SCHEMA INIZIALE DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
SCHEMA INIZIALE DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Articolo 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI pag. 3
Articolo 2 DEFINIZIONI…………………………………………………………………........pag. 3 Articolo 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA…………………pag. 4
Articolo 4 OGGETTO DEL CONTRATTO…………………………………………………...pag. 4
Articolo 5 DURATA…………………………………………………...………………………pag. 5 Articolo 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO………......…………………pag. 5 Articolo 7 OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE……………………..……………………….pag. 6
Articolo 8 SERVIZIO DI REPORTISTICA……………………………………...……………pag. 6
Articolo 9 RESPONSABILE DEL SERVIZIO………………………………….……………..pag. 7 Articolo 10 PRESIDIO TECNICO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE E NUMERI
DEDICATI AL SERVIZIO………………………………………………………pag. 7 Articolo 11 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO……………………..pag. 8 Articolo 12 COMPENSO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO….…………..pag. 8
Articolo 13 PENALI……………………………………………..…………………………….pag. 10 Articolo 14 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED
APPLICAZIONE DELLE PENALI………………………………….…..………pag. 10 Articolo 15 CAUZIONE…………………………………………………….…………………pag. 11
Articolo 16 DIVIETO DI SUBAPPALTO………………………..….………………………..pag. 11
Articolo 17 RISOLUZIONE…………………………………………………………...………pag. 11
Articolo 18 RECESSO………………………………………………………………………...pag. 12 Articolo 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORE CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA……………...………………………………………..pag. 13
Articolo 20 RISERVATEZZA………………...………………………………………………pag. 13
Articolo 21 TRASPARENZA…...…………………………………………………………….pag. 14
Articolo 22 RESPONSABILITÀ…………………..………………………………………….pag. 14
Articolo 23 MANLEVA……………………………………………………………………….pag. 14 Articolo 24 DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO……..…………pag. 14
Articolo 25 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE………………..………….pag. 15 Articolo 26 FORO COMPETENTE………………………………………….………………..pag. 15 Articolo 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI…………..…………………………pag. 15 Articolo 28 OBBLIGATORIETÀ……………………………………………….…………….pag. 16
Articolo 29 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI pag. 16
Articolo 30 SEDE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO……………………………………pag. 17 Articolo 31 CLAUSOLA FINALE……………………………………………………………pag. 17
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA A FAVORE DEI GIUDICI COSTITUZIONALI, IN CARICA ED EMERITI, DEL PERSONALE IN ATTIVITÀ PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE E DEI PENSIONATI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CIG N. 5697645564
Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A. con sede in Roma,
Via ,N. C.F. , P. IVA , in persona
di “Amministrazione Contraente”)
(di seguito per brevità anche “Amministrazione” o
, con sede legale in , Via , capitale sociale Euro
, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , Partita IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del
e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da
(di seguito per brevità anche “Assicuratore” o “Fornitore”)
, con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA _, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.
, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo (ovvero, in caso di coassicurazione: di impresa delegataria) del Raggruppamento Temporaneo (ovvero, in caso di coassicurazione: della coassicurazione) tra, oltre alla stessa, la mandante (ovvero, in caso di coassicurazione: la delegante) , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di _ al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , e la mandante (ovvero, in caso di coassicurazione: la delegante) , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , Dott. , repertorio
n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Assicuratore”)
a. La Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A., in vista della scadenza alla data del 31 dicembre 2014 dell’attuale contratto per i servizi di assistenza sanitaria integrativa, ha avviato in qualità di stazione appaltante tutte le attività necessarie per l’individuazione di un soggetto a cui affidare i servizi assicurativi di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Giudici costituzionali, in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte Costituzionale e dei pensionati della Corte Costituzionale, nonché dei loro nuclei familiari, partenti e affini compresi;
b. previa valutazione della sussistenza dei presupposti necessari richiesti dalla normativa vigente in materia di selezione degli affidatari di contratti pubblici, la Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A., si è determinata nel senso di indire una procedura negoziata, previa pubblicazione di bando, ai sensi del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per l’individuazione dell’operatore economico che dovrà gestire i servizi assicurativi di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Giudici costituzionali, in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte Costituzionale e dei pensionati della Corte Costituzionale, nonché dei loro nuclei familiari;
c. il bando di gara della procedura ad evidenza pubblica di cui alla premessa sub b) è stato pubblicato nella GURI n. del e nella GUUE n. - del -;
d. all’esito della procedura di gara di cui alla premessa sub c), è risultata aggiudicataria del contratto per l‘affidamento dei servizi assicurativi di assistenza sanitaria integrativa a favore dei Giudici costituzionali, in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte Costituzionale e dei pensionati della Corte Costituzionale, nonché dei loro nuclei familiari;
e. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla ed avente n
per un importo di Euro = ( / ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
g. che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
h. che il Fornitore ha attribuito al presente Contratto il numero di polizza .
