ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA
JOINT RESEARCH UNIT
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA EUROPEAN REFERENCE GENOME ATLAS (ERGA)
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL CAMPO DELL’ECOLOGIA MOLECOLARE E DELLA GENOMICA APPLICATA ALLO STUDIO DELLA BIODIVERSITÀ
ERGA ITALY (ERGA-IT)
Con il presente atto fra le sotto elencate Parti:
● Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze, Xxxxxx X. Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx, P.I. e C.F. 01279680480, nella persona della Rettrice e legale rappresentante, Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx;
● Università degli Studi di Bari “Xxxx Xxxx”, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx X x. 0, 00000 Xxxx, C.F.80002170720, P.I. 01086760723, nella persona del Rettore e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
● Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede legale in Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxx, C. F. 80054330586, P.I. 02118311006, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx;
● Fondazione Xxxxxx Xxxx, con sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxx x. 0, 00000 X. Xxxxxxx xxx'Xxxxx (XX), C.F. e P.I. 02038410227, nella persona del Presidente e legale rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx;
● Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, con sede legale in Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx, C.F. 80007010376, P.I. 01131710376, nella persona del Rettore e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
● Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Via Ariosto n. 35, C.F. 80007370382,
P.I. 00434690384, nella persona della Rettrice e legale rappresentante, Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx;
● Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano, Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, C.F. 80012650158, P.I. 03064870151, nella persona del Rettore e legale rappresentante, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx;
● Università degli Studi di Padova, con sede legale in Xxx 0 Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, C.F. 00742430283 C.F. 80006480281, nella persona del legale rappresentante ai fini di questo accordo, Xxxx. Xxxxx Xxxxx, come da Procura speciale del Rettore Rep. n. 437.727, registrata a Padova il 16/02/2021 al n. 6009 serie 1T;
● Università Politecnica delle Marche, con sede legale in Xxxxxx Xxxx 00, 00000, Xxxxxx,
C.F. e P.I. 00382520427, nella persona del Rettore e legale rappresentante, Xxxx. Xxxx Xxxx Xxxxxxx;
● Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx,
C.F. 80013890324, P.I. 00211830328, nella persona del Rettore e legale rappresentante, Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx;
● Università degli Studi della Tuscia, con sede legale in Via S.M. in Gradi n.4, 01100 Viterbo,
C.F. 80029030568, P.I. 00575560560, nella persona del Rettore e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
● Università degli Studi di Verona, con sede legale in Xxx xxxx'Xxxxxxxxxx 0, 00000, Xxxxxx,
C.F. 93009870234, P.I. 01541040232, nella persona del Rettore e legale rappresentante, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx.
PREMESSO CHE
• L’European Reference Genome Atlas (ERGA) è un’iniziativa Europea che vede la collaborazione di ricercatori afferenti a istituzioni scientifiche pubbliche e private con l'obiettivo comune di generare sequenze genomiche di riferimento per tutte le specie che compongono la biodiversità Europea, appartenenti ad ambienti naturali acquatici e terrestri, incluse le specie minacciate, quelle endemiche, le specie importanti per l'agricoltura, la pesca, le specie invasive, e le specie importanti per mantenere la stabilità degli ecosistemi.
• Un genoma di riferimento (noto anche come assemblaggio genomico di riferimento) è una ricostruzione digitale rappresentativa dell'insieme delle sequenze genetiche di un organismo appartenente ad una determinata specie.
• ERGA si basa su un modello organizzativo in cui i membri istituiscono un Council internazionale che identifica le priorità comuni e coordina le attività promuovendo al contempo l'inclusività e l'unità d'azione. I membri del Council rappresentano i membri ERGA dei loro rispettivi paesi. Il Council elegge un Chair con il ruolo di coordinare le attività del Council. Il Chair può nominare due vicepresidenti. Il Council nomina anche un comitato scientifico, un comitato di bioetica e un comitato di pari opportunità. Il Council può nominare altri comitati e gruppi di lavoro per specifici argomenti e aspetti organizzativi.
• Le attività intraprese da ERGA includono, tra le altre:
− Raccolta e stoccaggio di campioni biologici per il mantenimento a lungo termine di acidi nucleici e tessuti per sequenziamento e colture cellulari;
− Collaborazione nello sviluppo di protocolli per la purificazione e il sequenziamento di acidi nucleici nell’ambito della produzione di genomi di riferimento;
− Sviluppo di protocolli per l’assemblaggio, l’annotazione e l’analisi dei genomi di riferimento
− Creazione di banche dati per la condivisione dei dati di sequenza;
− Incentivi per la mobilità dei ricercatori e studenti tra le istituzioni afferenti ad ERGA;
− Sviluppo di un sistema di formazione transnazionale su metodiche di genomica applicate allo studio della biodiversità;
− Analisi di casi di studio attraverso i quali venga dimostrata l’importanza della caratterizzazione di genomi di riferimento per la gestione e conservazione della biodiversità Europea;
− Coinvolgimento della cittadinanza ed enti pubblici in programmi di divulgazione scientifica sull’importanza della genomica per la conservazione della biodiversità.
