Unione Europea Fondo Sociale Europeo
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Repubblica Italiana
CONVENZIONE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E I BENEFICIARI DELL’AVVISO “LAV…ORA - PROGETTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE” - POR SARDEGNA FSE 2007-2013 – ASSE II - OCCUPABILITA’ – ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE
La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale delle Politiche sociali CF 80002870923, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxx, nata a Cagliari il 31.07.1952, domiciliata per le funzioni svolte presso la sede dell’Assessorato in Xxx Xxxx 000, Xxxxxxxx, in qualità di Direttore del Servizio attuazione delle Politiche Sociali, Comunitarie, Nazionali e Regionali come da decreto di nomina n.31768/126 del 03.11.2009, (di seguito nominato Regione)
E
Il /La _ _ rappresentata da _ nato
a il __/ /_ _ domiciliato per la carica
in_ _ via __ in qualità di Legale rappresentante dell’Ente/Società (di seguito denominato Beneficiario), la cui identità è accertata mediante esibizione del seguente documento: _ _
PREMESSO
- che i progetti per l’inclusione sociale finanziati con l’avviso pubblico “Lav…ora” si realizzano attraverso inserimenti lavorativi e la modalità di inserimento lavorativo è quella del “tirocinio” come disciplinato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la deliberazione della GR 44/11 del 23.10.2013 che recepisce l’accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini”.
- che la deliberazione della Giunta regionale 42/18 del 16.10.2013 ha preso atto della decisione della Commissione Europea C (2013) 4582 del 19.07.2013 che modifica la decisone C2007) 6081 che adotta il Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale ed Occupazione” FSE 2007-2013.
- che la deliberazione della Giunta Regionale 53/44 del 20.12.2013 ha provveduto all’aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e alla rimodulazione finanziaria
interna agli Assi per il POR FSE 2007-2013 modificando parzialmente la deliberazione della GR 42/18 del 16.10.2013.
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 52/40 del 03/10/2008 ha individuato gli Organismi Intermedi e le linee di attività loro delegabili.
- che le linee di attività e.1.1 - f.2.1 - g.2.1 e g.5.2 risultano tra gli interventi affidati alla Direzione Generale delle Politiche Sociali quale Organismo Intermedio.
- che la determinazione dirigenziale n. del _ ha ammesso a finanziamento il progetto di inserimento lavorativo in favore di per un importo complessivo di € _ _ sull’Asse III, linea g.2.1 e g 5.2 e Asse II linea e.1.1 e f.2.1 presentato dal suddetto Beneficiario.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Finalità ed oggetto della convenzione
1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione Sardegna e il Beneficiario per definire le specifiche competenze, e per contribuire al perseguimento degli obiettivi esposti nell’avviso pubblico “Lav..ora” a valere sul P.O. F.S.E. 2007/2013, Asse II “Occupabilità” e Asse III “Inclusione Sociale”, nonché le condizioni e i limiti di erogazione dei contributi usufruibili del Beneficiario per lo svolgimento delle attività, nonché i casi di revoca e decurtazione del finanziamento.
2. Le azioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni degli atti espressamente richiamati e allegati. Non è ammessa alcuna modifica alle disposizioni contenute nella presente convenzione se non per successive stipulazioni scritte, da sottoscriversi dalle parti.
3. Il Beneficiario solleva comunque la Regione Autonoma Sardegna da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall’esecuzione delle attività finanziate, formative e non e dalle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni.
4. Agli effetti della presente convenzione, la Regione intrattiene tutti i conseguenti rapporti con il Beneficiario. Resta inteso, che i rapporti interni tra il Beneficiario e i suoi eventuali associanti, federati, federanti, consorzianti, consorziati, delegati, non possono in alcun modo ed ad alcun titolo essere opposti alla Regione.
Art. 2 – Durata
L’intero progetto dovrà avere una durata non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 24 mesi a partire dalla data di avvio, come disciplinato dall’art. 13 dell’Avviso.
Fermo restando che l’inserimento lavorativo dovrà avere una durata di dodici mesi.
Le attività oggetto della presente convenzione devono essere avviate entro 30 giorni dalla sottoscrizione della stessa e concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di inizio.
