Allegato sub 3 avviso pubblico Convenzione
Allegato sub 3 avviso pubblico Convenzione
Gestione Sportello sociale
ex art. 56 del Codice del Terzo settore
Il Comune di Cavallino-Treporti, con sede in Ca’Savio (VE) via Xxxxxxxx Xxxxx XX, n. 1, partita IVA 03129420273, in persona del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Responsabile del Settore Socio-culturale , in esecuzione della determinazione n. 743 del 06/05/2021
e
l’Associazione , se con sede in via
11 , iscritta al registro Delle organizzazioni di volontariato al numero
nella persona del legale rappresentate nato il
la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione;
e
Richiamati:
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; Premesso che:
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;
- quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
premesso, inoltre, che:
- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
1) l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale
2) il possesso di requisiti di moralità professionale;
3) il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
premesso, infine, che:
- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Richiami e premesse
Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.
Articolo 2 Oggetto
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune sostiene, attraverso la stipula della presente Convenzione, l’associazione
per lo svolgimento dell’attività di interesse generale rientrante nella fattispecie di cui all’ art
. 5 lettera a) ovvero la gestione di uno Sportello Sociale presso l’immobile comunale di xxx Xxxxxxxxx x. 00, di 39 mq, Censito dal Catasto fabbricati del Comune di Cavallino-Treporti, foglio 31 mappale 388, sub 7, esattamente evidenziato nella planimetria allegata;
Articolo 3 Finalità
Lo sportello sociale è un servizio che svolge attività di informazione, orientamento e assistenza ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali e sui servizi sociali, socio- assistenziali e socio sanitari presenti nel territorio offerti dal Comune, dall’ ULSS, dalle associazioni di volontariato e da altri soggetti privati.
Art. 4 Contenuto del servizio
Lo sportello fornisce, gratuitamente, per le varie tipologie di cittadini (adulti, anziani, famiglie, disabili) i seguenti servizi:
1) Informazioni al cittadino sul sistema di offerta di servizi pubblici e/o del privato sociale operanti nel territorio;
2) Orientamento personalizzato rispetto al ventaglio delle opportunità concretamente attivabili;
3) Di supporto nella compilazione di richieste di prestazioni /interventi sociali e socio/assistenziali con particolare riferimento (a titolo esemplificativo):
- Domanda reddito Cittadinanza;
- Istanza assistenza domiciliare garantita dal Comune;
- Istanza telesoccorso;
- Istanza bunus compensazione fornitura energia elettrica e fornitura gas;
- Istanza per contributo rette ricovero presso strutture residenziali anziani e disabili;
- Istanze assegno di maternità e assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori;
- Istanza abbattimento barriere architettoniche;
- Istanza per ottenere la spesa solidale e tenuta registro utenti
- Istanza trasporto sociale e servizio segreteria diverse istanze.
4) Xx invio al servizio competente, anche attraverso la fissazione degli appuntamenti con l’assistente sociale di riferimento;
Inoltre coordina altre attività di interesse generale promosse direttamente dall’ associazione di volontariato:
- attività di sostegno economico, consegna confezioni farmaci e generi alimentari a bisognosi in difficoltà economica, prestito ausili, consegna a domicilio pasti, spesa solidale;
- trasporto sociale avente lo scopo di sostenere la mobilità dei pazienti anziani, disabili o in condizioni di disagio socio economico privi di una adeguata rete familiare, che non sono in grado di servirsi dei normali mezzi di trasporto o che non sono in possesso della patente di guida, per recarsi in una struttura ospedaliera od ambulatoriale in tutti quei casi che non sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale o facenti capo al Trasporto sanitario con ambulanza o al servizio di emergenza territoriale con ambulanza;
- tutoraggio svolgimento lavori di pubblica utilità o per lavori socialmente utili;
Il servizio di segreteria del trasporto sociale consiste nel ricevere le diverse istanze degli utenti e di dar esecuzione direttamente a tutte le diverse richieste o di inviarle ad altre associazioni o al Comune.
