Contract
N. 28 in data 27.09.2010
OGGETTO: REGOLAMENTO E CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE. APPROVAZIONE
Introduce l'argomento il Vice Sindaco Ass. De Xxxxxxx, evidenziando che si tratta di approvare il regolamento e la convenzione per il funzionamento e la gestione del nuovo canile consortile; che la procedura di gara per l'individuazione del gestore è in corso; che l'affidatario cercherà ulteriori fondi per far fronte alle spese di gestione e che il costo sarà di circa 6 mila euro annui a seconda dei Comuni;
Rientra in aula il Cons. Rorato, cosicchè sono presenti n. 16 Consiglieri. Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:
Cons. Roma: osserva che lo smaltimento delle spoglie dei cani non è previsto nel Regolamento; sostiene che è importante che tale smaltimento sia fatto all'interno della struttura poiché altrimenti vi sarebbero a carico dei Comuni ulteriori consistenti spese.
Ass. De Xxxxxxx: osserva che verrà effettuato certamente nell'ambito della struttura.
Cons. Roma: evidenzia che il gestore si avvarrà di un veterinario privato per le cure sanitarie poiché non potrà essere presente sempre il veterinario dell'Az. Xxxx; occorre pertanto prevedere che deve trattarsi di un veterinario autorizzato; osserva altresì che non è previsto il servizio di pensione per cani e quindi non si potrà usufruire di questo servizio; afferma inoltre che se si adottano parecchi cani occorre prevedere uno sconto sui costi qualora vi sia tale disponibilità da parte dei cittadini; osserva che occorre accertare la problematica dello smaltimento delle spoglie e della qualifica professionale del veterinario privato; che si tratta di due aspetti importanti chiede pertanto la sospensione dell'argomento.
Xxx.xx Xx Xxxxxxx: osserva che occorre mandare avanti il regolamento, che è già stato votato dagli altri Comuni.
Sindaco: evidenza che l'Xxx.xx De Xxxxxxx si farà carico di approfondire la questione dello smaltimento delle spoglie dei cani e di procedere con l'approvazione del Regolamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
• Protocollo di intesa fra i Comuni di Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, San Xxxxxx di Callalta e Silea, per realizzazione di una struttura rifugio per cani randagi al fine di beneficiare del contributo statale ai sensi del D.M. 13.05.2005 per la lotta al randagismo sottoscritto in data 16 Gennaio 2006;
• Nota 15.05.2006 – con la quale il Ministero della Salute assegna al Comune di Roncade la somma di
€ 40.000,00 come contributo alla realizzazione della struttura rifugio per cani randagi;
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 4551 del 28.12.2007 con la quale è stata assegnata al Comune di Roncade la somma di € 100.000,00 per la realizzazione della struttura in parola;
• Accordo di Programma fra i Comuni di Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, San Xxxxxx di Callalta e Silea, sottoscritto in data 01.09.2008 per la realizzazione della struttura rifugio per cani randagi;
Premesso che:
• in data 16 Gennaio 2006 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa fra i Comuni di Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, San Xxxxxx di Callalta e Silea, per realizzazione di una struttura rifugio per cani randagi al fine di beneficiare del contributo statale ai sensi del D.M. 13.05.2005 per la lotta al randagismo;
• con Nota 15.05.2006 – il Ministero della Salute ha assegnato al Comune di Roncade la somma di € 40.000,00 come contributo alla realizzazione della struttura rifugio per cani randagi;
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4551 del 28.12.2007 è stata assegnata al Comune di Roncade la somma di € 100.000,00 per la realizzazione della struttura in parola;
• in data 01.09.2008 è stato sottoscritto un Accordo di Programma fra i Comuni di Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, San Xxxxxx di Callalta e Silea, per la realizzazione della struttura rifugio per cani randagi;
• in data 4 Febbraio 2010 è stato sottoscritto il contratto – rep. n°3679/2010 registrato a Treviso il 17.02.2010 a – con la Ditta Xxxxxxxx Xxxxx per la realizzazione di una struttura intercomunale di rifugio per cani randagi;
• ai sensi dell’art. 5 del Protocollo d’intesa “……analogamente le Amministrazioni Comunali si impegnano a sottoscrivere una Convenzione con la quale definire le forme di gestione della struttura”;
• é necessario pertanto stabilire i fini e le modalità per la gestione in forma associata da parte dei Comuni della struttura intercomunale di rifugio per cani randagi in corso di realizzazione;
• l’art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce che “ al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni ” che devono “ stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”.
