REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
(Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 87/2013 del 07/02/2013 e ss.mm.ii.)
(Testo coordinato meramente informativo, privo di valenza normativa)
INDICE
ART. 1 Principi generali e campo di applicazione ART. 2 Obblighi e attribuzioni del datore di lavoro ART. 3 Strutture
ART. 4 Responsabili di Struttura
ART. 5 Responsabili dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio (RDRL) ART. 6 Responsabile dell’attività didattica in aula
ART. 7 Personale con funzioni di preposto ART. 8 Addetto Locale per la sicurezza ART. 8 bis Addetto Centrale per la sicurezza
ART. 9 Addetti antincendio e Addetti al Pronto Soccorso ART. 10 Lavoratori
ART. 11 Studenti
ART. 12 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ART. 13 Servizio di Prevenzione e Protezione
ART. 14 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ART. 15 Medico Competente e Medico Autorizzato
ART. 16 Esperto di Radioprotezione e Specialista di Fisica Medica ART. 17 Deleghe
ART. 18 Convenzioni
ART. 19 Norme finali
ART. 1 – Principi generali e campo di applicazione
1. Il presente Regolamento e la sua articolazione si ispira ai principi di:
- chiarezza delle prerogative di ciascuno in termini di responsabilità e autonomia nell’ambito del sistema sicurezza d’Ateneo;
- trasparenza delle regole di gestione del sistema nel suo complesso;
- definizione di un sistema di ruoli che possa limitare conflittualità e ambiguità nell’esercizio degli stessi.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le attività di ricerca, di didattica e di servizio, svolte presso l’Università di Bologna, nonché ad ogni singola struttura o aggregazione di strutture omogenee individuate negli atti generali di Ateneo.
3. Per l’applicazione del presente Regolamento, sono altresì considerati luoghi di lavoro i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività didattiche, di ricerca, di trasferimento della conoscenza
o tecnologico, e dei servizi tecnico amministrativi, comprese quelle al di fuori delle aree edificate dell’Università, quali ad esempio siti per campagne archeologiche, geologiche, marittime e di rilevamento architettonico, urbanistico, ambientale, campi agricoli sperimentali.
4. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le attività diagnostiche e assistenziali effettuate in regime convenzionale con strutture sanitarie del servizio sanitario della Regione Xxxxxx Xxxxxxx e/o presso altre strutture sanitarie pubbliche e private.
5. Per le attività di cui al precedente comma, l’applicazione e il coordinamento delle norme di prevenzione verrà regolato tramite specifico accordo con le singole strutture o aziende sanitarie.
6. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell’Università di Bologna presso aziende o enti esterni, così come di quello di aziende
o enti che svolgono la loro attività presso l’Università, nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi di cui al comma 2 dell’articolo 3 del D. Lgs. 81/2008, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.
ART. 2 – Obblighi e attribuzioni del datore di lavoro
1. Il Rettore, in quanto Legale Rappresentante e presidente del Consiglio di Amministrazione e del Senato dell’Ateneo, svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08.
2. Al Rettore, in quanto datore di lavoro, spettano gli obblighi non delegabili di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/08, ovvero:
a. la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08;
b. la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Il Rettore, in quanto datore di lavoro, adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, avvalendosi degli uffici dell’Amministrazione Generale, e in particolare procede:
a. alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni. Per quanto riguarda le attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Rettore, al Responsabile di Struttura e al Responsabile dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio;
b. all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi con la collaborazione dei Responsabili di Struttura e dei Responsabili dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente e consultando i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
c. alla nomina del Medico competente e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati
d. a quanto previsto dall’art 108 D. Lgs. 101/20, ovvero alla valutazione preventiva dei rischi da esposizione a radiazione ionizzante di cui all’art 109 D. Lgs. 101/20; alla nomina del Medico Autorizzato; alla nomina dell’Esperto di radioprotezione e dello Specialista in Fisica Medica e, nel caso di nomina di più Esperti di Radioprotezione, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento delle attività;
e. allo svolgimento di tutte le funzioni, attività attribuitegli dalla legge, che non siano state delegate;
f. assicura il buon funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione e l’effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
g. presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
h. frequenta appositi corsi di formazione.
