Condizioni generali del TCS Libretto ETI
Condizioni generali del TCS Libretto ETI
Versione prodotto 2013 / Edizione 01.2022
Sommario Edizione luglio 2013
Il vostro TCS Libretto ETI in breve 2
1 Disposizioni comuni 5
Riassunto delle prestazioni del Libretto ETI 4
1.1 Varianti del Libretto ETI 5
1.2 Persone coperte e assicurate 5
1.3 Veicoli 5
1.4. Validità territoriale 5
1.5 Anticipo sulle spese 6
1.6 Esclusioni generali 6
1.7 Diritti e obblighi contrattuali 7
1.8 Diritti e obblighi in caso di sinistro 7
1.9 Clausola di sussidiarietà e di pretese verso terzi 7
1.10 Esclusione di responsabilità 7
2 Annullamento del viaggio prima della partenza 8
1.11 Foro e diritto applicabile 7
2.1 Eventi coperti 8
2.2 Eventi non coperti (complemento dell’art. 1.6: Esclusioni generali) 8
2.3 Prestazioni 8
2.4 Prestazioni non coperte 9
3 Assistenza alle persone dopo la partenza 9
2.5 Come procedere 9
3.1 Ricerca e salvataggio 9
3.2 Trasporto d’emergenza 9
3.3 Rimpatrio sanitario 9
3.4 Rimpatrio in caso di decesso 9
3.5 Anticipo sulle spese di cura ospedaliere o ambulatoriali 9
3.6 Spese di visita 9
3.7 Accompagnamento di minorenni 10
3.8 Spese supplementari di rientro anticipato 10
3.9 Spese supplementari di soggiorno prolungato 10
3.10 Spese supplementari in caso di perdita della coincidenza aerea 11
3.11 Conseguenze in caso di furto di documenti 11
3.12 Prestazioni non coperte 11
4 Assistenza ai veicoli nei paesi europei 11
3.13 Come procedere 11
4.1 Soccorso stradale, traino e sollevamento con argano 11
4.2 Prestazioni in caso di riparazione del veicolo sul posto 11
4.3 Anticipo sulle spese 12
4.4 Prestazioni se il veicolo non può essere riparato o se lo stesso è stato rubato e ritrovato tardivamente 12
4.5 Prestazioni in caso d’inabilità del conducente 12
4.6 Prestazioni non coperte 13
5 Protezione giuridica legata a un viaggio all’estero 13
4.7 Come procedere 13
5.1 Eventi coperti 13
5.2 Eventi non coperti (complemento dell’art. 1.6: Esclusioni generali) 13
5.3 Prestazioni 12 14
5.4 Prestazioni non coperte 14
6 Disposizioni riguardanti i servizi complementari 15
5.5 Come procedere 14
6.1 Centrale d’intervento ETI 15
6.2 Medi-Service 15
6.3 Assistenza per il blocco delle carte 15
6.4 Home Assistance 15
Glossario 16
Il vostro TCS Libretto ETI in breve
Gentile socio/a,
di seguito trova le informazioni sull’identità dei partner contrattuali e sui principali elementi del Libretto ETI.
Il glossario alla fine del Libretto ETI fornisce inoltre la definizione di alcuni termini usati nelle Condizioni generali. Soltanto le Condizioni generali del Libretto ETI determinano il diritto alle prestazioni.
Chi può acquistare il TCS Libretto ETI
Solo i soci del TCS possono acquistare il Libretto ETI e soltanto nella categoria di adesione scelta (motorizza- to o non motorizzato).
Chi sono i vostri partner?
∞ Il Libretto ETI è un prodotto proposto dal Touring Club Svizzero in collaborazione con TAS Assicura- zioni SA e Assista Protezione giuridica SA.
Le prestazioni di cui al capitolo 4: soccorso stradale (art. 4.1), invio di pezzi di ricambio (art. 4.2.2), anti- cipo sulle spese (art. 4.3), rimpatrio del veicolo non riparato sul posto fino a CHF 2’000.- (art. 4.4.2) e abbandono del veicolo (art. 4.4.3) sono fornite dal TCS in collaborazione con la rete dei club automo- bilistici stranieri;
Le prestazioni di assicurazione sono fornite dagli assicuratori secondo la seguente suddivisione:
∞ TAS Assicurazioni SA (di seguito TAS), Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx 0, xxxxxxx xxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxx XX, per le prestazioni assicurative di cui ai capitoli 2, 3, 4 (in parte) e 6.
∞ Assista Protezione giuridica SA (di seguito Assista), Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx 0, xxxxxxx xxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxx XX, per le prestazioni assicurative di cui al capitolo 5.
Per le prestazioni assicurative, il Touring Club Svizzero ha stipulato contratti collettivi di assicurazione con TAS e con Assista. Il TCS è lo stipulante e la persona assicurata è il beneficiario del Libretto ETI. Le presta- zioni assicurative secondo tali contratti collettivi sono riprodotte nelle presenti condizioni generali.
TCS, TAS e Assista sono collettivamente denominati
«Gruppo TCS».
Qual è la gamma di prestazioni coperte dal vostro TCS Libretto ETI?
Il Libretto ETI è una soluzione di assistenza viaggio completa che comprende le prestazioni seguenti:
∞Annullamento del viaggio prima della partenza
∞Assistenza alle persone dopo la partenza
∞Assistenza ai veicoli nei paesi europei
∞Protezione giuridica legata a un viaggio all’estero
Dopo questa parte «riassuntiva» troverete una tabella che riepiloga le prestazioni del Libretto ETI. Vogliate inoltre consultare le Condizioni generali.
La copertura scelta (Europa-Mondo, Motorizzato-Non motorizzato, Individuale-Famiglia) è indicata nell’at- testazione di copertura consegnata al momento della stipula o del prosecuzione del Libretto ETI.
La copertura scelta (Europa-Mondo, Motorizzato-Non motorizzato, Individuale-Famiglia) è indicata nell’at- testazione di copertura consegnata al momento della stipula o del prosecuzione del Libretto ETI.
Quali sono le persone coperte?
Il Libretto ETI è valido per le persone che hanno il loro domicilio legale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Il Libretto ETI può essere stipulato per il solo titolare (Libretto ETI Individuale) oppure per il titolare e la sua famiglia (Libretto ETI Famiglia).
Copertura individuale I beneficiari sono:
∞ il titolare del Libretto ETI;
∞ i minorenni che non vivono in comunione dome- stica con il titolare, ma che sono stati invitati da quest’ultimo, per la durata di un viaggio.
Copertura famiglia I beneficiari sono:
∞ il titolare del Libretto ETI;
∞ le persone che convivono con lui;
∞ i minorenni che non vivono nella stessa comunione domestica con il titolare, ma che sono stati invitati da quest’ultimo, per la durata di un viaggio.
L’attestazione consegnata al momento della stipula o del prosecuzione indica se la copertura è individuale o familiare.
Quali sono i veicoli coperti?
Il Libretto ETI «motorizzato/con assistenza ai veicoli in Europa » include la copertura di veicoli da turismo, di motocicli, di camper e di minibus fino a 3,5 t e 3,2 m d’altezza, immatricolati in Svizzera e guidati da un beneficiario. Sono altresì coperti tutti i rimorchi fino a 3,5 t autorizzati legalmente al traffico e trainati da un veicolo coperto.
Quali varianti di copertura territoriale possono essere scelte?
Il Libretto ETI Europa si estende all’Europa e ai paesi appartenenti al bacino mediterraneo. Il Libretto ETI Mondo si estende al mondo intero. Le prestazioni legate all’utilizzo di un veicolo privato sono garantite soltanto in Europa e nei paesi appartenenti al bacino mediterraneo, ad esclusione della Svizzera.
La protezione giuridica è esclusa se l’evento si verifica in Svizzera.
Il titolare può richiedere in qualsiasi momento di passare dal Libretto ETI Europa al Libretto ETI Mondo. Il passaggio dal Libretto ETI Mondo al Libretto ETI Europa è invece possibile solo alla successiva scadenza del contratto. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare il TCS.
Validità temporale
La data di entrata in vigore del Libretto ETI è indicata nell’attestazione di copertura e, il primo anno di sotto- scrizione, corrisponde al giorno seguente a quello del pagamento integrale della sua quota. Il Libretto ETI è valido un anno, poi prosegue tacitamente di anno in anno, se non disdetto per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo:
∞ entro il giorno della scadenza dal titolare del Libretto ETI
∞ 30 giorni prima della scadenza dal TCS
Il Libretto ETI può essere disdetto anticipatamente da una delle due parti a seguito di un sinistro per il quale il TCS, TAS o Assista ha fornito delle prestazioni.
L’inizio e la fine della copertura assicurativa di TAS e di Assista conformemente ai contratti collettivi sono le stesse del Libretto ETI.
Pagamento della quota annuale
Il primo anno di sottoscrizione, la quota del Libretto ETI è dovuta prima della sua entrata in vigore. Per gli anni successivi, la quota può essere pagata in anticipo, entro la data di scadenza del periodo contrattuale in corso.
In caso di modifica della quota, il TCS comunica il nuovo importo al titolare del Libretto ETI al più tardi 30 giorni prima della scadenza del periodo contrat- tuale in corso. Se il titolare del Libretto ETI non disdice il contratto al più tardi il giorno della scadenza del periodo contrattuale in corso, la nuova quota è consi- derata accettata.
