TRA
ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI E A QUANTITA’ NON PREDEFINITA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OSTEOSINTESI ED ARTROSCOPIA PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – EDIZIONE 2 – GARA N. 8667329 - LOTTO X AD OGGETTO….. CIG …...
TRA
XXXXXX XXXXXXXX, nato a Cesena il 04/08/1974, C.F. MNTMRS74M04C573E,
domiciliato per la carica presso l’Azienda USL della Romagna che agisce in nome e per conto dell’Azienda USL della Romagna, che interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell’U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi, in virtù delle attribuzioni proprie per la sottoscrizione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi, conferite con Deliberazione del Direttore Generale dell’Ausl della Romagna
n. 32 del 10/02/2022 ad oggetto “Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa “Unità Operativa Programmazione e acquisti di beni e servizi” con i poteri conferiti ai Direttori apicali come esplicitati nella Deliberazione dal Direttore Generale dell’Ausl della Romagna n. 424 del 14/11/2018 ad oggetto “Modalità di delega degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali: definizione delle competenze gestionali assegnate alle Unità Operative” - ed alla deliberazione n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e s.m. e i.
E I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI
, sede legale in
, via
, iscritta al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. ,
P. IVA
, in persona di
C.F.
in qualità
di amministratore delegato oppure procuratore, munito di poteri di firma (verbale del Consiglio di Xxx.xx o procura ….)(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
, sede legale in
, via
, iscritta al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __ al n. ,
P. IVA
, in persona di
C.F.
in qualità
di amministratore delegato oppure procuratore, munito di poteri di firma (verbale del Consiglio di Xxx.xx o procura ….) (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
, sede legale in
, via
, iscritta al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. ,
P. IVA
, in persona di
C.F.
in qualità
di amministratore delegato oppure procuratore, munito di poteri di firma (verbale del Consiglio di Xxx.xx o procura ….) (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO che
- con Determinazione n°
del / /
si è proceduto ad indire procedura
aperta per la fornitura di “Procedura aperta per la Fornitura di Dispositivi Medici per Osteosintesi ed Artroscopia per l’Azienda USL della Romagna – Edizione 2”, per un importo complessivo a base d’asta di EUR 21.763.221,00, IVA esclusa – Bando
GUUE nr. del / / ;
- con determinazione n.
del / /
è stato aggiudicato l’Accordo quadro ai
primi tre operatori economici risultati nella graduatoria finale relativa al LOTTO
ad oggetto per l'importo pieno quadriennale di EUR €
XXX esclusa, al netto delle opzioni;
- che si è conclusa positivamente la fase di verifica delle dichiarazioni in merito ai requisiti di capacità tecnico/organizzativa richiesti nel bando di gara e dichiarati in sede di offerta e ai requisiti inerenti all’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i e che sono stati avviati i controlli previsti dalla normativa in tema di antimafia; il presente contratto è sottoposto, pertanto, alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo al soggetto aggiudicatario, di una delle cause di esclusione previste dalla normativa. In tal caso l’aggiudicatario rinuncia a qualsiasi risarcimento inerente al contratto, salvo il pagamento delle prestazioni fino a quel momento eseguite;
- che in data / /
, con lettere – prot.
del / /
- trasmesse
tramite portale SATER, si è proceduto a comunicare ai concorrenti l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che in data / / è scaduto il termine dilatorio ci cui all’art. 32, c. 9 D.Lgs.
50/2016, essendo trascorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- che la ditta dichiara di avere stipulato polizza per copertura assicurativa
del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto, come da art. 13.1 del disciplinare di gara/capitolato tecnico;
- che l’affidamento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro (AQ) all’operatore economico aggiudicatario avviene esclusivamente al bisogno e mediante contratti applicativi (CA), secondo quanto disposto all’articolo 23 del disciplinare di gara; ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, tenuto conto della
disponibilità economica interna (budget) ergo “a consumo fino ad esaurimento” e dunque anche con consegne temporalmente ripartite secondo le indicazioni date in sede di ordine;
- che prima della stipula del contratto applicativo, inoltre, l’operatore economico dovrà costituire correlato deposito cauzionale definitivo nella misura del 10 % dell’importo del contratto con le modalità e le riduzioni previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati
Le premesse, gli atti e tutti i documenti richiamati nel presente accordo sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 2 – Xxxxxxx e finalità dell’accordo quadro
Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, la
fornitura di riferita al Lotto X secondo quanto specificato nelle
offerte e nelle eventuali precisazioni tecniche definite in sede di valutazione della Commissione Giudicatrice.
Con il presente accordo la stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta, le predette prestazioni, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti ivi richiamati e s’impegna fin d’ora ad eseguirle. L’appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l’azienda USL non darà esecuzione ai Contratti Applicativi.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
La fornitura oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento “DUVRI” - redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate.
In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.
Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni
Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo PEC.
Articolo 5 – Durata Accordo Quadro
Il presente accordo quadro ha una durata di 4 anni (48 mesi) a decorrere dalla data di stipula dello stesso, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel presente contratto, nel bando/disciplinare di gara e/o dalla normativa di legge in materia. E’ prevista un’opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.
Se - per qualsiasi motivo – alla cessazione dell’efficacia del presente accordo quadro o di ogni singolo contratto applicativo, non fosse conclusa la nuova procedura di gara, l’aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio, mantenendo le prestazioni alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario al suo completamento.
I CA devono essere stipulati nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx’XX, ma la loro esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell’AQ. L’appaltatore si impegna nel corso di vigenza di CA, eccedenti la durata dell’AQ, ad eseguire le prestazioni senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.
L’aggiudicatario - conformemente a quanto espresso all’art. 1, c. 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135) - è tenuto altresì agli specifici obblighi di cui agli artt. 19 e 21 della L.R. Xxxxxx-Romagna 24 maggio 2004 n.11 e art. 1, c. 449, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono agli Enti del SSN di approvvigionarsi attraverso le convenzioni
stipulate da Consip Spa o dalla centrale regionale di committenza - prende atto e riconosce che l’Azienda Usl potrà risolvere il presente contratto, qualora durante la sua validità temporale le sopraddette centrali di committenza di riferimento (Intercent-ER e/o Consip Spa) rendessero disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identica e/o analoga fornitura.
Articolo 6 - Revisione dei prezzi.
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art.29 del DL 4/2022 e dell’art. 106, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, durante l’esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati.
2. La revisione avverrà esclusivamente previa espressa autorizzazione rilasciata dal RUP, a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza della parte interessata. L’istanza di revisione deve essere corredata di documentazione comprovante l’effettivo aumento dei costi sostenuti, nonché l’incidenza e la connessione causale degli stessi con il contratto in essere. Il RUP, entro 45 giorni dalla ricezione dalla PEC, istruisce assieme al Direttore dell’esecuzione (DEC) la richiesta e definisce il valore della revisione concessa; il termine di 45 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie. L’atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via PEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario.
3. Xxxxx restando il limite dei prezzi di riferimento o di altri parametri standard, ove esistenti, la revisione dei prezzi potrà essere accordata sulla base della differenza tra l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT FOI) disponibili al momento della presentazione dell’istanza e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto o al mese anno dell’ultima variazione riconosciuta.
4. Il procedimento di revisione prezzi non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno sei mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto. La revisione prezzi potrà essere accordata per un determinato tempo, anche infra annuale, ferma restando in ogni caso la facoltà di revisione in riduzione – da parte del RUP, previo monitoraggio ed attivazione del DEC – qualora si modifichino le condizioni e i presupposti sulla cui base è stata disposta.
5. La revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50 % della base d’asta, rinnovo e proroga, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento.
6. Ulteriori revisioni di prezzo potranno essere consentite qualora normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentano, secondo le modalità e i limiti ivi previste.
7. Resta ferma in ogni caso la facoltà dell’operatore economico di chiedere l’applicazione dell’art. 1467 del c.c., da trasmettere al RUP tramite PEC.
Articolo 7 –Quantità e valore economico dell’accordo quadro
Il presente accordo quadro non prevede la fissazione esatta delle quantità (art. 3, c.
1 iii, D.Lgs. 50/20016), le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti applicativi in ragione delle effettive necessità, fino all'importo pieno quadriennale. Il valore economico complessivo stimato del presente accordo quadro (48 mesi), al
netto delle opzioni, è pari a €. __ IVA esclusa. La stazione
appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo pieno dell’accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini informativi/amministrativi. L’importo pieno quadriennale dell’AQ comprensivo di tutte
le opzioni contrattuali (acquisti da listino, revisione prezzi, proroga tecnica) è pari ad
€. IVA esclusa.
Opzione di acquisto a listino: La Committente si riserva il diritto di esercitare
l’opzione di incremento della fornitura pari al 20% della base d’asta, che potrà essere utilizzata, previa autorizzazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), per acquisti sul listino prezzi di eventuali accessori e dispositivi, qualora per necessità di completamento, i soggetti committenti, avvertano il bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di prodotti diversi da quelli indicati nel Capitolato. Detta opzione di incremento potrà essere esercitata nel periodo di durata dell’Accordo Quadro e/o nel periodo di durata della proroga tecnica. Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento.
Articolo 8 – Contratti applicativi
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 54 del codice appalti, seleziona uno o più Operatori tra i firmatari del presente AQ. La scelta degli Operatori Economici per la stipula dei contratti applicativi avverrà sulla base dei criteri definiti nell’Art. 23 del Disciplinare di Gara, sicché sono consentiti affidamenti distribuiti anche in contemporanea a tutti gli Operatori Economici aggiudicatari dell’AQ.