ART. 3 – Strutture
1. All’interno dell’Università di Bologna le unità produttive, così come descritte ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera t del D.Lgs. 81/08, sono individuate nelle Strutture dotate di autonomia finanziaria e tecnico funzionale definite dallo Statuto di Ateneo nell’ottica multicampus: Aree amministrative della sede di Bologna e della Romagna, Dipartimenti, e altre Strutture ex art. 25 e successivi dello Statuto di Ateneo.
2. Qualora due o più Strutture universitarie, così come definite dal comma 1, fruiscano di locali comuni o attigui, al fine di integrare le attività di prevenzione e protezione, ivi compresa l’emergenza e il pronto soccorso, possono perseguire un modello unificato di gestione adottando un apposito protocollo d’intesa e individuando il Responsabile di Struttura cui viene attribuita la competenza per il coordinamento complessivo di tutte le attività. Tale protocollo viene formalizzato con provvedimento sottoscritto dai Responsabili di struttura coinvolti, sentito il Servizio Prevenzione e Protezione e gli uffici competenti per materia, e comunicato al Rettore. La gestione comune prevede che le responsabilità in materia di sicurezza rimangano in capo a ciascun Responsabile.
3. All’interno dell’Università di Bologna le Strutture si suddividono in strutture ad alta e bassa complessità con riferimento alla gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Sono di norma Strutture ad alta complessità le strutture con presenza di rischi specifici quali i rischi chimico, biologico, fisico, attività in campo, in ambiente sanitario o in cantiere. La definizione della complessità delle Strutture spetta al Servizio di Prevenzione e Protezione tenendo conto delle valutazioni dei rischi effettuate.
ART. 4 – Responsabili di Struttura
1. I Responsabili di Struttura, come soggetti di vertice delle strutture così come individuate all’art. 3 del presente Regolamento, ricoprono il ruolo di dirigenti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
d) del D.Lgs. 81/08 e svolgono le funzioni ad essi attribuite dall’art. 18 del medesimo decreto.
2. I Responsabili di Struttura sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e a quanto indicato nel presente articolo e nella normativa di esecuzione emanata dal Rettore.
3. I Responsabili di Struttura sono tenuti all’osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell’attività della Struttura devono valutare, nella scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Essi partecipano e favoriscono la partecipazione dei lavoratori alle iniziative di formazione e informazione organizzate dal datore di lavoro.
4. Ai Responsabili di Struttura sono attribuite le seguenti funzioni:
a. attivarsi per l’elaborazione e l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi fornendo tutte le informazioni necessarie sui processi e sui rischi connessi al Rettore, al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente;
b. attivarsi, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
c. attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione prima dell’avvio delle attività a rischio;
d. nominare, qualora la struttura sia ad alta complessità, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e tenuto conto di quanto previsto all’art. 8 comma 1, l’Addetto Locale per la Sicurezza per la Struttura, fornendo allo stesso disponibilità di tempo e di mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti; i compiti dell’Addetto Locale, qualora non venga nominato, spettano al Responsabile della Struttura; per le strutture a bassa complessità l’Addetto Centrale per la Sicurezza sarà individuato dal Servizio di Prevenzione e Protezione e comunicato al Responsabile di Struttura;
e. designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze e adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
e-bis individuare il personale con funzioni di preposto;
f. redigere e mantenere aggiornato l’organigramma relativo alle figure della sicurezza;
g. individuare, di concerto con i Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio e con gli Addetti Locali e Centrali per la Sicurezza, per quanto di competenza, i soggetti esposti ai rischi, secondo le modalità definite dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