Il titolare può far valere i diritti risultanti dal Libretto ETI solo se la quota corrispondente è stata precedente- mente pagata.
Quali altri obblighi derivano per voi?
Le conversazioni telefoniche a destinazione o in provenienza dalla Centrale d’intervento ETI sono registrate per garantire l’efficienza delle prestazioni di assistenza e controllarne la qualità (formazione).
Le spese necessarie per raggiungere la Centrale d’intervento ETI (telefono, fax) in casi urgenti sono prese a carico, previa presentazione dei giustificativi
∞ Xxx le vostre richieste d’informazione relative ad una
pratica in corso rivolgersi a:
TAS Assicurazioni SA, Assistance ETI, xxxxxxx xxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxx XX
Telefono: x00 00 000 00 00
∞ Per le vostre richieste d’intervento giuridico
rivolgersi a:
Assista Protezione giuridica SA, Xxxxxxxx ETI, xxxxxxx xxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxx XX
Telefono: x00 00 000 00 00 E-mail: xxxxxxx@xxx.xx
∞ Per le vostre richieste d’informazione generali relative al Libretto ETI o ad altri prodotti del TCS: Touring Club Svizzero, Servizio clienti,
xxxxxxx xxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxx XX
Telefono: 0000 000 000 E-mail: xxxx@xxx.xx
Protezione dei dati
TCS, TAS e Assista trattano i dati nel rispetto della legge sulla protezione dei dati.
I principali dati personali trattati sono: dati contrattuali (indirizzo, coordinate per raggiungere la persona, dati per il pagamento) e i dati del sinistro (circostanze, luogo del sinistro, dati medici, ecc.).
Tali informazioni sono usate per la conclusione del contratto, la sua esecuzione e il regolamento del sinistro. A tale scopo, TCS, TAS e Assista sono autoriz- zate, nella misura necessaria e opportuna, a scambiare i dati tra di loro e a trasmetterli a terzi (per esempio
co-assicuratori o riassicuratori, autorità, ospedali, medici, compagnie aeree, club automobilistici esteri, servizi di soccorso stradale, partner, intermediari ecc.), in Svizzera e all’estero. Allo stesso modo, TCS, TAS e Assista sono autorizzate a raccogliere i dati presso tali terzi. Infine, i dati possono essere trattati e scambiati tra TCS, TAS e Assista a fini di marketing, valutazione dei rischi e statistici.
I dati sono conservati su supporti fisici e/o elettronici
Importante!
Troverete informazioni più dettagliate nelle presenti Condizioni generali.
I sinistri devono essere obbligatoriamente annunciati al TCS, a TAS o ad Assista.
Il beneficiario deve attenersi alle istruzioni indicate nel Libretto ETI e a quelle che gli sono fornite dal TCS, TAS e Assista.
I vostri interlocutori sono:
∞ Xxx le vostre richieste di assistenza urgente: Centrale d’intervento ETI 24 ore su 24, tutto l’anno Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
Riassunto delle prestazioni del Libretto ETI
Prestazioni e somme coperte | Art. CG | non motorizzato | motorizzato | Europa | Mondo |
ANNULLAMENTO VIAGGI PRIMA DELLA PARTENZA Assunzione delle spese di annullamento contrattualmente dovute | 2 | • | • | fino a CHF 120 000.– per evento | fino a CHF 120 000.– per evento |
ASSISTENZA ALLE PERSONE DOPO LA PARTENZA | 3 | • | • | ||
Ricerca e salvataggio | 3.1 | • | • | fino a CHF 30 000.– per evento | fino a CHF 30 000.– per evento |
Trasporto di emergenza | 3.2 | • | • | illimitato | illimitato |
Rimpatrio sanitario | 3.3 | • | • | illimitato | illimitato |
Rimpatrio in caso di decesso | 3.4 | • | • | illimitato | illimitato |
Anticipo rimborsabile per spese di cura ospedaliere o ambulatoriali | 3.5 | • | • | fino a CHF 5 000.– per beneficiario | fino a CHF 5 000.– / 10 000.– per beneficiario* |
Spese di visita (trasporto e soggiorno per 2 persone) | 3.6 | • | • | fino a CHF 4 000.– per evento | fino a CHF 4 000.– / 6 000.– per evento* |
Accompagnamento di minorenni al domicilio | 3.7 | • | • | illimitato | illimitato |
Spese supplementari di rientro anticipato | 3.8 | • | • | illimitato | illimitato |
Ritorno temporaneo di un beneficiario | 3.8.6 | • | • | illimitato | illimitato |
Spese supplementari di soggiorno prolungato | 3.9 | • | • | fino a CHF 1 000.– per beneficiario | fino a CHF 1 000.– per beneficiario |
Spese non rimborsabili del soggiorno non usufruito | 3.8 3.9 | • | • | fino a CHF 120 000.– per evento | fino a CHF 120 000.– per evento |
Spese supplementari dovute alla perdita di coincidenze aeree | 3.10 | • | • | fino a CHF 2 000.– per beneficiario | fino a CHF 2 000.– / 3 000.– per beneficiario* |
Conseguenze del furto di documenti | 3.11 | • | • | fino a CHF 1 000.– per evento | fino a CHF 1 000.– / 3 000.– per evento* |
ASSISTENZA AI VEICOLI NEI PAESI EUROPEI | • | La copertura del capitolo 4 nel Libretto ETI Mondo è la stessa del Libretto ETI Europa. Il sinistro deve avvenire in Europa. | |||
Soccorso stradale, traino e sollevamento con argano | 4.1 | • | illimitato | ||
Prestazioni in caso di riparazione del veicolo sul posto: | 4.2 | • | |||
- le spese supplementari sul posto (alloggio, trasporti pubblici) | 4.2.1 | • | fino a CHF 1 000.– per beneficiario, mass. CHF 4 000.– per evento | ||
- oppure le spese di noleggio di un veicolo | 4.2.1 | • | fino a CHF 1 000.– per evento | ||
- Invio di pezzi di ricambio | 4.2.2 | • | illimitato | ||
- Rimpatrio del veicolo riparato | 4.2.3 | • | Assunzione delle spese di viaggio per il recupe- ro del veicolo | ||
Anticipo sulle spese | 4.3 | • | fino a CHF 2 000.– per evento | ||
Prestazioni se il veicolo non può essere riparato o è stato rubato: | 4.4 | • | |||
- Le spese supplementari di proseguimento del viaggio e di ritorno al domicilio con i trasporti pubblici | 4.4.1 | • | fino a CHF 1 000.– per beneficiario, mass. CHF 4 000.– per evento | ||
- oppure le spese di noleggio di un veicolo | 4.4.1 | • | fino a CHF 2 000.– per evento | ||
- Rimpatrio del veicolo | 4.4.2 | • | fino al valore venale | ||
- Abbandono e sdoganamento del veicolo | 4.4.3 | • | illimitato | ||
Prestazioni in caso di inabilità del conducente | 4.5 | • | illimitato | ||
PROTEZIONE GIURIDICA LEGATA A UN VIAGGIO ALL’ESTERO Assunzione delle spese legali legate a una controversia | 5 | • | • | fino a CHF 250 000.– per evento | fino a CHF 250'000.— per evento se il sinistro è avvenuto in Europa e CHF 50 000.– per evento se il sinistro si è verificato al di fuori dell'Europa |
* Vedere le CG per maggiori informazioni
1 Disposizioni comuni
1.1 Varianti del Libretto ETI
Europa:
ETI Europa «motorizzato/con assistenza ai veicoli in Europa» Famiglia
ETI Europa «motorizzato/con assistenza ai veicoli in Europa» Individuale
ETI Europa «non motorizzato/senza assistenza ai veicoli in Europa» Famiglia
ETI Europa «non motorizzato/senza assistenza ai veicoli in Europa» Individuale
Mondo:
ETI Mondo «motorizzato/con assistenza ai veicoli in Europa» Famiglia
ETI Mondo «motorizzato/con assistenza ai veicoli in Europa» Individuale
ETI Mondo «non motorizzato/senza assistenza ai veicoli in Europa» Famiglia
ETI Mondo «non motorizzato/senza assistenza ai veicoli in Europa» Individuale
1.1.1 La copertura «non motorizzato/senza assistenza ai veicoli in Europa» garantisce ai bene- ficiari (secondo gli art. 1.2.1. e 1.2.2) le prestazioni
«d’annullamento del viaggio prima della partenza» e
«di assistenza alle persone dopo la partenza» con- template dai capitoli 2 e 3, nonché la «protezione giuridica legata a un viaggio all’estero» contemplata dal capitolo 5.
I soci del TCS delle categorie «Non Motorizzato»,
«Ciclista», «Junior» e «Canoista» possono sottoscrivere unicamente un Libretto ETI «non motorizzato».
1.1.2 La copertura «motorizzato/con assistenza ai veicoli in Europa» garantisce ai beneficiari (secondo gli art. 1.2.1 e 1.2.2), oltre alle prestazioni «non moto- rizzato/senza assistenza ai veicoli in Europa» secondo il capoverso 1.1.1, le prestazioni di «assistenza ai veico- li» descritte al capitolo 4. I soci del TCS delle categorie
«motorizzato», e «Cooldown Club» possono sotto- scrivere unicamente un Libretto ETI «motorizzato».
