CONDIZIONI GENERALI EMITTENZA
CONDIZIONI GENERALI EMITTENZA
PREMESSA
Il sotto riportato accordo standard verrà adattato alla tipologia del Fornitore di Servizi Media Audiovisivi (come di seguito definito) e al relativo business model, nonché alla diversificazione e al numero di Servizi media audiovisivi (es. se multi canale o mono canale), in un’ottica di ottimizzazione delle pratiche contrattuali già in uso.
Stabilisce le condizioni generali applicate ai Fornitori di Servizi Media Audiovisivi per le Utilizzazioni di Opere Protette interpretate dagli artisti (attori e doppiatori) rappresentati dall’Istituto.
CONDIZIONI GENERALI
ACCORDO EMITTENZA ex art. 84 comma 2 LDA
(CANALI GENERALISTI NAZIONALI, DTT, SATELLITARI IN CHIARO E CODIFICATI)
Tra
NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - con sede in Roma, Via Parigi 11, C.F. 11041891000, in persona del Presidente e legale rappresentante (da
ora anche solo “Nuovo IMAIE”);
E
DATI FORNITORE SERVIZI MEDIA AUDIOVISIVI
Ragione sociale…………………. sede………………………. CF/P.IVA…………………………………………… in persona del rappresentante legale (da ora anche solo FSMA);
congiuntamente “le Parti”.
PREMESSO CHE
A. ai fini del presente accordo le Parti si avvarranno concordemente delle seguenti Abbreviazioni e Definizioni:
1. LDA: indica la Legge 22 Aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Decreto Legge n. 64/2010: indica il decreto legge convertito con la Legge n. 100 del 29 giugno 2010, che ha istituito il Nuovo IMAIE;
3. Decreto Legge n. 1/2012: indica il decreto legge convertito con la Legge n. 27 del 2012 che ha liberalizzato il mercato dell’intermediazione dei diritti connessi degli artisti, interpreti esecutori (cosiddetto “Decreto di Liberalizzazione”);
4. Decreto Riordino: indica il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014 come integrato dal Decreto Ministeriale del 5 settembre 2018;
5. Decreto Legislativo n. 35/2017: indica il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2014/26 UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi entrato in vigore l’11 aprile 2017;
6. AIE: indica gli Artisti, Interpreti ed Esecutori che abbiano rivestito nelle opere oggetto del presente Accordo una parte di notevole importanza artistica anche se di artista comprimario, come definiti agli articoli 80 e 82 della LDA, inclusi i doppiatori;
7. AIE Nuovo IMAIE: per tali intendendosi gli AIE che abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE inclusi gli AIE rappresentati da Nuovo IMAIE in virtù di accordi sottoscritti con società omologhe straniere;
8. AIE altri Intermediari: per tali intendendosi gli AIE che abbiano conferito mandato agli Altri Intermediari;
9. Accordo: indica il presente accordo;
10. Equo Compenso: indica il compenso irrinunciabile spettante agli AIE ex art 84 comma 2 della LDA per la comunicazione al pubblico di Opere Protette;
11. Opere Protette: indica le opere cinematografiche e/o assimilate quali ad esempio film, film per la tv, miniserie tv, telefilm, serie tv, soap opera, telenovela, sitcom, film di finzione o di animazione, documentari cinematografici o televisivi, cartoni animati, cortometraggi e qualsiasi altra opera audiovisiva di contenuto narrativo o documentaristico dove siano presenti attori e/o doppiatori;
12. Opere Protette Comunitarie: indica le Opere Protette prodotte o coprodotte da produttori dei paesi dell'Unione Europea ovvero quelle prodotte da produttori di paesi non appartenenti all’Unione Europea alle quali sia applicabile il principio della reciprocità materiale di cui agli art. 185 e seguenti LDA e in relazione alle quali Nuovo IMAIE abbia un rapporto di rappresentanza;
13. Opere Protette extra Comunitarie: indica le Opere Protette prodotte da produttori di paesi non appartenenti all'Unione Europea;
14. Opere con soli Artisti Doppiatori: indica le Opere Protette Comunitarie e non ove non appaiano AIE in video, ma solamente AIE Doppiatori;
15. Intermediario diritti connessi AIE: indica ogni soggetto che ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 35/2017 sia qualificabile sia come Organismo di Gestione Collettiva che come Entità di gestione indipendente e che, in relazione al periodo oggetto dell’Accordo, sia abilitato a intermediare diritti connessi degli AIE del settore audiovisivo, ai sensi della normativa