x. collaborare con il Medico Competente e/o Autorizzato al fine di agevolare le attività di sorveglianza sanitaria poste in essere da quest’ultimo;
i. collaborare con l’Esperto di Radioprotezione per tutto quanto concerne gli obblighi definiti dal D. Lgs. 101/20 s.m.i. qualora si abbia detenzione e/o utilizzo di macchine radiogene o materiale radioattivo; in particolare, collaborare alla realizzazione dei progetti di
radioprotezione nei locali in cui la pratica radiologica verrà messa in atto; gestire, per la parte di propria competenza, alle pratiche amministrative relative alle eventuali autorizzazioni richieste dalla normativa vigente; definire le attività che i singoli lavoratori svolgeranno in relazione alla pratica radiologica; collaborare alla definizione delle Norme di Radioprotezione da mettere in atto nelle aree interessate da rischio radiologico; individuare il personale della Struttura da sottoporre a formazione ai sensi di art 111 D. Lgs 101/20 e controllare sulla corretta fruizione; nominare il responsabile del laboratorio radioisotopi e/o degli apparecchi radiogeni, l’addetto o gli addetti della Struttura alla registrazione delle sorgenti su STRIMS al fine di soddisfare agli obblighi di cui all’art 48 D. Lgs. 101/20 e, qualora necessario, il responsabile alla gestione della contabilità nucleare della Struttura;
j. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
k. informare e formare adeguatamente i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e circa le relative misure prevenzionali adottate al riguardo, nonché vigilare affinché siano osservati gli obblighi prevenzionali da parte dei lavoratori;
l. provvedere al coordinamento in sicurezza delle attività come previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 relativo ai contratti d’appalto e d’opera, di cui risulta committente;
m. richiedere, ove previsto dalla norma, alle autorità locali il rilascio di autorizzazione o di nulla osta per apparecchiature, prodotti etc. (ad es. macchine radiogene, gas tossici);
n. segnalare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gli incidenti accaduti, anche nel caso non ci siano infortunati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza;
o. curare la compilazione dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e ad agenti biologici;
p. segnalare gli infortuni riguardanti tutti i lavoratori e equiparati;
q. conservare e aggiornare le registrazioni previste dal D.Lgs. 81/08;
r. frequentare appositi corsi di formazione.
In capo al Rettore permane l’obbligo di vigilanza.
5. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal presente articolo, i Responsabili di Struttura possono:
a. emanare disposizioni specifiche nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca;
b. diffidare o interrompere l’attività in caso di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell’ambiente.
6. I Responsabili di Struttura, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Medici Competenti e/o Autorizzati, degli Esperti di Radioprotezione e degli Uffici dell’Amministrazione.
7. In caso di nuova nomina o comunque di avvicendamento, ai fini della sicurezza, il nuovo Responsabile di Struttura subentra nei rapporti instaurati da chi l'ha preceduto, fatta salva la facoltà di disporre o segnalare diversamente per quanto di competenza.
ART. 5 – Responsabili dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio (RDRL)
1. Per Responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio (RDRL) si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
2. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime, campi agricoli sperimentali. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca e di servizio sulla base delle attività svolte.
3. Per lo svolgimento dei compiti propri del ruolo ricoperto e per le attività previste dal presente articolo, i Responsabili dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio:
a. possono disporre di fondi propri;
b. emanano all’occorrenza, procedure, disposizioni o ordini specifici;
c. hanno il potere di interrompere l’attività propria o dei propri collaboratori, in caso di pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute delle persone.
4. I Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio, nell’ambito delle proprie funzioni e per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e dell’Esperto di Radioprotezione.