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta tecnica) e l’Allegato “C” (Offerta Economica). Gli allegati “B” (Offerta tecnica) e “C” (Offerta Economica) saranno inviati con la lettera finale di invito ad offrire, al termine della fase di negoziazione.
[IN QUESTO SCHEMA INIZIALE DEL CONTRATTO SI FA SEMPRE RIFERIMENTO ALLA VERSIONE DEFINITIVA DEL CAPITOLATO CHE SARÀ REDATTA AL TERMINE DEL NEGOZIATO, ALL’OFFERTA TECNICA FINALE E ALL’OFFERTA ECONOMICA CHE DI CONSEGUENZA L’OPERATORE ECONOMICO FORMULERÀ].
1. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) Amministrazione o Amministrazione contraente: la Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A.;
b) Assicurati: i soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione, come previsto dal paragrafo
D.2 - Soggetti aventi diritto alla Copertura Assicurativa dell’Allegato “A” Capitolato Tecnico al presente Contratto;
c) Assicuratore o Fornitore: l’aggiudicatario della gara, ovvero l’Impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le imprese in coassicurazione o il Consorzio, che conseguentemente sottoscrive il Contratto obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
d) Parte: la Corte Costituzionale - Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);
e) Codice: il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE”;
f) Assicurazione/Contratto di Assicurazione/Polizza: il presente atto nonché, ove non diversamente disposto, tutti i suoi allegati e i documenti ivi richiamati, ovvero documenti contrattuali che nel loro complesso provano l’assicurazione, di seguito anche solo “Contratto”;
g) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A” al Contratto contenente la descrizione delle prestazioni contrattuali, con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto;
h) Offerta tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
i) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
j) Premio/i: il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione Contraente all’Assicuratore;
k) Servizio: le prestazioni contrattuali meglio definite nell’articolo 4 del presente Contratto;
l) Servizi Assicurativi: i servizi di copertura assicurativa descritti nel Capitolato Tecnico;
m) Servizi Connessi: i servizi cui alla Sezione F del Capitolato Tecnico;
2. Le espressioni e le definizioni riportate negli allegati e nei documenti richiamati nel presente atto hanno il significato, per ognuna di esse specificato nei medesimi allegati e documenti, tranne qualora il contesto delle singole clausole del presente Contratto disponga diversamente.
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. Il Contratto è regolato:
a) da quanto ivi previsto nonché da quanto disciplinato nei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni del Codice;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e di assicurazioni.
Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A., il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
2. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel Contratto e quanto disposto nel Capitolato Tecnico o quanto dichiarato dal Fornitore nelle Offerte Tecnica e Economica a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all’Amministrazione Contraente/Assicurato.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali
F.E.A. da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato Contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Con la sottoscrizione del Contratto, la Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali
F.E.A. affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi e delle attività che seguono con le modalità dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nella successiva Offerta tecnica:
a. i servizi di assicurazione sanitaria operanti in caso di malattia ed infortunio per le spese, meglio definite nel Capitolato Tecnico e nella successiva Offerta tecnica, sostenute dall’Assicurato per: i) Rimborso delle spese ospedaliere; ii) Rimborso spese per accertamenti di “alta diagnostica”; iii) Rimborso spese per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici;
b. la fornitura dei servizi connessi, come meglio definiti nel Capitolato Tecnico e nella successiva Offerta tecnica, di reportistica, presidio tecnico presso l’Amministrazione e numeri dedicati al servizio, responsabile del servizio;
il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico allegato al presente atto.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal Servizio come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico allegato al presente atto e nella successiva Offerta tecnica.
3. Il Servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella successiva Offerta tecnica a favore dei Giudici costituzionali, in carica ed emeriti, del personale in attività presso la Corte Costituzionale e dei pensionati della stessa, nonché dei loro nuclei familiari, senza limite d’età.
4. Il Fornitore si impegna a stipulare, su richiesta, polizze con le medesime condizioni assicurative in favore dei parenti ed affini entro il II grado del personale oggetto del presente contratto. Tali polizze non comportano oneri per l’Amministrazione.
