SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E INTERVENTI PUNTUALI ED URGENTI NELLE SCUOLE PUBBLICHE CITTADINE E NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE.
R.5 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E INTERVENTI PUNTUALI ED URGENTI NELLE SCUOLE PUBBLICHE CITTADINE E NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE.
- PERIODO 2018/2019
L’anno ………………………….. il giorno ………… del mese di …………..in ………………
presso………………………….
Premesso:
A. che il Comune di Castelvetrano, intende procedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione di cui sopra;
B. che l'Amministrazione aggiudicatrice, ha approvato con determina a contrarre n. del
, a firma del Dirigente dell’Ufficio ” (che si allega al presente atto sotto la lettera " ") in attuazione della delibera della Giunta Municipale n. del
, l'avvio della procedura di affidamento, in regime di Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, dell'appalto dei " ", interventi ricadenti nella Città di Castelvetrano", Codice CIG , per un importo complessivo pari ad Euro 73.000,00 (settantatremila/00), al netto dell' I.V.A., di cui Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per oneri di sicurezza;
C. che l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, con bando di gara, n. del
, che si allega al presente atto sotto la lettera " ", pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano dal al , ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento in argomento; che ad esito dell'anzidetta procedura, per le determinazioni assunte dalla Commissione aggiudicatrice, è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa " ", con sede in , Via n. , con un ribasso percentuale offerto del
sull'elenco prezzi posto a base di gara, come si evince dal verbale della Commissione di gara relativo all'aggiudicazione provvisoria Rep. n. del e dal provvedimento di Approvazione dell'Aggiudicazione Provvisoria, a firma del Dirigente, n.
del , allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere " " e " ";
D. che a seguito di …………….., approvato con ………………….. è rimasta aggiudicataria dei lavori stessi l’Impresa …………………….. con sede in …………. Via …………………………., che per le Categorie di Xxxxxx previste e le corrispondenti quantità ha offerto in sede di gara la somma di complessivi €………………… (diconsi euro…………………….), comprensivi della somma di €
(diconsi euro / ) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, giusto verbale in data ……………
E. che l’Impresa aggiudicataria è stata ammessa a prestare la garanzia fidejussoria nella misura del %
dell’importo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari cioè a
€ , vincolata alla data del collaudo provvisorio;
tra:
il Comune di Castelvetrano, Codice Fiscale ……………………………, nella persona del suo legale rappresentante, …………………….. nato a …….………….. il e domiciliato per la carica presso il
Comune
ed
il Sig………………………….. nato a ……………… il ……………. residente a …………………………..
in Via …………………. nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa
…………………………………… Codice Fiscale che elegge il proprio domicilio presso
la sede in via……………………….., abilitato a ricevere e quietanzare le somme del corrispettivo dell’appalto, come da atto che forma parte integrante del presente Accordo Quadro,
si conviene e si stipula
il presente atto, nel cui testo il Comune di Castelvetrano sarà più brevemente chiamato “Amministrazione” e l’Impresa “Impresa o Appaltatore”.
ART. 1
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Il Committente ed il Contraente concludono il presente Accordo Quadro per gli interventi di manutenzione, puntuali e/o urgenti delle reti idriche e fognarie cittadine e delle relative apparecchiature ed impianti elettromeccanici; Codice CIG , della durata di 24 (ventiquattro) mesi; il tutto secondo quanto meglio precisato nel presente Accordo quadro e nei relativi allegati, documenti tutti che il Contraente accetta senza riserva alcuna.
Le parti si danno atto e dichiarano che il presente Accordo Quadro con un unico operatore - ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs 50/2016 - stabilisce le clausole e le condizioni che regolano I'affidamento di cui sopra durante il periodo di validità dell'accordo stesso.
L'importo complessivo del’Accordo Quadro è pari ad 73.000,00 (settantatremila/00), al netto dell' I.V.A., di cui Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per oneri di sicurezza. I prezzi in base ai quali saranno contabilizzati i pagamenti dei servizi saranno quelli risultanti dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in fase di gara sul relativo Elenco prezzi posto a base d'asta.
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Contraente si impegna ad eseguire i lavori di cui al presente affidamento e dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo ivi indicato comprende e compensa ogni e qualsivoglia attività e spesa, occorrente per l'affidamento secondo le più elevate regole dell'arte, secondo le prescrizioni e le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, per l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunti, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi.
ART 2
TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALI E RITARDI
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016, l’Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali d’intesa tra la Stazione Appaltante l’Operatore economico – Impresa sulla base delle quali si procederà a singoli specifici appalti in relazione alle priorità che l’Amministrazione Comunale assegnerà ai singoli interventi.
Pertanto con la presente procedura, il Comune di Castelvetrano intende regolamentare gli affidamenti di appalti specifici concernenti l’esecuzione dei relativi lavori di manutenzione.
La durata dell’Accordo Quadro sarà di 730 (settecentotrenta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del’Accordo Quadro stesso.
I singoli appalti saranno corredati da singole perizie necessarie a definire le opere specifiche e le infrastrutture interessate oltre che disciplinare quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza e saranno trasmessi all’Impresa appaltatrice con appositi ordinativi di servizio nei quali verrà anche indicato il tempo assegnato per l’esecuzione di ciascuno dei lavori.
Considerato che l’Accordo Quadro è stipulato con un unico Operatore Economico il singolo appalto specifico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016, verrà attivato dall’Amministrazione con l’Aggiudicatario attraverso affidamenti contrattuali specifici corredati degli elaborati grafici necessari oltre il PSC (se necessario) per definire con completezza il quadro della lavorazioni necessarie contemplate, attenendosi alle condizioni generali inerenti il medesimo Accordo comprese quelle contenute all’interno del presente Capitolato e dei suoi allegati.
Intervenuta la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Committente, con appositi Appalti, disporrà all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e/o urgenti di mitigazione del rischio. Per ciascuno di questi appalti verrà sottoscritto apposito Contratto, ove sarà riportata la descrizione degli interventi da eseguire, la loro localizzazione, l’importo dell’appalto e la durata dei lavori. Le regole specifiche della conduzione rimangono quelle stabilite dal vigente Codice dei Contratti.
Ciascun appalto sarà, pertanto, corredato da un progetto che, ove necessario, dovrà essere sottoposto alle verifiche/validazioni ed approvazioni di legge senza che il contraente abbia nulla a pretendere per i tempi necessari alla acquisizione dei pareri di legge.
Intervenuta l’approvazione del progetto esecutivo verrà disposto l’inizio dei lavori, con apposito verbale di consegna ed alle condizioni e termini di cui dall’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.
Le sospensioni o le proroghe relative all’esecuzione dei lavori oggetto dei singoli appalti restano disciplinate ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto e della normativa di riferimento.
Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l’ultimazione dei lavori oggetto di Contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di tale ritardo, viene applicata la penale disciplinata dal richiamato Capitolato Speciale di Accordo Quadro, cui integralmente si rinvia, salvo il diritto del Committente di effettuarle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro in danno del Contraente inadempiente nonché di risolvere il presente Contratto.
La penale verrà applicata mediante una detrazione corrispondente all’importo dovuto da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare nonché mediante incameramento definitivo delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere fino a concorrenza della somma dovuta, con conseguente obbligo dell’Appaltatore di reintegrare immediatamente le garanzie medesime.
ART.. 3
CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n. …………………………………, emessa in data …./…./………. dalla compagnia
……………………………………., con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto.
Tale fidejussione è pari al … (… percento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi dell’ art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della suddetta garanzia fidejussoria nei seguenti casi:
a. maggiori somme sostenute dal Committente per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore;
b. maggiori somme corrisposte dal Committente rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
c. corresponsione di quanto dovuto dall’Appaltatore per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
d. applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro, con conseguente detrazione fino alla concorrenza della somma dovuta.
L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l’importo della garanzia di cui la Stazione Appaltante si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere i ratei dei prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l’ammontare della garanzia medesima.
La garanzia fidejussoria, come fornita, prevede espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell’art. 1944 codice civile;
- la rinuncia all’eccezione di limitazione dell’obbligo fidejussorio al medesimo termine dell’obbligazione principale;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
La garanzia sarà svincolata conformemente alle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 .
Tale garanzia fidejussoria cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun appalto, come risultante dal relativo certificato.
ART. 4 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il presente Accordo quadro non può essere ceduto, a pena di nullità, ferme restando le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016.
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%, mentre tutte
le altre prestazioni o categorie di lavorazione comprese quelle a notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono subappaltabili e affidabili in cottimo.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
L’’affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a. che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
c. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d. che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 159/2011.
