AUTOCARAVAN IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Vittoria con Te Veicoli e Imbarcazioni
RCamper
AUTOCARAVAN IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.
Vittoria con Te - Veicoli e Imbarcazioni in Camper è il prodotto pensato per far fronte alle necessità legate alla circolazione del suo veicolo; si compone di nove gruppi di garanzie, chiamate Sezioni:
• Responsabilità Civile Auto,
• Danni,
• Persona,
• Assistenza,
• Tutela Legale,
• Life Style.
Le garanzie sono descritte nel dettaglio all’interno delle Sezioni e possono essere acquistate singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità.
Diventando nostro Cliente, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.
Cordialmente
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
All’interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.
I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.
Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.
Le frasi evidenziate graficamente tramite l’utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:
• oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell’assicurato;
• nullità e decadenze;
• operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).
Indice
Glossario pag. 4
Il Contratto dalla A alla Z pag. 6
1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società? pag. 6
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
1.2 ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE
1.3 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
2 Come mi assicuro? pag. 8
2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE
2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO
2.3 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
2.5 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO
2.6 SOSTITUZIONE, CESSIONE O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO
2.7 SUCCESSIONE DEL CONTRATTO
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2.8 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
2.9 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO
2.10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO
2.11 ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
2.12 CONDIZIONI DI VINCOLO (valide solo se richiamate in POLIZZA)
2.13 CONTRATTI TEMPORANEI
2.14 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
2.15 RECESSO
2.16 COMPETENZA TERRITORIALE
2.17 ONERI FISCALI
2.18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
2.19 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Appendice normativa pag. 16
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I N D I C E
Glossario: guida alla comprensione del testo
I termini riportati in “GRASSETTO MAIUSCOLO” nelle presenti condizioni di assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito.
LE PARTI:
• CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.
• SOCIETÀ: Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
• ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO (ATTESTATO DI RISCHIO): il documento elettronico che la SOCIETÀ è tenuta a rilasciare all’avente diritto (CONTRAENTE, o se diverso, il PROPRIETARIO del VEICOLO, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), nel quale sono indicate le caratteristiche del RISCHIO assicurato.
• CAP: Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni Private, e successive modificazioni.
• CARTA VERDE: il Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore, rilasciato per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.
• CLASSE DI MERITO: comprende la CLASSE DI MERITO INTERNA e la CLASSE UNIVERSALE – CU di seguito definite.
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• CLASSE DI MERITO INTERNA (o CLASSE VITTORIA): categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dalla SOCIETÀ e correlata al livello di rischio della garanzia prestata. Tale classe di merito può essere diversa dalla CU.
• CLASSE UNIVERSALE – CU (per esteso “Classe di merito di conversione universale”): categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall’IVASS (da 1 a 18) che le compagnie di assicurazione devono indicare nell’ATTESTATO DI RISCHIO, accanto alla CLASSE DI MERITO INTERNA così da permettere il confronto fra le offerte assicurative RC AUTO presenti sul mercato.
• CODICE DELLA STRADA: decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche; è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.
• CONTRATTO TEMPORANEO: contratto di durata inferiore o pari al massimo a 12 mesi.
• FRANCHIGIA: l’importo pattuito che rimane a carico dell’ASSICURATO per ogni SINISTRO.
• INDENNIZZO: la somma dovuta dalla SOCIETÀ all’ASSICURATO in caso di SINISTRO.
• INTERMEDIARIO: persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del CAP.
• LEGGE: la normativa nazionale applicabile ivi incluso il CAP.
• MASSIMALE: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.
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G L O S S A R I O
• POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione.
• PREMIO: la somma dovuta dal CONTRAENTE alla SOCIETÀ.
• PROPRIETARIO: l’intestatario del VEICOLO al pubblico registro automobilistico. Sono equiparati alla figura del PROPRIETARIO l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.
• RCA o RC AUTO: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, prevista dalla LEGGE.
• REGOLAMENTI: i regolamenti d’esecuzione del CAP.
• RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla SOCIETÀ al terzo danneggiato in caso di
SINISTRO.
• RISARCIMENTO DIRETTO: procedura con cui il danneggiato non responsabile o parzialmente responsabile si rivolge alla propria compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
• RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
• RIVALSA: azione esercitata dalla SOCIETÀ nei confronti del CONTRAENTE/ ASSICURATO/conducente, nei casi previsti dalla LEGGE e dal contratto, per recuperare la somma pagata a terzi danneggiati.
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• SCOPERTO: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’ASSICURATO.
• SINISTRO: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
• TARIFFA: la tariffa della SOCIETÀ in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
• VEICOLO: il bene oggetto dell’assicurazione, di cui l’ASSICURATO sia PROPRIETARIO, con targa italiana e immatricolato in Italia.
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Il Contratto dalla A alla Z
[Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il contratto.
Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell’Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli del Codice Civile citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al contratto.]
1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?
[In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per CONTRAENTE/ASSICURATO e SOCIETÀ]
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del CONTRAENTE o ASSICURATO sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO e la cessazione dell’assicurazione1.
Ad esempio, quanto detto sopra vale anche per la eventuale variazione della provincia di residenza e del Codice di Avviamento Postale del PROPRIETARIO, o del locatario in caso di leasing.
Cosa si intende per “rischio”?
Come riportato nel Glossario del presente contratto, in ambito assicurativo viene definito RISCHIO la probabilità che si verifichi un evento idoneo a generare un SINISTRO.
Ad esempio, rientra nella definizione di RISCHIO la probabilità che l’autovettura assicurata possa urtare un’altra autovettura.
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1.2 ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE
Il PREMIO è determinato in base alle dichiarazioni rese dal CONTRAENTE e riportate in POLIZZA, e sulla base dei dati contenuti nella tabella della sinistrosità pregressa riportata sull’ATTESTATO DI RISCHIO.
Cosa si intende per “Attestato di rischio”?
L’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO o ATTESTATO DI RISCHIO è il
documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Ad esempio, l’attestato contiene:
• i dati anagrafici del PROPRIETARIO del VEICOLO;
• la targa del VEICOLO;
• la classe universale (CU) maturata;
• l’elenco degli incidenti negli ultimi cinque anni.
1 Articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.
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Cosa si intende per “tabella di sinistrosità pregressa”?
È la tabella rappresentata nell’attestato di rischio in cui è riportata la storia degli incidenti relativi al VEICOLO, entro i limiti tempo per tempo previsti dalla normativa.
Il CONTRAENTE e/o l’ASSICURATO e/o altro avente diritto devono comunicare alla
SOCIETÀ ogni variazione che incide sulla valutazione del RISCHIO e sono tenuti a pagare l’eventuale maggior PREMIO che consegue all’aumento del RISCHIO, oppure un PREMIO ridotto in caso di diminuzione del RISCHIO.
In caso contrario, la SOCIETÀ si riserva il diritto di esercitare RIVALSA per le somme pagate al terzo in proporzione tra il PREMIO pagato e quello effettivamente dovuto.
Se il VEICOLO è cointestato, saranno usati gli elementi di personalizzazione del soggetto per cui la TARIFFA prevede un maggior rischio ed un maggior PREMIO.
Ad esempio, sono elementi di personalizzazione:
• i dati del PROPRIETARIO;
• l’appartenenza ad eventuali convenzioni.
Ad esempio se:
• l’importo liquidabile dalla SOCIETÀ per il SINISTRO ai termini di POLIZZA è pari a 1.000 €;
• in base ai dati dichiarati dal CONTRAENTE il PREMIO annuo è stato calcolato pari a 400 €;
• in base ai dati reali che emergono in fase di SINISTRO si deduce che il CONTRAENTE avrebbe dovuto pagare un PREMIO annuo pari a 500 €.
Il CONTRAENTE, a seguito di mancata o errata comunicazione dei dati, ha quindi pagato un PREMIO annuo di POLIZZA ridotto del 20% rispetto a quello calcolato con i dati corretti.