5. Il personale comandato che torna nell’Amministrazione di provenienza può mantenere la polizza alle medesime condizioni, senza che ciò comporti oneri per la Corte costituzionale.
6. Per la gestione delle inclusioni e delle esclusioni resta fermo quanto previsto in merito dal Capitolato Tecnico.
7. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del Codice, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto, la Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A. ha nominato Responsabile del Procedimento il Dott./la Dott.ssa
1. Il Contratto di Assicurazione, e quindi la copertura assicurativa, ha una durata di 36 (trentasei) mesi/3 (tre) anni con decorrenza dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2014.
2. In nessun caso il Contratto potrà intendersi tacitamente e/o unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
3. Il contratto potrà essere prorogato per la sola ipotesi di mancata conclusione della procedura di gara per l’affidamento del servizio e comunque per un periodo massimo non superiore ad un anno. In tale caso, l’Amministrazione comunicherà di volersi avvalere di questa facoltà, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Il Servizio, ivi inclusi i servizi connessi, dovrà essere svolto in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nella successiva Offerta tecnica e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dalla Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A..
2. Il Fornitore si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, ad apportare alle modalità di erogazione del Servizio i correttivi necessari ad assicurarne la più adeguata esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione rispetto al compenso del servizio fissato all’articolo 12 del presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza
preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del Servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del Servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Nell’esecuzione del Servizio, salvo quanto già previsto dal Capitolato Tecnico e quant’altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione del Servizio, il Fornitore si obbliga a:
a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati;
b) comunicare prontamente in forma scritta all’Amministrazione le situazioni reali o potenziali di conflitto d’interesse sorte durante lo svolgimento del Servizio e ad attenersi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione;
c) attenersi a tutte le indicazioni e direttive relative all’esecuzione contrattuale che saranno impartite dall’Amministrazione;
d) dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto; tale comunicazione dovrà pervenire alla Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
e) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo tutte le norme e le prescrizioni in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
3. Le attività necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione.
SERVIZIO DI REPORTISTICA
1. Il Fornitore si impegna ad inviare all’Amministrazione la reportistica di cui al paragrafo F.1 - Reportistica dei sinistri del Capitolato Tecnico, secondo la tempistica e le modalità ivi previste, a pena di applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.
2. Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall’Amministrazione dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Fornitore ha identificato e nominato il Responsabile del Servizio nella persona di
, come previsto dal paragrafo F.3 - Responsabile del Servizio del Capitolato Tecnico.
2. Il Responsabile del servizio ha il compito di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività dell’Assicuratore a partire dal momento di sottoscrizione del presente Contratto fino alla gestione degli eventuali reclami da parte dell’Amministrazione. Egli ha, inoltre, il compito di monitorare l’andamento del livello di servizio nell’arco del periodo di validità del presente Contratto e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.
3. Il Responsabile del Servizio potrà essere contattato nei seguenti orari di servizio , ai recapiti di seguito indicati: numero telefonico , numero di fax , indirizzo di posta elettronica .
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile del Servizio causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente all’Amministrazione.
5. Il Responsabile del Servizio, sopra identificato, farà esclusivo riferimento, per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, al Dirigente dell’Ufficio
dell’Amministrazione.
PRESIDIO TECNICO PRESSO L’ AMMINISTRAZIONE E NUMERI DEDICATI AL SERVIZIO
1. L’Assicuratore si impegna a garantire per tutta la durata del presente Contratto la presenza presso
gli uffici comunicati dalla Corte Costituzionale, per un numero complessivo di ( )
ore/periodo di tempo (settimanale, bisettimanale o mensile), concentrate in una unica giornata ed in orario antimeridiano, di un proprio referente tecnico con il compito di fornire supporto e assistenza agli assicurati su tutte le informazioni inerenti: (I) le condizioni di assicurazione; (II) lo stato dei sinistri; (III) i tempi di rimborso; e ogni altra informazione necessaria ad agevolare la corretta e tempestiva erogazione del servizio.
Il precedente elenco si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Il referente tecnico dovrà inoltre fornire supporto agli assicurati nell’istruzione delle pratiche di rimborso e provvedere al ritiro delle stesse presso l’Amministrazione.
2. L’Assicuratore si obbliga a produrre entro 15 giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto un documento illustrativo sintetico delle modalità di utilizzo delle coperture assicurative conforme alle condizioni previste dal Capitolato Tecnico e nella successiva Offerta tecnica. Tale documento dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- sintesi delle condizioni di assicurazione, specificando massimali e limiti di rimborso;
- indicazione dei tempi di rimborso;
- modalità di istruzione delle pratiche di rimborso (allegando, eventualmente, modulo predisposto per la richiesta di rimborso);
- indicazione del numero telefonico e di fax gratuiti dedicati al servizio;
- e-mail del referente tecnico;
e ogni altra indicazione volta ad informare gli assicurati sulle condizioni e le modalità di erogazione del servizio.
