NEWSLETTER APRILE 2017 N°3
CENTURION PAYROLL SERVICE SRL
NEWSLETTER APRILE 2017 N°3
STUDIO DOTT.SSA
XXXXXX XXXXXX
INDICE
RINNOVO CONTRATTUALE SETTORE ELETTRICI
1. DECORRENZA E DURATA
2. INCREMENTI RETRIBUTIVI
3. PRODUTTIVITA’
4. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
5. TURNI
6. TRASFERIMENTI
7. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
7.1 CONDIZIONI DI APPLICABILITA’
7.2 QUALIFICAZIONE E DURATA
7.3 INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
7.4 MALATTIA
7.5 ATTIVITA’ FORMATIVA
8. ASSISTENZA SANITARIA E INTEGRATIVA
9. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
RINNOVO CONTRATTUALE SETTORE ELETTRICI.
Spettabile Clientela,
ritorniamo a proporVi l'ipotesi di accordo firmata in data 25 gennaio u.s. relativa al rinnovo contrattuale del settore elettrico e già approvata lo scorso 8 marzo.
1. DECORRENZA E DURATA. Il contratto ha validità triennale, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
2. INCREMENTI RETRIBUTIVI. Le parti hanno convenuto un aumento dei minimi contrattuali per il parametro medio 187,72 pari a 70,00 €, che viene riparametrato sugli altri livelli. L’aumento è suddiviso in due tranches:
35,00 € il 1 febbraio 2017
35,00 € il 1 aprile 2018
I nuovi minimi retributivi integrati risultano come di seguito:
MINIMI INTEGRATI A PARTIRE DAL | ||
LIVELLO | 01/02/2017 | 01/04/2018 |
QS | 3.460,33 | 3.511,93 |
Q | 3.105,18 | 3.151,49 |
ASS | 2.740,81 | 2.781,69 |
AS | 2.565,32 | 2.603,57 |
A1S | 2.457,45 | 2.494,10 |
A1 | 2.344,83 | 2.379,80 |
BSS | 2.232,94 | 2.266,24 |
BS | 2.137,75 | 2.169,63 |
B1S | 2.037,02 | 2.067,40 |
B1 | 1.945,53 | 1.974,55 |
B2S | 1.816,94 | 1.844,03 |
BS | 1.690,61 | 1.715,82 |
CS | 1.498,99 | 1.521,34 |
C1 | 1.359,66 | 1.376,89 |
C2 | 1.250,22 | 1.268,87 |
3. PRODUTTIVITA’. È stata prevista la quota di 20,00 € per la definizione o l’incremento dei premi di risultato a livello aziendale nel triennio 2016-2018. La quota di incremento, finalizzata alla pattuizione di elementi retributivi relativi a incrementi di produttività/redditività/competitività, è annuale. L’importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo considerato (2016-2018) secondo i criteri da stabilire nell’ambito della contrattazione aziendale. Le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo, negli importi di:
210,00 € per l’anno 2017;
280,00 € per l’anno 2018.
Al termine della vigenza contrattuale si potrà procedere all’adeguamento dei minimi dell’importo stanziato alla prima data utile del 2019, a seconda che il livello di inflazione sia inferiore, eguale o superiore al livello previsto nell’accordo tra le parti (ossia: 2,7%, livello di inflazione IPCA al netto degli energetici importati).
4. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE. È prevista la possibilità di definire, mediante accordi aziendali, sistemi di classificazione del personale diversi rispetto a quelli del CCNL.
5. TURNI. Per tutte le aziende in cui si verifichi un basso fattore di utilizzo degli impianti è prevista la definizione di intese, a livello aziendale, che vadano a modificare le norme del CCNL in tema di turni.
6. TRASFERIMENTI. È prevista una nuova disciplina per i trasferimenti con decorrenza dal 01/07/2017. Se la nuova sede di lavoro dista almeno 30 Km da quella di provenienza, al dipendente trasferito spetta:
In caso di trasloco, un’indennità mensile per 4 anni, pari alla differenza del canone d’affitto sopportato in ragione del trasferimento; nelle aziende con più di 150 dipendenti tale indennità può essere erogata in forma di una tantum;
In caso di mancato trasloco, un compenso per 4 anni, per ogni giorno di effettivo servizio, considerato in base all’incremento delle spese di viaggio, da concordare con l’azienda, conferito interamente per i primi 3 anni e all’85% per il 4° anno;
I suddetti trattamenti sono tra loro alternativi e la loro durata non può superare i quattro anni. Inoltre, in questi casi, l’azienda può riconoscere un aumento del 40% dei compensi del lavoratore pendolare, in funzione del maggior disagio che dovrà affrontare. Altri trattamenti previsti in caso di trasferimento:
Un trattamento di trasferta per un periodo massimo di 3 anni, secondo le misure fissate a livello aziendale;
Il rimborso delle spese di viaggio per sé e i familiari, comprensive di eventuali oneri di assicurazione di viaggio;
Un indennizzo per eventuale anticipata risoluzione del contratto d’affitto, in conseguenza del trasloco;
Una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità e una diaria aggiuntiva equivalente a un’ulteriore mensilità nel caso di trasloco con i familiari.
7. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. Sono state apportate alcune modifiche conformi alla nuova disciplina prevista dal D.lsg 81/2015: il contratto deve avere forma scritta e deve contenere, tra altri elementi, la prestazione, la durata dell’apprendistato, il piano formativo individuale, il patto di prova, la qualifica professionale acquisita al termine dell’apprendistato.
7.1 CONDIZIONI DI APPLICABILITA’. Tutte le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei dipendenti al termine del periodo di apprendistato terminato nei 36 mesi precedenti.
7.2 QUALIFICAZIONE E DURATA. Il ricorso all’apprendistato è consentito per le seguenti qualificazioni professionali:
QUALIFICAZIONE | CATEGORIA | DURATA |
Impiegato di concetto con funzioni direttive ovvero mansioni specialistiche che implichino responsabilità di identico livello | A1 | 24 mesi |
Impiegato di concetto, addetto: tecnico di distribuzione, tecnico di generazione, tecnico-commerciale di distribuzione, commerciale, amministrativo, servizi, informatico, linee, stazioni, controlli e collaudi, conduzione, mantenimento impianti, conduzione impianti di produzione, progettazione e realizzazione impianti, ricerca, tecnico fonti rinnovabili, analisi energetiche, dispacciamento, radiochimica e analisi ambientali, radioprotezione/caratterizzazione radiologica. | B1 | 36 mesi |
Operatore perforazione, elettricista qualificato, manutentore qualificato stazioni, linee, manutentore produzione (area geotermica e termoelettrica), addetto segreteria con mansioni d’ordine. | CS | 36 mesi |
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima, purchè non sia trascorso un periodo minimo di un anno e che si riferisca alle medesime attività.
7.3 INQUADRAMENTO E TARTTAMENTO RETRIBUTIVO. Il trattamento rtributivo durante l’apprendistato, è il seguente
CATEGORIA DI DESTINAZIONE | RETRIBUZIONE | ||
1°ANNO | 2°ANNO | 3°ANNO | |
CS | 80% | 85% | 90% |
B1 | 80% | 85% | 90% |
A1 | 80% | 90% | - |
Al termine dell’apprendistato, verrà riconosciuto il 100% della retribuzione prevista per l’inquadramento corrispondente alla qualificazione conseguita.
7.4 MALATTIA. In caso di malattia o infortunio l’apprendista non in periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
135 giorni di calendario in caso di durata dell’apprendistato fino a 24 mesi
180 giorni in caso di apprendistato di durata di 36 mesi.