REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
DELLA CAMERA DI MEDIAZIONE FORENSE
INDICE
Art. 1 - La sede della Camera e le deroghe. Art. 2 – Accesso alla Mediazione.
Art. 3 – Il Mediatore. Affidamento dell’incarico. Criteri. Art. 4 - Poteri del Mediatore. Astensione e ricusazione. Art. 5 - Accettazione dell’incarico.
Art. 6 - Incompatibilità.
Art. 7 - Il Mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione. Art. 8 - Il consulente tecnico del Mediatore.
Art. 9 - L’incontro di Mediazione. Assistenza. Modalità e durata massima. Art. 10 - Sessioni separate.
Art. 11 - Esito dell’incontro di Mediazione. Proposta e verbale. Effetti. Art. 15 - Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge.
Art. 16 - Indennità spettante alla Camera di Mediazione.
Art. 17 - Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità. Art. 18 - Il valore della lite.
Art. 19 - Criteri per la determinazione delle indennità. Art. 20 - Entrata in vigore e modifiche al regolamento.
Art. 1 - La sede della Camera e le deroghe.
La sede del procedimento è fissata presso i locali della Camera siti presso il locali nella disponibilità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, in Torre Annunziata, Xxxxx Xxxxxxx X x. 000, x/x Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx.
La Camera, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, potrà individuare nuova ed ulteriore sede della camera.
La sede del procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del presidente della Camera.
In tal caso, le parti devono fare richiesta congiunta al presidente della Camera entro il termine di quindici giorni anteriori alla data fissata del presidente della Camera per il primo incontro previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 28/2010.
La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità per spese di avvio del procedimento previste dall’art. 16 del D.M. attuativo. In ogni caso, la sede degli incontri non può essere stabilita al di fuori dei comuni rientranti nel circondario del Tribunale ove ha sede la Camera di Mediazione.
Art. 2 – Accesso alla Mediazione e avvio del procedimento.
1. La procedura di Mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di Mediazione.
2. La domanda di Mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del D.lgs. 28/2010 è presentata mediante deposito di un'istanza presso la segreteria della Camera. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la Mediazione si svolge davanti alla Camera presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
3. L'istanza deve indicare la Camera, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa e il valore della stessa, nonché le generalità dell’avvocato che assiste la parte.
4. La domanda va redatta esclusivamente a mezzo dell’utilizzo del modello allegato al presente regolamento o successivamente predisposto dal presidente della Camera di Mediazione ai sensi del presente regolamento, che sarà reperibile presso la segreteria della camera e/o sul sito internet della camera.
5. Il deposito della domanda deve essere effettuato direttamente presso la Segreteria, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso fa fede la data di ricezione della medesima, ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
6. All’atto della presentazione della domanda di Mediazione, il Presidente della Camera, su indicazione del Consiglio Direttivo, designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda.
7. La Segreteria della camera forma il fascicolo debitamente registrato e numerato, nel quale verranno inseriti gli atti e i documenti presentati dalle parti. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Mediatore, saranno accessibili alle parti.
8. All’atto di deposito della domanda, la parte istante informa la Xxxxxxxxxx se intende trasmettere personalmente, sempre con ogni mezzo idoneo che possa attestare l’avvenuta ricezione, la domanda e la data del primo incontro all’altra parte.
9. La Segreteria -o la parte istante- comunicano all’altra parte o alle altre parti, nel termine di 8 giorni dalla nomina del Mediatore, la domanda di mediazione depositata, nonché, utilizzando apposito modello predisposto dalla Segreteria:
a) il nominativo del mediatore designato;
b) il giorno, l’ora ed il luogo dell’incontro di mediazione;
c) il termine non inferiore a 8 giorni, prima della data dell’incontro, per il deposito della dichiarazione di adesione;
d) l’avviso della necessità di essere assistiti da un avvocato;
e) l’ammontare delle indennità che dovranno essere versate secondo le modalità indicate dalla legge e dal presente regolamento;
f) l’avviso della necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante munito dei necessari poteri a conciliare, che sia a conoscenza dei fatti;
g) l’invito a rispondere entro il termine di 8 giorni prima dell’incontro.
