REGIONE PIEMONTE BU40S1 02/10/2014
REGIONE PIEMONTE BU40S1 02/10/2014
Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2014, n. 00-000
Xxxxxxxxxxx Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC), Rep. atti 66/CSR del 13 marzo 2013.
A relazione dell'Assessore Xxxxxx:
Premesso che:
le malattie emorragiche congenite (MEC) sono malattie ereditarie, classificate rare dal DM 279/2001, caratterizzate dal deficit di una proteina plasmatica necessaria per la coagulazione del sangue. Il trattamento farmacologico del paziente emofilico, e più in generale con MEC, consiste essenzialmente nell’infusione, per via endovenosa, del fattore della coagulazione carente. I prodotti per la terapia sostitutiva della MEC sono i concentrati purificati del fattore carente, sottoposti a procedure di inattivazione/esclusione virale;
l’infusione, che prima era possibile solo in ambito ospedaliero, è oggi praticata dal paziente stesso o dai suoi familiari nell’ambito del cosiddetto trattamento domiciliare. Tale modalità consente massima tempestività nel trattamento con conseguenti maggiore efficacia terapeutica e migliore qualità della vita. L’autogestione del trattamento domiciliare implica, tuttavia, che lo stesso paziente (e/o i suoi familiari) sia correttamente addestrato ad adottare decisioni su quando eseguire il trattamento sostitutivo e ad attenersi strettamente ai dosaggi prescritti, sia istruito nel riconoscere eventuali effetti collaterali e sulle modalità di idonea conservazione del prodotto, sia in grado di effettuarne una corretta preparazione ed infusione e tenga accurata documentazione delle infusioni effettuate;
il trattamento avviene attraverso prodotti sia plasmaderivati sia prodotti a tecnologia ricombinante. Nell’ultimo decennio l’evoluzione tecnologica dei processi di purificazione ed inattivazione virale ha consentito l’immissione in commercio di nuovi concentrati plasmaderivati, mentre i progressi nella produzione di Fattore VIII e Fattore IX in cellule animali, con tecnologia da DNA ricombinante, ha consentito la progressiva eliminazione di proteine di origine umana ed animale nelle varie fasi del processo di preparazione. Alcuni prodotti ricombinanti sono, quindi, stati sostituiti da prodotti di nuova generazione ed altre molecole innovative sono attualmente in fase di avanzata sperimentazione o in via di registrazione;
esistono oggi posizioni differenti circa l’interscambiabilità tra i farmaci plasmaderivati e i farmaci ricombinanti. Secondo teorie accreditate e posizioni assunte da alcune Regioni ci troviamo in una situazione di “clinical equipose” o incertezza clinica poiché non esiste nessuna evidenza clinica per poter indirizzare la scelta del prescrittore in favore di un prodotto di origine plasmatica o di uno di origine ricombinante. Infatti tali farmaci sembrano presentare caratteristiche simili sia per quanto attiene all’efficacia nel prevenire e controllare le emorragie tipiche dell’emofilia, purchè vengano utilizzati nell’ambito delle indicazioni e secondo i regimi posologici approvati, sia sotto il punto di vista della sicurezza in termini di infettività e di rischio di sviluppo di inibitore al tipo di concentrato utilizzato;
l’Associazione Italiana dei Centri Emofilia (AICE) ha formulato alcune raccomandazioni che tengono in considerazione le recenti indicazioni formulate dalla Federazione Mondiale dell’Emofilia (WFH) e quelle dell’European Association of Hemophilia and Allied Disorders (EAHAD). L’AICE raccomanda, innanzitutto, il diretto coinvolgimento del paziente nel processo
decisionale circa la scelta del concentrato da utilizzare per la terapia sostitutiva, attraverso un’accurata disamina delle evidenze scientifiche, che il medico del Centro Emofilia ha il dovere di esporre, nei molteplici aspetti tuttora oggetto di controversie. Inoltre sconsiglia vivamente frequenti cambiamenti del prodotto utilizzato per la terapia sostitutiva, salvo solide motivazioni. Frequenti cambiamenti, infatti, ostacolano il mantenimento di un’accurata farmacovigilanza e possono ridurre l’aderenza del paziente alla terapia.