1.2 Persone coperte e assicurate
Sono coperti e assicurati i beneficiari del Libretto ETI con domicilio legale in Svizzera.
I soci domiciliati all’estero nelle zone confinanti con la Svizzera, possono acquistare un Libretto ETI, in base alle «Disposizioni particolari per i titolari di un Libretto ETI domiciliati nelle zone di confine».
1.2.1 Sono beneficiari del Libretto ETI Individuale
∞ il titolare del Libretto ETI,
• i minorenni che non vivono in comunione dome- stica con il titolare, ma che sono stati invitati da
quest’ultimo, per la durata di un viaggio.
1.2.2 Sono beneficiari del Libretto ETI Famiglia
∞ il titolare del Libretto ETI,
∞ le persone che vivono con il titolare nella stessa comunione domestica,
∞ i minorenni che non vivono nella stessa comu- nione domestica con il titolare, ma che sono stati invitati da quest’ultimo, per la durata di un viaggio.
1.2.3 Copertura particolare del Libretto ETI Famiglia
La protezione giuridica di cui al capitolo 5 è concessa agli occupanti di un veicolo a motore destinato alla circolazione stradale fino a 3,5 t e 3,2 m di altezza, guidato, noleggiato in previsione o al momento di un viaggio, o preso in prestito in loco da un beneficiario.
La durata del noleggio o del prestito non deve essere superiore a 3 mesi. Gli occupanti del veicolo devono essere domiciliati in Svizzera e trasportati gratuitamente.
1.3 Veicoli
1.3.1 Veicoli coperti
Il Libretto ETI copre, secondo le condizioni di cui al capitolo 4, ogni veicolo privato a motore destinato alla circolazione stradale fino ad un peso totale di 3,5 t e 3,2 m di altezza, immatricolato in Svizzera e guidato da un beneficiario secondo gli art. 1.2.1 e 1.2.2.
Sono altresì coperti tutti i rimorchi fino a 3,5 t auto- rizzati legalmente al traffico e trainati da un veicolo coperto.
1.3.2 Veicoli non coperti
I veicoli seguenti non sono coperti dal capitolo 4 del Libretto ETI:
∞ i veicoli motorizzati a noleggio,
∞ i veicoli utilizzati a scopi professionali (ad esempio veicoli appartenenti ad aziende, taxi, autoscuole),
∞ i veicoli muniti di targhe professionali,
∞ i veicoli destinati all’esportazione,
∞ i ciclomotori,
∞ le biciclette e i veicoli simili.
1.4. Validità territoriale
1.4.1 Libretto ETI Europa
Il Libretto ETI Europa «motorizzato/con assistenza ai veicoli in Europa» o «non motorizzato/senza assi- stenza ai veicoli in Europa» garantisce le prestazioni conformemente all’art. 1.1.1 per gli eventi soprag- giunti nei paesi seguenti:
Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbai- gian, Bielorussia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia,
Francia, Georgia, Germania, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan (fino agli Urali), Kosovo, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Pae-
si-Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito d’Inghilterra e dell’Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Russia (fino agli Urali), San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Siria, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Tur- chia, Ucraina, Ungheria, Stato della Città del Vaticano.
Sono esclusi dalla copertura Europea: i dipartimenti ed i territori d’oltremare dei paesi europei.
Nelle presenti Condizioni generali, il Liechtenstein è sistematicamente assimilato alla Svizzera. Le presta- zioni presenti nei capitoli 4 e 5 non sono garantite qualora l’evento si verifichi in Svizzera.
Groenlandia (DK)
Spitzberg (N)
Azzorre (P)
Madeira (P) Isole Canarie (E)
URALI
Sotto forma di carta geografica, la copertura Europea si presenta come segue:
1.4.2 Libretto ETI Mondo
Il Libretto ETI Mondo garantisce le prestazioni nel mondo intero. Per il Libretto ETI Mondo «motorizza- to/ con assistenza ai veicoli in Europa» , le prestazioni legate all’utilizzo di un veicolo privato sono garantite esclusivamente se l’evento si verifica in Europa (uno dei paesi elencati all’articolo 1.4.1).
Le prestazioni risultanti dai capitoli 4 e 5 non sono garantite se l’evento si verifica in Svizzera.
1.6 Esclusioni generali
Il Libretto ETI non copre gli eventi seguenti:
1.6.1 gli eventi non previsti dalle presenti Condizioni generali;
1.6.2 gli eventi già verificatisi al momento dell’acqui- sto del Libretto ETI o del Libretto ETI Mondo;
1.6.3 i sinistri causati da malattie preesistenti, conosciute o prevedibili prima della prenotazione del viaggio o della partenza, nonché da una malattia
grave risultante da una complicazione o conseguente ad un’operazione già prevista al momento della prenotazione;
In caso di disturbi psichici o di malattie croniche, le prestazioni sono accordate solo nel caso in cui al momento della prenotazione del viaggio la capacità di viaggiare è stata attestata dal medico curante e se il viaggio deve essere annullato o il soggiorno
interrotto o prolungato a causa di un peggioramento improvviso, imprevedibile e certificato da un medico curante;
1.6.4 in caso di consumo illecito d’alcool, farmaci o stupefacenti;
1.6.5 in caso di partecipazione attiva a scioperi, disor- dini di qualsiasi genere, risse o liti;
1.6.6 in caso di commissione o tentativo di crimini o di delitti intenzionali;
1.6.7 in caso di partecipazione ad imprese temerarie, gare, prove di resistenza o altre attività a rischio;
1.6.8 in caso di eventi bellici, rivoluzioni, ribellioni, di- sordini interni (atti di violenza contro persone o cose, commessi in occasione di assembramenti, sommosse o disordini).
Tuttavia, qualora un beneficiario fosse sorpreso da tali eventi durante il suo viaggio, la copertura del Libretto ETI rimane valida durante i 14 giorni che seguono l’inizio di uno di questi eventi;
1.6.9 i viaggi prenotati a destinazione di paesi o zone sconsigliati al momento della prenotazione dai servizi ufficiali svizzeri (Dipartimento federale degli affari esteri/DFAE o l’Ufficio federale della sanità pubblica/ UFSP) e/o dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e/o dal TCS;
1.6.10 i viaggi in vista di un trattamento medico o di chirurgia estetica;
1.5 Anticipo sulle spese
1.6.11 in caso di guida di un veicolo da parte di una
persona che non è in possesso di una regolare licenza di condurre;
Gli anticipi di spese versati dal TCS, TAS o da Assista, devono essere rimborsati dal beneficiario appena ri- chiesti. Le spese di sollecito e d’incasso sono a carico del titolare. Il TCS si riserva il diritto di richiedere la sottoscrizione di un riconoscimento di debito prima di fornire la prestazione.
1.6.12 in caso di un evento imputabile ad un difetto di manutenzione o ad una manutenzione insufficiente (secondo le norme del costruttore) del veicolo;
1.6.13 in caso di un evento dovuto a catastrofi nucle- ari o di malattie conseguenti a catastrofi nucleari;
1.6.14 in caso di un danno causato intenzionalmente da uno dei beneficiari;
1.6.15 la proprietà part-time di beni immobiliari (time-sharing), così come le locazioni di una durata superiore a 3 mesi.
Altri casi di esclusione sono indicati nelle disposizioni specifiche.
1.7 Diritti e obblighi contrattuali
1.8 Diritti e obblighi in caso di sinistro
1.7.1 Inizio e fine del contratto
La data di entrata in vigore è indicata sull’attestazione di copertura e, il primo anno di sottoscrizione, cor- risponde al giorno seguente alla data di pagamento integrale della sua quota. Il Libretto ETI è valido un anno, poi si prosegue tacitamente di anno in anno, se non è disdetto per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo:
∞ entro il giorno della scadenza dal titolare del Libretto ETI
∞ 30 giorni prima della scadenza dal TCS
Il Libretto ETI copre gli eventi che sopraggiungono durante la durata del contratto.
1.7.2 Disdetta del Libretto ETI in caso di sinistro
Il contratto Libretto ETI può essere disdetto da una delle due parti a seguito di un sinistro per il quale il TCS, TAS o Assista, ha fornito delle prestazioni.
Se è il titolare del Libretto ETI a disdire, la disdetta deve essere presentata per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo al più tardi 30 giorni dopo essere venuto a conoscenza dell’esecu-zione della prestazione. La copertura del Libretto ETI cessa dal ricevimento della disdetta.
Se è il TCS a disdire, la disdetta deve avvenire al più tardi al momento dell’esecuzione della prestazione. La copertura del TCS, di TAS e di Assista cessa quat- tordici giorni dopo l’avvenuta notifica della disdetta all’altra parte.
La quota non utilizzata è rimborsata, salvo il primo anno di sottoscrizione.
1.7.3 Pagamento della quota annuale
Il primo anno di sottoscrizione, la quota del Libretto ETI è dovuta prima dell’entrata in vigore del Libretto ETI (condizione per l’entrata in vigore). Per gli anni successivi, la quota può essere pagata in anticipo, entro la data di scadenza del periodo contrattuale in corso.
In caso di modifica della quota, il TCS comunica il nuovo importo al titolare del Libretto ETI al più tardi 30 giorni prima della scadenza del periodo con- trattuale in corso. Se il titolare del Libretto ETI non di-sdice il contratto al più tardi il giorno della scadenza del periodo contrattuale in corso, la nuova quota è considerata accettata.
