CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i rapporti contrattuali relativi al conferimento da parte del Cliente (Committente) ad una Società del Gruppo STEF in Italia (Vettore) di incarichi di trasporto, nel periodo di durata e validità del contratto, e nei confronti del destinatario a seguito della richiesta di riconsegna ex art. 1689 c.c. Si applicano altresì, per tutto quanto qui non disposto, le condizioni Federcorrieri, depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 7/01/97 che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
In tutti i casi in cui sia affidato al Vettore un trasporto nazionale si applicherà sempre la normativa nazionale, anche se il trasporto continua all'Estero o da esso proviene.
1. Validità dell’offerta. L’affidamento della merce al vettore comporta la completa accettazione delle condizioni quivi contenute.
2. Esecuzione dell’incarico. il Committente ha l’obbligo di indicare sul d.d.t. tutte le istruzioni necessarie per l’esatta esecuzione dell’incarico e di allegare la documentazione necessaria. Il Vettore esegue l’incarico sulla base del d.d.t., anche se non emesso dal Committente, e non dell’ordine di ritiro (o.d.r.), anche se scritto. Le eventuali disposizioni del Committente negli o.d.r. devono essere riportate anche nel d.d.t., pena la loro nullità e/o inefficacia. Ferma restando l’autorizzazione ex art. 6-ter, co. 4,
D. Lgs. n. 286/05, il Committente autorizza in ogni caso il Vettore a eseguire i trasporti tramite Subvettori. E’ espressamente autorizzata dal Committente la consegna parziale, trattandosi di merce deperibile. E’ attribuita al Committente la facoltà di modificare le modalità di esecuzione dell’incarico di trasporto o del mandato di contrassegno, se la modifica chiesta sia ancora attuabile, trasmettendone tempestivamente comunicazione al Vettore per mezzo di telefonata e successiva mail in cui sia riportato il diverso ordine anticipato telefonicamente. Il Vettore non assume alcuna responsabilità in caso di erronea trasmissione, di falsificazione o contraffazione del fax da parte di terzi o comunque di mail o altri strumenti di comunicazione (es. fax) contenente indicazioni non corrispondenti alla volontà del mittente. Nel caso di consegna prenotata, Il Vettore non accetta fin d’ora disposizioni di fermo merce “fino a ns. benestare” e/o similari, per cui non sarà responsabile per l’eventuale avvenuta consegna. Il Vettore effettua la consegna nel luogo di destinazione indicato sul d.d.t. e il ricevimento sarà validamente effettuato da qualunque persona ivi presente. In caso di consegna prenotata, le disposizioni ricevute dal Vettore da parte del destinatario per il tramite del numero di telefono indicato sul ddt saranno da considerarsi “richiesta di riconsegna” ai sensi dell’art. 1689 c.c., di talché il Mittente autorizza fin d’ora il Destinatario, così come individuato sul ddt o tramite il numero di telefono fornito per una consegna prenotata, a variare il luogo di destinazione, esonerando per tali casi il Vettore all’apertura della giacenza. In caso di luogo di destinazione diverso dal destinatario così come previsto da ddt, il Vettore non avrà l’obbligo di avvertire il destinatario, fatto salvo quanto previsto in tema di consegna prenotata. Le parti pattuiscono ed accettano espressamente che le modalità di esecuzione del trasporto, da parte del vettore, dovrà essere compatibile con il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. Qualora la necessità di rispettare dette regole comporti, nel singolo caso concreto, l’impossibilità di eseguire il trasporto in conformità alle previsioni del presente contratto ovvero delle istruzioni di volta in volta impartite dal mittente, il vettore è comunque tenuto a rispettare le indicazioni concernenti la sicurezza della circolazione stradale ed il mittente non potrà contestare al vettore il mancato rispetto delle previsioni contrattuali o delle istruzioni impartite.
3. Responsabilità del vettore. I limiti risarcibili in caso di eventi dannosi derivanti da responsabilità del vettore, non solo per perdita e avaria merce, ma per tutti i casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità vettoriale ex recepto, sono stabiliti dall’art. 1696 c.c. e comunque max 1,00 euro per ogni Kg di peso lordo, fatta salva la stipulazione di apposito mandato assicurativo scritto al Vettore per i casi di perdita e/o avaria. In ogni caso e ogni eccezione rimossa, nulla sarà dovuto da STEF per danni immateriali e/o indiretti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato guadagno, lucro cessante, perdita di fatturato, perdita di avviamento, di reputazione, di clientela, danni all’immagine, danni di fermo cantiere, ecc., sia che abbiano contenuto patrimoniale che non patrimoniale, anche qualora STEF abbia avuto conoscenza che tali danni o perdite avrebbero potuto presentarsi), né comunque per danni o perdite accidentali, speciali o consequenziali determinati, essendo espressamente inteso tra le parti che la responsabilità di STEF è limitata alle sole merci secondo il valore di legge di € 1/kg, e rinunciando espressamente il Mittente, per quanto occorrer possa, a tali eventuali danni immateriali e/o indiretti. Al fine di velocizzare le operazioni di ritiro presso il Cliente rendendo competitivo il corrispettivo per il servizio, e comunque posto che l’autista di ritiro del Vettore non ha la possibilità di verificare i colli preparati dal Cliente all’interno delle unità di carico affidate, il Vettore è responsabile per la quantità e la qualità dei colli ritirati sulla base di quanto risultante dall’esito di scarico. La firma del ddt senza riserve all’atto di ritiro dunque dovrà considerarsi quale prova dell’avvenuta presa in carico del trasporto, ma non della qualità e quantità dei colli. Nel caso in cui le parti non concordino sull’orario limite per la comunicazione dell’esito di scarico, tale orario limite è fissato nelle ore 10 del giorno successivo al ritiro. In caso di partite c.d. “preimpostate” dal Mittente o comunque da consegnare direttamente al Destinatario senza alcun scarico presso Filiali STEF (c.d. “dirette”), il Vettore non si assume responsabilità su eventuali mancanze. Ogni e qualsiasi contestazione del Destinatario, in particolare per temperatura non conforme, dovrà essere obbligatoriamente riportata dal Destinatario sul d.d.t. in fase di consegna (copia Vettore), con riserva specifica, a pena di decadenza in deroga a quanto previsto dall’art. 1698 c.c. Il Vettore è tenuto a considerare solo le
riserve specifiche e certe apposte dal destinatario ed è quindi esonerato da responsabilità in presenza di riserve generiche (“con riserva di controllo”, ecc). La temperatura dovrà essere rilevata dal Destinatario nel vano veicolo immediatamente all’apertura delle porte del mezzo, per cui il Vettore non si assume responsabilità per rilevazioni di temperature successive. Il Vettore è responsabile del corretto mantenimento della temperatura nel vano veicolo, e non della temperatura dei prodotti alimentari. Il Mittente prende atto che il presente trasporto potrà essere effettuato con mezzi di distribuzione frazionata, per cui in ogni caso nessuna responsabilità potrà essere imputata al Vettore qualora siano rispettate le tolleranze di legge (vedi Allegato 3). Il Vettore non potrà essere altresì ritenuto responsabile per perdita e/o avaria nel caso in cui il Destinatario non autorizzi l’autista ad assistere allo scarico.
4. Gestione contabile degli eventuali danni: le note di addebito danni devono essere emesse dal Cliente, in esenzione IVA ex art. 2 comma 3 lett. A del d.p.r. 633/1972, secondo il limite vettoriale di € 1,00/kg, oppure secondo il mandato assicurativo stipulato, facendo riferimento al peso riportato sull’avviso di anomalia inviato al Cliente da Stef. In assenza di tale comunicazione di anomalia, oppure per comunicare errori sull’avviso ricevuto, il Cliente dovrà informare il Customer Service della filiale di riferimento per la corretta gestione del danno. Al fine di consentire la quantificazione del danno, il Committente si impegna a fornire al Vettore la necessaria documentazione (1. copia della fattura originaria di vendita al Destinatario; 2. copia della nota di credito e/o del d.d.t. a reintegro emesse a seguito del danno) e nel caso in cui non la fornisca entro un anno dall’evento il Committente è responsabile dell’eventuale perdita in capo al Vettore di diritti connessi al danno. Il Committente deve tenere a disposizione del Vettore la merce danneggiata per le verifiche del caso, e non può smaltire tale merce prima della definizione della pratica danno, salvo autorizzazione del Vettore; in tal senso, qualora la merce danneggiata sia presso il Destinatario, il Committente si impegna ex art. 1381 c.c. a che lo stesso la tenga ugualmente a disposizione. Stef non accetta fin d’ora note di addebito emesse dal Cliente in violazione delle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui la nota di addebito sia emessa conformemente alle presenti Condizioni Generali, e sia accettata dal Vettore, STEF pagherà la nota di addebito. Le parti si danno infatti reciprocamente atto che, come previsto dalla legge, le note di addebito per danni di responsabilità del Vettore sono crediti non certi, illiquidi e non esigibili, per cui il Cliente non può opporre in compensazione tali somme con i crediti del Vettore per i trasporti e i servizi eseguiti, secondo la regola generale prevista dall’art. 1243 c.c.
5. Casi di fortuito. Ai sensi dell'art. 1694 c.c., si presumono casi fortuiti o di forza maggiore il furto, la rapina, il saccheggio, gli scioperi, le serrate, le sommosse, gli atti di terrorismo, la pirateria, l'incendio, le calamità e le interruzioni della viabilità.
6. Merci affidabili. Al vettore possono essere affidate solo derrate alimentari e merce compatibile con il trasporto a temperatura controllata di derrate alimentari rimanendo escluso l’affidamento di altro genere che il vettore dichiara sin d’ora di non accettare.
7. Merci voluminose. La merce dovrà rispettare il rapporto peso/volume specificato nei principali parametri operativi; in caso contrario ciò potrà comportare modifiche tariffarie.
8. Responsabilità alimentare, imballaggio, etichettatura. La responsabilità di Stef è esclusa per quanto riguarda la fabbricazione, la composizione, le qualità intrinseche o sostanziali, la vendita, la commercializzazione, l’etichettatura dei prodotti. Il Committente attesta e riconosce che Stef non ha possibilità di controllare la qualità, la condizione, i requisiti intrinseci e la composizione dei prodotti. Sarà dunque responsabilità del Cliente far sì che tutti i Prodotti consegnati a Stef soddisfino i controlli di qualità e rispettino tutte le normative e i regolamenti applicabili, e ciò anche in relazione a ordini di riconsegna su resi/respinti. La merce resa e/o respinta è sempre a disposizione del Mittente, che resta dunque il soggetto responsabile della valutazione alimentare della merce in ogni fase del trasporto. L’etichettatura della merce eseguita dal mittente deve permettere l’esatta identificazione della merce, del destinatario e del luogo di consegna della stessa. L’etichettatura deve essere conforme alle norme in materia sanitaria oltre a consentire la tracciabilità, a carico del Mittente. Il mittente garantisce che l’imballaggio e/o la confezione della merce presenta tutte le caratteristiche di resistenza ed integrità richieste dalle esigenze di conservazione, di deposito e di trasporto della stessa. In caso di inadempimento delle succitate obbligazioni da parte del mittente, il vettore può rifiutare la merce e comunque non è responsabile per danni derivanti dall’insufficienza di imballaggio. Il Cliente è obbligato ad affidare la merce al Vettore alla temperatura corretta.
9. Modalità di ritiro e di consegna. Gli ordini di ritiro devono essere accettati dal Vettore. I ritiri e le consegne si intendono effettuati al piano terra, numero civico del mittente e del destinatario, accessibili ai normali mezzi di trasporto, salvo quanto previsto per i trasporti internazionali. I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra o comunque in punti diversi da quelli usuali, vanno considerati alla stregua di prestazioni accessorie e supplementari al normale contratto di trasporto e, come tali, il Vettore ha diritto al corrispettivo in considerazione dell’entità della prestazione e comunque ai sensi delle condizioni addizionali.
10. Dichiarazioni del mittente. Il mittente o chiunque stipuli un contratto di trasporto con il vettore è tenuto a dichiarare il contenuto della spedizione ed esonera la società da ogni responsabilità circa la non veridicità di tali indicazioni e/o l’errata e/o non veritiera compilazione dei documenti di trasporto accompagnatori della merce. Il mittente è tenuto inoltre a rimborsare le maggiori spese, sanzioni e/o danni derivanti al vettore nell’esecuzione del trasporto per errata e/o incompleta e/o non veritiera indicazione delle condizioni del trasporto stesso. Il mittente è tenuto inoltre a dichiarare il valore della merce ai fini dell’adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto nonché per i conseguenti adeguamenti tariffari.
In ogni caso, la lettera di vettura non costituisce prova contro il vettore circa lo stato, il volume, il peso e la tipologia di merce. Il vettore può richiedere a tal fine la verifica della merce alla presenza dell’avente diritto. E’ fatto salvo il diritto di ispezione della merce su richiesta dell’autorità competente. Le annotazioni effettuate sui segnacolli e/o borderò predisposti dal vettore si intendono effettuati come sui documenti di trasporto, anche ai fini della consegna della merce. Il vettore potrà in ogni caso verificare in ogni tempo le indicazioni fornite dal mittente in merito alla natura della merce, etichettatura, imballaggio, e dei documenti relativi, anche per merce già accettata o consegnata.
11. Bancali. I bancali non-Epal sono sempre a perdere. Qualora sia pattuita tra Committente e Vettore la restituzione dei bancali (Epal), si applica il comma 2 dell’art. 11bis del D. Lgs. n. 286/05. In ogni caso il Committente autorizza STEF S.p.A a manifestarsi, ai destinatari dei trasporti e/o nei confronti di xxxxxxxxxxx, come soggetto legittimato alla richiesta di restituzione dei bancali di cui alle spedizioni affidatale, se del caso fornendogli copia delle presente condizioni di contratto. Per l’effetto la Mittente propone fin d’ora di cedere a STEF S.p.A ogni e qualsiasi diritto di restituzione dei bancali portati dai c.d. “buoni” qualora i destinatari intestassero alla Mittente i c.d. “buoni”, e Stef potrà, a sua scelta, accettare e tentare di recuperare i bancali presso il destinatario oppure inserire a proprio credito tale numero nei conteggi dei bancali tra le parti, consegnando al Committente la documentazione. In caso di rifiuto da parte del destinatario di restituire bancali in numero o qualità inferiore, sia che ciò sia attestato sul d.d.t. oppure attraverso l’emissione di c.d. “buoni pallets”, o qualora il Destinatario non adempia immediatamente alla richiesta di restituzione giustificata dai buoni pallets, il Vettore avrà facoltà di inserire a proprio credito tale numero nei conteggi dei bancali tra le parti. Mensilmente il Vettore invierà al Committente l’estratto conto dei movimenti bancali del mese riepilogante il saldo a debito o a credito del Vettore; tale e/c dovrà essere riscontrato dal Committente con il proprio saldo entro 5 gg a pena di decadenza, trascorsi inutilmente i quali il saldo del Vettore si considererà confermato.
12. Tempi di resa. i tempi di resa (riconsegna al destinatario) sono quelli ordinariamente necessari per effettuare un trasporto, tenuto conto della distanza da percorrere, delle condizioni stradali e situazioni di traffico, di eventuali imprevisti e di ogni altra circostanza normalmente idonea ad incidere sui tempi di trasporto, e dovranno in ogni caso risultare compatibili con l’osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo, e dei divieti di circolazione. Il vettore fornisce i suoi termini di resa indicativi (c.d. “PTO”); eventuali impegni tassativi di resa devono essere concordate con il Responsabile della Filiale del Vettore per iscritto e poi specificati sul ddt. Eventuali provate inadempienze potranno dare diritto al rimborso, attraverso nota di credito, del solo nolo del trasporto della singola spedizione relativa, con esclusione di qualsiasi voce di danno diretto ed indiretto.
13. Corrispettivo e pagamento. Salvo diversa dicitura apposta sul d.d.t., il trasporto si intende in porto franco. In ogni caso il Vettore ha diritto ad un compenso per le operazioni di carico o scarico eventualmente pattuite. Il corrispettivo è calcolato sulla base del peso e/o del volume della merce affidata così come verificato dal Vettore, nulla rilevando quanto riportato sul d.d.t. Il peso e/o il volume rilevato dal Vettore è comunicato al Committente nella fattura mensile. Eventuali contestazioni sulla fattura mensile dovranno essere comunicate al Vettore entro la data di scadenza della stessa, a pena di decadenza. In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura, Stef avrà diritto a sospendere il servizio ex art. 1460 c.c., fermo restando l’eventuale diritto alla risoluzione come da successivo art. 18. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto il Committente sarà automaticamente decaduto dal beneficio del termine per le fatture a scadere. In caso di mancato pagamento alla scadenza pattuita il Committente sarà automaticamente costituito in mora e sarà tenuto a rimborsare al Vettore gli interessi e le spese di recupero ai sensi del D. Lgs. 231/02 (attualmente € 40,00), fatta salva la prova del maggior danno.
14. Contrassegno. Al fine di permettere al vettore l’immediata riconoscibilità del mandato di contrassegno eventualmente connesso con un incarico di trasporto, è condizione indispensabile che il mandato sia chiaramente espresso per iscritto ed in modo inequivocabile ed evidenziato sul d.d.t. in prossimità dei dati essenziali per il vettore, tramite la parola CONTRASSEGNO scritta con grandi caratteri seguita dall’importo in euro, in cifre e in lettere, e delle eventuali modalità di esazione, impartite e formulate in lingua italiana. L’inosservanza, da parte del mittente, anche di una sola delle indicazioni richieste, comporterà l’esonero del vettore da ogni responsabilità relativa al mandato conferitogli. Il vettore non ha alcuna responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione o scopertura di assegni di c/c o circolari, accettati per ordine del mittente. Il Vettore è autorizzato dalla normativa antiriciclaggio a incassare assegni bancari di importo pari o oltre € 3.000,00 o quello che sarà modificato dalla legge, anche qualora non espressamente autorizzato dal Xxxxxxxx nel mandato di contrassegno. In ogni caso il ricevimento senza riserve da parte del Committente dei titoli di credito riscossi dal Vettore importa approvazione, anche se il Vettore si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
15. Giacenze. Per la merce che non può essere riconsegnata al destinatario per qualsiasi motivo, nonché per la merce in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia, dietro compenso da corrispondersi in sede di condizioni tariffarie. Ogni istruzione per lo svincolo della giacenza sarà efficace solo se per iscritto da parte del mittente. Trascorsi 2 gg senza il ricevimento di istruzioni, il Vettore è autorizzato al ritorno della merce presso il Mittente. Nel caso di consegna parziale, la merce non svincolata dal destinatario sarà automaticamente ritornata al Committente.
16. Compensazione. Il Vettore avrà la facoltà di estinguere l’eventuale debito nei confronti del Cliente derivante da mandato di contrassegno mediante compensazione con gli eventuali crediti nei confronti del Cliente.
17. Privilegio. Le parti danno atto che il rapporto nascente dal presente contratto è un unico rapporto obbligatorio, per cui il Vettore, a copertura di tutti i suoi crediti comunque dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti, può esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione (merci, contrassegni, bancali, ecc.) ex artt. 2756/2761
c.c. e art. 23 Condizioni Federcorrieri.
18. Recesso e risoluzione del contratto. Ciascuna parte ha la facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo con un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni. Resta inteso che durante il periodo di preavviso il Committente rimane impegnato ad affidare al Vettore trasporti nelle quantità normalmente affidate fino alla comunicazione di recesso. Ai sensi dell'art.1456 del c.c. le parti convengono che il presente contratto si risolva di diritto, quando il Vettore ne abbia dato comunicazione scritta al Committente, anche a mezzo fax o mail, nel caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta anche di una sola fattura mensile, assoggettamento del Committente a qualsiasi procedura concorsuale o liquidazione, violazione del Codice Etico Stef o del Modello Organizzativo 231 Stef oppure in caso di mancata conformità delle merci affidate alle leggi vigenti.
19. Responsabilità del mittente. Il mittente è responsabile dei danni ad altra merce, ad animali, persone o cose provocati, direttamente o indirettamente, dalla merce affidata al vettore per il trasporto.
20. Trasporti internazionali. Per quanto qui non disposto, si applicano, in via integrativa, le disposizioni contenute nella Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19/05/1956 e sue successive modifiche ed integrazioni ai trasporti internazionali.
21. Usi e consuetudini. Per tutto quanto non espressamente richiamato si fa riferimento agli usi e consuetudini del settore trasporto collettame, come contenuti nelle Condizioni Generali e Diritti e tariffe della Federcorrieri.
22. Foro competente. Per ogni controversia inerente al presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Parma.
23. Informativa privacy. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e del GDPR (Regolamento Ue 2016/679) il mittente dà atto di aver ricevuto informativa circa il trattamento dei dati personali e si fornisce il proprio consenso al trattamento e alle comunicazioni per gli scopi indicati e le finalità dichiarate come segue. I dati concernenti i destinatari delle spedizioni sono necessari per l’esecuzione del trasporto e di tutti gli adempimenti conseguenti, e saranno forniti dalla mittente che garantisce di aver ottenuto il consenso dai destinatari stessi a comunicarli al vettore per il trasporto. Tutti i dati sono raccolti per (a) adempimento obbligatori (obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato; obblighi di legge civile, fiscale, di natura contabile; assistenza post vendita) e (b) adempimenti facoltativi (verifica delle soddisfazioni degli utenti; informazioni commerciali; ricerche di mercato; invio di materiale pubblicitario). Il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto (a) ha carattere obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione di ordini e contratti mentre è facoltativo relativamente alle finalità di cui al punto (b) e pertanto non sussistono conseguenze sull’esecuzione degli adempimenti di natura contrattuale in caso di rifiuto al trattamento. Il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici automatizzati e comunque mediante strumenti idonei a garantir la sicurezza e la riservatezza. Tutta la documentazione fornitaci, è conservato a nostra cura per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali. I dati di cui sopra potranno essere comunicati e diffusi: nei casi previsti dalla legge; alla nostra rete commerciale; a fornitori che effettuano trasporti per nostro conto; a studi legali; a istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti; a società di recupero crediti; a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda per gli adempimenti societari, contabili e fiscali; a eventuali soggetti incaricati della revisione del bilancio della nostra società; alle pubbliche autorità amministrazioni per gli adempimenti di legge; ai terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione. I dati possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui sopra, alle società controllate e/o partecipate dalla nostra società ed a enti a cui eventualmente la stessa è associata. I dati sono soggetti a diffusione in forma aggregata, anonima e per fini statistici. Il Titolare del trattamento è la STEF nella persona del legale rappresentante pro tempore. L’interessato ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs 196/2003 e dal GDPR (Regolamento Ue 2016/679).
Il vettore acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del GDPR (Regolamento Ue 2016/679), al trattamento dei propri dati personali necessari per l’esecuzione del presente trasporto, nel rispetto della normativa vigente.