10. Se l’altra parte accetta di partecipare al procedimento invia la propria adesione alla segreteria e alla controparte, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda.
11. Se, al contrario, l’altra parte comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro il termine di 8 giorni prima dell’incontro, o comunque ancora quando anche solo una parte manifesta l’intenzione di partecipare all’incontro di Mediazione, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti. Laddove una delle parti abbia richiesto che l’incontro di Mediazione abbia luogo anche se una o più parti non intenda parteciparvi, la Segreteria avverte tali altre parti che l’incontro si terrà in ogni caso.
12. Le parti unitamente alla domanda di Mediazione o all’accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di consultazione in favore del solo Mediatore.
13. Le spese di avvio del procedimento sono dovute dall’istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla parte chiamata alla Mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
14. Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l’attivazione della procedura di Mediazione presso la Segreteria.
15. Le comunicazioni alle parti vengono fatte all’indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti.
16. Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e non sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre.
Art. 3 – Il Mediatore. Affidamento dell’incarico. Criteri.
Il Mediatore è nominato dal Presidente della Camera, a seguito di indicazione ricevuta dal Consiglio Direttivo, secondo un criterio di rotazione contemperato da un criterio di specializzazione e quindi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) perizia del Mediatore nella materia oggetto della Mediazione, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta;
b) ordine cronologico di iscrizione nell’elenco;
c) numero di controversie pendenti innanzi allo stesso Mediatore;
d) equa distribuzione degli incarichi.
Inoltre, nell’affidamento degli incarichi, sarà data la preferenza agli avvocati e praticanti che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Mediatore nei corsi di formazione organizzati da organismi accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata ovvero nei corsi organizzati dal medesimo COA anche in convenzione con enti abilitati dal Ministero o con la Scuola Superiore Forense del CNF.
Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del Mediatore o presenti profili di complessità particolare, il Consiglio Direttivo potrà derogare al criterio della rotazione comunicando al presidente della Camera i motivi della sua scelta.
E’ data facoltà alle parti, in caso di istanza congiunta ai sensi del presente regolamento, di proporre al Presidente della Camera la indicazione di un Mediatore.
In ipotesi di due rinunce consecutive, non motivate da impedimenti personali, il mediatore rinunciatario, è cancellato dall’elenco\albo formato.
Art. 4 - Poteri del Mediatore. Astensione e ricusazione.
Il Mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.
Il Mediatore ha l’obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente regolamento.
Le parti, hanno facoltà entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del Mediatore motivandone la ricusazione.
È prevista la possibilità per le parti di indicare congiuntamente il nominativo del Mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte della Camera. Tale indicazione non è vincolante per la Camera.
Art. 5 - Accettazione dell’incarico.
Al momento dell’accettazione dell’incarico il Mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di dichiarazione di imparzialità secondo la seguente formula:
«In relazione all’affare assegnatomi (indicare Camera e data di assegnazione dell’affare) dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità dovute per lo svolgimento dell’incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di Mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell’incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto Camera qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni».
Il procedimento di Mediazione ha inizio con la sottoscrizione da parte del Mediatore designato della richiamata dichiarazione di imparzialità.
Le parti possono richiedere al presidente della Camera, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore nominato.
Accettato il mandato, il Mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.
La sostituzione del Mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del presidente della camera, previa indicazione del nuovo Mediatore da parte del Consiglio Direttivo, nel tempo più breve possibile.
Il Mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.
Art. 6 - Incompatibilità.
Sono cause di incompatibilità con l’attività di Mediatore per ogni singolo affare:
a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
b) essere parte o socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado presso l’Organismo ove è iscritto; nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito;né di assistere o rappresentare parti in procedure di mediazione dinanzi all’Organismo presso cui è iscritto;
c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;
d) essere socio o associato del legale che assiste una delle parti del procedimento.
È fatto i ogni caso divieto al Mediatore designato di percepire compensi direttamente dalle parti.
Art. 7 - Il Mediatore ausiliario e gli accordi di collaborazione.