Lo sportello, inoltre, dovrà relazionarsi con lo sportello integrato dell’Ulss 4 al fine di assicurare ai cittadini adeguata informazione ed orientamento anche per i servizi sanitari e socio-sanitari offerti dall’Ulss 4;
Il Comune resta competente per tutti gli aspetti relativi alla presa in carico, al trattamento e alla dimissione dei diversi casi e per quanto riguarda l’istruttoria amministrativa di tutte le domande dirette ad ottenere i servizi/interventi sociali o socio assistenziali che dovranno, in ogni caso, essere presentate direttamente dagli utenti al Comune.
L’associazione dovrà avvalersi per la gestione delle diverse attività previste dalla presente Convenzione, prioritariamente, di personale dipendente svantaggiato diversamente abile e/o di personale volontario adeguatamente formato.
Articolo 5 Apertura sportello e spese conduzione immobile
Lo sportarlo sociale sarà operativo telefonicamente 365 giorni all’anno con risposta telefonica attiva dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Lo sportello potrà ricevere l’utenza previo appuntamento telefonico nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00. presso l’ufficio ubicato in via Concordia n. 35 che viene concesso in uso gratuito all’ associazione, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 71 comma 2 del dlgs 117/2017;
Le spese relative alle utenze, (tranne quella telefonica) le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile e le spese relative alla manutenzione degli impianti elettrici e di riscaldamento sono a carico del Comune.
Le spese relative all’utenza telefonica, di pulizia, di piccole riparazioni, del materiale di consumo (carta, toner, ecc) pertinenti allo svolgimento del Servizio dello sportello sociale sono a carico dell’Associazione.
Articolo 6 Durata
La Convenzione decorre dalla data della stipula della stessa e scade il 31/12/2022, salvo proroga di un anno, previo accordo tra le parti.
Articolo 7 Contributo e rimborso spese
Il Comune riconosce un contributo pari a € 36.500,00 a titolo di rimborso spese per le seguenti attività di interesse generale:
A) gestione dello sportello sociale (personale dipendente svantaggiato diversamente abile, personale volontario, spese telefoniche, materiali di consumo, spese assicurative, ecc.)
B) traporto sociale;
C) attività di sostegno economico, consegna confezioni farmaci e generi alimentari a bisognosi in difficoltà economica, prestito ausili, consegna a domicilio pasti, spesa solidale;
D) Attività tutoraggio svolgimento lavori di pubblica utilità o per lavori socialmente utili
E) spese generali comuni a quelle di cui alle lettere A), B) e C) e D comprese quelle relative alla polizza di cui all’ art. 9.
Il Comune provvederà a liquidare all’ Associazione il 50% del predetto contributo nel momento della sottoscrizione della Convenzione, il saldo verrà liquidato previa presentazione di un rendiconto da cui risulti, al netto delle entrate, una spesa pari o superiore ad € 36.500,00 alla quale dovranno essere allegate le relative pezze giustificative.
Articolo 8 Controlli e collaborazione del Comune
L’Associazione dovrà predisporre una scheda di accesso dell’utente contenente un set minimo di informazioni sulla pratica svolta e sulle caratteristiche socio/demografiche del contatto (anziano, giovane, disabile, ecc) che dovrà riportare anche il consenso espresso da parte del soggetto per il trattamento dei suoi dati personali e/o sanitari ai sensi di quanto previsto dalla nuova normativa europea in materia di privacy (gdpr 2016/679);
L’associazione dovrò inviare al Comune, assieme al rendiconto per la liquidazione del saldo del contributo, un relazione riepilogativa e analitica delle attività svolte da cui risulti il numero degli
utenti destinatari dei diversi servizi e altri dati da cui si possano elaborare informazioni relative
alla quantità e qualità dei servizi di interesse generale promossi dall’ associazione di volontariato;
Il Comune garantisce, attraverso le risorse umane assegnate al Servizio delle Politiche sociali, il costante aggiornamento della modulistica e la continua formazione del personale dell’associazione impiegato nello sportello.
Articolo 9 Responsabilità
L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.
A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Articolo 10 Risoluzione
Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, ciascuna parte ha facoltà di risolvere la Convenzione per grave inadempimento degli obblighi previsti dalla stessa Convenzione e dalla legge a carico dell’altra. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta della parte interessata;
Articolo 11 Controversie
I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso di controversia è competente il Tribunale di Venezia.
Articolo 12 Rinvio dinamico
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.
Articolo 13 Registrazione contratto
Comune ed Associazioni provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986).
Data:
Comune di Cavallino-Treporti Per l’Associazione