Pertanto, la SOCIETÀ:
a) nel caso in cui il SINISTRO comporti un risarcimento a terzi:
• risarcisce al terzo danneggiato 1.000 €;
• può rivalersi verso il CONTRAENTE per un importo di 200 € (pari al 20% dell’importo risarcito al terzo danneggiato);
b) nel caso in cui il SINISTRO comporti un indennizzo all’ASSICURATO: può ridurre di 200 € l’INDENNIZZO pagato all’ASSICURATO (pari al 20% dell’importo liquidabile ai termini di POLIZZA)
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1.3 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il CONTRAENTE o l’ASSICURATO deve comunicare alla SOCIETÀ se ha stipulato altre
POLIZZE per gli stessi RISCHI coperti dalla presente POLIZZA2.
La SOCIETÀ, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. In tal caso, la SOCIETÀ si impegna a rimborsare all’ASSICURATO la parte di PREMIO pagata e non goduta, al netto delle imposte di LEGGE.
2 Articolo 1910 del Codice Civile.
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1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o PEC all’Agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA o alla Direzione della SOCIETÀ ai seguenti indirizzi:
• Vittoria Assicurazioni, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx;
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2 Come mi assicuro?
[In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la SOCIETÀ presta le garanzie offerte dal presente contratto]
2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE
La prima rata di PREMIO deve essere pagata alla consegna della POLIZZA.
Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste. La SOCIETÀ rilascia quietanza contenente data di pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il PREMIO.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto.
Se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o la prima rata di PREMIO, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il CONTRAENTE paga quanto da lui dovuto.
Se il CONTRAENTE non paga i successivi PREMI o le successive rate di PREMIO, l’assicurazione è operante fino alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza del PREMIO non pagato o della relativa rata.
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Il contratto è risolto se la SOCIETÀ, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il PREMIO o la rata di PREMIO sono scaduti, non agisce legalmente per il recupero del PREMIO non pagato3.
Se il CONTRAENTE ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit4, le modalità di pagamento delle rate sono disciplinate dall’allegato “SEPA Direct Debit” al contratto.
Salvo diverso accordo, il PREMIO è annuo ed è determinato per periodi di assicurazione di 1 anno.
Nel caso di garanzie Auto Rischi Diversi il PREMIO annuo è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate.
Cos’è e come si calcola il PREMIO?
Il PREMIO, in un’assicurazione, è il “prezzo” che occorre pagare alla SOCIETÀ per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della TARIFFA in vigore in quel momento ed in funzione dei “parametri di RISCHIO” presi in considerazione per il suo calcolo.
Il pagamento del PREMIO, secondo la rateizzazione prevista dalla POLIZZA, è condizione necessaria affinché l’assicurazione abbia una reale validità e decorrenza; diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante.
3 Articolo 1901 del Codice Civile.
4 Consistente nell’addebito automatico su conto corrente.
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2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è sottoscritta la POLIZZA se il PREMIO è stato pagato.
La POLIZZA può stabilire una decorrenza successiva o, su richiesta del CONTRAENTE, una decorrenza pari alla data/ora riportate sul contratto qualora sia stato pagato il PREMIO.
2.3 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO
I contratti contenenti la garanzia RCA hanno durata annuale oppure, su richiesta dell’ASSICURATO, di anno più frazione5, e si risolvono alla scadenza senza necessità di disdetta.
In prossimità della scadenza, la SOCIETÀ può formulare una proposta di rinnovo comunicando al CONTRAENTE il PREMIO da pagare.
Se il CONTRAENTE paga tale PREMIO, la durata del contratto è prorogata di 1 anno.
I CONTRATTI che non contengono la garanzia RCA si rinnovano tacitamente e sono prorogati per una durata di 1 anno, e così successivamente di anno in anno, se le parti non comunicano la disdetta. La disdetta va inviata, a mezzo telefax, raccomandata o PEC, all’Agenzia che ha in carico il contratto o alla SOCIETÀ almeno 15 giorni prima della data di scadenza.
