ACCORDO TRA
ACCORDO TRA
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito indicata come “ANAC”, rappresentata dal suo Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx,
e
il Ministero dell’Istruzione, dell’Univeristà e della Ricerca, rappresentato dal Ministro
in seguito denominate congiuntamente “Le Parti”,
Considerato che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma l, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l’X.X.XX. quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto in particolare l’art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190, così come novellato dal decreto legislativo n. 97/2016 secondo cui: “l’organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale di prevenzione della corruzione”;
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell’ANAC ed ha altresì stabilito, all’articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l’ANAC di vigilare sull’attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), come novellato dal d.lgs.56/2017;
Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
Vista la Legge 30 novembre 2017, n. 179, relativa alla tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, con conseguente ampliamento dei poteri dell’Autorità in tale materia (c.d. whistleblowing);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, denominato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
Visto il d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 che ha istituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e ne ha definito le funzioni;
Considerato che l'X.X.XX. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici e dell’ affidamento degli incarichi, al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse che possono arrecare gravi danni al bilancio pubblico e alla regolarità amministrativa delle procedure (principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione);
Considerato che l’X.X.XX. valuta la diffusione della cultura anticorruzione, della trasparenza e integrità delle e nelle Pubbliche Amministrazioni i primari antidoti al fenomeno corruttivo;
Considerato che il MIUR intende consolidare al proprio interno la cultura della legalità e della trasparenza ed in generale promuovere un’efficace strategia di prevenzione della corruzione, attraverso il rafforzamento delle misure anticorruzione nell’ambito delle attività collegate alla ricerca, alla organizzazione della didattica ed alle procedure di reclutamento del personale universitario, unito al relativo monitoraggio, anche con il supporto collaborativo dell’Autorità nazionale anticorruzione;
Considerato che occorre, quindi, avviare tra le Parti un ambito di cooperazione in materia di prevenzione della corruzione, della trasparenza e del conflitto di interesse,
convengono quanto segue
ARTICOLO 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ARTICOLO 2
(Finalità)
Il presente Accordo mira a strutturare la cooperazione tra le Parti allo scopo di assicurare l’attuazione ed il monitoraggio delle misure di trasparenza, rotazione, formazione delle commissioni, astensione per incompatibilità o conflitto di interesse in riferimento alle attività di reclutamento del personale.
Il Protocollo intende realizzare efficaci forme di collaborazione volte a promuovere l’adeguamento alle indicazioni contenute nella parte speciale dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, recepita nell’atto di indirizzo ministeriale avente ad oggetto l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università – del 14 maggio 2018, da parte delle istituzioni universitarie in quanto soggetti che assumono, nel sistema dell’istruzione superiore, le decisioni pubbliche più rilevanti, con particolare riguardo alle funzioni fondamentali di reclutamento.
ARTICOLO 3
(Aree di cooperazione)
Le Parti convengono di collaborare nell'ambito delle proprie autonome e distinte funzioni istituzionali, mediante l’istituzione di un tavolo tecnico quale strumento operativo di approfondimento per le finalità di cui all’art. 2.
In particolare, saranno oggetto dei lavori del tavolo tecnico le seguenti questioni che rientrano nell’ attività consultiva di indirizzo, di coordinamento, di finanziamento e di vigilanza straordinaria del MIUR:
● Integrare l’atto d’indirizzo indirizzo MIUR avente ad oggetto l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, in particolare per quel che concerne “l'adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto di interessi nonché di fornire alle stesse indicazioni interpretative in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari”;
● Collaborare all’analisi, al monitoraggio ed alla prevenzione di potenziali irregolarità nel reclutamento universitario al fine di ridurre il contenzioso amministrativo.
ARTICOLO 4
(Tavolo tecnico)
Per definire congiuntamente le azioni operative da porre in essere e i relativi tempi di attuazione e per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi individuati da questo Protocollo, le Parti costituiscono, come richiamato all’art. 3, un Tavolo tecnico composto da due rappresentanti designati da ciascuna Parte.
Articolo 5
(Modalità di cooperazione)
Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.
Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Accordo anche con ricorso a strumenti informatici e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.
ARTICOLO 6
(Attuazione dell’Accordo)
Il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 relativamente agli ambiti di collaborazione di cui all’articolo 3 sono disciplinati con appositi Accordi attuativi sottoscritti dalle Parti stesse secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia.
La firma degli Accordi attuativi non preclude ulteriori forme di collaborazione tra le Parti.
ARTICOLO 7
(Coordinamento)
Per il coordinamento del presente Accordo ciascuna Parte designa un proprio rappresentante. Le Parti convengono che attraverso i rappresentanti saranno valutate e monitorate periodicamente le azioni di cooperazione previste dal presente Accordo.
È facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
ARTICOLO 8
(Referenti per l’attuazione)
I Referenti per l’attuazione del presente Accordo sono:
a. Per l’ANAC:
(1) sul piano programmatico: il Presidente
(2) sul piano operativo: il Segretario Generale;
b. Per il MIUR
(1) sul piano programmatico: il Ministro
(2) sul piano operativo: il Capo Dipartimento
ARTICOLO 9
(Comunicazione)
Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche nella forma del comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo.
ARTICOLO 10
(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell’accordo)
Il presente Accordo ha una validità di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell’altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.
In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
ARTICOLO 11
(Oneri finanziari)
Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario, visto che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.
ARTICOLO 12
(Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo sono di proprietà del MIUR e dell’ANAC che possono utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.
Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Accordo quadro sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.
ARTICOLO 13
(Sicurezza delle informazioni e privacy)
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all’applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati.
ARTICOLO 14
(Risoluzione delle controversie)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxx.
ARTICOLO 15
(Norme finali)
Il presente protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
Per l’Autorità Nazionale Per il Ministero dell’Istruzione, Anticorruzione dell’Università e della Ricerca
Il Presidente Il Ministro
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxx Xxxxxxx Luogo:Roma
Data:05/08/2019 10:49:03
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXX C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA