ATTI DI LIBERALITA’ E DONAZIONI
ATTI DI LIBERALITA’ E DONAZIONI
Rev. 0 | Descrizione modifica | Firma e data |
Preparato da (data e | Verificato da (data e | Approvato da (data e firma) |
firma) | firma) | 09.09.2021 Direttore Generale |
01.07.2021 – dott.ssa | 01.09.2021- dott.ssa | |
Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxx | |
Montemitro |
INDICE
ART. 1 - OGGETTO
ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 3 - DEFINIZIONI
ART. 4 - PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE ART. 5 - FORMA DELLE DONAZIONI
ART. 6 - VALORE DELLE DONAZIONI
ART. 7 - DINIEGO DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA ART. 8 - CARATTERISTICHE DELLE DONAZIONI
ART. 9 - DONAZIONI IN DENARO ART. 10 - DONAZIONI DI BENI MOBILI
ART. 11 - DONAZIONI DI BENI IMMOBILI
ART. 12 - EREDITA’ E LEGATI TESTAMENTARI
ART. 13 - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LE PICCOLE DONAZIONI ART. 14 - DONAZIONI NEI PERIODI DI EMERGENZA
ART. 15 - PROCEDURA ISTRUTTORIA
ART. 16 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE ART. 17 - DONAZIONI PROMISSORIE
ART. 18 - ITER PROCEDURALE PER L’ACCETTAZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DI FARE ART. 19 - CONFLITTO DI INTERESSI
ART. 20 - ANTIRICLAGGIO ART. 21 - DIVIETI
ART. 22 - SPESE
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 24 - DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO ART. 25 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
ART. 26 - MODULISTICA (ALLEGATI A - F)
ART. 1 - OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina, in conformità alla specifica normativa civilistica vigente in materia (artt. 769 e ss. del Codice Civile), il procedimento di accettazione e gestione delle donazioni e degli atti di liberalità effettuati da terzi in favore dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Xxxxxxx Xxxx -CTO (di seguito ASST), relativi a:
• somme di denaro
• beni mobili
• beni mobili registrati
• beni immobili
• assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante avente ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio oppure l’esecuzione di lavori su beni immobili, terreni e/o beni facenti parte del patrimonio dell’ASST (donazioni promissorie).
Restano escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento – in quanto oggetto di separata regolamentazione - le seguenti fattispecie:
a) le sponsorizzazioni
b) le sperimentazioni cliniche sui farmaci, sui dispositivi, sugli studi osservazionali e farmacologici
c) l’acquisizione e la gestione di beni in comodato d’uso e presa visione
d) i contributi finalizzati assegnati da enti di diritto pubblico per l’esecuzione di specifici progetti
e) quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento.
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI
⮚ Codice Civile - Titolo V, Capo 1, artt. 769 e ss.;
⮚ D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
⮚ Procedura aziendale PAC “Lasciti e donazioni da privati vincolati ad investimenti” adottata con deliberazione n. 43 del 25.01.2019;
⮚ D. Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Reg. U.E.
n. 679/2016 - Testo del Regolamento generale sulla protezione dei dati
⮚ D. Lgs. n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
⮚ D. Lgs n. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come di recente modificato con D. Lgs. n. 90/2017;
⮚ L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
⮚ Art. 99, c. 5 D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020 n. 18. • Art. 18 D.L.
19.05.2020 n. 34 convertito nella Legge 17.07.2020 n. 77;
⮚ Linee Guida dell’ORAC (prot.ORAC.2020.0000227 del 29.06.2020) in ordine all’attività di controllo dell’emergenza Covid-19, con particolare riferimento alla gestione e rendicontazione delle erogazioni liberali;
⮚ Comunicato Presidente ANAC del 29.07.2020 (All. 1);
⮚ Deliberazione ORAC n. 13 del 07.08.2020 “Approvazione delle relazioni finali dell’obiettivo
4.1. del Piano annuale di attività 2020 avente ad oggetto “Pianificazione delle attività relativamente alle funzioni di cui all’art. 3, comma 1 lett. a), l.r. 13/2018. Approfondimenti in materia di donazioni e operatività del sistema dei controlli nell’emergenza”.
⮚ art. 20 “Opera pubblica realizzata a spese del privato” del D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici): “1. Il presente codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
2. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.
3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi”.