I CONTRATTI TEMPORANEI si annullano alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.
Non viene considerato CONTRATTO TEMPORANEO un contratto emesso in sostituzione di altro di durata annuale per la sua durata residua, e che pertanto, in mancanza di valida disdetta, giunto alla scadenza contrattuale verrà tacitamente prorogato.
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Se non viene comunicata la disdetta, tale contratto verrà tacitamente prorogato una volta giunto alla scadenza.
Se il contratto è stipulato senza prevedere il tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza.
2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.
L’assicurazione vale anche per gli Stati che fanno parte del sistema della CARTA VERDE se non sono barrati nella CARTA VERDE.
Il Contraente può richiedere la CARTA VERDE in fase di stipula del contratto o in corso di contratto
La CARTA VERDE è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il
PREMIO o la rata di PREMIO.
La garanzia RCA opera alle condizioni e ai limiti delle singole legislazioni nazionali, salvo le maggiori garanzie ed esclusioni previste dalla POLIZZA.
Se prima della scadenza indicata sulla CARTA VERDE, la POLIZZA cessa di avere validità o è sospesa, il CONTRAENTE deve distruggere o restituire immediatamente alla SOCIETÀ:
• il certificato di assicurazione;
• la CARTA VERDE.
5 Articolo 170-bis del CAP.
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La SOCIETÀ eserciterà diritto di RIVALSA per le somme che ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
2.5 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO
Per i contratti che prevedono le Sezioni Danni, in occasione di ogni rinnovo annuale, la
SOCIETÀ si impegna, su richiesta del CONTRAENTE:
• ad adeguare il valore del VEICOLO al valore di mercato; e
• a procedere alla modifica del PREMIO.
Se il VEICOLO è quotato nella rubrica “Auto Nuove” o “Auto Usate” della rivista Quattroruote, la SOCIETÀ si impegna ad adeguare il valore assicurato iniziale ed il PREMIO sulla base del rapporto tra:
• il valore del VEICOLO indicato nel numero di tali riviste del mese precedente la data di stipula del contratto; e
• il valore indicato dalla rivista stessa del mese precedente la data della scadenza annuale.
L’adeguamento automatico del valore sarà attuato solo se il valore assicurato risultasse superiore a quello attribuito al VEICOLO dalle riviste.
L’adeguamento automatico smetterà di applicarsi:
• in caso di mancata pubblicazione delle riviste sopra indicate ovvero in assenza di un’espressa quotazione del VEICOLO in tali riviste;
• se il VEICOLO non è più censito o valutato.
Il CONTRAENTE può comunque richiedere l’adeguamento del valore del VEICOLO a ciascuna scadenza annuale.
A seguito dell’adeguamento, le nuove condizioni di XXXXXXX sono accettate dal CONTRAENTE con il pagamento del PREMIO e con il rilascio da parte della SOCIETÀ dei documenti contrattuali aggiornati.
2.6 SOSTITUZIONE, CESSIONE O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO
Nei casi di:
a) alienazione del VEICOLO, comprovata da idoneo documento che attesti la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico dell’atto di vendita;
b) consegna in conto vendita del VEICOLO, comprovata da documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA6;
c) demolizione (attestata dal certificato che attesta l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione fornito di centri di raccolta autorizzati, dai concessionari o dalle succursali delle case costruttrici), distruzione, del VEICOLO;
d) esportazione definitiva del VEICOLO, comprovata da attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante l’avvenuta radiazione per esportazione;
il CONTRAENTE deve distruggere il certificato e la CARTA VERDE relativi al VEICOLO, in ogni forma cartacea e/o digitale.
Se il CONTRAENTE non adempie a tale obbligo, in caso di XXXXXXXX dovrà rimborsare integralmente quanto la SOCIETÀ ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Nel caso di:
e) furto del VEICOLO,
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6 CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.
il CONTRAENTE deve presentare solo la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza7.
