CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
(a partire da: marzo 2019)
1. Generale, campo di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura di Xxxxxxxx OMS (di seguito: "Fornitore") si applicano a tutti i contratti stipulati con imprenditori, persone giuridiche o altri enti (di seguito, ciascuno di essi: "Cliente") aventi ad oggetto la consegna di macchine e/o attrezzature nuove. Nel caso in cui siano stati concordati ulteriori servizi tra il Fornitore e il Cliente, a questi si applicheranno le diverse condizioni stabilite dal Fornitore e consultabili presso:: xxx.xxxxxxxx-xxx.xxx/xx/xxx. Le Condizioni Generali di Fornitura come di seguito riportate si applicheranno quale accordo quadro per i contratti futuri con il Cliente aventi ad oggetto le consegne o offerte al Cliente sopraindicate, anche ove il Fornitore non vi faccia espresso riferimento in ogni singolo caso.
1.2 Condizioni differenti e/o ulteriori proposte dal Cliente al Fornitore diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui il Fornitore le abbia espressamente accettate.
1.3 Accordi difformi o ulteriori alle presenti condizioni di fornitura, così come modifiche di contenuto richiedono la forma scritta e devono essere concordati individualmente. Questo vale anche per la rinuncia al requisito della forma scritta.
2. Offerta e conclusione del contratto
2.1 Le offerte effettuate dal Fornitore non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche da parte del Fornitore fino al momento in cui non sia concluso un contratto. Tutti gli ordini effettuati dal Cliente sono considerati come proposte contrattuali vincolanti. Il Fornitore può accettare tali offerte entro 4 settimane dal ricevimento. L'accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. tramite conferma d'ordine) o mediante un inizio di esecuzione (ad es. tramite la consegna della merce al Cliente).
2.2 Le informazioni fornite dal Fornitore riguardanti le consegne o i servizi (ad es. pesi, dimensioni, valori di utilità, capacità di carico, tolleranze, dati tecnici o denominazioni dei prodotti) nonché le presentazioni sono soggette a modifiche senza preavviso, a condizione che l’oggetto della consegna non venga modificato sostanzialmente e che non ne derivi un peggioramento nella qualità.
Le informazioni fornite dal Fornitore in merito all'oggetto della fornitura o ai servizi sono puramente descrittive e non costituiscono alcuna garanzia.
2.3 Il Fornitore mantiene la proprietà e il diritto d'autore di tutti i documenti. Tali documenti non possono essere resi accessibili a terzi o utilizzati per scopi pubblicitari e devono essere restituiti su richiesta e, se necessario, eliminati in modo verificabile. I documenti devono essere utilizzati esclusivamente nell'ambito del contratto, in particolare non possono essere utilizzati per la riproduzione di prodotti identici o simili (reverse engineering). I disegni di costruzione non vengono forniti.
3. Prezzi e pagamenti
3.1 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono franco fabbrica a cui si devono aggiungere l'imposta sul valore aggiunto, il montaggio, la messa in servizio e l'imballaggio; in caso di consegne con esportazione si aggiungono anche i dazi doganali e altri oneri. Il Fornitore non riprenderà gli imballaggi per il trasporto o altri imballaggi ai sensi della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; tali imballaggi diventano di proprietà del Cliente che assume la responsabilità per il loro eventuale smaltimento.
3.2 Se i prezzi concordati si basano sui listini prezzi del Fornitore e la consegna viene effettuata in un termine maggiore di quattro mesi dalla conclusione del contratto, si applicano i prezzi di listino del Fornitore in vigore al momento della consegna (al netto di eventuali percentuali di sconto concordate o sconti fissi).
3.3 Le fatture vengono emesse al momento del trasferimento del rischio e il relativo pagamento è dovuto tempestivamente e senza alcuna deduzione. Il Cliente è costituito in mora senza ulteriore comunicazione il quattordicesimo (14) giorno di
calendario dopo il trasferimento del rischio e, se successiva, dopo la fatturazione. La data di ricevimento del pagamento da parte del Fornitore costituisce la data di pagamento. Gli assegni sono considerati pagamenti solo dopo che sono stati incassati con successo. Indipendentemente da qualsiasi altra richiesta di risarcimento danni, se il Fornitore non ha colpa, egli ha il diritto di sospendere i propri obblighi contrattuali in caso di ritardi di pagamento fino al pagamento degli arretrati.
3.4 Non è consentita al Cliente la compensazione dei propri crediti con quelli del Fornitore o il trattenere alcuna somma dovuta, se non nel caso in cui i propri crediti verso il Fornitore siano incontestati o siano stati giudizialmente accertati (res judicata).
3.5 Il Fornitore è autorizzato ad eseguire consegne o a fornire prestazioni in sospeso solo dietro pagamento anticipato o prestazione di garanzie se, dopo la conclusione del contratto, viene a conoscenza di circostanze che possono ridurre notevolmente la solvibilità del Cliente e che mettono in pericolo il pagamento dei crediti insoluti del Fornitore da parte del Cliente derivanti dal rispettivo rapporto contrattuale (anche da altri singoli ordini a cui si applica lo stesso contratto quadro).
4. Consegna e ritardi
4.1 La consegna è franco fabbrica (EXW), che costituisce anche il luogo di esecuzione. Su richiesta e a spese del cliente, la merce verrà spedita ad un'altra destinazione (vendita mediante consegna in un luogo diverso da quello di esecuzione). Salvo diverso accordo, il Fornitore ha il diritto di determinare il tipo di spedizione (in particolare l'impresa di trasporto, il percorso di spedizione, l'imballaggio). Le spese di spedizione sono a carico del Cliente.
4.2 I termini di consegna indicati dal Fornitore sono ordinatori e non perentori), a meno che nella conferma d'ordine non siano espressamente indicato diversamente. Se è stata concordata la spedizione, i termini di consegna e le date di consegna si riferiscono al momento in cui l'oggetto dell'acquisto lascia il magazzino del Fornitore o in cui il Fornitore ha comunicato al Cliente che è pronto per la spedizione.
4.3 Il rispetto dei termini di consegna da parte del Fornitore presuppone che tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti contraenti siano state risolte e che il Cliente abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli incombono, come ad esempio la presentazione dei necessari certificati o permessi ufficiali o il versamento di una cauzione. In caso contrario, il termine di consegna viene prolungato di conseguenza, salvo che il Fornitore non sia il solo responsabile del ritardo.
4.4 Quando il Cliente è in mora il rischio di perdita o deterioramento accidentale dell’oggetto dell’acquisto passa allo stesso Cliente al momento della costituzione in mora. Il Fornitore ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti, incluse eventuali spese aggiuntive, incluse quelle di custodia del bene. Il Fornitore inoltre si riserva espressamente il diritto di far valere ulteriori azioni a tutela dei propri diritti.
4.5 Il Fornitore non è responsabile per l'impossibilità della consegna o per ritardi nella consegna nella misura in cui questi sono causati da forza maggiore (es. calamità naturali, guerra, disordini civili) o altri eventi non prevedibili al momento della conclusione del contratto (es. il Fornitore non è responsabile per interruzioni di attività qualsiasi tipo, ritardi di trasporto, scioperi, serrate legali, carenze di manodopera, energia o materie prime, difficoltà ad ottenere i permessi ufficiali necessari, misure ufficiali o il mancato ricevimento corretto o puntuale delle consegne da parte dei fornitori). Se tali eventi rendono la consegna o la prestazione notevolmente più difficile o impossibile per il Fornitore e l'impedimento non è solo temporaneo, egli ha il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna o di servizio vengono prolungati o posticipati per la durata dell'impedimento a cui si deve aggiungere adeguato periodo necessario alla riorganizzazione della consegna. Se, a causa del ritardo, non ci si può ragionevolmente aspettare l'accettazione della consegna o della prestazione da parte del Cliente, quest'ultimo può
recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta immediata al Fornitore.
4.6 Il Fornitore è autorizzato ad effettuare consegne parziali solo se queste possono essere utilizzate dal Cliente nell'ambito dello scopo contrattuale, se è garantita la consegna della rimanente merce ordinata e se l'acquirente non sostiene di conseguenza spese aggiuntive o costi sostanziali.
4.7 Se il Fornitore è in mora con qualsiasi consegna o servizio o se una consegna o un servizio diventa per lui impossibile, per qualsiasi motivo, la responsabilità del Fornitore è limitata ai danni ai sensi dell’articolo 7 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
4.8 Nel caso di consegne che - su richiesta del Cliente e dopo la conclusione del contratto - debbano essere effettuate in ritardo rispetto a quanto originariamente concordato, il pagamento deve essere effettuato come originariamente concordato. Ciò vale anche nel caso in cui il Cliente non accetti la consegna nei tempi concordati contrattualmente. Le spese per l'eventuale stoccaggio della merce e le altre spese sostenute per il ritardo saranno a carico del Cliente.
5. Passaggio del rischio e accettazione
Il rischio passa al Cliente al più tardi quando l'oggetto della fornitura ha lasciato la fabbrica. Ciò vale anche in caso di consegne parziali o se il fornitore si è impegnato a fornire altri servizi (ad es. spedizione o installazione). Se la spedizione o la consegna viene ritardata a causa di una circostanza attribuibile al Cliente, il rischio passa al Cliente a partire dal giorno in cui il fornitore è pronto per la spedizione e ne ha informato il Cliente.
Se il Cliente è obbligato ad accettare la merce, l’accettazione deve avvenire immediatamente in quel momento o, se non è stata specificata una data di accettazione, dopo che il Fornitore abbia comunicato di essere pronto per l'accettazione. Il Cliente non può rifiutare l'accettazione in caso di difetti minori.
6. Riserva di proprietà
6.1 La merce consegnata dal Fornitore rimane di proprietà del Fornitore fino al completo adempimento di tutti i crediti del Fornitore derivanti dall'intero rapporto commerciale con il Cliente, in particolare fino al saldo, nonostante l’avvenuto passaggio del rischio.
6.2 Il Cliente è tenuto a conservare, mantenere e riparare con cura e a proprie spese la merce consegnata sotto riserva di proprietà e ad assicurarla contro incendi, danni causati da acqua, furto con scasso, xxxxx e danni in generale. Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente al Fornitore qualsiasi danno al bene o servizio. Su richiesta, la polizza assicurativa deve essere inviata al Fornitore per verifica. Il Cliente cede anticipatamente al Fornitore tutti i diritti nei confronti della compagnia di assicurazione derivanti dal contratto di assicurazione. La cessione viene qui accettata dal Fornitore. Se il Cliente non ha assicurato a sufficienza la merce/servizi da consegnare, il Fornitore ha il diritto ma non l'obbligo di assicurare l'oggetto della consegna a spese del Cliente.
6.3 In caso di pignoramento o sequestro o di altro diritto fatto valere da terzi sul bene o servizio, il Cliente è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al Fornitore.
6.4 Il Cliente ha il diritto a vendere la merce soggetta a riserva di proprietà durante il normale svolgimento delle proprie attività commerciali, purché non sia in mora di pagamento e, in tal caso decadrà dal beneficio del termine sugli importi ancora eventualmente dovuti. La merce non può essere costituita in pegno e la proprietà non può essere trasferita a titolo di garanzia. I diritti derivanti dalla rivendita o da qualsiasi altro motivo legale (in particolare il trasferimento della proprietà al cliente finale, evento assicurativo, l'illecito civile) relativi alla merce soggetta a riserva di proprietà vengono qui ceduti dal Cliente al Fornitore a titolo di garanzia. La cessione non richiede accettazione dal Fornitore. Il Fornitore autorizza, salvo revoca, il Cliente a riscuotere a proprio nome per conto del Fornitore i crediti ceduti allo stesso. In caso di violazione del contratto da parte del Cliente - in particolare in caso di ritardo nel pagamento
- il Fornitore può chiedere di rendere nota la cessione e di fornirgli le informazioni e i documenti necessari per la riscossione del credito.
6.5 In caso di violazione del contratto da parte del Cliente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore ha il diritto, dopo aver fissato un termine ragionevole, di ritirare la merce soggetta a riserva di proprietà a spese del Cliente. Il ritiro della merce da parte del Fornitore costituisce recesso dal contratto. Dopo il ritiro della merce, il Fornitore è autorizzato a disporne. Il ricavato della vendita viene compensato con il debito dell'acquirente, al netto dei costi di vendita ragionevoli.
6.6 Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene unita con altri oggetti per formarne un nuovo oggetto, la riserva di proprietà rimane valida e continua a sussistere per l'oggetto di nuova creazione. In tal modo il Fornitore acquisisce una quota di comproprietà proporzionale al rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà e il valore del nuovo oggetto. Se uno degli oggetti uniti deve essere considerato come oggetto principale, il Cliente trasferisce la comproprietà al Fornitore in proporzione al valore della merce consegnata dal Fornitore rispetto al valore del nuovo oggetto. Il Cliente è tenuto, in relazione alla quota di comproprietà del Fornitore, a custodire gratuitamente il nuovo bene. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene rivenduta come parte del nuovo bene, la cessione anticipata concordata ai sensi del paragrafo 6.4 si applica solo per l'importo del valore fatturato della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del Fornitore.
6.7 Se il valore delle garanzie cui il Fornitore ha diritto ai sensi delle disposizioni di cui sopra supera il 20% del credito, il Fornitore è tenuto a svincolare il valore eccedente. Il Fornitore ha il diritto di scegliere le garanzie da svincolare.
6.8 Se la legge del paese in cui si trova l'oggetto della fornitura non consente una riserva di proprietà o la consente solo in una forma limitata, il Fornitore può riservarsi altri diritti sull'oggetto della fornitura. Il Cliente è tenuto a collaborare con ogni mezzo necessario (ad es. registrazioni) per salvaguardare la riserva di proprietà o per creare altri diritti che sostituiscono la riserva di proprietà e per promuovere la tutela di tali diritti.
7. Danni
7.1 Il Fornitore è responsabile per qualsiasi violazione di obblighi contrattuali sostanziali (vale a dire obblighi contrattuali il cui adempimento conferisce al contratto la sua propria natura e ne rende possibile la corretta esecuzione), conformemente alle disposizioni di legge, salvo diverso accordo di seguito riportato. Il Fornitore non risponde di altre violazioni del contratto, a meno che il danno non sia stato causato intenzionalmente o per grave negligenza da uno dei suoi rappresentanti legali o da un agente ausiliario. Allo stesso modo, il Fornitore è responsabile per danni indiretti solo se il danno conseguente può essere attribuito ad una violazione degli obblighi causata da dolo o colpa grave dello stesso Fornitore.
7.2 In assenza di comportamenti dolosi imputabili al Fornitore, quest'ultimo è responsabile solo per i danni diretti ragionevolmente prevedibili.
7.3 La responsabilità di cui agli artt. 2043, 2049, 2050 e 2051 del Codice Civile italiano rimane inalterata, questo vale anche in caso di responsabilità per lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute.
7.4 Salvo quanto stabilito sopra, sono escluse le richieste di risarcimento danni nei confronti del Fornitore per danni derivanti dalla violazione di un obbligo.
7.5 Le richieste di risarcimento danni di cui ai precedenti paragrafi da
7.1 a 7.2 si prescriveranno nei termini di legge.
8. Garanzia
8.1 I diritti di garanzia nei confronti del Fornitore sono subordinati all'adempimento degli obblighi di controllo e di denuncia del Cliente per vizi palesi dei beni e servizi forniti dal Fornitore. Nel caso in cui il Cliente non denunci i vizi palesi entro 8 giorni dall’arrivo della merce e dei servizi presso la sede del Cliente, i vizi si intendono accettati.
8.2 Se le forniture o i servizi del Fornitore si rivelano difettosi, il Fornitore è tenuto a rimediare ai difetti a sua discrezione, eliminando il difetto o effettuando una consegna sostitutiva. In caso di consegna sostitutiva, il Cliente è tenuto a restituire l'articolo difettoso al Fornitore in conformità alle disposizioni di
legge. Il Fornitore si assume le spese necessarie per l'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di manodopera e di materiale; ciò non vale tuttavia se i costi aumentano in quanto l'oggetto della fornitura si trova in un luogo diverso da quello dell'uso previsto.
8.3 Il Fornitore ha il diritto di subordinare la prestazione complementare dovuta ex paragrafo 8.2 al pagamento del prezzo d'acquisto da parte del Cliente. L'acquirente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in proporzione al difetto.
8.4 Ove risultino vizi della fornitura, non rimediati dal Fornitore ai sensi del precedente paragrafo 8.2, dopo due tentativi e tali vizi comportino l’inidoneità della fornituraall’uso previsto o ne riducano in modo significativo il valore il Cliente può chiedere la riduzione del prezzo di acquisto o recedere dal contratto. Per chiarezza si ribadisce che il diritto di recesso non sussiste nel caso di un difetto trascurabile. Inoltre, il Cliente può richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni non coperti dalla riduzione del prezzo ai sensi dell’articolo 7.
8.5 Salvo in caso di mala fede e subordinatamente al paragrafo 7.5 la garanzia per vizi si prescrive 12 mesi dopo la consegna o, se è richiesta l'accettazione, dopo l'accettazione.
8.6 La normale usura è esclusa dalla garanzia. L'usura ordinaria colpisce in particolare le parti soggette a logoramento come, a titolo esemplificativo, filtri, guarnizioni per alberi (ad es. su pompe, agitatori ecc.), guarnizioni in generale, iniettori, membrane, tubazioni ad alta pressione, ecc.
8.7 È esclusa qualsiasi forma di garanzia se il Cliente stesso, o un terzo non incaricato dal Fornitore, causa un guasto o un danno, a seguito di un uso non conforme del bene fornito all’uso a cui è destinata la fornitura o alle istruzioni del Fornitore o alle regole della prudente e professionale gestione degli impianti e/o dei macchinari, o mediante il montaggio, l’installazione o la messa in funzione non conformi alle istruzioni fornite dal Fornitore, per un errore di funzionamento o di una manutenzione impropria, ad es. mediante l'uso di mezzi di manutenzione inadeguati, oppure se il Cliente stesso o un terzo non incaricato dal Fornitore apporta una modifica sostanziale all'oggetto della fornitura.
8.8 I componenti della macchina sono progettati e selezionati per l'uso con materie prime in PU non aggressive disponibili in commercio. Materie prime con effetto corrosivo o abrasivo, che reagiscono fortemente ad acido o alcalino a causa di additivi o che contengono solidi cristallini o minerali, possono portare ad una maggiore usura e quindi ad una minore durata. Il Cliente è l'unico responsabile delle conseguenze dell'utilizzo di tali materie prime.
9. Informazioni e consulenza tecnica
Le informazioni e le raccomandazioni del Fornitore non sono vincolanti e non generano alcuna responsabilità, a meno che il Fornitore non abbia espressamente e in forma scritta concordato diversamente. Il Cliente è responsabile di verificare se un prodotto è adatto alle sue particolari esigenze. I dettagli e le
10.4 Nella misura in cui il software è installato nella macchina e nell'impianto, l’uso è limitato al software necessario in caso di guasto, perdita o evento simile per ripristinare lo stato originale della macchina/impianto fornito (software di backup).
10.5 Nella misura in cui la fornitura comprende software per il quale il Fornitore ha solo un diritto d'uso derivato, vale a dire software il cui titolare dei diritti è un terzo, prevalgono le condizioni d'uso del titolare dei diritti. Se le condizioni d'uso del titolare dei diritti non sono contenute nella documentazione della macchina e dell'impianto, il Fornitore mette a disposizione su richiesta le condizioni d'uso che gli sono state comunicate dal terzo. Le azioni che richiedono il consenso ai sensi degli articoli 64-bis e seguenti della legge italiana sul diritto d'autore sono in ogni caso consentite solo con il consenso del titolare dei diritti. Qualora il Cliente intenda compiere tale atto che richieda il consenso, il Fornitore dovrà, su istruzione del Cliente, richiedere il consenso del titolare dei diritti.
10.6 Le modifiche al codice macchina incluso nel software di controllo sono soggette all'espressa approvazione dell'ufficio progettazione elettrica del Fornitore.
10.7 Se il Fornitore installa il software mediante sistemi di manutenzione a distanza senza essere personalmente sul posto per la sua messa in servizio, il Cliente dovrà adottare tutte le misure appropriate al momento della messa in servizio e durante la fase iniziale di funzionamento per ridurre al minimo i danni causati da possibili malfunzionamenti del software. Ciò include l'esecuzione di test funzionali dell'impianto interessati dalla manutenzione a distanza, l'aumento del monitoraggio dei parametri funzionali e della macchina durante il periodo iniziale e la possibilità di un arresto immediato dell'impianto in caso di malfunzionamenti.
11. Scelta della legge, foro competente, luogo di adempimento
11.1 Il luogo di adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore e del Cliente sarà la sede legale del Fornitore, salvo diversa indicazione o altro luogo di adempimento derivante dalla natura dell'obbligazione.
11.2 Si applica la legge italiana con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
11.3 Si conviene che il Foro competente è il Foro di Monza. Il Fornitore potrà anche agire in giudizio presso il Foro della sede del Cliente.
11.4 I contratti stipulati ai sensi delle presenti Condizioni Generali rimarranno vincolanti per le parti anche in caso di invalidità o inefficacia di singole disposizioni. In tal caso tutte le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.
Xxxxxxxx OMS
informazioni fornite dal Fornitore in relazione alle proprie merci non costituiscono alcuna promessa circa la loro idoneità ai fini
del Cliente.
10. Software
10.1 Se il software è incluso nella fornitura, al Cliente viene concesso il diritto non esclusivo di utilizzare la merce consegnata inclusa la sua documentazione. Tuttavia, il software viene messo a disposizione esclusivamente per l'utilizzo con i prodotti per i quali è previsto. È vietato l'uso del software su più di un sistema.
10.2 Il Cliente può copiare, revisionare, tradurre il software o convertire il codice oggetto nel codice sorgente solo nei limiti di legge (artt. 64-bis e seguenti della legge italiana sul diritto d'autore). Il Cliente si impegna a non rimuovere i dati del produttore - in particolare le indicazioni sul copyright - o a non modificarli senza il preventivo consenso espresso del Fornitore.
10.3 Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, comprese le relative copie, rimangono rispettivamente al Fornitore o al fornitore del software. Non è consentita la concessione di sotto-licenze.
Cliente (per accettazione)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva specificatamente, dopo attenta lettura, le disposizioni di cui agli articoli 5 (Passaggio dei rischi e accettazione), 6 (Conservazione del titolo), 7 (Danni), 8 (Garanzia) e 11 (Scelta della legge, Foro competente, Luogo di adempimento).
Cliente (per accettazione)