ART. 3 - DEFINIZIONI
Atti di liberalità: atti a titolo gratuito, ossia senza corrispettivo realizzati da terzi in favore del beneficiario, che determinano un arricchimento patrimoniale dello stesso, caratterizzati dallo spirito di liberalità e per i quali l’interesse del disponente non ha natura patrimoniale (animus donandi). Lo spirito di liberalità esprime l’assenza di costrizione giuridica o anche solo morale, in chi, senza corrispettivo, dispone di un proprio diritto o assume un’obbligazione in favore di altri;
Donazione: contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (art.769 c.c.). Donante: il soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di legge per contrarre ordinariamente con la Pubblica Amministrazione, che intende conferire un bene o assumersi un’obbligazione in favore dell'Azienda per spirito di liberalità;
Donatario: l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Xxxxxxx Xxxx -CTO;
Erede: il soggetto che alla morte di un altro soggetto, gli succede a titolo universale, subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al defunto;
Legato: disposizione testamentaria per mezzo della quale si attribuisce un bene o dei beni determinati ad un soggetto, chiamato legatario;
Beni: oggetti ed altre utilità.
ART. 4 - PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
La titolarità dei beni oggetto di donazione, eredità, legati ed altri atti di liberalità è riferibile esclusivamente all’ASST e in nessun caso alla singole articolazioni, strutture organizzative interne o a singoli Responsabili.
Non sono consentite donazioni a singoli dipendenti, né a questi è consentito accettarle così come previsto dal Codice disciplinare aziendale.
Si precisa che tutti gli atti disciplinati nel suddetto regolamento sono effettuati per spirito di liberalità, pertanto senza scopo di lucro e senza che, per il xxxxx xxxxx causa, possano conseguire benefici direttamente o indirettamente collegati all’atto, fatti salvi benefici scientifici o di immagine che possano eventualmente derivare al donante.
L’ASST si riserva di accettare donazioni, eredità, legati ed altri atti di liberalità a seguito di una valutazione che tenga conto di una serie di condizioni:
• liceità, compatibilità e congruità con l’interesse pubblico e con i fini, le necessità istituzionali e gli strumenti di programmazione aziendale;
• assenza di conflitto di interessi tra l’ASST e il donante: in particolare la proposta non deve essere formulata da persone fisiche o giuridiche che siano in quel momento partecipanti ad una gara indetta dall’Azienda, o comunque coinvolte in un procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso con l’ASST anche per beni e servizi di diversa natura;
• compatibilità con le caratteristiche dell’organizzazione, dei processi gestionali, dei locali e delle strumentazioni aziendali;
• assenza di oneri derivanti per l’ASST sia in termini economici, sia organizzativi e gestionali; in particolare il bene deve presentarsi pronto all’uso e l’impiego dello stesso non deve comportare alcun onere a carico dell’Azienda per tutta la durata di vita del bene stesso.
In via del tutto eccezionale l’ASST potrà determinarsi ad accettare un bene il cui impiego comporti modici oneri di spesa (materiali di consumo/servizio di manutenzione) nei seguenti casi:
1. il bene è ricompreso nel piano degli investimenti;
2. l’acquisizione del bene corrisponde ad una necessità programmata o comunque rilevante di acquisizione.
In ogni caso rappresentano condizioni essenziali ed alternative per l’accettazione:
a) la possibilità di acquisire materiali di consumo e/o servizi di manutenzione da una pluralità di operatori economici;
b) la non rilevante incidenza degli oneri rispetto al valore di mercato del bene, calcolata sulla base del ciclo di vita del bene stesso.
Ai fini dell’accettazione delle liberalità vincolate è necessario verificare in modo specifico la sussistenza delle seguenti condizioni:
• liceità della la finalità dell’atto;
• corrispondenza del vincolo di scopo della donazione ad un interesse primario rispetto alla
mission aziendale;
• sostenibilità di eventuali oneri: l’accettazione e l’acquisizione del bene o della somma di denaro, vincolata alla finalità indicata dal proponente, non deve comportare per la parte donataria un onere che ecceda il valore della donazione stessa, o comunque un onere eccessivo o non sostenibile per l’ASST.
L’ASST si riserva di rifiutare qualsiasi donazione non rispondente ai requisiti precedentemente illustrati e comunque nei casi di seguito elencati in cui l’atto liberale:
• sia contrario all’etica aziendale e crei una potenziale lesione dell’immagine dell’Azienda;
• implichi un conflitto di interessi tra l’Azienda e il donante;
• provenga da soggetti che non hanno la piena capacità di disporre del bene o della somma di denaro anche in riferimento al difetto di rappresentanza della persona giuridica;
• i costi correlati facciano venir meno la gratuità della donazione stessa, o generino un vincolo in ordine all’acquisto di beni, attrezzature o beni accessori (quali ad esempio, materiale di consumo), o altri oneri a carico dell’Azienda (quali ad esempio contratti di manutenzione);
• sia assente un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo necessari per il funzionamento del bene donato ovvero per l’acquisto di prestazioni di servizi.
ART. 5 - FORMA DELLE DONAZIONI
La donazione, ai sensi dell’art. 782 c.c., deve essere fatta per atto pubblico a pena di nullità. La donazione c.d. “a forma libera” è consentita solo quando:
- oggetto della donazione sia un bene mobile;
- il bene mobile sia da ritenersi –secondo i criteri e i parametri stabiliti al successivo art. 6 di “modico valore”.
In tal caso, la donazione è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la consegna del bene.
In assenza del modico valore, per l’accettazione di donazioni aventi ad oggetto somme di denaro o beni mobili è necessario redigere e sottoscrivere un atto pubblico innanzi al Notaio con la presenza di almeno due testimoni, previa adozione di apposita delibera di accettazione.
Qualora, invece, oggetto della donazione sia un bene immobile si procede sempre per atto pubblico (vedi successivo art. 11).
ART. 6 - VALORE DELLE DONAZIONI
Il modico valore della donazione è determinato ai sensi dell’art. 783 c.c., in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene, in riferimento al prezzo medio di mercato a lordo di eventuali sconti e offerte speciali) ed uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante).
Ai sensi del presente Regolamento, sono da considerarsi di modico valore, in base al parametro oggettivo, le donazioni aventi ad oggetto beni e /o somme di denaro di valore e/o importo sino a
€ 50.000,00 per le persone fisiche (importo al netto di IVA, se dovuta) e sino a € 100.000,00 (importo al netto di IVA, se dovuta) per le persone giuridiche.
In ogni caso, ad integrazione del parametro oggettivo, è necessario, ai fini della determinazione del “modico valore” della donazione, che il donante rilasci un’apposita dichiarazione attestante la modicità della donazione in relazione alla consistenza del patrimonio personale.
ART. 7 – DINIEGO DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
Considerata la peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto ed il carattere liberale dell’erogazione, qualora – all’esito dell’istruttoria posta in essere dalle strutture interessate - l’oggetto della donazione fosse da ritenersi inaccettabile (se riguarda prodotti non pronti all’uso o deteriorabili o tali da richiedere immediati interventi di manutenzione o infine di non interesse rispetto alla mission aziendale) o non rispondente ai principi generali richiamati dall’art. 4, il procedimento deve concludersi con nota di rigetto della donazione, dovendosi escludere il ricorso all’istituto del silenzio qualificato.
ART. 8 - CARATTERISTICHE DELLE DONAZIONI
Le donazioni e le erogazioni liberali possono essere:
⮚ vincolate: se assoggettate a vincoli (di tempo o di scopo) da parte del donante, che ne limitino I' utilizzo.
Nel caso in cui il donante vincoli Ia donazione ad una determinata finalità, quest'ultima potrà essere accettata solo qualora sia giudicata lecita, compatibile con I'interesse pubblico e con i fini istituzionali dell'Azienda e non comporti un onere che ecceda l'entità della donazione stessa o Ia programmazione aziendale.
⮚ non vincolate: se erogate senza che il donante ne limiti I'utilizzo. In questo caso l’ASST, a propria discrezione, potrà destinare le erogazioni ricevute.
ART. 9 - DONAZIONI IN DENARO
Nel caso di donazioni ed erogazioni liberali in denaro non finalizzate, la Direzione Strategica, valutate le necessità, destinerà l’erogazione al fine istituzionale ritenuto prioritario, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.
Nel caso di donazioni ed erogazioni liberali in denaro finalizzate, il Direttore della UOC interessata, provvede a formulare proposte per la loro destinazione, oggetto di valutazione da parte della Direzione Strategica.
Le suindicate somme oggetto di donazione, verranno accantonate in fondi specifici aziendali.
Nel caso in cui le donazioni in denaro, pur essendo finalizzate ad attività assistenziali e di ricerca di specifiche patologie siano prive dell’indicazione della struttura aziendale di destinazione, la Direzione Strategica provvederà ad individuare delle proposte di destinazione specifiche coerentemente alle finalità intrinseche alla donazione.
