SCHEMA DI CONTRATTO PROVINCIA DI MANTOVA
SCHEMA DI CONTRATTO PROVINCIA DI MANTOVA
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRAZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI MEDIANTE BONIFICA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE.
CIG .
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno ( ) del mese di , in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe Xxxxxx, 32.
fra
1) Xxx. XXXXXXX XXXXXX, nato a Napoli il 20/05/1968 e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua qua- lità di Dirigente dell’Area 5 - Lavori Pubblici e Trasporti, della PRO- VINCIA DI MANTOVA, ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denomi- nato “Provincia”,
(Codice Fiscale: 80001070202);
1) Sig. , nato a , il , ed ivi residente, in via , n. , in qualità di Legale Rappresentante della società ,, con sede a ,, in Via , n. , che dichiara di agire in nome e per conto
della medesima impresa, iscritta nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di Verona, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. ,, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “Concessionario”
PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale n. del , efficace dal
, è stato disposto:
a) di approvare il progetto per l’affidamento in concessione del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante bonifica ed eventuale manutenzione della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”, per la durata di quattro anni decorrenti dalla data di consegna del servizio;
b) di avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con L. n. 120/2020 come modificato con D.L.
n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previo svolgimento di specifica Indagine di mercato;
c) di approvare lo schema di “Avviso di Indagine di mercato”, da pubblicare sulla piattaforma Sintel e sul sito internet istituzionale della Provincia di Mantova, in qualità di stazione appaltante, onde consentire agli operatori economici interessati di manifestare interesse a partecipare al successivo confronto concorrenziale;
- che a seguito di Indagine di mercato, con determinazione dirigenziale n.
del , efficace dal , è stato disposto di approvare:
a) lo Schema di Lettera Invito per l’espletamento della procedura negoziata;
b) l’elenco di tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per il suddetto affidamento, hanno chiesto di essere invitati manifestando interesse in relazione all’Indagine di mercato anzidetta;
- che per la procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;
- che con determinazione dirigenziale n. del , è stato nominato il Seggio di Gara per lo svolgimento delle operazioni di gara che richiedono competenze amministrative;
- che la seduta del Seggio di gara si è svolta nel giorno ;
- che con Xxxx dirigenziale n. del è stato adottato, pubblicato e comunicato ai concorrenti, a norma dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali;
- che con determinazione dirigenziale n. del è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi del combinato disposto dell’art.77 e dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per le operazioni di gara riguardanti la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico;
- che le sedute della Commissione si sono svolte nei giorni ,
, ;
- che la citata Commissione ha accertato che la migliore offerta è stata presentata dall’operatore economico , posizionatosi al primo posto in graduatoria con il punteggio complessivo di punti ;
- che i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto dell’art. 81, comma 1, e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente risultato primo in graduatoria, hanno dato esito positivo;
- che con determinazione dirigenziale n. del , efficace dal
, sono stati approvati i verbali di gara, depositati agli atti della Provincia e disposta l’aggiudicazione all’operatore economico , con sede a , in via n. , che ha conseguito il massimo punteggio finale, pari a punti , dando atto che per il servizio in oggetto non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo a carico della Provincia di Mantova, in quanto l’oggetto dell’affidamento per il concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente il servizio oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso;
- che il concessionario ha accettato, in sede di partecipazione alla procedura di gara, il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova”;
- che il concessionario ha presentato la dichiarazione, in data , in merito alla propria composizione societaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del
D.P.C.M. n. 187/1991;
- che nei confronti del concessionario nonché dei relativi amministratori, non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e tentativi di infiltrazione mafiosa indicati all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Premesse
1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 - Oggetto del contratto
1. L’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce all’impresa , con sede a , in Via n. , che per mezzo del Legale Rappresentante Sig. , accetta, l’affidamento in concessione del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante bonifica ed eventuale manutenzione della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”.
2. Il concessionario accetta senza riserva alcuna l’affidamento del servizio oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
ART. 3 – Ammontare del contratto
1. Per il servizio in oggetto non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo a carico della Provincia di Mantova, in quanto l’oggetto dell’affidamento per il concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente il servizio stesso, con assunzione del rischio operativo legato alla gestione del
servizio stesso.
Il valore della concessione è stimato in complessivi € 299.500,00 (Euro duecentonovantanovemilacinquecento/00).
ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto
1. L’affidamento del servizio viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allega al presente contratto sotto la lett. a).
2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
a) Offerta tecnica;
b) Polizze di garanzia;
c) Patto di Integrità.
ART. 5 - Durata e consegna del servizio
1. La durata della concessione viene stabilita in 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
ART. 6 - Garanzia definitiva
1. Si dà atto che il concessionario, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. , conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M.
31/2018, rilasciata da , Agenzia di , in data , per l'importo garantito di € , (diconsi Euro / ).