Eventuali subappalti sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1. che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
2. che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
3. che l’impresa che si avvale del subappalto alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
4. che prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici, se prevista;
5. l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
ART. 5
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all’art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all’art 131 del D.L. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Contraente per l'affidamento e di procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente Accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
ART. 6 COPERTURE ASSICURATIVE
Il Contraente tiene indenne l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano " da responsabilità per danni a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell'affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
Ai sensi dell’art. 104 del D.L. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Di conseguenza è onere dell’Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, la stipula, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante:
1. di polizze relative all’assicurazione RCT per il massimale di Euro 1.000.000,00 (uno milioni) per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”;
2. di una Polizza assicurativa del tipo CAR “tutti i rischi del costruttore”, con un ammontare pari al valore complessivo dell’ appalto con validità dall’inizio dei lavori al collaudo finale. La polizza dovrà comprendere nel novero degli assicurati anche il Committente e dovrà essere stipulata prima della firma del Contratto di Appalto con decorrenza dalla consegna dei lavori. Tutte le polizze assicurative stipulate dall’Appaltatore dovranno prevedere la clausola di non rivalsa sul Committente.
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.
ART. 7
CONSEGNA DEI LAVORI, TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE
Il presente Accordo quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, a far data dalla stipula del presente Accordo quadro o fino all'esaurimento dell'importo di cui all'articolo che precede, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 24 (ventiquattro) mesi.
L'accordo quadro troverà concreta applicazione secondo le modalità, formalità e termini indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
La consegna dei lavori, il loro inizio e termine per la esecuzione, ove già non regolati nel Capitolato Speciale d'Appalto, saranno trattati nei singoli appalti.
Il Contraente dovrà garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori, anche nel caso di emissione contemporanea di più appalti con la medesima scadenza.
ART. 8 SICUREZZA DEI LAVORI
L’Appaltatore, prima della consegna di ciascun lavoro dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà ottemperare a quanto prescritto dall'art. 26 e dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l’appalto e cioè:
- che il committente è il Comune di Castelvetrano;
- che il Responsabile dei Lavori, nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 50/2016, è il Responsabile Unico del Procedimento;
L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/08 ed a predisporre il “Piano Operativo di Sicurezza” secondo quanto indicato nell'allegato XV al medesimo decreto ed in particolare ad indicare:
- I dati relativi all'impresa esecutrice;
- Anagrafica dell'impresa esecutrice;
- Rappresentante legale (datore di lavoro);
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro;
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza);
- I dati relativi al singolo cantiere;
- Ubicazione del cantiere;
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa;
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere;
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera);
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore;
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC);
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni;
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere;
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente;
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere;
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere;
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza;
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi;
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;
- Organizzazione e viabilità del cantiere;
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa;
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo;
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo;
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti;
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97;
- modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza;
- modalità di revisione del piano di sicurezza operativo;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.
- L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
ART. 9
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Prima di dare inizio a ciascun lavoro l’Appaltatore è tenuto a verificare, presso tutti gli Enti Erogatori, la esatta localizzazione di eventuali sottoservizi.
Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in presenza di sottoservizi si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.
Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
L'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
ART. 10
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
La perizia dei lavori di ogni singolo appalto conterrà il relativo cronoprogramma che sarà allegato anche al verbale di consegna. Ogni ulteriore norma regolamentare sarà contenuta nel contratto relativo al singolo appalto.
ART. 11
SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
La normativa relativa alla sospensione e ripresa dei lavori da applicarsi ai singoli appalti costituenti l’Accordo Quadro è quella che deriva espressamente dall’applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma dei lavori.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
ART. 12
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a tutto quanto meglio specificato nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore e da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo del Contratto medesimo tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l’espletamento delle attività che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito indicate:
a. apportare le modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché predisporre ed apportare le eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza alle condizioni e termini
di cui alla normativa di riferimento ed al Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente atto e dal DUVRI;
b. provvedere alla realizzazione dei lavori oggetto dell’affidamento, secondo le più elevate regole dell’arte, in piena conformità agli elaborati progettuali, nonché alle previsioni tutte del Contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti;
c. eseguire, a sua cura e spese, tutte le prestazioni comunque necessarie per realizzare i lavori oggetto dell’affidamento, secondo le più elevate regole dell’arte e consegnarlo perfettamente funzionante ed idoneo all’uso cui l’opera è destinata, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nell’Accordo Quadro e nei relativi atti discendenti;
x. xxxxxxxx e rifare a sue spese le lavorazioni che l’Amministrazione aggiudicatrice accerti eseguite in difformità alle più elevate regole dell’arte ovvero in difformità rispetto alle previsioni contrattuali ed alla normativa di riferimento, provvedendo all’eliminazione di tutti i difetti e/o vizi di costruzione;
e. confermare il nominato Direttore Tecnico nella persona dell’Ing. …………………………, nato a
………………… (…..) il giorno ……………………... In caso di sua sostituzione, il nuovo Direttore Tecnico potrà operare solo previo consenso espresso dell’Amministrazione aggiudicatrice;
f. fornire all’Amministrazione aggiudicatrice ogni indicazione relativa ai contratti di subappalto ed ai subcontratti, nonché quelle relative a tutti gli elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella legge n.° 136/2010 e ss.mm.ii.;
g. fornire alla Direzione dei Lavori copia dei contratti collettivi di lavoro applicati nei propri cantieri e vigenti al momento della esecuzione dei lavori;
h. adempiere ogni altra prestazione, adempimento, onere od obbligo come specificato nel presente Contratto, nel Capitolato Generale di Appalto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, tutti da intendersi compresi e compensati dai prezzi contrattuali offerti dall’Appaltatore;
i. ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta necessari per l’approvazione delle perizie relative ad ogni singolo appalto e per la corretta esecuzione dei relativi lavori di manutenzione, ivi compresi quelle necessarie per i rilievi con droni, secondo le prescrizioni delle Autorità per la sicurezza del volo;
j. rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative introdotte anche successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro e degli atti discendenti.
