Contract
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia
A.C. 3043
Nota di verifica n. 345
21 luglio 2021
Informazioni sugli atti di riferimento
Atto Camera: 3043
Titolo: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010
Relatore per la Commissione di merito: Olgiati
Gruppo: M5S
Relazione tecnica (RT): presente
Iniziativa: Governativa
Iter al Senato: Sì
Commissione competente : III Affari esteri
Finalità
Il disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1278) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.
Il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.
Oneri quantificati dal provvedimento
(euro)
2021 | 2022 | Annui dal 2023 | |
Art. 3 disegno di legge di ratifica | 254.020 | 254.020 | 263.140 |
Verifica delle quantificazioni
Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica |
Articolo 2, comma 1: prevede l'impegno delle | |
Parti a favorire la collaborazione tra le | elementi: |
istituzioni accademiche e di formazione con | a) contributi per accordi di cooperazione |
intese interuniversitarie, scambio di docenti e | universitaria. Spesa prevista per MIUR: 35.000 |
ricercatori e ricerche congiunte. | euro; |
b) collaborazione tra le istituzioni accademiche | |
dei due Paesi nell'ambito delle discipline |
artistiche, musicali coreutiche o teatrali. Spesa prevista per MIUR: 15.000 euro; c) sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente 4 soggiorni dì 8 giorni, a docenti boliviani, forfettariamente quantificati in 960 euro a persona per soggiorno. Spesa prevista per MAECI: 3.840 euro; d) l'Italia può inviare in Bolivia 4 docenti universitari (4 biglietti A/R Roma/La Paz x 1.500 euro ciascuno). Spesa prevista per MIUR: 6.000 euro. La RT riporta le seguenti precisazioni: per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti c) e d)]; per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, in linea con la prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto c)]. TOTALE per MAECI: 3.840 euro. TOTALE per MIUR: 56.000 euro. | |
Articolo 2, comma 2: prevede che le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e della cultura dell'altra parte nelle università, negli istituti di istruzione e formazione superiori e negli istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati. | La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi: contributi ad istituzioni universitarie boliviane per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana. Spesa prevista per MAECI: 2.000 euro; contributi ad enti e associazioni, amministrazioni ed enti pubblici stranieri per corsi di formazione e aggiornamento per docenti dl lingua italiana. Spesa prevista per MIUR: 1.000 euro; TOTALE per MAECI: 3.000 euro. |
Articolo 3: impegna le Parti a promuovere la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, anche con lo scambio di materiale, banche dati ed esperti, al fine di meglio tutelare i beni e patrimoni culturali. | La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi: a) allo scopo di promuovere la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 2 esperti boliviani (un archivista e un bibliotecario), forfettariamente quantificati in 960 euro a persona per soggiorno. Spesa prevista per MIBAC: 1.920 euro; b) l'Italia può inviare in Bolivia 2 esperti italiani (un archivista e un bibliotecario): 2 biglietti A/R Roma/La Paz x 1.500 euro ciascuno). Spesa prevista per MIBAC: 3.000 euro. La RT riporta le seguenti precisazioni: per gli scambi di esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono |
sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)]; per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]. TOTALE per MIBAC: 4.920 euro. | |
Articolo 4: prevede la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dall'Accordo e la promozione delle Parti di progetti multilaterali da inserire nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia. | La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i progetti cui si fa riferimento al secondo comma sono stati già quantificati negli oneri derivanti da altri articoli dell'accordo (cfr. in particolare articoli 2 e 15). |
Articolo 5: prevede che le Parti, nella misura delle proprie disponibilità, favoriscano le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici. | La relazione tecnica per i contributi ad istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali e accademiche, attraverso l'organizzazione di manifestazioni di rilievo prevede una spesa per MAECI di: 30.000 euro. |
Articolo 6: prevede il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione, con scambio di esperti e di informazioni sugli ordinamenti scolastici e metodologie didattiche per una più equa valutazione compartiva dei rispettivi certificati e titoli di studio ai soli fini della prosecuzione degli studi. | La relazione tecnica al riguardo prevede: a) sulla base di precedenti accordi analoghi, per favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione tra le istituzioni scolastiche dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente 2 soggiorni di 8 giorni ad esperti boliviani, forfettariamente quantificati in 960 euro. Spesa prevista per MIUR: 1.920 euro; b) l'Italia può inviare in Bolivia 2 esperti (2 biglietti A/R Roma/La Paz x 1.500 euro ciascuno). Spesa prevista per MIUR: 3.000 euro. La RT riporta le seguenti precisazioni: per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)]; per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi seguita in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]. TOTALE per MIUR: 4.920 euro. |