Al verificarsi di uno dei casi precedenti, dalla lettera a) alla lettera e), il CONTRAENTE può chiedere alla SOCIETÀ:
1) la sostituzione del contratto: in questo caso il contratto sarà valido per un altro VEICOLO di sua proprietà e, in tutti i casi previsti dal Provvedimento IVASS 72/2018, conserverà la CLASSE DI MERITO maturata.
La SOCIETÀ prenderà atto della variazione procedendo all’eventuale conguaglio del
PREMIO.
Per i contratti RCA, il diritto al mantenimento della CLASSE DI MERITO maturata sussiste anche se l’alienazione, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengono contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale.
In caso di furto, il CONTRAENTE può chiedere la sostituzione dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità.
2) la cessione del contratto (eccetto il caso di furto del veicolo): in questo caso il contratto sarà ceduto con il VEICOLO.
La SOCIETÀ prenderà atto della cessione rilasciando a nome dell’acquirente la nuova POLIZZA, emessa per la residua durata del contratto e domandando l’eventuale conguaglio del PREMIO.
Per la garanzia RCA, la nuova POLIZZA conserverà la stessa CLASSE DI MERITO prevista dalla POLIZZA ceduta e si estinguerà alla sua naturale scadenza. La SOCIETÀ non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio e l’acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.
3) l’annullamento del contratto: in questo caso il contratto sarà annullato.
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La SOCIETÀ restituirà su richiesta del CONTRAENTE la parte di PREMIO della sola garanzia RCA, al netto delle imposte di legge e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno del verificarsi di uno dei casi di cui alle lettere c) e d).
Nel caso di furto, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità.
Nel caso di alienazione o consegna veicolo in conto vendita, il rimborso avviene a partire dal giorno di consegna all’agenzia di valida documentazione attestante l’alienazione o consegna in conto vendita.
Se il contratto era stato precedentemente sospeso, il rimborso del PREMIO avviene dalla data della sospensione.
Per i contratti temporanei la SOCIETÀ non restituisce la maggiorazione di PREMIO richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Per i contratti in cui il PREMIO è frazionato in rate, la SOCIETÀ rinuncia ad esigere le rate successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.
2.7 SUCCESSIONE DEL CONTRATTO
a) Decesso del PROPRIETARIO
Se il PROPRIETARIO del VEICOLO decede, la SOCIETÀ:
• su richiesta dell’erede legittimo; e
• previa distruzione del certificato e della CARTA VERDE;
prenderà atto della nuova proprietà, rilasciando all’erede un nuovo contratto.
Se l’erede risultava convivente con il PROPRIETARIO al momento del decesso, il nuovo contratto conserverà la stessa CLASSE DI MERITO del contratto precedente.
Se l’erede è proprietario di altro VEICOLO assicurato, il VEICOLO ereditato può fruire della stessa CLASSE UNIVERSALE – CU dell’altro VEICOLO.
La SOCIETÀ emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la
TARIFFA in vigore al momento della variazione.
7 Articolo 122, comma 3, del CAP.
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b) Mutamenti formali del PROPRIETARIO del VEICOLO in ambiti societari
Se il VEICOLO è ceduto:
• da una ditta individuale al titolare persona fisica e viceversa;
• da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
il nuovo PROPRIETARIO può chiedere, distruggendo il certificato e la CARTA VERDE, di subentrare nel contratto in corso conservando la CLASSE DI MERITO del contratto in cui è subentrato.
La SOCIETÀ emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la
TARIFFA in vigore al momento della variazione.
Lo stesso criterio si applica anche se il VEICOLO ceduto è venduto ed è richiesta l’assicurazione per altro VEICOLO.