Relativamente all’interscambiabilità tra i farmaci plasmaderivati e i farmaci ricombinanti, nonostante non siano disponibli studi comparativi diretti tra prodotti diversi e di differente origine, AICE conferma che tutti i concentrati di FVIII e FIX commerciali, sia plasmatici che ricombinanti, attualmente disponibili, sono altamente e parimenti efficaci nel caso di episodi emorragici. Rimane, invece, un problema aperto il rischio di sviluppo di inibitore, in particolare per pazienti con emofilia A grave, anche se la maggioranza dei clinici italiani sembra essere preoccupata più della sicurezza virale che della immunogenicità dei concentrati.
La letteratura scientifica documenta che l’utilizzo di prodotti plasmaderivati virus-inattivati non ha comportato, negli ultimi 25 anni, alcun caso di trasmissione di virus epatitici e/o HIV. Inoltre, l’elevato profilo di sicurezza di tutti i prodotti per la terapia sostitutiva dell’emofilia e delle coagulopatie emorragiche ereditarie è stato, recentemente, confermato nell’ambito del programma di sorveglianza in corso in Europa dal 2008 (European Haemophilia Safety Surveillance System, EUHASS) mirato al monitoraggio, su larga scala e a lungo termine, degli eventi avversi potenzialmente associati alla terapia delle coagulopatie emorragiche ereditarie.
Diversi fattori hanno contribuito a migliorare notevolmente la sicurezza virale dei concentrati plasmaderivati. In particolare, una più stringente garanzia di non-infettività del pool di plasma è stata conseguita con lo screening dei donatori, l’adozione della quarantena delle unità plasmatiche e applicazione di una tecnica estremamente sensibile, come la NAT. Nel processo di produzione dei fattori ricombinanti, invece, sono stati inseriti metodi virucidi simili a quelli utilizzati per i concentrati a derivazione plasmatica (solvente/detergente, filtrazione) e sono state progressivamente rimosse proteine umane e animali, potenziale veicolo di infezioni. Non vi è quindi alcun dubbio che i prodotti ricombinanti e plasma-derivati, attualmente disponibili, abbiano un elevato profilo di sicurezza infettiva. Tuttavia, come per ogni prodotto biologico, non è possibile garantire una totale assenza di rischio. Ciò nonostante secondo l’AICE in alcune specifiche situazioni i concentrati ricombinanti rappresentano i prodotti di scelta.
Rilevato che i farmaci emoderivati necessari per le terapie dell’emofilia e delle coagulopatie congenite sono farmaci ad alto costo con una importante incidenza sul bilancio regionale, pur essendo obiettivo prioritario per il SSR fornire adeguata risposta ai bisogni essenziali dei pazienti affetti da MEC e garantirne un’adeguata presa in carico, si ritiene necessario rafforzare il governo della spesa per detti farmaci, in particolare di quelli a tecnologia ricombinante, già avviato con la
D.G.R. n. 89-7545 del 28.10.2002 che forniva indicazioni per la prescrizione dei Fattori VIII e IX plasmatico e ricombinante a carico del SSR.
In particolare il provvedimento prevedeva: prescrizioni effettuate dai medici curanti esclusivamente sulla base di specifico piano terapeutico, di validità annuale, redatto dallo stesso curante o rilasciato dalle strutture complesse di Ematologia e di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ed obbligo per i Servizi Farmaceutici Territoriali di valutare la corrispondenza tra le prescrizioni effettuate a carico del SSR e quanto effettivamente previsto dal piano terapeutico, con eventuale avvio delle procedure previste dalla L. 425/96 in materia di controllo delle prestazioni farmaceutiche). Attualmente, trattandosi di malattia rara, si utilizzano le schede di diagnosi e piano terapeutico fornite dal Registro Regionale delle Malattie Rare;
richiamati:
- la D.G.R. n. 27-27518 del 7.6.1999 con la quale sono stati isitituiti i due Centri di riferimento regionale: CRR per le Malattie Trombotiche ed Emorragiche dell’Adulto presso l’Ospedale Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx e il CRR Malattie Trombotiche ed Emorragiche del Bambimo presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita, oggi afferenti all’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino; oggi di fatto operanti in rete con altri due Centri esperti accreditati AICE: il Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale di Ivrea – ASL TO4 e il Centro Emostasi e Trombosi dell’Ospedale SS Xxxxxxx e Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx;
- il Decreto 18 maggio 2001 n. 279 con il quale il Ministero della Sanità ha istituito e regolamentato la Rete nazionale delle malattie rare con la finalità di sviluppare azioni di prevenzione, attivare la sorveglianza, migliorare gli interventi volti alla diagnosi ed alla terapia e promuovere l’informazione e la formazione. Tale decreto ha inoltre disciplinato le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria, individuando, altresì specifiche forme di tutela per i soggetti affetti da tali malattie;
- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep Atti n. 103/CSR del 10.5.2007 “Riconoscimento dei Centri di Coordinamento regionali e/o interregionali, di presidi assistenziali sovraregionali per patologie a bassa prevalenza e sull’attivazione dei registri regionali ed interregionali delle malattie rare” con cui si è convenuto che la rete nazionale per le malattie rare, ivi compresi i presidi accreditati per la MEC, è costituita dalle reti regionali o interregionali formalmente identificate dalle Regioni con deliberazioni di Giunta e si sono istituiti i Centri di Coordinamento Regionale o Interregionale per le malattie rare con compiti di monitoraggio, controllo e valutazione dell’attività svolta dall’intera rete, di sorveglianza epidemiologica e gestione dei flussi informativi della Regione all’ISS e di definizione di percorsi assistenziali e di protocolli terapeutici in collaborazione con i presidi accreditati per specifico gruppo di patologia;
- la D.G.R. n. 22-11870 del 2.3.2004 che ha istituito la Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi, la terapia delle malattie rare, composta dai presidi sanitari regionali, con compiti di segnalazione di tutti i pazienti affetti da malattia rara attraverso le schede opportunamente predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità e costituito presso l'ASL 4 (ora ASL TO2) il Centro regionale di coordinamento con le funzioni di: gestione del Registro regionale attraverso la raccolta delle schede di diagnosi e percorso ed il loro successivo invio all’Istituto Superiore di Sanità, coordinamento dei presidi territoriali della Rete anche mediante l’adozione di specifici protocolli clinici condivisi, promozione dell’informazione ai cittadino e della formazione degli operatori, collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e con le altre Regioni, collaborazione con le associazioni di volontariato operanti nel campo delle malattie rare;
- la D.D. n. 997 del 1.12.2010 con la quale, tra l’altro, si stabilisce che anche i Piani terapeutici dei pazienti residenti in Piemonte ma in cura presso centri extra regionali debbano essere inseriti nel registro MARARE a cura del Centro di coordinamento;
visti gli artt. 2 comma 1 lett. b) e 4 comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 che prevedono che, al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, possono essere conclusi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, Accordi tra Governo, Regioni e Province
Autonome finalizzati a coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
visto l’Accordo Rep. Atti n. 66/CSR sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC), approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 13 marzo 2013 e condividendone le finalità di garantire un’adeguata presa in carico del paziente affetto da MEC in tutto il territorio nazionale;
per dare piena attuazione all’Accordo di cui al paragrafo precedente si dà mandato alla Direzione Sanità di istituire apposito Tavolo regionale per la definizione di specifici percorsi assistenziali che accompagnino le persone affette da MEC attraverso tutte le fasi della malattia, evitando discontinuità di cura tra i diversi ambiti assistenziali e prestazioni specialistiche; fornire indicazioni di appropriatezza prescrittiva relativamente ai trattamenti farmacologici, anche al fine di un contenimento della spesa farmaceutica regionale senza pregiudizio per la sicurezza e l’efficacia della erapia; implementare la rete regionale per le malattie emorragiche trombotiche ereditarie;
tutto ciò premesso e condividendo le argomentazioni del relatore, vista la L. 425/96;
visto il D.Lgs. 281/1997;
visto il D.M. 279/2001;
vista la D.G.R. n. 27-27518 del 7.6.1999; vista la D.G.R. n. 89-7545 del 28.10.2002; vista la D.G.R. n. 22-11870 del 2.3.2004; vista la D.G.R. 28-4184 del 23.7.2012; vista la D.D. n. 997 del 1.12.2010;
visto l’Accordo Rep. Atti n. 103/CSR del 10.5.2007; visto l’Accordo Rep. Atti n. 66/CSR del 13.3.2013;
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
− di recepire, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lett. b) e 4 comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 e dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 66/CSR del 13.3.2013, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
− di dare mandato alla Direzione Sanità di istituire apposito gruppo di lavoro per dare completa attuazione all’Accordo di cui al paragrafo precedente, in particolare: definire specifici percorsi assistenziali che accompagnino le persone affette da MEC attraverso tutte le fasi della malattia; fornire indicazioni di appropriatezza prescrittiva relativamente ai trattamenti farmacologici, anche al fine di un contenimento della spesa farmaceutica regionale senza pregiudizio per la sicurezza e l’efficacia della terapia; implementare la rete regionale per le malattie emorragiche trombotiche ereditarie;
− di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)
Allegato