L’affidamento delle prestazioni oggetto del presente AQ avviene esclusivamente mediante contratti applicativi con i singoli Operatori Economici selezionati. Ai fini del presente appalto, per CA deve di norma intendersi lo “strumento” negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione all’AQ, e da cui conseguono i singoli ordini di intervento/di fornitura (di terzo livello) emessi dalla SA sino a concorrenza del valore economico nominale del CA.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1560, c. 2, c.c. ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, tenuto altresì conto della disponibilità economica interna (budget); dunque “a consumo fino ad esaurimento”, e pertanto anche con consegne temporalmente ripartite secondo le indicazioni date di volta in volta in sede di ordine di fornitura. Il contratto applicativo deve essere stipulato nel corso della decorrenza temporale dell’Accordo Quadro, ma la sua esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell’Accordo Quadro.
Nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx’XX, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno ulteriori contratti applicativi – con gli O.E. selezionati - con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, e comunque entro il limite del tetto massimo dell’importo dell’accordo quadro.
Articolo 9 – Condizioni di fornitura e limitazioni di responsabilità
Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell’offerta tecnica, presentata dal fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.
In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le
norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’AUSL della Romagna.
In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., si dà atto che il fornitore, in fase di presentazione dell’offerta, ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che diviene parte integrante del presente contratto, che descrive i rischi specifici dell’AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dall’AUSL sia dal fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.
L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
La Ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell’esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l’AUSL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.
Articolo 10 – Condizioni specifiche di fornitura
Modalità di consegna- Aggiornamento tecnologico
Il fornitore si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità indicate specificamente all’art. 5 e all’art. 6 del Capitolato tecnico, che si intendono qui integralmente trascritte.
Acquisti su listino
La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, su richiesta del committente, i prodotti inseriti nel listino presentato in sede di gara e corredato dai relativi codici e prezzi cui
applicare la scontistica indicata in gara. La % di sconto offerta vincolerà il fornitore
per tutta la durata della fornitura.
Il listino presentato in sede di gara ed eventualmente in sede di aggiornamento, deve contenere esclusivamente oggetti diversi da quelli presentati in gara, tuttavia gli oggetti offerti in listino devono (pena irrilevanza) essere riconducibili al lotto di riferimento aggiudicato.
I listini presentati potranno essere aggiornati – sia su richiesta dell’AUSL che su iniziativa del fornitore - durante il periodo contrattuale; per aggiornamento si intende:
• la presentazione di ulteriore offerta al ribasso;
• la presentazione di nuovi prodotti in precedenza non presenti in listino (ergo, offerta ulteriormente integrativa e completamento per, prodotti di innovazione tecnologica, nuovi prodotti affini, ampliamento gamma) purché sostanzialmente riconducibili alla tipologia aggiudicata e con l’applicazione dello sconto indicato in
sede di gara.
Articolo 11 – Corrispettivi
I prezzi offerti in gara restano invariati per tutta la durata dell’accordo quadro, salva la possibilità di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito al Par. 3.3 del Disciplinare di Gara. Pertanto, i prezzi offerti e corrisposti dal committente sono ritenuti congrui dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini.
L’importo della fornitura deve intendersi omnicomprensivo, con l’esclusione della sola I.V.A.. Il prezzo deve intendersi franco di ogni spesa I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, scarico, ecc.) per merce allocata nei magazzini di consegna. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri e quant’altro sia conseguente a responsabilità civile o risarcitoria verso terzi derivante o comunque riferibile alla fornitura.
Articolo 12 – Forma dell’ordine e del documento di trasporto - Fatturazione e pagamenti
In applicazione:
- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Xxxxxx-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il
sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;
gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Xxxxxx-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto d’appalto.
Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.
Fatturazione
Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) -Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.
Le fatture devono indicare i seguenti elementi:
numero dell’ordine aziendale; dettaglio fornitura/servizio prestato; codice CIG;
Le fatture devono essere trasmesse all’AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – I.P.A. – codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.
PAGAMENTI
I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.
Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Tali documenti sono rappresentati:
-dal Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge per i beni;
-dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni utili a dimostrare l’effettuazione del servizio svolto, da concordare in fase di esecuzione del contratto per i servizi.
Per i beni soggetti a collaudo (es: attrezzature, automezzi, ecc.) la fattura potrà essere emessa solo dopo il collaudo con esito positivo e la stessa sarà pagata entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL risolvere il contratto mediante
unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
L'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.
Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016.
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs.50/2016.
Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Az. USL ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari
ll Fornitore, nell’esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del
D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n.
217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a quest’Azienda USL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.
Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l’Azienda USL della Romagna e la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.
Il Fornitore s’impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.
Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il rispettivo CIG derivato.
Articolo 15 – Cauzione definitiva
Con la stipula dei contratti applicativi a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’AUSL di importo pari al 10% del valore di suddetti contratti eventualmente incrementato ai sensi del D.Lgs.50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del C.A.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del
Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli ordini ricevuti.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda USL della Romagna, fermo restando quanto previsto nell’ articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
La garanzia opera per tutta la durata del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto C.A. e dall’accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Az. USL, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda USL della Romagna.
In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’AUSL della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il contratto applicativo e/o l’accordo quadro.
Articolo 16 – Trasparenza e Amministrazione aperta
Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro e del “patto di integrità”, già sottoscritto in fase di gara, e che costituisce parte integrante del presente documento:
a. si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2 c.3 del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
b. si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n.209 del 30/05/2018. A tal fine, la stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx -
sezione “Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato.
c. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
x. xxxxxxxxx di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
e. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero l’appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.e dell’art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell’appaltatore,
che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 18 – Riservatezza e Trattamento dei dati
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga
in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ausl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’accordo quadro ed i contratti applicativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il trattamento dei dati da parte dell’O.E. aggiudicatario deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101.
Eventuali modifiche / adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del “prodotto” a carico del fornitore.
Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679
Articolo 19 – Inadempienze e penalità’
Relativamente alle inadempienze e alle penali si fa espresso rinvio a quanto previsto
negli atti di gara (Paragrafo 8.4 del Capitolato);
Articolo 20 – Risoluzione
A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l’Azienda USL della Romagna potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a venti giorni lavorativi, che verrà assegnato dall’Azienda USL della Romagna, mediante comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, la stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Azienda USL della Romagna può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’art. 108, del D.Lgs. 50/2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “CAUZIONE DEFINITIVA”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’articolo “DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA”;
e) azioni giudiziarie per violazioni dei diritti di brevetto, autore e, in genere, privativa altrui, intentate contro l’Azienda USL della Romagna;
f) nei casi previsti dall’articolo “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”;
g) nei casi di cui all’articolo “RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI”;
h) nei casi di cui all’articolo “SUBAPPALTO”;
i) nei casi di cui all’articolo “TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE APERTA”.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, questa amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Azienda USL della Romagna al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 21 – Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, l’Azienda USL della Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nelle ipotesi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC.
Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1) qualora sia stato depositato avverso il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
2) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
3) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
L’Azienda USL può, altresì, recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.
Nei casi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente sin d’ora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
L’Azienda USL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c., con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC, tenendo indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Azienda USL della Romagna.
Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato tecnico e, in generale, nella documentazione di gara, l’Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.
Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’AUSL della Romagna e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne l’Azienda USL della
Romagna, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo i risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 23 Subappalto
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 24- Direttore dell’esecuzione (DEC)
In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell’appalto, l’Azienda designa ai sensi dell’Art. 101 del D.Lgs.
50/2016
U.O.
(tel. e-
mail:_ ) quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto che, in particolare,
coordina tutti i ruoli coinvolti nell’esecuzione del contratto, è l’interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell’espletamento della fornitura/servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.
Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione Contraente per legge.
Articolo 26 - Foro competente
Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Xxxx esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna.
Articolo 27 - Clausola finale
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,
l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’accordo quadro e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio i contratti applicativi, e sopravvive ai detti CA continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.
Per l’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
avv. Xxxxxx Xxxxxxxx Sottoscritto con firma digitale
PER LA DITTA
SIG.
Sottoscritto con firma digitale
in qualità di Legale Rappresentante della ditta riconosce che l’Azienda
USL della Romagna opera attraverso i capitolati generali, che per definizione sono dei regolamenti pubblici, ovvero fonti del diritto (amministrativo), conseguentemente sottratti alla disciplina del contratto. Prende atto altresì dell’imparzialità dell’azione dell’Amministrazione, che persegue i fini predeterminati dalla legge, agendo secondo criteri di giustizia obiettiva. In ogni caso dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le clausole contenute nei seguenti articoli del contratto: 3) Norme regolatrici e disciplina applicabile; 5) Durata accordo quadro; 7)
Quantità e valore economico dell’accordo quadro; 6) Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità; 8) Contratti Applicativi; 9) Condizioni di fornitura e limitazioni di responsabilità; 10) Condizioni specifiche di fornitura; 11) Corrispettivi;
12) Forma dell’ordine e del documento di trasporto - Fatturazione e pagamenti; 15) Cauzione definitiva; 18) Riservatezza e Trattamento dei dati; 19) Inadempienze e penalità; 20) Risoluzione; 21) Recesso; 22) Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa; 23) Subappalto; 25) Oneri fiscali e spese contrattuali; 26) Foro competente.
PER LA DITTA
SIG.
Sottoscritto con firma digitale
bollo assolto virtualmente secondo le modalità individuate dalla let. a) dell'art. 3 D.P.R. 26/10/1972 n. 642