VISTO l’allegato Schema di Convenzione costituito da n°14 articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, in base al quale sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione tra i Comuni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
RITENUTO di approvarlo;
PREMESSO altresì che ai sensi dell’art. 5 – Regolamento per la gestione del canile intercomunale – della suddetta Convenzione i Comuni sottoscrittori si sono impegnati ad approvare il Regolamento per la gestione del canile intercomunale denominato “RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA” contestualmente all’approvazione della presente Convenzione;
VISTO l’allegato Regolamento per la gestione del canile intercomunale costituito da n°12 articoli, allegato al suddetto schema di convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvarlo;
N. 28 in data 27.09.2010
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N° 267/2000,
VISTI:
• la Legge Regionale n°60/1993;
• gli artt. 30 e 42 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i;
• lo Statuto Comunale;
CON voti favorevoli n. 11 e n. 5 astenuti (Cons. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti di cui 11 votanti.
1. di approvare ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., per i motivi esposti in premessa, l’allegato Schema di Convenzione sub a) per la gestione del canile intercomunale composto da n°14 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in base al quale sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione tra i Comuni di Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, San Xxxxxx di Callalta e Silea, nonchè i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 5 – Regolamento per la gestione del canile intercomunale – della suddetta Convenzione, l’allegato sub) Regolamento per la gestione del canile intercomunale denominato “RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA” composta da n°12 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
N. 28 in data 27.09.2010
CONVENZIONE
tra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Casier, Casale sul Sile, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, Roncade, San Xxxxxx di Callalta, Silea, per la gestione in forma associata, ai sensi dell’art. 30 del T.U. n. 267/2000 e dell’art.8 della L.R. 60 del 1993, dei servizi relativi al Canile Intercomunale in corso di realizzazione in Comune di Roncade
Premesso che:
• in data 16 Gennaio 2006 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa fra i Comuni di Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, San Xxxxxx di Callalta e Silea, per realizzazione di una struttura rifugio per cani randagi al fine di beneficiare del contributo statale ai sensi del D.M. 13.05.2005 per la lotta al randagismo;
• con Nota 15.05.2006 – ns. prot. 0009435- il Ministero della Salute ha assegnato al Comune di Roncade la somma di € 40.000,00 come contributo alla realizzazione della struttura rifugio per cani randagi;
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4551 del 28.12.2007 è stata assegnata al Comune di Roncade la somma di € 100.000,00 per la realizzazione della struttura in parola;
• in data 01.09.2008 è stato sottoscritto un Accordo di Programma fra i Comuni di Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, San Xxxxxx di Callalta e Silea, per la realizzazione della struttura rifugio per cani randagi;
• in data 4 Febbraio 2010 è stato sottoscritto il contratto – rep. com.le n°3679/2010 registrato a Treviso il 17.02.2010 a – con la Ditta Xxxxxxxx Xxxxx per la realizzazione di una struttura intercomunale di rifugio per cani randagi;
• é necessario stabilire i fini e le modalità per la gestione in forma associata da parte dei Comuni della struttura intercomunale di rifugio per cani randagi in corso di realizzazione;
• l’art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce che “ al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni ” che devono “ stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”.