Se la quota non è pagata alla scadenza, il titolare è intimato, per iscritto a sue spese e sotto commina- toria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall’invio del sol- lecito. Se tale sollecito rimane senza effetto, l’obbligo contrattuale del TCS, di TAS e di Assista è sospeso a decorrere dalla scadenza del termine di quattordici giorni. Se il TCS non ha adito le vie legali per recupe- rare la quota arretrata entro i due mesi dalla scaden- za del termine suddetto, si ritiene che sia receduto dal contratto e abbia rinunciato ad incassare la quota. Se il TCS ha ottenuto il pagamento della quota tra-mite vie legali, o lo ha accettato successivamente, il suo obbligo è ristabilito dal momento in cui la quota arretrata è stata saldata con gli interessi e le spese.
I sinistri devono essere obbligatoriamente annunciati al TCS, a TAS o ad Assista, appena possibile. Il bene- ficiario deve conformarsi alle istruzioni che figurano nel Libretto ETI e a quelle che gli sono impartite dal TCS, TAS e Assista. Il TCS, TAS o Assista devono in particolare ricevere immediatamente le informazioni richieste, i documenti ed i giustificativi necessari.
Il beneficiario deve adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di attenuare le conseguenze del sinistro e stabilirne le circostanze.
Le prestazioni fornite da terzi sono coperte unica- mente se l’accordo del TCS, di TAS o d’Assista è stato ottenuto anticipatamente.
In caso di malattia o d’incidente, il beneficiario deve consultare immediatamente un medico e seguire le sue istruzioni. Il beneficiario s’impegna a liberare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti del TCS, di TAS o d’Assista e dei nostri medici consulenti.
In caso di inosservanza dei predetti obblighi, le pre- stazioni potranno essere ridotte o rifiutate.
1.9 Clausola di sussidiarietà e di pretese verso terzi
Se il beneficiario vanta diritti derivanti da un contratto concluso con terzi, la copertura del Libretto ETI si limita alla parte delle prestazioni che sorpassano le prestazioni dei terzi.
Qualora, ciò nonostante, il Libretto ETI avesse fornito delle prestazioni per il medesimo danno, tali pre- stazioni sarebbero considerate quale anticipo, ed il beneficiario cederebbe al TCS, a TAS e/o ad Assista i diritti che potrebbe far valere nei confronti di terzi.
1.10 Esclusione di responsabilità
Nell’ambito delle prestazioni del Libretto ETI, il TCS organizza, in veste di mandatario, in luogo e vece del beneficiario, diversi interventi di terzi (in particolare in applicazione degli art. 3.3, 3.4, 4.1 e 4.4.2). Il TCS,
TAS e Assista non sono responsabili della qualità delle prestazioni fornite da terzi né di eventuali danni da essi causati.
1.11 Foro e diritto applicabile
In caso di controversie in merito alle prestazioni, il TCS, TAS e Assista riconoscono la competenza dei tribunali di Ginevra e di quelli del domicilio svizzero del beneficiario.
Per quanto non previsto nelle presenti Condizioni generali, sono applicabili direttamente le disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) per le richieste assicurative coperte da TAS e Assista e per analogia per le prestazioni fornitedal TCS.
2 Annullamento del viaggio prima della partenza
stesso arrangiamento del beneficiario e senza la quale quest’ultimo non può ragionevolmente intraprendere il viaggio (questa norma non è applicata per i viaggi di gruppo che includono più di due persone).
2.2 Eventi non coperti
(complemento dell’art. 1.6: Esclusioni generali)
2.1 Eventi coperti
Le prestazioni previste all’art. 2.3 sono concesse nel caso in cui un arrangiamento di viaggio, il viaggio convenuto in aereo, in treno o nave, la locazione di un alloggio per le vacanze, il noleggio di una barca o di una macchina, conclusi dal beneficiario, per uso personale o per l’uso di un altro beneficiario, debba essere annullato prima della partenza dal suo
domicilio per una delle seguenti ragioni che rendono impossibile il viaggio:
2.1.1 malattia grave, ferite gravi dovute ad un incidente o ad un infortunio, gravi complicazioni in gravidanza, scomparsa o decesso di un beneficiario o di un parente che renda indispensabile la presenza del beneficiario;
2.1.2 nei 30 giorni antecedenti il viaggio, il beneficiario è assunto in maniera imprevista da un nuovo datore
di lavoro, oppure il datore di lavoro disdice il suo contratto per motivi economici. La data di partenza per il viaggio deve situarsi nei 3 mesi che seguono l’annuncio della disdetta del contratto di lavoro;
2.1.3 convocazione ufficiale inaspettata del benefi- ciario in qualità di testimone o giurato dinanzi ad un tribunale. La data dell’udienza deve situarsi durante il periodo del viaggio;
2.1.4 danneggiamenti materiali gravi dei beni del beneficiario a seguito di un furto, incendio, danni provocati da acqua o dalle forze della natura che richiedono imperativamente l’immediata presenza del beneficiario presso il proprio domicilio;
2.1.5 furto di documenti personali (passaporto, carta d’identità) indispensabili per poter intraprendere il viaggio e che il beneficiario portava con sé al momen- to del furto. In tal caso il beneficiario deve aver sporto immediatamente denuncia presso la polizia;
2.1.6 mancanza o ritardo significativo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per recarsi direttamente al luogo di partenza in Svizzera, purché sia stato previ- sto un tempo ragionevole e sufficiente tra il momento di arrivo del mezzo di trasporto pubblico e l’orario di partenza in Svizzera;
2.1.7 scioperi o altri disordini (atti di violenza com- messi contro persone o beni durante assembramenti, manifestazioni, tumulti, tafferugli, ecc.) quarantena, epidemie o catastrofi naturali nei luoghi di viaggio, se la vita del beneficiario o i suoi beni sono concreta- mente messi in pericolo e se, dopo aver prenotato il viaggio, quest’ultimo è sconsigliato dai servizi ufficiali svizzeri (DFAE o UFSP) e/o dall’OMS e/o dal TCS;
2.1.8 annullamento del viaggio, per uno dei motivi precitati, da parte di una persona che ha concluso lo
Non è concessa alcuna prestazione se:
2.2.1 il viaggio è di natura professionale, preso a cari- co da parte di terzi (datore di lavoro, altre società);
2.2.2 la malattia che motiva l’annullamento risulta da una complicazione o da conseguenze di un’opera- zione già prevista al momento della prenotazione del viaggio secondo l’art. 1.6.3;
2.2.3 l’arrangiamento, il viaggio o la locazione sono annullati o modificati nella fattispecie dall’organizza- tore, dal prestatore di servizio, dall’agenzia di viaggi, dal locatore o da un accompagnatore remunerato, nonché in caso di interruzione o cessazione d’attività di questo ultimo;
2.2.4 il viaggio o i biglietti di trasporto sono stati vinti e dunque il beneficiario non subisce pregiudizio finan- ziario alcuno, o il prestatore propone un indennizzo per la totalità o una parte delle spese mediante un buono scambio per un viaggio ulteriore;
2.2.5 i biglietti di trasporto sono parzialmente utilizzati o l’interruzione del viaggio a destinazione estera avvie- ne in Svizzera;
2.2.6 il luogo di destinazione finale si trova al di fuori dell’Europa secondo la definizione di cui all’art. 1.4.1 e non è stato acquistato il Libretto ETI Mondo. In caso di scalo situato all’interno dell’Europa, questa parte non è comunque coperta.
2.3 Prestazioni
2.3.1 Prestazioni
I seguenti casi sono rimborsati fino ad un importo di CHF 120’000- per ogni evento:
∞ o le spese d’annullamento contrattualmente dovute il giorno in cui sopraggiunge l’evento che causa l’annullamento, a condizione che non superino l’im- porto totale inizialmente previsto per il viaggio;
∞ o le spese di modifica del viaggio fino a concor- renza dell’importo equivalente alle spese dovute in caso d’annullamento il giorno in cui si verifica l’evento che ha causato la modifica.
Le spese relative ai biglietti di spettacolo che fanno parte di un viaggio, fatturati integralmente, sono rimborsate alle stesse condizioni delle spese per un arrangiamento di viaggio, previa presentazione dei biglietti originali.
2.3.2 Condizioni di rimborso
Il rimborso è concesso a condizione che l’evento che ha causato l’annullamento sopraggiunga dopo la conclusione dell’arrangiamento o della locazione e che l’arrangiamento o la locazione non possano essere riutilizzati.
2.4 Prestazioni non coperte
Le spese relative alle transazioni finanziarie, per visti, vaccini, le spese inerenti alle pratiche ed ai premi d’as- sicurazione restano a carico del beneficiario.
2.5 Come procedere
Non appena venuto a conoscenza dell’evento, il beneficiario ne informerà immediatamente l’agenzia di viaggi, l’organizzatore, la compagnia aerea, il loca- tore, il noleggiatore o l’hotel. Il beneficiario annun- cerà il caso al TCS per iscritto, entro 5 gironi feriali,
a decorrere dal giorno in cui ha preso conoscenza dell’evento.
La richiesta di rimborso sarà indirizzata a:
TAS Assicurazioni SA, Servizio Annullamento ETI, Xxxxxxx xxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxx/XX
Indicando il numero di socio e allegando i giustificativi necessari.
