di intervento.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi della legge vigente in materia.
Art. 43 Termini per l'ultimazione del servizio e verbale di ultimazione L’ultimazione del servizio oggetto di specifici contratti sarà definita all’interno degli stessi in funzione della tipologia di richiesta od intervento. Infatti, il tempo utile di ultimazione di ogni singolo intervento di disinfestazione e derattizzazione dipenderà dalla tipologia dell’intervento stesso indicata dalla
D.E.C. sull’ordinativo o contratto. Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, l’Amministrazione si riserva di ordinare l’esecuzione del servizio e disporne l’esecuzione nel modo che riterrà più conveniente. Non appena avvenuta l’ultimazione di tutte le attività di disinfestazione e derattizzazione previste all’interno di uno specifico contratto, l’Aggiudicatario informerà per iscritto la D.E.C. che previo adeguato preavviso, procederà, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta ultimazione del servizio, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le attività riscontrate come regolarmente eseguite, l’apposito verbale di ultimazione (da stilare per ciascun contratto).
Art. 44 Proroghe
L’Aggiudicatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nel termine contrattuale definito all’interno di un singolo contratto specifico, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 giorni prima della scadenza del predetto termine.
Art. 45 Sospensioni ordinate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d’arte, la D.E.C. d’ufficio o su segnalazione dell’Aggiudicatario può ordinare la sospensione del servizio oggetto di singolo contratto redigendo apposito verbale sentito l’Aggiudicatario. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Aggiudicatario.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento del servizio;
b) l’adeguata motivazione a cura della D.E.C.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione controfirmato dall’Aggiudicatario deve pervenire al
R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall’Amministrazione.
Qualora l’Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso
dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il D.E.C. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale del servizio differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa del servizio è controfirmato dall’Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate del servizio, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei servizi sospesi e l'importo totale del servizio previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo del servizio.
Art. 46 Regolare Esecuzione
La Ditta aggiudicataria sarà obbligata a fornire una garanzia di durata dei trattamenti effettuati, nello specifico in termine di numero di giorni durante i quali non dovrà riscontrarsi la presenza di roditori e insetti infestanti nei singoli luoghi trattati
A tal fine la Ditta dovrà predisporre le trappole e i trattamenti necessari a tale scopo, rendendosi disponibile ad eventuali variazioni di miglioramento verificate sul campo.
La garanzia minima che dovrà essere offerta è di 40 giorni.
In particolare la garanzia avrà inizio dalla data di ultimazione del ciclo di intervento indicata sull’apposita scheda di rilevazione e controfirmata dalla Direttore dell’Esecuzione del Contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare l’avvio del periodo di garanzia al D.E.C., attraverso modulistica concordata.
Alla data termine della garanzia, sarà cura del Coordinatore Tecnico del Servizio e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto certificare l’esito positivo del ciclo di intervento, attraverso un riscontro controfirmato.
Il ripetersi di controlli di garanzia con esito negativo potrà essere considerato dall’Amministrazione indice di scarsa capacità operativa della Ditta e potrà essere considerato quale causa di risoluzione del contratto.
Nel caso in cui non siano state riscontrate irregolarità nell’adempimento degli interventi previsti per ogni specifico contratto, il D.E.C. redigerà, entro 3 mesi dal Certificato di Ultimazione del Servizio, il Certificato di Regolare Esecuzione.
A seguito dell’emissione di tale certificato verranno corrisposte all’Impresa le ritenute a garanzia dello 0,5% dell’importo contrattuale.
Art. 47 Protocollo Operativo per lo svolgimento degli interventi
Tutte le tipologie di intervento previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto dovranno seguire il seguente scadenzario:
1. Entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, l’appaltatore dovrà effettuare un sopralluogo nell’edificio e/o nello spazio aperto oggetto della segnalazione;
2. La quantificazione spaziale dell’intervento verrà eseguita congiuntamente dal
D.E.C. con l’Appaltatore sulla base di rilievi eseguiti sul sito e di misurazioni cartografiche per il perfezionamento dei termini planimetrici (mq sui quali operare) e di cubatura (mc sui quali eseguire l’intervento) compiute presso l’ufficio del DEC;
3. A seguire sarà perfezionata la quantificazione economica dell’intervento sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara;
4. L’appaltatore trasmetterà al DEC le modalità operative con le quali intenderà attuare l’intervento richiesto dal DEC, conformemente a quanto offerto in sede di gara;
5. Il DEC, preso atto delle attività istituzionali e del programma delineato dall’appaltatore, concederà formalmente l’assenso (con lettera, fax o messaggio di posta elettronica) per lo svolgimento dell’intervento;
6. L’appaltatore procederà ad affiggere, sul sito in questione, idonei cartelli che diano risonanza all’intervento che sta per compiere in totale assenza di personale universitario;
7. Esecuzione dell’intervento per il giorno/i giorni concordati con il DEC;
8. Attività di controllo esercitata dall’appaltatore: ogni squadra, dopo aver trattato completamente una zona o edificio, vi ritornerà per successivi controlli a distanza ciascuno di tre giorni per reintegrare il trattamento;
9.Emissione, da parte dell’appaltatore, di formale dichiarazione / autocertificazione relativa alla piena disponibilità igienico-sanitaria dei locali oggetto dell’intervento per una data ragionevole circa la normale ripresa delle attività istituzionali.
Art. 48 Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo, qualora presente, o della loro ritardata ultimazione:
a) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
b) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente;
d) le sospensioni disposte dall’Amministrazione, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal
R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
e) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto
n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Art. 49 Lavoro notturno, festivo e reperibilità
Il lavoro notturno, festivo e reperibilità è compreso, compensato e soddisfatto così come previsto dalla regolamentazione vigente e da quanto stabilito all’interno del presente capitolato. L’Aggiudicatario dovrà garantire, anche a mezzo telefonico cellulare o fax, la ricezione degli ordinativi od ordini di servizio.
Art. 50 Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi
Eventuali variazioni delle attività da svolgere dovranno essere preventivamente approvate dalla D.E.C. e saranno valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i
servizi in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
ALLEGATI:
Sono parte integrante del seguente Capitolato anche se non materialmente presenti i seguenti Documenti:
- ALLEGATO 1:
Computo Metrico Triennale del Servizio
- ALLEGATO 2
Elenco Prezzi Unitari
- ALLEGATO 3
Elenco Edifici in uso all’Università di Roma “Sapienza”
- ALLEGATO 4
Documento di Valutazione dei rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.)