Tutto ciò premesso:
Oggi ……………… del mese di ………………dell’anno duemiladieci, presso la Sede Municipale di Roncade, tra i signori:
Tra i signori
• nella sua qualità di Sindaco pro - tempore del Comune di Roncade (TV) -Codice Fiscale 80009430267;
• , nella sua qualità di Sindaco pro - tempore del Comune di Breda di Piave (TV) -Codice Fiscale ;
• , nella sua qualità di Sindaco pro –tempore del Comune di Carbonera (TV) Codice Fiscale
• nella sua qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di Casier (TV) Codice Fiscale
• nella sua qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di Casale Sul Sile (TV) Codice Fiscale
• nella sua qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di Maserada sul Piave (TV) Codice Fiscale
• nella sua qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di Mogliano Veneto (TV) Codice Fiscale
• nella sua qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di Ponte di Piave (TV) Codice Fiscale
• nella sua qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di Preganziol (TV) Codice Fiscale
• nella sua qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di San Xxxxxx di Callalta (TV) Codice Fiscale
• nella sua qualità di Sindaco pro – tempore del Comune di Silea (TV) Codice Fiscale
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 0 - XXXXXXXX -
Xx premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
ART. 2 - OGGETTO -
I Comuni di Breda di Piave, Carbonera, Casier, Casale sul Sile, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, Roncade, San Xxxxxx di Callalta, Silea, con il presente atto determinano di gestire in forma associata, ai sensi dell’art. 30 del T.U. n. 267/2000 e dell’art.8 della L.R. 60 del 1993, i servizi relativi al Canile Intercomunale realizzato in Comune di Roncade in forza dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 01.09.2008 dai Sindaci delle suddette Amministrazioni Comunali.
ART. 3 - DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO –
Il Canile Intercomunale, oggetto del servizio di gestione in forma associata, assume nei rapporti interni ed esterni la denominazione di “RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA.”
ART. 4 - FINALITA’-
La presente convenzione ha lo scopo di gestire in forma associata la struttura del canile realizzata in Comune di Roncade in Via Treponti.
In particolare la convenzione è finalizzata tra l’altro:
⮚ a garantire la custodia e il mantenimento dei cani randagi raccolti dal servizio veterinario dell’Azienda U.L.S.S. N. 9 di Treviso nei territori del Comuni sottoscrittori della presente convenzione;
⮚ a promuovere azioni di sensibilizzazione relative al non abbandono degli animali;
⮚ a promuovere azioni di sensibilizzazione relative all’affidamento degli animali con la massima diffusione di informazioni e l’inserimento di appositi “link” nei rispettivi siti internet istituzionali;
⮚ a raggiungere l’obiettivo dell’autofinanziamento della struttura.
I Comuni si impegnano inoltre ad esercitare ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:
⮚ prevenire o perseguire casi di abbandono o mancata custodia di cani;
⮚ prevenire o perseguire casi di maltrattamento degli animali o comunque mancato rispetto del loro benessere;
⮚ rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti provochino rischio per la pubblica incolumità e l’igiene pubblica.
ART. 5 – REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE -
I Comuni sottoscrittori si impegnano ad approvare il Regolamento per la gestione del canile intercomunale denominato “RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA” contestualmente all’approvazione nei rispettivi Consigli Comunali della presente Convenzione.
ART. 6 - DECORRENZA E DURATA -
La Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione della stessa da parte dei Sindaci dei Comuni ed avrà una durata di anni 10 (dieci).
La Convenzione è rinnovabile con apposito provvedimento di ogni singolo Consiglio Comunale, salvo comunicazione di recesso da parte di uno dei Comuni interessati, da trasmettere 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza.