In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il presidente della Camera, su indicazione del CONSIGLIO DIRETTIVO può nominare uno o più Mediatori ausiliari.
Il Mediatore ausiliario concorre nel riparto dell’indennità di Mediazione con il Mediatore nominato per modo che l’indennità di Mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravi di oneri.
Il Presidente della Camera potrà anche avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri organismi con i quali la Camera abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di Mediazione.
Art. 8 - Il consulente tecnico del Mediatore.
Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il tribunale del circondario della camera. A tal fine è però necessario il consenso di tutte le parti della Mediazione.
I compensi dei consulenti sono calcolati facendo riferimento all’indennità dovuta al Mediatore, ridotta della metà. I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a parte rispetto alle spese di Mediazione ed a conclusione del procedimento di Mediazione e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei Mediatori di cui all’apposito paragrafo del presente regolamento.
Art. 9 - L’incontro di Mediazione. Assistenza. Modalità e durata massima.
Le parti partecipano all’incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.
In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all’incontro, in caso siano diversi da quelli indicati nell’apposita sezione del modulo di domanda allegato al presente regolamento.
Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 IVA esclusa per le controversie di valore fino a € 250.000 e di euro 80,00 IVA esclusa per le controversie di valore superiore, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla parte chiamata alla Mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
Il Mediatore conduce personalmente l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente regolamento per il Mediatore ausiliario e il consulente del Mediatore.
Ove sia necessario ed utile, il Mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.
Il Mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della/e parte/i chiamata/e in Mediazione.
La durata massima del procedimento di Mediazione è di tre mesi.
Il termine decorre dalla data deposito della domanda di mediazione e non è soggetto a sospensione feriale.
Art. 10 - Sessioni separate.
Il Mediatore, può fissare anche sessioni separate per l’audizione delle parti.
Art. 11 - Esito dell’incontro di Mediazione. Proposta e verbale. Effetti.
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore redige processo verbale al quale viene allegato il testo dell’accordo amichevole ovvero un verbale che contenga esso stesso “l’accordo” delle parti.
2. Quando le parti non raggiungono l'accordo e ne facciano concorde richiesta, il Mediatore formula una proposta di Mediazione qualora disponga degli elementi necessari.
3. Se una delle parti non aderisce e/o comunque non partecipa al tentativo di Mediazione, oppure ancora la parte avvisata non compare al primo incontro avanti al Mediatore, il Mediatore non potrà formulare la proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
4. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti che se il procedimento che definisce il giudizio: a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al Mediatore ed all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrate del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di denaro di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all’esperto
eventualmente nominato. Il Mediatore in ogni caso, nel formulare la proposta, è tenuto al rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative.
5. La proposta di Mediazione su richiesta delle parti, è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo tra tutte le parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
6. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
8. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
9. Il procedimento di conclude:
a) qualora sia raggiunto un accordo, nel qual caso il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo;
b) qualora il Mediatore, anche prima del decorso del termine di durata massima, ritenga che non sussistono le condizioni per proseguire il procedimento: nel qual caso il Mediatore forma processo verbale nel quale da atto del mancato raggiungimento dell’accordo;
c) qualora il Mediatore, nei casi previsti ai commi che precedono, formuli la proposta, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010; nel qual caso la proposta del Mediatore è comunicata come ai commi che precedono; nel caso di accettazione si forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo raggiunto sulla base della proposta; nel caso di rifiuto, il Mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta;
d) salvo diverso accordo delle parti, qualora sia inutilmente decorso il termine di tre mesi: nel qual caso il Mediatore redige verbale, dando atto che nessun accordo è stato raggiunto nel termine;
e) in caso di mancata adesione delle parti chiamate; nel qual caso il procedimento si conclude con l’archiviazione da parte della Segreteria che ne darà comunicazione scritta alla parte istante; qualora la parte istante insista per incontrare comunque il Mediatore, questi, all’incontro, formerà processo verbale dando atto della mancata partecipazione delle altre parti.
10. Il processo verbale è depositato presso la segreteria della Camera e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. La segreteria della Camera rilascia l’attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi di legge e del presente regolamento. La sospensione o la cancellazione della camera dal registro ministeriale non producono effetti sul procedimento in corso.