Art. 3 – Divieto di cessione e di subingresso
La presente convenzione, il suo oggetto, i rapporti disciplinati non potranno costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal Beneficiario, a pena di revoca del finanziamento concesso.
Art. 4 – Progetto Individuale
Il Beneficiario è responsabile dell’attuazione del progetto individuale di concerto con l’azienda ospitante in modo che ognuno, per la parte di propria competenza, contribuisca a sostenere l’effettiva integrazione socio – occupazionale del Destinatario.
Art. 5 - Obblighi del Beneficiario
Il Beneficiario si obbliga:
1. A comunicare alla Regione, per la durata della presente convenzione, eventuali modifiche apportate all’atto costitutivo e/o allo statuto della Cooperativa o Società. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione del finanziamento, qualora, per effetto di modifiche dell’atto costitutivo o/e dello Statuto, vengano meno, in tutto o in parte, uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla legge o dalle disposizioni regionali per accedere ai contributi stessi.
2. A conformarsi alle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunitari e nella normativa nazionale e regionale, relativamente alla rendicontazione delle spese effettuate, disposizioni che qui s’intendono conosciute ed incondizionatamente accettate. La violazione di dette disposizioni, debitamente contestata comporta, in relazione alla gravità della violazione, la decurtazione del contributo o il mancato riconoscimento di spese sostenute o la revoca totale o parziale del contributo.
3. A trasmettere il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, nonchè la rendicontazione finanziaria dei progetti attraverso il Sistema Informativo Lavoro (SIL).
4. Accettare, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Reg. CE 1828/2006 ss.mm.ii., di essere incluso nell’elenco dei Beneficiari pubblicato a norma dell’art. 7, par. 2, lettera d). I nomi dei partecipanti all’operazione finanziata non vengono indicati.
5. Rispettare gli obblighi informativi rivolti al pubblico, disciplinati in particolare dai paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 8 del Reg. CE 1828/2006 ss.mm.ii.
6. Garantire il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente nonché di prestatori d’opera professionale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo, previdenziale e fiscale. La responsabilità concernente i suddetti rapporti sono esclusivamente ed unicamente in capo al Beneficiario. Pertanto la Regione rimane ad essi totalmente estranea e fin d’ora sollevata da ogni domanda, ragione o pretesa.
7. Conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività progettuali per un periodo di tre anni dalla chiusura del Programma Operativo FSE Sardegna 2007/2013, coincidente con il pagamento, da parte della Commissione Europea, del saldo del P.O.R., la Regione salvo periodi più lunghi richiesti dalla vigente normativa (cfr. art. 2220 del Codice Civile). Il Beneficiario ha l’obbligo di mettere a disposizione degli uffici competenti la suddetta documentazione, al fine di esercitare le relative attività di controllo, in maniera ordinata e facilmente consultabile.
8. A comunicare la data di conclusione dei progetti allegando una dettagliata relazione sulle attività realizzate e i risultati raggiunti in base agli indicatori di verifica indicati nel progetto approvato.
9. A comunicare l’attivazione dell’inserimento, al Centro per l’impiego, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede dell’inserimento e di realizzare le altre comunicazioni previste dalla normativa.
10. A dare adeguata informazione ai destinatari sulla provenienza dei fondi.
11. A garantire nei documenti inerenti il progetto i loghi dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna.
12. A documentare le presenze dei destinatari nelle attività svolte.
13. A documentare, laddove presente, le presenze dell’educatore. Inoltre a conclusione del progetto l’educatore dovrà fornire una dettagliata relazione sugli obiettivi raggiunti dal Destinatario, le competenze che saranno acquisite con l’inserimento lavorativo.
Art. 6 – Registri obbligatori
I registri di presenza, devono essere regolarmente vidimati ai sensi del Vademecum per l’operatore e devono essere mantenuti presso la sede di svolgimento del soggetto ospitante e messi a disposizione per eventuali controlli in loco. Il rifiuto dell’accesso comporta la revoca del finanziamento.
Le firme di tutti i soggetti che a qualunque titolo sono previste nel registro e tutti gli altri elementi in esso contenuti devono essere leggibili.
Art. 7 – Esibizione di documenti e verifiche in loco
Il Beneficiario si obbliga a produrre, a semplice richiesta della Regione, ogni atto e documento concernente l’attività, e a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta.
La Direzione generale delle politiche sociali potrà compiere in qualsiasi momento, senza preavviso verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività.
Art. 8 – Assicurazioni Inail
I destinatari devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro, compreso il tragitto casa-lavoro (INAIL) e per i danni materiali che potrebbero arrecare a terzi (RC verso terzi) nel periodo dell’inserimento lavorativo. La Regione è esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime.
La Regione si riserva di verificare il rispetto della predetta obbligazione, segnalando all’INAIL, ai sensi di legge, eventuali irregolarità. In particolare, la Regione non darà luogo al pagamento di spese sostenute per dette assicurazioni obbligatorie, qualora siano state accertate irregolarità segnalate dall’INAIL.
Il Beneficiario s’impegna a conservare presso la propria sede legale la documentazione originale probatoria relativa alle predette assicurazioni, nonché a conservare copia conforme presso la sede di svolgimento delle attività di progetto.
Art. 9 - Sicurezza sui posti di lavoro
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) il Destinatario è equiparato al lavoratore.
Il Beneficiario cosi come da progetto deve prevedere nel corso dei dodici mesi un modulo obbligatorio di dodici ore concernente l’applicazione del D.Lgs 81/2008 di informazione /formazione sulla prevenzione e sicurezza nei posti di lavoro.
Art. 10 - Polizza fideiussoria (Solo per i beneficiari privati) (Omettere se il beneficiario privato non richiede acconto)
Il Beneficiario, a garanzia degli impegni da assumere con la presente convenzione ha provveduto, alla stipula della polizza fideiussoria prevista dal vademecum per l’erogazione di anticipi a favore di soggetti
privati. Tale polizza fideiussoria ha durata iniziale fino a 6 mesi successivi alla presentazione del rendiconto finale di spesa e prevede rinnovi automatici fino all’avvenuta verifica amministrativo – contabile del rendiconto finale di spesa.
Art. 11 - Aspetti finanziari
1. L’importo assegnato costituisce il finanziamento massimo onnicomprensivo concedibile per le attività di progetto. L’erogazione del predetto finanziamento è correlato e proporzionale alle spese effettivamente sostenute e ammesse a rendicontazione. La documentazione contabile, costituita da fatture, ricevute fiscali, statini paga o altri titoli giustificativi di spesa, riferiti a costi effettivamente sostenuti, devono essere regolari e conformi alla normativa contabile e fiscale e tenuta a disposizione della Regione ai fini dei controlli.
2. Il finanziamento previsto sarà erogato al Beneficiario secondo le seguenti modalità:
- 60% a seguito della stipula della convenzione e dell’avvenuta comunicazione di avvio delle attività e della consegna della polizza fideiussoria;
- 30% previa richiesta del soggetto attuatore attestante l’effettiva spesa del 90% dell’acconto percepito e a seguito del controllo amministrativo e contabile della documentazione di spesa e di pagamento prodotto;
- 10% previa richiesta del soggetto attuatore attestante l’effettiva spesa del 100% dell’importo ammesso a finanziamento e alla conclusione della verifica delle spese esposte nel rendiconto finale che dovranno essere quietanzate (ovvero interamente pagate) per il 100% del loro ammontare.
(Nel caso il beneficiario privato non richieda acconto)
2. Il finanziamento previsto sarà erogato al Beneficiario esclusivamente per stati di avanzamento previa verifica di ammissibilità delle spese rendicontate.
3. La rendicontazione di tutte le attività dovrà avvenire a costi reali. I costi diretti e i costi indiretti dovranno essere giustificati mediante l’esibizione di fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.
(Nel caso il beneficiario privato richieda la forfettizzazione dei costi indiretti)
3. I costi indiretti, compresi quelli per il monitoraggio e la diffusione dei risultati, sono forfettizzati
nel rispetto della metodologia condivisa con la Commissione Europea. L’opzione espressa per
la forfettizzazione dei costi indiretti è consentita nella misura massima del 10% dei costi diretti, o della minore percentuale risultante dal rapporto tra costi diretti e costi indiretti, è irrevocabile e
valida per tutti i progetti finanziati con l’avviso pubblico “Lav…ora”.
4. Nel caso in cui, in sede di approvazione del rendiconto, dovesse risultare ammissibile un importo inferiore a quanto già erogato con l’anticipo, il Beneficiario provvederà a restituire la somma eccedente alla Regione sul conto corrente che verrà comunicato alla Direzione Generale delle Politiche Sociali entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, maggiorata degli interessi legali eventualmente dovuti per il periodo di disponibilità delle somme già erogate.
Art. 12 – Revoca del finanziamento e procedimento
1. In conformità alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento cui le parti fanno espresso rinvio e riferimento e che qui s’intendono espressamente, incondizionatamente ed integralmente conosciute ed accettate costituendo parti sostanziali della presente convenzione, anche se non materialmente allegate, la Regione si riserva di procedere ad una decurtazione delle spese ove riscontrate e debitamente contestate, irregolarità ed omissioni nella tenuta dei documenti amministrativo – contabili (e dei registri delle presenze) che attestano il regolare svolgimento dell’attività.
2. La Regione si riserva, altresì, la potestà di revocare (totalmente o parzialmente) il finanziamento concesso al Beneficiario, anche nei seguenti casi:
a. Grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto della presente convenzione;
b. Modifiche introdotte nella proposta progettuale, non autorizzate dalla Regione, o difformità progettuali;
c. Interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili al Beneficiario;
d. Qualora il Beneficiario non destini le risorse assegnate all’obiettivo e alle finalità che ne hanno motivato l’ammissione a finanziamento;
e. Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla convenzione o dalla norma di riferimento.
3. Nel caso in cui fossero riscontrate violazioni, si procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento, alla sua decurtazione ovvero al mancato riconoscimento delle spese non ammesse; la Direzione Generale delle Politiche Sociali, previa contestazione al Beneficiario ai sensi della L. 241/90 e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle stesse, provvederà con proprio motivato e comunicato atto alla suddetta revoca, decurtazione o non riconoscimento.
4. Qualora, per effetto dei predetti atti, il Beneficiario debba restituire parte o tutto del finanziamento eventualmente già erogato, la Direzione Generale delle Politiche Sociali intima al Beneficiario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 30 giorni dall’intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.
Art. 13 - Sospensione cautelativa dell’erogazione del finanziamento
Qualora, nei confronti del Beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l’attività oggetto della presente convenzione, la Regione si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell’erogazione del finanziamento in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della Direzione Generale delle Politiche Sociali e comunicato al Beneficiario.
Art. 14 - Rinuncia del Beneficiario
E’ facoltà del Beneficiario rinunciare al finanziamento concesso, non oltre il termine di deposito del rendiconto, per l’attuazione di uno o più delle proposte progettuali oggetto della presente convenzione. In tal caso, il Beneficiario non può avanzare alcun diritto a percepire erogazioni finanziarie a qualunque titolo. Rimane invece salvo il diritto da parte della Regione di esigere le somme erogate al Beneficiario,
oltre agli interessi dovuti, non costituendo l’avvenuta erogazione forma alcuna di acquiescenza, neppure implicita, alla situazione determinatasi per la rinuncia del Beneficiario.
Art. 15 – Estraneità della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale delle politiche sociali.
La Regione- Direzione Politiche Sociali rimane del tutto estranea ai contatti a qualunque titolo che il Beneficiario conclude con i terzi in relazione alla presente convenzione. Il Beneficiario con la presente convenzione esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell’interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
La Regione è inoltre fin d’ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di anti- infortunistica, d’igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzioni incendi, compresa l’attuazione delle prescrizioni tecniche, anti infortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.
Art. 16 - Informativa e tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui la Direzione Generale delle Politiche Sociali venga in possesso in occasione dell’espletamento di quanto contenuto nella presente convenzione e del relativo procedimento amministrativo, verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle operazioni pervenute;
b) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
c) inviare comunicazioni agli interessati da parte della Direzione Generale delle Politiche Sociali.
Art. 17 - Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Cagliari.
Le disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, seppur non materialmente allegate, costituiscono parte sostanziale della presente convenzione.
Per quanto non precisato nella presente convenzione si fa riferimento, oltre che alla normativa europea, nazionale e regionale, al Vademecum per l’operatore Versione 4.0 novembre 2013 ed qualsiasi altro documento che la Regione potrà fornire inerente il progetto.
Cagliari _