Qualora le somme oggetto di erogazione finalizzata non vengano utilizzate interamente per le finalità indicate dal donante, le stesse potranno essere destinate al soddisfacimento di altri bisogni dell’Azienda, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’interesse pubblico.
ART. 10 - DONAZIONI DI BENI MOBILI
La consegna di beni mobili donati dovrà avvenire necessariamente nel rispetto delle procedure aziendali in materia di acquisizione e di gestione dei beni (arredi sanitari/non sanitari, apparecchiature sanitarie, strumentazione informatica, ecc.) con particolare riferimento alle fasi di consegna, collaudo ed inventariazione ed ogni altro adempimento che precede l’utilizzo dei beni stessi.
ART. 11 - DONAZIONI DI BENI IMMOBILI
Qualora l’oggetto della donazione sia costituito da un bene immobile, la proposta dovrà essere formulata secondo il modello allegato al presente regolamento (ALL.C) e l’accettazione della stessa dovrà avvenire con atto pubblico ex art. 782 c.c., avuto riguardo anche ad eventuali diritti dei terzi. L’immobile acquisito in donazione dovrà essere iscritto nel patrimonio disponibile dell’ASST.
ART. 12 - EREDITA’ E LEGATI TESTAMENTARI
Nel caso di successioni testamentarie disposte con testamento olografo o con testamento pubblico in cui l’ASST risulti nominata erede per la totalità o quota parte del patrimonio del de cuius, ovvero nel caso di legato, la UO Affari Generali, Istituzionali e Legali, già competente per l’istruttoria, attiverà le necessarie procedure previste dalla normativa ai fini dell’eventuale accettazione dell’eredità con beneficio di inventario o del legato.
Sia l’accettazione sia la rinuncia verrà disposta con deliberazione del Direttore Generale.
ART. 13 - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LE PICCOLE DONAZIONI
Nel caso di donazioni in denaro di importo sino ad € 500,00 per le persone fisiche (IVA esclusa) e sino ad € 1.000,00 (IVA esclusa) per le persone giuridiche, la procedura di accettazione è
semplificata non applicandosi le disposizioni di cui al successivo art.15, fatte salve le verifiche di sussistenza dei requisiti preliminari di carattere generale di cui al precedente art. 4.
Le donazioni di cui al presente articolo, a seguito di versamento del relativo importo, saranno oggetto di presa d’atto con cadenza trimestrale, mediante deliberazione aziendale.
ART. 14 - DONAZIONI NEI PERIODI DI EMERGENZA
L'ASST procede all’accettazione di tutte le donazioni di beni mobili e denaro destinate - per espressa dichiarazione dei donanti - al contrasto dell’emergenza attraverso un procedimento che, pur assicurando la massima trasparenza, risulta semplificato e accelerato nella fase dell'istruttoria, in deroga temporanea alle disposizioni previste all’art. 15 del presente Regolamento.
Limitatamente al periodo di emergenza Covid19, ogni donazione, fatta eccezione per le donazioni in denaro NON di modico valore, può essere effettuata direttamente a mezzo bonifico bancario, a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Xxxxxxx Xxxx -CTO, codice IBAN n. XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 – Intesa Sanpaolo, indicando la causale “Donazione di contributo liberale per emergenza COVID-19”.
In ossequio dell’art. 99, c. 5 D.L. n. 18/2020 (convertito in L. 27/2020) e del Comunicato del Presidente ANAC del 29.07.2020 (All. 1) l’ASST pubblica, sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Interventi straordinari e di emergenza, la rendicontazione delle erogazioni liberali, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego di quest’ultime.
L’assolvimento del summenzionato obbligo di pubblicazione avviene attraverso la compilazione del modello uniforme predisposto dall’ANAC, al fine di garantire la conoscibilità delle erogazioni a tutti gli interessati.
Fermo restando la necessità dell’atto pubblico per tutte le donazioni di non modico valore, quest’ultimo, laddove previsto, verrà stipulato, anche cumulativamente, alla fine del periodo dell’Emergenza.
Le spese per la redazione dello stesso sono a carico del donante, così come le ulteriori eventuali spese inerenti la donazione.