ART. 7 - SOGGETTO COORDINATORE -
I Comuni sottoscrittori la presente convenzione individuano il Comune di Roncade quale soggetto coordinatore del servizio e al quale sono affidati in particolare i seguenti compiti:
⮚ individuare, secondo le modalità di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il soggetto a cui affidare la gestione della struttura di rifugio per cani randagi; dovrà comunque essere valutata la possibilità di affidare la suddetta gestione, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della L.R. 60/93, ad associazioni protezionistiche iscritte all’albo di cui all’articolo 9, tramite apposita convenzione;
⮚ presiedere attraverso il Sindaco o suo delegato la conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 8;
⮚ rendicontare e ripartire le spese annuali di gestione tra i Comuni aderenti, i quali provvederanno a versare direttamente al gestore la propria quota di competenza.
ART. 8 - FORMA DI CONSULTAZIONE - CONFERENZA DEI SINDACI -
Le consultazione tra gli Enti sottoscrittori avverrà mediante la Conferenza dei Sindaci costituita dai Sindaci di ciascun Comune aderente o da loro delegati.
La conferenza è presieduta, ai sensi del precedente art. 7, dal soggetto coordinatore e si riunirà presso la sede Muncipale del Comune di Roncade su sua formale convocazione; le funzioni di verbalizzante verranno svolte dal Segretario Comunale del Comune coordinatore o da un suo delegato.
La conferenza si dovrà riunire con cadenza almeno annuale; ciascuno dei singoli Comuni potrà richiederne la convocazione in seduta straordinaria qualora si manifestassero delle evidenti disfunzioni nel servizio di gestione del Canile Intercomunale.
Nella prima seduta la Conferenza dei Sindaci provvederà:
⮚ a nominare un comitato di controllo composto da tre Amministratori (dei quali uno dovrà essere in rappresentanza del Comune di Roncade) con il compito di verificare la qualità del servizio offerto da parte del soggetto a cui verrà affidata la gestione del Canile Intercomunale. Il suddetto Comitato relazionerà in merito alla propria attività alla Conferenza dei Sindaci. Ai membri del Comitato non è dovuto alcun compenso.
La prima terna di sarà composta dai Comuni di Roncade – Breda di Piave – Casale Sul Sile che durerà in carica due anni;
Le terne successive saranno le seguenti:
- Roncade – Carbonera – Preganziol;
- Roncade – Casier – San Xxxxxx di Callalta;
- Roncade – Maserada Sul Piave – Mogliano Veneto;
- Roncade – Ponte di Piave – Silea.
Alla conferenza dei Sindaci potrà essere invitato a partecipare il soggetto gestore del Canile Intercomunale al fine di concordare i programmi e i fini delle Amministrazioni, per relazionare in merito allo svolgimento del servizio e comunque per trattare tutte le problematiche connesse alla gestione del servizio stesso.
ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI -
I costi annuali di gestione del canile intercomunale verranno determinati sulla base del contratto che sarà sottoscritto con il soggetto affidatario della gestione della struttura.
I Comuni sottoscrittori si impegnano a corrispondere direttamente al soggetto Gestore la quota parte di competenza del suddetto costo annuale di gestione in base alla seguente tabella e con le seguenti modalità e scadenze:
COMUNE BREDA DI PIAVE | 75% QUOTA variabile | 25% QUOTA fissa | |
ABITANTI AL 31.12.2009 | % | ||
CARBONERA | |||
CASALE SUL SILE | |||
CASIER | |||
MASERADA | |||
MOGLIANO VENETO | |||
PONTE DI PIAVE | |||
PREGANZIOL | |||
RONCADE | |||
SAN XXXXXX DI CALLALTA | |||
SILEA | |||
TOTALI |
⮚ il 50% della quota di spesa a carico di ogni singolo Comune entro il 30 Giugno;
⮚ il saldo della quota di spesa a carico di ogni singolo Comune entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a conguaglio del periodo precedente fino al 31.12 a 30gg dalla data di comunicazione da parte del Comune di Roncade.
In caso di ritardato pagamento delle somme sopra indicate gli Enti interessati riconosceranno al soggetto gestore gli interessi legali previsti dalla legge.
Il numero degli abitanti dovrà essere rivisto ogni 5 anni.
Eventuali risparmi dovuti ad economie di gestione verranno ripartiti fra i Comuni sottoscrittori sotto forma di riduzione della quota di spesa a proprio carico.
Le spese delle manutenzioni straordinarie della struttura, decise preventivamente dall’Assemblea dei Sindaci, saranno ripartite secondo quanto stabilito dall’art. 3 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 01.09.2008.
ART. 10- ADESIONI SUCCESSIVE -
Le determinazioni in ordine alla richiesta di adesione alla presente convenzione di un Comune diverso dai sottoscrittori della presente saranno assunte dalla Conferenza dei Sindaci sulla base dei seguenti criteri:
⮚ la capacità ricettiva della struttura;
⮚ il grado di riassegnazione degli animali custoditi;
⮚ la superficie del territorio comunale e la popolazione residente del Comune richiedente.
Nel caso di accoglimento dell’istanza il Comune aderente dovrà versare la quota dei costi sostenuti dagli altri Comuni per la realizzazione della struttura, tale quota sarà destinata a parziale copertura delle spese di gestione a scomputo delle quote previste per l’anno in corso per altri Comuni. La nuova ripartizione delle spese verrà determinata ai sensi dell’art.3 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 01.09.2008.
ART. 11 - RECESSO -
Ciascuno dei Comuni potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualunque momento ed a propria discrezione con provvedimento motivato da comunicare almeno 6 (sei) mesi prima. In tal caso non è dovuta la restituzione della somma in conto capitale versata per la realizzazione del canile intercomunale ai sensi dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 01.09.2008.
In caso di recesso gli animali di provenienza del Comune recedente dovranno essere trasferiti entro e non oltre 6 (sei) mesi a spese dello stesso presso altre strutture.
ART. 12 – CONTROVERSIE –
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla presente convenzione e non definite in xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo, deferite al giudizio del giudice ordinario. In pendenza di giudizio le parti non sono sollevate dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
ART. 13 – NORMA DI RINVIO -
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia e alle disposizioni del Codice Civile.
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI -
Le eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere approvate dai rispettivi Consigli Comunali.
La presente convenzione è esente da oneri di registrazione e bollo ai sensi dell’art. 1 del X.X.X. 00 Xxxxxx 0000, n. 131 e del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642, all. B, art. 16.
Sindaco del Comune di Roncade ………………………………..
Sindaco del Comune di Breda di Piave ……………………………….
Sindaco del Comune di Carbonera ………………………………...
Sindaco del Comune di Casier …………………………………
Sindaco del Comune di Casale Sul Sile ………………………………...
Sindaco del Comune di Maserada sul Piave ……………………………
Sindaco del Comune di Mogliano Veneto ……………………………...
Sindaco del Comune di Ponte di Piave …………………………………
Sindaco del Comune di Preganziol ……………………………………..
Sindaco del Comune di San Xxxxxx di Callalta …………………………
Sindaco del Comune di Silea …………………………………………...
allegato sub b)
RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA
Comuni di: Roncade, Breda di Piave, Carbonera, Casale Sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, San Xxxxxx di Callalta, Silea
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE
SOMMARIO
Art. 1 Oggetto 3
Art. 2 Finalità 3
Art. 3 Ambiti di competenza dei Comuni 3
Art. 4 Ambiti di Competenza dell’Azienda ULS 4
Art. 5 Ospiti della struttura 4
Art. 6 Cattura dei cani 5
Art. 7 Elementi generali di riferimento per il gestore della struttura in relazione alle attività ed ai Servizi svolti nella stessa 5
Art 8 Compiti del soggetto gestore in ordine alla gestione della struttura e delle attività ad essa Correlate 5
Art. 9 Elementi di riferimento per il trattamento dei cani e dei gatti ospiti della struttura di Ricovero… 6
Art. 10 Proventi delle offerte 6
Art. 11 Prescrizioni 6
Art. 12 Norma di rinvio… 6
Articolo 1 (Oggetto)
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento della struttura intercomunale deputata ad accogliere cani e gatti, di seguito individuata come "struttura", nonché il servizio di custodia ed al mantenimento all'interno della stessa.
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano anche le attività correlate alla gestione della struttura di cui al comma 1, quali, in particolare:
a) le modalità di cattura ai sensi del D.P.R. n.320/1954 e di soccorso dei cani e dei gatti di cui non è individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
b) le procedure di affido a terzi e di adozione dei cani e dei gatti, a fronte di richieste di persone interessate;
c) le attività volte ad assicurare agli ospiti della struttura l'assistenza veterinaria;
d) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalla struttura.
3. La struttura di cui al comma 1 è denominata "Rifugio del Cane della Bassa Trevigiana".
Articolo 2 (Finalità)
1. Il Rifugio del Cane della Bassa Trevigiana intende perseguire mediante l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento le seguenti finalità:
a) assicurare il migliore risultato utile dalla gestione della struttura di cui al precedente articolo 1 attraverso una rapida adottabilità dei cani e dei gatti ospiti;
b) ottenere, per ogni animale entrante nella struttura, anche mediante quanto previsto dalla precedente lettera a), il maggior benessere possibile, compatibilmente con il suo stato di salute, con il minimo costo a carico della collettività.
2. I servizi resi nella struttura rispondono alle seguenti esigenze:
a) assicurare la salute ed il benessere dei cani e dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
b) incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e/o partecipazione a iniziative pubbliche, una migliore visibilità degli animali con un più razionale utilizzo degli spazi della struttura, l'adozione di efficaci forme di comunicazione;
c) attivare campagne di informazione circa l’obbligatorietà dell’inserimento del microchip e dell’iscrizione all’Anagrafe Canina al fine di rintracciare i proprietari dei cani smarriti nel minor tempo possibile, per evitare inutili permanenze nella struttura di cani riferibili ad un proprietario;
d) garantire la cattura dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia e contrastare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo attivando un efficiente sistema di segnalazioni per il tempestivo intervento delle strutture deputate al recupero dei suddetti animali;
e) rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale;
f) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili.
3. Gli obiettivi e le finalità di cui ai precedenti comma 1 e 2 sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di Volontariato operanti nel settore.
Articolo 3
(Ambiti di competenza dei Comuni)
1. L'ambito di competenza dei Comuni è individuato in base a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, nonché con riguardo agli elementi individuati nel presente Regolamento.
2. I Comuni fondatori il Rifugio del Cane della Bassa Trevigiana gestiscono la struttura di cui all'articolo 1 del presente Regolamento mediante affidamento ad una società o ad una associazione di volontariato.
3. Alla società o alla associazione di volontariato affidataria della gestione della struttura spetteranno, sotto il controllo dei Comuni, le seguenti competenze:
a) trasmettere tutti i dati forniti dalla struttura di ricovero di cui all'articolo 1 al settore Veterinario dell’U.L.S.S. N. 9 di Treviso per aggiornare l'Anagrafe Canina;
b) collaborare attivamente alle campagne di incentivazione delle adozioni anche tramite la stampa e i vari mezzi di informazione e nella previsione di progetti e programmi specifici nei piani delle attività;
c) predisporre la documentazione per le persone che richiedono cani o gatti in affido o adozione, e fornire loro informazioni per una buona gestione degli animali (caratteristiche e necessità dell'animale, diritti/doveri dei proprietari, regole per una buona convivenza uomo/animale);
d) fornire un servizio di consulenza e di supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale e promuovere iniziative atte a migliorare tale rapporto;
e) concordare con i Comuni un orario, non inferiore alle trenta ore settimanali, di apertura al pubblico della struttura di cui all'articolo 1, compatibile con le necessità di gestione della stessa e di cura dei cani e dei gatti, assumendo come principio la differenziazione dell'orario a seconda delle stagioni e la specificazione anche di turni festivi.
4. I Sindaci o loro delegati dei Comuni fondatori del Rifugio del Cane della Bassa Trevigiana potranno, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, accedere alla struttura al fine di vigilare sullo stato di salute e di benessere degli animali detenuti dalla struttura.
Articolo 4
(Ambiti di competenza dell'Azienda USL)
1. L'ambito di competenza dell'Azienda USL è individuato in base a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, nonché con riguardo agli elementi individuati nel presente Regolamento.
2. Le attività dell'Azienda USL consistono, in particolare:
a) nell'effettuare il controllo sanitario sulla struttura di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità sotto il profilo igienico-sanitario;
b) nel controllare lo stato di salute dei cani e dei gatti che entrano nella struttura, nonché di quelli in essa già custoditi;
c) nell'attuare gli opportuni accertamenti diagnostici e analisi epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;
d) nel collaborare con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
e) nel partecipare all'attuazione dei programmi di informazione e di educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
f) nell'effettuare la sterilizzazione dei cani e dei gatti ospitati nella struttura.
3. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL esprime parere sul materiale informativo e documentario distribuito all'interno della struttura.
Articolo 5 (Ospiti della struttura)
1. Sono condotti e ospitati nella struttura di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:
a) i cani e i gatti randagi catturati nei territori dei Comuni fondatori del “Rifugio del cane della Bassa Trevigiana” e preliminarmente curati e microcippati presso il Canile Sanitario dell’U.L.S.S. N 9 di Treviso;
b) animali oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura mantenuti nella struttura solo a cura e spese del proprietario con tariffa di soggiorno maggiorata del 60% rispetto alla tariffa giornaliera spettante per i cani randagi e aggiornata annualmente sulla base dell’indice istat dei prezzi al consumo;
c) i cani di proprietà ritrovati in possesso di regolare microchip, il cui proprietario individuato attraverso l’anagrafe canina, provvederà al pagamento dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa di soggiorno di cui alla precedente lettera b).
Articolo 6 (Cattura dei cani)
1. La cattura dei cani è di competenza del settore Veterinario dell’Azienda U.L.S.S. N. 9 di Treviso che si potrà avvalere della collaborazione delle Guardie Zoofile (di cui all’art. 12 della L.R. 60/1993) e dei delegati dalle associazioni convenzionate, su segnalazione degli uffici comunali dei singoli Comuni o direttamente dai cittadini;
2. I cani catturati sono condotti al canile sanitario e sottoposti a visita da parte dei servizio Veterinario dell’Azienda U.L.S.S. secondo quanto previsto dall’art. 13 della L.R. 60/1993;
3. A seguito degli accertamenti di cui al precedente comma e all’eventuale ricovero temporaneo presso il Canile Sanitario nel caso di animali ammalati o in pericolo di vita, i cani sono trasferiti definitivamente presso la struttura rifugio al fine della loro custodia, mantenimento e successiva adozione.
Articolo 7
(Elementi generali di riferimento per il gestore della struttura in relazione alle attività ed ai servizi svolti
nella stessa)
1. Il soggetto gestore del canile garantisce il perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti.
2. Il soggetto gestore, in particolare, collabora con i Comuni, l'Azienda U.L.S.S. e gli organismi di volontariato operanti nel settore.
Articolo 8
(Compiti del soggetto gestore in ordine alla gestione della struttura e delle attività ad essa correlate)
1. Il soggetto gestore, in ordine alla gestione della struttura di cui al precedente articolo 1 e delle attività ad essa correlate, svolge i seguenti compiti:
a)garantisce il benessere dei cani e dei gatti ospitati;
b) garantisce la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;
c) garantisce le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera, nonché alla disinfestazione e disinfezione quando prescritte;
d) garantisce le condizioni di contenimento dei cani aggressivi con strumenti volti al recupero effettivo dell'animale;
e) garantisce l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
f) garantisce la disponibilità dell'animale e vigila affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo;
g) comunica al servizio Veterinario dell'Azienda USL il sospetto di malattia dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
h) coadiuva il veterinario in tutte le operazioni sanitarie, ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il contenimento;
i) accudisce gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, alla sgambatura ed alla toelettatura;
l) aggiorna costantemente le schede con il nome degli animali affisse sui recinti e quelle individuali sulle quali sono riportati i dati degli animali e gli interventi, sanitari e non, che li riguardano;
m) aggiorna costantemente e trasmette agli uffici competenti le date di ingresso ed uscita, i movimenti degli animali, il loro stato di adottabilità ed eventuali inadempienze, passibili di sanzioni, da parte dei proprietari;
n) adotta ogni misura utile a consentire, in orari determinati e pubblicizzati, concordati con i Comuni, l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le proposte di affido o adozione;
o) offre adeguata assistenza ai visitatori e fornisce agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani e/o dei gatti presi in considerazione;
p) tiene una puntuale e tempestiva registrazione cronologica di carico e scarico degli animali, da aggiornare almeno una volta al giorno;
q) fornisce all'Anagrafe Xxxxxx i dati inerenti la gestione anagrafica e collabora con la stessa per i procedimenti di identificazione, le rinunce, le catture, le ricerche di cani/proprietari, la raccolta dei dati e delle informazioni utili all'attività dell'Anagrafe Canina; fornisce i dati utili agli archivi delle varie Banche Dati delle Anagrafi Canine gestite dagli Enti istituzionali;
r) chiede, al momento della riconsegna del/i cane/i ai proprietari, il rimborso delle spese sostenute, così come previsto al precedente articolo 5, rilasciando regolare ricevuta;
s) provvede a consegnare al Comune di Roncade, quale soggetto coordinatore del servizio, un consuntivo mensile delle entrate derivanti dai suddetti rimborsi;
t) provvede a quanto necessario alla cura della struttura, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi che gli sono stati affidati, garantendone il buon funzionamento, informando tempestivamente il Comune di Roncade, quale soggetto coordinatore del servizio, degli eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature e mezzi, nonché alla manutenzione ordinaria della stessa;
u) provvede alla custodia dei documenti e dei certificati igienico sanitari relativi alla struttura.
Articolo 9
(Elementi di riferimento per il trattamento dei cani e dei gatti ospiti della struttura di ricovero)
1. Non possono essere accolte dal soggetto gestore le richieste di rinuncia di cani e/o gatti da parte di proprietari che non abbiano prima fatto regolare richiesta in tal senso presso l'Anagrafe Canina.
2. I gatti che vivono in stato di libertà, in caso di particolari esigenze di carattere sanitario certificate da medici veterinari dell'Azienda USL, possono essere condotti e trattenuti presso la struttura di cui all'articolo 1 per il tempo strettamente necessario al trattamento sanitario e successivamente riammessi al proprio gruppo e territori.
Articolo 10 (Proventi delle offerte)
1. I proventi delle offerte a favore della struttura, unitamente alle tariffe corrisposte per la permanenza degli animali nella stessa, sono acquisiti dal gestore per essere ripartiti fra i Comuni fondatori del “Rifugio del cane della Bassa Trevigiana” sotto forma di riduzione della quota di spesa a proprio carico.
2. I proventi derivanti da offerte di cui al precedente comma 1 devono essere comunicati dal soggetto gestore con le stesse modalità previste per gli altri proventi dal precedente articolo 8.
Articolo 11 (Prescrizioni per i visitatori)
1. I visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati.
2. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori è fatto divieto di accedere negli altri spazi: aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento, aree dei servizi.
3. Possono essere concesse autorizzazioni da parte del Comune di Roncade, quale soggetto coordinatore del servizio, per riprese fotografiche e per l'accesso alle aree riservate.
Articolo 12 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile o in contrasto con il presente Regolamento.