∞ In copia originale: il certificato medico, la fattura d’annullamento, gli attestati che certificano le spese d’annullamento trattenute, di non-utilizzo di biglietti aerei, i titoli dei trasporti pubblici ed i biglietti per gli spettacoli fatturati integralmente;
∞ In fotocopia: il contratto dell’arrangiamento del viaggio o la fattura/conferma, il contratto di loca- zione, le condizioni generali, condizioni d’annulla- mento incluse, i titoli dei trasporti pubblici fatturati parzialmente.
Le spese inerenti all’ottenimento degli attestati e dei certificati sono a carico del beneficiario.
Le spese inerenti all’ottenimento degli attestati e dei certificati sono a carico del beneficiario.
3 Assistenza alle persone dopo la partenza
Nel caso in cui un beneficiario si ammali gravemente, subisca ferite gravi a seguito di un incidente o di un infortunio, soffra di gravi complicazioni in gravidanza, deceda, sia dato per scomparso o abbia interrotto il suo viaggio per ragioni riconosciute qui di seguito, sono garantite le prestazioni seguenti, salvo per eventi accaduti nell’ambito di attività regolari e abituali:
3.1 Ricerca e salvataggio
Il TCS si fa carico delle spese di ricerca o di salvataggio necessarie, fino a concorrenza di CHF 30’000.- per evento.
3.2 Trasporto d’emergenza
Il trasporto d’emergenza verso l’ospedale più vicino attrezzato per le cure di cui il beneficiario ha bisogno, è preso integralmente a carico, e questo in via sussi-
diaria rispetto alle prestazioni coperte dall’assicurazio- ne malattia o contro gli infortuni del beneficiario. Le partecipazioni ai costi (franchigia e aliquota) rimango- no a carico del beneficiario.
3.3 Rimpatrio sanitario
Quando un ricovero o un trattamento medico si rivela impossibile o inappropriato sul luogo del sinistro e il rimpatrio sanitario è medicalmente giustificato, il TCS organizza e prende a carico l’integralità delle spese di trasporto in ambulanza, aerei di linea o sanitari, verso l’ospedale più vicino al domicilio del beneficiario, il tutto secondo le prescrizioni mediche.
In ogni caso, il rimpatrio deve essere obbligatoriamen- te autorizzato dal TCS, pena la perdita per il benefi- ciario dei propri diritti. Il TCS organizzerà il rimpatrio sanitario in funzione delle prescrizioni dei medici di fiducia incaricati dal TCS e dal medico che ha esami- nato il beneficiario da rimpatriare.
3.4 Rimpatrio in caso di decesso
In caso di decesso del beneficiario, il TCS organizza il rimpatrio a domicilio della salma o delle ceneri della persona deceduta. Sono integralmente presi a carico i costi di trasporto, così come le spese supplementari dovute, secondo quanto previsto dall’esecuzione dell’accordo internazionale sul trasferimento di corpi di persone decedute, nonché le spese di formalità imposte dalle autorità quando un beneficiario decede durante il viaggio.
3.5 Anticipo sulle spese di cura ospedaliere o ambulatoriali
In caso di ricovero ospedaliero o ambulatoriale del beneficiario, il TCS anticipa, se necessario, le spese inerenti a tali cure. L’importo garantito è limitato a CHF 5’000.- per beneficiario per ogni evento soprag- giunto in Europa e a CHF 10’000.- per beneficiario per ogni evento sopraggiunto al di fuori dell’Europa (in un paese non elencato all’articolo 1.4.1.).
Il titolare s’impegna a restituire l’importo anticipato dal TCS.
3.6 Spese di visita
In caso di ricovero ospedaliero per una durata superiore a 5 giorni o in caso di decesso del beneficiario, il TCS organizza il trasporto di due parenti per recarsi in loco. Le spese di viaggio con partenza dalla Svizzera (biglietto del treno, biglietto aereo in classe economica) e di soggiorno (hotel di classe media, con colazione) sono prese a carico fino a concorrenza di CHF 4’000.- per ogni evento in Europa e fino a concorrenza di CHF 6’000.- per ogni evento al di fuori dell’Europa (in un paese non elencato all’articolo 1.4.1.).
In ogni caso, le prestazioni devono essere organizzate con l’accordo preventivo del TCS.
3.7 Accompagnamento di minorenni
Se nell’ambito degli eventi coperti dal capitolo 3, un beneficiario non può più occuparsi dei minorenni che viaggiano con lui, o se, per le stesse ragioni, i mino- renni devono rientrare prematuramente, il TCS prende a carico le spese di trasporto (biglietto del treno, biglietto aereo in classe economica) e di soggiorno (hotel di classe media, con colazione) di una persona incaricata di accompagnare i minorenni al loro domi- cilio, oppure di una persona scelta direttamente dal TCS per farlo.
3.8 Spese supplementari di rientro anticipato
In ogni caso, le prestazioni devono essere organizzate con l’accordo preventivo del TCS.
3.8.6 Ritorno temporaneo
Se uno degli eventi indicati all’art. 3.8.1 si è verificato in Svizzera e richiede la presenza di un solo beneficia- rio per un periodo limitato, le sue spese di viaggio in Svizzera e di ritorno al luogo di soggiorno sono prese a carico dal TCS (biglietto del treno, biglietto aereo in classe economica). Le spese contrattualmente dovute e non rimborsabili per la parte di soggiorno inizial-
mente previsto e non utilizzato, non sono rimborsabili.
3.9 Spese supplementari di soggiorno prolungato
In ogni caso la prestazione deve essere organizzata con l’accordo preliminare del TCS e non è cumulabile con quelle previste agli art. 4.2.1 e 4.4.1.
Le prestazioni descritte qui di seguito sono accordate se un soggiorno deve essere interrotto prematura- mente a causa di uno dei motivi seguenti:
3.8.1 malattia grave, ferite gravi a seguito di un inci- dente o di un infortunio, gravi complicazioni in gra- vidanza, scomparsa o decesso di un beneficiario o di un parente, che rendono la presenza del beneficiario indispensabile;
3.8.2 danneggiamenti materiali gravi dei beni del be- neficiario a seguito di un furto, incendio, danni causati da acqua o dalle forze della natura, nonché in caso di rottura di vetro, che richiedono imperativamente la sua presenza al proprio domicilio;
3.8.3 scioperi o altri disordini (atti di violenza com- messi contro persone o beni durante assembramenti, manifestazioni, tumulti, tafferugli, ecc.) quarantena, epidemie o catastrofi naturali nei luoghi di viaggio che possono, all’evidenza, impedire o rendere impossibile la continuazione del viaggio, se la vita del beneficiario o i suoi beni sono concretamente messi in pericolo e se il viaggio è sconsigliato dai servizi ufficiali svizzeri (DFAE o UFSP) e/o dall’OMS e/o dal TCS stesso.
La copertura assicurativa del libretto ETI resta valida durante i 14 giorni che seguono il verificarsi di uno degli eventi indicati;
3.8.4 ritorno anticipato, per uno dei motivi precitati, da parte di una persona che ha concluso lo stes-
so arrangiamento del beneficiario e senza la quale quest’ultimo non può ragionevolmente continuare il viaggio (questa norma non viene applicata per i viaggi di gruppo che includono più di due persone).
3.8.5 Prestazioni
Sono prese a carico:
∞ le spese supplementari del viaggio di rientro antici- pato al domicilio (biglietto del treno, biglietto aereo in classe economica), nonché
∞ le spese contrattualmente dovute e non rimborsabili per la parte non utilizzata del soggiorno inizialmente previsto (escluse le spese del viaggio di ritorno origi- nariamente prenotato) fino ad un importo massimo CHF 120’000.- per ogni evento.
In ogni caso la prestazione deve essere organizzata con l’accordo preliminare del TCS e non è cumulabile con quelle previste agli art. 4.2.1 e 4.4.1.
Le prestazioni descritte qui di seguito sono accordate se un soggiorno deve essere prolungato a causa di uno dei motivi seguenti:
3.9.1 malattia grave, ferite gravi a seguito di un incidente o di un infortunio, gravi complicazioni in gravidanza, scomparsa o decesso di un beneficiario;
3.9.2 scioperi o altri disordini (atti di violenza com- messi contro persone o beni durante un assem- bramento, manifestazioni, tumulti, tafferugli, ecc.) quarantena, epidemie o catastrofi naturali nei luoghi di viaggio che possono, all’evidenza, impedire o rendere impossibile il ritorno al domicilio alla data inizialmente prevista, se la vita del beneficiario o i suoi beni sono concretamente messi in pericolo e se il viaggio è sconsigliato dai servizi ufficiali svizzeri (DFAE o UFSP) e/o dall’OMS e/o dal TCS stesso. La copertura assi- curativa del libretto ETI resta valida durante i 14 giorni che seguono il verificarsi di uno degli eventi innanzi indicati.
3.9.3 soggiorno prolungato, per uno dei motivi precitati, da parte di una persona che ha concluso lo stesso arrangiamento del beneficiario e senza la quale questo ultimo, non può ragionevolmente proseguire il viaggio (questa norma non viene applicata per i viaggi di gruppo che includono più di due persone).
