BREVI INDICAZIONI PER COME COMPORTARSI IN CASO DI INCIDENTE
BREVI INDICAZIONI PER COME COMPORTARSI IN CASO DI INCIDENTE
APPENDICE – significato dei termini piu’ comuni utilizzati all’interno di queste istruzioni:
Assicurato: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la Responsabilità Civile Auto, tutti i soggetti la cui responsabilità deve essere assicurata per legge in relazione alla circolazione del veicolo.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso, sia conseguente alla circolazione sia dipendente da fatto illecito di terzi. In particolare in questo opuscolo, per sinistro si intende la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili.
Lesioni: le lesioni di lieve entità definite dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
Danneggiato: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro.
Conducente: la persona fisica che pone in circolazione il veicolo.
Controparte: persona fisica o giuridica in tutto od in parte responsabile, coinvolta nel sinistro oltre all'assicurato.
Codice delle Assicurazioni: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - G.U. n.239 del 13/10/2005.
D.P.R 254 del 18/07/2006: regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell'art. 150 del Codice delle Assicurazioni.
Terzi trasportati: qualsiasi persona trasportata a bordo del veicolo assicurato al momento del sinistro.
Perito: tecnico incaricato di accertare e quantificare i danni materiali patiti dal veicolo assicurato nel sinistro.
Modello Blu: vedi Modello di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI).
Modello di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI): modello disciplinato dall'Art.143 del Codice delle Assicurazioni, detto anche "Modello Blu" usato all'interno dello Spazio Economico Europeo.
ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo.
CONSAP: Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
FGVS: Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la Consap S.p.A. e previsto dall'art. 285 del Codice delle Assicurazioni.
Carta Verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Danno Biologico: si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (art. 139 del Codice delle Assicurazioni).
1. PREMESSA
Dal 1° febbraio 2007 è in vigore, per molte tipologie di incidente stradale, il
RISARCIMENTO DIRETTO.
Questa procedura introduce una serie di novità tra cui le principali sono:
- sia la denuncia del sinistro sia la richiesta di risarcimento del danno si presentano, se non ha causato Lei l'incidente o se la colpa è Sua solo in parte, non più alla compagnia del responsabile, ma direttamente alla Sua compagnia di assicurazioni, anche in assenza di "Modello Blu" con doppia firma;
- sono risarciti tutti i danni al veicolo assicurato e i danni alla persona di lieve entità subiti dal conducente del veicolo assicurato;
- il pagamento del danno è effettuato dalla Società che assicura il veicolo condotto dal soggetto incolpevole o parzialmente responsabile ed in tal caso per la sola quota di responsabilità.
Questo permetterà, grazie al rapporto con il Suo assicuratore, una migliore comprensione con uno scambio di informazioni più pratico e un'assistenza dedicata in ogni momento, dalla presentazione della denuncia sino al risarcimento.
Il risarcimento diretto si applica solo agli incidenti tra due veicoli a motore, identificati (targati), immatricolati in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx e regolarmente assicurati con imprese con sede nello Stato italiano. Sono esclusi, dunque, i sinistri che vedono coinvolti più di due veicoli e i ciclomotori non targati e privi di certificato di circolazione (D.P.R. 153/2006).
Le novità, però, non si limitano a questo. Sempre al fine di agevolare lo sviluppo positivo di una situazione particolarmente delicata, la nuova normativa prende in considerazione la maggioranza delle dinamiche dei sinistri stradali, predefinendo, per legge, le responsabilità dei conducenti.
Le persone coinvolte possono così basarsi su criteri certi nella definizione della responsabilità del sinistro, facilitando il prosieguo della pratica.
Questo riepilogo ha il compito di guidarLa in un momento in cui la precisione e l'attenzione sono molto importanti, fornendoLe informazioni pratiche e ricordandoLe la documentazione necessaria.
Un aiuto indispensabile a cui si aggiungerà l'attività della Sua Broker L’Arca Consulenza Assicurativa s.r.l..
Buona lettura.
2. PRIMA DI PARTIRE
Prima di mettere in moto, controlli sempre di avere con sé:
- patente di guida, idonea alla guida del veicolo e in corso di validità;
- libretto e Certificato di Proprietà del veicolo;
- contrassegno di assicurazione esposto e certificato recante i dati della polizza;
- Modello di Constatazione Amichevole di Incidente "Modello Blu" (di seguito "Modello Blu");
- la "carta verde", se si sta recando all'estero.
Tenga sempre in auto una biro.
Si ricordi di allacciare le cinture e, se motociclista, di usare e allacciare il casco. Verifichi di avere in auto il giubbotto catarifrangente.
• Controlli la pressione delle gomme.
• Controlli l'efficacia delle spazzole tergicristallo.
• Controlli il regolare funzionamento delle luci anteriori e posteriori.
TUTTO CIÒ CONTRIBUISCE ALLA SICUREZZA DEL VEICOLO E DIMINUISCE I RISCHI DI INCIDENTE.
3. INCIDENTE IN ITALIA
Mantenga la calma e valuti la situazione.
Ci sono poche ma essenziali cose da fare affinché la pratica si svolga nel modo corretto e i tempi possano essere i più brevi possibili.
3.1. SUL LUOGO DELL'INCIDENTE
a) In auto, lei o l'altro automobilista avete un "Modello Blu".
Compili il "Modello Blu" in ogni sua parte seguendo passo passo le istruzioni, avvalendosi dei dati presenti sui documenti di entrambi i conducenti e di entrambi i veicoli.
È comunque essenziale indicare:
1. la data, il luogo e l'ora dell'incidente;
2. le targhe dei due veicoli;
3. i nomi degli assicurati;
4. le denominazioni delle compagnie di assicurazioni;
5. la descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente.
Non dimentichi, altresì di indicare:
1. la descrizione dei danni riportati dai veicoli;
2. la presenza di eventuali feriti;
3. le generalità di eventuali testimoni.
Al momento di definire le responsabilità del sinistro appena avvenuto, se ci sono dei dubbi nell'attribuzione della stessa, si avvalga degli esempi riportati nell'appendice di queste istruzioni
Sono quelli a cui le compagnie e gli organi competenti fanno riferimento. Se lo ritiene necessario può essere utile chiamare le autorità (es. Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia, etc.).
Terminato di compilare tutte le sezioni del modello, trattenga due copie del modulo per sé e consegni le altre due all'altro automobilista.
Importante: non apporti correzioni al modulo dopo averlo separato, poiché non verrebbero trascritte sulle altre copie e non sarebbero dunque valide.
La compilazione corretta in ogni sua parte del "Modello Blu" e la firma da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, permette di abbreviare i tempi del risarcimento in caso di danni alle cose.
b) Nessuno dei due ha un "Modello Blu".
Raccolga con attenzione il maggior numero possibile di questi dati:
1. la data, l'ora e il luogo;
2. i nomi degli assicurati;
3. i codici fiscali degli aventi diritto al risarcimento;
4. le targhe dei veicoli coinvolti;
5. le denominazioni delle compagnie di assicurazioni;
6. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
7. le generalità di eventuali testimoni;
8. l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia;
9. la presenza di eventuali feriti.
Più informazioni avrà raccolto, più completa sarà la denuncia e la richiesta di risarcimento. Di conseguenza, lo svolgimento della pratica sarà veloce e senza sorprese.
3.2. LA DENUNCIA DEL SINISTRO
L'art. 143 del Codice delle Assicurazioni prevede l'obbligo di denunciare tempestivamente il sinistro alla propria compagnia di assicurazioni, utilizzando il "Modello Blu".
Entro 3 giorni dall'incidente, faccia pervenire al suo Broker L’Arca Consulenza Assicuratvia s.r.l. il "Modello Blu" di denuncia del sinistro.
In alternativa, potrà scegliere di inviare la denuncia con:
✓ raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
✓ fax (tel 0165 – 33339);
✓ telegramma;
✓ e-mail (xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx).
Se lo ritiene utile, poiché non è sicuro di come devono essere compilate la denuncia di sinistro e la richiesta di risarcimento, potrà portare con sé tutti i dati e redigerle nel nostro Ufficio con l'aiuto dei nostri Impiegati.
L’Arca Consulenza Assicurativa s.r.l., in ogni caso, le fornirà assistenza informativa e tecnica, come ad esempio la consulenza nella compilazione della denuncia di sinistro, nell'eventuale integrazione della richiesta di risarcimento, le indicherà le carrozzerie fiduciarie presso cui rivolgersi per la riparazione, le fornirà i contatti diretti con i periti incaricati, la seguirà nell'acquisizione dei verbali delle autorità intervenute al momento dell'incidente.
È tutto a suo vantaggio farlo nel più breve tempo possibile.
0.XX RICHIESTA DI RISARCIMENTO
La richiesta di risarcimento è l'atto formale con cui comincia l'istruzione del sinistro:
deve essere dettagliata, completa e corretta.
L'eventuale incompletezza dei dati rende necessaria la richiesta di integrazione da parte della compagnia di assicurazioni: tale richiesta di integrazione, per legge, sospende i termini per il risarcimento, allungando di fatto i tempi di definizione di tutta la pratica.
4.1. IL RISARCIMENTO DIRETTO
Se ritiene di avere ragione, in modo totale o parziale, così come previsto dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, deve rivolgere la richiesta di risarcimento al suo Broker; potrà consegnarla direttamente presso il nostro ufficio sito in xxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxx, 00 o inviarla con raccomandata postale a.r, fax, telegramma o e- mail.
La procedura di risarcimento diretto non si applica:
o se nel sinistro risultano coinvolti più di due veicoli a motore;
o in assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
o in presenza di responsabilità imputabile ad un veicolo diverso da quelli entrati in collisione anche se non identificato;
o se il sinistro non è avvenuto in Italia;
o se il sinistro è avvenuto con veicoli immatricolati all'estero.
In questi casi, si applica la procedura tradizionale secondo le norme dell'art. 148 del
Codice delle Assicurazioni.
Troverà le indicazioni in merito al punto 5 di queste istruzioni.
a) Contenuto della richiesta di risarcimento diretto in caso di soli danni a cose:
1. i nomi degli assicurati;
2. il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
3. le targhe dei veicoli coinvolti;
4. la denominazione delle compagnie di assicurazioni;
5. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
6. le generalità di eventuali testimoni;
7. l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
8. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.
Alleghi una copia del "Modello Blu" - Denuncia di Xxxxxxxx.
La richiesta di risarcimento consente al danneggiato di avviare la procedura di risarcimento diretto che fissa a carico dell'impresa di assicurazione precisi termini entro i quali formulare o negare l'offerta di risarcimento:
- entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, completa degli elementi necessari, in caso di danni a cose in presenza di "Modello Blu" sottoscritto da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, completa degli elementi necessari, in caso di danni a cose in presenza di "Modello Blu" sottoscritto dal solo danneggiato.
b) Contenuto della richiesta di risarcimento diretto in caso di danni al conducente
Oltre ai dati per la richiesta di risarcimento per i danni a cose, in caso di
lesioni al conducente si deve inoltre indicare:
1) l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
2) il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento;
3) l'entità delle lesioni subite;
4) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del Codice delle Assicurazioni circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, INAIL, etc);
5) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
6) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.
Alleghi una copia del "Modello Blu" - Denuncia di Xxxxxxxx.
Se l'eventuale grado di Invalidità Permanente è inferiore ai 9 punti percentuali, sarà la Sua Compagnia di Assicurazioni a risarcirla direttamente, formulando un'offerta entro 90 giorni dalla richiesta di risarcimento completa di tutte le informazioni e documenti necessari, oppure spiegando i motivi per cui ritiene di non dover formulare l'offerta.
c) Contenuto della richiesta di risarcimento diretto in caso di danni ai trasportati
Se al momento del sinistro, oltre a lei, in auto erano presenti dei passeggeri che
potrebbero aver subito danni a cose o lesioni personali come conseguenza dell'urto, dovrà indicarlo nella denuncia.
L'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, pone, a carico della compagnia di assicurazioni del veicolo che li trasportava, l'obbligo di risarcire i danni subiti dai trasportati.
Nel caso si verifichi questa situazione, può tranquillizzare il suo trasportato che ogni danno sarà risarcito dalla Sua Assicurazione, previa presentazione di richiesta di risarcimento completa di tutta la documentazione utile a definirne la gravità delle lesioni: documenti del pronto soccorso, certificati medici, esami diagnostici, radiografie, eventuale relazione medico-legale di parte.
Entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa la Sua Compagnia proporrà al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, oppure comunicherà i motivi per cui non ritiene fare l'offerta.
d) In caso di non applicabilità del risarcimento diretto
Se la percentuale di Invalidità Permanente eccede il 9%, la pratica sarà obbligatoriamente passata alla compagnia della controparte (art. 11 del D.P.R. num. 254 del 18/07/2006).
I danni al veicolo e alle cose trasportate saranno, invece, risarcite sempre dalla Sua Compagnia.
4.2. COSA SUCCEDE DOPO LA DENUNCIA
Dopo aver denunciato il sinistro alla compagnia, questa dovrà provvedere al caricamento informatico dei dati e aprirà il sinistro.
Le strutture liquidative delle Compagnie, a loro volta, procedono ad istruire la pratica incaricando un perito fiduciario per la valutazione dei danni al veicolo, mentre, in caso di danni alla persona, incaricano un medico legale per la valutazione delle lesioni.
In base a tutti gli elementi raccolti ed indicati nella denuncia di sinistro, la Compagnia, nei termini già descritti, comunicherà la somma offerta per il risarcimento del danno (a cose o a persone).
Se dichiara di accettare la somma messa a disposizione della Compagnia, quetsa provvede al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
II pagamento viene effettuato comunque, entro lo stesso termine (15 gg) anche se lei comunica di non accettare l'offerta formulata 0 se non ha fatto pervenire alcuna risposta; in questo caso, la somma corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
La nuova procedura di risarcimento diretto (art. 9, 2° comma del D.P.R.254/06) prevede espressamente che le sia sempre rimborsata la spesa sostenuta per consulenza o assistenza medico-legale prestata da un professionista di sua fiducia.
La stessa norma recita che nel caso la compagnia di assicurazioni offra una somma congrua e soddisfacente che viene accettata dal danneggia to, non sono rimborsabili le spese eventualmente sostenute per consulenza o assistenza da parte di legale di fiducia (avvocato, procuratore, società d'infortunistica, periti, consulenti, etc).
Il danneggiato potrà avviare un'azione giudiziaria (art.145 2° comma del Codice delle Assicurazioni) nei confronti della propria compagnia di assicurazioni in caso di mancato accordo sul risarcimento del danno qualora siano decorsi 60 giorni, oppure 90 in caso di danno alla persona.
PRESCRIZIONE
La legge prevede che il diritto al risarcimento del danno da circolazione si prescriva in 2 anni.
Si ricordi, quindi, di chiedere al responsabile civile il risarcimento non oltre i due anni dalla data del sinistro ed eventualmente rinnovi la richiesta, sempre ed esclusivamente con lettera raccomandata a.r, almeno ogni 2 anni in modo da permettere ai termini di decorrere nuovamente.
5. LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO ORDINARIO
Qualora l'incidente rientri in uno di questi casi:
- risultano coinvolti più di due veicoli a motore;
- assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- responsabilità imputabile ad un veicolo diverso da quelli entrati in collisione anche se non identificato;
- sinistro non avvenuto in Italia;
- sinistro con veicoli immatricolati all'estero.
non si applicano le nuove norme del risarcimento diretto, ma si seguono le regole stabilite dall'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni.
5.1. PROCEDURA DI RISARCIMENTO ORDINARIA Al SENSI DELL'ART. 148 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
La procedura ordinaria prevede che la richiesta di risarcimento vada inoltrata all'assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro.
Tale richiesta deve essere inviata necessariamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e, per essere completa, deve contenere:
PER I SOLI DANNI ALLE COSE:
1. i nomi degli assicurati;
2. le targhe dei veicoli coinvolti;
3. le denominazioni delle compagnie di assicurazioni;
4. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
5. le generalità di eventuali testimoni;
6. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
7. il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
8. una copia del "Modello Blu", qualora presente.
PER I DANNI ALLA PERSONA:
1. l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
2. il codice fiscale dell' avente diritto al risarcimento
3. l'entità delle lesioni subite;
4. la dichiarazione di cui all'articolo 142 del Codice delle Assicurazioni circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, INAIL, etc);
5. l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
6. l'eventuale certificato di morte;
7. una copia del "Modello Blu", qualora presente.
5.2. ADEMPIMENTI PER LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DEL VEICOLO RESPONSABILE
In caso di ricezione da parte della compagnia di assicurazioni del veicolo responsabile di una richiesta di risarcimento incompleta, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la compagnia di assicurazioni del responsabile deve richiedere le necessarie integrazioni.
I termini per l'offerta decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
L'assicuratore del veicolo responsabile deve provvedere all'offerta di risarcimento o al rifiuto motivato entro i termini indicati di seguito.
Per i danni alle cose:
- 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa in assenza di "Modello Blu" firmato da entrambi i conducenti.
- 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa, in presenza di "Modello Blu" firmato da entrambi i conducenti.
Per i danni alla persona o in caso di morte:
- 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa.
I termini di pagamento da parte dell'assicuratore del veicolo responsabile dopo la formulazione dell'offerta saranno entro 15 giorni in caso di sua accettazione o rifiuto, ed entro 30 giorni in caso di suo silenzio.
5.3. ADEMPIMENTO PER IL DANNEGGIATO
In caso di danno alla persona il danneggiato non potrà rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa del responsabile.
6.INCIDENTE ALL'ESTERO
All'estero, in uno dei paesi del Sistema Carta Verde, in caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per richiedere il risarcimento dei danni subiti può rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia assicuratrice estera del responsabile del sinistro.
Per conoscerne il nome, invii apposita richiesta al Centro di Informazioni italiano
costituito presso l'IVASS all'indirizzo:
IVASS - Centro di Informazione - Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00- 00000 Xxxx fax 00 00000000 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Nella richiesta di informazioni si devono indicare tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati.
Gli elementi per una corretta richiesta di risarcimento riportati nel capitolo 4.1. di questo opuscolo sono un corretto promemoria.
Il "Modello Blu" è simile, se non identico, in tutto lo Spazio Economico Europeo.
Se ne possiede uno in auto o ne è in possesso il conducente dell'altro veicolo, lo utilizzi tranquillamente.
7.INCIDENTE CON XXXXXXX E CONDUCENTE STRANIERI
In caso di incidente in Italia con un veicolo immatricolato ed assicurato all'estero, per chiedere il risarcimento dei danni subiti dovrà inviare una richiesta di risarcimento, completa di tutti gli elementi riportati nel capitolo 4.1. di questo opuscolo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:
U.C.I. - Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx ( tei. 02/34968.1 - fax 02/34968.230)
E
L’Arca Consulenza Assicurativa s.r.l.
Xxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 XXXXX (XX)
(tel. 0165 – 31847 – fax 0165 – 33339)
L'Ufficio Centrale Italiano risponderà alla sua richiesta di risarcimento indicando quale compagnia italiana sarà incaricata di gestire il sinistro in nome e per conto della compagnia estera assicuratrice del veicolo indicato come responsabile.
Per ogni informazione consulti il sito Internet xxx.xxxxx.xx
8. INCIDENTE CON VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON ASSICURATO
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di:
a) sinistro cagionato da veicolo/xxxxxxx NON IDENTIFICATO: in tale ipotesi vengono risarciti integralmente solo i danni alla persona;
b) sinistro cagionato da veicolo/natante NON ASSICURATO: in tale ipotesi vengono risarciti, integralmente, i danni alla persona e, previa detrazione di € 500,00, i danni a cose;
c) veicolo/natante risultante assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica Italiana, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente: in tale ipotesi vengono risarciti i danni alla persona e danni a cose integralmente;
d) veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria: in tali ipotesi vengono risarciti integralmente sia danni alla persona che i danni a cose, limitatamente ai terzi trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà, ovvero che siano inconsapevoli della circolazione illegale.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata a:
Consap S.p.A. - Xxx Xxxx, X - 00000 Xxxx.
Per informazioni inerenti il Fondo Garanzia Vittime della Strada potrà essere contattato, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 11, il seguente numero: 06.85796415.
Il pubblico viene ricevuto il lunedì, il mercoledì e il giovedì, dalle ore 11 alle ore 13, presso la sede della Consap sita in Xxx Xxxx, 00 - Xxxx.
Altri Contatti:
fax: 00.0000000
e-mail: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxx.xx
Schema ripartizione responsabilità
Il "Modello Blu" riporta alato delle due colonne (Veicolo A e Veicolo B) 17 caselle corrispondenti ad altrettante circostanze di incidente stradale (contrassegnate da un numero di riferimento).
In caso di sinistro, ciascun conducente dovrà crocesegnare la casella e con i numeri di riferimento, potranno utilizzare la tabella riportata alato: l'incrocio dei due numeri (ovvero delle due circostanze) fornirà una risposta che potrà aiutare a definire le responsabilità a carico di uno o dell'altro conducente
Esempio:
Il conducente del veicolo A stava parcheggiando (casella contrassegnata dal numero 3 sul "Modello Blu") e il conducente del veicolo B lo tamponava senza cambiare fila (casella contrassegnata dal numero 8 sul "Modello Blu"): utilizzando la tabella a lato, l'incrocio di questi due numeri attribuisce piena ragione al conducente del veicolo A.
Riportiamo la tabella in cui sono ripartite le responsabilità per i sinistri nei quali siano coinvolti due veicoli.
In caso di non corrispondenza delle modalità del sinistro ad alcuno dei casi previsti dalla tabella, l'accertamento della responsabilità è demandato ai principi generali in tema di circolazione dei veicoli.
Circostanza del sinistro | VEICOLO A | |||||||||||||||||||
Non aveva osservato il segnale di precedenza o di semaforo rosso | 17 | T | T | C | T | C | T | T | T | C | T | T | C | T | T | C | C | T | C | |
Proveniva da destra | 16 | R | T | R | NC | R | R | R | R | R | NC | R | R | R | R | R | R | C | R | |
Invadeva lasede stradale riservata alla circolazione in senso inverso | 15 | T | T | T | T | T | T | T | T | NC | T | T | T | T | T | C | C | T | C | |
Retrocedeva | 14 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | C | T | T | T | C | C | T | C | |
Girava a sinistra | 13 | NC | T | R | R | R | NC | NC | T | R | T | R | C | NC | C | R | R | T | R | |
Girava a destra | 12 | NC | T | R | R | R | R | T | T | R | T | R | R | C | NC | R | R | T | R | |
Sorpassava | 11 | T | T | R | NC | R | NC | NC | T | R | T | R | C | T | C | R | R | T | C | |
Cambiava fila | 10 | T | T | R | NC | R | NC | T | T | C | T | C | T | T | T | C | R | T | R | |
fila diversa | 0 | XX | X | X | XX | X | X | XX | X | XX | C | R | R | R | R | R | R | NC | R | |
Tamponava procedendo nello stesso senso o nella stessa fila | 8 | T | T | C | T | C | T | T | T | NC | NC | C | T | T | T | R | NC | T | C | |
circolatorio | 7 | NC | T | T | R | R | R | R | C | R | C | R | R | R | R | R | R | T | R | |
rotatorio | 6 | T | T | T | R | R | R | C | T | R | NC | R | NC | R | NC | R | R | T | R | |
Entrava in un parcheggio, in un luogo provato, in una strada vicinale | 5 | T | T | C | C | C | C | T | T | R | T | NC | NC | T | NC | R | R | T | R | |
Usciva da un parcheggio, da un luogo pricato, da una strada vicinale | 4 | T | T | C | C | C | C | T | T | C | T | T | T | T | T | R | R | T | C | |
Stava parcheggiando | 3 | T | T | C | C | C | C | T | T | R | NC | NC | NC | T | T | R | R | NC | R | |
portiera | 2 | T | T | C | C | C | C | R | R | C | T | T | T | T | T | R | R | T | C | |
Veicolo in sosta o in fermata | 1 | R | NC | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
0 | NC | T | R | R | R | R | R | NC | R | NC | R | R | NC | NC | R | R | T | R | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | VEICOLO B |
Legenda
T (Torto) Indica la responsabilità totale a carico del veicolo A
C (Concorso) Indica una corresponsabilità paritetica (50%) dei due conducenti
R (Ragione) Indica l'assenza di responsabilità a carico del veicolo A
NC Tipologia di sinistro non verificabile
Le percentuali di responsabilità indicate nel suddetto prospetto non tengono conto:
- della corresponsabilità dovuta al mancato rispetto del limite di velocità quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.
- del mancato rispetto delle modalità previste dal Codice della Strada per te svolte a destra e sinistra quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.
In caso di sinistri dove non vi sia stata collisione tra i due veicoli coinvolti, la suddetta tabella può essere suscettibile di variazione in funzione delle prove che sarà in grado di produrre il conducente che ritiene di non avere responsabilità nell'aver causato il sinistro (art 2054 comma 1°).
A prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze
CASISTICA INCIDENTI STRADALI
Ai fini dell’accertamento della responsabilità in ordine ai sinistri disciplinati dal decreto n. 254 del 18 luglio 2006, si applicano di norma i seguenti principi:
Se i due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100%
X
X
Y
la responsabilità è del veicolo Y che urta posteriormente
Se i due veicoli circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al 100% del sinistro
X | X | X | ||
la responsabilità è del veicolo Y che cambia fila
Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila si presume una responsabilità concorsuale al 50%
Y
Y
Y
X
la responsabilità è al 50% se non c’è cambiamento di fila
Se uno dei due veicoli si rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o uscendo da un’area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al 100% del sinistro.
X
X
X
la responsabilità è del veicolo Y che si immette in circolazione dopo una sosta
Se i due veicoli circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l’asse mediano della carreggiata e si scontrano frontalmente si presume una responsabilità concorsuale al 50%.
X
Y
Y
la responsabilità è al 50% visto che entrambi i veicoli superano l’asse mediano della carreggiata
Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare l’asse mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di quest’ultimo.
X
X
Y
Y
la responsabilità è del veicolo Y che sorpassa l’asse mediano della carreggiata
Y
Se i due veicoli provengono da due strade differenti e le cui direzioni si intersecano o si congiungono la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da sinistra a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da segnali stradali o semaforici.
X
X
X
Y
la responsabilità è del veicolo Y che proviene da sinistra
Se un veicolo in circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro
FERMO
X
Y
X
FERMO
Y
FERMO
X
la responsabilità è del veicolo Y che essendo in circolazione urta il veicolo in sosta
Se uno dei due veicoli circola in retromarcia è normalmente responsabile del sinistro.
X
X
Y
Y
FERMO
X
la responsabilità è del veicolo Y che circola in retromarcia