UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO XXXXXX
DIPARTIMENTO DI ………………
Spett.le
CONTROPARTE ………………
Via ……………… n. ………………
CAP ……………… Città ………………
OGGETTO: CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO XXXXXX - DIPARTIMENTO DI ……………… E LA CONTROPARTE (sostituire il termine controparte con il nome dell’ente/impresa) ………………
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx - Dipartimento di ………………, con sede in ……………… Via ……………… n. ………………, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominato “Dipartimento”, rappresentato dal Prof. ………………, nato a ……………… il ………………, in qualità di Direttore pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente contratto con deliberazione del Consiglio di Dipartimento del giorno ………………;
E
Il Prof./Dott. ………………, nato a ……………… (………………) il ………………, codice fiscale n. ………………, afferente al Dipartimento di ……………… dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx, nel prosieguo del presente atto chiamato “Sperimentatore" o "Responsabile scientifico del Dipartimento”;
E
la CONTROPARTE ……………… con sede legale in ……………… Via ……………… n. ………………, codice fiscale e partita IVA n. ………………, nel prosieguo del presente atto denominata “committente” rappresentata da ……………… nato a ……………… il ………………, in qualità di ………………, autorizzato alla stipula del presente contratto con ………………;
premesso che
- il committente (indicare il motivo di interesse del committente alla esecuzione dell’attività di ricerca/consulenza);
- che il “dipartimento” dispone di risorse umane e strumentali per l’esecuzione della ricerca/consulenza come meglio dettagliata nel successivo articolo 1 del presente contratto;
- (è possibile inserire altre premesse)
convengono e stipulano
Articolo 1 - OGGETTO
Il committente affida al Dipartimento, che accetta, il seguente programma di ricerca/consulenza dal titolo “………………” da svolgersi presso il dipartimento medesimo sotto la Direzione scientifica del Prof./Dott. ………………, che accetta.
Il programma di ricerca/consulenza consiste in ………………
Articolo 2 - DURATA
Il presente contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione (è possibile indicare altra data di entrata in vigore del contratto) e avrà la durata di ………………
Il presente contratto potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le parti.
Articolo 3 – RELAZIONI PERIODICHE
Il dipartimento si impegna a fornire relazioni periodiche indicanti le attività poste in essere in esecuzione del progetto di ricerca/consulenza di cui al precedente articolo 1 con particolare indicazione dei risultati che sono stati eventualmente conseguiti.
Tali relazioni dovranno essere inoltrate alle seguenti scadenze (indicare le scadenze dell’inoltro delle relazioni)
1) ………………
2) ………………
3) una relazione finale a conclusione della attività di ricerca.
Articolo 4 - CORRISPETTIVO
Per lo svolgimento dell’attività di ricerca/consulenza di cui all’articolo 1) il committente si impegna a versare al Dipartimento la somma di € ……………… (euro ………………) oltre IVA di legge.
a) Tale somma verrà corrisposta in unica soluzione alla data di sottoscrizione del presente contratto.
L’opzione a) può essere sostituita dalla successiva opzione
b) Tale somma verrà corrisposta in nr. ……………… rate da pagarsi rispettivamente
euro ……………… oltre all’IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, al momento della sottoscrizione del presente contratto;
euro ……………… oltre IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, al termine dell’attività di ricerca/consulenza.
o dalla successiva opzione (ossia dall’ipotesi di un numero di pagamenti rateali superiore a due)
c) Tale somma verrà corrisposta in nr. ……………… rate da pagarsi rispettivamente
euro ……………… oltre all’IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, al momento della sottoscrizione del presente contratto;
euro ……………… oltre all’IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, alla data del ………………;
euro ……………… oltre all’IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, al termine dell’attività di ricerca/consulenza
qualunque sia l’opzione scelta (opzioni a, b o c) dovrà essere inserita la seguente frase
Le somme sopra indicate si intendono comprensive di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal Dipartimento per l’attività svolta.
I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura emessa da parte del Dipartimento.
Le somme dovranno essere erogate dal committente mediante accredito sul c\c n. IBAN IT ……………… presso UniCredit Banca S.p.A., Sede Centrale di Modena, Piazza Grande n. 40, intestato al Dipartimento di ……………… dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx.
