COMUNE DI DECIMOPUTZU
COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia Sud Sardegna Polizia Locale
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE
ART 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale a cura del competente Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale 8 di Cagliari, ai sensi della L. 14 Agosto 1991 n°281, della LR n. 21 del 18 maggio 1994 e sue modifiche ed integrazioni, nonché delle direttive emanate dalla giunta regionale con deliberazione n. 17/39 del 27.4.2010.
L’attività oggetto dell’appalto prevede, in particolare, la gestione dei seguenti servizi:
a)cattura e trasporto dei cani accalappiati nel territorio comunale di Decimoputzu, dal servizio Veterinario della ASL 8 di Cagliari, o da altra ditta autorizzata;
b)custodia, cura e mantenimento dei cani presso struttura di ricovero idonea e conforme alla normativa e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie di proprietà dell’appaltatore;
c)tutti gli interventi e le cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali custoditi;
d)trasporto, smaltimento e distruzione delle carcasse dei cani deceduti presso impianto autorizzato di incenerimento (la carcassa dovrà essere conservata integralmente tramite congelamento).
ART 2 - REQUISITI DELLA STRUTTURA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti gestori in possesso di una struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune, dalla ASL competente territorialmente e da altri enti competenti.
La struttura dovrà, a pena di esclusione, essere in possesso di tutti i requisiti contenuti nel DPRG 1/99 art. 3 e 4 ed essere ubicata ad una distanza non superiore ai 50 km dal comune di Decimoputzu, così come stabilito dalla Direttiva Regionale del 27.4.2010.
La stazione appaltante si riserva di effettuare i relativi sopralluoghi per la verifica delle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicataria che avverranno anche con il supporto di un esperto del settore di Polizia Locale, alla presenza del responsabile della struttura, riservandosi la revoca dell’aggiudicazione laddove i requisiti rilevati non fossero rispondenti alle dichiarazioni presentate in sede di gara.
Il personale addetto alla struttura dovrà, a pena di esclusione essere in regola con le posizioni assicurative e contrattuali vigenti ed in regola con il versamento di oneri previdenziali e fiscali alla data di pubblicazione del bando di gara.
La ditta deve, a pena di esclusione, essere in regola alla data di pubblicazione del bando con gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e smi relativamente agli obblighi per la sicurezza sul lavoro. In tal senso dovranno essere comunicati in sede di gara, a pena di esclusione, i nominativi dei responsabili della sicurezza e del responsabile dei lavoratori.
La ditta dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge, sia di carattere sanitario che fiscale, per quanto riguarda la custodia ed il mantenimento di tutti i tipi di cani sia nella fase di osservazione sanitaria che in quella di rifugio.
ART 3 - CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI
Il servizio di cattura dei cani randagi o vaganti sarà effettuato dalla ASL 8 di Cagliari. La consegna ed il trasferimento dei cani catturati sul territorio comunale presso la struttura canile sanitario/rifugio della ditta affidataria su disposizione della Polizia Locale.
La cattura degli animali dal territorio comunale di Decimoputzu ed il trasporto alla struttura canile sarà a carico della ditta affidataria.
ART 4 - LA STRUTTURA DI RICOVERO
L’Azienda Sanitaria Locale dove è situato il canile, provvederà all’identificazione dei cani catturati mediante l’inoculazione di microchip e la ditta affidataria dovrà trasmettere alla Polizia Locale una scheda contenente i seguenti dati:
-data e numero del verbale d’affidamento;
-i dati segnaletici dell’animale;
-numero microchip.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati segnaletici del cane (data e numero verbale affidamento, data e numero microchip, decesso e smaltimento o affidamento a terzi), nonché garantire tutte le vaccinazioni occorrenti in caso di affido.
I cani, per essere facilmente individuabili, oltre al microchip, che sarà effettuato dal servizio veterinario ASL 8, dovranno essere dotati, a cura del titolare del rifugio, di collare con numero di identificazione corrispondente a quello riportato su apposito registro di carico e scarico degli animali nonché della data di ingresso dell’identificativo “Comune di Decimoputzu”.
La ditta aggiudicataria non potrà in nessun caso accettare la diretta consegna di animali se non previa autorizzazione della polizia locale di Decimoputzu.
ART 5 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto dal presente capitolato e dalle seguenti fonti normative:
Comunitarie: Regolamento 2003/998/CE
Nazionali: DPR 320/1954 (Reg.Polizia Veterinaria); DPR 31.3.1979; L.281/1991; X.000/00 (xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx); X.Xxx 000/0000 (X.X. Enti Locali); Circolare 14.05.2001 n.5 del Ministero della Sanità; DPCM 28.02.2003; L.189/2004; Circolare 2725/PI.8.d/318 del 27.7.2006 del Ministero della Salute; DM 23.03.2007; Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6.8.2008 (identificazione e registrazione della popolazione canina); del 18.12.2008, modificata il 19.03.2009 (norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche e di bocconi avvelenati); OM 3.3.2009, e successive proroghe (tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani).
