COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) XXXXXXXX XXXXXXXXX Presidente
(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXX
Nella seduta del 16/10/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Espone il ricorrente di aver estinto anticipatamente dopo 48 rate su 120, un finanziamento contro cessione di quote della pensione. Il contratto non sarebbe trasparente, giacché le commissioni sono indicate in via cumulativa senza una chiara distinzione tra le componenti di costo. In considerazione di tale opacità informativa, l’ammontare delle commissioni finanziarie deve essere proporzionalmente restituito; come pure il premio assicurativo.
Replica l’intermediario di aver applicato un metodo di calcolo, congruo e razionale. Le spese d’intermediazione sarebbero poi istantanee e non rimborsabili. Tutte le somme dovute per le attività ratione temporis sarebbero già state corrisposte.
La ricorrente chiede la restituzione delle somme dovute secondo il criterio pro rata temporis. L’intermediario insiste per il rigetto.
DIRITTO
Secondo consolidato orientamento, nel caso di estinzione anticipata, va restituita la quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo. Debbono, infatti,
reputarsi contrarie a norma imperativa le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità tout court dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata (cfr., ex multis, Collegio di Milano, n. 2055/12; Collegio di Roma, n. 1121/12; Collegio di Napoli, n. 1858/12).
L’art. 125, 2° comma, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (Disposizioni varie a tutela dei consumatori), prevedeva che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Su questa linea, l’art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, dispone che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Nello stesso senso, con Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, si dispone che in caso di estinzione anticipata del mutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”.
Tale disciplina attua l’art. 8 della direttiva 87/102/CEE, ai sensi del quale "il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito" e "in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". La ratio di tale norma a tutela del consumatore è stata ribadita dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recentemente recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, per i contratti di credito al consumo, che sostituisce la norma comunitaria dell’87.
Quanto alla restituzione dei premi assicurativi, viene in rilievo l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’), in base al quale: “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”. Su questa linea, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 prevede che; “nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa”.
Preme, infine, di segnalare i ripetuti richiami della Banca d’Italia alla trasparenza e correttezza delle previsioni contrattuali, vòlti a garantire al cliente la piena consapevolezza del proprio diritto alla restituzione delle somme anticipate. Appare in proposito necessario
che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, distinguendo analiticamente quelle suscettibili di maturazione nel corso del tempo. Tale distinzione non risulta dai documenti in atti.
Il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio reputa che: (a) siano suscettibili di restituzione, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, come nel caso in esame, l’intera misura di ciascuna delle voci appena indicate deve essere considerata al fine della determinazione della quota da restituire; (c) l’importo è equitativamente determinato secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui la misura complessiva di ciascuna delle voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è inoltre tenuto alla restituzione, nella medesima misura proporzionale, del premio assicurativo.
Nel nostro caso, il ricorrente ha fruito del finanziamento fino alla rata n. 48 (su 120). Sicché applicando il criterio ratione temporis, su ciascuna delle voci sopra indicate, si ottiene una somma pari ad € 2.239,62. Di seguito il riepilogo schematico del calcolo:
Finanziamento- cessione del quinto della retribuzione | Importo dovuto contrattualmente | commissioni pro quota rate complessive n. 120 | retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue (120-48=72) | importo rimborsato | differenza rimasta a carico della parte ricorrente |
Commissioni intermediario conenuto | € 1.752,00 | € 14,60 | € 1.051,20 | € - | € 1.051,20 |
Commissioni di intermediazione | € 1.168,71 | € 9,74 | € 701,23 | € 288,00 | € 413,23 |
Costi assicurativi | € 1.291,99 | € 10,77 | € 775,19 | € 775,19 | |
Totale commissioni e premio assicurativo | € 4.212,70 | € 2.527,62 | € 288,00 | € 2.239,62 |
Non può trovare accoglimento la domanda sulle spese giacché il procedimento non richiede difesa tecnica.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.239,62, oltre ad interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1