5. Al Responsabile dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio spetta comunque di:
a. eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva e esauriente informazione al Responsabile di Struttura;
b. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
c. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
d. coordinarsi con il Responsabile di Struttura per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
e. elaborare le procedure operative che tengono conto degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, anche avvalendosi della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione e dell’Esperto di Radioprotezione, se del caso;
f. informare e formare tutti i lavoratori sulle corrette procedure da adottare, a tal fine si coordinano con l'Addetto Locale;
g. fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività previste;
h. collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione fornendo la collaborazione necessaria e tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi;
i. individuare tutti i soggetti esposti a rischio, darne comunicazione al Responsabile di Struttura e, per il suo tramite al Rettore, prima che tali soggetti inizino l’attività ovvero in occasione di cambiamenti o di cessazione;
j. garantire nell’impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati e utilizzati nelle attività di didattica o di ricerca, la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e devono accertarsi che gli operatori siano adeguatamente informati e formati sui rischi e sulle misure di prevenzione;
x. xxxxxxxx sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti degli studenti;
l. frequentare i corsi di aggiornamento e formazione organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
m. provvedere alla notifica in caso di utilizzo di organismi geneticamente modificati.
6. Il Responsabile della didattica e della ricerca in laboratorio è giuridicamente individuabile come personale con funzioni di preposto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e del D.Lgs. 81/08.
ART. 6 – Responsabile dell’attività didattica in aula
1. Per Responsabile dell’attività didattica in aula si intende il docente nel momento in cui svolge attività didattica in un’aula dell’Ateneo.
2. Il Responsabile dell’attività didattica deve ricevere adeguate informazioni sulle capienze delle aule e sulle procedure di emergenza delle Strutture in cui svolge la propria attività di docenza. In particolare ad esso compete di:
a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte degli studenti delle indicazioni di sicurezza ad essi fornite;
b. verificare che le capienze delle aule non vengano superate;
c. verificare che, in caso di evacuazione, l’aula venga abbandonata con ordine e di accompagnare gli studenti nel luogo sicuro come individuato dal piano di emergenza;
x. xxxx istruzioni, in caso di pericolo grave e immediato, affinché gli studenti si mettano in condizioni di sicurezza, coordinandosi con la squadra di emergenza;
e. segnalare tempestivamente al Responsabile della Struttura o al Rettore eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza.
ART. 7 – Personale con funzioni di preposto
1. Il personale con funzioni di preposto è individuato tra tutti i lavoratori che, per la loro attività lavorativa, sono incaricati di sovraintendere ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento sul personale assumendo responsabilità decisionale (ad esempio: responsabili di settore, responsabili di servizio, responsabili di unità operativa, responsabile amministrativo gestionale, coordinatore gestionale di laboratorio, ecc.). Il personale con funzioni di preposto in base a quanto indicato al comma 2 del presente regolamento, risponde del suo operato ai soggetti che hanno funzione di direzione e si coordina con l’Addetto Locale o Centrale, qualora nominato, per gli ambiti di competenza.
2. Al personale con funzioni di preposto compete di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività e sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte del personale e in particolare egli deve:
a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni dell’Ateneo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
x. xxxxxxxsi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
f. segnalare tempestivamente al Responsabile della Struttura e all’Addetto locale, se nominato, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione collettiva o individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g. frequentare appositi corsi di formazione.
3. Il personale con funzioni di preposto e i Responsabili dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio che svolgono le loro funzioni nella medesima struttura devono collaborare e coordinarsi avendo entrambi come unico scopo la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare essi condivideranno la stesura di procedure di sicurezza, buone prassi di lavoro, protocolli o regole di accesso.
ART. 8 – Addetto Locale per la sicurezza
1. L’Addetto Locale per la sicurezza è una figura gestionale individuata di norma internamente alle Strutture di Ateneo con compiti e responsabilità definiti nel presente articolo. L’Addetto Locale in particolare:
a. opera in staff e a diretto rimando del Responsabile di Struttura da cui dipende gerarchicamente per gli aspetti relativi alle attività riportate al comma 5 del presente articolo;
b. si relaziona verso l’esterno con il Servizio Prevenzione e Protezione che esercita un raccordo sulle attività di cui al co. 6 del presente articolo.
2. L’Addetto Locale per la sicurezza è nominato dal Responsabile di Struttura, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) del presente Regolamento. Può essere individuato tra il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato di categoria C, D e EP, in possesso delle competenze necessarie accertate dall’Amministrazione sulla base delle disposizioni vigenti.
3. Al fine di dare continuità al servizio erogato, l’incarico ha di norma durata di 4 anni. Dopo il primo anno di nomina del nuovo Responsabile di struttura, l’incarico di Addetto Locale può essere confermato o revocato.
4. Di norma deve essere nominato un Addetto Locale per ciascuna Struttura di Ateneo ad alta complessità così come definita all’art. 3 comma 3 del presente Regolamento. Può essere nominato più di un Addetto Locale nelle strutture caratterizzate da particolari esigenze, da valutare tenendo conto anche di fattori quali l’articolazione geografica e/o logistica, la caratterizzazione delle attività della struttura circa l’omogeneità delle tipologie di rischio, acquisito il parere favorevole del Servizio di Prevenzione e Protezione. Sulla base di quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del presente Regolamento in relazione alla possibilità di gestione comune della sicurezza, può essere nominato un Addetto Locale per più di una struttura. Tale nomina è effettuata di norma dal Responsabile di Struttura cui è attribuita la competenza per il coordinamento.
5. L’Addetto Locale riporta, internamente alla Struttura, le direttive del Responsabile della struttura al Responsabile dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio e al personale con funzione di preposto con i quali si relaziona e collabora. In particolare all’Addetto Locale per la sicurezza compete di:
a. curare la tenuta e l’aggiornamento del Manuale Sicurezza e Salute;
b. collaborare alla raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione dei rischi
c. collaborare all’elaborazione di specifiche procedure di lavoro in sicurezza e di gestione dell’emergenza;
d. riferire eventuali carenze o difformità che possano costituire pericolo per i lavoratori di cui vengano a conoscenza;
e. collaborare a conservare e tenere aggiornati i registri previsti dal X.Xxx. 81/08;
f. portare a conoscenza del personale le disposizioni e/o le nuove normative segnalate dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
g. verificare che da parte dei Responsabili dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio siano preventivamente individuati i lavoratori autorizzati all’utilizzo di attrezzature e/o agenti fisici, chimici o biologici che richiedano per il loro impiego particolari conoscenze e professionalità;
h. collaborare con il Responsabile di Struttura, nel caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi all’adempimento di quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08;
i. raccogliere le necessarie informazioni in relazione alla istruzione delle pratiche di avvio o modifica delle attività, nonché di adeguamento o variazione d’uso degli ambienti;
j. verificare che gli interventi di sicurezza e igiene del lavoro segnalati dal Servizio di Prevenzione e Protezione vengano eseguiti;
k. per le Strutture in cui sono in essere pratiche radiologiche, l’Addetto Locale collabora con i Responsabili di Laboratorio/camere calde e con i Responsabili degli Impianti Radiologici, definiti e nominati in rispetto del D. Lgs. 101/20 smi.
Tali attività vengono svolte nell’ambito dei livelli di autonomia propri di ciascuna categoria contrattuale.
6. L’Addetto Locale si fa carico del raccordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione in merito a problemi di tipo tecnico operativo relativi alla sicurezza delle strutture e delle persone e all’uso corretto degli spazi, favorendo la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della tutela della salute direttamente in loco. Inoltre si coordina con il Servizio di Prevenzione e Protezione per quanto attiene, in particolare, la definizione dei piani formativi in ambito specifico e specialistico riguardanti la sicurezza all’interno della Struttura. Deve inoltre accertare che vengano fornite al personale le seguenti informazioni (artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/08) che riguardano:
a. rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività svolta;
b. misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
c. norme di comportamento riguardanti la gestione delle emergenze;
d. nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico del Lavoro Competente;
e. nominativi degli Addetti all’emergenza;
f. iniziative locali di sensibilizzazione e informazione sulla materia della sicurezza.
7. L’Addetto Locale per la sicurezza si coordina con gli uffici competenti in ambito edilizio e/o per la gestione degli spazi (anche attraverso ruoli dedicati come il Responsabile di Distretto, se presente) per quanto attiene la sicurezza all’interno della Struttura in relazione a:
a. gestione dell’immobile ove la Struttura è collocata;
b. manutenzioni ordinarie e straordinarie;
c. certificazioni e autorizzazioni.
8. L’Addetto Locale oltre ai compiti assegnati dal presente regolamento in ragione dell’incarico specifico può svolgere anche altre funzioni lavorative attribuite con una distribuzione di tempo e di carichi di lavoro definita dal Responsabile di Struttura.
9. L’ Addetto Locale è tenuto a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro al fine di acquisire una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla specificità della Struttura.
10. L’Addetto Locale non può subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico e è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 8 bis – Addetto Centrale per la sicurezza
1. L’Addetto Centrale per la sicurezza è una figura gestionale che esercita la propria attività per le strutture a bassa complessità così come definite all’art. 3 comma 3 del presente Regolamento. L’Addetto Centrale in particolare:
a. opera in staff e a diretto rimando del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da cui dipende gerarchicamente;
b. si relaziona verso l’esterno con le Strutture a bassa complessità di riferimento.
2. L’Addetto Centrale per la sicurezza è di norma individuato tra il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato di categoria C e D, in possesso delle competenze necessarie accertate dall’Amministrazione sulla base delle disposizioni vigenti.
3. L’Addetto Centrale per la sicurezza dovrà svolgere le seguenti attività a favore dei responsabili delle strutture di riferimento:
a. curare la tenuta e l’aggiornamento del Manuale Sicurezza e Salute;
b. collaborare alla raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione dei rischi;
c. collaborare all’elaborazione di specifiche procedure di lavoro in sicurezza e di gestione dell’emergenza;
d. riferire eventuali carenze o difformità che possano costituire pericolo per i lavoratori di cui vengano a conoscenza;
e. portare a conoscenza del personale delle strutture le disposizioni e/o le nuove normative segnalate dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
f. collaborare con il Responsabile di Struttura di riferimento, nel caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi all’adempimento di quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08;
g. raccogliere le necessarie informazioni in relazione alla istruzione delle pratiche di avvio o modifica delle attività, nonché di adeguamento o variazione d’uso degli ambienti;
h. verificare che gli interventi di sicurezza ed igiene del lavoro segnalati dal Servizio di Prevenzione e Protezione vengano eseguiti;
i. fungere da raccordo tra il Responsabile di Struttura di riferimento e il Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza, anche promuovendo iniziative di aggiornamento interno alle strutture;
j. collaborare con il Responsabile di struttura di riferimento ed il Medico Competente alla individuazione del personale da inviare a sorveglianza sanitaria;
k. verificare lo stato formativo, in tema di sicurezza sul lavoro, del personale afferente alla struttura di riferimento.
4. L’Addetto Centrale per la sicurezza si coordina con gli uffici competenti in ambito edilizio e/o per la gestione degli spazi (anche attraverso ruoli dedicati come il Responsabile di Distretto, se presente) per quanto attiene la sicurezza all’interno delle Strutture di riferimento in relazione a:
a. gestione dell’immobile ove la Struttura è collocata;
b. manutenzioni ordinarie e straordinarie;
c. certificazioni e autorizzazioni.
5. L’ Addetto Centrale è tenuto a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro al fine di acquisire una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla specificità della Struttura.
ART. 9 – Addetti antincendio e Addetti al Pronto Soccorso
1. Gli Addetti Antincendio e gli Addetti al Pronto Soccorso sono designati dal Responsabile di Struttura in cui svolgono la loro attività lavorativa.
2. Il lavoratore designato per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e del pronto soccorso, non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, convalidato dal Responsabile di Struttura e/o dal Medico Competente; è obbligato a seguire i corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.
3. Gli Addetti Xxxxxxxxxxx sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e comunque di gestione dell’emergenza.
4. Gli Addetti al Pronto Soccorso sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, sentito il Medico Competente, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
ART. 10 – Lavoratori
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:
a. i docenti e i ricercatori;
b. il personale tecnico amministrativo (compresi i collaboratori esperti linguistici, lettori di scambio e lettori a contratto);
c. personale inquadrato in ruoli professionali ad esaurimento
d. il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
e. gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, solo e esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione;
f. i volontari frequentatori, nonché i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano il servizio civile;
g. il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università di Bologna, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali;
x. xx fini della tutela dell’eventuale stato di gravidanza, le laureate iscritte agli esami di stato nel momento in cui, ai fini dell’esame stesso, eseguono prove sperimentali di laboratorio con potenziale rischio chimico e/o biologico.
2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
3. Tutti i lavoratori operanti presso l’Ateneo sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. 81/08 nonché, se del caso, a quanto in art. 118 D. Lgs. 101/20 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni loro impartite. In particolare essi:
a. contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai Responsabili di Struttura, ai Responsabili della attività di didattica e di ricerca in laboratorio, agli Addetti Locali per la Sicurezza e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
b. osservano le disposizioni e le istruzioni a loro impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
c. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
d. segnalano immediatamente al Responsabile di Struttura o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g. si sottopongono ai controlli sanitari previsti;
x. xxxxxxxxxxx ai programmi di formazione e addestramento.
4. L'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l’applicazione delle leggi penali e amministrative, comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le regole previste dallo Statuto e dai regolamenti sulla base di questo adottati.
ART. 11 – Studenti
1. Gli studenti che frequentano gli spazi dell’Ateneo devono attenersi alle disposizioni di tutela della sicurezza e della salute da esso impartite.
2. Gli studenti devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
3. Tutti gli studenti devono:
a. osservare le disposizioni e le istruzioni a loro impartite dai docenti in aula;
b. seguire le indicazioni fornite loro dagli Addetti Antincendio in caso di emergenza;
c. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
d. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.
4. In particolare gli studenti che frequentano i laboratori dell’Ateneo, così come descritti all’articolo 5 comma 2, sono equiparati ai lavoratori di cui all’art. 10 del presente Regolamento.
ART. 12 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
1. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nell’Università di Bologna sono designati fra tutto il personale (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo) e rimangono in carica fino a diversa designazione.
2. Le modalità di designazione sono fissate dall’Accordo definito in sede di contrattazione integrativa.
3. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento, dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale decentrata.
ART. 13 – Servizio di Prevenzione e Protezione
1. Al Servizio di Prevenzione e Protezione spettano i compiti di cui all’art. 33 del D.Lgs. 81/08 e quelli indicati nel presente Regolamento. In particolare:
a. individuare i fattori di rischio;
b. valutare i rischi e individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
c. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e individua i dispositivi di protezione individuale;
d. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Università di Bologna;
e. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
f. partecipare alle Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione dai rischi;
g. fornire supporto consultivo al datore di lavoro, nonché ai Responsabili di Struttura e ai Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio.
2. Il Servizio è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dall’articolazione delle strutture universitarie in una pluralità di unità produttive, come individuate dall’art. 3 del presente Regolamento.
3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti, si avvale degli Addetti Locali e Centrali per la sicurezza, cui possono essere attribuite mansioni specifiche così come descritto dall’art. 8 del presente Regolamento. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è il punto di riferimento e di raccordo per gli Addetti Locali per la sicurezza.
4. I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
ART. 14 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione è designato dal Rettore, in qualità di datore di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08.
2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione assicura, provvede e coordina lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione e descritte all’art. 13 del presente Regolamento. Esso inoltre:
a. provvede alla redazione, aggiornamento e firma della Relazione Tecnica di Valutazione dei rischi per le strutture dell’Ateneo;
b. contribuisce alla corretta realizzazione degli obiettivi istituzionali d’Ateneo e al rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori;
c. assicura il raccordo e il coordinamento con gli interlocutori esterni e interni e le principali figure della sicurezza;
d. assicura la propria consulenza alle strutture dell’Ateneo interessate nell’ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e. organizza la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08.