Art. 12 - Scheda di valutazione del servizio.
Al termine del procedimento di Mediazione, ad ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento.
Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al presidente della Camera, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).
Alla fine di ogni trimestre l’Organismo comunicherà al Ministero i dati statistici dell’attività di mediazione svolta.
Art. 13 – Riservatezza.
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella Camera o comunque nell'ambito del procedimento di Mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 14 - Inutilizzabilità e segreto professionale.
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di Mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della Mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di Mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
Al Mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 15 - Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge.
Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Art. 16 - Indennità spettante alla Camera di Mediazione.
Per la fruizione del servizio di Mediazione le parti sostengono le spese di avvio del procedimento e le spese di Mediazione.
Gli importi indicati si intendono al netto dell’iva.
Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 IVA esclusa per le controversie di valore fino a € 250.000 e di euro 80,00 IVA esclusa per le controversie di valore superiore, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e da ogni parte chiamata alla Mediazione al momento della adesione al procedimento.
Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria della Camera.
Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella Tabella 2.2.2. allegata al presente regolamento, dovuto in relazione al valore della controversia dichiarato dalla parte istante nella domanda di mediazione.
Tali spese sono dovute solo laddove le parti, all’esito del primo incontro, abbiano espresso la loro intenzione di proseguire la mediazione, e devono essere versate per intero entro e non oltre la data fissata per la prosecuzione della mediazione.
Nel caso in cui all’esito del primo incontro le parti non intendono proseguire la mediazione, nessun altro compenso è dovuto alla Camera oltre le spese di avvio già versate.
Qualora la parte chiamata alla mediazione ritenga che la controversia abbia un valore diverso da quello indicato dalla parte istante, si applica l’ultimo comma dell’art. 18 del presente regolamento. Le spese di Mediazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al presente Regolamento (Tabella 2.2.2.), comprendono:
a) i costi di amministrazione della Camera;
b) l'onorario del Mediatore.
Le spese di Mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di Mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso
di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari.
Le spese di Mediazione indicate sono dovute per intero ed in solido tra loro da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
Alle spese di avvio del procedimento ed alle spese di mediazione si sommano le spese vive sostenute dall'Organismo di Conciliazione debitamente documentate.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, la camera decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti.
Art. 17 - Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità.
Il mancato pagamento delle spese di avvio del procedimento costituisce giusta causa di recesso della Camera.
In caso di mancato versamento delle indennità di Mediazione prima dell’inizio del primo incontro, il procedimento è sospeso con provvedimento del Segretario.
Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento.
In caso di persistente rifiuto al versamento, la Camera dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.
Art. 18 - Il valore della lite.
Il valore della lite è indicato nella domanda di Mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, la camera decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti.
In ogni caso, se all’esito del procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, la Camera decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Qualora la parte chiamata alla mediazione ritenga che la controversia abbia un valore diverso da quello indicato dalla parte istante, dovrà indicare il diverso valore all’atto della adesione e comunque entro il primo incontro di mediazione. In caso di difformità tra i valori indicati, il valore della controversia e l’ammontare delle indennità dovute sono determinate fino al limite di €
250.000 dal Consiglio Direttivo su richiesta del mediatore incaricato e comunicate alle parti in tempo utile a consentire il pagamento prima dell’incontro fissato per la prosecuzione della mediazione.
Art. 19 - Criteri per la determinazione delle indennità. Ipotesi di aumento.
L'importo massimo delle spese di Mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella allegata al presente regolamento:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della Mediazione;
c) è aumentato di un quarto nel caso di formulazione della proposta nei casi previsti dal presente regolamento;
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. L'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Le spese di avvio per lo svolgimento del primo incontro ascendono ad € 80,00 per le controversie di valore superiore ad € 250.000,00. In caso di mancato accordo, le parti sono tenute a corrispondere in ogni caso le “spese di avvio”.