Articolo 5 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Opzione 1: (Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili i quali, non essendo prevedibili a priori, rappresentano un indubbio valore aggiunto creato dall'attività di ricerca. Titolare dei potenziali risultati brevettabili è il Committente, il quale dovrà riconoscere al Dipartimento un corrispettivo in termini di premi e/o royalty per il loro raggiungimento) Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, al Committente spetterà il diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le relative spese; in tal caso l’Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare all’Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Per ogni brevetto il Committente riconoscerà al Dipartimento, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito: a) dal 10% (o percentuale superiore) del corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di deposito della domanda di brevetto e il 10% del corrispettivo stesso (o percentuale superiore corrispondente alla precedente) all'atto della concessione del brevetto; (eventuale) b) ed inoltre, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del brevetto effettuato dal Committente e/o da eventuali licenziatari del brevetto stesso, per l'intera durata del brevetto (più quella di eventuali estensioni temporali), nella misura del ………………% del fatturato di riferimento, con le seguenti modalità: ……………… (in alternativa: nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del primo brevetto).
I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell’attività di ricerca/consulenza ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta in contratto sono di proprietà dell'Università.
Opzione 2: (Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili e, a differenza degli altri casi, esiste una condivisione/contitolarità dei risultati tra le parti, giustificata in riferimento all'entità degli apporti finanziari e delle risorse fornite da entrambe le parti contraenti). Considerato che entrambe le parti contraenti si fanno carico dei costi e della messa a disposizione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca, esse si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le parti convengono inoltre sin d'ora ed accettano che la quota di proprietà del Committente sui risultati della ricerca, sui relativi Diritti di Proprietà Intellettuale o sulle sue utilizzazioni industriali sarà pari al ………………%, e quella del Dipartimento al ………………% e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti. Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca, per quanto non disciplinato dalle norme del codice civile in tema di comunione, sarà regolato da apposito contratto.
I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta in contratto sono di proprietà dell'Università.
Opzione 3. (Si prevede la piena titolarità al Committente dei diritti derivanti dai potenziali risultati brevettabili, senza un'espressa previsione di premi e/o royalty a favore del Dipartimento).
Considerato che lo scopo della ricerca affidata dal Committente al Dipartimento è quello di conseguire risultati innovativi e possibilmente brevettabili, e che di ciò si è espressamente tenuto conto nel determinare il corrispettivo spettante al Dipartimento, le parti convengono che la proprietà di qualunque risultato, inventivo, brevettabile o meno, derivante direttamente dall'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta nel presente contratto spetterà in via esclusiva al Committente. E' fatto salvo il diritto del/dei ricercatore/i di essere nominato/i quale/i autore /i in eventuali brevetti relativi a tali risultati.
I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta in contratto sono di proprietà dell'Università.
Articolo 6 – DIRITTI SPETTANTI AL DIPARTIMENTO
Il Dipartimento potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente articolo 5, 1 comma, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico. (inserire eventualmente anche la seguente frase “previa autorizzazione scritta del committente”).
Articolo 7 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA
Il Dipartimento, lo Sperimentatore e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione fatti relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 5.
Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi ……………… (si consiglia di inserire un periodo temporale non inferiore ai cinque anni) anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.
Articolo 8 – ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA
Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalla controparte in virtù del contratto stesso e che non siano oggetto della disciplina prevista nel precedente articolo 7.
Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.
Le parti concordano fin da ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.
Articolo 9 – COPERTURA ASSICURATIVA
Il Dipartimento dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx ha stipulato le seguenti coperture assicurative:
- polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” n. 0147.0726241.51 rilasciata da Xxxxxxxxx Xxx S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2010, per danni a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00. Si precisa che detta copertura opera solo per i danni materiali e diretti;
- polizza “INFORTUNI” n. 45175967, rilasciata da Unipol S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2010, a garanzia degli infortuni occorsi agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, agli iscritti alle scuole di specializzazione, ai titolari di borsa di ricerca e formazione avanzata d’Ateneo, ai titolari di assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx partecipanti alle attività di ricerca.
L’ente/impresa dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con un massimale pari ad € ……………… (preferibilmente non inferiore ad € 3.000.000,00) a copertura “Responsabilità civile verso terzi” n. ……………… rilasciata dalla Compagnia ……………… con scadenza al giorno ……………… per danni a persone e cose dei quali sia tenuta a rispondere.
Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.
L’Università provvede alla pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web dell’Ateneo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Articolo 10 - Assicurazione INAIL
Il Dipartimento dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx garantisce la copertura assicurativa del personale Docente, Ricercatore e tecnico contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il committente garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, o compagnia assicuratrice
Articolo 11 – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 9 E 10
In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si conviene:
- se il fatto è avvenuto presso il committente, il committente si impegna a segnalare immediatamente (facendo riferimento al numero di polizza) l’evento al Dipartimento di ……………… nonché all’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx – Rettorato - Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx (XX) onde consentire al Dipartimento/Università stessi di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione;
- se il fatto è avvenuto presso l’Università, il Dipartimento si impegna a segnalare immediatamente l’evento (facendo riferimento al numero di polizza) al committente onde consentire al committente stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.
Resta inteso che l’esistenza di dette polizze non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi1.
Articolo 12 – FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
Articolo 13 - PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.
Articolo 14 - SPESE
Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico del committente.
Il presente contratto, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante invio a mezzo posta, è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
Il presente contratto viene trasmesso al committente in n. 3 esemplari. Il committente è pregato di sottoscrivere entrambi gli originali e di restituire due degli esemplari al Dipartimento di ……………… dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (all’indirizzo: Via ………………, n. ……………… – 41100 Xxxxxx / 00000 Xxxxxx Xxxxxx).
Il presente contratto consta di nr. ……………… pagine scritte sin qui.
Modena/Reggio Xxxxxx, lì
Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx Dipartimento di ………………
IL DIRETTORE
(Prof. ………………)
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL DIPARTIMENTO DI ………………
(Prof./Dott. ………………)
Per accettazione: ………………, lì ………………
IL COMMITTENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(………………)
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli artt. 9 (Copertura assicurativa), 10 (Assicurazione INAIL), 11 (Disposizioni comuni agli articoli 9 e 10) e 12 (Foro competente e legislazione applicabile) del presente contratto.
Per accettazione: ………………, lì ………………
IL COMMITTENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(………………)
CLAUSOLE EVENTUALMENTE INSERIBILI.
(In tal caso occorre rinumerare i rimandi ad altri articoli contenuti nel testo)
RECESSO
Le parti contraenti possono recedere dal presente contratto mediante un preavviso di tre mesi da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nell'ipotesi di recesso da parte del committente questo corrisponderà al Dipartimento l'importo delle spese già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base al contratto, al momento del recesso.
Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.
Anche nel caso di recesso, le parti rimangono vincolate a quanto previsto nei precedenti artt. 5, 6, 7 e 8.
PERSONALE E RESPONSABILITÀ PER DANNI AL PERSONALE
Il committente potrà far partecipare all’attività di ricerca soggetti da esso incaricati. Tale personale o altro personale, comunque esterno al Dipartimento, autorizzato a partecipare alla ricerca, sarà compensato e coperto dal punto di vista assicurativo (sia per infortuni che per responsabilità civile verso terzi) direttamente dalla committente, mentre sotto il profilo scientifico, la loro opera sarà svolta in collaborazione e sotto la direzione scientifica del Direttore della Ricerca.
Se la partecipazione all’attività di ricerca comporta la frequentazione dei locali del Dipartimento, da parte di soggetti inviati dal Committente, è onere del Responsabile dell’attività di ricerca fornire formazione ed informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla ricerca specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L’informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l’ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l’eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d’uso e quant’altro utile per lo svolgimento dell’attività in sicurezza. Per l’eventuale Sorveglianza Sanitaria, dovuta all’attività di ricerca nella sede del Dipartimento, sarà a carico del Committente.
Il committente esonera il Dipartimento da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto causati dal personale dalla stessa incaricato ai sensi del precedente comma.
Il committente consente a che personale afferente al Dipartimento possa accedere ai locali dello stesso per l’esecuzione dell’attività di ricerca/consulenza. Il Dipartimento assicura che il proprio personale strutturato e gli eventuali dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca o titolari di borse di ricerca e formazione avanzata di Ateneo partecipanti all’attività di ricerca sono coperti da assicurazione contro infortuni e per responsabilità civile verso terzi.
La struttura ospitante si impegna, in ottemperanza del D.Lgs. 81/08, a considerare il personale del Dipartimento alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e in-formazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.
Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione della attività attinenti il presente contratto.
(Si precisa che, se si inserisce questa clausola, occorre integrare il testo di approvazione delle clausole onerose con il rinvio a questo articolo e la menzione “Personale e responsabilità per danni al personale”).
1 Gli articoli 10 e 11 rilevano in caso di effettivo scambio di personale
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