• L’Italia ha espresso supporto alla fase di preparazione di ERGA attraverso un ampio coinvolgimento della comunità scientifica nazionale.
• Le Parti sottoscriventi il presente accordo riconoscono l’alto valore scientifico, sociale ed economico dell’ecologia molecolare e della genomica applicata alla conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, e sono in grado di condurre attività di ricerca e coordinamento interdisciplinare sulla definizione ed analisi di genomi di riferimento a livello nazionale e internazionale.
• Le Parti hanno competenze complementari, coerenti con le finalità dell’iniziativa Europea ERGA, manifestano il proprio interesse e concordano sull’importanza di creare una compagine Italiana ampia, attiva e coordinata che sia in grado di contribuire al meglio alle finalità di ERGA, e di mettere a disposizione risorse e competenze Italiane.
• Una Joint Research Unit (JRU) è un gruppo di lavoro creato tra due o più soggetti giuridici e riconosciuto dalla normativa dei Programmi Quadro della Ricerca Europea, basato su un accordo di collaborazione tra istituzioni di istruzione superiore e di ricerca (sia pubbliche che private) che contribuiscono in termini di risorse umane, attrezzature e infrastrutture ad una strategia congiunta e ad un progetto scientifico comune.
• Una JRU non si configura come un autonomo soggetto di diritto. La JRU raccoglie partners a livello nazionale per la realizzazione di progetti in una determinata area di ricerca. Deve avere unità scientifica ed economica, durata limitata, e deve essere formalmente riconosciuta da un’autorità pubblica.
• Una JRU non può essere beneficiaria diretta di un finanziamento dell’Unione Europea, ma una delle Parti può risultare beneficiaria e le altre Parti possono partecipare al progetto con il ruolo di “Affiliated Entities”o “Other Participants involved in the Action” ai sensi dell’articolo187 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione Europea, ed in virtù degli articoli 7, 8 e 9, Capitolo 4 del modello generale di contratto definito dal programma Horizon Europe.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
1.1– Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale ed inscindibile del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto
2.1 – Le Parti si impegnano a collaborare per gli scopi del presente Accordo attraverso la costituzione di una JRU denominata ERGA ITALY (ERGA-IT).
2.2 – ERGA-IT ha lo scopo di promuovere e facilitare la partecipazione Italiana allo sviluppo dell’iniziativa ERGA, favorendo i rapporti di collaborazione della comunità scientifica nazionale e massimizzando gli investimenti per la ricerca del nostro Paese.
2.3 – ERGA-IT si impegna a contribuire alle attività di ERGA coordinando l’apporto Italiano, gestendo l’accesso in forma sostenibile e responsabile alle risorse biologiche e agli ecosistemi terrestri e acquatici del territorio nazionale nel rispetto delle vigenti norme sull’utilizzo di tali risorse, utilizzando le attrezzature e infrastrutture di ricerca e le risorse umane connesse, e offrendo attività di formazione interdisciplinare nel campo dell’ecologia molecolare e della genomica applicata allo studio della biodiversità.
2.4 – ERGA-IT svolge attività relative alla fase di sviluppo e operatività dell’iniziativa ERGA e in successivi specifici piani operativi congiunti, ed in particolare potrà partecipare, attraverso i suoi membri, a progetti Europei che prevedano la partecipazione della comunità internazionale afferente ad ERGA finalizzati al consolidamento delle attività di collaborazione nazionali ed internazionali sull’ecologia molecolare e la genomica applicata allo studio della biodiversità.
Art. 3 – Attività e obblighi delle Parti
3.1 – Le Parti si impegnano a partecipare alla corretta attuazione del presente Accordo e a cooperare, eseguire e adempiere a tutti i loro obblighi previsti dall’Accordo medesimo.
3.2 – Le attività di cui al presente Accordo costituiscono parte integrante e oggetto di successivi piani di attività della JRU, concordati tra le Parti, nei quali vengono definite le attività svolte dalla JRU, gli eventuali contributi a carico di ciascuna delle Parti, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione e/o acquisite dalle stesse grazie a finanziamenti ottenuti da ERGA-IT nell’ambito dell’iniziativa ERGA.