Per le società di capitali o di persone anche nel caso di (i) trasformazione, (ii) fusione, (iii) scissione societaria, (iv) cessione di ramo d’azienda, la CLASSE DI MERITO viene trasferita alla persona giuridica che acquisisce la proprietà del VEICOLO.
c) VEICOLO in leasing o noleggio a lungo termine
Se il VEICOLO:
• è in leasing operativo o finanziario, o a noleggio a lungo termine; e
• è acquistato dal soggetto utilizzatore da almeno 12 mesi;
il nuovo PROPRIETARIO può chiedere, distruggendo il certificato e la CARTA VERDE, di subentrare nel contratto in corso conservando la CLASSE DI MERITO del contratto in cui è subentrato.
La SOCIETÀ emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la
TARIFFA in vigore al momento della variazione.
d) VEICOLO intestato a soggetto portatore di handicap
Se il VEICOLO:
• è intestato ad un soggetto portatore di handicap; e
• è acquistato dal soggetto che ha abitualmente condotto il VEICOLO da almeno 12 mesi, quale intestatario temporaneo8;
il nuovo PROPRIETARIO può chiedere, distruggendo il certificato e la CARTA VERDE, di subentrare nel contratto in corso conservando la CLASSE DI MERITO del contratto in cui è subentrato.
La SOCIETÀ emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la
TARIFFA in vigore al momento della variazione.
2.8 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Per i contratti che contengono la garanzia RCA, il CONTRAENTE può sospendere il contratto comunicandolo alla SOCIETÀ e distruggendo il certificato e la CARTA VERDE, a condizione che sia stato pagato il PREMIO dell’appendice di sospensione.
La SOCIETÀ rilascia un’appendice di sospensione che il CONTRAENTE deve sottoscrivere. La sospensione decorre dalla data di emissione dell’appendice.
Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il CONTRAENTE abbia richiesto la riattivazione, il contratto s’intende annullato e il PREMIO pagato resta acquisito dalla SOCIETÀ.
La riattivazione del contratto, alle stesse condizioni tariffarie vigenti sulla POLIZZA al momento della sua stipulazione, è consentita solo se la forma tariffaria non cambia.
La riattivazione è possibile sia sullo stesso VEICOLO che per un VEICOLO diverso, ed in questo caso solo se il precedente VEICOLO è stato: (i) venduto; (ii) consegnato in conto vendita; (iii) demolito; (iv) esportato definitivamente.
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8 Articolo 247 bis, comma 2, del D.P.R. n. 495 del 1992.
La riattivazione avviene prolungando la scadenza del contratto e delle rate intermedie per un periodo uguale a quello della sospensione.
Non è possibile sospendere il contratto nei seguenti casi:
• furto del veicolo;
• CONTRATTI TEMPORANEI;
• contratti amministrati con “libro matricola”9.
2.9 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO
La SOCIETÀ rilascia il certificato di assicurazione al CONTRAENTE al momento del pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO e non oltre 5 giorni da tale data10.
In caso di:
• smarrimento;
• sottrazione;
• distruzione;
la SOCIETÀ rilascia un duplicato previa autocertificazione del CONTRAENTE di non essere più in possesso del certificato, in cui se ne indica la causa.
2.10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO
In caso di furto del VEICOLO, il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’autorità competente11.
I danni causati dalla circolazione del VEICOLO da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada12.
Per la garanzia RCA, il CONTRAENTE ha diritto al rimborso della parte di PREMIO netto pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione alla SOCIETÀ di copia della denuncia.
2.11 ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
In caso di alienazione del VEICOLO, se il CONTRAENTE richiede che il contratto sia reso valido per altro VEICOLO, la POLIZZA avrà efficacia dalla data indicata nel documento con cui la SOCIETÀ stabilirà le nuove condizioni contrattuali.
In questo caso:
• se è dovuto un PREMIO maggiore, la SOCIETÀ provvederà al conguaglio del PREMIO
per l’annualità in corso;
• se è dovuto un PREMIO inferiore, la SOCIETÀ provvederà all’eventuale rimborso della parte di PREMIO pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge, relativo alle garanzie RCA, e delle garanzie ARD (Auto Rischi Diversi), a condizione che sulla POLIZZA sostituente siano presenti le stesse garanzie ARD.