ART. 15 - PROCEDURA ISTRUTTORIA
La procedura amministrativa finalizzata all’accettazione degli atti di liberalità, in coerenza con quanto previsto dalla procedura aziendale PAC “lasciti e donazioni da privati vincolati ad investimenti”, approvata con deliberazione n. 43/2019, si articola nelle seguenti fasi:
I^ fase: il procedimento si instaura con il ricevimento della proposta di donazione, come da fac- simili (ALL. A, B, C, D, a seconda della tipologia del bene che si intende donare), con cui il donante manifesta la volontà (animus donandi) di effettuare una donazione o atto di liberalità in favore dell’Azienda.
Detta proposta deve contenere i seguenti requisiti:
a) dati anagrafici del proponente persona fisica (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, C.F.) o persona giuridica (denominazione, sede, C.F. o P.I.);
b) la manifestazione della volontà del xxxxx causa (animus donandi). Se il donante è una persona giuridica occorre che venga allegata la documentazione che attesti la legittimazione del legale rappresentante ad effettuare la donazione;
c) la dichiarazione che la donazione è di modico valore rispetto al patrimonio del donante, nel caso in cui sussista detto requisito;
d) qualora si intenda destinare il bene o la somma di denaro ad una determinata struttura o servizio dell’ASST Pini -CTO (c.d. donazione/elargizione finalizzata) indicare in tal senso il beneficiario della donazione stessa o la finalità;
e) se la donazione è vincolata, specificare le clausole e gli oneri limitativi della gestione del bene e della somma di denaro
f) la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse;
g) l’impegno del donante ad accettare incondizionatamente ed osservare le disposizioni del presente regolamento;
h) l’indicazione del bene che si intende donare: descrizione del bene con allegata documentazione tecnica, manuale di istruzioni, la marca, il modello, il valore (iva inclusa);
i) la conformità di esso alla normativa di sicurezza ed alle leggi vigenti in materia che ne disciplinano le caratteristiche;
l) se il bene è stato acquistato dal proponente, copia della fattura di acquisto e copia dei documenti relativi alla garanzia. Il donante determina, di regola, il valore dell’oggetto che intende donare, mediante riscontri scritti (fatture, scontrini d’acquisto, ecc.) ovvero stime fiduciarie;
m) l’impegno a consegnare i manuali d’uso in lingua italiana;
n) eventuali diritti di esclusiva su materiale di consumo se esistente o su accessori del bene;
o) se l’eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene è comunemente reperibile sul mercato a livello concorrenziale;
p) se la donazione richiede l’acquisto di ulteriori particolari apparecchiature per il funzionamento;
q) la mancanza di obblighi consequenziali da parte dell’Azienda nei confronti del donante;
r) la sussistenza di polizza di responsabilità civile prodotti.
II ^ fase: l’indagine istruttoria prosegue con la verifica da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali del contenuto della proposta di donazione, con particolare riguardo alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo e conseguente richiesta al proponente, in caso di riscontrate carenze, delle opportune integrazioni. In riferimento alla proposta di donazione sarà opportuno procedere alla verifica dei seguenti profili:
1. capacità di donare del donante;
2. la sussistenza delle condizioni previste per contrattare con la Pubblica Amministrazione. In particolare l’Azienda potrebbe prevedere di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di natura morale e di capacità economica e finanziaria, in capo al soggetto che intende donare, con la conseguenza che potrà procedersi all’atto di donazione solo se i soggetti sono ritenuti idonei perché in possesso di tali requisiti;
3. in caso di donazione finalizzata, la stessa potrà essere accettata solo se la suddetta finalità sia xxxxxx, compatibile con l’interesse pubblico e con i fini istituzionali dell’Azienda e non comporti un onore eccessivo rispetto all’entità della donazione stessa e alla programmazione aziendale;
4. nel caso di donazioni di beni mobili (attrezzature, dispositivi, etc) occorrerà verificare la strumentalità del bene oggetto della proposta di donazione rispetto all’attività istituzionale, coerentemente con l’assetto accreditato autorizzato ed effettuare un’attenta analisi dei costi/benefici o costi/efficacia che includa anche aspetti qualitativi, ambientali e sociali. Detta valutazione economica deve tener conto di tutti i costi derivanti dal bene e legati al suo ciclo di vita, dall’acquisizione, all’utilizzo fino allo smaltimento.
Tale analisi deve essere svolta anche tenendo presente, in via esemplificativa e non esaustiva:
⮚ le spese di consegna;
⮚ conformità delle apparecchiature alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro ed eventuali spese per la messa a norma, spese di installazione e/o modifica dei locali, spese di esercizio, manutenzione e riparazione.
La UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali procederà a richiedere ed acquisire dalle strutture competenti di seguito indicate, i pareri tecnici e le valutazioni di merito sulla proposta:
• UOC Tecnico Patrimoniale: per i beni immobili
• UOS Ingegneria Clinica: per le apparecchiature sanitarie
• UOC Servizi Informativi Aziendali: per gli strumenti, apparecchiature, programmi e sistemi informatici;
• UOC Farmacia: per materiale di consumo di pertinenza;
• UOC Acquisti e Logistica: per i beni mobili, per somme di denaro destinate all’acquisto di beni.
• Servizio Prevenzione e Protezione: per i dispositivi di sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008.
Il parere in merito al rapporto costi/benefici o costi/efficacia della donazione deve essere reso per iscritto, da parte degli Strutture coinvolte nel procedimento, entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocollazione della richiesta.
La valutazione deve essere svolta tenendo presente, in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti condizioni:
- riscontro della stima del bene;
- spese di consegna;
- conformità delle apparecchiature alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro ed eventuali spese per la messa a norma;
- spese di esercizio;
- spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- spese di riparazione;
- spese di installazione e/o di modifica dei locali e conformità dei locali alle disposizioni di legge.
Nel caso in cui la manifestazione di volontà del donante sia indirizzata ad una precisa struttura, reparto, servizio ovvero sia caratterizzata da altra condizione (“modus”), la richiesta del parere di competenza viene indirizzata anche alle strutture, servizi coinvolti. In tal caso il Dirigente della Struttura/Servizio formula le proprie valutazioni in ordine all’utilità clinica, logistica del bene, esprimendo il proprio parere favorevole o meno, entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla trasmissione della richiesta.
III^ fase: la UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali acquisiti i sopra richiesti pareri e valutazioni predispone la relativa deliberazione di accettazione da sottoporre alla Direzione Generale, ovvero, in alternativa, lettera motivata di rigetto della proposta.
Il rigetto della proposta di donazione può determinarsi qualora:
⮚ l’oggetto della liberalità sia da ritenersi inaccettabile o irricevibile in considerazione della mission aziendale, della peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto e del carattere liberale dell’erogazione;
⮚ possa configurare un conflitto di interessi tra l’Ente e il donante;
⮚ i costi correlati facciano venir meno la convenienza economica della donazione stessa;
⮚ non esista un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo necessari per il funzionamento delle attrezzature oggetto di liberalità (assenza di diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori del bene oggetto della proposta di donazione salvo che, sussistendo tali diritti, si intenda donare anche tali beni);
⮚ sussistano contrasti con i principi etici o pregiudizi a danno dell’immagine dell’Azienda.
ART. 16 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE
A seguito dell’avvenuta accettazione della donazione, la UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali è tenuta a trasmettere alle Strutture coinvolte la documentazione necessaria per adempiere ad ogni altra obbligazione conseguente:
⮚ UOC Acquisti e Logistica: per la registrazione del bene acquisito nel libro degli inventari oppure in caso di donazioni di denaro destinata all’acquisto di beni per avviare le procedure di acquisto;
⮚ UOC Economico Finanziaria: per la gestione contabile del bene, ovvero incasso della somma elargita, relative registrazioni contabili ed ogni altro adempimento previsto anche nella procedura PAC relativa ai lasciti e donazioni;
⮚ Servizio di Prevenzione e Protezione: per gli eventuali incombenti di competenza;
⮚ UOC Sistemi Informativi Aziendali: per l’installazione e manutenzione di attrezzature, programmi e sistemi informatici;
⮚ UOC Tecnico Patrimoniale per la gestione dei beni immobili;
⮚ UOS Ingegneria Clinica: per l’installazione, collaudo e manutenzione di apparecchiature/attrezzature sanitarie.
ART. 17 - DONAZIONI PROMISSORIE
Ai sensi dell’art. 769 c.c. la donazione può avere ad oggetto anche l’assunzione di un’obbligazione avente ad oggetto un’unica prestazione oppure prestazioni periodiche ex art. 772 c.c.; in tale caso il donante potrà eseguire la prestazione/le prestazioni oggetto della donazione, direttamente ovvero avvalendosi dell’opera di un terzo.
Rientrano in una particolare tipologia di donazioni, cosiddette promissorie, gli atti di liberalità aventi ad oggetto l’assunzione in capo al donante di un’obbligazione di fare. Il donante potrà eseguire la prestazione, oggetto della donazione, direttamente ovvero avvalendosi dell’operato di un terzo.