3.3 – Le Parti della presente JRU che partecipano ad uno specifico progetto parte dell’iniziativa ERGA dovranno specificare il loro apporto in termini di risorse strumentali, umane e infrastrutture ai singoli obiettivi del progetto stesso (vedi art. 4).
3.4 – Nel caso che per la partecipazione della JRU ad un progetto dell’iniziativa ERGA, le Parti concordino di scegliere tra di loro una parte come principale beneficiario e/o leadingentity, le altre Parti si impegnano a fornire informazioni e ausilio che permettano alla leadingentity di rispondere tempestivamente a tutte le richieste dell’organo esecutivo di ERGA. Sarà in ogni caso agevolata la partecipazione delle altre Parti quali affiliated entities;
3.5 – Xxxx’eventualità definita nel precedente art. 3.4, le Parti si impegnano ad informare la leadingentity dello stato di avanzamento delle proprie attività condotte all’interno dell’iniziativa ERGA e ottemperare ad altri obblighi assunti in attuazione del presente accordo.
3.6 – Le Parti devono attenersi al regolamento ERGA, alla sua politica etica, ai regolamenti nazionali e alle best practices internazionali.
3.7 – Le Parti si impegnano a costituire e mantenere una struttura di governance definita principalmente dai coordinatori nazionali per l’iniziativa ERGA, che implementi sistemi e meccanismi per assicurare elevati standard interni di qualità (internalqualityassurancemechanisms and systems), in accordo con gli standard definiti da ERGA.
3.8 – Nell’ambito del presente accordo potranno quindi essere svolte attività rivolte a perseguire i seguenti obiettivi strategici:
a) Attuare una efficace valorizzazione delle risorse e delle competenze di ciascuna delle Parti che preveda il loro utilizzo e organizzazione attraverso un percorso di collaborazione reciproca;
b) Rafforzare la ricerca scientifica italiana nel campo dell’ecologia molecolare e della genomica applicata allo studio e alla salvaguardia della biodiversità e promuovere il trasferimento tecnologico, la formazione, la divulgazione scientifica e la comunicazione in questo ambito;
c) Svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo Italiano nell’ambito di ERGA;
d) Coordinare le attività nazionali nell’ambito dell’iniziativa ERGA e fornire supporto agli organi di governo nazionali e locali nella definizione di agende strategiche e sviluppo di azioni tese a rafforzare e valorizzare la ricerca nel campo dell’ecologia molecolare e della genomica per lo studio della biodiversità;
e) Progettare ed organizzare azioni pilota dimostrative del funzionamento di ERGA, valorizzando le peculiarità del contributo italiano;
f) Condurre attività congiunte finalizzate al consolidamento, rafforzamento ed espansione della JRU ERGA-IT e del suo impatto in termini di scienza ed innovazione, con particolare riferimento alle ricadute a livello nazionale, partecipando congiuntamente a programmi di finanziamento della ricerca.
3.9 – Altre istituzioni pubbliche della ricerca o consorzi a prevalenza pubblica, o enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo nell'ambito della ecologia molecolare e della genomica applicata allo studio e alla salvaguardia della biodiversità e in grado di offrire un significativo contributo alla JRU, possono aderire alla JRU con atti separati, previa sottoscrizione del presente Accordo e con il parere favorevole dei rappresentanti delle Parti.
3.10 – Ciascuna Parte potrà individualmente partecipare a progetti diversi da quelli ai quali partecipa la JRU di cui al presente Accordo e, in tal caso, è tenuta alla riservatezza relativamente alle attività della JRU e a comunicare tempestivamente alle altre Parti e al Comitato di Coordinamento eventuali conflitti di interesse.
Art. 4 – Accordi attuativi
4.1 –La collaborazione per la realizzazione dei progetti che prevedono una parte beneficiaria e una/più parti affiliate o altre entità partecipanti come definito nelle premesse, sarà definita tramite la stipula di appositi accordi attuativi cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, redatti nel rispetto di quanto già
stabilito dalle regole dello specifico grant agreement cui si riferiscono, nonchédal presente accordo, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo e che dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali degli enti partecipanti.
4.2 –La cooperazione tra le parti troverà attuazione nel rispetto del principio di equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.
4.3 –Gli accordi di cui al presente articolo saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne.
Art. 5 – Gestione delle attività
5.1 – Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 3, le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei seguenti organi:
− l’Assemblea Generale;
− il Comitato di Coordinamento.
Art. 6 – Assemblea generale
6.1 – L’Assemblea Generale è l’organo di indirizzo strategico della JRU.
6.2 – L’Assemblea Generale è costituita dai delegati nominati da ciascuna delle Parti, uno per ciascuna Parte, contestualmente alla loro adesione alla costituzione della JRU. Tra i delegati saranno individuati il Presidente (vedi Art. 6.3) e tre membri del Comitato di coordinamento (vedi Art. 7).
6.3 – Il Presidente dell’Assemblea Generale viene nominato dall’Assemblea stessa alla prima riunione e resta in carica 2 (due) anni, a seguito dei quali la suddetta carica può essere rinnovata o si potrà avere l’elezione di un nuovo Presidente applicando il principio di rotazione fra le Parti tramite votazione dell’Assemblea Generale.
6.4 – Ogni Parte ha diritto ad esprimere un voto.
6.5 – Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata, sostituita o delegata in qualsiasi momento mediante notifica al Presidente dell’Assemblea Generale ed ai coordinatori della JRU.
6.6 – Alle riunioni dell’Assemblea Generale possono partecipare membri senza diritto di voto, in base a specifiche richieste dai membri dell’Assemblea Generale stessa per tramite dei coordinatori della JRU.
6.7 – Le attività di ogni incontro dell’Assemblea Generale potranno essere svolte anche per via telematica.
6.8 – L’Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in merito ad ogni materia portata alla sua attenzione.
6.9 – L’Assemblea Generale, con voto a maggioranza assoluta:
a) Adotta regolamenti e linee guida necessarie per assicurare il funzionamento e l’efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi;
b) Predispone e approva i verbali delle riunioni;
c) Approva periodicamente un programma complessivo di attività della JRU ed un relativo rapporto delle attività presentato dai coordinatori della JRU;
d) Approva accordi e Memorandum of Understanding con altre JRU, organizzazioni o entità internazionali di interesse per le attività della JRU;
e) Approva richieste di nuove adesioni e le esclusioni dalla JRU, ai sensi di quanto stabilito all’Art. 11 e Art. 12;
f) Xxxxxxx e sostiene formalmente la partecipazione della JRU a bandi per la presentazione di proposte progettuali identificando il soggetto capofila tra le Parti costituenti la JRU in funzione delle competenze richieste nei bandi.
6.10 – La partecipazione alle riunioni dell’Assemblea Generale non dà diritto a compensi o indennità da parte della JRU.
Art. 7 – Comitato di coordinamento
7.1 – Il Comitato di coordinamento è l’organo cui è deputato il coordinamento di tutte le attività della JRU ERGA-IT ed è composto da 7 membri con diritto di voto:
− Il Presidente dell’Assemblea generale;
− 2 coordinatori della JRU nelle persone dei rappresentanti nazionali di ERGA per l’Italia;
− 1 JRU Manager;
− 3 rappresentanti eletti tra i delegati delle Parti.
7.2 – Le elezioni dei coordinatori della JRU, dei rappresentanti dei delegati del comitato di coordinamento e del JRU Manager avvengono tramite votazione su candidature presentate prima dell’Assemblea Generale di insediamento. Le suddette figure vengono elette durante la prima Assemblea Generale a voto palese secondo modalità proposte e approvate in sede di Assemblea. Il segretario nominato all’inizio dell’Assemblea raccoglie le candidature e le comunica al presidente dell’Assemblea Generale.
7.3 – Il comitato di coordinamento resta in carica per 3 anni ed è rinnovabile.
7.4 – Le decisioni del comitato di coordinamento vengono prese a maggioranza assoluta.
7.5 – Agli incontri del comitato di coordinamento possono partecipare altre persone in base a specifiche richieste del comitato di coordinamento su invito da parte dei coordinatori della JRU.
7.6 – Il comitato di coordinamento svolge le seguenti funzioni:
− Propone accordi e Memorandum of Understanding con organizzazioni o entità pubbliche e private;
− Predispone le richieste di nuova adesione, ai sensi di quanto stabilito all’Art. 11;
− Redige i piani periodici delle attività della JRU, e gli altri documenti inerenti le attività della JRU e la loro programmazione;
− Definisce le attività di cui al precedente Art. 3 e ne garantisce il corretto e coordinato svolgimento risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovraintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi;
− Adotta i regolamenti e linee guida e prende le decisioni necessarie per assicurare l’efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi;
− Predispone su base periodica un programma delle attività della JRU e ne redige il relativo rapporto.