vigente;
16. Altri Intermediari diritti connessi AIE (di seguito “Altri Intermediari”): per tali intendendosi tutti gli Intermediari di cui al punto 15 che precede diversi da Nuovo IMAIE;
17. Fornitore di servizi di media audiovisivi (di seguito “Fornitore di Servizi”): indica la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta di contenuti audiovisivi e di Servizi di media audiovisivi e ne determina le modalità di organizzazione;
18. Responsabilità editoriale: indica l'esercizio di un controllo effettivo sulla selezione e organizzazione di programmi televisivi e/o di contenuti audiovisivi;
19. Emittenti: indica i canali televisivi di cui all’allegato A) di cui è responsabile il Fornitore di Servizi che operano un servizio di media audiovisivo sia lineare che non lineare, diffusi in sede televisiva e/o su qualsiasi altra rete di comunicazione elettronica (es. etere, cavo, satellite, rete IP, web, piattaforma di tecnologia radiomobile, ecc.), sia in chiaro sia in forma criptata, mediante tecnologia digitale e/o con qualsiasi altra tecnologia attualmente nota o ancora da inventare;
20. Servizio di media audiovisivo lineare: un servizio per la visione simultanea di programmi televisivi sulla base di un palinsesto predefinito;
21. Servizio di media audiovisivo non lineare: indica un servizio interattivo per la visione, su richiesta dell’utente e in qualsiasi momento, anche in modalità streaming e/o streaming temporaneo, di Opere Protette, sulla base di un catalogo predefinito messo a disposizione dal Fornitore di Servizi;
22. Reti di comunicazioni elettroniche: indica i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via etere, digitale e analogico terrestre, xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx, via fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti internet a banda larga e le reti mobili, per la ricezione e la visione di una Emittente televisiva;
23. Ricavi lordi: indica i ricavi del Fornitore di Servizi relativi a ciascun anno di competenza dell’Accordo, derivanti da canoni e/o abbonamento, da ricavi pubblicitari di qualsiasi genere - ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità – , dai corrispettivi ricavati da operatori di rete di comunicazioni elettroniche per l’inclusione, nelle loro offerte, di servizi di accesso ai Servizi media audiovisivi lineari o non lineari del Fornitore di Servizi e da ogni altro introito connesso ai Servizi media audiovisivi lineari o non lineari offerti dal Fornitore di Servizi attraverso le proprie Emittenti televisive che irradiano Opere Protette;
24. Ricavi singola Emittente: indica la quota parte/percentuale dei Ricavi Lordi imputabile a ciascuna Emittente;
25. Utilizzazioni: indica tutte le utilizzazioni delle Opere Protette operate dalle Emittenti che siano comunque soggette all’Equo Compenso;
26. Tariffario: per tale intendendosi il documento, pubblicato sul sito di Nuovo IMAIE ai sensi del D.Lgs 35/2017, riportante le tariffe standard applicate da Nuovo IMAIE alle diverse categorie di utilizzatori di Opere cinematografiche e/o assimilate al fine di determinare l’Equo Compenso dovuto agli AIE Nuovo IMAIE;
B. Nuovo IMAIE, ai sensi della normativa vigente è un Intermediario dei diritti connessi AIE e come tale è legittimato a riscuotere i compensi di cui all’art. 84 comma 2 LDA di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE e a ripartirli conformemente al proprio Regolamento di ripartizione;
C. Le Parti intendono perfezionare un Accordo che:
1. determini l’importo di Equo Compenso dovuto dal FSMA a Nuovo IMAIE in relazione esclusivamente agli AIE Nuovo IMAIE, sulla base dei criteri stabiliti nel Tariffario (lasciando quindi impregiudicato il diritto degli Altri Intermediari di negoziare altre e diverse tariffe, coefficienti e modalità);
2. disciplini le procedure applicabili in relazione ai compensi spettanti ad AIE apolidi (ovvero gli AIE aventi diritto che non abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE o ad alcuna delle altre collecting abilitate secondo la normativa e i provvedimenti vigenti, per il periodo oggetto dell’Accordo) che decidano di conferire successivamente mandato a Nuovo IMAIE per i loro compensi maturati in ciascun anno di competenza oggetto dell’Accordo.