ART. 13 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Le opere afferenti il presente Accordo Quadro si eseguono a misura ai sensi della vigente legge sui Lavori Pubblici e secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Nell'ammontare dell'appalto, valutato a misura, sono compresi tutti i lavori, spese ed oneri necessari di qualsiasi genere, ivi compreso gli oneri per la formazione delle piste e danni di qualunque genere provocato a terzi e per il ripristino delle aree interessate e quanto altro necessario per l’esecuzione delle indagini.
Il prezzo dell'appalto, che rimane fisso ed invariabile, salvo quanto sopra detto, è remunerativo di tutti gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere per realizzare il lavoro finito in ogni sua parte e perfettamente funzionante nel rispetto di tutte le norme vigenti, nonché per assolvere ogni altro obbligo derivante dall'osservanza delle norme del presente Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto.
In virtù delle norme vigenti non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.
ART. 14
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo dell’Accordo Quadro.
La liquidazione dei corrispettivi sarà normata in ogni singolo appalto fatto salvo quanto appresso riportato.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 3 del presente Accordo Quadro, è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni vigenti in materia.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Il Contraente è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto.
I corrispettivi spettanti al Contraente saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto dal Contraente e da questo formalmente comunicato all’Amministrazione Comunale di Castelvetrano all’atto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, in uno con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto corrente.
Il Contraente è obbligato a comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice, entro e non oltre 7 (sette) giorni, mediante Raccomandata A.R. ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
Il Contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii..
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Accordo quadro.
Saranno considerate come non apposte le eventuali clausole contenute negli allegati al presente atto che contrastino con la citata normativa.
ART. 15 CONTROLLI
L'Impresa dichiara di ben conoscere le disposizioni che regolano l’esecuzione delle opere pubbliche e quelle che regolano il finanziamento delle opere oggetto dell'appalto e di accettare i controlli che verranno disposti in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.
ART. 16
SPECIFICHE, MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO
Il termine in cui, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, verrà compilato il conto finale dei lavori, resta fissato in giorni trenta decorrenti dalla data di ultimazione degli stessi, debitamente accertata mediante certificato della Direzione Lavori.
Il collaudo/certificato regolare esecuzione è regolamentato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Il certificato di collaudo deve essere firmato dall’Impresa alla presenza del Collaudatore entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di emissione; nel caso l’Impresa non firmi il certificato di collaudo, nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza iscrivere riserve e domande nei modi di legge, esso si avrà come da lui definitivamente accettato.
Tanto nel corso dei lavori quanto dopo l'ultimazione, resta in facoltà dell'Amministrazione Appaltante disporre l'esercizio parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite senza che l'Impresa possa opporsi od avanzare pretese di sorta. In tal caso l'Amministrazione Appaltante disporrà il verbale di accertamento previsto dall’art. 200 del Regolamento allo scopo di appurare che le opere siano eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e del contratto o che comunque, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, possano essere poste in esercizio provvisorio.
ART. 17
MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di insorgenza di controversie si applicheranno le norme vigenti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto. Il foro competente è quello di Castelvetrano.
ART. 18
DOCUMENTI COSTITUENTI L'ACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante del presente Accordo quadro, il Capitolato Speciale d’Appalto e l’Offerta a prezzi unitari e, per quanto non in contrasto con esso, i seguenti documenti:
- il vigente Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al DM 145/2000;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- Decreto Legislativo n. 207 del 5 ottobre 2010, Nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- Il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le norme UNI, ANDIS, AWWA e tutte le altre norme e normalizzazioni richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Per patto non saranno allegati i predetti documenti di cui le parti dichiarano di esserne edotti.