7.7 – I Coordinatori:
− partecipano alle riunioni plenarie e del Council di ERGA;
− agiscono da elemento di raccordo tra strategie e indirizzo di ERGA e la JRU italiana ERGA-IT;
− rappresentano elemento di raccordo tra JRU e organizzazioni o entità pubbliche e private Italiane e estere.
7.8 – Il JRU Manager:
– Cura gli aspetti operativi e la realizzazione delle attività definite dal comitato di coordinamento;
– Coadiuva i coordinatori nelle attività di competenza e nella redazione dei documenti inerenti alle attività della JRU;
– Coadiuva i coordinatori per garantisce il corretto svolgimento di tutti gli aspetti tecnici e operativi della JRU;
– Partecipa e funge da segretario del comitato di coordinamento e dell’Assemblea Generale;
– Si adopera per la realizzazione degli obiettivi di propria competenza della JRU e coadiuva i coordinatori nelle attività operative;
– Xxxxxxxx i coordinatori nelle attività amministrative e di rendicontazione del contributo in kind di ERGA-IT, tenendo conto dei finanziamenti eventualmente ricevuti da membri della JRU, quando questa è partner nelle varie forme consentite in progettualità per lo svolgimento delle attività di cui all'Art. 3;
– Xxxxxxxx i coordinatori per gli aspetti amministrativi e di rendicontazione, interfacciandosi quando necessario con le unità di personale amministrativo identificate dalle singole Parti, in riferimento alle attività della JRU;
– Svolge ogni altra attività utile e necessaria al buon funzionamento della JRU.
7.9 – La partecipazione al comitato di coordinamento non dà diritto a compensi o indennità da parte della JRU.
Art. 8 – Risorse finanziarie
8.1 – La JRU non ha personalità giuridica. Per il finanziamento delle attività potrà avvalersi:
a) delle risorse derivanti da proposte progettuali promosse ed approvate dal comitato di coordinamento e dall’Assemblea Generale di ERGA-IT;
b) delle risorse derivanti da proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU e presentate congiuntamente o singolarmente dalle Parti;
c) da eventuali fondi messi a disposizione da ciascuna delle Parti, coinvolte in ERGA-IT, nel rispetto dell’autonomia finanziaria di ciascuna di esse;
d) delle risorse in kind messe a disposizione da ciascuna delle Parti.
8.2 – Nel caso di proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU, il comitato di coordinamento di volta in volta identificherà un soggetto capofila ai fini della progettualità specifica. Tale decisione andrà approvata dall’Assemblea Generale (vedi Art. 6 e Art. 7). I rapporti tra le Parti saranno di seguito disciplinati da accordi attuativi tra le stesse (vedi Art. 4).
8.3 – Per ottimizzare lo svolgimento delle attività di progetti finanziati, la JRU può promuovere, attraverso le istituzioni coinvolte, borse di studio post–laurea, dottorati, post– dottorati, eventi formativi e promozionali in linea con le attività di ricerca di ERGA.
Art. 9 – Titolarità ed uso dei risultati della collaborazione
9.1 – Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, da intendersi come Background ovvero come patrimonio di conoscenze tecniche teorico-pratiche relative a prodotti, servizi o processi, come pure i diritti d'autore o i diritti connessi a dette informazioni, ovvero i diritti di brevetto in seguito alla domanda o al rilascio di brevetti, marchi protetti, disegni e modelli pre-esistenti al presente accordo e, come tali, già in possesso delle Parti antecedentemente alla sottoscrizione del presente Accordo e dei singoli contratti attuativi espressamente messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle collaborazioni scaturenti da quest’ultimo. Le Parti allegheranno al presente Accordo e ai singoli contratti attuativi una lista del proprio Background proprietario.
9.2 – Ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche che scaturiranno dalle collaborazioni di cui al presente Accordo, da intendersi come Foreground ovvero come patrimonio di conoscenze tecniche teorico-pratiche relative a prodotti, servizi o processi, sviluppate nell’ambito dellecollaborazioni favorite dal presente Accordo, come pure i diritti d'autore o i diritti connessi a dette informazioni, ovvero i diritti di brevetto in seguito alla domanda o al rilascio di brevetti, marchi protetti, disegni e modelli sviluppati nelle collaborazioni stesse ed i relativi diritti di sfruttamento industriale ed economico.
9.3 – Nell’ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti alla realizzazione di Foreground suscettibile di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale
/intellettuale, realizzato in piena ed effettiva collaborazione, costituito da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente nonseparabili, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di chi abbia svolto l’attività di ricerca. Le Parti riconoscono l'uso reciproco del Foreground congiunto per fini istituzionali e di ricerca, non di natura commerciale. Le modalità di gestione della contitolarità sul Foreground saranno eventualmente fissate nell’ambito di accordi successivi. Fermo restando quanto verrà definito tra le Parti negli accordi di contitolarità, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna parte informerà le altre tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale. Resta inteso che se
una parte non intende chiedere a proprio nome la protezione del Foreground, le altre potranno procedere autonomamente alla registrazione/deposito dei titoli di proprietà intellettuale/industriale, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale. Sono fatte salve le regole specifiche previste dalla base giuridica del singolo programma di finanziamento nell’ambito del quale l’eventuale attività di ricerca che produce il Foreground verrà finanziata.
9.4 –Ciascuna Parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con i contributi ricevuti nell’ambito di eventuali attività progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU. Resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione delle Parti per le attività oggetto del presente Accordo e per i suoifuturi eventuali sviluppi.
9.5 – In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l’intervento delle Parti nell’ambito dell’iniziativa ERGA tramite la formazione della JRU
9.6 – Nell’ipotesi di Foreground congiunto, nel caso eventuale di pubblicazioni, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici che hanno contribuito al lavoro.
9.7 – Nell’ipotesi invece di Foreground realizzato e costituito da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l’eventuale contributo delle altre Parti. In ogni caso dovrà essere sempre menzionata ERGA-IT.
9.8 – Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni confidenziali di proprietà di una o più Parti, la parte/parti ricevente/i le informazioni confidenziali dovrà/dovranno chiedere preventiva autorizzazione scritta alla parte/parti titolari delle stesse.
9.9 – Resta inteso che, qualora il Foreground fosse suscettibile di tutela nell’ambito della proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni dal ricevimento della bozza di pubblicazione. Contestualmente le Parti adotteranno tutte le misure necessarie alla tutela della riservatezza e alla non divulgazione, sotto qualsiasi forma, del Foreground conseguito.
9.10 –Le pubblicazioni o qualsiasi rivelazione o annuncio effettuate in qualunque modo, inerenti attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate da quest’ultima purché non contengano Informazioni Confidenziali di altre Parti e purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità esistenti tra le Parti. In ogni caso dette pubblicazioni dovranno essere comunicate preventivamente alle altre Parti e qualora una delle Parti non intendesse autorizzare o autorizzare parzialmente una pubblicazione dovrà comunicarlo alla Parte richiedente ed evidenziare la sussistenza di un proprio interesse legittimo entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pubblicazione. Trascorso detto termine, il consenso si intende concesso.
Art. 10 – Obblighi di riservatezza
10.1 – Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” le informazioni, i dati e le conoscenze rivelate o consegnate da una parte all’altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificate come di natura riservata per iscritto.A titolo esemplificativo e non esaustivo sono qui ricompresi dati, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, processi, o analisi, indicate come tali dalle Parti, d’ora in poi “Informazioni Confidenziali” La/Le parte/Parti ricevente/riceventi tali Informazioni Confidenziali si obbliga/obbligano a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata della JRU e per un successivo periodo di 5 (cinque) anni dopo la sua conclusione. Le Informazioni Confidenziali rimangono di proprietà della/delle Parte/Parti che le ha/hanno fornite.
10.2 –Le Parti che partecipano individualmente o congiuntamente a proposte progettuali senza fare riferimento a ERGA o alla JRU oggetto del presente accordo, sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività di ERGA e della JRU e a comunicare tempestivamente ai coordinatori eventuali conflitti di interesse.
10.3 – Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della/delle parte/Parti che le ha/hanno rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Accordo.
10.4 – Le Informazioni Confidenziali saranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Accordo e della JRU e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente Accordo e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.
10.5 – Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la/le parte/Parti che ne è/sono venuta/venute a conoscenza abbia/abbiano violato il presente Accordo.
10.6 – Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano:
a) già note alla/alle parte/Parti ricevente/i, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione;
b) sviluppate in maniera indipendente da/dalle parte/Parti ricevente/i prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte di chi le ha rivelate e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione;
c) da comunicare obbligatoriamente da parte della/delle ricevente/riceventi in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità. In questo caso parte/Parti ricevente/riceventi sarà/saranno tenuta/tenute a darne immediata notizia scritta alla/alle parte/parti che le ha/hanno fornite affinché quest’ultima/ultime
possa/possano richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio;
d) da rendere obbligatoriamente disponibili a cura di una o più Parti sul server temporaneo ERGA in accordo con il Protocollo di Nagoya e secondo quanto stabilito da tutti i membri di ERGA, in particolare i protocolli di laboratorio, i dati di sequenza, gli assemblaggi ed i processi di annotazione del genoma e i metadati associati (incluse le conoscenze tradizionali associate) e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal consiglio direttivo di ERGA cha ha attribuito ai Principal Investigators il diritto alla prima presentazione dei dati e alla loro analisi, comprese le pubblicazioni su riviste, pre-print, conferenze pubbliche e comunicati. In questo caso eventuali embarghi non possono durare per più di due anni dopo il rilascio dei dati e i dati devono essere immediatamente depositati nell'archivio pubblico dell'European Nucleotide Archive e resi pubblicamente disponibili al momento della pubblicazione o al termine del periodo di embargo.
Art. 11 – Nuovi membri
11.1 – Possono aderire alla JRU istituzioni pubbliche della ricerca, consorzi o enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo nell'ambito dell’ecologia molecolare e della genomica applicata allo studio e conservazione della biodiversità, nonché delle finalità generali della JRU.
11.2 – L’adesione a ERGA-IT deve essere motivata e fornire un contributo utile allo sviluppo della JRU. La proposta di adesione viene approvata a maggioranza assoluta da parte dell’Assemblea Generale, su proposta del comitato di coordinamento.
11.3 – Ai fini del perfezionamento della procedura di ingresso della nuova Parte, è richiesta la sottoscrizione del presente accordo e della richiesta di adesione da parte del rappresentante legale. L'adesione avrà effetto dalla data identificata nel documento di adesione.
Art. 12– Responsabilità, recesso e risoluzione per inadempimento
12.1 – L’adesione alla JRU non determina la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
12.2 – Ciascuna Parte è esclusiva responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a proprio carico nello svolgimento dei singoli progetti e, pertanto, si impegna a sollevare le altre Parti da ogni responsabilità al riguardo.
12.3 – Le Parti confermano che opereranno in linea con tutte le leggi e le normative nazionali vigenti. Nei più ampi limiti di legge e con l’espressa esclusione della colpa lieve ciascuna Parte sarà responsabile dei danni eventualmente causati a una o più Parti.
12.4 – Le Parti hanno diritto di recedere in qualunque momento dal presente accordo, comunicando tale decisione per iscritto da notificare a mezzo posta elettronica certificata PEC o raccomandata A.R. al comitato di coordinamento con un preavviso di novanta (90)
xxxxxx.Xx recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.
12.5 – Nel caso in cui il comitato di coordinamento identifichi una violazione da parte di una delle Parti dei suoi obblighi previsti dal presente Accordo, verrà notificata a tale Parte per iscritto la contestazione dell’inadempimento, chiedendo di rimediare a tale violazione entro 30 giorni. Se tale violazione non viene sanata entro tale termine o non è possibile sanarla, l’Assemblea Generale può decidere di dichiarare la Parte come inadempiente e decidere le eventuali conseguenze, inclusa la cessazione della sua partecipazione nella JRU.
12.6 – In caso di inadempienza grave di una delle Parti rispetto al presente Accordo e a successivi ed eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle Parti, l’Assemblea Generale può deciderne l’esclusione, su richiesta del comitato di coordinamento e sentita la Parte interessata che potrà produrre memorie e documenti.
Art. 13 – Foro Competente
13.1 – Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art. 14 – Validità del presente atto
14.1 – Il presente atto entra in vigore alla data dell’ultima sottoscrizione.
14.2 –La JRU ha una durata iniziale di cinque anni a partire dalla sua istituzione e può essere prorogata o rinnovata (riportando possibili correzioni e modifiche all’accordo di collaborazione originario), mediante consenso scritto delle Parti.
14.3 – Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU, o non dovessero più sussistere le condizioni perché essa possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le Parti.
14.4 – In caso di decisione di scioglimento, il presente atto resterà comunque valido fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali progetti acquisiti da ERGA-IT e non ancora conclusi.
14.5 – La decisione di cessazione dovrà essere approvata dalla maggioranza qualificata delle Parti che sottoscrivono il presente accordo.
14.6 – Ogni eventuale variazione o integrazione del presente accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con la sottoscrizione delle Parti aderenti.
Art. 15 – Trattamento dei Dati
15.1 – Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR”) e nel D.L. n. 101 del 10 agosto 2018. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016. Le Parti si impegnano quindi a (i) trattare i dati personali di cui potranno venire a
conoscenza durante le attività oggetto del presente Accordo solo fine dell’espletamento delle sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata, (ii) osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli interessati, e (iii) informare immediatamente l’altra Parte in caso di violazione dei dati.
Art. 16 –Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione
16.1 – Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell’attuazione del presente accordo quadro, al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni, ed in particolare di:
a) collaborare nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e delle specifiche attività discendenti dal presente accordo, a porre in essere tutte le iniziative volte a favorire la prevenzione ed il contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il controllo dell’invio, se dovuto, di autodichiarazioni da parte della persona autorizzata alla firma del presente atto;
b) attenersi alle norme discendenti dai propri regolamenti e codici di condotta interni.
Art. 17–Sicurezza
17.1 – Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che le Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.
17.2 – Ai sensi del d.lgs. 81/2008 le Parti si assumono gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale ospitato. Ciascuna parte si impegna a comunicare all’altra parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
Art. 18–Coperture assicurative
18.1 – Le Parti si danno reciprocamente atto che:
a) gli studenti e le studentesse autorizzati/e alle attività formative devono essere coperti con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che
dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse. Ciascuna parte provvederà alla copertura dei propri studenti;
b) il personale autorizzato da ogni Parte a svolgere le attività indicate nel presente accordo quadro, dovrà essere coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). La copertura contro la responsabilità civile per fatto di persona incaricata è dell’Ateneo di afferenza del docente; qualora si dovesse riscontrare che il comportamento del personale della Parte coinvolta dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, la Parte valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
c) le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 19–Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
19.1 – La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell’altra parte (incluse abbreviazioni).
19.2 – L’eventuale utilizzo è consentito solo per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.
Art. 20 – Registro e bollo
20.1 – Il presente accordo, costituendo una scrittura privata non autenticata non avente contenuto patrimoniale, verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i., tariffa parte II, articolo 4. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.. Le spese di bollo saranno equamente ripartite tra le Parti.
Le Parti hanno fatto debitamente firmare il presente Accordo dai sottoscritti rappresentanti autorizzati in pagine separate di firma il giorno e l'anno ivi indicati.
Nome del rappresentante legale: Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Posizione: Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze Luogo, data e firma:
XXXXXXXX XXXXXXXXXX UNIFI/01279680480 13.04.2022 08:46:01 GMT+02:00
Nome del rappresentante legale: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Posizione: Rettore dell’Università degli Studi di Bari Luogo, data e firma:
Xxxxxxx Xxxxxxxx 04.11.2021
13:56:42
GMT+01:00
Nome del rappresentante legale: Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Posizione: Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Luogo, data e firma:
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX 06.04.
2022 12:25:11 CEST
Nome del rappresentante legale: Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Posizione: Presidente della Fondazione Xxxxxx Xxxx
Luogo, data e firma:
Firmato digitalmente da:Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla De terminazione Agid N. 121/2019
Data:12/11/2021 11:35:25
Nome del rappresentante legale: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Posizione: Rettore dell’Università degli Studi di Bologna Luogo, data e firma:
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxx Xxxxxx
2021-11-24 13:36:18 +0100
Nome del rappresentante legale: Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Posizione: Rettrice dell’Università degli Studi di Ferrara Luogo, data e firma:
Nome del rappresentante legale: Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Posizione: Rettore dell’Università degli Studi di Milano Luogo, data e firma:
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Universita' degli Studi di Milano
18.01.2022 15:23:43
GMT+01:00
Nome del rappresentante legale: Xxxx. Xxxxx Xxxxx
Posizione: Direttore del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, Università degli Studi di Padova
Luogo, data e firma:
Firmato digitalmente da: Xxxxx Xxxxx
Firmato il 19/01/2022 14:23
Seriale Certificato: 14769044
Valido dal 17/09/2019 al 17/09/2022
InfoCert Firma Qualificata 2
Nome del rappresentante legale: Xxxx. Xxxx Xxxx Xxxxxxx Posizione: Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Luogo, data e firma:
Firmato digitalmente da: Xxxx Xxxx Xxxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE/00382520427 Data: 21/01/2022 13:03:18
Nome del rappresentante legale: Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Posizione: Rettore dell’Università degli Studi di Trieste Luogo, data e firma:
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:02/03/2022 14:08:01
Nome del rappresentante legale: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Posizione: Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia Luogo, data e firma:
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXXXX
SerialNumber =
TINIT-BRTSFN74L09G478G C = IT
Nome del rappresentante legale: Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Posizione: Rettore dell’Università degli Studi di Verona Luogo, data e firma:
Firmato digitalmente da: XXXXXX XXXX XXXXXXXXX Data: 28/02/2022 12:06:32
27
Signature Not Verified
Firmato digitalmente da Xxxxx Xxxxxxxxxx
Data: 02.12.2021 12:26:38 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA/00434690384