3. L’Assicuratore si impegna, inoltre, a mettere a disposizione dell’Amministrazione e degli Assicurati, per tutta la durata del presente Contratto di assicurazione, il numero telefonico _ ed il numero di fax , gratuiti dedicati al servizio, e che funzionino da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richiesta di informazioni. L’orario di ricezione delle chiamate sarà per tutti i giorni dell’anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle ore 9:00 alle ore 17:30.
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente tecnico, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente all’Amministrazione.
5. Il Fornitore garantisce altresì l’idoneità, l’onestà e la correttezza di tutti i propri dipendenti destinati all’esecuzione del Contratto nonché la riservatezza degli stessi in ordine alle informazioni delle quali verranno a conoscenza nell’espletamento del Servizio.
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore dichiara che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo e che l’Amministrazione non esercita direttamente nei confronti di tale personale alcun potere direttivo, disciplinare e di controllo.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore, anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. Il Fornitore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati alle persone di collaboratori o terzi od ai loro beni in relazione alle attività svolte per l’Amministrazione.
6. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’articolo 118, comma 6, del Codice in caso di subappalto.
COMPENSO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I premi dovuti all’Assicuratore per i Servizi oggetto del presente Contratto, come indicati nell’Offerta Economica, sono così distinti:
• premio xxxxx xxxxx comprensivo di imposte per singolo nucleo familiare della categoria “nucleo familiare del personale in attività presso la Corte Costituzionale compresi i Giudici Costituzionali in carica” pari a Euro ( lettere /00);
• premio xxxxx xxxxx comprensivo di imposte per singolo nucleo familiare della categoria “nucleo familiare del personale in quiescenza, compresi i Giudici Costituzionali emeriti, con età inferiore ai 75 anni” pari a Euro. ( lettere /00);
• premio xxxxx xxxxx comprensivo di imposte per singolo nucleo familiare della categoria “nucleo familiare del personale in quiescenza, compresi i Giudici Costituzionali emeriti, con età superiore ai 75 anni” pari a Euro ( lettere_ /00).
2. Qualora gli assicurati si avvalessero della facoltà di includere in garanzia i figli non fiscalmente a carico purché conviventi, il premio annuo lordo comprensivo di imposte per ogni figlio si intende stabilito in € , ( /00).
3. l predetti premi sono comprensivi della prestazione dei Servizi connessi e si intendono omnicomprensivi di tutti i costi, gli oneri o le spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del Servizio o comunque dovranno ritenersi a carico del Fornitore.
4. Il Fornitore emetterà annualmente una appendice di pagamento per il predetto compenso dove dovranno essere distinti oltre al premio lordo anche il premio imponibile e l’imposta.
5. L’importo delle predette appendici verrà corrisposto dall’Amministrazione secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico al paragrafo C.9 – Inclusione dei nuclei assicurati, pagamento e regolazione del premio, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e verrà bonificato sul conto corrente n. , intestato alla Codice IBAN , dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Rimane inteso che la Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A. prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
8. I corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
9. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
10. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
11. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l’eventuale mutamento di tassazione.
12. Ciascuna appendice di pagamento dovrà contenere il riferimento al Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le imprese componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto
dall’Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
14. In caso di Coassicurazione il pagamento del corrispettivo dovuto in virtù del presente Contratto verrà effettuato a favore delle delegataria che provvederà a retrocedere alle Coassicuratrici parte del premio corrispondente alla quota di rischio ceduta.
15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
16. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dall’Amministrazione.
1. In caso di mancato rispetto del termine di liquidazione nell’ipotesi in cui l’Assicuratore effettui il pagamento di quanto dovuto direttamente all’Assicurato, così come previsto al paragrafo D.8 – Criteri di liquidazione, modalità di pagamento e di rimborso del Capitolato Tecnico, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione contraente la somma di € ( /00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Si precisa che l’eventuale ritardo dovuto alla non completezza della documentazione presentata dall’Assicurato ai fini del rimborso, non darà luogo ad applicazione di penali.
2. In caso di mancato rispetto di quanto disposto dal paragrafo F.1 – Reportistica dei sinistri del Capitolato Tecnico, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione la somma di € ,00 ( /00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nell’articolo 13 che precede, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Corte Costituzionale– Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A..
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente
documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
( ) giorni
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. L’Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; oltre la predetta misura, l’Amministrazione ha diritto alla risoluzione del presente Contratto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 17.
6. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal Contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad Euro ( / ).
2. La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore della Corte Costituzionale– Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A., prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali
F.E.A. a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’Istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso dall’Amministrazione annualmente soltanto a seguito della regolare esecuzione da parte del Fornitore delle prestazioni di cui al presente Contratto.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A..
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Corte Costituzionale
– Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
DIVIETO DI SUBAPPALTO
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del Contratto.
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall’Amministrazione Contraente, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di
diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione;
f) nei casi di cui agli articoli 12 (Compenso del Servizio e modalità di pagamento), 16 (Subappalto), 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriore clausola risolutiva espressa), 20 (Riservatezza), 21 (Trasparenza), 24 (Divieto di cessione dei crediti e del contratto) del presente atto;
g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 14 del presente Contratto.
3. In tal caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A..
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
1. L’Amministrazione ha diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. L’Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione.
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
3. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e l’Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 27, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalla eventuale normativa adottata dalla Corte Costituzionale ex art. 22 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003.
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.
1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare l’Amministrazione e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.
1. È esclusa ogni manleva da parte dell’Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Fornitore in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del Servizio.
DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO
1. E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto e/o i crediti ad esso relativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’obbligo di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per il Servizio regolarmente prestato.
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.
3. Resta salvo quanto previsto dal Capitolato Tecnico in merito all’arbitrato irrituale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L’esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che il Fornitore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente.
In particolare, il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03 ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero l’Amministrazione.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, il Fornitore accetta espressamente di essere nominato
– per la durata del contratto stesso - Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03 e, per l’effetto, si obbliga a:
- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi
allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Fornitore dovrà preventivamente darne pronta informazione all’Amministrazione;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- garantire, tramite autocertificazione, da fornire all’Amministrazione, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
- consentire all’Amministrazione, eventuali verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;
- fornire all’Amministrazione, laddove richiesta dal D.Lgs. 196/03, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell’ambito dei servizi erogati alle disposizioni del D.Lgs. citato ed in particolare dell’Allegato B dello stesso;
- informare l’Amministrazione di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui agli art. 7, 8 del D.Lgs. 196/03 dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell’ambito del mandato affidatogli;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto dell’Amministrazione, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che l’Amministrazione si riserva di richiedere.
1. Il Contratto è vincolante per le Parti dal momento della sua stipulazione.
ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
1. Ai fini del Contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
- Corte Costituzionale – Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A., Piazza del Quirinale, 41 - 00187 Roma - tel. - fax - email ;
- (Fornitore) , – Roma – tel. - fax - e- mail .
Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell’apparecchio (se effettuate tramite telefax).
Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato Tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
SEDE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Salvo quanto previsto , il Fornitore ha fissato la sede relativa alla gestione del Servizio in via .
2. Qualsivoglia modifica relativa alla sede di cui al comma che precede deve essere comunicata all’Amministrazione per iscritto mediante lettera raccomandata a.r. entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
1. Il Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di
una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Amministrazione si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. Il Contratto viene steso in tre originali in carta semplice.
5. Il Contratto è soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso e in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. La registrazione sarà a carico del Fornitore, così come tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
Roma, lì
Per la Corte Costituzionale Per il Fornitore Fondo Erogazioni Assistenziali F.E.A.
Il Presidente
Dott. Dott.
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare espressamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); articolo 4 (Oggetto del contratto); articolo 5 (Durata); articolo 6 (Modalità di svolgimento del Servizio); articolo 7 (Obblighi del Fornitore); articolo 8 (Servizio di Reportistica); articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); articolo 12 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); articolo 13 (Penali); articolo 14 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); articolo 15 (Cauzione); articolo 16 (Subappalto/Divieto di subappalto); articolo 17
(Risoluzione); articolo 18 (Recesso); articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriore clausola risolutiva espressa); articolo 20 (Riservatezza); articolo 21 (Trasparenza); articolo 22 (Responsabilità); articolo 23 (Manleva); articolo 24 (Divieto di cessione dei crediti e del contratto); articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d’autore); articolo 26 (Foro competente); articolo 27 (Trattamento dei dati personali); articolo 29 (Elezione di domicilio e comunicazioni); articolo 30 (Sede della gestione del servizio); Articolo 31 (Clausola finale).
Per il Fornitore
Dott.