2. (Eventuale) Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la predetta garanzia è ridotta del 50%, in quanto l’impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001-2015, rilasciata da , con scadenza , nonché di un ulteriore 20% in quanto il concessionario è in possesso di certificazione ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, rilasciata da
. con scadenza in data .
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito.
4. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ART. 7 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi.
1. Il concessionario è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati, all’uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l’Amministrazione concedente, proprietaria della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente.
2. Si dà atto che, come richiesto dall’art. 18 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, il concessionario ha presentato polizza di assicurazione responsabilità civile RCT/RCO n. , rilasciata da – Agenzia , emessa in data , con un massimale di euro 5.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni alle cose
3. Il concessionario si impegna a mantenere la suddetta polizza per tutta la durata del contratto, trasmettendo alla scadenza copia delle quietanze di pagamento dei premi.
4. La garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del concessionario e eventuali percentuali di scoperto o di franchigia non sono opponibili all’amministrazione concedente.
5. A prescindere dal massimale assicurato, il concessionario è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tale massimale.
ART. 8 - Verifiche e controlli
1. L’Amministrazione concedente ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione del servizio per controllare il regolare andamento dello stesso.
2. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, individuato dall’amministrazione concedente al proprio interno, curerà tutti i rapporti con il Concessionario e verificherà la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell’affidamento. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Il Concessionario ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
3. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9, della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dal concessionario con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine il concessionario si assume l’onere di trasmettere alla
Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare all’Amministrazione concedente, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione dell’affidamento, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della citata legge, il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.
ART. 10 - Doveri comportamentali
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.
2. Il concessionario si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 39/2013.
ART. 11 - Tutela dei lavoratori
1. Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto il concessionario si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona, stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 e 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 12 – Assunzioni obbligatorie
1. Si dà atto che il concessionario ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore ai 15.
ART. 13 – Tempi di intervento
Il servizio oggetto del presente contratto riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, pertanto dovranno essere rigorosamente rispettati i tempi di intervento previsti all’art. 10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale / offerti in sede di offerta tecnica.
ART. 14 - Penali
1. Per il mancato rispetto degli obblighi di gestione del servizio o qualora venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, per motivi dovuti unicamente al concessionario, saranno applicate le penali previste dall’art. 19 del citato Capitolato.
2. Qualora le inadempienze determinino un valore complessivo delle penali superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, l’Amministrazione concedente si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto.
ART. 15 – Obblighi in materia di sicurezza
Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione del servizio è pari a 0 (zero), in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici, pertanto, ai sensi dell’art. 2.2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi).
ART. 16 – Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Il concessionario, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 174 e 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della possibilità di subappaltare, nel limite del % dell’importo contrattuale, parte del servizio indicato nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara.
3. L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quanto stabilito dal D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis).
ART. 17 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso
1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.20 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione e l’applicazione delle penalità previste.
3. Nei suindicati casi di risoluzione il concessionario sarà in ogni caso tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Amministrazione concedente in ordine al completamento del servizio, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento del concessionario, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara
4. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme
ART. 18 - Definizione delle controversie
1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell’art. 206 del D.Lgs. 50/2016.
2. A norma dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, sono devolute all’Autorità giudiziaria competente.
4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.
ART. 19 - Spese di contratto, di registro ed accessorie
1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico del concessionario.
2. Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi di quanto previsto dalla tariffa - allegato A - al D.P.R. 642 del 26.10.1972, al comma 1bis n. 4, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c del D.M. 22 febbraio 2007.
3. Sono altresì a totale carico del concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.
4. Ai fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
ART. 20 - Norma di rinvio
1. Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché nel Codice Civile.
ART. 21 – Trattamento dei dati personali
1. Il conferimento dei dati personali del concessionario è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.
2. I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa
sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679”, di cui il concessionario ha già preso conoscenza in sede di partecipazione alla gara.
3. Al concessionario competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al X.Xxx. 10 agosto 2018, n. 101.
4. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, Xxxxxxx.
IL CONCESSIONARIO
Sig.
IL DIRIGENTE
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx
REP. N.
AUTENTICA DI FIRMA REPUBBLICA ITALIANA
Io sottoscritto Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, Segretario Generale della Provincia di Mantova, senza l’assistenza di testimoni per rinuncia fattami e con il mio consenso,
CERTIFICO
che i signori:
- Xxx. XXXXXXX XXXXXX, nato a Napoli il 20/05/1968 e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua quali- tà di Dirigente dell’Area 5 - Lavori Pubblici e Trasporti della PROVIN- CIA DI MANTOVA
e
- Sig , nato a , il ed ivi residente in via n.
, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa , con sede a , in via n. ,
della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, hanno sottoscritto con firma digitale in mia presenza, la scrittura che precede, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.
Io sottoscritto Segretario rogante, certifico che i duplicati informatici dei documenti informatici, allegati al presente atto sotto le lettere a), b) e c), sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 23 bis del D. Lgs. n. 82/2005.