ACCORDO TRA OP AGEA e OP ARGEA
ACCORDO TRA OP AGEA e OP ARGEA
Addì del mese di ottobre dell’anno 2020
TRA
L’Organismo Pagatore AGEA, con sede in Roma, xxx Xxxxxxxx x. 00, C.F.: 97181460581, indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx, nella persona del Direttore dell’Organismo pagatore, autorizzato con delibera del Direttore n. del
E
L’Organismo Pagatore ARGEA con sede in , via n. ,
C.F.: indirizzo PEC: , nella persona di
nella sua qualità di
VISTO
a) il Decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018, “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154, come modificato dal d.lgs. del 4 ottobre 2019, 116;
b) il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 marzo 2008, recante “Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale”;
c) il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449“ ed il Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”, che disciplinano l’istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole nell’ambito del SIAN, e la struttura ed i contenuti del fascicolo aziendale;
d) l’art. 13, comma 1, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del fascicolo aziendale elettronico;
e) il decreto MIPAAF 27 marzo 2008, che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola e abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2001;
f) il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
g) il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
h) il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
i) il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
j) il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;
k) il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
l) il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
m) il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro e che abroga il regolamento (CE) 885/2006;
n) il regolamento (UE) 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
o) il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali;
p) il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
q) la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante “nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni con particolare riferimento alla legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività in materia di processo civile”, nonché all’articolo 15, che disciplina gli accordi tra le Amministrazioni pubbliche, finalizzati “allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
r) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “codice dell’amministrazione digitale” che, al capo VIII (artt.72 – 87), disciplina il sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;
s) la legge 11 novembre 2005, n. 231, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”, con la quale è affidato all’AGEA il coordinamento e la gestione del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), da attuarsi mediante la costituzione di una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria (la SIN S.p.A.);
t) in particolare, l’articolo 3 della L. 11 novembre 2005, n.231, sopra citata, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, che istituisce il registro nazionale dei titoli;
u) la legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che le richieste di contributi agricoli presentate agli organismi pagatori debbano contenere anche gli elementi utili a consentire l’aggiornamento del catasto terreni, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola, al fine di risultare sostitutive delle dichiarazioni di variazione colturale da rendere al catasto stesso;
v) l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel testo definito dall’articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, che prevede che gli organismi pagatori siano autorizzati in sede di pagamento degli aiuti comunitari, a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa
agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione;
w) la legge 9 aprile 2009, n. 33, che all’articolo 8-ter disciplina l’istituzione del Registro nazionale dei debiti e le attribuzioni in materia in capo all’AGEA;
x) la legge n. 35 del 4 aprile 2012, di conversione con modificazioni del decreto-legge n.5 del 9 febbraio 2012, con particolare riferimento all’art.14 ed all’art. 25;
y) la legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese con particolare riferimento all’art.18 recante la disciplina dell’Amministrazione aperta”;
z) il DM 18 novembre 2014, n. 6513, “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e successive norme nazionali di attuazione della Riforma della PAC 2014-2020”;
aa) il decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n. 162 del 12 gennaio 2015;
bb) il decreto relativo alla attuazione della PAC 2014-2020 approvato in Conferenza Stato Regione nella seduta del 19 febbraio 2015;
cc) la ISO/IEC 27001:2013 che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni;
dd) lo Statuto dell’AGEA approvato con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 giugno 2014;
ee) il decreto del Direttore Generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea del 30 gennaio 2015, prot. n. 697 con il quale è stato confermato il riconoscimento di AGEA quale organismo di coordinamento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
ff) il decreto ministeriale 20 novembre 2017, recante “Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori”, e in particolare l’articolo 1, che individua nel Direttore Generale per le politiche internazionali e dell’Unione europea l’autorità competente all’adozione del provvedimento di rilascio e ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori;
gg) la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 con la quale è stata approvata l’istituzione dell’Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA);
hh) il decreto ministeriale n. 2803 del 14 maggio 2019 con il quale, ai sensi dell’art. 1 del regolamento (UE) n. 908/2014, l’Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA) è riconosciuta, a titolo provvisorio, organismo pagatore per la Regione Sardegna, per la gestione delle spese FEAGA e FEASR, con decorrenza dal 16 ottobre 2019;
ii) il decreto ministeriale n. 5447 del 14 ottobre 2019 con il quale si prevede che entro la data del 13 maggio 2020 l’ARGEA è tenuta a completare gli adempimenti previsti dall’Allegato I del citato decreto n. 2803 al fine di procedere, a decorrere dal 16 ottobre 2020, alla esecuzione dei pagamenti relativi alle domande dell’anno civile 2020, ai sensi
dell’art. 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché all’esecuzione dei pagamenti relativi ai regimi di spesa FEASR non contemplati dal medesimo art. 75;
jj) l’accordo di collaborazione stipulato il 23 luglio 2020 tra l’AGEA e l’OP ARGEA, con il quale le parti si impegnano a porre in essere un rapporto collaborativo volto a realizzare una maggiore armonizzazione nell’applicazione della normativa comunitaria sull’intero territorio nazionale, nonché per garantire una maggiore integrazione dei processi e dei sistemi gestionali tra i vari soggetti istituzionali coinvolti, anche ai fini dell’ottenimento del riconoscimento definitivo dell’ARGEA quale Organismo pagatore nell’ambito della PAC;
CONSIDERATO CHE
1. a far data dal 16 ottobre 2020 rientrano nella competenza dell’OP ARGEA, per quanto concerne il FEASR, le nuove domande presentate dal 16 ottobre 2020 e le eventuali garanzie bancarie o garanzie equivalenti prestate dai beneficiari per le richieste di anticipazione, nonché le domande di pagamento in carico all’OP AGEA alla data del 15 ottobre 2020. Le informazioni e la documentazione relativa alle domande di pagamento presentate all’OP AGEA ed afferenti al PSR Sardegna, in qualsiasi stato esse si trovino, saranno trasmesse all’OP ARGEA che, assumendone la piena competenza, provvederà al completamento dell'istruttoria, al pagamento ed alla rendicontazione delle stesse ai Servizi UE per il tramite di SFC 2014;
2. per quanto attiene al FEAGA, è in capo all’OP ARGEA la raccolta, l’istruttoria, il pagamento e la complessiva gestione delle domande di aiuto per pagamenti diretti presentate a partire dal 16 ottobre 2020 e che rimane in capo all’OP AGEA l’istruttoria ed il pagamento delle domande per pagamenti diretti riferite al 2020 ed annualità pregresse;
3. sono attribuiti all’OP ARGEA, in conformità al manuale del fascicolo aziendale di cui alla circolare dell’Organismo di coordinamento n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016, i fascicoli relativi ai produttori aventi residenza/sede legale nella Regione Sardegna;
4. per quanto concerne la gestione del registro dei debitori, le modalità di esecuzione e rendicontazione di debiti e recuperi, sia per quanto riguarda il FEAGA che il FEASR, nonché la gestione del contenzioso, delle garanzie e dei processi di rendicontazione delle spese occorre procedere ad un esame approfondito per il quale opererà un gruppo di lavoro congiunto AGEA-ARGEA, con l’obiettivo di pervenire alla redazione di un apposito allegato tecnico che disciplinerà il trasferimento delle competenze e sarà parte integrante del presente accordo;
5. anche con riferimento ai punti 1 e 2 si rinvia a specifici allegati tecnici che disciplineranno il trasferimento delle competenze e saranno parte integrante del presente accordo;
6. la sottoscrizione del presente accordo è condizione essenziale ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale in materia di riconoscimento definitivo dell’OP ARGEA da parte dell’Autorità competente;
si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 Premesse
Tutto quanto visto e considerato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 Fascicolo aziendale
Sono attribuiti all’OP ARGEA, a far data dal 16 ottobre 2020, in conformità al manuale del fascicolo aziendale di cui alla circolare n. ACIU.2016.120 dell’Organismo di coordinamento di cui alle premesse, i fascicoli relativi ai produttori aventi residenza/sede legale nella Regione Sardegna.
La descrizione delle modalità tecniche di attuazione del trasferimento e le relative procedure sono dettagliate nell’Allegato tecnico “Fascicolo aziendale” che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 3 FEASR
A far data dal 16 ottobre 2020 rientrano nella competenza dell’OP ARGEA, per quanto concerne il FEASR, le nuove domande presentate dal 16 ottobre 2020 e le eventuali garanzie bancarie o garanzie equivalenti prestate dai beneficiari per le richieste di anticipazione, nonché le domande di pagamento in carico all’OP AGEA alla data del 15 ottobre 2020 secondo quanto stabilito ai successivi articoli 4 e 5
Articolo 4
FEASR – misure a superficie
A partire dal 16 ottobre 2020 le domande di pagamento presentate nell’ambito del Programma Regionale di sviluppo rurale della Regione Sardegna ed afferenti misure per superfici ed animali sono trasferite alla competenza dell’Organismo Pagatore ARGEA, nello stato istruttorio in cui sono i singoli procedimenti.