D. Nuovo XXXXX xxxxxxx e il FMSA prende atto che l'elenco e i nominativi dei mandanti di Nuovo IMAIE sono liberalmente accessibili sul sito web dell'Istituto al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxxxxx/ e che al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx/ è possibile consultare il database delle opere audiovisive i cui artisti interpreti esecutori sono stati identificati quali aventi diritto in base al Regolamento di Ripartizione di Nuovo IMAIE e ai rendiconti ricevuti dagli utilizzatori; in ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che è riservato al FSMA il diritto di chiedere a Nuovo IMAIE in qualsiasi momento di prendere visione di tutti i mandati (ovvero di procedere in tal senso con un esame a campione) degli AIE che hanno a esso conferito mandato, inclusi i nominativi dei mandanti delle singole società consorelle di Nuovo IMAIE operanti all’estero con cui Nuovo IMAIE ha perfezionato un accordo di rappresentanza.
Tutto ciò premesso, tra le Parti resta inteso e convenuto quanto segue:
1. Valore delle premesse e degli Allegati
1.1 All’Accordo sono allegati:
Allegato A) Elenco Emittenti del FSMA (sia lineari che non lineari); Allegato B) Modelli di rendicontazione standard.
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale dell’Accordo e si danno per
integralmente riportati e trascritti nel seguente articolato, con valore di patto.
1.2 Le Parti si danno atto e riconoscono che non esistono altri atti fra esse sottoscritti o comunque vincolanti, che possano disciplinare la materia di cui all’Accordo in modo difforme da quanto in esso contenuto nel periodo da esso contemplato.
2. Oggetto dell’Accordo
L’Accordo ha per oggetto a determinazione, sulla base dei criteri fissati nel Tariffario della quota di Equo Compenso dovuta dal FSMA a Nuovo IMAIE ai sensi dell’art. 84 comma 2 LDA, per le Utilizzazioni di Opere Protette operate dal FSMA in relazione a ciascun anno di competenza oggetto dell’Accordo e le sue modalità di pagamento.
3. Rendicontazione e reportistica
3.1 Entro il di ciascun anno di durata dell’Accordo, il FSMA dovrà trasmettere a Nuovo
IMAIE la rendicontazione analitica delle Opere Protette pubblicamente diffuse da ciascuna Emittente nell’anno solare precedente, riportando, per ciascuna Emittente, i dati indicati nei Modelli di cui all’Allegato B).
3.2 La rendicontazione deve essere fornita su supporto informatico. Le modalità di scambio della rendicontazione verranno definite di comune accordo tra le Parti.
3.3 Entro il …………………….. di ciascun anno di durata dell’Accordo, il FSMA dovrà inviare a Nuovo IMAIE un’autodichiarazione riportante i Ricavi netti di ogni singola Emittente relativi all’anno di esercizio precedente, con indicazione dei ricavi realizzati come definiti nelle Premesse.
3.4 A richiesta di Nuovo IMAIE ed entro 90 giorni dalla richiesta stessa il FSMA dovrà fornire copia dei bilanci consuntivi.
4. Determinazione e modalità di pagamento del compenso
4.1 A titolo di acconto sull’Equo Compenso di spettanza di Nuovo IMAIE in relazione a ciascun anno di competenza, il FSMA, entro il di ciascun anno, si impegna a corrispondere Nuovo IMAIE un
importo pari al ……% dell’Equo Compenso versato a Nuovo IMAIE in relazione all’anno di
competenza precedente da versare entro 60 giorni fine mese dalla data della relativa fattura.