3.9.4 Prestazioni
Sono prese a carico:
∞ le spese supplementari di ritorno al domicilio (biglietto del treno, biglietto aereo in classe economica), nonché
∞ le spese supplementari di soggiorno prolungato (hotel di classe media, con colazione) fino a con- correnza di CHF 1’000.- per ogni beneficiario;
∞ oppure le spese dovute da contratto e non rim- borsabili, per la parte non utilizzata del soggiorno inizialmente previsto (escluse le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato) fino ad un
importo massimo di CHF 120’000.- per ogni evento.
In ogni caso, le prestazioni devono essere organizzate con l’accordo preventivo del TCS e non sono cumula- bili con quelle previste agli art. 4.2.1 e 4.4.1
3.10 Spese supplementari in caso di perdita della coincidenza aerea
Nel caso in cui una coincidenza tra due aerei di linea sia stata persa unicamente a causa del primo tra- sportatore aereo (ritardo, volo annullato per ragioni tecniche) e senza responsabilità alcuna da parte del beneficiario, le spese di pernottamento (hotel di classe media, con colazione), nonché il nuovo biglietto aereo in classe economica per il proseguimento del viaggio, sono prese a carico fino a concorrenza di CHF 2’000.- per beneficiario in Europa e fino a concorrenza di
CHF 3’000.- per beneficiario al di fuori dell’Europa (in un paese non elencato all’articolo 1.4.1.)
Questa prestazione è accordata unicamente se il primo trasportatore aereo non è soggetto all’obbligo legale di farsi carico del danno subito dal beneficiario.
3.11 Conseguenze in caso di furto di documenti
In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d’identità) che sono indispensabili per il viaggio e che rendono momentaneamente impossibile la con- tinuazione del viaggio o il ritorno al domicilio, le spese supplementari di soggiorno (hotel di classe media con colazione, trasporto in loco) sono integralmente prese a carico fino a CHF 1´000.- per evento in Europa e fino a CHF 3´000.- per evento al di fuori dell’Europa (in un paese non elencato all’articolo 1.4.1.)
Queste prestazioni sono garantite solo se il benefi- ciario ha immediatamente sporto denuncia presso la polizia del paese in cui si trova e non sono cumulabili con quelle previste dagli art. 4.2.1 e 4.4.1.
3.12 Prestazioni non coperte
Se degli animali domestici viaggiano con il beneficia- rio, questo ultimo ne risponde personalmente e non viene loro concessa alcuna prestazione.
Gli eventuali costi supplementari che possono derivar- ne non sono presi a carico dal TCS, TSA o da Assista.
3.13 Come procedere
In vista dell’ottenimento di un accordo preventivo, al verificarsi dell’evento, il beneficiario deve avvisare
immediatamente la Centrale d’intervento ETI del TCS secondo l’art. 1.8.
Centrale d’intervento ETI Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
I giustificativi necessari, quali certificati medici, atte- stati ufficiali di decesso, rapporti di polizia, conteggio dell’agenzia di viaggi, fatture originali, copie di polizze d’assicurazione malattia/incidente, devono essere indirizzati a:
TAS Assicurazioni SA, Assistance ETI, Xxxxxxx xxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxx/XX
Ulteriori giustificativi potranno essere richiesti in base all’evento.
4 Assistenza ai veicoli nei paesi europei
Le prestazioni seguenti sono accordate unicamente ai beneficiari del Libretto ETI «motorizzato/con assisten- za ai veicoli in Europa» quando, in Europa (secondo l’art. 1.4.1), il veicolo coperto (secondo l’art. 1.3.1) non è utilizzabile a seguito di un guasto, di un incidente,
di un atto di vandalismo, di un tentativo di furto o se è stato rubato. Tali prestazioni non sono garantite se l’evento ha luogo in Svizzera.
4.1 Soccorso stradale, traino e sollevamento con argano
In caso di guasto, incidente, atti di vandalismo, ten- tativo di furto, o allorché il veicolo è stato rubato e ritrovato, a condizione che il veicolo circolasse su una strada aperta al traffico, il TCS organizza i seguenti interventi: soccorso stradale, sollevamento con arga- no e rimorchio fino al garage appropriato più vicino. Sono presi integralmente a carico le spese relative a questi eventi, ad esclusione dei costi relativi ai pezzi di ricambio e delle spese di riparazione.
4.2 Prestazioni in caso di riparazione del veicolo sul posto
4.2.1 Spese supplementari durante la riparazione del veicolo
Se, a seguito di un evento coperto dal capitolo 4, il veicolo può essere rimesso in funzione entro un tem- po ragionevole, sono prese a carico:
∞ o le spese supplementari sul posto (hotel di classe media con colazione, le spese di trasporto sul luogo con i mezzi di trasporto pubblici) fino a concorrenza di CHF 1´000.- per ogni beneficiario, ma al massi- mo fino a CHF 4´000.- per ogni evento.
Nell’ambito del Libretto ETI Famiglia, questo servi- zio è ugualmente concesso agli altri passeggeri del veicolo secondo l’art. 1.3.1, trasportati gratuitamente e domiciliati in Svizzera;
∞ oppure le spese di noleggio di un veicolo fino a CHF 1’000.- per evento.
Il TCS non può essere ritenuto responsabile delle condizioni contrattuali imposte dalle imprese che noleggiano veicoli, tra cui in particolare il possesso di una carta di credito internazionale o l’età minima ri- chiesta, né della non disponibilità di veicoli sostitutivi.
In ogni caso, il TCS deve dare obbligatoriamente il suo accordo preliminare.
Queste prestazioni non sono cumulabili con quelle previste agli art. 3.8, 3.9, 3.11 e 4.4.1.
4.2.2 Invio di pezzi di ricambio
Nel caso in cui i pezzi necessari non siano disponibili sul posto, il TCS provvede, nel limite del possibile, all’invio di tali pezzi e si assume le spese di spedizione.
Il costo dei pezzi di ricambio deve essere rimborsato al TCS. Anche se i pezzi spediti non sono ritirati dal destinatario, quest’ultimo resta debitore di tali spese, nonché delle spese supplementari per il loro rinvio
o la loro distruzione. Le spese doganali rimangono a carico del beneficiario.
Se il costo dei pezzi supera CHF 1’000.-, il TCS richie- de un deposito in contanti come garanzia.
4.2.3 Rimpatrio del veicolo riparato sul posto
Se il beneficiario non può ragionevolmente attendere la riparazione del suo veicolo sul posto, il TCS si fa carico delle spese di viaggio per una persona in treno
o in aereo classe economica, affinché quest’ultima possa recuperarlo una volta riparato, il tutto a con- dizione che il viaggio sia effettuato entro due mesi a decorrere dal giorno del sinistro.
Queste prestazioni non sono cumulabili con quelle indicate agli art. 3.8, 3.9, 3.11 e 4.2.1.
4.4.2 Rimpatrio di un veicolo non riparato sul posto
Se una riparazione si rivela impossibile o inappropriata sul luogo del sinistro, il TCS organizza il rimpatrio del veicolo in Svizzera.
4.4.2.1 Prestazione
Le spese inerenti (compreso il deposito a partire dall’annuncio del sinistro) sono prese a carico fino a concorrenza del valore attuale del veicolo dopo il sini- stro e a condizione che il veicolo sia riparato entro due mesi a decorrere dalla consegna del veicolo in Svizze- ra. È richiesta la copia della fattura di riparazione.
Le spese di ricerca del guasto (diagnosi/preventivo), le spese di riparazione sul posto e i dazi doganali sono
4.3 Anticipo sulle spese
esclusi.
Il TCS declina ogni responsabilità relativa ai beni perso- nali lasciati nel veicolo.
In presenza di spese di riparazione elevate ed impre- viste, il TCS può, nei limiti del possibile, anticipare il pagamento delle spese fino ad un importo massimo di CHF 2’000.- per evento a favore dei beneficiari del Libretto ETI. Tale anticipo è concesso a condizione che il titolare non abbia altri debiti scoperti nei con- fronti del TCS, ed unicamente in casi urgenti, sempre che non sia possibile un’alternativa.
Il titolare s’impegna a rimborsare l’importo anticipato dal TCS.
4.4 Prestazioni se il veicolo non può essere riparato o se lo stesso è stato rubato e ritrovato tardivamente
4.4.1 Spese supplementari di proseguimento del viaggio e di ritorno al domicilio
Se il veicolo è bloccato per un periodo prolungato, se è stato rubato o distrutto sul posto, sono prese a carico:
∞ o le spese supplementari di continuazione del viag- gio e di ritorno al domicilio con mezzi di trasporto pubblici (biglietto del treno, biglietto aereo classe economica) fino a concorrenza di CHF 1’000.- per ogni beneficiario, ma al massimo fino a CHF 4’000.- per evento.
Nel caso del Libretto ETI Famiglia, questo servizio
4.4.2.2 In caso di mancata riparazione del veicolo entro il termine sopraccitato, il TCS si riserva il diritto di fatturare al beneficiario le spese di rimpatrio.
Se il rimpatrio è effettuato su richiesta dell’assicurazio- ne auto del beneficiario, le relative spese sono a carico della predetta assicurazione e le saranno interamente fatturate.
4.4.2.3 Deposito
Prima di ogni trasporto, il TCS si riserva il diritto di richiedere in anticipo una garanzia o un deposito di
CHF 1´000.- in contanti, in particolare se la distanza è notevole o se il TCS ritiene che una riparazione in Svizzera sia incerta. Su presentazione della fattura di riparazione, l’importo dato in garanzia sarà restituito al beneficiario.
