ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 77 del 09/03/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo di collaborazione non patrimoniale per la realizzazione di attivita` di ricerca scientifica`` tra il Dipartimento di Agronomia, Animali, Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) dell`Universita` degli Studi di Padova, l`Unita` Locale Socio Sanitaria 5 ``Polesana`` (ULSS5) e l`IZSVe, per la realizzazione del progetto ``Valutazione dei fattori di rischio per le lesioni sternali nelle galline ovaiole``.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo di collaborazione non patrimoniale per la realizzazione di attivita` di ricerca scientifica`` tra il Dipartimento di Agronomia, Animali, Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) dell`Universita` degli Studi di Padova, l`Unita` Locale Socio Sanitaria 5 ``Polesana`` (ULSS5) e l`IZSVe, per la realizzazione del progetto ``Valutazione dei fattori di rischio per le lesioni sternali nelle galline ovaiole``.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente di diritto pubblico, costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- tra i compiti in capo all’IZSVe, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per la gestione dell’IZSVe, rispettivamente con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, rientrano, tra gli altri, alla lett. f) “la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale” e alla lett. n) “l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome e di enti pubblici e privati”;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
- presso la “SCS4 – Epidemiologia veterinaria” è attivo il “Laboratorio benessere animale” che approfondisce, in particolare, le problematiche sanitarie sull’attuazione delle norme in materia di benessere degli animali da reddito, valuta la possibilità di adottare parametri obiettivabili di benessere animale, esamina e studia possibili alternative di allevamento che tengano conto delle esigenze etologiche e dell’igiene zootecnica;
- presso l’Università degli Studi di Padova è attivo il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE), che si occupa, tra l’altro, di tematiche di ricerca inerenti alle specie avicole, cunicole e acquatiche, caratterizzate dalla brevità del ciclo biologico, nonché di industrializzazione dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, e mette a punto sistemi e tecniche di allevamento, che migliorino il benessere e la salute degli animali e che diano prodotti quali-quantitativamente elevati;
- l’Unità Locale Socio Sanitaria 5 “Polesana” (ULSS5) promuove le attività di formazione e ricerca scientifica favorendo le sinergie con altri Enti pubblici, allo scopo di garantire la salute umana e animale, compreso il benessere animale, la qualità delle produzioni zootecniche e la sicurezza alimentare;
- l’IZSVe, il DAFNAE e l’ULSS5 ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione diretta alla realizzazione del progetto di ricerca “Valutazione dei fattori di rischio per le lesioni sternali nelle galline ovaiole”, per lo studio di tali lesioni quale indicatore animal- based di benessere animale in allevamento, oltre che per l’identificazione dei fattori di rischio legati a genetica, età, tipologia di allevamento;
- l’art. 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Al fine di disciplinare le attività di interesse comune e regolamentare la reciproca collaborazione per l’esecuzione, in forma coordinata e congiunta, delle attività inerenti il citato progetto, l’IZSVe, il DAFNAE e l’ULSS5 hanno provveduto a concordare, per le vie brevi, lo schema di “Accordo di collaborazione non patrimoniale per la realizzazione di attività di ricerca scientifica”, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), unitamente al relativo “Allegato A – Valutazione dei fattori di rischio per le lesioni sternali nelle galline ovaiole” conservato agli atti di questa Struttura.
Con ticket intranet n. 176754/2022, il xxxx. Xxxxx Di Xxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCS4 – Epidemiologia veterinaria – Laboratorio benessere animale”, in qualità di responsabile dell’esecuzione dell’Accordo in parola, ha richiesto alla scrivente Struttura di predisporre quanto necessario alla stipula.
Con la sottoscrizione del citato Accordo, efficace per un periodo di 18 mesi dalla data di ultima sottoscrizione – eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi tramite accordo scritto tra le parti, da comunicarsi almeno due mesi antecedenti la naturale scadenza – l’IZSVe, il DAFNAE e l’ULSS5 si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità e strumentazioni per lo svolgimento delle attività specificate nell’Allegato A dell’Accordo.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo, il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ognuna delle parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione non patrimoniale per la realizzazione di attività di ricerca scientifica” per la realizzazione del progetto “Valutazione dei fattori di rischio per le lesioni sternali nelle galline ovaiole ”, tra il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università degli Studi di Padova, rappresentato dal Direttore, Prof. Xxxxxx Xxxxxxxxx, l’Unità Locale Socio Sanitaria 5 “Polesana” (ULSS5), rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), unitamente al relativo “Allegato A – Valutazione dei fattori di rischio per le lesioni sternali nelle galline ovaiole”;
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo in parola, ai sensi degli artt.
15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che l’accordo di cui al punto 1 avrà decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi tramite accordo scritto tra le parti, da comunicarsi almeno due mesi antecedenti la naturale scadenza;
4. di autorizzare, fin d’ora, l’eventuale proroga alle condizioni di cui al punto che precede;
5. di dare atto che il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ognuna delle parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione non patrimoniale per la realizzazione di attività di ricerca scientifica” per la realizzazione del progetto “Valutazione dei fattori di rischio per le lesioni sternali nelle galline ovaiole ”, tra il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università degli Studi di Padova, rappresentato dal Direttore, Prof. Xxxxxx Xxxxxxxxx, l’Unità Locale Socio Sanitaria 5 “Polesana” (ULSS5), rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), unitamente al relativo “Allegato A – Valutazione dei fattori di rischio per le lesioni sternali nelle galline ovaiole”;
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo in parola, ai sensi degli artt.
15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che l’accordo di cui al punto 1 avrà decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 18 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi tramite accordo scritto tra le parti, da comunicarsi almeno due mesi antecedenti la naturale scadenza;
4. di autorizzare, fin d’ora, l’eventuale proroga alle condizioni di cui al punto che precede;
5. di dare atto che il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ognuna delle parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 77 del 09/03/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo di collaborazione non patrimoniale per la realizzazione di attivita` di ricerca scientifica`` tra il Dipartimento di Agronomia, Animali, Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) dell`Universita` degli Studi di Padova, l`Unita` Locale Socio Sanitaria 5 ``Polesana`` (ULSS5) e l`IZSVe, per la realizzazione del progetto ``Valutazione dei fattori di rischio per le lesioni sternali nelle galline ovaiole``.
Pubblicata dal 09/03/2022 al 24/03/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - Gestione Atti
ACCORDO DI COLLABORAZIONE NON PATRIMONIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
L’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (di seguito DAFNAE) con sede in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx,
00 - 00000 Xxxxxxx (XX), codice fiscale nr. 80006480281, partita IVA nr.
00742430283, PEC: xxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Prof.
Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Perugia, il 27/07/1965, CF. BRCGNN65L27G478P nella sua qualità di Direttore del Dipartimento per gli aspetti giuridici e coordinata per tutti gli aspetti scientifici e operativi, relativi al presente atto, dal Prof. Xxxxxxxx Xxxxxxx,
E
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a Padova il
02/02/1967, C.F. RCCNTN67B42G224E, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “Istituto” e/o “IZSVe”);
E
L’Unità Locale Socio Sanitaria 5 “Polesana” (ULSS5), con sede in Xxxxx xxx xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx, C.F./P.iva 01013470297, PEC: xxxxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx,
nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20/02/1965 C.F. SMNPRZ65B60C111S, domiciliato per la carica c/o la sede di Rovigo
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di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente “le Parti”
PREMESSO CHE
- l’IZSVe è ente di diritto pubblico e costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- l’IZSVe “opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, delle Province Autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione”;
- in particolare, tra i compiti in capo all’IZSVe, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per la gestione dell’IZSVe, rispettivamente con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, rientrano, tra gli altri, alla lett. f) “la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale” e alla lett. n) “l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome e di enti pubblici e privati”;
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- DAFNAE nasce nel 2012 dalla aggregazione dei Dipartimenti di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali, Biotecnologie Agrarie e Scienze Animali. La “mission” del Dipartimento è quella di promuovere la qualità della vita dell’uomo, la competitività del settore agroalimentare e l’uso sostenibile delle risorse naturali, biotiche e abiotiche, mediante la produzione e la disseminazione di conoscenza sulla gestione e il miglioramento di piante, animali, terreno e microrganismi per l’ottenimento di alimenti di qualità e di biomasse, garantendo la conservazione dei sistemi ecologici, la difesa delle piante e la valorizzazione dell’ambiente coltivato e della biodiversità;
- considerata la necessità di visione e modalità di approccio integrati e interdisciplinari, il Dipartimento DAFNAE sviluppa ricerca di eccellenza e didattica nei campi delle scienze e tecnologie vegetali, animali e microbiche, del suolo, delle tecniche di coltivazione e allevamento, della sostenibilità ambientale delle aziende agro-zootecniche e alimentari, delle biotecnologie applicate al settore agroalimentare e ambientale, della salvaguardia e della valorizzazione delle risorse ambientali e della biodiversità, delle proprietà tecnologiche dei prodotti, e della valutazione e valorizzazione della qualità degli
alimenti;
- in DAFNAE, il gruppo di ricerca delle Zoocolture (AGR20) coordinato dal Prof.
Xxxxxxxx Xxxxxxx si occupa di tematiche di ricerca inerenti alle specie avicole, cunicole e acquatiche, caratterizzate dalla brevità del ciclo biologico e industrializzazione dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, e mette a punto sistemi e tecniche di allevamento, che migliorino il benessere e la salute degli animali e che diano prodotti quali-quantitativamente elevati. Le competenze formative riguardano la
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fisio-climatologia zootecnica, l’acquacoltura, l’allevamento dell'avifauna, di animali da laboratorio e da pelliccia, l’avicoltura, la coniglicoltura e le zoocolture;
- l’ULSS 5 promuove le attività di formazione e ricerca scientifica favorendo le sinergie con altri Enti pubblici, allo scopo di garantire la salute umana e animale, compreso il benessere animale, la qualità delle produzioni zootecniche e la sicurezza alimentare;
- DAFNAE, l’ULSS 5 e l’IZSVe ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di sviluppare una tematica centrale e strategica come quella dello studio delle lesioni sternali delle galline ovaiole rilevabili in fase di macellazione, per la valutazione dell’incidenza di queste lesioni quale indicatore animal-based di benessere animale in allevamento, oltre che per l’identificazione dei fattori di rischio legati a genetica, età, tipologia di allevamento;
- l’art. 15 della L. n. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere, tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge n.
241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della legge n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti
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finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- le Parti, nel rispetto delle rispettive finalità, intendono avviare una collaborazione al fine di migliorare il sistema di sorveglianza epidemiologica;
- la collaborazione tra le Parti sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 1 OGGETTO
L’IZSVe, l’ULSS5 e DAFNAE si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto “Valutazione dei fattori di rischio per le lesioni sternali nelle galline ovaiole” (Allegato A al presente accordo) che si propone studio delle lesioni sternali delle galline ovaiole rilevabili in fase di macellazione, per la valutazione possibili associazioni con linea genetica, età, tipologia di allevamento.
ART.2 OBBLIGHI DELLE PARTI
Le Parti operano e collaborano, per propria competenza, per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel presente accordo.
Le parti si impegnano a realizzare le attività progettuali descritte nell’allegato A nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti e dei tempi in esso contenuti mettendo a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità e strumentazioni.
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In particolare:
- DAFNAE si impegna alla definizione e stesura del protocollo, a supportare l’IZSVe nelle attività di campionamento, inclusa l’analisi e la preparazione della pubblicazione dei risultati;
- IZSVe si impegna a supportare DAFNAE nella definizione e stesura del protocollo, allo svolgimento delle attività di campionamento e alla pubblicazione dei risultati.
- l’ULSS 5 si impegna a garantire un corretto flusso informativo nel macello (Delta Group Agroalimentare s.r.l.) nel quale verranno effettuate le attività e a supportare la ricerca anche in considerazione dell’esperienza tecnica in tale contesto produttivo.
ART. 3 DURATA
Il presente accordo avrà durata di 18 mesi a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi, tramite accordo scritto tra le Parti, da comunicarsi almeno 2 (due) mesi antecedenti la naturale scadenza.
ART. 4 CONTRIBUTO e TERMINI DI EROGAZIONE
Per la realizzazione delle attività previste nel presente accordo gli enti provvederanno con proprie risorse umane e strumentali.
ART. 5 RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE
Per IZSVe è nominato Responsabile dell’esecuzione il Xxxx. Xxxxx Di Xxxxxxx. Per DAFNAE è nominato Responsabile dell’esecuzione il Prof. Gerolamo Xiccato.
Per l’ULSS 5 è nominato Responsabile dell’esecuzione la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
ART. 6 UTILIZZO DEI DATI
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Le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del know how, dei diritti di proprietà intellettuale in possesso alla data della stipula del presente accordo. Gli eventuali risultati realizzati nell’ambito della presente collaborazione saranno in comproprietà delle Parti. Le Parti potranno pubblicare, anche autonomamente i risultati, solo previo assenso dell’altra Parte. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle Parti dovrà menzionare che questi sono il frutto della loro collaborazione.
ART. 7 ASSICURAZIONE E ONERI DI SICUREZZA
Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, propri collaboratori e consulenti, tramite adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per il caso in cui gli stessi debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali dell’altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi. Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra e garantiscono la manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti per qualsiasi motivo o titolo.
Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all’interno dei locali dell’altra Parte – comprese mere visite e sopralluoghi – le stesse si impegnano a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
ART. 8 RECESSO
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione
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della comunicazione stessa. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo i risultati e gli obiettivi previsti.
ART. 9 INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
L’invalidità, l’inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente accordo non pregiudicherà la validità e l’efficacia di quest’ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
ART. 11 NATURA GIURIDICA
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITA’
In ottemperanza ai principi e prescrizioni imposte dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al
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trattamento dei propri dati da parte dell’altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
ART. 13 UTILIZZO DEL LOGO
Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
ART. 14 MODIFICHE E COMUNICAZIONI
La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
ART. 15 CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE
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Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
Le Parti si impegnano nello spirito di collaborazione a risolvere e definire in via amichevole eventuali controversie nascenti tra le Parti in merito alla formazione, interpretazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo.
Nel caso di mancata composizione amichevole, tutte le controversie insorte tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 16 ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
In ottemperanza all’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q-bis) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o con latra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17.12.2012.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. n.131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.
Le ulteriori spese contrattuale e fiscali, compresa l’imposta di bollo che derivano dal presente accordo sono a carico delle Parti per un importo pari ad un terzo del valore, ex art. 2, Allegato A Tariffa Parte I del DPR n. 642/1972. L’imposta di bollo viene assolta digitalmente da ciascuna Parte in ugual misura.
ART. 17 NEGOZIAZIONE
La presente convenzione è stata liberamente negoziata tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
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*** Il presente atto, è sottoscritto digitalmente.
Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Il Direttore
Prof. Xxxxxx Xxxxxxxxx
……………………………………………….
L’AZIENDA ULSS 5
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
…………………………………………….
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
…………………………………………..
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ALLEGATO A
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA tra ULSS5, IZSVe e UNIPD-DAFNAE
Valutazione dei fattori di rischio per le lesioni sternali nelle galline ovaiole
I sistemi cage-free forniscono alle galline ovaiole un'ampia disponibilità di spazio offrendo loro opportunità per manifestare comportamenti specie-specifici. D’altra parte, queste tipologie di allevamento possono compromettere il benessere a causa di un’inadeguata utilizzazione degli spazi da parte degli animali con il rischio di lesioni più o meno gravi. Fra queste, le lesioni allo sterno, con fratture e/o deviazioni più o meno pronunciate, sono oggetto di diversi studi e sono state associate a più fattori di rischio (Xxxxxxxxx et al., 2020). Si tratta di una problematica destinata ad essere considerata nella revisione della normativa sui sistemi di allevamento promossa a livello europeo dall’iniziativa “End of the Cage Age” e dalla “Risoluzione del Parlamento Europeo” del 10 giugno 2021 (P9_TA(2021)0295).
Xxxxxxxx et al. (2016) hanno osservato problemi allo sterno di diversa entità con un’incidenza variabile dal 20% al 96% delle galline osservate in gruppi provenienti da allevamenti commerciali. Secondo altri autori, la frequenza di fratture sternali aumenta con l’età dal 5,5% all’inizio della deposizione al 97% alla fine del ciclo. I fattori che possono modificare la frequenza di lesioni sternali sono diversi e fra questi si considerano tipo genetico, alimentazione, sistemi di allevamento e, nei sistemi cage-free, caratteristiche e grado di utilizzazione di posatoi, abbeveratoi, rampe. Le disposizioni dei posatoi e le rampe tra i posatoi influenzano il tasso di atterraggi di successo e sono associati alla prevalenza del disturbo dello sterno.
A causa della posizione anatomica prominente dello sterno, questo risulta essere il primo punto in cui l'animale si scontra con un oggetto o una superficie, a causa di una caduta o di un cattivo atterraggio. Di conseguenza, le fratture possono essere considerate il risultato di collisioni (ripetitive) con elementi strutturali dei sistemi di stabulazione. Le deviazioni sembrano derivare principalmente da un carico di pressione prolungato quando l’animale staziona sul posatoio.
Le lesioni possono essere sostanzialmente caratterizzate in deviazioni e fratture. Le deviazioni dello sterno sono anomalie nella forma dell'osso manifestate come deviazione da un piano rettilineo bidimensionale teoricamente piatto nel piano trasversale o sagittale. La deviazione implica una compressione sulla superficie ventrale della chiglia con deviazione (moderata) da un piano teorico 2D diritto o trasversale (a forma di C) o deviazione (grave) da un piano trasversale (a forma di C) o sagittale mediano (a forma di S) (Saraiva et al., 2019). Le fratture sono identificate da curve acute e/o sezioni frammentate dello sterno; possono estendersi dalla superficie ventrale a quella dorsale sul piano sagittale, ma possano anche svilupparsi dalla superficie craniale a quella caudale, o come combinazione. Una frattura è tipicamente identificata attraverso la palpazione dalla presenza di materiale calloso sulle superfici ventrale e laterale come prodotto del processo di guarigione rigenerativa nel periodo successivo alla frattura. Le fratture possono essere associate a ferite e/o frammentazione dell'osso. Altre lesioni più superficiali del tessuto che circonda lo sterno possono essere ferite cutanee ed ematomi.
Fatta questa premessa, l’attività di ricerca prevista nella presente ricerca ha lo scopo di valutare l’incidenza delle lesioni sternali, come indicatore animal-based (ABM) del benessere degli animali misurato al macello, in galline ovaiole a fine carriera di allevamenti commerciali e chiarire il ruolo di alcuni fattori (quali genotipo, tipologia di allevamento, età degli animali, presenza di arricchimenti ambientali, posatoti e rampe) sul rischio di lesioni sternali (fratture e deviazioni) mediante l’osservazione delle carcasse al macello. Inoltre, per completare la valutazione e acquisire maggiori informazioni sulla condizione generale degli animali, sarà
misurata anche la protrusione dello sterno, indicatore AMB di good feeding secondo lo schema del Welfare Quality Network (2019).
Materiali e metodi
L’attività sarà svolta presso le strutture del macello Delta Group Agroalimentare Srl (RO) grazie alla disponibilità della proprietà e alla collaborazione e supporto della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (ULSS 5).
La valutazione delle lesioni sarà effettuata dal personale di IZSVe (dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) e dell’Università di Padova (borsista di ricerca da reclutare) con l’assistenza della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx dopo adeguato periodo di training e allineamento nella valutazione fra i diversi operatori. Il gruppo di ricerca di DAFNAE sarà affiancato dalla prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) dell’Università di Padova.
Nell’arco di 12 mesi, si prevedono due visite la settimana presso il macello con l’obiettivo di raccogliere i dati richiesti sul numero mimino di partite sotto indicato, differenziate per tipologia di allevamento e genotipo:
Allevamento a terra con lettiera/grigliato | Allevamento a terra con aviario | Allevamento in gabbie arricchite | Allevamento biologico (?) | Allevamento con accesso all’esterno (free range) | ||
Genotipi bianchi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
Genotipi rossi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
Per ogni partita, il veterinario al macello, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, provvederà a raccogliere le seguenti informazioni per ogni partita macellata:
Farm data | Animal data |
Provincia dell’allevamento | Numero animali macellati (coincide con flock sempre?) |
Tipologia di allevamento | Genotipo |
Presenza/assenza posatoi | Età delle galline |
Presenza/assenza rampe | Peso medio in allevamento |
Dimensione flock in allevamento | Peso medio al macello |
Mortalità in allevamento a fine ciclo | DOA |
Muta: SI/NO | Durata del trasporto |
Il giorno della macellazione si procederà al controllo di un totale di 100 carcasse per partita (Welfare Quality Project, 2019) dopo la macellazione, lungo la linea di macellazione all’uscita dalla spennatrice.
La valutazione della deformazione dello sterno sarà effettuata in relazione a:
- deformazione dello sterno per valutare Good Health sulla base del criterio assenza di lesioni (Welfare Quality Project, 2019) (Tabella 1). Nel caso di presenza di lesioni (score 1 e 2), si specificherà nella tabella di raccolta dati se gli animali presentano deformazione e/o frattura (i.e. callosità o altra evidenza clinica di frattura);
- protrusione dello sterno secondo schema Welfare Quality Project (2019) (Tabella 2) per valutare Good Feeding.
Tabella 1. Descrittore per la valutazione della deformazione (deviazioni e fratture) dello sterno in galline ovaiole al macello
Criterio | Descrittore |
Deformazioni dello | |
sterno | |
(Welfare Quality | Punteggio 0 = No deviations, deformations or thickened sections, keel bone completely straight |
Network, 2019) | Punteggio 1 = Deviations (flattening, s-shape, bending) or thickened sections present in very |
slight form. Rispetto allo schema WQN, si specificherà sempre la presenza di deviazioni e/o | |
sezioni ispessite. | |
Punteggio 2 = Deviation or deformation of keel bone (including thickened sections). Rispetto | |
allo schema WQN, si specificherà sempre la presenza di deviazioni e/o sezioni ispessite. | |
Tabella 2. Descrittore per la valutazione della protrusione dello sterno in galline ovaiole al macello
Criterio | Descrittore |
Protrusione dello sterno (Welfare quality Network, 2019) | Punteggio 0 = nessuna protrusione (muscolo del petto relativamente xxxxxxx xxx sviluppato) Punteggio 1 = prominenza da leggera a moderata Punteggio 2 = gravemente prominente, profilo depresso del muscolo del petto |
Tabella 3. Descrittore per la valutazione delle lesioni podali in galline ovaiole al macello
Criterio | Descrittore |
Foot pad lesions (Welfare quality Network, 2019) | 0 = piede intatto 1 = proliferazione e gonfiore non visibili dorsalmente 2 = gonfiore visibile dorsalmente |
Bibliografia
Xxxxxxxxx, E.A., Xxxxxxx, C., Xxxxxxx, M. J., Eastham, X X., Xxx, J.H., Xxxxxxxxxx, V., Xxxxxxx, X., Xxxxxxxx, T.V. (2020). Keel bone fractures induce a depressive-like state in laying hens. Scientific Reports 10:3007.
Xxxxx-Xxxxx, X., Xxxxxxxx, J. L. T., Xxxxxx, M., Xxxxx, P., Xxxxxxxx, X., Xxxxxxx, M. J., Xxxxxxxx, X. (2015). Methods for assessment of keel bone damage in poultry. Poultry Science 94, 2339-2350.
Xxxxxxxx, J. L. T., Xxxxxxx, E., Ampe, B., Xxxxxxxxx, T. B., Xxxxxxxx, F. A. M. (2016). Ramps and hybrid effects on keel bone and foot pad disorders in modified aviaries for laying hens. Poultry Science 95:2479–2488.
Xxxxxxx, X., Xxxxxxx, X., Xxxxxxxx, G. (2019). Influence of different housing systems on prevalence of keel bone lesions in laying hens. Avian Pathology 48, 454-459.
Xxxxxx, B., Xxxxxxx, S., Xxxxxx, H., Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, M., Xxxxx, O. (2008). Keel bone condition in laying hens: a histological evaluation of macroscopically assessed keel bones. Xxxxxx Xxxxxx, 81.
Welfare Quality Network (2019). Welfare Quality assessment protocol for laying hens Version 2.0. Welfare Quality Network. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/0000/xx_xxxxxx_xxx_xxxxxxxx_00_xxx-xxxxxxxx-0000.xxx