Il donante deve formalizzare la promessa ad obbligarsi attraverso una proposta/lettera di intenti conforme al modelli scaricabili dal sito web istituzionale (Proposta di obbligazione di fare – ALL.D al presente regolamento).
La donazione promissoria può avere ad oggetto:
- la prestazione di una fornitura strumentale all’attività della ASST;
- la prestazione di un servizio strumentale all’attività della ASST;
- l’esecuzione di lavori su immobili, terreni e/o beni facenti parte del patrimonio della ASST; da effettuarsi coerentemente con l’assetto accreditato autorizzato.
Alle donazioni aventi ad oggetto la realizzazione di opere ed infrastrutture ed esecuzione di lavori da effettuarsi su immobili, terreni, beni facenti parte del patrimonio dell’ASST da parte di un soggetto privato o di un soggetto pubblico non si applica la normativa ad evidenza pubblica di cui al Codice dei Contratti, purchè si tratti di atto a titolo gratuito ovvero non preveda il riconoscimento di un corrispettivo e/o utilità a favore del donante medesimo (art. 20 “Opera pubblica realizzata a spese del privato”), fermo restando il rispetto delle disposizioni del suindicato Codice (art. 80) così come previsto e concordato tra le parti nell’accordo per la realizzazione dell’intervento redatto secondo lo schema tipo (ALL. F), allegato al presente regolamento.
Nel caso di accettazione della donazione si renderà necessaria la stipula tra le parti del suindicato accordo, che dovrà necessariamente disciplinare, tra l’altro, i seguenti aspetti:
- l’avvenuta verifica di tutte le necessarie certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni in capo al soggetto al quale è affidata l’esecuzione dell’opera, della fornitura o del servizio;
- il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- le prescritte coperture assicurative;
- il regime di responsabilità del donante per danni a terzi e cose, tale da tenere indenne l’ASST da eventuali azioni di risarcimento;
- l’estraneità dell’ASST rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed il relativo personale impiegato dallo stesso per l’esecuzione dei lavori;
- il divieto di cessione del contratto;
- la durata e la specifica indicazione delle cause di risoluzione e di eventuali penali che la ASST si riserva di far valere .
ART. 18 – ITER PROCEDURALE PER L’ACCETTAZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DI FARE
Qualora l’oggetto dell’obbligazione di fare non comporti la realizzazione di opere strutturali e/o impiantistiche, la proposta di donazione, da compilare utilizzando il modulo ALL.D al presente regolamento, dovrà essere assegnata per l’istruttoria dall’Ufficio Protocollo alla U.O.C. competente secondo quanto previsto al suindicato art. 15.
La U.O.C. individuata procede alla valutazione di fattibilità predisponendo una relazione con le conclusioni alla Direzione Strategica per il benestare preliminare.
Qualora la proposta di donazione abbia ad oggetto la realizzazione di opere strutturali e impiantistiche, da compilare sempre utilizzando il modulo ALL.D al presente regolamento, l’ufficio Protocollo assegna alla U.O.C. Tecnico Patrimoniale la gestione della procedura amministrativa.
In ogni caso, è fatto obbligo di acquisire il parere del RSPP nel rispetto delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Responsabile del Procedimento afferente all’U.O.C. Tecnico Patrimoniale ha il compito di istruire la pratica, acquisendo dal donante il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento e, previa valutazione e/o richiesta di documentazione integrativa al donante, presentandolo alla Direzione Strategica per il benestare preliminare.
Acquisito il benestare preliminare della Direzione Strategica, il Responsabile del Procedimento acquisisce dal donante il progetto esecutivo composto da: cronoprogramma, relazione generale e relazione specialistica, computo metrico estimativo, capitolato tecnico, quadro economico, stima costi della sicurezza, piano di manutenzione, piano di sicurezza e coordinamento, elaborati grafici (planimetrie e sezioni), calcoli delle strutture e degli impianti, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, il contratto d’appalto con la/e impresa/e esecutrice/i.
A seguito della verifica del suddetto progetto esecutivo e dello schema dei relativi contratti di appalto presentati dal donante, se non emergono impedimenti ostativi alla realizzazione dell’opera, verificati anche i requisiti morali in capo al donante, l’ASST beneficiaria predispone la deliberazione per l’approvazione della proposta di donazione.