4.2 A ricezione della documentazione di cui agli artt. 3.1 e 3.3., Nuovo IMAIE provvede a:
a) determinare il compenso totale artisti, ovvero il compenso complessivo dovuto dal FMSA secondo i criteri stabiliti nel Tariffario per tutte le Utilizzazioni di Opere Protette operate dal FSMA;
b) quantificare la percentuale di Equo Compenso di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE che è
pari alla percentuale di rappresentatività dell’Istituto;
c) comunicare al FSMA l’Equo Compenso dovuto a Nuovo IMAIE, inviando entro il di
ogni anno, un documento contenente, in relazione a ciascuna Utilizzazione di opere cinematografiche o assimilate rendicontata, l’elenco degli AIE Nuovo IMAIE con indicazione, per ciascuno di essi, della percentuale del compenso attribuita, secondo il Regolamento di ripartizione adottato dall’Istituto.
4.3 Successivamente, previa verifica da parte del FSMA degli importi comunicati, Nuovo IMAIE provvede ad emettere fattura di pagamento a saldo dell’importo dovuto dal FSMA a Nuovo IMAIE per ciascun anno di competenza che il FSMA pagherà entro 60 giorni fine mese dalla data della relativa fattura.
4.4 Qualora risulti che l’acconto di cui all’art. 4.1 sia superiore rispetto al totale dovuto dal FSMA, Nuovo IMAIE dovrà restituire al FSMA la maggior somma incassata previa ricezione di fattura da pagare entro 60 giorni fine mese data fattura.
5. Gestione compensi nuovi mandanti AIE Nuovo IMAIE
5.1 Il FSMA, per il periodo di prescrizione decennale, si impegna a mettere a disposizione di Nuovo IMAIE – secondo la procedura di cui all’art. 5.2 che segue – gli importi di Equo Compenso spettanti agli AIE che abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE solo successivamente alla elaborazione di cui all’art. 4 che precede.
5.2 Entro il di ciascun anno, Nuovo IMAIE comunicherà al FSMA i nominativi degli AIE di
cui al precedente art. 5.1 con la indicazione, per ciascuno di essi, della quota di Equo Compenso ad essi dovuto calcolata sul compenso totale artisti di cui all’art. 4.2 lett. a) al netto degli importi già versati a Nuovo IMAIE.
5.3 Successivamente a tale comunicazione, salve le verifiche del FSMA sugli importi comunicati, Nuovo IMAIE provvederà ad emettere fattura di pagamento per l’importo a tal riguardo dovuto, che il FSMA salderà entro 60 giorni fine mese dalla data della fattura.
5.4 Le Parti intendono espressamente chiarire che i documenti scambiati tra le stesse ai sensi degli artt. 4.2 e 5.2 che precedono, non potranno essere fatti visionare agli Altri Intermediari e dunque resteranno riservati tra le parti fatta eccezione per il solo elenco degli AIE Nuovo IMAIE che abbiano preso parte alle Opere Protette oggetto di Utilizzazione per il periodo oggetto dell'Accordo.
6. Garanzie e manleve
6.1 Una volta incassati gli importi previsti nell’Accordo, Nuovo IMAIE, provvederà alla ripartizione dei compensi di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE, conformemente al proprio Regolamento di Ripartizione.
6.2 Il Nuovo IMAIE manleva e garantisce il FSMA da qualsivoglia contestazione dovesse ad esso essere mossa da qualsiasi AIE mandante e non mandante, o da Altri Intermediari per quanto
oggetto dell’Accordo: pertanto terrà indenne, manleverà e garantirà il FSMA da ogni pretesa e conseguenza patrimoniale, giudiziale e stragiudiziale, formulata nei suoi confronti dai predetti soggetti.
6.3 Parimenti FSMA garantisce circa la veridicità e completezza dei rendiconti e dei dati forniti in relazione ai periodi di competenza oggetto dell’Accordo e si obbliga a manlevare e tenere indenne il Nuovo IMAIE dai danni che dovessero derivare all’Istituto dall’inadempimento dell’obbligo stesso.