Il trasferimento è operato in formato elettronico mediante i servizi del SIAN. In tale ambito, sono pertanto attribuite all’OP ARGEA tutte le domande afferenti alla Programmazione 2014- 2020 che fanno riferimento a bandi della Regione Sardegna.
Sono parimenti trasferite all’OP ARGEA le competenze relative alle domande di pagamento, comunque denominate, afferenti alle programmazioni 2007-2013 e precedenti.
La descrizione delle attività oggetto del trasferimento, le modalità tecniche dello stesso e le relative procedure sono dettagliate nell’Allegato tecnico “PSR Superfici ed animali” che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 5
FEASR - misure non connesse alle superfici ed agli animali
A partire dal 16 ottobre 2020 le domande di pagamento presentate nell’ambito del Programma Regionale di sviluppo rurale della Regione Sardegna afferenti misure non connesse alle superfici ed agli animali sono trasferite alla competenza dell’Organismo Pagatore ARGEA, nello stato istruttorio in cui sono i singoli procedimenti.
Il trasferimento è operato in formato elettronico mediante i servizi del SIAN. In tale ambito, sono pertanto attribuite all’OP ARGEA tutte le domande afferenti alla Programmazione 2014- 2020 che fanno riferimento a bandi della Regione Sardegna.
Sono parimenti trasferite all’OP ARGEA le competenze relative alle domande di pagamento, comunque denominate, afferenti alle programmazioni 2007-2013 e precedenti.
La descrizione delle attività oggetto del trasferimento, le modalità tecniche dello stesso e le relative procedure sono dettagliate nell’Allegato tecnico “PSR Strutturali” che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 6
FEASR – Domande di sostegno
Per effetto del trasferimento di competenze di cui agli articoli 4 e 5, l’OP ARGEA provvederà autonomamente ad instaurare i rapporti convenzionali eventualmente necessari con l’Autorità di Gestione relativamente alle domande di pagamento come individuate nei medesimi articoli e negli allegati tecnici ivi menzionati.
In relazione a quanto sopra, sono attribuite all’OP ARGEA, in formato elettronico mediante i servizi del SIAN, le domande di sostegno comunque denominate di cui alle programmazioni 2014-2020 e precedenti.
Articolo 7 FEAGA Pagamenti diretti
Sono attribuite all’OP ARGEA le competenze relative alla gestione delle domande per pagamenti diretti presentate a partire dal 16 ottobre 2020 per le campagne 2021 e successive. L’istruttoria ed il pagamento della domanda unica 2020, incluse le eventuali domande di modifica presentate dopo il 15 ottobre 2020, e delle annualità pregresse rimangono in capo all’OP AGEA.
La descrizione delle attività oggetto del trasferimento, le modalità tecniche dello stesso e le relative procedure sono dettagliate nell’Allegato tecnico “Pagamenti diretti” che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 8
Gestione Registro dei debiti, contenzioso e garanzie e rendicontazione
Per quanto concerne la gestione del registro dei debitori, le modalità di esecuzione e rendicontazione di debiti e recuperi, sia per quanto riguarda il FEAGA che il FEASR, nonché la gestione del contenzioso, delle garanzie e dei processi di rendicontazione delle spese l’ARGEA e l’AGEA procedono ad un esame approfondito per il quale opererà un gruppo di lavoro congiunto, con l’obiettivo di pervenire alla redazione di uno o più appositi allegati tecnici che disciplineranno il trasferimento delle competenze con decorrenza 16 ottobre 2020 e saranno parte integrante del presente accordo.
Articolo 9 Allegati tecnici
Ai fini della predisposizione degli allegati tecnici di cui agli articoli precedenti, l’OP ARGEA e l’OP AGEA procederanno congiuntamente alla loro elaborazione, che si concluderà entro il 13 novembre 2020.
Articolo 10 Trattamento dei dati
In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e dell’esecuzione del presente accordo, le Parti dichiarano, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che dette informazioni, riferite a persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l’utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l’esecuzione dell’accordo, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso Paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi e regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall’ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso. Si rinvia alle policy in materia di privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).
Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nell’informativa web pubblicata sui siti istituzionali delle Parti o diversamente comunicati ed acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
Articolo 11 Norme finali
L’OP ARGEA e l’OP AGEA con eventuali successivi accordi regoleranno altri aspetti del trasferimento delle competenze, non inclusi negli articoli precedenti e nei rispettivi Allegati tecnici.
per l’OP AGEA per l’OP ARGEA
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO IL COMMISSARIO
MONOCRATICO STRAORDINARIO
(Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx) (Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)