La Direzione Strategica con la delibera di accettazione approva l’accordo con il donante per la realizzazione dell’opera, redatto secondo lo schema tipo di cui all’allegato F del presente regolamento, unitamente al progetto esecutivo composto dai suindicati elaborati, preventivamente validati dalla U.O.C. Responsabile del Procedimento e allegati all’accordo quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Con il medesimo provvedimento la Direzione Strategica demanda al Responsabile del procedimento i successivi atti e provvedimenti necessari per l’attuazione dell’iniziativa e la regolare esecuzione dell’intervento.
La ASST provvederà a consegnare libere le aree interessate dall’intervento.
Per tutto quanto non previsto dal presente Capo si rinvia, oltre che alla normativa statale e regionale di riferimento, alle Convenzioni/accordi stipulati tra i soggetti interessati.
ART. 19 - CONFLITTO DI INTERESSI
I responsabili del procedimento amministrativo sono tenuti a prestare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, in riferimento alle quali l’art. 1, comma 41, della L. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis, L. 241/90, che stabilisce quanto segue: Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
La norma si coordina con le disposizioni di cui all’art. 7, D.P.R. 62/2013 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”, recepite all’art. 6 del Codice di comportamento aziendale secondo il quale “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. (...).
A tal fine il responsabile del procedimento ha l’obbligo di xxxxxxxsi da una situazione anche solo potenziale di conflitto di interessi.
Il dirigente e/o responsabile della struttura destinataria della somma di denaro o del bene mobile dovrà dichiarare l’assenza del conflitto di interesse coma da modulo specifico (ALL E) allegato al presente regolamento.
ART. 20 - ANTIRICICLAGGIO
L’Azienda applica verifiche stringenti sulle donazioni nel rigoroso rispetto delle norme relative al riciclaggio ed alla tracciabilità, al fine di contrastare il rischio concreto di infiltrazioni dirette o indirette di capitali di provenienza illecita.
La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di impedire, o comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici.
Perfezionato l’iter previsto ai precedenti articoli, tra gli adempimenti successivi all’accettazione della donazione o dell’erogazione liberale, i Responsabili delle Strutture coinvolte procederanno ad effettuare i seguenti controlli, di seguito indicati, a titolo esemplificativo:
− corrispondenza tra il donante e chi materialmente ha eseguito il versamento e/o la tradizione del bene o l’esecuzione del servizio;
− rispondenza tra quanto previsto dall’atto notarile di donazione o dalla deliberazione di accettazione e le effettive modalità di versamento e/o di consegna del bene e/o di esecuzione del servizio;
− verifica sulla provenienza del bonifico, per escludere conti correnti cifrati o stabiliti in paradisi fiscali o inseriti nelle black list;
- se persone giuridiche, verifica su variazioni dell’assetto societario e/o degli organi amministrativi intervenute nel periodo immediatamente antecedente alla donazione nonché controlli sull’assoggettamento a stato di insolvenza o procedura concorsuale.
Qualora il controllo evidenzi situazioni irregolari o anomale il Responsabile della Struttura che ha effettuato le verifiche informerà la Direzione Strategica per gli opportuni provvedimenti avanti l’Autorità Giudiziaria e le dovute segnalazioni alla Banca d’Italia – UIF (Unità di Informazione
Finanziaria per l'Italia), con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento illecito, per il tramite del Gestore aziendale delle operazioni/transazioni sospette.
ART. 21 - DIVIETI
E’ assolutamente vietata l’introduzione “di fatto” e/o l’acquisizione di beni/attrezzature/somme di denaro, in violazione del presente regolamento da parte di qualsiasi Struttura /Servizio afferente all’ASST.
Nel caso di acquisizione non autorizzata, sarà precluso ogni intervento di manutenzione, acquisto di materiale necessario per il funzionamento dei beni e ne sarà disposta la rimozione addebitando le relative spese ai Dirigenti delle UO coinvolte, salva, in ogni caso, ogni ulteriore responsabilità disciplinare per violazione delle disposizioni di servizio.
ART. 22 - SPESE
Le spese conseguenti la donazione (es. spese notarili, spese di registrazione, etc) sono a carico del donante.
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in occasione di una donazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del
D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento EU 2016/679.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei sia informatico-digitali.
Il Titolare de trattamento dei dati personali è l’ASST.
L’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 sarà inviata all’interessato a cura della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali.
ART. 24 - DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento e relativi allegati (A-F) sono pubblicati sul sito internet dell’ASST – sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali - Atti Amministrativi Generali.
ART. 25 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.