4.4.3 Abbandono e sdoganamento del veicolo
Se il veicolo non è rimpatriato in Svizzera perché è fuori uso a seguito di un incidente o di un guasto gra- ve, può essere lasciato all’amministrazione doganale del paese in cui si trova. In questo caso, il TCS s’incari- ca delle pratiche amministrative e si assume l’insieme delle spese corrispondenti, in particolare le spese di rottamazione, le tasse ed i diritti relativi alla carcassa.
Le spese di custodia sono prese a carico dal TCS dal momento in cui entra in possesso di tutti i documenti necessari per procedere alla rottamazione.
4.5 Prestazioni in caso d’inabilità del conducente
è ugualmente concesso agli altri passeggeri del veicolo di cui all’art. 1.3.1, trasportati gratuitamente e
domiciliati in Svizzera.
∞ o le spese per un veicolo di noleggio fino a CHF 2’000.- per evento.
Il TCS non può essere ritenuto responsabile delle condizioni contrattuali imposte dalle imprese che noleggiano veicoli, tra cui in particolare il possesso di una carta di credito internazionale o l’età minima richiesta, nonché della non disponibilità di veicoli sostitutivi.
In ogni caso, il TCS deve dare obbligatoriamente il suo accordo preliminare.
In caso di malattia grave, ferite gravi in seguito ad un incidente o ad un infortunio, gravi complicazioni in gravidanza, scomparsa o decesso di un beneficiario posto alla guida di un veicolo coperto secondo l’art. 1.3.1, il TCS mette a disposizione un autista per il rimpatrio del veicolo e dei suoi passeggeri domiciliati in Svizzera. In alternativa, prende a carico le spese di viaggio di un beneficiario o di una persona incaricata dal beneficiario, previa autorizzazione del TCS. Le spese di carburante e del pedaggio autostradale sono a carico del titolare.
4.6 Prestazioni non coperte
Se il veicolo è utilizzato per il trasporto commerciale di persone o di merce o se animali domestici viag- giavano con il beneficiario, questi rimangono sotto la responsabilità del titolare e non è concessa presta- zione alcuna. Gli eventuali costi supplementari che possono derivarne non sono presi a carico dal TCS, TAS o Assista.
4.7 Come procedere
Al verificarsi dell’evento, il beneficiario deve avvisare immediatamente la Centrale d’intervento ETI e del TCS secondo quanto previsto dall’art. 1.8.
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
I giustificativi necessari, quali, in particolare la copia della fattura di riparazione effettuate in Svizzera o all’estero, il rapporto di polizia o la constatazione ami- chevole, la copia della polizza assicurativa del veicolo, dovranno essere indirizzati a:
TAS Assicurazioni SA, Sinistri ETI, Casella postale 820, 1214 Vernier/GE
Ulteriori giustificativi potranno essere richiesti in base alla tipologia dell’evento.
5 Protezione giuridica legata a un viaggio all’estero
La protezione giuridica viene accordata con copertura Europa o Mondo, esclusa la Svizzera, in base alle seguenti disposizioni, salvo per eventi accaduti nell’ambito di attività regolari e abituali.
5.1 Eventi coperti
5.1.1 Richiesta da parte di un beneficiario di risarci- mento danni nei confronti di un terzo responsabile extra-contrattualmente o della sua assicurazione re- sponsabilità civile in seguito ad uno dei seguenti eventi avvenuti all’estero:
5.1.1.1 incidente o infortunio subito in qualità di pedo- ne, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un veicolo privato o di un mezzo di trasporto pubblico, oppure nella pratica di uno sport (competizione esclusa);
5.1.1.2 incidente o infortunio subito in qualità di de- tentore o conducente di un veicolo privato secondo l’art. 1.3.1 o in qualità di conducente di un veicolo a motore noleggiato in previsione di o durante un viag- gio, o preso in prestito in loco da un beneficiario.
Nell’ambito del Libretto ETI Famiglia, queste presta- zioni sono concesse anche ai passeggeri domiciliati in Svizzera secondo l’art. 1.2.3;
5.1.1.3 aggressione fisica che ha causato lesioni corporali, rapina, o furto degli effetti personali di viaggio o del veicolo privato secondo l’art. 1.3.1 di cui è rimasto vittima.
5.1.2 Controversie consecutive a domande d’indennizzo di un beneficiario rivolte alle proprie assicurazioni private svizzere o ad istituti assicurativi pubblici svizzeri in seguito ad un evento previsto all’art. 5.1.1.
5.1.3 Controversie derivanti da uno dei seguenti contratti conclusi da un beneficiario in previsione di o durante un viaggio all’estero:
5.1.3.1 noleggio o presa in prestito di un veicolo secondo l’art. 1.3.1;
5.1.3.2 contratto di viaggio a prezzo forfetario o locazione temporanea di un appartamento di vacanza (massimo 3 mesi);
5.1.3.3 trasporto del veicolo privato secondo l’art. 1.3.1;
5.1.3.4 riparazione del veicolo privato secondo
l’art. 1.3.1 in seguito ad un guasto avvenuto all’estero, a condizione che l’origine della violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale sia sopravvenuta durante il periodo di validità del Libretto ETI.
5.1.4 Difesa di un beneficiario davanti alle autorità penali o amministrative in seguito a:
5.1.4.1 una violazione pretesa o effettiva della legisla- zione straniera sulla circolazione stradale in quanto conducente di un veicolo secondo l’art. 1.3.1 o di un veicolo a motore noleggiato in previsione di x xxxxx- te un viaggio, oppure preso in prestito in loco da un beneficiario;
5.1.4.2 un delitto commesso per negligenza nello stesso ambito o nella pratica di un’attività sportiva secondo l’art. 5.1.1.1.
5.2 Eventi non coperti
(complemento dell’art. 1.6: Esclusioni generali)
La protezione giuridica non è concessa:
5.2.1 per i casi non previsti all’art. 5.1;
5.2.2 per le misure di protezione giuridica da intra- prendere al di fuori della validità territoriale del Libretto ETI;
5.2.3 qualora il beneficiario sia oggetto di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi (tale difesa incom- be alla sua assicurazione responsabilità civile);
5.2.4 allorché il beneficiario era sprovvisto della licen- za di guida richiesta;
5.2.5 allorché il veicolo secondo l’art. 1.3.1 serviva per il trasporto commerciale di persone o di merci;
5.2.6 in caso di pretese di un beneficiario contro un altro beneficiario (salvo pretese del titolare contro
altro beneficiario) o contro la propria assicurazione responsabilità civile in caso di conflitto d’interessi;
5.2.7 in caso di pretese di un beneficiario derivanti dal Libretto ETI e avanzate contro il TCS, TAS o Assista, nonché contro avvocati, esperti o altri mandatari inca- ricati dal TCS, TAS o Assista, o dal beneficiario stesso.
5.3 Prestazioni
Il Libretto ETI assume fino a concorrenza di CHF 250’000.– per evento in Europa e di
CHF 50’000.– per evento al di fuori dell’Europa (in un paese non elencato all’articolo 1.4.1.):
5.3.1 spese e onorari di avvocato;
5.3.2 spese per perizie richieste da Assista, dall’avvocato del beneficiario o dal tribunale;
5.3.3 spese e emolumenti di giustizia a carico del beneficiario;
5.3.4 indennità giudiziarie che il beneficiario deve pagare alla controparte; se tali indennità sono attribuite al beneficiario, esse spettano ad Assista fino a concorrenza dell’importo delle proprie prestazioni;
5.3.5 spese di traduzione e di legalizzazione necessarie;
5.3.6 cauzioni penali (a titolo di anticipo);
5.3.7 spese d’incarto di Assista;
5.3.8 spese d’incasso degli importi attribuiti al benefi- ciario fino a concorrenza di CHF 5’000.- per evento.
5.4 Prestazioni non coperte
Non vengono prese a carico:
5.4.1 le multe;
5.4.2 il risarcimento dei danni;
5.4.3 le perdite di cambio o perdite di valore sugli importi attribuiti o sulle cauzioni;
5.4.4 le spese che spettano all’assicurazione respon- sabilità civile del beneficiario.
5.5 Come procedere
5.5.1 Annuncio
Il caso giuridico per il quale il beneficiario intende usufruire delle prestazioni di Assista, deve essere comunicato senza indugio a:
Assista Protezione giuridica SA, Sinistri ETI, Casella postale 820, 1214 Vernier/GE
5.5.2 Gestione
Assista informa il beneficiario dei suoi diritti ed intra- prende tutte le operazioni necessarie in difesa dei suoi interessi.
Ad eccezione dei casi previsti all’art. 5.5.3, Assista si riserva il diritto di agire da sola.
Il beneficiario le fornisce tutte le informazioni e le pro- cure necessarie; inoltre deve fornire tutti i documenti e gli elementi di prova disponibili.
Allorché il negoziato è gestito da Assista, il beneficiario si astiene da ogni tipo d’intervento. Non conferisce al- cun mandato, non avvia nessuna procedura giudiziaria e non conclude transazioni che comportino obblighi per Assista.
5.5.3 Scelta dell’avvocato
Nel caso in cui occorra nominare un avvocato all’e- stero, in vista di un procedimento giudiziario o ammi- nistrativo, in caso di conflitto d’interessi, o se Assista lo considera opportuno per altre ragioni, un
avvocato viene designato di comune accordo tra Assista ed il beneficiario, in funzione dei bisogni all’e- stero o in Svizzera; in caso di non intesa, il beneficiario propone tre avvocati tra i quali Assista sceglie.
Nei casi urgenti (ferite gravi, arresto, sequestro del veicolo privato secondo l’art. 1.3.1 per il Libretto ETI
«motorizzato», ecc.), il beneficiario ha il diritto d’inca- ricare direttamente un avvocato all’estero, a condizio- ne d’informarne subito Assista.
5.5.4 Procedura arbitrale
In caso di divergenza d’opinione tra il beneficiario ed Assista in merito al regolamento del sinistro coperto, oppure se Assista rifiuta la sua prestazione per una misura che considera priva di probabilità di successo, Assista motiva senza indugio, per iscritto, la soluzione che propone e informa il beneficiario del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni, al procedimento arbitrale seguente:
il beneficiario ed Assista designano di comune ac- cordo un giurista in funzione dei bisogni all’estero o in Svizzera (per es. un avvocato, un giudice, ecc.) in qualità di arbitro unico. Questi decide, di norma, sulla base di un solo scambio informale di scritti, ed
imputa le spese di procedura alle parti in funzione del risultato. Inoltre, le norme del Codice di diritto pro- cessuale civile svizzero sono applicabili, in particolare in caso di disaccordo sulla designazione dell’arbitro unico. Quando Xxxxxxx rifiuta la sua prestazione per una misura che considera priva di probabilità di suc- cesso, il beneficiario può – direttamente oppure dopo il procedimento arbitrale – intraprendere a sue spese
i passi che ritiene utili. Assista gli rimborserà le spese (nell’ambito delle prestazioni elencate all’art. 5.3) se il risultato così ottenuto sarà in sostanza migliore della soluzione proposta inizialmente da Assista o di quella derivante dalla sentenza dell’arbitro.
6 Disposizioni riguardanti i servizi complementari
6.1 Centrale d’intervento ETI
La Centrale d’intervento ETI è a disposizione dei be- neficiari del Libretto ETI 365 giorni all’anno e 24 ore su
24. Oltre agli interventi descritti nei capitoli precedenti, dispensa le seguenti informazioni:
6.1.1 Il TCS fornisce ai beneficiari prima della loro partenza e su loro richiesta, informazioni relative ai paesi, ossia sulle formalità doganali, sulla valuta e le vaccinazioni.
6.1.2 Nell’ambito di un evento coperto dal Libretto ETI, il TCS s’incarica, su richiesta di un beneficiario, di informare la famiglia o il suo datore di lavoro sulla natura del problema e dei provvedimenti adottati.
Il Gruppo TCS declina ogni responsabilità per qualsiasi eventuale danno diretto o indiretto che risulta dalle informazioni dispensate.
6.2 Medi-Service
Quando si presentano problemi medici nel corso di un viaggio, il TCS sostiene i beneficiari del Libretto ETI nel seguente modo:
6.2.1 Il TCS indica il nome di un medico o di un ospedale nelle vicinanze del luogo di soggiorno;
6.2.2 Il TCS dispensa, in collaborazione con medici terzi, una prima consulenza medica;
6.2.3 Il TCS aiuta nella traduzione delle indicazioni relative alla posologia di farmaci, nonché delle ricette o certificati medici;
6.2.4 Se il beneficiario constata che non è in posses- so di farmaci d’importanza vitale, il TCS organizza e prende a carico le spese d’invio di tali farmaci (senza farsi carico dei costi dei farmaci stessi), sempre che la legislazione sul trasferimento dei farmaci internazio- nali lo consenta.
Il Gruppo TCS declina ogni responsabilità per qualsi- asi eventuale danno diretto o indiretto risultante da tale servizio.
6.3.2 Questo servizio include tutte le carte di credi- to, bancarie e di pagamento emesse in Svizzera ed intestate a nome del beneficiario e le schede SIM di telefoni cellulari registrati presso un operatore svizzero (Swisscom, Sunrise, ecc.) a nome del beneficiario.
Il Gruppo TCS declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti risultanti da questo servizio.
6.4 Home Assistance
6.4.1 Qualora, durante il viaggio di un beneficiario, si verificassero situazioni di emergenza presso il suo domicilio fisso in Svizzera in seguito ad un furto, incendio, danni causati dall’acqua o dalle forze della
natura, nonché in caso di rottura di vetro, il TCS forni- sce il numero di telefono di un artigiano competente per risolvere la situazione d’emergenza dall’estero. E’ il beneficiario a rivolgersi all’artigiano e quest’ultimo adotta le necessarie misure d’emergenza per evitare che si producano ulteriori danni.
6.4.2 Le spese di riparazioni d’emergenza sono rimborsate, a titolo sussidiario, fino a concorrenza di CHF 500.- per evento su presentazione delle fatture. L’artigiano indirizza la fattura direttamente al bene- ficiario. Sono escluse le spese che rientrano nella garanzia, nella franchigia, in un contratto d’assistenza post-vendita o di manutenzione.
6.4.3 Se l’evento richiede la presenza di un benefi- ciario per una durata limitata, le sue spese di viaggio verso il domicilio e le spese di ritorno nel luogo di soggiorno (biglietto del treno, aereo in classe eco- nomica) sono prese a carico dal TCS. In ogni caso, lo spostamento deve essere organizzato con l’accordo preventivo del TCS.
Il Gruppo TCS declina ogni responsabilità per i danni provocati dall’impossibilità di contattare l’artigiano, nonché per i danni diretti o indiretti e conseguenti che potrebbero prodursi durante o dopo il lavoro dell’artigiano.
6.3 Assistenza per il blocco delle carte
6.3.1 In caso di furto o perdita di carte (art. 6.3.2) nonché di documenti d’identità e telefoni cellulari (art. 6.3.2), il TCS dispensa consigli pratici per il blocco. Esso fornisce in particolare il numero di telefono dell’i- stituto interessato (emittente di tessere, banca, posta, operatore, ecc.).
Glossario
Attività regolari e abituali
I tragitti di andata e ritorno per recarsi sul posto di lavoro, gli spostamenti legati alla vita quotidiana, ecc., ossia tutti gli spostamenti che non hanno carattere straordinario, quali i viaggi per le vacanze.
Danni causati dalle forze naturali
Fenomeno naturale, improvviso e non abituale, che assume le dimensioni di una catastrofe. L’evento che causa il danno è provocato da processi geologici e meteorologici.
Domicilio
Luogo in cui il beneficiario risiede stabilmente.
Guasto
Ogni disfunzione improvvisa e imprevista del veicolo coperto, a seguito di un malfunzionamento elettrico o meccanico, che rende impossibile il proseguimento di uno spostamento, o a causa della quale la continua- zione del viaggio non è più conforme alla legge.
Impresa temeraria
Attività durante la quale il beneficiario si espone ad un pericolo particolarmente grave senza prendere - o poter prendere – le precauzioni per limitare il rischio a proporzioni ragionevoli.
Incidente o infortunio alla persona
Evento improvviso, imprevedibile e non intenzionale risultante da un fattore esterno inconsueto e dannoso per il corpo umano.
Incidente al veicolo a motore
Danno al veicolo a motore coperto, causato da un evento esterno improvviso e violento che rende impossibile il proseguimento di uno spostamento, o a causa del quale la continuazione del viaggio non è più conforme alla legge. Rientrano in tale definizione una collisione, un incendio, un ribaltamento, una caduta, un affondamento o uno sprofondamento nelle acque.
Malattia grave/ferite gravi dovute ad un incidente o ad un infortunio
Alterazione rilevante della salute, che per essere guarita deve essere seguita da cure e da trattamenti terapeutici.
Malattia preesistente
Ogni malattia psichica o fisica che provoca dolori o danneggia gravemente la normale mobilità e che si sia manifestata prima della prenotazione e/o dell’inizio
del viaggio, nonché qualsiasi stato abbia dato luogo ad un trattamento o ad un ricovero ospedaliero nell’arco dei sei mesi precedenti alla prenotazione e/o all’inizio del viaggio.
Scomparsa
Mancato ritorno di una persona a seguito di un evento che, in maniera involontaria, l’ha messa in una situazione di pericolo imminente dalla quale non può uscire senza l’intervento di un terzo.
Trasporti pubblici
Mezzi di trasporto statali che circolano regolarmente seguendo una pianificazione oraria e per i quali è necessario acquistare un titolo di trasporto. I taxi
e le macchine di noleggio non rientrano in questa categoria.
Viaggio
Qualsiasi spostamento del beneficiario, ad eccezione di quelli legati ad attività regolari o abituali, che com- porti almeno una notte lontano dal proprio domicilio..
Viaggio di gruppo
Viaggio di più di due persone che non vivono nella stessa comunione domestica.
Questi club automobili sono al vostro servizio durante i vostri viaggi all’estero.
B-229623/I/01.2022/Blu/TCS P&L
Touring Club Svizzero Chemin de Blandonnet 4 Xxxxxxx xxxxxxx 000
0000 Xxxxxxx / Xxxxxxx Tel.: 0000 000 000
Fax: 0000 000 000