2.12 CONDIZIONI DI VINCOLO (valide solo se richiamate in POLIZZA)
In POLIZZA vanno riportati:
• il codice del “Tipo Vincolo” come indicato qui sotto ai punti 1) e 2);
• la data di scadenza del vincolo;
• la denominazione e sede dell’ente vincolante.
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9 Gestisce, con un singolo contratto di assicurazione, tutti i veicoli di proprietà dello stesso contraente.
10 Articolo 127, comma 3, del CAP.
11 Articolo 122, comma 3, del CAP.
12 Articolo 283 del CAP.
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1) Tipo Vincolo “A” - “B”
Questo codice è per i VEICOLI:
• venduti a rate con ipoteca legale o con patto di riservato dominio;
• con un periodo di copertura assicurativa inferiore a quello del contratto di vendita o uguale se il contratto di vendita ha durata 12 mesi;
• con contratto di assicurazione che non prevede il tacito rinnovo. La SOCIETÀ si obbliga per la durata del contratto, o 12 mesi, a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il contratto di assicurazione se non con il consenso dell’ente;
b) comunicare all’ente ogni SINISTRO in cui è stato coinvolto il VEICOLO entro 15 giorni dal ricevimento della denuncia;
c) non pagare l’INDENNIZZO, in caso di SINISTRO, incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al VEICOLO, senza il consenso scritto dell’ente e versare a quest’ultimo l’INDENNIZZO contro quietanza liberatoria.
2) Tipo Vincolo “C” - “D”
Questo codice è per i VEICOLI:
• locati in leasing;
• con un periodo di copertura assicurativa inferiore a quello del contratto di leasing o uguale se il contratto di leasing ha durata 12 mesi;
• con contratto di assicurazione che non prevede il tacito rinnovo. La SOCIETÀ si impegna per la durata del contratto, o 12 mesi, a:
a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il contratto di assicurazione se non con il consenso dell’ente;
b) comunicare all’ente ogni SINISTRO in cui è stato coinvolto il VEICOLO entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia.
In caso di incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al VEICOLO, l’INDENNIZZO verrà pagato all’ente vincolante.13
Per i soli danni parziali, l’INDENNIZZO potrà essere pagato all’ASSICURATO, con il consenso scritto dell’ente.
2.13 CONTRATTI TEMPORANEI
Per i CONTRATTI TEMPORANEI vale quanto indicato al paragrafo 2.6.
2.14 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
L’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta è stipulata dal CONTRAENTE in nome proprio ma nell’interesse dell’ASSICURATO.
Nell’assicurazione per conto altrui l’ASSICURATO è identificato nel momento stesso in cui il
CONTRAENTE stipula il contratto di assicurazione.
Nell’assicurazione per conto di chi spetta l’ASSICURATO viene identificato in un momento successivo alla stipula del contratto.
Il CONTRAENTE deve eseguire gli obblighi derivanti dal contratto, ad eccezione degli obblighi che per loro natura possono essere eseguiti solo dall’ASSICURATO14.
L’INDENNIZZO non può tuttavia essere pagato al CONTRAENTE se non con l’intervento o con il consenso dell’ASSICURATO.
L’accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l’ASSICURATO, restando esclusa ogni sua possibile impugnativa.
2.15 RECESSO
Il CONTRAENTE ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione
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13 Articolo 1891, secondo comma, Codice Civile.
14 Articolo 1891 del Codice Civile.
della documentazione contrattuale, salva l’ipotesi in cui non vi siano vincoli a favore di terzi e a condizione che in questo periodo non siano avvenuti SINISTRI, inviando richiesta a mezzo raccomandata A.R. all’Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto e/o alla Direzione della SOCIETA’ (Ufficio Assunzione Auto), Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx; alla richiesta dovranno essere allegati gli originali di Certificato di assicurazione, Carta verde e Polizza, oppure una dichiarazione di avvenuta distruzione dei documenti assicurativi, regolarmente firmata e corredata da fotocopia della Carta di Identità.
In presenza di tale dichiarazione, l’omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per la SOCIETA’, per il recupero degli importi pagati a terzi per SINISTRI denunciati dopo la data indicata nella dichiarazione.
Alla ricezione della documentazione di cui sopra, la SOCIETA’ provvederà al rimborso del PREMIO pagato, delle relative imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario nazionale, trattenendo la quota di PREMIO corrispondente al periodo intercorrente tra la data di invio della comunicazione di recesso e la data di decorrenza del contratto. Dal momento dell’invio della predetta raccomandata cessano gli effetti del contratto. Ai fini di quanto precede, farà fede il timbro postale.
2.16 COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del CONTRAENTE persona fisica.
Se il CONTRAENTE è persona giuridica, il foro competente è quello previsto dalla LEGGE.
Cosa sono le persone giuridiche?
Sono persone giuridiche le società di persone, le società di capitali o enti di qualsiasi genere.
2.17 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per LEGGE relativi al contratto sono a carico del
CONTRAENTE.
2.18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di LEGGE.
2.19 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Per le controversie nascenti o collegate a questo contratto prima di agire in giudizio, è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione15.
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente.
La PARTE che viene chiamata in mediazione (sia la SOCIETÀ, sia il CONTRAENTE) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivandone le ragioni per iscritto all’Organismo.
Se è ammessa la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica o on-line, la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle parti.
In ogni caso la parte richiedente si impegna:
• ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia e ad indicare il seguente indirizzo PEC per la notifica alla SOCIETÀ dell’istanza: mediazione@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.
Si applicherà il regolamento di mediazione dell’Organismo prescelto.
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15 Articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010.
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Appendice normativa
[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di LEGGE richiamati nelle Condizioni di Assicurazione]
CODICE CIVILE
Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l›assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
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L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l›assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all›assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l›inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l›assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l›assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 109 - Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
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1. L’IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l’aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
1-bis. L’impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona fisica, nell’ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all’IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità individuati dall’IVASS con regolamento.
1-ter. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall’IVASS con regolamento di cui al comma 1.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera cc-septies.
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Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.
2-bis. Per i siti internet mediante i quali è possibile l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa, ai sensi dell’articolo 106, è necessaria l’iscrizione al registro del titolare del dominio.
3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere
a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l’adempimento dell’obbligo di copertura assicurativa di cui all’articolo 110, comma 3, è sospeso sino all’avvio dell’attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.
4. L’intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all’iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L’intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione è tenuto a dare all’impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L’impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all’ Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell’iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).
4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l’intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l’esercizio dell’attività di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.
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4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l’impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l’esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Xxxx e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall’articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.
4-quater. L’IVASS fornisce tempestivamente all’AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell’alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell’articolo 3 della direttiva 2016/97 e può richiedere la modifica dei dati in esso riportati.
4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell’iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. L’avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall’IVASS.
4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:
a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per certo nell’intermediario e l’importo di tale partecipazione;
b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l’intermediario;
c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’IVASS.
4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies è tempestivamente comunicata.
4-octies. L’iscrizione al registro di cui all’articolo 109, comma 2, non può essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’intermediario ha stretti legami, ovvero
difficoltà inerenti l’applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. L’Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell’impresa o dell’intermediario interessato, un’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.
6. L’IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al registro.
Art. 122 - Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
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4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
Art. 127 - Certificato di assicurazione e contrassegno
1. L’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l’assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
4. L’IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l’emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Art. 170-bis - Durata del contratto
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa
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di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.
1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.
Art. 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all’articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
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d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all’articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato, del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Art. 247-bis - Regolamento di attuazione - del D.P.R. n. 495 del 1992 - Variazione dell’intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
1. In caso di variazione della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione
societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l’aggiornamento della carta di circolazione.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:
a) all’aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;
b) all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all’articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
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d) all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell’ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.
Art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
1.1 omissis
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo
6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda
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di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140- bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 2-bis. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
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5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.
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Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento 01/01/2023
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