Art. 20 – Indennità per i non abbienti
Quando una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata può chiedere alla Camera di essere esonerata dal pagamento dell'indennità dovuta per la mediazione. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso la Segreteria della Camera, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se la Camera lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Il Consiglio Direttivo per la mediazione valutata la richiesta, concede l’esonero, se ritiene che sussistano i requisiti previsti al comma 1, salva la possibilità di richiedere la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
Art. 21 – Capitale dell’Organismo
Con apposita variazione del bilancio dell’Ordine è prevista la formazione di un capitale di € 10.0000,00.
Art. 22 – Entrata in vigore e modifiche al regolamento
Il presente Regolamento con i suoi allegati entreranno in vigore a far data dalla iscrizione della Camera nell’apposito Registro Ministeriale.
Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo anche per quanto riguarda la eventuale previsione di un contributo annuale di iscrizione al registro dei Mediatori. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.
Art. 23 – Rinvio alle vigenti disposizione di legge in materia.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento e dallo Statuto della Camera Arbitrale di Mediazione presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, si fa rinvio a quanto disposto dal d. m. 4 marzo 2010, n. 28.
Allegati
1. Codice etico
1.1. Premessa
L’arbitro e il Mediatore svolgono il loro incarico tenendo costantemente presente i tre principi essenziale che ne devono caratterizzare il comportamento: l’indipendenza, l’imparzialità e la neutralità, nel loro significato appresso evidenziato:
- Indipendenza come assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra l’arbitro o il Mediatore ed una delle parti.
- Imparzialità come attitudine soggettiva dell’arbitro o del Mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra.
- Neutralità come posizione dell’arbitro o del Mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di Mediazione.
In particolare egli deve rispettare le seguenti norme di comportamento.
1.2. Norme di comportamento per i Mediatori
Tutti coloro che svolgono il ruolo di arbitro o di Mediatore sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.
1. L’arbitro e il Mediatore devono essere formati adeguatamente e devono mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. I mediatori che alla data del 04/08/2014 non hanno completato l’aggiornamento professionale ex art. 4 co. 3, lett. B D.M. 180/2010 sono tenuti a provvedervi entro il 23/09/2015.
2. L’arbitro e il Mediatore devono rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritengano qualificati.
3. L’arbitro e il Mediatore devono comunicare alle parti e al Presidente della Camera qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della Mediazione; il fatto che l’arbitro il Mediatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una delle parti della controversia. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza ad assumere l'incarico di arbitro o di Mediatore o a svolgere la relativa funzione. In questi casi l’arbitro o il Mediatore possono accettare l'incarico o proseguire il procedimento di arbitrato o di Mediazione, solo se é certo di
essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale e indipendente e solo con il consenso espresso delle parti.
4. L’arbitro e il Mediatore devono sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
5. L’arbitro e il Mediatore hanno il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
6. In particolare il Mediatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di Mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
a) le finalità e la natura del procedimento di Mediazione;
b) il ruolo del Mediatore e delle parti;
c) gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti.
7. L’arbitro e il Mediatore devono svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore della lite e dalla tipologia della controversia.
8. Il Mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. L’arbitro e il Mediatore devono mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla Mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la Mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
10. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.
Tabella Spese di Mediazione
Tali somme sono dovute solo laddove le parti, all’esito del primo incontro, abbiano espresso la loro intenzione di proseguire la mediazione, e devono essere versate per intero entro e non oltre la data fissata per la prosecuzione della mediazione. Nel caso in cui all’esito del primo incontro le parti non intendono proseguire la mediazione, nessun altro compenso è dovuto alla Camera oltre le spese di avvio già versate.
Valore della controversia | Diritti di mediazione |
Fino a Euro 1.000 | Euro 17,00 |
Da Euro 1.001 a Euro 5.000 | Euro 32,00 |
Da Euro 5.001 a Euro 10.000 | Euro 60,00 |
Da Euro 10.001 a Euro 25.000 | Euro 90,00 |
Da Euro 25.001 a Euro 50.000 | Euro 150,00 |
Da Euro 50.001 a Euro 250.000 | Euro 250,00 |
Da Euro 250.001 a Euro 500.000 | Euro 500,00 |
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | Euro 950,00 |
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | Euro 1.300,00 |
Oltre Euro 5.000,000 | Euro 2.300,00 |