SCHEMA DI CONVENZIONE PROGETTO UNITARIO RESIDENZA UNIVERSITARIA SANTA MARTA
SCHEMA DI CONVENZIONE PROGETTO UNITARIO RESIDENZA UNIVERSITARIA SANTA MARTA
L’anno.................…… il giorno ..………........... del mese di. sono presenti:
- il sig. ............................. nato a .……… il ..……. e residente a il quale dichiara di
intervenire al presente atto nella sua qualità di Dirigente/ Responsabile del procedimento per il Comune di Venezia (C.F. ), di seguito indicato come “Comune
e
- il sig. ……………… nato a ……… il ………. domiciliato per la carica in Venezia Dorsoduro 3246 che dichiara di intervenire al presente atto quale …………..e come tale
………………della Università Ca’ Foscari Venezia con sede in Venezia Dorsoduro 3246, di seguito indicata come Università Ca’ Foscari
Io Notaio sono certo dell’identità personale dei suddetti comparenti e della
rispettiva qualità in cui intervengono al presente atto i comparenti medesimi, i quali
premettono
quanto segue:
a) l’Università Ca’ Foscari è proprietaria dei seguenti beni immobili, così come risulta da atto rep.15699 del 14/3/1972 notaio Venturi, identificati al catasto fabbricati del Comune di Venezia, Foglio14, mappali nn. 4442-4438-4445 teatro e pertinenze; 4441-4437 ingresso e portineria; 2798 sub.5 parallelepipedo; 70 sub. 2 cubo; 70 sub. 3 aule/officine /soffierie; 70 sub.4 bene comune non censibile. Gli elaborati del Progetto Preliminare sono stati redatti tenendo conto della superficie reale ivi contenuta;
b) l’Università Ca’ Foscari ha presentato in data 15.02.2013 prot. 6944 il “Progetto Unitario Residenza Universitaria Santa Marta – Progetto Preliminare” – Dorsoduro – Venezia in variante alla VPRG della Città Antica ai sensi dell’art. 24 comma 2 bis della Legge regionale 27/2003, integrato il 05.06.2013 P.G. 2013/0253049.
c) l’Università Ca’ Foscari intende realizzare l’intervento tramite gestore qualificato, selezionato con procedura ad evidenza pubblica, che di fatto sarà il soggetto attuatore del progetto medesimo e che avrà l’obbligo di realizzarlo nel rispetto della presente convenzione.
d) i terreni di cui al precedente punto a) sono classificati dal vigente strumento urbanistico generale, approvato con ………… n……. del , come Zona Territoriale Omogenea
“ ……………….. ”;
e) l’utilizzazione edificatoria e, più in generale, la disciplina urbanistica dei terreni di cui sopra, sono quelle previste dall’art. e correlati delle Norme Tecniche di Attuazione del sopra
citato strumento urbanistico generale vigente. Il Progetto Preliminare è stato approvato con deliberazione Consiliare n. ...... del ;
f)la TAV. n. PA-06 - “ sistema di accesso all’area” (scala 1:500), facente parte del Progetto Preliminare, è allegata alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante, mentre gli altri elaborati del “Progetto Unitario Residenza Universitaria Santa Marta - Progetto
Preliminare”, allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. ............. del .................., che i comparenti dichiarano di ben conoscere, sono depositati agli atti presso la Direzione Sviluppo del Territorio – Area dell’Urbanistica Centro Storico e Isole del Comune di Venezia.
Tutto ciò premesso, i predetti comparenti, nelle loro rispettive qualità, convengono quanto appresso:
art. 1 - Efficacia delle premesse
1. Le premesse e tutti i documenti del “Progetto Unitario Residenza Universitaria Santa Marta – Progetto Preliminare”, fanno parte integrante della presente convenzione, ancorché non materialmente e fisicamente uniti alla medesima, ma depositati agli atti dell’Amministrazione Comunale.
art. 2 - Oggetto della convenzione
1. L’Università Ca’ Foscari, che presta al Comune la più ampia e illimitata garanzia di proprietà e disponibilità delle aree in premessa individuate e catastalmente identificate, si impegna, in via solidale ed indivisibile, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a dare esecuzione al “Progetto Unitario Residenza Universitaria Santa Marta – Progetto Preliminare” di cui in premessa, adempiendo a tutte le obbligazioni della presente convenzione, nei modi e nei termini in essa previsti.
2. La Parte medesima si impegna, in particolare, a realizzare tutte le opere di urbanizzazione di cui al successivo articolo 4, dopo aver ottenuto il relativo permesso di costruire, nel rispetto delle prescrizioni e previsioni del suddetto “Progetto Unitario Residenza Universitaria Santa Marta – Progetto Preliminare”, della vigente Strumentazione Urbanistica Generale, delle disposizioni di regolamento e di legge vigenti in materia.
3. La stessa Parte si impegna altresì, ove la proprietà delle aree o dei beni dovesse essere ceduta a terzi, a costituire un condominio tra i proprietari, disciplinando le obbligazioni assunte nei confronti dell’Amministrazione ed oggetto della presente Convenzione in un Regolamento del condominio.
art. 3 - Regime patrimoniale delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria
1. L’Università Ca’ Foscari si impegna a asservire (o comunque a garantirne l’asservimento da parte del condominio) ad uso pubblico un’area di 1800 mq da destinare a verde e percorsi pubblici. L’area da asservire è meglio individuata nell’allegato di cui al punto f) delle premesse.
Il suddetto asservimento avviene nei tempi e modi stabiliti al successivo articolo 8.