3. Al Responsabile del Servizio è chiesto di esprimere pareri in merito alle nomine degli addetti locali e della revoca (ai sensi rispettivamente dell’art. 8 comma 2 e comma 10 del Presente Regolamento,) ai protocolli tra strutture in merito alla gestione della sicurezza, art. 3 comma 2, e di promuovere, di norma annualmente, la formazione degli addetti locali.
4. Il Responsabile del Servizio può proporre al Rettore di emanare norme e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
ART. 15 – Medico Competente e Medico Autorizzato
1. Il Medico competente assolve alle funzioni di cui agli articoli 25, 39, 40, 41 del D.Lgs. 81/08 ed il Medico Autorizzato a quelle di cui agli artt. 134, 135, 136, 137, 139, 140 e 141 del D. Lgs. 101/20.
2. Nel caso di nomina di più medici competenti e/o autorizzati, il Datore di Lavoro può attribuire ad uno di essi funzioni di indirizzo e coordinamento.
ART. 16 – Esperto di Radioprotezione e Specialista di Fisica Medica
1. L’Esperto di Radioprotezione e lo Specialista di Fisica Medica sono le figure previste dalla normativa vigente per la sorveglianza fisica di radioprotezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti da esposizione lavorativa e/o da esposizione medica (D. Lgs. 101/20).
2. I compiti dell’Esperto di Radioprotezione sono definiti dall’art 130 D. Lgs. 101/20 e quelli dello Specialista di Fisica Medica dall’art 160 D. Lgs. 101/20. In particolare, l’Esperto di Radioprotezione definisce il progetto di radioprotezione con calcolo delle barriere protettive, individua e classifica le “zone controllate e sorvegliate”, classifica i lavoratori esposti alle radiazioni, valuta le dosi individuali, controlla periodicamente le sorgenti di radiazioni, nonché quant’altro definito dalla normativa vigente.
3. L’Esperto di Radioprotezione dell’Ateneo, per le pratiche radiologiche che lo richiedono, ricopre anche l’incarico di Specialista in Fisica Medica.
4. Salvo diversa nomina, a personale dell’US di Prevenzione e Protezione o dell’US di Fisica Sanitaria può essere richiesto tramite nomina formale di ricoprire per l’Ateneo anche l’incarico di Tecnico della Sicurezza Laser e/o di Esperto Responsabile per gli apparecchi di imaging a risonanza magnetica.
ART. 17 – Deleghe
1. Fatta eccezione per le funzioni che le normative vigenti gli attribuiscono in via esclusiva, il Rettore può delegare ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico- professionale, l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.
ART. 18 – Convenzioni
1. Per garantire i lavoratori dell’Università di Bologna che prestano la propria opera presso enti esterni, comprese le attività di stage, tirocinio e formazione, in tutte le fattispecie non disciplinate dalle vigenti disposizioni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 sono individuati di intesa tra tali enti e l’Università di Bologna attraverso accordi specifici da attuare prima dell’inizio delle attività convenzionate.
2. Il personale delle Strutture universitarie ospitate presso Enti esterni all’Ateneo deve attenersi alle norme dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l’attuazione delle misure generali di tutela.
3. Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non rispettino la convenzione, ovvero i lavoratori delle Strutture universitarie ospitate, ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la sicurezza e la salute, i Responsabili di struttura sono tenuti a darne comunicazione al Rettore.
4. Gli Enti ospitati presso l’Università di Bologna debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni.
ART. 19 – Norme finali
1. Le presenti disposizioni costituiscono norme vincolanti per l’applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori; le stesse devono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.
2. Il Regolamento di Sicurezza per gli studenti di cui al Decreto Rettorale n. 174 del 14/05/98 è contestualmente abrogato con l’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento è emanato dal Rettore ed entra in vigore a 15 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.