7. Durata dell'Accordo
L’Accordo è relativo alle Utilizzazioni di Opere Protette operate dal FSMA nel periodo di competenza dal ……………… al e avrà durata fino al completo espletamento degli obblighi
previsti dall’Accordo.
8. Diritto di audit
8.1 In relazione ai dati forniti a Nuovo IMAIE dal FSMA attraverso i documenti di cui all’Accordo, resta inteso che Nuovo IMAIE avrà diritto di ottenere a semplice richiesta copia della documentazione idonea a comprovarne la correttezza e veridicità.
8.2 Analogo diritto di audit è riconosciuto al FSMA rispetto alle elaborazioni di Nuovo IMAIE dei rendiconti trasmessi dal medesimo FSMA.
9. Trattamento Dei Dati Personali (“PRIVACY”)
9.1 Le Parti, dichiarano e garantiscono in via reciproca di essere a conoscenza delle rispettive politiche in tema di trattamento dei dati personali, come definiti ed esercitabili ai sensi del GDPR - General Data Protection Regulation.
9.2 Pertanto, le Parti, per quanto possa occorrere, autorizzano in via reciproca, rispettivamente il Nuovo IMAIE e il FSMA al trattamento dei dati personali di cui il Nuovo IMAIE e FSMA sono o saranno, ciascuno per quanto di ragione interessati e che sono stati e/o saranno reciprocamente comunicati, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali e al fine di garantire la migliore esecuzione delle prestazioni disciplinate nell’Accordo.
10. D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico
10.1 Il FSMA dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001, nonché dei principi previsti nel Codice Etico di Nuovo IMAIE, copia del quale è disponibile on line sul sito internet dell’Istituto xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxx- governance/.
10.2 Nuovo IMAIE dichiara di conoscere la normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico del FSMA copia del quale è disponibile………………….
11. Modifiche e patti aggiunti
Resta inteso tra le Parti che qualsiasi regola che modifichi e/o integri il contenuto dell'Accordo, dovrà essere approvata e sottoscritta dalle Parti e rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
12. Variazioni di domicilio
Le Parti eleggono il loro domicilio, ai fini tutti dell'Accordo, nel luogo indicato in epigrafe, ove ciascuna parte potrà inviare ogni liquidazione o comunicazione, ed anche notificare atti giudiziari o stragiudiziali.
13. Legge regolatrice. Giurisdizione. Foro territorialmente competente
13.1 L'Accordo è retto e disciplinato dalla Legge Italiana, ed è sottoposto alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana.
13.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione dell'Accordo sarà competente, in via esclusiva il Foro di Roma.
Allegato A) Elenco Emittenti del FSMA (sia lineari che non lineari)
………………………………
Allegato B) Modelli di rendicontazione standard
Dati utilizzo opera | Dati identificazione opera/titolari diritti | ||||||||||||||||
Emittente | Data trasmissione | Orario | Durata Netta | Prima/Replica | Titolo Originale | Titolo Italiano | Tipologia opera | Numero Episodio obbligatorio per opere seriali | Numero/Anno stagione obbligatorio per opere seriali | Titolo Episodio Italiano obbligatorio per opere seriali | Titolo Episodio Originale obbligatorio per opere seriali | Anno | Paesi di Produzione | Produttore | Regia | Attori principali | Doppiatori Principali |
Rete o canale su cui è avvenuta la trasmissione | Data in cui è effettuata la trasmissione | Orario inizio trasmissione nel formato hh:mm:ss | Durata della trasmissione in minuti (es. h1:30 = 90) | Prima TV nel palinsesto dell'utilizzatore oppure replica | Tipologia film, telefilm, lunga serialità, animazione, documentario) | Numero dell'episodio all'interno della stagione (per opere seriali) | Numero o anno della stagione (per opere seriali) | (per opere seriali ) | (per opere seriali ) | Anno di produzione | Elenco paesi di coproduzione separato da ";" | Casa di produzione cinematografica o televisiva | Regista | Elenco principali interpreti (da palinsesto) separato da ";" | Elenco principali doppiatori (da palinsesto) separato da ";" | ||
N.B: in giallo i campi obbligatori