2. In sede di frazionamento delle aree da asservire ad uso pubblico, il cui onere resta a carico dell’Università Ca’ Foscari, è ammessa, rispetto alle superfici sopra indicate, una tolleranza massima in difetto del 5%, comunque nel rispetto delle quantità minime previste dal Progetto Preliminare oggetto della presente convenzione.
Fino al momento della consegna, tali aree possono essere utilizzate esclusivamente ad uso cantiere e/o per la realizzazione delle opere di cui al successivo art. 4, fatti salvi eventuali diversi accordi tra l’Università Ca’ Foscari e il Comune, successivi alla stipula della presente convenzione, finalizzati al pubblico interesse.
art. 4 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione
1. L’Università Ca’ Foscari si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese (ivi comprese quelle di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione dei piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, di qualsiasi prestazione tecnica accessoria connessa all’intervento, nonché di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’appalto delle opere), e a perfetta regola d’arte, le opere di urbanizzazione relative alle aree di cui al precedente art. 3.
2. L’Università Ca’ Foscari si impegna inoltre ad assumere tutti gli oneri finanziari relativi all’allacciamento della zona ai pubblici servizi.
art. 5 - Opere di urbanizzazione - tempi di esecuzione
1. Le opere di urbanizzazione saranno realizzate funzionalmente alla realizzazione della residenza universitaria e secondo le tempistiche complessive di tutto l’intervento residenziale universitario.
art. 6 - Collaudo delle opere di urbanizzazione
1. Il collaudo delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’opera. A tal fine il Comune, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, nomina di comune accordo con l’Università il collaudatore delle opere di cui al precedente art. 3, comma 1.
2. L’Università Ca’ Foscari è tenuta a rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo entro trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale o dei singoli certificati relativi a parti autonome e funzionali, ove previsti.
3. Le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile per consentire l’emissione del certificato di collaudo entro il termine di 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
4. L’Università Ca’ Foscari si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore e a eliminare eventuali difformità o vizi dell’opera entro il termine stabilito dal collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le spese.
5. Su richiesta dell’Università Ca’ Foscari ovvero del Comune è possibile eseguire il collaudo delle opere di urbanizzazione per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario di opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione.
6. Il Collaudatore deve, comunque, acclarare il rispetto da parte del Comune e dell’Università Ca’ Foscari degli obblighi assunti con la presente convenzione.
art. 7 – Atti abilitativi -
1. Gli atti abilitativi per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e degli edifici, potranno essere rilasciati unitariamente.
2. L’agibilità degli edifici è subordinata al preventivo collaudo delle opere di urbanizzazione.
art. 8 - Modalità di asservimento ad uso pubblico di aree ed opere
1. Ad avvenuto rilascio del certificato di collaudo di cui al precedente art. 6, l’Università Ca’ Foscari fornisce al Comune gli elaborati grafici relativi alle opere eseguite (as built), nonché il frazionamento delle aree da asservire, concordato con il Comune. Tali documenti sono necessari per addivenire al formale asservimento delle aree e delle opere realizzate, che dovrà avvenire con apposito verbale sottoscritto dalle parti.
2. La costituzione della servitù di uso pubblico, deve avvenire entro sei mesi dall’approvazione del collaudo.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria e, in generale, la gestione delle aree gravate da servitù di uso pubblico e delle opere in esse realizzate, compresa la rete fognaria e di pubblica illuminazione, nonché il pagamento dei consumi per servizi pubblici a rete, sono interamente a carico dell’Università Ca’ Foscari o del condominio, ove costituito.
4. L’Università Ca’ Foscari ed i suoi aventi causa o il condominio, ove costituito, assumono ogni responsabilità civile e penale inerente la manutenzione e gestione delle aree ed opere asservite, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità a riguardo.
Tali impegni dovranno essere esplicitamente inseriti negli atti di costituzione e negli atti di trascrizione nei registri immobiliari della servitù di uso pubblico delle aree ed opere interessate e in ogni altro atto di trasferimento o di locazione.
5. Le parti concordemente si riservano la facoltà di disciplinare con successivi accordi scritti le modalità d’uso e gli orari di apertura degli spazi asserviti ad uso pubblico, ove se ne rilevi la necessità, per una migliore gestione degli stessi e coerentemente con la destinazione universitaria dell’area. Il Comune si impegna a non autorizzare l’uso dell’area di passaggio per eventuali manifestazioni pubbliche senza il preventivo consenso dell’Università.
art. 9 - Trasferimento a terzi degli oneri e obblighi della convenzione
1. Le obbligazioni tutte di cui alla presente convenzione sono assunte dall’ Università Ca’ Foscari per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, i quali, anche se a titolo particolare, saranno solidalmente tenuti, insieme alla parte dante causa, all’adempimento delle obbligazioni di cui trattasi.
art. 10 - Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha validità di 10 (dieci) anni dalla data della stipula.
art. 11 – Spese
1. Tutte le spese di stipulazione, di registrazione e di trascrizione della presente convenzione e degli atti di trasferimento di proprietà o di asservimento, nonché quelle ad esse connesse (ivi comprese le spese di frazionamento delle aree da asservire ad uso pubblico), sono a carico dell’Università Ca’ Foscari, che si riserva di chiedere - e sin da ora chiede - tutte le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.
art. 12 – Controversie
1. Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione, si dichiara competente il Foro di Venezia.
Per il Comune Per l’Università Ca’ Foscari
Il sottoscritto, nella qualità di ………….dell’ Università Ca’ Foscari, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- art. 8, comma 3 e 4.
Per l’Università Ca’ Foscari