Saranno invece allegati, oltre al Capitolato Speciale d'Appalto e all’Offerta economica prodotta in sede di gara, i seguenti elaborati:
a. Relazione generale;
b. Elaborati grafici (Tav. 1: . - scala 1: 25.000);
c. Elenco prezzi unitari;
d. l'attestazione SOA, categoria OG6 ( ), classifica II, riferita a , rilasciata
al Contraente dalla società , con certificato n. , valido fino al
e. Clausole di autotutela;
f. la polizza relativa alla garanzia fideiussoria rilasciata a titolo di cauzione definitiva n.
del , emessa dalla - con sede legale in , Via
, n. , fino alla concorrenza della somma di Euro , con firma
regolarmente legalizzata dal dott. , Notaio in Collegio Notarile di ;
iscritto presso il
g. la polizza di assicurazione per la Copertura assicurativa di ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone e a cose, n. del , rilasciata dalla " " , con xxxx xxxxxx xx , Xxx x. , xxx "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx" per Euro 1.000.000,00 (unomilioni/00), e con "Massimali/sinistro alla stipula" per Euro 1.000.000,00 (unomilioni/00);
h. la dichiarazione del Contraente, presentata in sede di offerta, che si allega al presente atto sotto la lettera " ", con cui è stata manifestata l'intenzione di subappaltare, per una quota del % ( per cento) del valore del Servizio di ;
i. la dichiarazione, che si allega al presente Accordo quadro sotto la lettera ' ", resa dal Contraente, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, contenente l'intenzione di avvalersi dei requisiti dell'Impresa ausiliaria “ ", con sede legale in , Via n. , codice fiscale , partita /VA , per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al/ai punto del Bando di gara.
Il presente Accordo viene accettato dal Contraente con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nell'Accordo quadro ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati.
Il Contraente resta obbligato alla prestazione secondo le disposizioni normative vigenti nazionali e comunitarie, ed in particolare, si richiamano, per quanto applicabili al presente Accordo, il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nonché il Bando di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto parte 1 e 2, e la allegata documentazione.
Tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza di norme, condizioni e patti applicabili al presente Accordo quadro, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel corrispettivo del1’Accordo stesso.
ART. 19 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI
L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei
materiali tutti occorrenti e per il conferimento dei materiali di scavo o di risulta a discarica, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto.
In conseguenza i prezzi offerti sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale si intendono, senza riserva alcuna, accettati dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto essi comprendono:
a. per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
b. per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;
c. per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso con ogni accessorio;
Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi Egli stesso ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio; dichiara altresì di aver preso visione diretta dei luoghi sui quali dovranno insistere le opere previste in progetto, di averne verificato la rispondenza ai siti rispetto alle opere da realizzare e la fattibilità di queste secondo gli allegati di progetto.
Sempre con la firma del contratto l’Appaltatore dichiara altresì di accettare il progetto predisposto dall’Amministrazione, completo di ogni sua parte.
La predisposizione e l’approvazione dei progetti da parte del Committente non annulla o riduce, in ogni caso, la responsabilità dell’Appaltatore, il quale rimarrà unico responsabile della validità costruttiva di tutte le opere.
ART. 20
OSSERVANZA LEGGI, CAPITOLATI E REGOLAMENTI
L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP..
Per tutto quanto non sia in contrasto con le condizioni del contratto, del presente Accordo Quadro e del Capitolato Speciale, l’appalto è soggetto all’esatta osservanza del Codice dei Contratti, del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 145/2000, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (per le parti ancora vigenti) e di tutte le vigenti leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc.. che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l’oggetto dell’affidamento, emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende autonome, ecc.. che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l’Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’Amministrazione, essendosi di ciò tenuto conto nel formulare l’offerta economica presentata in sede di gara.
Il prezzo del contratto comprende e compensa gli oneri conseguenti all’osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti alla data del contratto.
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ASSESSORE REGIONALE LL.PP. E SS.MM.II.
Oggetto della gara d'appalto: Lavori di
.
C.I.G.:
Oggetto.: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ………………..……………nato a il
………….. e residente a ………………………via nella qualità di.
………………………………della ditta Iscritta nel registro
delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di…………………partecipante all’asta pubblica sopra indicata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
a) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.
b) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
D i c h i a r a
espressamente ed in modo solenne
e) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
f) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
g) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
h) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
i) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
j) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
k) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.-
……………………..,lì / /
Timbro e firma leggibile
N.B. Si allega fotocopia del documento di riconoscimento
In caso di A.T.I. ecc.. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa