Contratto di assicurazione di Tutela Legale per il Professionista LegalGuard
FASCICOLO INFORMATIVO
(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)
Contratto di assicurazione di Tutela Legale per il Professionista LegalGuard
Convenzione Xxxxxx – Ingegneri ed Architetti
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa;
b) Condizioni di Assicurazione;
c) Informativa Privacy
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
NOTA INFORMATIVA DANNI
Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 04/12/2015
Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell’impresa: xxxx://xxx.xxx.xx.xx.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35/2010.
I termini utilizzati nella presente Nota Informativa assumono il significato definito nell’ambito delle Condizioni di Assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell’ambito delle Condizioni di Assicurazione che prevarranno sulla Nota Informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle Condizioni di Assicurazione.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE
1. Informazioni Generali
AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: Xxx XXX Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx.
La presente Polizza di Assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia, filiale con sede in Xxx xxxxx Xxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 00 00 00 000.
Sito web: xxxx://xxx.xxx.xx.xx.
Indirizzo e-mail: xxxx.xxxxx@xxx.xxx.
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Elenco I dell’Albo delle Imprese di assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L’attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Assicuratore I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato (2014)
• L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3,458,500,000 (€ 4.704.162.132,00), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197,118,479 (€ 268.115.450,22) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 1,467,400,000 (€ 1.995.919.477,69).
• L’indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 428%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto di Assicurazione ha durata annuale ed è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.
2. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Nei limiti ed alle condizioni di Xxxxxxx, l’Assicurazione copre le spese legali, come definite, sostenute dall’Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontari commessi nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata in Polizza.
L’Assicurazione si intende operante per:
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni
- la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché l’Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo
- l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell’attività professionale dichiarata in Polizza
- le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi.
Nei limiti ed alle condizioni previste nelle condizioni di assicurazione, la polizza offre altresì:
- la copertura “Pacchetto Sicurezza”: D. Lgs 81/2008, relativa alle attività prestate all’Assicurato in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, Committente dei lavori;
- la copertura Tutela della Privacy (D. Lgs. 196/03): prestata a favore dell’Assicurato a tutela dei diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento;
- la copertura Decreto Legislativo 231/2001: la Polizza si estende alla predisposizione delle misure utili per l’eliminazione delle carenze organizzative e ai fini dell’esenzione delle sanzioni interdittive;
- la copertura Pacchetto Ordini Professionali: La garanzia viene prestata a favore del Contraente e/o Assicurato qualora debba presentare opposizione ad una violazione di norme, leggi o regolamenti contestati da parte del proprio ordine professionale.
L’Assicurazione è prestata nella forma “claims made”, pertanto l’Assicuratore sarà tenuto a pagare l’Indennizzo soltanto qualora la richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell`Assicurato durante il periodo di validità della Polizza o il periodo di osservazione, ove previsto.
Si rinvia agli articoli 23 (Oggetto dell’Assicurazione), 24 (Procedure Legali incluse in copertura), 26 (Retroattività - Inizio e termine della garanzia), 30 (Anticipo spese) e 32 (Insorgenza del caso assicurativo) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, qualora operanti.
Avvertenza:
Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto del Frontespizio di Polizza e degli articoli 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 3 (Altre assicurazioni/Indennizzo), 6 (Aggravamento del rischio), 8 (Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro), 17 (Libera scelta del Legale), 25 (Esclusioni), 26 (Retroattività - Inizio e termine della garanzia) e 27 (Garanzia Postuma) delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
L’Assicurazione è stipulata secondo la modalità claims made, pertanto l’Assicuratore sarà obbligato a pagare l’Indennizzo per le perdite pecuniarie soltanto qualora: (i) l’atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) l`atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di attività professionali; e (iii) la richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell`Assicurato durante il periodo di validità della polizza, il Periodo di garanzia postuma o il Periodo di osservazione (ove previsto). Si vedano, per gli aspetti di dettaglio gli artt. 26 e 27 delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza:
Le garanzie summenzionate sono soggette a Massimali, Franchigie e limiti di Indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto del Frontespizio di Polizza, nonché degli articoli 17 (Libera scelta del Legale), 28 (Massimali) e 30 (Anticipo Spese) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Massimale: | € 1.000.000 |
Richiesta di risarcimento | € 500.000 |
Franchigia | € 1.000 |
Danno liquidabile | € 499.000 |
Di seguito, è fornita un’esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione della Franchigia:
3. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione. Si rinvia agli articoli 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona Fede) e 2 (Dichiarazioni dell’Assicurato –Variazioni o comunicazioni) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento o diminuzione del rischio o variazione nella professione. Gli aggravamenti di rischio e variazioni nella professione non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Nel caso in cui la variazione del rischio e/o della professione comportino invece diminuzione del rischio, l’Assicuratore provvederà a ridurre in proporzione il premio o le rate di premio successive alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile. Si rinvia agli articoli 6 (Aggravamento del rischio) e 7 (Diminuzione del rischio) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Premi
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il Premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Il Contraente dovrà procedere al pagamento del Premio direttamente all’Assicuratore ovvero all’intermediario al quale è assegnata la Polizza.
Si rinvia al Frontespizio di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza:
Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell’Assicuratore o dell’Intermediario.
6. Rivalse
Avvertenza:
L’Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'Indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato nei confronti di terzi.
7. Diritto di recesso
Avvertenza:
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di Xxxxxxx e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’Assicuratore potrà recedere dall’Assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso avrà effetto trascorsi trenta giorni dalla data di invio della comunicazione.
L’Assicuratore, entro quindici giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborserà al Contraente la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Si rinvia all’art. 10 (Disdetta in caso di sinistro) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio..
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
9. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
10. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. I premi assicurativi sono soggetti all’imposta del 21,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
L’Assicuratore ha affidato la gestione dei sinistri alla società IGS s.r.l., xxx Xxxxxxx 0, 00000, Xxxxxx, XX.
L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente Polizza:
- informare immediatamente la società incaricata in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione della società incaricata;
Ricevuta la denuncia di sinistro, la società incaricata si adopererà per gestire la fase stragiudiziale, in nome e per conto della Società, ed a svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la società incaricata trasmetterà la pratica al legale incaricato dall’Assicurato.
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione dell’Assicuratore, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico dell’Assicuratore.
Si rinvia agli articoli 17 (Libera Scelta del Legale), 18 (Gestione del Sinistro), 19 (Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa) e 20 (Informativa sui sinistri) e 31 (Sinistri in serie) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio..
- conferire mandato al legale incaricato ai sensi dell’art. 17 (Libera Scelta del Legale) delle Condizioni di Assicurazione, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti all’uopo necessari.
12. Reclami
Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto a AIG Europe Limited - Rappresentanza generale per l’Italia ed indirizzati a:
AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami
Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx - Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx
Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:
IVASS
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET
• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
• i reclami già presentati direttamente a noi e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte nostra o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.
Il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
13. Arbitrato
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Assicuratore in merito alla gestione del Sinistro, a ricorsi al tribunale di grado superiore ovvero a divergenze circa l’interpretazione della Polizza, la decisione spetterà ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato.
Si rinvia all’art. 21 (Controversie ed Arbitrato) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza:
Resta sempre salva la possibilità per l’Assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione
Assicurato | nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. |
Assicuratore | La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. |
Assicurazione | l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. |
Codice delle Assicurazioni | il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato ed integrato. |
Contraente | il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). |
Danno indennizzabile | danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. |
Franchigia | l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo. |
Indennizzo | la somma dovuta dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di sinistro. |
IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. |
Massimale | l’obbligazione massima dell’Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. |
Polizza | il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. |
Premio | il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. |
Risarcimento | la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Rivalsa | il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. |
Sinistro | il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Surrogazione | la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. |
AIG Europe Limited. Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia
- Ingegneri Architetti –
Convenzione Xxxxxx
Polizza di Tutela Legale per il
Professionista
LegalGuard
DEFINIZIONI
Assicurato Il Contraente ed ogni altro soggetto giuridico a favore del quale opera il contratto di assicurazione
Arbitrato È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Attività Professionale
I servizi forniti dall’Assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza (architettura e/o ingegneria), e per i quali è legalmente autorizzato ed iscritto al relativo Ordine Professionale in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti.
Contraente Chi stipula il contratto di assicurazione
Contratto Il contratto di assicurazione
Dipendente • qualsiasi persona che si trova alle dirette dipendenze del Contraente e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego;
• qualsiasi persona estranea al Contraente ma inserita a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’apparato organizzativo del Contraente stesso e quindi sia a questo collegata da un rapporto di servizio;
• qualsiasi persona che è collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dello Assicurato stesso;
Durata del Contratto il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel frontespizio di Polizza.
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Massimale La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
Periodo di Assicurazione è il periodo di un anno che decorre dalla data di efficacia del contratto nonché, ove il contratto sia rinnovato tra le parti, ciascuno dei successivi periodi annuali di rinnovo.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione
Premio Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia
Società AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia
Sinistro: la richiesta fatta dall’Assicurato alla Società di assumersi gli oneri delle Spese Legali relativamente a qualsiasi azione processuale intrapresa dall’Assicurato che non sia altrimenti esclusa dalla presente polizza.
Spese legali (1) onorari, spese ed esborsi ragionevolmente sostenuti dall’assicurato con approvazione per iscritto della Società;
(2) spese legali sostenute da terzi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a seguito di sentenza del tribunale o di procedimenti legali o che l’Assicurato accetti di pagare previo accordo per iscritto dell’Ufficio Sinistri, escludendo tuttavia qualsiasi spesa legale che l’Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna di un tribunale penale per condotta dolosa
(3) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); (4) le spese di giustizia;
(5) le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
(6) Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
(7) li oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.
FRONTESPIZIO DI POLIZZA - AL CONTRATTO N° IFL0008726/xxxx
Contraente: Studio Xxxxxxx Xxxxxx / ASSICURATO SINGOLO / SOC INGEGNERIA / STUDIO DI ARCHITETTURA
Assicurato/i: Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Codice Fiscale
Se studio professionale prego indicare i nominativi dei professionisti e loro cod fiscali
Cognome | Nome | Codice Fiscale / Partita IVA |
Indirizzo: Via xxxx
Cap XXXXX – Città (Prov.)
Codice fiscale / Partita IVA: 01xxxxxx / xxxxxxx
Durata del contratto: dalle ore 24:00 del 31/12/2015 alle ore 24:00 del 31/12/2016
Massimale per assicurato: Euro 15.000,00 / Euro 30.000,00 per sinistro Euro 30.000,00 / Euro 60.000,00 per anno
Franchigia: Non prevista
Retroattività: dal 01/01/2013 / dal 01/01/2010 (se opzionata retro 5 anni e pagato AP)
Dal prossima annualità la retro sarà quella sopra indicata solo per coloro che rinnovano ovvero già assicurati con AIG
Broker: Xxxxxx Italia Spa – Sede di Milano
Assicuratori: AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia
Condizioni Speciali: Garanzia Protezione Attiva (solo se pagato il relativo premio) / Nessuna
Laddove la presente garanzia sia OPERANTE non sarà garantita alcuna retroattività sulla presente garanzia
Premio Xxxxx Xxxxx: € xxx,xx (pari ad un premio netto di € xxx,xx ed imposte € xxx,xx)
Data di Pagamento: dd/mm/yyyy
INFORMAZIONI SU PRECEDENTI COPERTURE
La Società ha in scadenza altre polizze per questo rischio? Se sì, si indichino le condizioni dell’ultima polizza:
Sì No
Compagnia: Data di scadenza: Massimale: Franchigia: Premio:
INFORMAZIONI SUI SINISTRI PREGRESSI
Nei confronti del proponente e/o di alcune persone per le quali si richiede copertura assicurativa, s ono stati avanzati procedimenti penali o procedimenti per illeciti amministrativi che hanno comportato l’apertura di un Sinistro con importi pagati da precedenti assicuratori, negli ultimi 3 anni?
Sì No se SI indicare il numero de sinistri: XXX
In caso affermativo, si prega controfirmare anche l’allegato sinistri Totale importo Sinistri pagati: …………………..
Nei confronti del proponente e/o di alcune persone per le quali si richiede copertura assicurativa, sono stati avanzati procedimenti penali o procedimenti per illeciti amministrativi che hanno comportato l’apertura di un Sinistro con importi non ancora pagati da precedenti assicuratori, negli ultimi 3 anni?
Sì No se SI indicare il numero de sinistri: XXX
In caso affermativo, si prega controfirmare anche l’allegato sinistri Totale importo Sinistri riservati: ………….
TOTALE IMPORTO SINISTRI PAGATI + RISERVATI: …………………
DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara, d opo attenta verifica:
- di essere autorizzato a fornire le informazioni relative alle circostanze del rischio per conto di tutte le parti coperte dall’assicurazione cui lo stesso si riferisce;
- che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità e non sono state esposte in maniera inesatta o nascoste evidenze materiali;
- di impegnarsi ad informare l’Assicuratore circa ogni alterazione ai fatti intervenuta prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
- di prendere atto che, laddove i criteri assuntivi n on siano rispettati, l’invio del le informazioni al Broker, non determina l’attivazione delle garanzie nei confronti degli assicurati.
Data Firma
Il Sottoscritto dichiara inoltre:
- di aver preso visione dei modelli 7A e 7B di cui al Regolamento IVASS n° 5/2006;
- di aver preso visione dei documenti componenti il Fascicolo Info rmativo di cui al Regolamento IVASS n° 35/2010;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento e la tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e di acconsentire pertanto al trattamento di tali dati ai fini della gestione del contratto di assicurazione.
Data Firma
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dic hiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stes se :
Art. 3 – Altre assicurazioni/Indennizzo
Art. 8 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro Art. 10 – Disdetta in caso di Sinistro
Art. 11 – Durata della Assicurazione Art. 21 – Controversie ed Arbitrato Art. 25 – Esclusioni
Art. 26 – Retroattività – Inizio e Termine della garanzia Art. 27 – Garanzia Postuma
Art. 34 – Clausola Broker
Art. 35 – Clausola esclusione OFAC
Data Milano, DD/MM/YYYY
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia
ALLEGATO SINISTRI AL CONTRATTO N° IFL0008726/XXX
(in assenza di sinistri questo documento non verrà prodotto)
SINISTRI CON IMPORTI LIQUIDATI
DATA DI DENUNCIA | DESCRIZIONE DELL’EVENTO | STATO ATTUALE DELLA VERTENZA | IMPORTI PAGATI | |
1 | APERTO / CHIUSO | |||
2 | APERTO / CHIUSO | |||
3 | APERTO / CHIUSO | |||
4 | APERTO / CHIUSO | |||
5 | APERTO / CHIUSO | |||
6 | APERTO / CHIUSO | |||
7 | APERTO / CHIUSO | |||
8 | APERTO / CHIUSO | |||
9 | APERTO / CHIUSO | |||
10 | APERTO / CHIUSO |
SINISTRI CON IMPORTI RISERVATI
DATA DI DENUNCIA | DESCRIZIONE DELL’EVENTO | STATO ATTUALE DELLA VERTENZA | IMPORTI RISERVATI | |
1 | APERTO / CHIUSO | |||
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Data Firma
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona Fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto ( artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)
Si precisa tuttavia che qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dell’assicurato, non pregiudicheranno questo contratto, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede.
Art. 2 – Dichiarazioni dell’Assicurato –Variazioni o comunicazioni
Le dichiarazioni e le informazioni rese dall’Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
Le variazioni o modificazioni della copertura devono risultare da atto scritto.
Art. 3 – Altre assicurazioni/Indennizzo
L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4 – Pagamento del premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato dal contraente se il premio è stato pagato entro i sette gg successivi alla data indicata, altrimenti, in caso di pagamento oltre il termine di mora indicato, ha effetto dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio. Per data di pagamento del premio si intende la data “valuta beneficiario” se il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario o la “data operazione” se il pagamento è effettuato a mezzo carta di credito.
I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la Polizza .
Art. 5 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 – Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio di cui all’Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l’assicurato ne sia venuto a conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 C.C.).
Art. 9 – Pagamento dell’indennizzo
Valutato il danno, verificata l’operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo.
Art. 10 – Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 11 – Durata dell’Assicurazione
A parziale deroga dell’articolo 1899 c.c. l’assicurazione ha la durata, massima di un anno, come indicato nel frontespizio di
polizza.
Art. 12 – Oneri fiscali
GLI ONERI FISCALI RELATIVI ALL’ASSICURAZIONE SONO A CARICO DELL’ASSICURATO.
Art. 13 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società.
Art. 14 – Diritto di surrogazione.
La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.
Art. 15 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.
Art. 16 – Tasse ed Imposte
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
1. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 17 - Libera scelta del Legale
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contestualmente alla denuncia del Sinistro.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà anche gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 2.500,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale indicato nel frontespizio di Polizza.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Art. 18 – Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, La Società si adopera per gestire la fase stragiudiziale ed a svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e purché il valore in lite sia superiore a € 250,00 e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società tramite l’Ufficio sinistri trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17.
Per ogni stato della vertenza e grado del giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Le parti prendono atto che la gestione dei sinistri è stata affidata dalla Società a:
IGS Srl
Xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
P.IVA 0194371059
Art. 19 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
informare immediatamente l’ufficio dalla Società incaricato in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 20 – Informativa sui sinistri
La Società si obbliga a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.
Art. 21 – Controversie ed Arbitrato
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro, a ricorsi al tribunale di grado superiore, a divergenze circa l’interpretazione della polizza, la decisione spetterà ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato.
La Società rimborserà soltanto le somme sostenute in quanto Spese Legali al fine di indennizzare l’Assicurato per Sinistri o procedure legali approvate. Le Spese Legali sostenute per la normale presentazione o amministrazione dell’attività professionale o delle spese dell’Assicurato, che sarebbero state sostenute nel normale corso dell’attività professionale esercitata dall’Assicurato non faranno parte dell’indennizzo della presente polizza.
Qualora l’Assicurato decida di procedere con la pretesa al risarcimento danni o con procedure legali non approvate dall’ufficio incaricato dalla Società a causa dell’assenza di prospettive ragionevoli e l’Assicurato ottenga esito positivo in tale tentativo di pretesa di risarcimento e/o procedure legali, la Società accetterà di pagare le Spese Legali sostenute successivamente al diniego da parte dell’Ufficio Sinistri dell’approvazione, soggetto ai termini, condizioni e limitazioni della presente polizza.
Ai sensi della presente clausola, si intende per esito positivo un ordine di pagamento o accordo a pagare almeno il 50% delle Spese Legali sostenute a favore dell’Assicurato o un’assoluzione dell’Assicurato o una conclusione per cui nessuna ulteriore imposta è dovuta o una conclusione per cui non siano state riscontrate violazioni di qualsiasi regolamento.
Art. 22 – Recupero di Somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
2. DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
Art. 23 – Oggetto della Assicurazione
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Frontespizio, le Spese legali come definite, compreso l’Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.), il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il Consulente Tecnico di Parte (CTP) che dovessero essere sostenute dall’Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti connessi all’attività professionale dichiarata in polizza.
La copertura è prestata a condizione che l’Assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla legge per l’esercizio della attività professionale dichiarata in polizza.
La garanzia è prestata anche a favore dei Dipendenti dell’Assicurato e dei familiari che con lui collaborano all’esercizio dell’attività professionale dichiarata in polizza.
Art. 24 – Procedure Legali incluse in copertura
La Polizza si intende operante per:
a) la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. La Polizza è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Si intendono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per le contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
b) la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, purché l’Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 Cod. Proc. Pen.) o in caso di archiviazione per infondatezza di reato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società rimborserà le spese di
difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il
Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.
c) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell’attività professionale descritta nel frontespizio di Polizza laddove sia stato pagato il relativo Premio.
d) Le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi. La Polizza è operante anche nel caso in cui esista apposita assicurazione di responsabilità civile ad integrazione e dopo esaurimento per spese di resistenza e soccombenza ai sensi articolo 1917 CC. Si intendono escluse le altre spese di difesa.
e) “Pacchetto Sicurezza”: D. Lgs 81/2008:
Le garanzie vengono prestate all’Assicurato in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, Committente dei lavori.
Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:
1. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. l’opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 500,00. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire all’Ufficio Sinistri il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
f) Tutela della Privacy (D. Lgs. 196/03)
Le garanzie vengono prestate a favore dell’Assicurato a tutela dei diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile/i del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge.
Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai Sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, per:
I. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
II. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
III. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile.
g) Decreto Legislativo 231/2001:
Laddove applicabile, se il Contraente dovesse essere condannato o sanzionato perché sprovvisto di adeguato modello Preventivo di Organizzazione, la Polizza si estende alla predisposizione delle misure utili per l’eliminazione delle carenze organizzative e ai fini dell’esenzione delle sanzioni interdittive.
Tale estensione di Polizza è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro ed è compreso nel Massimale di Polizza indicato nel frontespizio di Polizza.
h) Pacchetto Ordini Professionali:
La garanzia viene prestata a favore del Contraente e/o Assicurato qualora debba presentare opposizione ad una violazione di norme, leggi o regolamenti contestati da parte del proprio ordine professionale. La tutela vale anche per l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio innanzi al giudice ordinario di primo grado.
Art. 25 – Esclusioni
La garanzia non è operante per le controversie:
a) derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, salva l’ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall’Assicurato;
c) inerenti al recupero di crediti;
d) relative a rapporti tra soci, amministratori, associati quando il Contraente è una società di persone, di capitali o uno studio associato;
e) di natura contrattuale nei confronti della Società;
f) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
g) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge salvo quelle derivanti da rischi connessi alla normale attività professionale;
l) derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro, salvo quanto previsto alla lettera d) dei “Rischi Assicurati”;
m) derivanti dall’attività di revisore dei conti di società di persone, di capitali e/o Enti o altro incarico che esuli dall’attività professionale dichiarata in polizza;
n) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
o) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
Art. 26 –Retroattività - Inizio e termine della garanzia
Il Contratto è operante anche per i fatti posti in essere successivamente alla data indicata nel frontespizio di Polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della Polizza.
Qualora nel periodo precedente la data di effetto del presente Contratto sia stata operante a favore degli Assicurato altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest’ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia.
Ai fini della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente o l’Assicurato (se persona diversa) dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi.
Art. 27 – Garanzia Postuma
Il Contratto è sì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della Polizza fino ad un massimo di 1 (un) anno, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel Periodo di Assicurazione indicato nel frontespizio di polizza.
Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun Sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma.
Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch’essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti.
Art. 28 – Massimale
Relativamente all’attività professionale indicata nel frontespizio di polizza, il Contratto è prestato fino alla concorrenza dei Massimali stabiliti nel frontespizio di polizza Il massimale annuo indicato nel Frontespizio rappresenta la massima esposizione della Società per più Sinistri denunciati dall’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.
Art. 29 – Estensione territoriale
Il Contratto vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati in Europa.
Resta comunque inteso che il Contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l’interpretazione della Polizza.
Art. 30 – Anticipo spese
La Società potrà anticipare, dietro presentazione dei relativi giustificativi, fino alla somma di Euro 3.500 per evento. Gli anticipi delle spese sostenute dall’Assicurato verranno riconosciuti anche sui Sinistri per i quali è possibile stabilire solo dopo la pronuncia di sentenza passata in giudicato se essi rientrano in garanzia.
L’Assicurato si impegna, nei confronti della Società, a restituire a quest’ultima quanto da questa anticipato, qualora la sentenza passata in giudicato abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto.
Con riferimento ai procedimenti penali per delitti dolosi, la Società richiederà il rimborso delle spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio qualora lo stesso si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento derubricato a reato colposo, decreto di archiviazione per infondatezza della “notitia criminis”.
Art. 31 – Sinistri in serie
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questo Contratto.
Art. 32 – Insorgenza del caso assicurativo
Fermo restando quanto sancito all’Art. 26 e all’Art. 27 del testo di xxxxxxx, per inizio del caso assicurativo si intende:
- per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
L’assicurazione non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
In caso di vertenza tra il Contraente ed uno o più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, l’assicurazione verrà prestata unicamente a favore del Contraente.
Art. 33 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 34 – Xxxxxxxx broker
La gestione del presente contratto per conto dell’Assicurato, ovvero la collaborazione all’esecuzione dello stesso, è affidata a Xxxxxx Italia SpA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti da Xxxxxx Italia SpA che tratterà con l’ Assicuratore. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e sue integrazioni e modificazioni, tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite di Xxxxxx Italia SpA; l’ Assicuratore da’ atto che il pagamento dei premi a Xxxxxx Italia SpA è liberatorio per i singoli Assicurati.
Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto, per conto dell’Assicurato, saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica e saranno valide anche se fatte a/da Xxxxxx Italia SpA, che viene quindi riconosciuta da Assicuratore e Assicurato quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto degli stessi (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Art. 35 – Clausola Esclusione OFAC
La Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :
Art. 3 – Altre assicurazioni/Indennizzo
Art. 8 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro Art. 10 – Disdetta in caso di Sinistro
Art. 11 – Durata della Assicurazione Art. 21 – Controversie ed Arbitrato
Art. 25 – Esclusioni
Art. 26 – Retroattività – Inizio e Termine della garanzia Art. 27 – Garanzia Postuma
Art. 34 – Clausola Broker
Art.35 – Clausola Esclusione OFAC
Data Milano, DD/MM/YYYY
LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 0000, X. 000
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I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell’Autorità Garant e per la protezione dei dati personali.
Trasferimento all’estero. Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all’estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all’Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.
Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali. Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tu tto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.
Richieste o domande. L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) l’indicazione a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stat i comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Infine, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto, l’interessato ha diritto di oppors i, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendit a diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell’informativa privacy consultabile all'indirizz o xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx -policy-italy_4011_623184.html o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.
Data, Sottoscrizione dell’Assicurato
INFORMATIVA CONFORME ALL’ALLEGATO N. 7B AL REGOLAMENTO ISVAP
N. 5 del 16 OTTOBRE 2006
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
AVVERTENZA:
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
a) AIG Advisors S.r.l.;
b) iscritto nella Sezione A del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (XXX), quale agente di assicurazione: A000504487 il 19 novembre 2014.
c) sede legale: xxx xxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx;
d) recapito telefonico: 0236901; posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx;
e) denominazione sociale dell’impresa di cui sono offerti i prodotti: AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l’Italia;
f) l’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a) l’intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione;
b) L’impresa controllante di un’impresa di assicurazione (AIG Europe Holdings Limited) è detentrice di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di AIG Advisors s.r.l.;
c) AIG Advisors S.r.l. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha il diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari, anche per iscritto.
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) I premi pagati dal contraente ad AIG Advisors s.r.l. e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall’impresa, se regolati per il tramite dello stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso;
b) L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
c) Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.
Per la copertura del rischio assicurando, il Broker del contraente si è rivolto ad AIG Advisors S.r.l., agente mandatario della compagnia AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l’Italia, compagnia che emette il contratto.
Dichiaro di aver ricevuto le informative conformi agli allegati 7A e 7B al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
Il contraente