Articolo 7: prevede lo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni sulle istituzioni di formazione e di istruzione superiore, ai fini di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio per favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori. | La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché riguarda solamente lo scambio di documentazione: tale attività rientra nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali delle competenti amministrazioni (bilancio MAECI, cap. 2471) e viene effettuata tramite i canali |
telematici. | |
Articolo 8: prevede che le parti offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo. | La relazione tecnica al riguardo prevede la concessione di borse di studio a studenti boliviani per un massimo di 12 mensilità di 820 euro ciascuna (borsellino mensile unitario 820 euro x 12). TOTALE per MAECI: 9.840 euro |
Articolo 9: impegna le Parti a incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra parte. | La relazione tecnica al riguardo prevede la collaborazione in campo editoriale mediante la traduzione e la pubblicazione del libro italiano. TOTALE per MAECI: 2.000 euro |
Articolo 10: stabilisce che le Parti, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, favoriscano la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti, di mostre, la partecipazione a festival, rassegne e manifestazioni di rilievo; inoltre, prevede l'impegno delle Parti all'attuazione delle disposizioni della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali. | La relazione tecnica al riguardo prevede: collaborazione nel campo delle arti visive attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale. Spesa prevista per MIBAC: 20.000 euro; per la promozione dell'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevede l'invio in Bolivia di una delegazione di 5 rappresentanti italiani dell'area dirigenziale del MIBAC per 7 giorni. Al riguardo, vengono riportati i seguenti oneri: o viaggio (1.500 euro x 5 biglietti a/r Roma/La Paz): 7.500 euro; o pernottamento (120 euro x 6 gg. x 5 pp.): 3.600 euro; o vitto (60 euro x 7 gg. x 5 pp.): 2.100 euro. Spesa prevista per MIBAC: 13.200 euro. TOTALE per MIBAC: 33.200 euro |
Articolo 11: incoraggia i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti. | La relazione tecnica afferma che la norma non prevede oneri a carico di amministrazioni pubbliche. |
Articolo 12: prevede la collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti per il contrasto e la repressione del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 in materia, nonché della Convenzione internazionale UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati. A tale scopo promuove gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione tra le Forze di polizia boliviana e il Comando dei Carabinieri per la | La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi oneri in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali dì prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni. In particolare, trattasi di attività svolte istituzionalmente dal MIBAC, anche avvalendosi di apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), le cui attività ricadono nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del |
tutela del patrimonio culturale. | medesimo Ministero (capp. 1018, 1096, 1020). |
Articolo 13: prevede lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni o altre iniziative, la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati impegnati nelle problematiche giovanili; inoltre le Parti si atterranno alla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport. | La relazione tecnica afferma che per la cooperazione nel settore giovanile e dello sport si prevede una spesa per MAECI di 15.000 euro. |
Articolo 14: dispone che le parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche, nonché l'incoraggiamento di iniziative in ambito europeo e internazionale volte a sostenere programmi di sviluppo sociale | La relazione tecnica afferma che per i contributi ad istituzioni culturali per attuare la cooperazione nel campo dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze, anche attraverso il sostegno a programmi di sviluppo sociale, si prevede una spesa per MAECI di 10.000 euro. |
Articolo 15: prevede la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali. A tal fine si prevedono scambi di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti, seminari e conferenze, ricerche comuni, scambi di documentazione, partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea per programmi di ricerca scientifica e tecnologica; si prevede, altresì, la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali. | La relazione tecnica afferma quanto segue: a) allo scopo di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tramite la realizzazione di progetti di congiunti, sulla base dì precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di massimo 8 giorni a 5 docenti e ricercatori afgani, forfettariamente quantificati in massimo 960 euro a persona per soggiorno. Spesa prevista per MAECI: 4.800 euro; b) sulla base di analoghe iniziative, si ritiene che il nostro Paese possa offrire 5 soggiorni di lunga durata (1 mese, 1.300 euro ciascuno). Spesa prevista per MAECI: 6.500 euro; c) l'Italia può inviare in Bolivia 10 docenti e ricercatori italiani (10 biglietti A/R Roma/La Paz x 1.500 euro ciascuno). Spesa prevista per MAECI: 15.000 euro; d) concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse. Spesa prevista per MAECI: 15.000 euro; e) finanziamento di progetti congiunti su temi di reciproco interesse scientifico. Spesa prevista per MIUR: 35.000 euro. La RT riporta le seguenti precisazioni: per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a), b) e c)]; per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in 120 euro al giorno e, come d'uso in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]; |
per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in 1.300 euro al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia [cfr. punto b)]. TOTALE per MAECI: 41.300 euro. TOTALE per MIUR: 35.000 euro. | |
Articolo 16: prevede che le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini e la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, facilitando anche l'attività di esperti dell'altra parte nel proprio Paese. | La relazione tecnica afferma che per la cooperazione nel settore dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale si prevede una spesa per MIBAC di 5.000 euro. |
Articolo 17 e 18: si facilita la circolazione, permanenza e uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori nell'ambito delle attività indicate nell'Accordo (articolo 17) e si disciplina la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo, impegnando le Parti a non divulgare a terze parti senza consenso le informazioni scientifiche e tecnologiche frutto della cooperazione, nonché al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati (articolo 18). | La relazione tecnica non considera le norme. |
Articolo 19: prevede l'istituzione di una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli affari esteri e con la partecipazione delle istanze competenti, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione, redigere dei programmi esecutivi pluriennali e valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo. L'organismo si riunirà alternativamente nelle rispettive ogni anno o quando si riterrà opportuno. | La relazione tecnica sulla Commissione mista, nell'ipotesi di un solo incontro nel corso del 2021, con l'invio in missione per 5 giorni in Bolivia di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MIUR e 1 del MIBAC, quantifica una spesa nei seguenti termini: viaggio (1.500 euro x 4 biglietti A/R Roma/La Paz): 6.000 euro; pernottamento (120 euro x 4 gg. x 4 pp.): 1.920 euro; vitto (60 euro x 5 gg. x 4 pp.): 1.200 euro. TOTALE per MAECI: 4.560 euro. TOTALE per MIBAC: 2.280 euro. TOTALE per MIUR: 2.280 euro. |
Articolo 20: stabilisce che l'Accordo in esame sostituisce i precedenti accordi del 1953 e del 2002, permettendo comunque il completamento dei programmi ancora in esecuzione. Inoltre, l'accordo potrà essere modificato consensualmente tramite via diplomatica, così come tramite consultazione e negoziato per via diplomatica sarà risolta ogni controversia su interpretazione e applicazione. | La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc. Inoltre, la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. |
Riepilogo degli oneri derivanti dell'Accordo distinti per articolo (in euro) | |||
2019 | 2020 | Annui dal 2021 | |
Art. 2 | 62.840 | 62.840 | 62.840 |
Art. 3 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
Art. 4 | --- | --- | --- |
Art. 5 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Art. 6 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
Art. 7 | --- | --- | --- |
Art. 8 | 9.840 | 9.840 | 9.840 |
Art. 9 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Art. 10 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
Art. 11 | --- | --- | --- |
Art. 12 | --- | --- | --- |
Art. 13 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Art. 14 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Art. 15 | 76.300 | 76.300 | 76.300 |
Art. 16 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Art. 19 | --- | --- | 9.120 |
TOTALI | 254.020 | 254.020 | 263.140 |
La relazione tecnica afferma che l'onere complessivamente discendente dagli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9,
10, 13, 14, 15, 16 e 19 dell'Accordo è pari ad euro 254.020 per ciascuno dei primi due anni di applicazione dell'Accordo e ad euro 263.140 (annui, si intende) a decorrere dal terzo anno.
Nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo, con nota messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato (seduta del 21 gennaio 2021) in sede consultiva, ha concordato con il relatore circa l'opportunità di aggiornare la copertura finanziaria e lo slittamento della decorrenza dell'onere all'anno 2021 (il testo iniziale faceva riferimento al 2019), anche tenuto conto che l'esame del provvedimento si trovava in prima lettura al Senato, nonché circa l'esigenza di distinguere gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa rispetto a quelli da formulare come previsione di spesa (il testo iniziale li configurava tutti come limiti di spesa).
La Commissione Bilancio del Senato, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, ha dunque formulato parere favorevole con la condizione ex art. 81 Cost. di riformulare l'art. 3 del ddl di ratifica nel testo ora all'esame. Per effetto della condizione le spese di missione risultano configurate come spese valutate e gli oneri derivanti dall'articolo 19 decorrono dal primo anno di applicazione dell'Accordo.
Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni – primo triennio (in euro) | |||
Ministero | 2021 | 2022 | dal 2023 |
MAECI | 114.980 | 114.980 | 119.540 |
MIUR | 95.920 | 95.920 | 98.200 |
MIBAC | 43.120 | 43.120 | 45.400 |
TOTALI | 254.020 | 254.020 | 263.140 |
Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica | ||
Articolo 3: agli oneri derivanti dagli articoli 2, | La relazione tecnica | non | commenta |
primo paragrafo, 3, 6, 10, 15 e 19, valutati in | specificamente le norme. | ||
179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e | |||
2022 e in 188.300 euro annui a decorrere | |||
dall'anno 2023, nonché alle restanti spese di | |||
cui agli articoli 2, secondo paragrafo, 5, 8, 9, | |||
13, 14 e 16, pari a 78.840 euro annui a | |||
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante | |||
riduzione del fondo speciale di parte corrente | |||
relativo al Ministero degli affari esteri e della | |||
cooperazione internazionale. | |||
Articolo 4: prevede che dalle disposizioni | |||
dell'accordo in esame, ad esclusione degli | |||
articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, e 19, | |||
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a | |||
carico della finanza pubblica, e che agli | |||
eventuali oneri relativi all'articolo 20 si fa fronte | |||
con apposito provvedimento legislativo. |
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati in parte come "oneri valutati" in parte come "spese autorizzate" e, quindi, come limiti di spesa. In particolare, vengono stimati come "oneri valutati" quelli relativi agli articoli 2, primo paragrafo, 3, 6, 10, 15 e 19, i quali fanno riferimento a oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali e non comprimibili in un tetto di spesa, fra i quali le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati. Tale configurazione discende dal recepimento della condizione posta ex art. 81 Cost. dalla Commissione Bilancio del Senato in prima lettura. Circa tale profilo, non si formulano osservazioni.
Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'art. 19 dell'Accordo, ai fini della quantificazione si ipotizza che la stessa si riunisca ogni anno (o quando si riterrà opportuno), alternativamente in Italia e in Bolivia. Nella RT, in particolare, si ipotizza una prima riunione in Bolivia nel corso del terzo anno di applicazione dell'Accordo. Si osserva che tale ipotesi (che condiziona la modulazione temporale del relativo onere nel primo triennio di applicazione), benché non desumibile dal testo dell'Accordo ma solo dalla relazione tecnica, è stata recentemente confermata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura (cfr. nota del MEF messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato del 21
gennaio 2021). In proposito, non si formulano dunque osservazioni.
Sempre con riferimento alla Commissione mista ora menzionata, la RT provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Bolivia: andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari boliviani.
Inoltre, sulla cooperazione delle Parti nel settore dei media, da attuare attraverso la collaborazione dei rispettivi organismi radiotelevisivi (articolo 11), la RT afferma che la disposizione non prevede oneri a carico di amministrazioni pubbliche. Sul punto appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine ai profili di potenziale onerosità della previsione, anche in considerazione dell'inclusione della RAI-Radiotelevisione di Stato nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ("elenco ISTAT").
Si prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 (sulla modifica dell'Accordo) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo e dunque non si formulano osservazioni.
Si segnala incidentalmente che i calcoli risultanti dagli elementi forniti dalla relazione tecnica sono tutti riscontrabili, sia nella loro composizione sia nei totali, mentre la norma finanziaria risulta parzialmente sovracoperta per 4.000 euro annui: infatti la somma degli oneri quantificati dalla relazione tecnica è di 254.020 euro per ciascuno dei primi due anni e di 263.140 annui dal terzo anno, mentre la disposizione finanziaria autorizza spese per un totale, rispettivamente, di 258.020 e 267.140 euro. In merito non risultano comunque osservazioni da formulare tenuto conto che gli oneri considerati dalla relazione tecnica risultano in ogni caso tutti autorizzati dalla disposizione finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica - configurati in parte come previsione di spesa e in parte come autorizzazione di spesa[1] - mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iscritto nel bilancio triennale 2021- 2023. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca comunque le occorrenti disponibilità.
Il successivo articolo 4 stabilisce, invece, che dall'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'Accordo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1), specificando altresì che agli eventuali oneri relativi all'articolo 20 dell'Accordo medesimo[2] si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2). Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
[1] In particolare, gli oneri "valutati" ammontano a 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 188.300 euro annui a decorrere dal 2023 e derivano dall'attuazione degli articoli 2, primo paragrafo, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo. Gli oneri "autorizzati" sono invece quantificati in 78.840 euro annui a decorrere dal 2021 (rectius 74.840 euro, come è dato evincere dalla relazione tecnica e come dianzi precisato in merito ai profili di quantificazione) e discendono dall'attuazione degli articoli 2, secondo paragrafo, 5, 8, 9, 13, 14 e 16 dell'Accordo medesimo.
[2] Detto articolo concerne le eventuali future modifiche dell'Accordo nonché la risoluzione di controversie nell'applicazione dello stesso.
VQ3043 Servizio Bilancio dello Stato xx_xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx - 066760-2174 CD_bilancio
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