Regionali: LR n. 39 del 13.9.1993; LR n. 21 del 18.05.1994; LR n.35 del 01.08.1996; DPRG 4.3.1999,
N. 1 (Regolamento di attuazione delle Leggi 281, 21 e 35); delibera di Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010 e relativo allegato contenente “direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali da affezione”.
La Ditta affidataria dovrà provvedere a :
a) sistemare i cani in aree attrezzate e sicure;
b)garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
c)alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute. Per ogni cane adulto ospitato, che risulti all’ingresso della struttura in condizioni fisiche normali, verrà somministrato un pasto giornaliero con mangimi di buon livello e di larga reperibilità. Le dosi saranno proporzionali alla taglia e allo stato fisico. Ai cuccioli verranno somministrati da due a tre pasti giornalieri confacenti alle esigenze dei medesimi, sia per taglia, sia per stato fisico. A dette operazioni sovrintenderà il Servizio Veterinario dell’ASL 8.
d)assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
e)tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni liquide e solide;
f)effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere inoltre seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali visite, cure, interventi chirurgici, terapie e quanto altro dovesse rendersi necessario per la salute degli stessi, a spese della ditta affidataria;
g)consentire l’accesso al canile secondo il calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animale stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente che possa anche favorire la sensibilizzazione all’adozione di animali. Inoltre si dovrà garantire una
decorosa accoglienza e la sicurezza per gli eventuali visitatori. In particolare la ditta aggiudicataria si impegna a mantenere degli orari di apertura al pubblico durante la settimana, in base all’organizzazione interna della struttura e al proprio personale;
h)garantire tutte le necessarie vaccinazioni e sterilizzazioni occorrenti in caso di affido e non; i)eseguire la pulizia costante dell’area di pertinenza. Il canile convenzionato ha l’obbligo di provvedere alle pulizie ordinarie nei luoghi di ricovero con prodotti igienici disinfestanti, detergenti e biocompatibili con i cani e l’ambiente. I luoghi di permanenza dei cani (box di ricovero) dovranno essere lavabili e disinfettabili. Il canile convenzionato ha l’obbligo di provvedere al periodico trattamento antiparassitario dei cani e relativi ricoveri;
j)nel caso in cui si tratti di struttura ubicata al di fuori del territorio di competenza della ASL n.8 di Cagliari, la ditta aggiudicataria dovrà garantire il trasporto degli animali catturati sul territorio comunale presso la struttura stessa. In tal caso, in accordo con il personale del servizio veterinario dovrà effettuare il ritiro degli animali catturati presso il luogo concordato dalle parti, senza alcun onere aggiuntivo per l’ente;
l)garantire la reperibilità h 24 tutti i giorni compresi i festivi al ricevimento dei cani catturati;
m)il carteggio relativo agli affidamenti verrà inviato alla Polizia Locale di Decimoputzu ogni mese, per le verifiche del caso;
n)la formalizzazione dell’atto di affidamento/adozione deve avvenire mediante compilazione di un documento specifico. Il responsabile del canile, trasmette entro tre giorni l’atto di adozione al Comune e alla ASL presso la quale è registrato il cane; quest’ultima aggiorna la variazione anagrafica nella banca dati regionale. L’adozione non può avvenire prima che siano trascorsi 15 giorni dalla cattura del cane, ed ha natura di affidamento temporaneo fino a che non siano trascorsi i 60 giorni di tempo previsti dalla legge perché un eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato. Trascorsi i 60 giorni dalla cattura senza che nessuno abbia reclamato la proprietà del cane (e senza che l’interessato abbia formalmente rinunciato all’adozione), l’affidamento temporaneo diventa automaticamente definitivo e l’affidatario acquista la piena proprietà del cane adottato. Sono a carico del proprietario che né richiede la restituzione i costi di cattura, trasporto, custodia e mantenimento.
ART 6 - CONTROLLI
L’ufficio competente, cui è demandato il controllo sull’esatto e corretto svolgimento del servizio, dovrà assolvere i seguenti compiti:
-controllo e verifica dei verbali di affidamento;
-visite periodiche, previa comunicazione telefonica alla struttura per accertare l’esistenza in vita degli animali affidati e ispezioni per accertare le idonee condizioni igieniche di mantenimento dei cani;
-liquidazione, con cadenza mensile, delle competenze spettanti alla ditta affidataria del servizio dietro presentazione di regolare fattura e di tutti i documenti e dati necessari per la liquidazione (dati relativi alla trasparenza sui flussi finanziari) e previo accertamento da parte del Comune della regolarità contributiva della ditta.
ART 7 - DECESSO DEI CANI RICOVERATI
In caso di decesso di un animale ad essa affidato, la ditta aggiudicataria provvederà a dare immediata comunicazione alla Polizia Locale e al Servizio Veterinario competente, poi provvederà a redigere apposito verbale prima dell’inoltro della carcassa presso un impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 508/92 e smi, copia dello stesso sarà trasmesso anche alla Polizia Locale.
ART. 8 - AFFIDAMENTO A TERZI
Nel caso di richiesta d’affidamento da parte di privati di animali in custodia, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, previo parere del servizio veterinario ASL competente per territori, dandone comunicazione alla Polizia Locale. In tal caso la ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutte le necessarie vaccinazioni, sterilizzazione e non avrà nulla a pretendere dall’Ente per la riduzione degli introiti.
ART.9 - DURATA E IMPORTO A BASE D’ASTA
L’appalto avrà durata di mesi 24 con decorrenza 01.03.2018, anche in pendenza di stipula del contratto e fino al 31.12.2019.
L’appalto, ai sensi dell’art. 125, c. lett. f) del D.Lgs 50/2016, potrà essere RIPETUTO per ulteriori 12 mesi, mantenendo gli stessi importi;
L'importo a base d'asta è fissato in € 2,80, oltre I.V.A., per il costo giornaliero di ogni cane (comprensiva delle spese per medicinali).
Nell’offerta dovrà essere indicato il costo per lo smaltimento e trasporto per ogni singola carcassa animale, stimato dall’ufficio tecnico in € 35,00 oltre I.V.A.,
La spesa complessiva presunta, determinata in base al numero dei cani attualmente ricoverati, ammonta ad euro 48.000,00 compreso di oneri fiscali dal 1.03.2018 fino al 31.12.2019.
Il prezzo a base d’asta è riferito a tutti i tipi di cani compresi i cuccioli nati da cagne gravide al momento della cattura ed è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l’espletamento del servizio di cattura, ricovero, custodia, cure sanitarie e mantenimento.
ART. 10 - RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.
L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni in vigore in materia di sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ed in particolare a quanto disposto dal D.Lgs 81/08. L’impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti gli accorgimenti e cautele atte a garantire l’incolumità delle persone addette e di terzi.
L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.4 c4° ex Dlgs 626/94, così come modificato e/o integrato dal D.lgs 81/08 e smi. In considerazione che le attività relative alla presente procedura di appalto verranno svolte in locali propri dell’appaltatore con proprie attrezzature utilizzate per l’esercizio della sua attività, risultando sia i locali che le attrezzature estranee al committente, non trova applicazione quanto previsto dall’art.26 del D.Lgs 81/08.
ART.11 - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’impegno assunto e dell’osservanza del presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà versare un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo dell’appalto nei modi previsti dalla vigente normativa (art.103 D.Lgs 50/2016). Detta cauzione potrà essere effettuata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da compagnie assicurative debitamente autorizzate ed operanti nel territorio italiano. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente l’operatività incondizionata e senza riserva alcuna della garanzia entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cc e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, commi 1 e 2 del c.c.
ART- 12 - RESPONSABILITA’ PER RISCHI E DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE.
La ditta aggiudicataria del servizio in argomento, solleva il Comune da ogni responsabilità derivanti da rischi o danni provocati nell’espletamento del servizio stesso, a persone o Enti pubblici o privati.
È obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC e RCVT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio in oggetto svolto per conto dell’Amministrazione di Decimoputzu.
Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell’inizio del servizio qualora sia autorizzata l’esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto.
ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO
I compensi spettanti per effetto dell’appalto, corrispondenti all’importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero, nonché per lo smaltimento e trasporto di carcasse, verranno erogati con cadenza mensile entro 30 gg dalla presentazione dei prospetti riepilogativi circa la presenza dei cani ed ogni altra indicazione necessaria, e di regolare fattura emessa a norma di legge. La fattura elettronica dovrà riportare le indicazioni sulle modalità di accredito dell’importo indicato secondo le norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante:
-l’elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero microchip);
-la data di entrata e di uscita;
-i relativi giorni di presenza;
- la data del decesso;
Sarà cura della Polizia Locale verificare la posizione contributiva della ditta, richiedendo agli enti previdenziali e assicurativi il relativo documento (DURC).
ART. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI
Al servizio veterinario della ASL 8 di Cagliari è demandata l’attività di vigilanza e controllo sulla struttura convenzionata. Il Comune si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l’affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio ect, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato.
Per la funzionalità dei controlli l’affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.
ART. 15 - INADEMPIENZE E PENALITA’
In caso di insufficiente prestazione di servizio o di inosservanza di quanto prescritto dalla vigente legislazione e dal presente capitolato, constatato dagli organi di controllo di cui al precedente art.14 sarà applicata una penale pecuniaria nella misura prevista dalla normativa vigente in materia. Detta penale sarà applicata sull’importo netto della fattura del mese cui si riferisce il disservizio o l’inosservanza.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il comune ha facoltà, ai sensi e per effetto delle norme al Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione prestata e facendo salvi i maggiori danni subiti in conseguenza della mancata esecuzione del contratto, qualora le violazioni non vengano eliminate in seguito a formale diffida e comunque vengano ripetute più di tre volte l’anno. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso anticipato, con avviso 60 gg prima, qualora nel corso di vigenza del contratto, venga presentata una proposta di convenzione da parte di un’associazione di volontariato (art. 7, L.R. n. 21/1994 e punto 13 della Direttiva regionale in materia di lotta al randagismo, all. alla Del. G.R. n. 17/39 del 27.04.2010) che sia in possesso dei requisiti previsti dal punto 5 della Direttiva regionale in materia di lotta al randagismo, all. alla Del.
G.R. n. 17/39 del 27.04.2010 e che comunque risulti essere economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione.