Società d’investimento in valori mobiliari a capitale variabile (“SICAV” di diritto lussemburghese)
Società d’investimento in valori mobiliari a capitale variabile (“SICAV” di diritto lussemburghese)
Le sottoscrizioni saranno accettate soltanto se effettuate sulla base del presente Prospetto informativo. Presso la sede legale del Fondo sono a disposizione l’ultima relazione annuale nonché l’ultima relazione semestrale.
10 aprile 2017
FINLABO INVESTMENTS SICAV (il “Fondo”) è registrato ai sensi della Parte I della legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d’investimento collettivo (la “Legge del 2010”).
Le azioni non sono state registrate ai sensi della legge statunitense Securities Act del 1933 e non possono essere offerte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (compresi suoi territori e possedimenti) né a soggetti aventi nazionalità o residenza negli Stati Uniti o a soggetti abitualmente residenti negli stessi o a società di persone o soggetti a esse connesse, se non conformemente a qualsiasi legge, regolamento o interpretazione applicabile ai sensi del diritto degli Stati Uniti.
Requisiti di conformità previsti dalla legge statunitense Foreign Account Tax Compliance Act: Sebbene il Fondo cercherà di assicurare la conformità delle sue controparti alla normativa FATCA e di evitare l'imposizione della ritenuta fiscale del 30% sul proprio reddito di origine statunitense, non può essere in alcun modo garantito che il Fondo riuscirà a ottemperare a tali obblighi. Qualora il Fondo sia assoggettato a una ritenuta fiscale a seguito dell'applicazione della normativa FATCA, il valore delle Azioni detenute da tutti gli Azionisti del Fondo potrebbe risentirne in misura sostanziale.
La distribuzione del presente documento in altre giurisdizioni potrebbe essere soggetta a restrizioni; chiunque entri in possesso del presente Prospetto informativo è tenuto a informarsi in merito a tali restrizioni e a osservarle. Il presente documento non costituisce un’offerta in giurisdizioni nelle quali la stessa non sia autorizzata, ovvero a soggetti a cui sia illecito rivolgerla.
Eventuali informazioni o dichiarazioni fornite o rilasciate da qualsiasi soggetto non menzionato nel presente Prospetto informativo o in altri documenti pubblicamente consultabili, devono essere ritenute non autorizzate e pertanto non devono essere prese in considerazione. La consegna del presente Prospetto informativo e l’offerta, l’emissione o la vendita di azioni del Fondo non costituiscono in alcun caso una dimostrazione della correttezza delle informazioni fornite nel Prospetto informativo stesso in qualsiasi data successiva a quella del medesimo.
Il Consiglio d’amministrazione del Fondo si assume la responsabilità in ordine all’esattezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto informativo alla data di pubblicazione.
Nel presente Prospetto informativo, date e orari si intendono riferiti all'ora locale del Lussemburgo. Per “EUR” si intende l'euro.
Il presente Prospetto informativo può essere aggiornato all’occorrenza con significativi emendamenti. Si consiglia pertanto ai sottoscrittori di informarsi presso il Fondo in merito alla pubblicazione di un Prospetto informativo più recente.
Si invitano i sottoscrittori a rivolgersi a consulenti professionali per quanto attiene alle leggi e ai regolamenti (come per esempio quelli in materia di imposte e controlli sui cambi) applicabili alla
sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e alla vendita di azioni nei rispettivi paesi di origine, residenza o domicilio, in particolare nei casi di classi e comparti riservati a investitori istituzionali per i quali gli investitori devono essere in possesso di tale requisito. Prima di presentare domanda di sottoscrizione, si suggerisce ai sottoscrittori di chiedere se i criteri richiesti sono soddisfatti e se le rispettive domande di sottoscrizione possono essere prese in considerazione.
Si informano gli azionisti del Fondo (gli “Azionisti”) che i loro dati o informazioni personali forniti nei documenti di sottoscrizione o comunque in relazione a una richiesta di sottoscrizione di azioni, nonché i dati relativi alla loro partecipazione azionaria, saranno conservati in formato digitale e trattati conformemente alle disposizioni della legge del Lussemburgo del 2 agosto 2002 in materia di protezione di dati, come descritto in maggiore dettaglio nei documenti di sottoscrizione.
FINLABO INVESTMENTS SICAV
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 00, Xxx xx xx Xxxxxx X-0000 Xxxxxxxxxxx Granducato del Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 152.579
Consiglio d’amministrazione Presidente
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Bommartini
Responsabile operativo & Direttrice della succursale Casa4Funds SA Luxembourg, Swiss branch, Paradiso Xxx X. Xxxxxxx 00,
XX-0000 Xxxxxx (Xxxxxxxx)
Amministratori
Xxxx Xxxxxxx Senior Partner
Responsabile leggi finanziarie e bancarie, fondi d'investimento, private equity, leggi e regolamenti in materia di valori mobiliari e fusioni e acquisizioni.
Bonn & Xxxxxxx, Avocats, Luxembourg 22-24 Xxxxx xx Xxxxxxx
X-0000 Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Amministratore delegato Finlabo SIM S.p.A. Xxxxx Xxxxxxxx 00
X-00000 Xxxxxxxx (XX) (Xxxxxx)
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Responsabile dell’Amministrazione Finlabo SIM S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxxx 00
X-00000 Xxxxxxxx (XX) (Xxxxxx)
Società di gestione
CASA4FUNDS SA
00, Xxx xx xx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx
Consiglio d’amministrazione della Società di gestione
Presidente: Xxxxxxx Xxxxxx, Membro del Consiglio direttivo, Banor SIM SpA
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx, Chief Executive Officer, Banor Capital Limited Xxxxxxx Xxxxxxxx, Amministratore, ManagementPlus (Luxembourg) S.A.
Depositario
BANQUE XX XXXXXXXXXX
00, Xxxxxxxxx Xxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx
Agente amministrativo, Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti
EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A. (EFA)
0, xxx x’Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx
Gestore
FINLABO SIM S.P.A.
Xxxxx Xxxxxxxx, 00, X-00000 Xxxxxxxx (XX) (Xxxxxx)
Società di revisione
DELOITTE AUDIT S.AR.L.
000, xxx xx Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx
I N D I C E
GLOSSARIO 8
IL FONDO 14
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 15
1. Consiglio d’amministrazione 15
2. Società di gestione 15
3. Conflitti d’interesse 17
4. Gestori degli investimenti 17
5. Consulenti per gli investimenti 18
6. Distributori e intestatari 18
7. Banca depositaria Error! Bookmark not defined.
8. Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti e amministrativo 23
POLITICA E OBIETTIVI D’INVESTIMENTO 24
FATTORI DI RISCHIO 25
RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI E AL RICORSO AL PRESTITO 31
TECNICHE E STRUMENTI 38
INVESTIMENTO IN UNO O PIÙ COMPARTI DEL FONDO 45
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO 46
AZIONI 47
QUOTAZIONE SU BORSA ITALIANA SPA – MERCATO ETFPLUS 48
POLITICA DI DISTRIBUZIONE 49
EMISSIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DI AZIONI 50
1. Emissione di Azioni 50
2. Conversione di Azioni 53
3. Rimborso di Azioni 55
COMMISSIONE DI GESTIONE E ALTRE COMMISSIONI DEL FONDO 57
REGIME FISCALE 58
1. Regime fiscale del Fondo 58
2. Regime fiscale degli Azionisti 58
3. Considerazioni fiscali relative all'Unione Europea 59
4. FATCA 59
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 64
1. Organizzazione 64
2. Le Azioni 64
3. Assemblee 65
4. Relazioni e bilanci 65
5. Attribuzione di attività e passività tra i Comparti 66
6. Determinazione del Valore patrimoniale netto delle Azioni 66
7. Sospensione temporanea di emissioni, rimborsi e conversioni 68
8. Fusione o liquidazione di Comparti 69
9. Liquidazione del Fondo 71
10. Contratti di importanza sostanziale 71
11. Documenti 72
12. Lingua ufficiale 72
13. Pubblicazione di altre informazioni 72
DATI DEI COMPARTI 73
FINLABO INVESTMENTS SICAV – DYNAMIC EQUITY 74
APPENDICE I – CARATTERISTICHE DEI COMPARTI 78
APPENDICE II – DETTAGLI RELATIVI AI RISCHI SPECIFICI DEI COMPARTI 79
APPENDICE III – INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA 80
GLOSSARIO
La sintesi che segue è integrata dalle informazioni più dettagliate riportate altrove nel presente Prospetto informativo.
Legge del 1915
Legge del 2010
La legge lussemburghese del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali e successive modifiche.
La legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d’investimento collettivo e successive modifiche.
Asset-Backed Securities (ABS)& Mortgage-Backed Securities (MBS)
ABS e MBS sono termini generici ampiamente utilizzati per descrivere i titoli risultanti dal meccanismo di cartolarizzazione. A seconda della natura dell’attività sottostante e senza restrizioni sulla sua natura, essi possono comprendere titoli garantiti da beni strumentali (aeroplani, navi, ecc.), da ipoteche associate a beni residenziali (RMBS, Residential Mortgage- Backed Securities) o commerciali (CMBS, Commercial Mortgage-Backed Securities), beni immobiliari, prestiti od obbligazioni emesse da società finanziarie o manifatturiere, portafogli di debiti, prestiti bancari (CLO, Collateralised Loan Obligations), crediti al consumo, beni aziendali o vari, e Credit Linked Notes (CLN), pool di prestiti confezionati e venduti come titoli. I tipi di prestiti comprendono in particolare debiti su carte di credito, finanziamenti per l’acquisto di auto, prestiti su abitazioni, prestiti a studenti. Salvo altrimenti specificato sotto “Dettagli dei Comparti”, il Comparto investirà in ABS/MBS con un rating minimo “A” assegnato da Standard & Poor, “A2” da Moody’s, o equivalente da Fitch.
Statuto Lo statuto del Fondo.
Xxxxxx lavorativo bancario Un giorno lavorativo bancario completo in Lussemburgo.
Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione del Fondo.
Categorie Ogni Classe di Azioni può essere ulteriormente suddivisa in due Categorie di Azioni, ossia le Azioni a distribuzione e le Azioni ad accumulazione, come più dettagliatamente descritto nella Sezione “Politica di distribuzione”.
CESR / 07-044b Linee guida CESR sulle attività ammissibili per l’investimento
degli OICVM e successive modifiche.
Classi In conformità allo Statuto, il Consiglio d’amministrazione può decidere di emettere, per ogni Comparto, classi distinte di azioni le cui attività saranno investite in comune, ma a cui potranno essere applicati specifici oneri di vendita o rimborso, strutture commissionali, importi minimi di investimento, regimi fiscali o politiche di distribuzione.
Conversione di Azioni
Salvo diversa indicazione per qualsiasi Comparto/Classe di azioni e nel rispetto di eventuali condizioni di idoneità, gli Azionisti possono chiedere in qualsiasi momento la conversione delle loro azioni in azioni di un altro Comparto/Classe di azioni esistente in base ai valori patrimoniali netti delle azioni di entrambi i Comparti/Classi di azioni interessati, determinati nel Giorno di valutazione comune applicabile.
Principio di cristallizzazione
Eventuali commissioni di performance positive maturate saranno cristallizzate. In caso di rimborsi a livello del Fondo, la proporzione della commissione maturata applicabile al rimborso sarà cristallizzata, ossia diventerà pagabile (o sarà annullata) e non potrà essere ridotta a causa di un'eventuale sottoperformance futura. Poiché le commissioni di performance maturate si cristallizzano, l’importo accumulato sarà adattato all’importo dovuto senza alcun impatto sul NAV. Questo approccio alla cristallizzazione protegge gli interessi degli azionisti del Fondo.
CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier – L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo.
Depositario Le attività del Fondo sono tenute in custodia o sotto il controllo di
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., 14, Boulevard Royal, L – 2449
Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.
Direttiva La Direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009, modificata dalla Direttiva 2014/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014..
Mercato idoneo Un Mercato regolamentato di uno Stato idoneo.
Stato idoneo Uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro stato dell'Europa
orientale e occidentale, dell’Asia, del Nord America, del Sud America, dell’Africa e dell'Oceania.
UE L’Unione Europea.
Exchange Traded Funds (ETF)
Exchange Traded Commodities (ETC)
FATCA
Strumenti negoziati in borsa, strutturati e regolamentati come fondi collettivi o organismi d’investimento collettivo. Gli ETF sono prevalentemente organismi d’investimento collettivo conformi a OICVM. Gli OICVM non sono autorizzati a investire in materie prime fisiche ma possono utilizzare la replica di un indice sintetico per acquisire l’esposizione a indici di materie prime generali che soddisfano i requisiti di diversificazione rilevanti. ETF statunitensi (ETF statunitensi aperti soggetti alla Legge Investment Company Act del 1940 idonei quali “Fondo diversificato”) sono idonei quali altri OIC ai sensi della Legge del 2010, a condizione che soddisfino tutti i requisiti descritti nell’articolo 41(1) e) della Legge del 2010, compreso il requisito che le norme relative alla separazione delle attività, assunzione e concessione di prestiti e vendite allo scoperto siano equivalenti ai requisiti OICVM (tali requisiti dovrebbero essere considerati come soddisfatti dopo un’appropriata analisi dell’idoneità che consenta di concludere che l’ETF statunitense è effettivamente conforme sotto tutti gli aspetti rilevanti alle restrizioni OICVM, oppure con conferma scritta dell’ETF statunitense o del suo gestore).
Gli ETC sono negoziati e regolati come gli ETF ma soto strutturati come strumenti di debito. Replicano indici di materie prime generali e singole. Gli ETC possono essere garantiti fisicamente dalla materia prima sottostante (ad es. metalli preziosi o altre materie prime) – senza tuttavia tener caso in qualsiasi caso di una consegna fisica – (ossia per Gold Bullion Securities o altri ETC idonei) oppure usano futures o swap interamente garantiti per replicare sinteticamente il rendimento dell’indice. Il Fondo investirà unicamente in ETC idonei quali valori mobiliari ai sensi nell’articolo 41(1) della Legge del 2010, l’Articolo 2, del Regolamento del Granducato dell’8 febbraio 2008 e l’articolo 17 del CESR CESR / 07-044b. Inoltre qualora nell’ETC siano integrati derivati, il sottostante soddisferà le disposizioni dell’Articolo 8 del Regolamento del Granducato dell’8 febbraio 2008.
La legge "Foreign Account Tax Compliance Act" emanata e adottata dagli Stati Uniti d'America il 18 marzo 2010, che impone alle persone fisiche statunitensi di trasmettere informazioni sui propri conti finanziari detenuti fuori dagli Stati Uniti e a istituti finanziari esteri di trasmettere all'Internal Revenue Service - o
all'autorità tributaria nella loro rispettiva giurisdizione di domicilio – informazioni sui loro rispettivi clienti statunitensi;
FATF Financial Action Task Force (Gruppo di Azione Finanziaria, denominato altresì Groupe d'Action Financière).
Fondo FINLABO INVESTMENTS SICAV, una società di investimento organizzata ai sensi della legge del Lussemburgo come société anonyme avente i requisiti di una société d'investissement à capital variable (“SICAV”). Può essere composta da diversi Comparti.
Regolamento del Granducato dell’8 febbraio 2008
Investitori istituzionali
Consulente per gli investimenti
Regolamento del Granducato dell’8 febbraio 2008 in materia di certe definizioni nella legge modificata del 20 dicembre 2002 in materia di organismi d’investimento collettivo e che recepisce la Direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 che recepisce la Direttiva 85/611/CEE del Consiglio in materia di coordinamento delle leggi, dei regolamenti e di disposizioni amministrative relative a organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto attinente al chiarimento di certe definizioni.
Tutti gli investitori nell’accezione dell’Articolo 174 (II) della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, che siano entità legali, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, compagnie assicuratrici, fondi pensionistici, istituti di credito e altri professionisti nel settore finanziario che investano per conto proprio o dei loro clienti, che siano a loro volta investitori nell’accezione di questa definizione o per gestione discrezionale, organismi d’investimento collettivo lussemburghesi e stranieri e holding idonee.
La Società di gestione può nominare un consulente per gli investimenti per uno o tutti i Comparti al fine di fornire consulenza e suggerimenti in merito alla selezione dei titoli e di altre attività consentite che un Comparto deve acquisire in linea con la sua politica d’investimento.
Gestore La Società di gestione può delegare sotto la propria supervisione e responsabilità finale la gestione del portafoglio di alcuni o di tutti i Comparti a uno o più gestori degli investimenti, previa approvazione dell’Autorità di Vigilanza del Lussemburgo.
Emissione di azioni Il Prezzo di offerta per azione di ogni Comparto corrisponde al
valore patrimoniale netto (NAV) per azione di detto Comparto, determinato il Giorno di valutazione applicabile più eventuali oneri di negoziazione applicabili.
KiiD Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
Società di gestione Casa4Funds SA è stata nominata società di gestione del Fondo,
con l’incarico di fornire giornalmente, sotto la supervisione degli Amministratori, servizi amministrativi, di marketing e di gestione degli investimenti relativamente a tutti i Comparti.
Stato membro Uno stato membro dell’Unione Europea.
Investimento minimo iniziale
In relazione a un primo investimento in un comparto/classe di azioni, il numero o importo minimo di azioni che un investitore è tenuto a sottoscrivere, come specificato nell'Appendice I – Caratteristiche dei Comparti.
Rimborso di azioni
Gli azionisti possono in qualsiasi momento chiedere il rimborso delle loro azioni a un prezzo pari al valore patrimoniale netto per azione del Comparto interessato, determinato il Giorno di valutazione applicabile, meno l’eventuale commissione di rimborso illustrata nella Sezione “Dati dei Comparti” del presente Prospetto informativo per uno specifico Comparto.
Mercato regolamentato Un mercato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE e qualsiasi altro
mercato regolamentato, regolarmente operante e riconosciuto e aperto al pubblico.
Azioni Le azioni di ogni Comparto vengono offerte in forma nominativa e devono essere tutte interamente liberate. Saranno emesse frazioni di azioni fino a un massimo di 3 punti decimali. Le Azioni possono essere detenute anche tramite conti mantenuti presso stanze di compensazione.
Comparti Il Fondo offre agli investitori, nell'ambito dello stesso veicolo di investimento, una scelta tra diversi comparti, i quali si distinguono principalmente per la propria specifica politica di investimento e/o valuta di denominazione. Le caratteristiche di ogni Comparto sono descritte nella Sezione “Dati dei Comparti” e nell’Appendice I – Caratteristiche dei Comparti del presente Prospetto informativo. Il Consiglio d’amministrazione del Fondo può in qualsiasi momento decidere la creazione di ulteriori Comparti, nel qual caso si
procederà all’aggiornamento del presente Prospetto informativo. Ogni Comparto può avere una o più classi di azioni.
OIC Organismo d’investimento collettivo.
OICVM Organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari.
Giorno di valutazione Il Giorno di valutazione è il Giorno lavorativo bancario in cui
viene determinato il valore patrimoniale netto (NAV).
Il NAV è calcolato il primo Giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di valutazione. I prezzi utilizzati sono gli ultimi disponibili nel Giorno di valutazione.
Relativamente a tutti i Comparti, un Giorno di valutazione può essere qualsiasi giorno di normale apertura delle banche in Lussemburgo, salvo diversa definizione nell’Appendice I – Caratteristiche dei Comparti del presente Prospetto informativo per un Comparto specifico.
A sua assoluta discrezione, il Consiglio d’amministrazione può modificare la frequenza del Giorno di valutazione per alcuni o per tutti i Comparti. In tal caso gli Azionisti del Comparto interessato saranno debitamente informati e l’Appendice I – Caratteristiche dei Comparti del presente Prospetto informativo sarà aggiornata di conseguenza.
Le parole o espressioni utilizzate nel presente Prospetto informativo e non specificamente definite nel suesteso Glossario avranno lo stesso significato loro attribuito nella Legge del 2010.
IL FONDO
FINLABO INVESTMENTS SICAV è una società d’investimento collettivo di tipo aperto avente forma di société d'investissement à capital variable di diritto lussemburghese e una struttura multicomparto costituita da diversi Comparti. In conformità alla Legge del 2010, la sottoscrizione di azioni costituisce accettazione di tutti i termini e di tutte le disposizioni dello Statuto. Nell’ambito di ogni Comparto e/o Classe di azioni, l'investitore può optare per la distribuzione di un dividendo o l’accumulazione del reddito scegliendo tra le Azioni a distribuzione e quelle ad accumulazione. I dati di ogni Comparto sono illustrati nell’Appendice I – Caratteristiche dei Comparti del presente Prospetto informativo.
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
1. Consiglio d’amministrazione
Gli Amministratori incaricati sono:
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (Presidente)
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxx
Gli Amministratori del Fondo sono responsabili della sua gestione e supervisione, nonché della determinazione delle politiche di investimento. Essi sottoporranno a revisione le operazioni del Fondo e della Società di gestione.
2. Società di gestione
Il Consiglio d’amministrazione del Fondo ha nominato Società di gestione del Fondo Casa4Funds SA, che è responsabile di fornire quotidianamente, sotto la supervisione degli Amministratori, i servizi di amministrazione, marketing e gestione degli investimenti in ordine a tutti i Comparti.
La Società di gestione può delegare di volta in volta tutti o parte dei servizi dalla stessa forniti in relazione a tutti i Comparti a uno o più fornitori di servizi. In caso di tale delega, la Società di gestione soprintenderà costantemente a tutte le attività dei fornitori dei servizi.
La Società di gestione è stata costituita come società per azioni “société anonyme” di diritto lussemburghese in data 5 agosto 2005 e il suo statuto è stato pubblicato nel Mémorial il 21 dicembre 2005. Essa agisce altresì in qualità di società di gestione per altri organismi lussemburghesi di investimento collettivo il cui elenco è disponibile presso la sede legale della Società di gestione e sul suo sito web xxx.xxxx0xxxxx.xxx. Il suo capitale sociale sottoscritto è pari a EUR 1.274.720. La Società di gestione è una società di gestione autorizzata disciplinata dal capitolo 15 della Legge del 2010.
La Società di gestione è tenuta, tra le altre cose, ad assicurare la conformità del Fondo alle restrizioni agli investimenti e alla politica di investimento enunciata nel presente Prospetto informativo e nello Statuto.
La Società di gestione è inoltre tenuta a inviare rapporti mensili agli Amministratori e comunicare senza indugio a ogni membro del Consiglio eventuali non conformità del Fondo alle restrizioni agli investimenti.
La Società di gestione è registrata presso lo U.S. Internal Revenue Service (l'“IRS”) come “Entità sponsor” con Codice identificativo globale dell'intermediario (Global Intermediary Identification Number, GIIN) 1A8VBE.00000.SP.442 e agirà in qualità di "Entità sponsor" per il Fondo relativamente
agli obblighi di conformità previsti dalla normativa FATCA.
La Società di gestione fungerà anche da Agente domiciliatario del Fondo.
La Società di gestione ha istituito una politica di remunerazione conforme alla Direttiva e, tra l’altro, ai seguenti principi:
(i) la politica di remunerazione è coerente con e promuove una gestione del rischio sana ed efficiente e non incoraggia l’assunzione di rischi non coerenti con i profili di rischio, le norme o le attività costitutive dell’OICVM gestito dalla Società di gestione;
(ii) la politica di remunerazione è allineata alla strategia operativa, i valori e gli interessi della Società di gestione e dell’OICVM da questa gestito nonché degli investitori in tale OICVM, e comprende misure atte ad evitare conflitti di interessi;
(iii) la politica di remunerazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società di gestione, che ne adotta e riesamina con frequenza almeno annuale i principi generali ed è responsabile della loro attuazione, oltre a vigilare su di essi;
(iv) il personale con funzioni di controllo è remunerato conformemente alla realizzazione degli obiettivi associati alle proprie funzioni, indipendente dalle performance delle aree operative da esso controllate;
(v) la remunerazione dei funzionari di grado più alto nella gestione del rischio e nelle funzioni di compliance è sotto la vigilanza diretta del comitato di remunerazione, qualora esso esista;
(vi) qualora la remunerazione sia associata alla performance realizzata, l’ammontare totale della remunerazione si basa su una combinazione della valutazione della performance del singolo soggetto e di quella dell’unità operativa o OICVM interessato, e per quanto riguarda i loro rischi e la performance generale della società di gestione nella valutazione della performance individuale, tenendo conto di criteri finanziari e non finanziari;
(vii) la performance realizzata viene valutata su un orizzonte temporale di vari anni appropriato per il periodo di detenzione raccomandato agli investitori nell’OICVM gestito dalla Società di gestione, allo scopo di assicurare che il processo di valutazione si basi sulla performance realizzata dall’OICVM su un lungo termine e i rischi dell’investimento, e che il pagamento effettivo dei componenti nella remunerazione basati sui risultati conseguenti sia distribuito sullo stesso periodo;
(viii) una remunerazione variabile è accordata solo in casi eccezionali, contestualmente all’assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno del rapporto lavorativo;
(ix) le componenti fisse e variabili della remunerazione totale sono bilanciate adeguatamente e la componente fissa rappresenta una quota della remunerazione sufficientemente elevata da consentire l’applicazione di una politica interamente flessibile su componenti variabili della remunerazione, compresa la possibilità di non pagare alcuna componente di remunerazione variabile.
I dettagli della politica di remunerazione aggiornata della Società, compresa, in via esaustiva ma non limitativa, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefit, l’identità dei responsabili per l’attribuzione della remunerazione e dei benefit, compresa la composizione del comitato
di remunerazione (se esistente) sono disponibili sul sito web: xxxx://xxx.xxxx0xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx- about-the-remuneration.html
Una copia cartacea di tale documento può essere chiesta gratuitamente alla Società di gestione.
3. Conflitti d’interesse
La Società di gestione può di volta in volta agire in qualità di società di gestione o gestore degli investimenti per altri fondi di investimento/clienti e può agire in altre funzioni relativamente a tali altri fondi di investimento o clienti. È pertanto possibile che la Società di gestione, nel corso dell’attività, abbia potenziali conflitti d’interesse con il Fondo.
Qualora sorga effettivamente un conflitto di interesse, il Consiglio d’amministrazione del Fondo e/o la Società di gestione compirà ogni sforzo per assicurare che tale conflitto sia risolto equamente e nel migliore interesse del Fondo.
Il Fondo può inoltre investire in altri fondi di investimento gestiti dalla Società di gestione o da sue consociate. Gli amministratori della Società di gestione possono inoltre essere amministratori di fondi d’investimento e l'interesse di tali fondi d’investimento e quello del Fondo potrebbe essere in conflitto. In via generale, potrebbero sorgere conflitti tra i migliori interessi del Fondo e gli interessi di consociate della Società di gestione in relazione alle commissioni, provvigioni e ad altri proventi derivati dal Fondo o da fondi d’investimento. Qualora sorgano conflitti d’interesse, gli amministratori della Società di gestione compiranno ogni sforzo per assicurare che tali conflitti siano risolti in modo equo e nel migliore interesse del Fondo.
4. Gestori degli investimenti
La Società di gestione può delegare sotto la propria supervisione e responsabilità finale la gestione del portafoglio di alcuni o di tutti i Comparti a uno o più gestori degli investimenti, previa approvazione dell’Autorità di Vigilanza del Lussemburgo.
FINLABO SIM S.p.A. è stata nominata Consulente per gli investimenti di tutti i Comparti in virtù di un contratto datato 15 aprile 2011 con la Società di gestione, mirato a fornire la gestione giornaliera degli investimenti del Fondo, subordinatamente alla supervisione generale e sotto la responsabilità della Società di gestione.
Il Gestore degli investimenti è tenuto a osservare strettamente le direttive stabilite dalla Società di gestione. In particolare, il Gestore degli investimenti è tenuto ad assicurare che il patrimonio del Fondo e di ogni comparto sia investito rispettando le restrizioni agli investimenti del Fondo e dei comparti, e che le liquidità appartenenti al Fondo e a ogni comparto siano investite conformemente alle direttive stabilite dagli Amministratori e dalla Società di gestione.
FINLABO SIM S.P.A. è una società autorizzata e disciplinata da Banca d’Italia e Consob (n. riferimento:
245) (la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, "Consob", è l'autorità pubblica responsabile della regolamentazione dei mercati finanziari italiani) avente sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx, 00, X-00000 Xxxxxxxx (Xxxxxx).
5. Consulenti per gli investimenti
La Società di gestione può incaricare Consulenti per gli investimenti di fornire servizi di consulenza a uno o più Comparti.
I Consulenti per gli investimenti assisteranno con regolarità la Società di gestione fornendo consulenza e suggerimenti in merito alla selezione dei titoli e di altre attività consentite che il Fondo deve acquistare in linea con la politica di investimento del Comparto di pertinenza.
I Consulenti per gli investimenti avranno una funzione puramente consultiva. La Società di gestione non sarà vincolata da alcun consiglio o suggerimento fornito dal o dai Consulenti per gli investimenti e si assumerà la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni prese in base a tali consigli e suggerimenti nella gestione del patrimonio del Fondo.
A sue spese, ciascun Consulente per gli investimenti incaricato può chiedere consiglio al fine di investire le attività del Fondo a qualsiasi persona fisica o giuridica che ritenga appropriata.
6. Distributori e intestatari
Possono essere nominati distributori allo scopo di assistere la Società di gestione nella distribuzione delle azioni del Fondo in paesi n cui esse sono commercializzate.
Alcuni Distributori potrebbero non offrire ai propri clienti tutti i Comparti/le Classi di azioni o tutte le valute di sottoscrizione/rimborso. Per ulteriori informazioni i clienti sono invitati a rivolgersi al proprio Distributore.
Gli investitori possono sottoscrivere Azioni di un Comparto direttamente dal Fondo. Gli investitori possono inoltre acquistare le Azioni di un Comparto utilizzando i servizi di intestazione offerti dai Distributori o dagli Agenti di pagamento locali. In tal caso il Distributore o l’Agente di pagamento locale sottoscrive e detiene le Azioni in qualità d’intestatario a proprio nome ma per conto dell’investitore. Il Distributore o l’Agente di pagamento locale confermerà quindi la sottoscrizione delle Azioni all’investitore tramite una lettera di conferma. I Distributori e gli Agenti di pagamento locali che offrono servizi d’intestazione hanno sede in paesi che hanno ratificato le risoluzioni adottate dal FATF o Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (“GAFI”) o eseguono transazioni tramite una banca corrispondente avente sede in un paese GAFI. Gli investitori che utilizzano un servizio d’intestazione possono impartire istruzioni all’intestatario in merito all'esercizio dei diritti di voto conferiti dalle loro Azioni nonché chiedere la proprietà diretta presentando un’apposita richiesta scritta al Distributore o all’Agente di pagamento locale di pertinenza che offra il Servizio d’intestazione.
Il Fondo richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un investitore potrà esercitare in toto i propri diritti d’investitore direttamente nei confronti del Fondo stesso, in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti, soltanto se è iscritto personalmente nel registro degli azionisti del Fondo. Nel caso in cui un investitore investa nel Fondo tramite un intermediario che a sua volta investe nel Fondo a proprio nome, ma per conto dell’investitore, l’investitore potrebbe non sempre avere facoltà di esercitare taluni diritti degli azionisti direttamente nei confronti del Fondo. Si consiglia agli Investitori di informarsi in merito ai loro diritti.
Presso la sede legale del Fondo è a disposizione un elenco dei Distributori e degli Intestatari.
Un investitore dovrà certificare il proprio stato FATCA al Fondo (o ai suoi delegati) tramite i moduli previsti dalla normativa FATCA in vigore nella giurisdizione pertinente (ad es. tramite i moduli W8, W9 o equivalenti) da rinnovarsi periodicamente o fornire al Fondo (o ai suoi delegati) con i propri codici GIIN qualora gli Investitori siano FFI (Foreign Financial Institution, Istituto finanziario estero). Al fine di assicurare una corretta segnalazione, gli investitori informeranno immediatamente il Fondo (o i suoi delegati) per iscritto circa eventuali cambiamenti di circostanze del loro stato FATCA.
Ai fini della normativa FATCA, l'Intestatario ha il compito di identificare i propri clienti.
Gli Investitori/Distributori che non abbiano adeguatamente documentato il proprio stato FATCA come richiesto o che abbiano rifiutato di divulgare tale stato FATCA entro i termini previsti dalla legislazione tributaria, potrebbero essere classificati come "recalcitranti" e soggetti a segnalazione alle autorità tributarie o governative; potrebbero inoltre essere assoggettati a una possibile ritenuta fiscale.
In caso di dubbi circa le possibili implicazioni della normativa FATCA sul Fondo o sulla propria situazione specifica, si invita a rivolgersi a un consulente professionale indipendente. Per domande relative alla normativa FATCA oppure per ottenere maggiori informazioni sulla stessa e sui suoi effetti sulla propria situazione personale, si raccomanda vivamente di ottenere una consulenza indipendente dal proprio consulente fiscale statunitense qualificato.
7. Depositario
Conformemente a un Contratto di deposito perfezionato tra il Fondo, la Società di gestione e BANQUE DE LUXEMBOURG (“Contratto di deposito”), quest’ultima è stata nominata depositario del Fondo (“Depositario”) incaricato (i) della custodia delle attività del Fondo, (ii) dell monitoraggio del contante,
(iii) delle funzioni di supervisione e (iv) degli altri servizi concordati di volta in volta e contemplati nel Contratto di deposito.
Il Depositario è un istituto di credito costituito in Lussemburgo, con sede legale in 00, xxxxxxxxx Xxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx, iscritto nel Registro del commercio e delle società di Lussemburgo con il numero B 5310. È autorizzato a svolgere attività bancarie ai sensi della Legge lussemburghese del 5 aprile 1993 relativa al settore dei servizi finanziari e successive modifiche, compresi, tra gli altri, i servizi di custodia, amministrazione di fondi e servizi associati ad essi.
7.1 Compiti del Depositario
Al Depositario è affidata la custodia delle attività del Fondo. Per gli strumenti finanziari che possono essere custoditi ai sensi dell’Articolo 22.5 (a) della Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche (“Attività da custodire”), esse possono essere detenute direttamente dal Depositario o, nella misura
consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili, tramite altri istituti di credito o intermediari finanziari che agiscono quali suoi corrispondenti, banche subdepositarie, fiduciari, agenti o delegati. Il Depositario inoltre assicura che i flussi di cassa del Fondo siano monitorati appropriatamente.
Inoltre il Depositario deve:
(i) assicurare che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso e l’annullamento delle azioni del Fondo siano effettuati conformemente alla Legge del 2010 e allo Statuto;
(ii) assicurare che il valore delle azioni del Fondo sia calcolato conformemente alla Legge del 2010 e allo Statuto;
(iii) applicare le istruzioni del Fondo, salvo nel caso in cui siano in conflitto con la Legge del 2010 o lo Statuto;
(iv) assicurare che per le operazioni che interessano le attività del Fondo esso ne sia pienamente informato entro i normali limiti di tempo;
(v) assicurare che il reddito del Fondo sia applicato conformemente alla Legge del 2010 e allo Statuto.
7.2 Delega di funzioni
Conformemente alle disposizioni della Legge del 2010 e al Contratto di deposito, il Depositario delega la custodia delle Attività custodibili del Fondo a uno o più altri depositari nominati dal Depositario.
Il Depositario eserciterà cura e diligenza nella scelta, nomina e monitoraggio degli altri delegati per assicurare che ciascuno di essi soddisfi i requisiti della Legge del 2010. La responsabilità del Depositario non sarà inficiata dall’avere affidato del tutto o in parte le attività del Fondo affidate alla sua custodia a tali delegati esterni.
Nel caso di una perdita di un’Attività custodibile, il Depositario restituirà al Fondo senza indebito ritardo uno strumento finanziario di tipo identico oppure l’ammontare corrispondente, a meno che tale perdita non risulti da un evento esterno fuori dal ragionevole controllo del Depositario e del quale non sarebbe stato possibile evitare le conseguenze nonostante qualsiasi sforzo ragionevole a tale scopo.
Conformemente alla Legge del 2010, qualora la legge di un altro paese richieda che certi strumenti finanziari del Fondo siano custoditi presso un’entità locale e non vi sia alcuna entità locale in tale altro paese governata da una supervisione e una regolamentazione prudenziale efficace (inclusi i requisiti di capitale minimo), la delega della custodia di questi strumenti finanziari a tale entità locale sarà soggetta a (i) istruzioni del Fondo al Depositario per la delega della custodia di tale strumento finanziario a tale entità locale, e (ii) alla debita notifica da parte del Fondo agli investitori, prima che essi operino un investimento, del fatto che tale delega è richiesta a seguito di restrizioni legali previste dalla legge
dell’altro paese rilevante, illustrando le circostanze che giustificano la delega nonché i rischi che essa comporta. Il soddisfacimento di tale condizione sarà compito del Fondo e/o della Società di gestione (ii), e in tal caso il Depositario potrebbe rifiutare validamente l’affidamento in custodia di qualsiasi strumento finanziario interessato fino a che non avrà ricevuto con piena soddisfazione le istruzioni di cui sopra relative alla condizione in deroga (i), oltre alla conferma scritta da parte del Fondo e/o la Società di gestione che la condizione di cui sopra (ii) sia stata debitamente e tempestivamente soddisfatta.
7.3 Conflitti di interessi
Nello svolgimento dei suoi doveri e obblighi in quanto depositario del Fondo, il Depositario agirà con onestà, professionalità, indipendenza e unicamente nell’interesse del Fondo e degli investitori del Fondo.
In quanto banca multiservizio, il Depositario potrà svolgere per il Fondo, direttamente o indirettamente, tramite parti correlate o non correlate con il Depositario, un’ampia gamma di servizi bancari aggiuntivi a quelli di deposito.
La fornitura di servizi bancari aggiuntivi e/o i legami tra il Depositario e fornitori di servizi chiave al Fondo può portare a possibili conflitti di interessi con i doveri e gli obblighi del Depositario nei confronti del Fondo. Tali possibili conflitti di interessi possono essere causati, in particolare, dalle situazioni seguenti (il termine “CM-CIC Group” indica il gruppo bancario al quale appartiene il Depositario).
il Depositario ha una quota di partecipazione azionaria significativa nellEuropean Fund Administration (“EFA”) lussemburghese e certi membri del personale del CM-CIC Group sono membri del consiglio di amministrazione dell’EFA;
il Depositario delega la custodia di strumenti finanziari del Fondo a vari sub-depositari;
il Depositario può fornire servizi bancari aggiuntivi oltre a quelli di deposito e/o agire quale controparte del Fondo per operazioni su derivati over-the-counter.
Le seguenti circostanze dovrebbero attenuare il rischio di verificarsi e l’impatto di conflitti di interesse che potrebbero risultare dalle suddette situazioni.
I membri del personale del CM-CIC Group nel consiglio di amministrazione dell’EFA non interferiscono nella gestione giornaliera dell’EFA, che resta di pertinenza del consiglio di gestione e del personale dell’EFA. Nell’espletamento dei propri compiti e doveri, l’EFA opera con il proprio personale, secondo le proprie procedure e norme di condotta e ai sensi del proprio quadro di controllo.
La selezione e il monitoraggio dei sub-depositari sono svolti conformemente alla Legge del 2010 e sono funzionalmente e gerarchicamente separati da altri possibili rapporti di affari che esulano dal subdeposito di strumenti finanziari del Fondo e potrebbero influire sul processo di monitoraggio e lo svolgimento della selezione del Depositario. Il rischio che ciò si verifichi e l’impatto di conflitti di interessi sono inoltre attenuati dal fatto che, tranne per quanto attibebte a una specifica classe di strumenti finanziari, nessun sub-depositario utilizzato da Banque de Luxembourg per il deposito di strumenti finanziari del Fondo fa parte del CM-CIC Group. L’unica eccezione riguarda quote detenute dal Fondo in fondi di
investimento francesi in cui, per motivi operativi, l’elaborazione degli scambi è gestita da e il deposito è delegato a Banque Fédérative du Crédit Mutuel in Francia (“BFCM”) quale intermediario specializzato. BFCM è un membro del CM-CIC Group . Nello svolgimento dei suoi doveri ecompiti, BFCM opera con il proprio personale, conformemente a proprie procedure e norme di condotta ed entro il proprio quadro di controllo.
Servizi bancari aggiuntivi forniti dal Depositario al Fondo sono effettuati conformemente alle disposizioni normative e legali pertinenti e norme di condotta (comprese le politiche di best execution) e lo svolgimento di tali servizi bancari aggiuntivi e dei compiti di depositario sono separati funzionalmente e gerarchicamente.
Qualora nonostante le circostanze suddette emerga un conflitto di interessi a livello del Depositario, il Depositario terrà conto in qualsiasi momento dei propri doveri e obblighi contemplati dal Contratto di deposito con il Fondo e agirà di conseguenza. Qualora nonostante tutte le misure adottate un conflitto di interessi che comporta il rischio di influire significativamente e negativamente sul Fondo o gli investitori del Fondo non possa essere risolto dal Depositario tenendo conto dei propri doveri e obblighi contemplati nel Contratto di deposito con il Fondo, il Depositario avvertirà il Fondo, che procederà alle azioni appropriate.
Il panorama finanziario e lo schema organizzativo del Fondo possono cambiare nel tempo, pertanto anche la natura e la portata di possibili conflitti di interessi e le circostanze nelle quali essi possono emergere a livello del Depositario possono cambiare.
Qualora lo schema organizzativo del Fondo o la portata dei servizi resi dal Depositario al Fondo sia soggetta a un cambiamento sostanziale, il comitato di accettazione interno del Depositario dovrà esserne informato per le debite valutazioni e approvazioni. Il comitato di accettazione interno del Depositario valuterà, tra l’altro, l’impatto di tale cambiamento sulla natura e la portata di possibili conflitti di interessi con i doveri e gli obblighi dei Depositario nei confronti del Fondo e stabilirà azioni appropriate di mitigazione.
Gli Investitori nel Fondo possono contattare il Depositario presso la sua sede legale per ricevere informazioni relative a un eventuale aggiornamento dei principi esposti qui sopra.
7.4 Varie
Il Depositario o il Fondo possono recedere dal Contratto di deposito in qualsiasi momento con almeno tre
(3) mesi di preavviso scritto (o prima, nel caso di certe infrazioni al Contratto di deposito, compresa l’insolvenza di ciascuna delle parti contraenti). A partire dalla data di recesso, il Depositario non agirà più quale depositario del Fondo ai sensi della Legge del 2010 e pertanto cesserà di assumersi alcun dovere e obbligo oltre a non essere più soggetto al regime di responsabilità imposto dalla Legge del 2010 riguardo ad alcun servizio che avrebbe dovuto prestare dopo la data di recesso.
Informazioni aggiornate relative alla lista di altri delegati saranno messe a disposizione degli investitori sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxx.
In quanto Depositario, BANQUE DE LUXEMBOURG adempirà agli obblighi e doveri previsti dalla Legge del 2010 e alle disposizioni regolamentari applicabili.
Il Depositario non può esercitare alcun potere decisionale a propria discrezione né è tenuto a prestare consulenza riguardo all’organizzazione e agli investimenti del Fondo. Il Depositario è un fornitore di servizi al Fondo e non è responsabile per la redazione e il contenuto del presente Prospetto informativo, e di conseguenza non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza e completezza di qualsiasi informazione in esso contenuta né sulla validità della struttura e degli investimenti del Fondo.
Si invitano gli investitori a prendere visione del Contratto di deposito per apprpofondire i limiti relativi ai doveri e alle responsabilità del Depositario.
8. Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti e amministrativo
In conformità a un contratto datato 20 aprile 2010, la Società di gestione con l’approvazione del Fondo ha nominato EUROPEAN FUND ADMINISTRATION (“EFA” o l’”Agente amministrativo”), Conservatore del registro e Agente amministrativo e per i trasferimenti, responsabile di tutti i compiti amministrativi richiesti dalle leggi del Lussemburgo e tra l’altro del trattamento della sottoscrizione di Azioni, domande di rimborso e conversione di Azioni, mantenimento del registro degli Azionisti, contabilità, mantenimento dei registri contabili, calcolo e determinazione del valore patrimoniale netto per Azione di ciascun Comparto e invio di estratti conto, relazioni, avvisi e altri documenti agli Azionisti pertinenti del Fondo, conformemente alle disposizioni del relativo contratto citato precedentemente e in esso descritte più dettagliatamente.
EFA è autorizzata a delegare, sotto la sua piena responsabilità, tutte le proprie mansioni di Agente amministrativo o parte delle stesse a un'entità lussemburghese esterna con il previo consenso della Società di gestione.
European Fund Administration S.A. è una société anonyme costituita conformemente alle leggi del Lussemburgo e con sede legale in 0, xxx x’Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx, Granducato di Lussemburgo, registrata nel RCS del Lussemburgo con il numero B 56.766. L’Agente Amministrativo Centrale è un professionista del settore finanziario soggetto alla Legge lussemburghese del 5 aprile 1993 relativa al settore finanziario, e successive modifiche.
I diritti e i doveri di EFA quale agente amministrativo sono disciplinati dal contratto di cui sopra e ciascuna delle parti può recedere da tale contratto con un preavviso di novanta (90) giorni.
Le commissioni e le spese dell’Agente amministrativo, conservatore del registro e incaricato dei trasferimenti sono a carico del Fondo e conformi alla prassi normale in Lussemburgo.
POLITICA E OBIETTIVI D’INVESTIMENTO
L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nell’apprezzamento del capitale nel lungo termine, che cercherà di conseguire investendo in valori mobiliari, titoli di debito e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato di un Mercato idoneo, siano essi denominati in euro o in qualsiasi valuta internazionale. Il Fondo si propone altresì di massimizzare il rendimento sull’investimento investendo in un portafoglio di titoli a reddito fisso e variabile e obbligazioni di debito trasferibili garantite da attività di entità e società di capitali pubbliche, a partecipazione mista o private. Non può essere in alcun modo garantito che il Fondo raggiungerà i propri obiettivi di investimento.
Nel perseguire in via generale un alto livello di rendimento e apprezzamento di capitale, potranno essere utilizzate tecniche di efficiente gestione del portafoglio nella misura consentita dalle restrizioni agli investimenti e ricorso al prestito stabilite dal Consiglio d’amministrazione.
SI AVVERTONO GLI AZIONISTI CHE L’UTILIZZO DI TECNICHE DI EFFICIENTE GESTIONE DEL PORTAFOGLIO POSSONO IMPLICARE DETERMINATI RISCHI CHE POTREBBERO INFLUIRE SUL VALORE PATRIMONIALE NETTO (NAV) DEI COMPARTI.
I Comparti possono detenere all'occorrenza, in via accessoria, riserve liquide o altre attività consentite con una breve scadenza residua, in particolare in periodi in cui si prevedono aumenti dei tassi di interesse.
Un’ampia parte delle attività sarà investita in titoli emessi o garantiti da governi e/o loro agenzie, emittenti sovranazionali o emittenti societari di prim’ordine.
Requisiti di rating più o meno rigidi potranno essere applicati ad alcuni Comparti, come specificato nelle rispettive politiche di investimento. Per informazioni dettagliate si rimanda alla descrizione della politica di investimento di ciascun Comparto nella Sezione “Dati dei Comparti” del presente Prospetto informativo.
La performance storica dei Comparti sarà pubblicata nel KiiD relativo a ogni Comparto. Le performance realizzate in passato non sono necessariamente indicative di risultati futuri.
La politica d’investimento specifica di ciascun Comparto è descritta nella Sezione Dati dei Comparti del presente Prospetto informativo.
FATTORI DI RISCHIO
Rischio azionario
Sebbene gli investitori di lungo termine abbiano sempre privilegiato le azioni, le oscillazioni dei prezzi delle stesse possono talvolta essere accentuate a breve termine.
Poiché i titoli azionari rappresentano un titolo di proprietà nei loro emittenti, i prezzi di questi titoli potrebbero essere penalizzati da fattori quali team manageriali di scarsa qualità, contrazione della domanda di prodotti e da altri rischi commerciali.
Sono molti i fattori che possono produrre effetti sulla performance dei mercati azionari: notizie economiche, politiche e commerciali possono influire su tendenze che interessano tutto il mercato, sia nel breve che nel lungo termine.
Investimenti in titoli a reddito fisso
L’investimento in titoli a reddito fisso è soggetto ai rischi di tasso d’interesse, di settore, dei titoli e di credito. In linea generale, i titoli con un rating inferiore tendono a riflettere evoluzioni societarie e di mercato in modo più marcato rispetto a titoli di rating superiore, i quali reagiscono principalmente a oscillazioni del livello generale dei tassi d’interesse. Vi sono meno investitori in titoli a basso rating e potrebbe essere più difficoltoso acquistare o vendere tali titoli nel momento ottimale.
Il volume delle operazioni concluse in taluni mercati obbligazionari europei potrebbe essere considerevolmente inferiore rispetto a quello dei più grandi mercati mondiali, come ad esempio gli Stati Uniti. Di conseguenza, gli investimenti di un Comparto in tali mercati potrebbero essere meno liquidi e i loro prezzi potrebbero essere più volatili rispetto a investimenti paragonabili in titoli negoziati in mercati con maggiori volumi degli scambi. Inoltre, i periodi di regolamento in determinati mercati potrebbero essere più lunghi rispetto ad altri, e ciò potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità del portafoglio.
Investimenti in strumenti finanziari derivati
Investimenti in warrant
Si rammenta che la volatilità intrinseca dei warrant non deve essere sottovalutata; essa influirà direttamente sul patrimonio netto del comparto interessato. Il motivo è che sebbene l’utilizzo di warrant possa generare profitti più elevati rispetto all’investimento in azioni convenzionali, potrebbe determinare anche pesanti perdite, per di più accentuate dalla leva finanziaria.
Credit default swap
Le operazioni in credit default swap possono comportare rischi particolari.
Il ricorso a tali operazioni è finalizzato all’eliminazione del rischio di credito in ordine all’emittente di un titolo; esse determinano un rischio di protezione a carico del Fondo nei confronti del venditore di protezione.
Tale rischio è tuttavia attenuato dal fatto che il Fondo concluderà operazioni in credit default swap esclusivamente con istituti finanziari dotati di rating elevati.
I credit default swap possono presentare un rischio di liquidità qualora, per qualsiasi ragione, la posizione debba essere liquidata prima della sua scadenza. Il Fondo attenuerà tale rischio limitando adeguatamente il ricorso a questo tipo di operazione.
Infine, la valutazione di credit default swap potrebbe dare origine a difficoltà che di norma si verificano in relazione alla valutazione di contratti OTC.
Futures e opzioni
Nell’intento di conseguire i propri obiettivi d’investimento, il Fondo può utilizzare opzioni e futures su titoli, indici e tassi d'interesse. Inoltre, se opportuno, il Fondo può coprire i rischi di mercato e di cambio ricorrendo a futures, opzioni e contratti di cambio a termine o su valuta (per il rischio legato all’uso di contratti a termine si rimanda alla successiva sezione “Operazioni in derivati OTC”). Il Fondo deve osservare i limiti fissati di seguito nella Sezione Restrizioni agli investimenti e al ricorso al prestito.
Le operazioni in futures comportano un livello elevato di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto rispetto al valore del contratto futures e le operazioni sono pertanto soggette a leva finanziaria o a indebitamento. Un’oscillazione di mercato relativamente ridotta avrà un impatto proporzionalmente maggiore che potrebbe agire a discapito dell’investitore. Il collocamento di ordini specifici finalizzati a limitare le perdite a determinati importi potrebbe non essere efficace a causa di condizioni di mercato che potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di detti ordini.
Anche le operazioni in opzioni comportano un livello elevato di rischio. La vendita (“scrittura” o “concessione”) di un’opzione comporta generalmente un rischio considerevolmente superiore rispetto all'acquisto di opzioni. Sebbene il venditore riceva un premio fisso, potrebbe subire una perdita ben superiore a tale importo. Il venditore sarà inoltre esposto al rischio dell’esercizio dell’opzione da parte dell’acquirente, nel qual caso sarà obbligato a regolare l’opzione in contanti o ad acquisire o consegnare il sottostante. Se l’opzione è “coperta” dal venditore che detiene una posizione corrispondente nell’investimento sottostante o un future su un'altra opzione, il rischio potrebbe essere ridotto.
Operazioni in derivati OTC
Assenza di regolamentazione, inadempienza della controparte e mancanza di liquidità
In generale le operazioni condotte in mercati OTC (nei quali sono normalmente negoziati contratti a termine e di opzione, credit default swap, total return swap e alcune opzioni su valute e altri strumenti derivati) sono meno regolamentate e meno soggette a controlli rispetto alle operazioni concluse su borse
valori organizzate. Inoltre molte delle protezioni offerte ai partecipanti su alcune borse valori organizzate, come la garanzia di performance di una camera di compensazione di borsa, potrebbero non essere disponibili in relazione a operazioni OTC. Il Comparto che conclude operazioni OTC sarà dunque soggetto al rischio che la sua diretta controparte non adempia ai propri obblighi derivanti dalle operazioni e pertanto al rischio di perdite. Il Comparto concluderà operazioni esclusivamente con controparti che ritiene solventi e potrebbe ridurre l’esposizione sostenuta in relazione a tali operazioni ottenendo lettere di credito o garanzia da determinate controparti.
In aggiunta, poiché il mercato OTC potrebbe essere illiquido, potrebbe non essere possibile eseguire un’operazione o liquidare una posizione a un prezzo vantaggioso.
Titoli non-investment grade
Relativamente ai comparti la cui politica consente l’investimento in titoli con rating inferiori a BBB- (Standard & Poors), si avvertono gli investitori che tali titoli sono considerati speculativi (non investment grade); essi comportano dunque un rischio maggiore, compresa la volatilità superiore del prezzo e un rischio più alto d’insolvenza sul rimborso del capitale e sul pagamento d’interessi, rispetto ai titoli di qualità più elevata. Alcuni titoli a reddito fisso non quotati o sottovalutati sono estremamente speculativi e comportano notevoli rischi; possono essere contestati alla scadenza dei pagamenti di capitale e interessi. I titoli con un rating inferiore a BBB- (Standard & Poors), o titoli non quotati paragonabili, sono ritenuti speculativi e possono essere contestati alla scadenza dei pagamenti di capitale e interessi.
Investimenti nei mercati emergenti
L’investimento in titoli emessi da emittenti situati o negoziati in mercati dei paesi emergenti implica fattori di rischio e considerazioni specifiche, tra cui quelli di seguito illustrati, che potrebbero non essere normalmente associati all'investimento in mercati più sviluppati. È più facile che possano verificarsi cambiamenti e instabilità di natura politico-economica, che potrebbero incidere in misura superiore sulle economie e sui mercati dei paesi emergenti. Politiche governative sfavorevoli, regimi fiscali, restrizioni agli investimenti esteri e alla convertibilità e al rimpatrio di valuta, oscillazioni dei cambi e altri sviluppi di leggi e regolamenti dei paesi emergenti in cui possono essere effettuati investimenti, compresi espropri, nazionalizzazioni o altre confische, potrebbero determinare perdite a carico del Fondo. Rispetto ai mercati mobiliari più sviluppati, la maggior parte di quelli dei paesi emergenti sono relativamente ridotti, meno liquidi e più volatili. Inoltre le procedure di regolamento, compensazione e registrazione potrebbero essere meno evolute, incrementando in tal modo i rischi di errore, frode o insolvenza. L’infrastruttura giuridica e gli standard contabili, di revisione e informativa finanziaria nei mercati emergenti potrebbero non offrire lo stesso livello di informazioni o protezione agli investitori normalmente riscontrabile nei mercati principali.
Rischio del tasso d'interesse
L’investimento in titoli di debito o strumenti del mercato monetario è soggetto al rischio del tasso d’interesse.
In linea generale, il valore di un titolo a reddito fisso aumenterà in caso di diminuzione dei tassi d’interesse e scenderà in caso d’incremento degli stessi. Il rischio del tasso d’interesse è il rischio che le
oscillazioni dei tassi d’interesse influiscano negativamente sul valore di un titolo ovvero, nel caso di un comparto, sul suo valore patrimoniale netto. I titoli a reddito fisso con scadenze più lunghe sono tendenzialmente più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse rispetto ai titoli a più breve termine. A fronte di tale rischio aggiunto, i titoli a più lungo termine tendono pertanto a offrire rendimenti superiori. Le variazioni dei tassi d’interesse possono non soltanto influire sul reddito da interessi di un comparto, bensì anche positivamente o negativamente sul valore patrimoniale netto delle azioni del comparto su base giornaliera.
Rischio di cambio
Poiché i titoli detenuti da un comparto possono essere denominati in valute diverse dalla sua valuta base, il comparto potrebbe essere influenzato favorevolmente o sfavorevolmente dalle variazioni dei tassi d’interesse tra tale valuta di riferimento e altre valute. Se la valuta in cui è espresso un titolo si apprezza nei confronti della valuta base, potrebbe aumentare il valore del titolo, che sarebbe invece penalizzato da una flessione del tasso di cambio della valuta.
Sebbene un comparto possa ricorrere a tecniche di copertura o di altro genere nell’intento di ridurre al minimo la propria esposizione al rischio di cambio, potrebbe non essere possibile o auspicabile ottenere la copertura nei confronti dell'intera esposizione al rischio di cambio, né può essere garantito che una tecnica di copertura ottenga i risultati previsti.
Rischio di credito
Il rischio di credito, legato a tutti i titoli a reddito fisso nonché agli strumenti del mercato monetario, è il rischio che un emittente non rimborsi il capitale e non paghi gli interessi alla scadenza. Gli emittenti con un rischio di credito più elevato offrono normalmente rendimenti più alti per tale rischio aggiunto. Per contro, gli emittenti con un rischio di credito inferiore offrono di norma rendimenti più bassi. In via generale, i titoli di stato sono ritenuti i più sicuri in termini di rischio di credito, mentre il debito societario, in particolare quello con rating creditizi più bassi, ha il più alto rischio di credito. Le variazioni delle condizioni finanziarie di un emittente e di quelle politico-economiche in generale sono tutti fattori che potrebbero incidere negativamente sulla qualità del credito di un emittente e sui valori dei titoli.
Classi coperte
Laddove le azioni siano coperte rispetto alla valuta di riferimento di un particolare comparto, tale copertura potrebbe – per ragioni tecniche o a causa di movimenti del mercato – non essere completa e non coprire interamente il rischio di cambio. Non è possibile garantire il successo delle strategie di copertura. In caso di copertura, gli investitori non possono inoltre sfruttare l’eventuale evoluzione positiva del tasso di cambio.
Rischio di controparte
Conosciuto anche come “rischio d’insolvenza”, è il rischio per ciascuna parte in un contratto che la controparte non adempia ai suoi obblighi contrattuali. Il rischio di controparte è un rischio per entrambe
le parti e deve essere considerato quando si valuta un contratto.
Il Fondo è esposto al rischio di controparte quando perfeziona contratti derivati over-the-counter (“OTC”) e depositi di liquidità.
Rischio di liquidità
Si tratta del rischio di perdita di un determinato importo di denaro al momento della liquidazione di una o più posizioni in un portafoglio. La perdita è generata dalla differenza tra il prezzo al quale l’attività finanziaria è rilevata e il prezzo al quale l’attività in questione può essere venduta.
Il rischio di liquidità ha origine laddove una parte che intende negoziare un’attività non può farlo perché nessun operatore di mercato è interessato alla negoziazione di tale attività. Il rischio di liquidità diviene particolarmente importante per le parti che stanno per detenere o al momento detengono un’attività, in quanto incide sulla loro capacità di negoziazione.
La manifestazione del rischio di liquidità è estremamente diversa dal calo di un prezzo a zero. Nel caso in cui il prezzo di un’attività scenda a zero, il mercato stabilisce che l’attività è priva di valore. Tuttavia, il fatto che una parte non riesca a trovarne un’altra interessata alla negoziazione dell’attività, in teoria potrebbe essere soltanto imputabile alla difficoltà che gli operatori di mercato riscontrano nell’individuare altri operatori. Ecco perché il rischio di liquidità è solitamente più elevato nei mercati emergenti o caratterizzati da bassi volumi.
Potenziali rischi associati all'investimento in Strumenti convertibili contingenti
Obbligazioni di capitale contingenti convertibili (Converted Convertible Contingent Capital Bond "CoCo") - una caratteristica di tali emissioni è che la partecipazione dell'obbligazionista può essere convertita in azioni; viene inoltre mantenuta la flessibilità al fine di consentire di detenere tali titoli in seguito a un evento di conversione.
Rischio del livello di attivazione (trigger level): i livelli di attivazione variano e determinano l'esposizione al rischio di conversione in funzione della distanza del capitale di base di livello 1 (Common Equity Tier 1) rispetto al livello di attivazione.
Annullamento di cedole: i pagamenti di cedole sono totalmente discrezionali e possono essere annullati dall'emittente in qualsiasi momento, per qualsivoglia ragione e per qualunque periodo di tempo.
Rischio di inversione della struttura di capitale: contrariamente alla classica gerarchia di capitale, gli investitori in CoCo potrebbero subire una perdita di capitale, mentre i detentori di azioni no.
Rischio di estensione del richiamo: i CoCo sono emessi come strumenti perpetui, richiamabili a livelli prestabiliti soltanto con l'approvazione dell'autorità competente.
Non può essere dato per certo che i CoCo perpetui saranno richiamati nella data di richiamo. I CoCo sono una forma di capitale permanente. L'investitore potrebbe non ricevere il rendimento del capitale se previsto alla data di richiamo o in qualsiasi data.
Rischio di incognita: la struttura degli strumenti è innovativa e non ancora collaudata.
Rischio di rendimento/valutazione: gli investitori vengono attratti dallo strumento a causa del rendimento
spesso allettante dei CoCo, che può essere considerato un premio per la complessità.
Possibili rischi associati all’investimento in ABS e MBS
Certi Comparti possono investire in ABS e MBS, come descritto più dettagliatamente nelle rispettive politiche d’investimento nel capitolo “Dettagli dei Comparti”.
Gli obblighi associati ad ABS e MBS possono essere soggetti a un maggiore rischio di credito, liquidità e tassi d’interesse rispetto ad altri titoli di debito quali i titoli di Stato.
ABS e MBS inoltre sono esposti frequentemente a rischi di prolungamento e rimborso anticipato.
Rischio di prolungamento: Il rischio di prolungamento della duration per la scadenza prevista di un titolo dovuto al rallentamento di rimborsi anticipati. Il rischio di prolungamento è prevalentemente il risultato di un aumento dei tassi di interesse. I tassi di interesse possono salire a causa di vari fattori economici, pertanto la probabilità di rimborso anticipato diminuisce in quanto diventa meno probabile che le persone rifinanzino il proprio investimento immobiliare.
Rischio di rimborso anticipato: Il rischio associato alla restituzione anticipata non programmata di capitale su un titolo a reddito fisso. Su un titolo garantito da ipoteca/attività, quanto più alto è il tasso d’interesse rispetto ai tassi correnti, tanto più alta è la probabilità che le ipoteche sottostanti siano rifinanziate. Gli investitori che pagano un premio per un’obbligazione con un tasso d’interesse elevato si assumono un rischio di rimborso anticipato. Oltre ad essere strettamente correlati al calo dei tassi d’interesse, i rimborsi anticipati di ipoteche sono strettamente correlati all’aumento di valore delle case, in quanto questi è un incentivo per chi assume un prestito ad aumentare lo scambio di abitazioni o utilizzare rifinziamenti cash-out, che portano entrambi a rimborsi anticipati di ipoteche.
RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI E AL RICORSO AL PRESTITO
Lo Statuto prevede che il Consiglio d’amministrazione, in base al principio della diversificazione del rischio, determini la politica societaria e di investimento del Fondo nonché le restrizioni agli investimenti e al ricorso al prestito di volta in volta applicabili agli investimenti del Fondo.
Affinché il Fondo risponda ai requisiti di OICVM ai sensi della Legge del 2010 e della Direttiva, il Consiglio d’amministrazione ha stabilito che le seguenti restrizioni saranno applicate agli investimenti del Fondo stesso e, a seconda dei casi e salvo diversamente specificato per un Comparto nella Sezione Dati dei Comparti del presente Prospetto informativo, agli investimenti dei singoli Comparti:
I. (1) Per ogni Comparto, il Fondo può investire in:
a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE ovvero negoziati su un altro mercato che operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato membro dell’Unione Europea (“UE”) o in qualsiasi altro stato dell’Europa orientale e occidentale, Asia, Nord America e Sud America, Africa e Oceania (un “Mercato idoneo”);
b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che i termini di emissione prevedano un impegno a presentare la domanda di ammissione al listino ufficiale su un Mercato idoneo e tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione;
c) quote di OICVM e/o altri organismi d’investimento collettivo (“altri OIC”) ai sensi dell’Articolo 1, paragrafo (2), commi a) e b) della Direttiva 2009/65/CE, indipendentemente dal fatto che esso sia situato in uno Stato membro, a condizione che:
- tali altri OIC siano autorizzati in conformità a leggi in base alle quali sono soggetti a un livello di supervisione ritenuto dalla CSSF equivalente a quello contemplato dal diritto comunitario e che tale cooperazione tra autorità sia sufficientemente garantita,
- il livello di protezione per detentori di quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per detentori di quote di un OICVM, e in particolare che i regolamenti in materia di separazione patrimoniale, concessione e assunzione di prestiti e vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva 2009/65/CE,
- l’attività di tali altri OIC sia riportata in relazioni semestrali e annuali al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni nel periodo di riferimento,
- non venga complessivamente investito oltre il 10% delle attività degli OICVM o degli altri OIC - di cui sia prevista l’acquisizione - in quote di altri OICVM o di altri OIC in conformità ai rispettivi regolamenti di gestione o documenti costitutivi;
d) depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o prelevabili e che abbiano una scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l’istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o, qualora la sede legale dell'istituto di credito sia situata in uno Stato non membro, a condizione che lo stesso sia soggetto a norme prudenziali ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario;
e) strumenti finanziari derivati, tra cui strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati in un Mercato regolamentato e/o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter (“derivati OTC”), a condizione che:
- il sottostante consista di strumenti ricadenti nell'ambito della presente sezione (I) (1), indici finanziari, tassi d’interesse, tassi di cambio o valute, nei quali i Comparti possano investire conformemente al proprio obiettivo d’investimento;
- le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituti soggetti a supervisione prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dall’autorità di vigilanza del Lussemburgo;
- i derivati OTC siano soggetti a valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi tramite un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo su iniziativa del Fondo;
f) strumenti del mercato monetario all’infuori di quelli trattati su un Mercato idoneo, se l’emissione o l’emittente di detti strumenti sono essi stessi regolamentati al fine di proteggere gli investitori e i risparmi e a condizione che tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall’UE o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non appartenente all’Unione Europea o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri componenti la federazione, o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri, o
- emessi da un organismo i cui titoli siano trattati su Mercati idonei; o
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a supervisione prudenziale in conformità ai criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto soggetto e conforme a norme prudenziali, considerate dall‘autorità di regolamentazione del Lussemburgo rigorose quanto le norme previste dal diritto comunitario; o
- emessi da altri organismi appartenenti alle categorie approvate dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo, a condizione che gli investimenti in tali
strumenti siano soggetti a un livello di protezione degli investitori equivalente a quello stabilito nel primo, nel secondo o nel terzo punto e a condizione che l’emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino a 10 milioni di euro almeno e che presenti e pubblichi il proprio bilancio annuale in conformità alla Direttiva 78/660/CEE, sia un'entità che, nell'ambito di un gruppo di società che comprenda una o diverse società quotate, sia dedicata al finanziamento del gruppo o sia un'entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficiano di una linea di liquidità bancaria.
(2) Il Fondo può inoltre investire fino a un massimo del 10% del patrimonio netto di un Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario all'infuori di quelli di cui al precedente punto I (1).
II. Il Fondo può detenere attività liquide in via accessoria.
III. a) (i) Il Fondo investirà fino al 10% del patrimonio netto di un Comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo emittente.
(ii) Il Fondo non può investire oltre il 20% del patrimonio netto di un Comparto in depositi effettuati presso lo stesso organismo. L'esposizione di un Comparto al rischio di controparte in un'operazione in derivati OTC non può essere superiore al 10% del patrimonio netto nel caso in cui la controparte sia un istituto di credito di cui al precedente punto I. (1) d) o al 5% del suo patrimonio netto negli altri casi.
b) Inoltre, ove il Fondo detenga per conto di un Comparto investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di emittenti che superino singolarmente il 5% del patrimonio netto di tale Comparto, il totale di tutti gli investimenti non deve costituire oltre il 40% del patrimonio netto totale del Comparto stesso.
Detto limite non si applica a depositi e a operazioni in derivati OTC conclusi con istituti finanziari soggetti a supervisione prudenziale.
Xxxxx restando i singoli limiti stabiliti nel paragrafo a), per ciascun Comparto il Fondo non può combinare, laddove ciò determini un investimento superiore al 20% del patrimonio del Comparto in un unico organismo:
- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da quell’organismo,
- depositi effettuati presso quell’organismo, e/o
- esposizioni derivanti da operazioni in derivati OTC concluse con quell’organismo.
c) Il limite del 10% stabilito al punto a) (i) di cui sopra sale a un massimo del 35% in ordine a valori mobiliari o a strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da sue autorità pubbliche locali, o da un altro
stato dell’Europa orientale e occidentale, Asia, Nord America, Sud America, Africa e Oceania o da enti pubblici internazionali cui appartengano uno o più Stati membri.
d) Il limite del 10% stabilito al punto a) (i) sale al 25% in caso di determinate obbligazioni emesse da un istituto di credito che abbia sede legale in uno Stato membro e sia soggetto per legge a una vigilanza pubblica speciale volta a proteggere gli obbligazionisti. In particolare, le somme provenienti dall’emissione di tali titoli di credito devono essere investite, a norma di legge, in attività che siano in grado di coprire, per tutto il periodo di validità dei titoli di credito, gli impegni che ne derivano e che, in caso di fallimento dell'emittente, sarebbero usati prioritariamente per il rimborso del capitale e del pagamento degli interessi maturati.
Qualora un Comparto investa oltre il 5% del proprio patrimonio netto nelle obbligazioni citate nel presente comma ed emesse da un singolo emittente, il valore totale di tali investimenti non può superare l’80% del patrimonio netto del Comparto.
e) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi c) e d) non saranno inclusi nel calcolo del limite del 40% di cui al paragrafo b).
I limiti esposti ai punti a), b), c) e d) non possono essere cumulati e di conseguenza gli investimenti in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo, in depositi o in strumenti derivati costituiti presso tale organismo non possono comunque superare, in totale, il 35% del patrimonio netto di qualsiasi Comparto.
Le società appartenenti allo stesso gruppo ai fini della stesura del bilancio consolidato, secondo la definizione di cui alla direttiva 83/349/CEE o in conformità ai principi contabili internazionali riconosciuti, sono considerate come un unico organismo ai fini del calcolo dei limiti previsti nel presente paragrafo III).
Il Fondo può investire complessivamente fino al 20% del patrimonio netto di un Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell'ambito dello stesso gruppo.
f) Ferme restando le disposizioni che precedono, il Fondo è autorizzato a investire fino al 100% del patrimonio netto di un Comparto, conformemente al principio di diversificazione del rischio, in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da sue autorità o agenzie locali o da un altro Stato membro dell'OCSE o da enti pubblici internazionali cui appartengano uno o più Stati membri, a condizione che gli Azionisti del comparto si avvalgano di una tutela sufficiente e che tale Comparto detenga titoli provenienti da almeno sei diverse emissioni e i titoli provenienti da un'unica emissione non rappresentino oltre il 30% del suo patrimonio netto.
IV. a) Fatti salvi i limiti stabiliti al paragrafo V., i limiti di cui al paragrafo III. di cui ai punti da a) a e) salgono a un massimo del 20% per investimenti in azioni e/o titoli di debito emessi dallo stesso emittente qualora lo scopo della politica di investimento di un Comparto consista nella replica della composizione di un determinato indice azionario od obbligazionario che sia riconosciuto dalla CSSF, purché sia sufficientemente diversificato, rappresenti un benchmark adeguato per il mercato cui si riferisce e sia pubblicato in modo opportuno e divulgato nella politica di investimento del Comparto di pertinenza.
b) Il limite stabilito al paragrafo a) sale al 35% ove ciò sia giustificato da condizioni eccezionali di mercato, in particolare su mercati regolamentati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e su qualsiasi altro mercato che sia regolamentato, operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico (“Mercati regolamentati”) e in cui alcuni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario sono estremamente dominanti. L’investimento fino a detto limite è consentito esclusivamente per un unico emittente.
V. a) il Fondo non può acquisire azioni con diritto di voto che potrebbero consentirgli di esercitare una influenza rilevante sulla gestione di un emittente;
b) Il Fondo può acquisire sino al:
- 10% delle azioni senza diritto di voto dello stesso emittente;
- 10% delle obbligazioni dello stesso emittente;
- 25% delle quote degli stessi OICVM o altri OIC ai sensi dell’Articolo 2, paragrafo (2) della Legge del 2010;
- 10% degli strumenti del mercato monetario dello stesso emittente.
Al momento dell'acquisizione è possibile non tenere conto dei limiti previsti al secondo e al terzo punto ove in quel momento non possa essere calcolato il valore lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario ovvero dell'importo netto degli strumenti in circolazione.
c) Le disposizioni del paragrafo X. non si applicheranno a valori mobiliari e a strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o da sue autorità locali o da qualsiasi altro Stato idoneo o emessi da enti pubblici internazionali cui appartengano uno o più Stati membri.
È inoltre possibile derogare alle disposizioni del presente paragrafo V. relativamente a quanto segue:
- azioni detenute dal Fondo nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro dell’UE che investa il proprio patrimonio principalmente nei titoli di emittenti aventi sede legale in quello Stato, laddove ai sensi della legislazione dello stesso tale partecipazione rappresenti l'unico modo in cui il Fondo possa investire nei titoli di emittenti di tale Stato, a condizione che la politica d’investimento della società del terzo stato soddisfi i limiti stabiliti nei paragrafi III., punti da a) a e), V., punti a) e b), e VI
- azioni detenute da una o più società d’investimento del capitale di controllate che
conducano unicamente attività di gestione, consulenza o commercializzazione nei paesi in cui sono situate, in relazione al riacquisto di quote su richiesta dei rispettivi detentori esclusivamente per loro conto.
VI. a) Il Fondo può investire sino al 100% del patrimonio netto di qualunque suo comparto in quote degli OICVM e/o altri OIC di cui al paragrafo I) (1) c), purché non oltre il 20% del patrimonio netto del comparto sia investito nelle quote di un singolo OICVM o altro OIC e subordinatamente ai limiti stabiliti dalla Legge del 2010. Ai fini dell'applicazione di tale limite di investimento, ogni comparto di un OICVM e/o OIC multicomparto ai sensi dell'Articolo 181 della Legge del 2010 deve essere considerato come un emittente separato, a condizione che sia assicurato il principio della separazione patrimoniale dei vari comparti nei confronti di terzi.
b) Gli investimenti sottostanti detenuti dagli OICVM o da altri OIC nei quali il Fondo investe non devono essere considerati ai fini delle restrizioni agli investimenti esposte al precedente paragrafo III., punti da a) a e).
c) Quando la SICAV investe in azioni / quote di altri OICVM e/o altri OIC gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società alla quale la società di gestione è legata da gestione o controllo comuni, o da una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, tale società di gestione o altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione o rimborso in ordine agli investimenti della SICAV nelle azioni / quote di detti altri OICVM e/o OIC.
Relativamente agli investimenti di un Comparto in OICVM e altri OIC legati al Fondo secondo la descrizione di cui al paragrafo precedente, la commissione di gestione (escluse eventuali Commissioni di performance) addebitata a tale Comparto e a ciascuno degli OICVM o altri OIC interessati non eccederà il 3% del relativo patrimonio netto in gestione. Nella sua relazione annuale, il Fondo indicherà il totale delle commissioni di gestione addebitate al Comparto di pertinenza e agli OICVM e ad altri OIC nei quali tale Comparto ha investito nel periodo di riferimento.
d) Il Fondo non può acquisire oltre il 25% delle quote/azioni dello stesso OICVM o altro OIC. Questo limite può non essere considerato al momento dell’acquisizione qualora in quel momento l’importo lordo delle quote non possa essere calcolato. In caso di un OICVM o altro OIC multicomparto, tale limite è applicabile con riferimento a tutte le quote/azioni emesse dall'OICVM o dall'altro OIC interessati, unendo tutti i comparti.
e) Il Fondo non può complessivamente investire oltre il 30% del patrimonio netto di qualunque suo comparto in quote di OIC diversi da OICVM.
VII. Il Fondo assicurerà che per ogni Comparto l'esposizione globale relativa a strumenti derivati non ecceda il valore patrimoniale netto totale del Comparto interessato.
L'esposizione viene calcolata considerando il valore corrente del sottostante, il rischio di controparte, le oscillazioni di mercato future e il tempo a disposizione per liquidare le posizioni. Tale disposizione si applica altresì ai sottoparagrafi seguenti.
Qualora il Fondo investa in strumenti finanziari derivati, l'esposizione al sottostante non può superare complessivamente i limiti d’investimento stabiliti nel precedente paragrafo III.,
punti da a) a e). Qualora il Fondo investa in strumenti finanziari derivati indicizzati, tali investimenti non devono essere combinati fino a raggiungere i limiti stabiliti nel paragrafo III., punti da a) a e).
Qualora un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario contenga un derivato, quest'ultimo dovrà essere calcolato ai fini della conformità ai requisiti del presente paragrafo VII.
VIII. a) Il Fondo non può contrarre prestiti per conto di un Comparto in misura superiore al 10% del patrimonio netto di detto Comparto; tali prestiti devono essere ottenuti da banche ed effettuati su base temporanea, a condizione che il Fondo possa acquistare valuta estera attraverso prestiti “back to back”;
b) Il Fondo non può concedere prestiti o fungere da garante per conto di terzi.
Detta restrizione non impedisce al Fondo di acquisire valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui ai punti I. (1) c), e) e f) che non siano interamente pagati.
c) Il Fondo non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari.
d) Il Fondo può soltanto acquisire beni mobili o immobili essenziali ai fini della conduzione diretta della propria attività, a condizione che tali investimenti non rappresentino oltre il 10% del suo patrimonio.
e) Laddove il Fondo sia autorizzato ad assumere prestiti ai sensi dei punti a) e d), tale assunzione di prestiti non dovrà complessivamente eccedere il 15% del suo patrimonio.
f) Il Fondo non può acquisire metalli preziosi né certificati rappresentativi degli stessi.
IX. a) Nell'esercizio dei diritti di sottoscrizione connessi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario facenti parte del proprio patrimonio, il Fondo non è tenuto a rispettare i limiti stabiliti nella presente Sezione. Pur nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, i Comparti di recente costituzione possono derogare ai paragrafi III., IV. e VI. a), b) e c) per un periodo di sei mesi dalla data della loro creazione.
b) Qualora i limiti di cui al paragrafo a) vengano superati per ragioni che esulano dal controllo del Fondo o in conseguenza dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, nelle sue operazioni di vendita il Fondo deve avere l’obiettivo prioritario di regolarizzare tale situazione tenendo debito conto dell’interesse dei suoi azionisti.
c) Nella misura in cui un emittente sia un'entità giuridica multicomparto in cui le attività di ciascun comparto siano esclusivamente riservate agli investitori dello stesso e ai creditori che vantano diritti in relazione alla creazione, conduzione o liquidazione di quel comparto, ai fini dell'applicazione dei principi di diversificazione del rischio stabiliti nei paragrafi III., punti da a) ad e), IV. e VI., ciascun comparto dovrà essere considerato come un emittente separato.
TECNICHE E STRUMENTI
Relativamente a ogni comparto, per finalità di copertura e di gestione efficiente del portafoglio il Fondo è autorizzato a utilizzare tecniche e strumenti su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, valute e altre attività idonee. Ove un comparto utilizzi tali tecniche e strumenti per finalità d’investimento, informazioni dettagliate sugli stessi saranno riportate nella politica d’investimento del comparto stesso.
Ciascun comparto è pertanto autorizzato a eseguire operazioni che implichino l’utilizzo di strumenti finanziari derivati e altre tecniche e strumenti finanziari (in particolare swap su indici, valute e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, futures e opzioni su titoli, valute o indici), i quali saranno illustrati nella descrizione del comparto di pertinenza.
Il successo delle strategie impiegate dai comparti non può essere garantito.
I comparti che utilizzano tali tecniche e strumenti si assumono rischi e sostengono costi che non assumerebbero né sosterrebbero non utilizzandoli.
L'uso di derivati può comportare un rischio dovuto a leva finanziaria. Considerando che un comparto può ricorrere al prestito fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto, come indicato al punto VIII. a) della precedente Sezione “Restrizioni agli investimenti”, l’esposizione complessiva di qualsiasi comparto non deve eccedere il 210% del rispettivo patrimonio netto.
Si richiama inoltre l’attenzione degli investitori sul maggior rischio di volatilità generato dall’utilizzo, da parte dei comparti, di strumenti finanziari derivati e altre tecniche e strumenti finanziari per finalità diverse dalla copertura. Se i Gestori degli investimenti prevedono tendenze errate per mercati finanziari, dei cambi e dei tassi d’interesse, il comparto interessato potrebbe essere maggiormente penalizzato rispetto a quanto sarebbe se non fosse stata utilizzata alcuna strategia.
Nel ricorso a derivati, ogni comparto può concludere operazioni over-the-counter (OTC) con banche o intermediari di prim’ordine specializzati in questo campo che agiscano in qualità di controparti.
(1) In osservanza delle disposizioni della circolare CSSF 08/356, il Fondo può concludere operazioni di prestito titoli e ricorso al prestito a condizione che soddisfi le seguenti regole:
(i) Il Fondo può concedere e assumere titoli in prestito soltanto nell'ambito di un sistema di prestito standardizzato organizzato da istituti di compensazione riconosciuti o da un istituto finanziario di prim’ordine specializzato in questo tipo di operazioni. La controparte deve inoltre essere soggetta a norme di supervisione prudenziale ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle prescritte dal Diritto comunitario.
(ii) In relazione alle proprie operazioni di prestito, il Fondo riceverà una garanzia per un importo che, alla conclusione e nel corso del periodo di validità del contratto, deve essere almeno pari al 90% del valore globale (interessi, dividendi e altri eventuali diritti compresi) dei titoli prestati.
Tale garanzia viene rilasciata sotto forma di contanti e/o titoli emessi o garantiti da uno Stato membro dell’OCSE, da sue autorità locali o da istituti e organizzazioni sovranazionali in ambito comunitario, regionale o mondiale, bloccati in un conto a nome del Fondo fino alla risoluzione del contratto di prestito. Più specificatamente, la garanzia può essere in forma di:
- Liquidità e Depositi in contanti (come definiti nella Direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della Direttiva 85/611/CEE del Consiglio) ovvero strumenti finanziari equivalenti a contanti
- Obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell’OCSE o da loro autorità pubbliche locali ovvero da istituzioni e organismi sovranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale, nonché obbligazioni emesse da emittenti non governativi che offrono una liquidità adeguata e hanno un rating minimo di BBB+ (investment grade).
- Azioni e obbligazioni convertibili incluse in un indice primario
- Azioni o quote emesse da OIC del mercato monetario, il cui valore patrimoniale netto sia calcolato con cadenza giornaliera e che abbiano un rating pari ad AAA o equivalente
(iii) Le operazioni di prestito titoli non possono essere concluse per un periodo superiore a 30 giorni né superare il 50% del valore di mercato complessivo dei titoli del comparto interessato. Questo limite non si applica qualora il Fondo abbia il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento e di ottenere la restituzione dei titoli prestati.
(iv) Le operazioni di prestito titoli non possono essere concluse per un periodo superiore a 30 giorni né superare il 50% del valore di mercato complessivo dei titoli inclusi nel portafoglio del comparto interessato.
(v) Il Fondo può impegnarsi in operazioni di prestito titoli esclusivamente nelle circostanze eccezionali di seguito indicate: (x) quando il Fondo è impegnato nella vendita di titoli di portafoglio in un momento in cui è in atto la loro procedura di registrazione presso un’autorità governativa e pertanto non sono disponibili; (y) quando i titoli prestati non vengono restituiti in tempo; e (z) al fine di rispettare il proprio impegno a consegnare dei titoli come promesso qualora il Depositario non adempia al proprio obbligo di consegnare i titoli in questione.
(vi) (Le esposizioni nette (ossia le esposizioni del Fondo al netto della garanzia da esso ricevuta) nei confronti di una controparte derivanti da operazioni di prestito titoli oppure da contratti di acquisto a pronti con patto di rivendita/operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine (come descritti al successivo punto (2)) saranno considerate nel limite del 20% previsto dall’Articolo 43(2) della Legge del 2010 ai sensi del punto 2 del Riquadro 27 delle Linee xxxxx XXXX 10-788.
(2) In osservanza delle disposizioni della circolare CSSF 08/356, e al fine di migliorare la propria performance, in via accessoria il Fondo può perfezionare contratti di riacquisto che consistono nella compravendita di titoli e i cui termini conferiscono al venditore il diritto o l’obbligo di riacquistare i titoli dall'acquirente a un prezzo e in un momento convenuti tra i due contraenti alla conclusione del contratto.
Nelle operazioni di riacquisto, il Fondo può agire in qualità di acquirente o venditore. Il perfezionamento di tali contratti è tuttavia subordinato alle seguenti regole:
(i) Il Fondo può acquistare o vendere titoli esclusivamente se la controparte nell’operazione di riacquisto è un istituto finanziario di prim’ordine specializzato in questo tipo di operazioni. La controparte deve inoltre essere soggetta a norme di supervisione prudenziale ritenute dalla CSSF equivalenti a quelle prescritte dal Diritto comunitario.
(ii) Durante il periodo di validità del contratto di riacquisto, il Fondo non potrà vendere i titoli oggetto del contratto prima che la controparte abbia esercitato il proprio diritto di riacquisto degli stessi o prima della scadenza del periodo di riacquisto.
(iii) Il Fondo deve mantenere l’incidenza di contratti di riacquisto a un livello che gli consentirà sempre di soddisfare i propri impegni di riacquisto.
(iv) (Le esposizioni nette (ossia le esposizioni del Fondo al netto della garanzia da esso ricevuta) nei confronti di una controparte derivanti da operazioni di prestito titoli oppure da contratti di acquisto a pronti con patto di rivendita/operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine (come descritti al successivo punto (1)) saranno considerate nel limite del 20% previsto dall’Articolo 43(2) della Legge del 2010 ai sensi del punto 2 del riquadro 27 delle Linee xxxxx XXXX 10-788.
(3) In conformità alle disposizioni di seguito riportate, il Fondo può investire altresì in contratti swap.
(i) Il Fondo può perfezionare operazioni in swap azionari che consistono di pagamenti (o incassi) contrattuali alla (dalla) controparte di swap di quanto segue:
i) una performance positiva o negativa di un titolo, paniere di titoli, indice di borsa, benchmark o indice finanziario;
ii) un tasso d’interesse, variabile o fisso;
iii) un tasso di cambio; o
iv) una combinazione a piacere dei summenzionati punti;
a fronte del pagamento di un tasso d’interesse variabile o fisso. Non vi è alcuno scambio di capitale nello swap azionario e il Fondo non deterrà alcun titolo, ma riceverà tutti i diritti economici della proprietà dei titoli, come ad esempio il reddito da dividendo. Il sottostante delle operazioni swap concluse dal Fondo sarà indicato nella descrizione della politica di investimento dei singoli Comparti nella Sezione Dati dei Comparti del presente Prospetto informativo.
Il Fondo può perfezionare operazioni in swap azionari soltanto se:
i) la sua controparte è un istituto finanziario di buona reputazione specializzatoin questo tipo di operazioni;
ii) si assicura che il livello della sua esposizione allo swap azionario sia tale da consentirgli di avere sempre la disponibilità di attività liquide sufficienti a soddisfare i suoi obblighi di rimborso e gli impegni derivanti da tali operazioni;
iii) la performance del sottostante menzionata nel contratto di swap azionario è conforme alla politica d’investimento del Comparto di pertinenza che conclude tale operazione.
L’impegno totale derivante da operazioni in swap azionari di un determinato Comparto sarà pari al valore di mercato del sottostante utilizzato per tali operazioni al momento del lancio.
L’esposizione netta di operazioni in swap azionari, unitamente a tutte le esposizioni risultanti dall'utilizzo di opzioni, swap su tassi d'interesse e futures finanziari non può, relativamente a ogni Comparto, superare in qualsiasi momento il Valore patrimoniale netto del Comparto in oggetto.
Le operazioni in swap azionari da concludere saranno contabilizzate al valore di mercato giornalmente utilizzando il valore di mercato del sottostante usato per l’operazione in conformità ai termini del contratto swap. Normalmente gli investimenti in operazioni in swap azionari saranno finalizzati a correggere esposizioni locali, limitare i rischi di regolamento e della banca depositaria nonché il rischio di rimpatrio in determinati mercati e a evitare costi e spese legati a investimenti diretti o vendita di attività in alcune giurisdizioni nonché restrizioni imposte sui cambi.
(ii) Il Fondo può ricorrere all’uso di credit default swap. Un credit default swap è un contratto finanziario bilaterale in cui una controparte (il protection buyer, ossia l’acquirente di protezione) paga un onere periodico in cambio di un pagamento contingente da parte del protection seller (ossia il venditore di protezione) successivamente a un evento di credito di un emittente di riferimento. L’acquirente di protezione deve vendere particolari obbligazioni emesse dall’emittente di riferimento per il valore nominale corrispondente (o altro riferimento designato o prezzo di esercizio) quando si verifica un evento di credito ovvero ricevere un regolamento in contanti basato sulla differenza tra il prezzo di mercato e tale prezzo di riferimento. Per evento di credito si intende normalmente fallimento, insolvenza, amministrazione controllata, sostanziale ristrutturazione sfavorevole del debito o mancato adempimento degli obblighi di pagamento alla scadenza. L'ISDA (International Swap and Derivatives Association, l'Associazione internazionale per gli swap e gli strumenti derivati) ha elaborato una documentazione standardizzata per tali operazioni nell'ambito del proprio Master Agreement ISDA.
Ciascun Comparto può fare ricorso a credit default swap allo scopo di coprire il rischio di credito specifico di qualche emittente presente nel proprio portafoglio, acquistando protezione.
A condizione che ciò rientri nel suo esclusivo interesse, il Fondo può inoltre acquistare protezione ai sensi di credit default swap detenendo attività sottostanti, purché i premi complessivi da pagare in
relazione al credit default swap acquistato più l'importo del totale dei premi pagati in relazione all'acquisto di opzioni su valori mobiliari o strumenti finanziari per finalità diverse dalla copertura, non superino in qualsiasi momento il 15% del patrimonio netto del comparto interessato.
Purché ciò rientri nel suo esclusivo interesse, il Fondo può inoltre vendere protezione ai sensi di credit default swap al fine di acquisire un’esposizione al credito specifico. Inoltre gli impegni complessivi relativi a tali credit default swap venduti unitamente all'importo degli impegni relativi alla compravendita di contratti futures e su opzioni e su qualsiasi genere di strumento finanziario e gli impegni relativi alla vendita di opzioni call e put non può in qualsiasi momento superare il valore del patrimonio netto del Comparto di pertinenza.
Il Fondo perfezionerà operazioni in credit default swap esclusivamente con istituti di prim’ordine specializzati in questo tipo di operazioni e soltanto in conformità alle condizioni standard stabilite dall'ISDA. Il Fondo accetterà obbligazioni al verificarsi di un evento di credito soltanto se in linea con la politica d’investimento del comparto interessato.
Il Fondo si assicurerà di poter disporre delle necessarie attività in qualsiasi momento al fine di pagare i proventi di rimborso derivanti da richieste di rimborso e adempiere alle proprie obbligazioni originate da credit default swap e altre tecniche e strumenti.
Gli impegni complessivi di tutte le operazioni di credit default swap non eccederanno il 20% del patrimonio netto di qualsiasi comparto, a condizione che tutti gli swap siano totalmente finanziati.
Il Fondo rispetterà inoltre i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella Circolare CSSF 14/592 e di seguito definiti per quanto attiene la gestione della garanzia in relazione a operazioni in strumenti finanziari derivati OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio (e che modificano il Riquadro 26 delle linee guida esistenti in materia di Misurazione del rischio e calcolo dell’esposizione globale del rischio di controparte per gli OICVM (rif. CESR/10-788)):
In sede di calcolo dei limiti al rischio di controparte come da Articolo 52 della Direttiva 2009/65/CE, è necessario combinare le esposizioni al rischio di controparte derivanti da operazioni in strumenti finanziari derivati OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio.
Tutte le attività ricevute dal Comparto nel contesto di tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere considerate come garanzia e rispettare i criteri esposti nel successivo paragrafo.
Laddove un Comparto perfezioni operazioni in strumenti finanziari derivati OTC e adotti tecniche di gestione efficiente del portafoglio, qualunque forma di garanzia impiegata per ridurre l’esposizione al rischio di controparte deve in ogni momento rispettare i criteri seguenti:
a) Liquidità – l’eventuale garanzia ricevuta non in contanti deve essere estremamente liquida e negoziata su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, con meccanismi trasparenti di determinazione dei prezzi, affinché possa essere venduta rapidamente a un prezzo prossimo alla valutazione pre-vendita. La garanzia ricevuta deve inoltre rispettare le disposizioni dell’Articolo 56 della Direttiva 2009/65/CE.
b) Valutazione – la garanzia ricevuta deve essere valutata a cadenza almeno giornaliera e le attività caratterizzate da un’elevata volatilità dei prezzi non devono essere accettate in garanzia, salvo ove siano adottati abbattimenti opportunamente prudenti.
c) Qualità di credito dell’emittente – la garanzia ricevuta deve essere di qualità elevata.
d) Correlazione – la garanzia ricevuta dal Comparto deve essere emessa da un’entità indipendente dalla controparte e non destinata a esprimere una correlazione elevata con l’andamento della controparte.
e) Diversificazione della garanzia (concentrazione delle attività) – la garanzia deve essere sufficientemente diversificata in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio di diversificazione sufficiente in riferimento alla concentrazione degli emittenti si considera rispettato se il Comparto riceve da una controparte, a fini di gestione efficiente del portafoglio e operazioni in strumenti finanziari derivati OTC, un paniere di garanzia con un’esposizione massima a un determinato emittente pari al 20% del proprio valore patrimoniale netto. Quando un Comparto è esposto a diverse controparti, i differenti panieri di garanzia devono essere aggregati allo scopo di calcolare il limite del 20% di esposizione a un singolo emittente.
In deroga al presente punto, un OICVM può essere totalmente garantito in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario differenti, emessi o garantiti da uno Stato membro, una o più delle sue autorità locali, da un paese terzo o da un ente pubblico internazionale cui appartengano uno o più Stati membri. Tale OICVM dovrebbe ricevere titoli da almeno sei diverse emissioni, ma i titoli di qualsiasi singola emissione non dovrebbero rappresentare oltre il 30% del valore patrimoniale netto dell'OICVM. Gli OICVM che intendono essere interamente garantiti in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro dovrebbero divulgare tale caratteristica nel proprio prospetto informativo. Dovrebbero inoltre specificare gli Stati membri, le autorità locali o gli enti pubblici internazionali che emettono o garantiscono titoli che essi sono in grado di accettare in garanzia per oltre il 20% del proprio valore patrimoniale netto.
f) Il processo di gestione del rischio dovrà identificare, amministrare e attenuare i rischi legati alla gestione della garanzia, come per esempio rischi operativi e legali.
g) Laddove vi sia una cessione di titolarità, la garanzia ricevuta deve essere detenuta dal depositario del Comparto. Per altri tipi di accordi di garanzia, la garanzia potrà essere detenuta da un depositario terzo che sia soggetto a vigilanza prudenziale e non correlato al fornitore della medesima.
h) L’OICVM deve avere la facoltà di escutere interamente la garanzia in qualunque momento senza riferimento alla, ovvero approvazione della, controparte.
i) Una garanzia non in contanti non deve essere venduta, reinvestita o costituita in pegno.
j) Una garanzia in contanti ricevuta deve esclusivamente essere:
- depositata presso le entità contemplate nell’Articolo 50(f) della Direttiva OICVM;
- investita in titoli di stato di qualità elevata;
- utilizzata per operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine purché tali operazioni siano condotte con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e l’OICVM possa richiamare in qualsiasi momento l’intero importo in contanti in base al principio della competenza temporale;
- investita in fondi del mercato monetario a breve termine come definiti nelle Linee guida per una definizione armonizzata dei fondi monetari europei.
La garanzia in contanti reinvestita deve essere diversificata in conformità ai requisiti di diversificazione applicabili alla garanzia non in contanti.
Per ciascuno di questi strumenti finanziari, si applicheranno i tassi di attualizzazione seguenti:
- Contanti in una valuta diversa dalla valuta di esposizione: 10%
- Azioni, obbligazioni convertibili e azioni di OIC: 20%
- Strumenti di debito almeno investment grade: 15%
La Gestione del rischio assicura che la garanzia utilizzata per attenuare il rischio di controparte non sia venduta, reinvestita o costituita in pegno.
Un Comparto che riceve garanzia per almeno il 30% delle sue attività dovrebbe avere in atto una adeguata politica di stress test mirata ad assicurare il regolare svolgimento di stress test in condizioni normali ed eccezionali di liquidità, in modo tale da poter stimare il rischio di liquidità associato alla garanzia. La politica di stress test dovrebbe prevedere almeno quanto segue:
- elaborazione di analisi di scenari di stress test, compresa l'analisi di calibrazione, certificazione e sensibilità;
- approccio empirico alla stima dell'impatto, compresi test retrospettivi delle stime del rischio di liquidità;
- frequenza di segnalazione e soglia di tolleranza limite/di perdita; e
- azioni di attenuazione mirate a ridurre la perdita, comprese la politica di abbattimento (haircut) e la protezione dal rischio di divergenza.
Un Comparto dovrebbe perseguire una chiara politica di abbattimento adattata a ogni classe di attività ricevuta in garanzia.
Nell'elaborare la politica di abbattimento, un Comparto deve tenere conto delle caratteristiche delle attività, quali la qualità creditizia o la volatilità dei prezzi, nonché l'esito degli stress test eseguiti. Tale politica deve essere documentata e deve giustificare ogni decisione di adottare o non adottare abbattimenti specifici in relazione a una determinata classe di attività.
Anche il prospetto informativo deve fornire chiare informazioni agli investitori circa la politica di garanzia perseguita dal Fondo, come ad esempio le tipologie di garanzia consentite, il livello di garanzia richiesto e la politica di abbattimento e, nel caso di garanzia in contanti, la politica di reinvestimento (compresi i rischi derivanti dalla stessa).
INVESTIMENTO IN UNO O PIÙ COMPARTI DEL FONDO
Ai sensi dell’Articolo 181 (8) della Legge del 2010 e subordinatamente alle condizioni previste nello Statuto, un comparto del Fondo può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli da emettere o emessi da uno o più comparti del Fondo, senza che il Fondo sia soggetto ai requisiti della Legge del 1915 , e successive modifiche, relativamente alla sottoscrizione, acquisizione e/o detenzione, da parte di una società, delle proprie azioni, a condizione comunque che:
- il Comparto target non investa a sua volta nel Comparto in cui ha investito il Comparto target investe; e
- non oltre il 10% del patrimonio dei Comparti target, di cui sia contemplata l'acquisizione, possa essere investito – ai sensi dello Statuto – in azioni di altri Comparti target del Fondo; e
- gli eventuali diritti di voto connessi alle relative azioni siano sospesi finché siano detenuti dal Comparto interessato e fatta salva l’applicazione del regime appropriato nei bilanci e nelle relazioni periodiche; e
- in ogni caso, fino a quando questi titoli siano detenuti dal Fondo, il loro valore non sia considerato in sede di calcolo del patrimonio netto del Fondo stesso al fine di verificare la soglia minima del patrimonio netto imposta dalla Legge del 2010; e
- non vi sia alcuna duplicazione delle commissioni di gestione, sottoscrizione o riacquisto tra quelle al livello del Comparto del Fondo che ha investito nel Comparto target e quest’ultimo.
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO
La Società di gestione, per conto del Fondo, adotterà un processo di gestione del rischio che le consentirà di tenere sotto controllo e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni e il loro apporto al profilo di rischio complessivo di ciascun Comparto. Ove opportuno, la Società di gestione adotterà un processo mirato alla stima esatta e indipendente del valore di strumenti derivati OTC.
Nell’ambito dell’RMP ai sensi della Circolare CSSF 11/512 applicabile e delle Linee xxxxx XXXX 10- 788, la Società di gestione calcolerà l’esposizione globale di ogni Comparto a cadenza giornaliera, nonostante la frequenza NAV. L’esposizione globale, in funzione del profilo di rischio di ogni comparto, potrebbe essere calcolata usando l’Approccio fondato sugli impegni o l’approccio Value at Risk (l’“Approccio VaR”), relativo o assoluto.
L’Approccio fondato sugli impegni è definito coma la somma del valore assoluto dei singoli impegni di strumenti finanziari derivati, tenuto conto dei possibili effetti di compensazione e copertura.
L’approccio VaR quantifica la perdita potenziale massima che un OICVM potrebbe subire entro un determinato orizzonte temporale e un dato livello di confidenza in normali condizioni di mercato. La Società di gestione utilizzerà un VaR storico a un mese (20 giorni) con un anno di storia e un livello di confidenza del 99%.
Il profilo di rischio sarà calcolato dalla divisione di Gestione del rischio della Società di gestione e il risultato di questa valutazione sarà comunicato al Consiglio del Fondo, il quale confermerà l’approccio scelto o ne proporrà uno nuovo. Più specificamente, la scelta dell’approccio determinerà la politica e la strategia d’investimento di ogni Comparto (incluso il suo utilizzo di strumenti finanziari derivati).
Per l’approccio scelto per ciascun Comparto si rimanda all’Appendice II – Dettagli dei rischi specifici dei Comparti del presente Prospetto informativo. In caso di approccio VaR, saranno indicati il livello atteso di leva finanziaria e il mix di riferimento o appropriato di attività (se gestito con un approccio VaR relativo). Il livello atteso di leva finanziaria sarà calcolato come la somma dei nozionali, ma potrebbe essere integrato con l’approccio fondato sugli impegni.
AZIONI
Ai sensi dell’Articolo 181 della Legge del 2010, nell’ambito di ogni Comparto il Fondo può emettere una o più classi di Azioni le cui attività saranno investite in comune in linea con la politica d’investimento specifica del Comparto interessato, ma che potrebbero differire, tra l’altro, per commissioni specifiche di vendita e rimborso, struttura della commissione di gestione, politica di distribuzione, politica di copertura o per altre caratteristiche che il Consiglio d’amministrazione di volta in volta determinerà in ordine ai singoli Comparti.
Attualmente il Consiglio d’amministrazione può decidere di emettere, nell’ambito di ogni Comparto, le quattro classi di Azioni di seguito elencate, descritte in dettaglio nell’Appendice I – Caratteristiche dei Comparti al presente Prospetto informativo.
- Classe R: riservata a investitori retail;
- Classe P: riservata agli azionisti retail che effettuino la sottoscrizione tramite agenti specificatamente autorizzati dal Consiglio d’amministrazione
- Classe I: riservata a investitori istituzionali;
- Classe L: tutti gli investitori – quotate e negoziabili su Borsa Italiana S.p.A. (mercato ETFplus)
In conformità a quanto sopra previsto, le Azioni sono ulteriormente suddivise in due categorie, Azioni a distribuzione e Azioni ad accumulazione, come ulteriormente descritto nella sezione Politica di distribuzione ed esposto in dettaglio nell’Appendice I – Caratteristiche dei Comparti del presente Prospetto informativo.
QUOTAZIONE SU BORSA ITALIANA SPA – MERCATO ETFPLUS
ETFplus è il mercato elettronico regolamentato di Borsa Italian S.p.A in cui è possibile quotare OICVM ai sensi della Direttiva, che abbiano ottenuto l'autorizzazione della Consob o della Banca d'Italia e, nel caso di OICM UE, che abbiano ottenuto un'autorizzazione dall'autorità di vigilanza nazionale e siano debitamente registrati per la vendita in Italia.
Per maggiore chiarezza onde evitare dubbi, i Comparti non sono fondi negoziati in borsa (ETF), come specificato in maggiore dettaglio nella circolare CSSF 14/592 concernente gli Orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM.
La classe di Azioni L del seguente Comparto è conforme con i requisiti di Borsa Italiana S.p.A. ed è pertanto quotata e negoziabile sul segmento del mercato ETFplus dedicato a organismi di investimento collettivo:
- Finlabo Investment Sicav – Dynamic Equity.
Le principali caratteristiche di questo segmento del mercato ETFplus sono le seguenti:
- mercato ufficiale regolamentato e supervisionato;
- gli ordini devono indicare soltanto la quantità;
- l'investimento minimo iniziale è pari a 1 azione (non sono disponibili decimali);
- gli ordini sono eseguiti al NAV del Giorno di valutazione pertinente, con gli ultimi prezzi disponibili di tale Giorno di valutazione;
- La presenza di un intermediario incaricato è obbligatoria per risolvere lo squilibrio di ordini di acquisto e vendita.
Intermonte SIM S.p.A, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Xxxxxx ed iscritta al Registro delle imprese di Milano al n° 06817880013, è un intermediario autorizzato all'esecuzione di servizi di negoziazione ai sensi del Decreto legislativo italiano n° 58 del 24 febbraio 1998 in materia di intermediazione finanziaria.
Intermonte SIM S.p.A è stata nominata dal Fondo intermediario incaricato al fine di soddisfare i requisiti di Borsa Italiana SIM S.p.A.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Borsa Italiana S.p.A., xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
POLITICA DI DISTRIBUZIONE
Il Consiglio d’amministrazione può anche decidere di emettere, nell’ambito della stessa classe di Azioni o dello stesso Comparto, due categorie di Azioni, ossia le Azioni a distribuzione e le Azioni ad accumulazione.
L’investimento in una o nell'altra categoria di Azioni potrebbe avere implicazioni di natura fiscale.
Azioni a distribuzione
La porzione di reddito netto da investimento del Comparto attribuibile alle Azioni a distribuzione sarà distribuita tramite dividendo.
L'assemblea generale dei proprietari di Azioni a distribuzione nei Comparti delibererà in merito su proposta del Consiglio d’amministrazione. Qualora il Consiglio d’amministrazione decidesse di proporre il pagamento di un dividendo all’assemblea generale, detto dividendo sarà calcolato conformemente ai limiti legali e normativi applicabili per tale finalità.
Relativamente alle Azioni a distribuzione, il Consiglio proporrà la distribuzione di un dividendo nei limiti delle attività disponibili. Tale dividendo può comprendere, oltre al reddito netto da investimento, le plusvalenze realizzate e non realizzate al netto della detrazione di minusvalenze realizzate e non realizzate. Il Consiglio d’amministrazione può inoltre decidere il pagamento di un dividendo in acconto dell’anno precedente o corrente in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
Gli Azionisti vengono pagati tramite bonifico bancario inviato all’indirizzo indicato nel registro degli Azionisti secondo le loro istruzioni.
A ogni Azionista è offerta la possibilità di reinvestire il proprio dividendo gratuitamente fino alla quota di Azioni disponibile.
I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla rispettiva data di pagamento non saranno più dovuti ai beneficiari e saranno riattribuiti al Fondo.
Tutti gli avvisi di pagamento di dividendi sono pubblicati in un giornale come richiesto per legge o ritenuto appropriato dal Consiglio d’amministrazione.
Azioni ad accumulazione
La porzione di reddito netto da investimenti del Comparto attribuibile alle Azioni ad accumulazione sarà trattenuta nel Comparto, cumulando pertanto il valore nel prezzo di tali Azioni. Il reddito sarà reinvestito.
Le categorie di Azioni emesse dai Comparti di pertinenza e aperte alla sottoscrizione sono illustrate in dettaglio nell'Appendice al Prospetto informativo.
EMISSIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE DI AZIONI
Per Late Trading (negoziazione fuori orario) si intende l'accettazione di ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso oltre gli orari limite del Giorno di valutazione di pertinenza, nonché l'esecuzione di tali ordini al prezzo basato sul valore patrimoniale netto applicabile a detto Giorno di valutazione. Per scoraggiare tale pratica, il Consiglio di amministrazione adotta le misure necessarie a impedire che oltre gli orari limite validi in Lussemburgo siano accettati ordini di sottoscrizione, conversione o rimborso e sia calcolato il valore patrimoniale netto per azione (“forward pricing”).
L'acquisto e la vendita ripetuti di azioni volti a trarre vantaggio dalle inefficienze di prezzi del Fondo, pratica conosciuta anche come “Market Timing”, può influire sulle strategie di investimento del portafoglio e aumentare le spese del Fondo, nonché ripercuotersi negativamente sugli interessi a lungo termine degli azionisti. Per scoraggiare il ricorso a tale pratica, il Consiglio d’amministrazione si riserva il diritto, in caso di ragionevole dubbio e ogniqualvolta si sospetti un investimento connesso a pratiche di Market Timing, di accogliere, sospendere, revocare o annullare eventuali ordini di sottoscrizione, rimborso o conversione conferiti da investitori di cui siano state rilevate frequenti sottoscrizioni e rimborsi nel e dal Fondo.
Il Consiglio d’amministrazione, a tutela del trattamento equo di tutti gli investitori, adotta le necessarie misure volte ad assicurare che (i) l'esposizione del Fondo ad attività di Market Timing sia adeguatamente e costantemente valutata e (ii) siano adottate procedure e controlli sufficienti volti a minimizzare i rischi delle attività di Market Timing nel Fondo.
1. Emissione di Azioni
Informazioni dettagliate sull'offerta iniziale di nuovi Comparti sono presentate nella Sezione Dati dei Comparti e nell’Appendice I – Caratteristiche dei Comparti del presente Prospetto informativo.
Salvo diversa disposizione per un Comparto nella Sezione Dati dei Comparti e nell’Appendice I – Dati dei Comparti del presente Prospetto informativo, le sottoscrizioni di azioni di ogni Comparto possono essere effettuate in qualsiasi Giorno lavorativo bancario. Le richieste di sottoscrizione saranno normalmente soddisfatte, se accolte, in un Giorno di valutazione, purché la richiesta pervenga entro mezzogiorno (ora del Lussemburgo) di detto Xxxxxx di valutazione.
Le richieste pervenute successivamente a tale termine saranno soddisfatte il Giorno di valutazione successivo.
Il prezzo di sottoscrizione è dovuto entro tre Giorni lavorativi bancari successivi al Giorno di valutazione applicabile.
Le richieste di sottoscrizione devono essere inviate per iscritto, via fax o tramite swift all’Agente amministrativo o presso qualsiasi altro agente incaricato (se inviate via fax o tramite mezzi elettronici dovranno essere immediatamente seguite dall’originale via posta soltanto per la prima sottoscrizione e con l’indicazione “già inviata via fax”).
Per ciascun Comparto, le azioni sono esclusivamente in forma nominativa. Le Azioni possono essere detenute tramite conti mantenuti presso stanze di compensazione.
Le azioni in forma nominativa sono dematerializzate.
Il Fondo può emettere frazioni di azioni (migliaia). In caso di emissione di frazioni di azioni nominative, sarà rilasciata conferma di sottoscrizione.
Le azioni devono essere interamente pagate e sono emesse senza valore nominale. Non vi sono restrizioni relativamente al quantitativo di azioni che possono essere emesse.
L'iscrizione del nome di un azionista nel registro degli azionisti attesta il suo diritto di proprietà su dette azioni nominative. Il registro degli azionisti è conservato presso la sede legale del Fondo del Conservatore del Registro e Agente incaricato dei trasferimenti.
A scelta del sottoscrittore, le richieste di sottoscrizione possono essere riferite a un numero di azioni da sottoscrivere o a un importo da investire nel Fondo; soltanto in quest’ultimo caso potranno essere emesse frazioni di azioni.
I diritti connessi alle azioni sono quelli previsti dalla Legge del 1915 in materia di società commerciali e successive modifiche, salvo se sostituita dalla Legge del 2010.
Tutte le azioni del Fondo hanno pari diritti di voto, a prescindere dal loro valore (ad eccezione delle frazioni di azioni). Le azioni del Fondo hanno pari diritti relativamente ai proventi di liquidazione.
I paesi in cui il Fondo è distribuito potrebbero decidere di applicare importi minimi di sottoscrizione, come descritto nella documentazione locale in vigore.
L’importo minimo di sottoscrizione iniziale per qualsiasi Comparto è specificato nell’Appendice I – Caratteristiche dei Comparti del presente Prospetto informativo. Il valore di una partecipazione in ciascun Comparto può scendere al di sotto di tale importo minimo soltanto a seguito di una diminuzione del valore patrimoniale netto per azione del Comparto interessato.
Le azioni saranno assegnate al valore patrimoniale netto per azione determinato il Giorno di valutazione.
In alcuni paesi agli investitori possono essere addebitati importi aggiuntivi in relazione alle mansioni e ai servizi di agenti di pagamento locali, banche corrispondenti o entità analoghe.
I pagamenti delle sottoscrizioni saranno effettuati nella valuta della Classe di azioni di pertinenza.
Le azioni possono essere sottoscritte a fronte di corrispettivi in natura ritenuti accettabili dal Consiglio d’amministrazione sulla base della politica di investimento del Comparto di pertinenza e saranno valutate in una relazione della società di revisione come previsto dal diritto lussemburghese. Le commissioni relative saranno pagate dal sottoscrittore.
Il Fondo si riserva il diritto di:
accogliere o respingere una domanda interamente o parzialmente e per qualsiasi ragione;
riacquistare in qualsiasi momento le azioni detenute da soggetti non autorizzati ad acquistare o detenere le azioni del Fondo.
Il Fondo può altresì limitare la distribuzione di azioni di un determinato Comparto a paesi specifici.
Il Fondo ha delegato alla Società di gestione i servizi di amministrazione e marketing in riferimento a tutti i comparti. Ai sensi di detta delega, la Società di gestione o i suoi delegati controlleranno l’attuazione di misure antiriciclaggio. Le misure per la prevenzione del riciclaggio di denaro possono prescrivere che un sottoscrittore di azioni certifichi la propria identità alla Società di gestione o ai suoi delegati. A seconda delle circostanze di ogni domanda, la verifica può non essere richiesta qualora il sottoscrittore effettui il pagamento da un conto a lui intestato presso un istituto finanziario riconosciuto oppure la domanda sia presentata tramite un intermediario riconosciuto. Queste eccezioni si applicheranno soltanto nel caso in cui l'istituto finanziario o l'intermediario di cui sopra sia situato in un paese la cui legislazione in materia di antiriciclaggio sia ritenuta adeguata dal Lussemburgo. Di conseguenza, affinché la sottoscrizione sia valida e accettabile per il Fondo, gli azionisti devono allegare ai moduli di sottoscrizione la seguente documentazione, nonché tutti gli altri documenti aggiuntivi richiesti di volta in volta dall’Agente amministrativo conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in Lussemburgo:
se l'investitore è una persona fisica, una copia di un documento d’identità (passaporto o carta d'identità), oppure
se l'investitore è una persona giuridica, copie dei documenti societari (come lo statuto, il bilancio pubblicato, l’estratto del Registro imprese,…) e copie dei documenti d’identità dei suoi rappresentanti autorizzati (passaporto o carta d'identità).
Tali documenti saranno copie autenticate da un’autorità competente (es. un notaio, la polizia, un'ambasciata, ecc.) del paese di residenza.
Questo requisito è obbligatorio, ad eccezione dei seguenti casi:
se il modulo di sottoscrizione è inviato tramite un altro professionista del settore finanziario con sede in uno Stato FATF e questi abbia già accertato l’identità del sottoscrittore in modo equivalente a quello richiesto dalla legge del Lussemburgo, e
è stato stipulato un contratto di delega degli obblighi d’identificazione tra tale professionista e l’Agente amministrativo o l’EFA.
Si informano gli Azionisti che i dati o le informazioni personali forniti nei documenti di sottoscrizione o altrimenti in relazione a una richiesta di sottoscrizione di azioni, nonché i dettagli della loro partecipazione azionaria, saranno conservati in formato digitale e trattati conformemente alle disposizioni della legge del Lussemburgo del 2 agosto 2002 in materia di protezione di dati. In particolare, tale trattamento dei dati o di informazioni personali implica che nell’effettuare la sottoscrizione nel Fondo, gli Azionisti acconsentono alla divulgazione dei propri dati personali o di informazioni ad essi pertinenti a (i) qualsiasi entità del gruppo del promotore e di qualsiasi consociata, o
(ii) qualsiasi autorità di un paese se previsto dalla legge o da regolamenti.
Il Fondo rilascerà di norma al detentore di azioni conferme della partecipazione azionaria, a meno che gli Azionisti non chiedano specificatamente il rilascio di certificati azionari. L'iscrizione del nome di un azionista nel registro degli Azionisti indica il suo diritto di proprietà su dette azioni nominative.
La conferma di richieste complete di sottoscrizione sarà inviata a rischio dell’investitore all’indirizzo indicato nel modulo di sottoscrizione entro i sette Giorni lavorativi bancari successivi all’emissione delle azioni.
L'emissione di azioni di un determinato Comparto sarà sospesa ogniqualvolta il Fondo sospenda la determinazione del valore patrimoniale netto per azione di un Comparto come previsto alla Sezione “Informazioni generali”.
2. Conversione di Azioni
La conversione di Azioni che implichi la Classe L non è consentita.
Subordinatamente a qualsiasi sospensione della determinazione dei valori patrimoniali netti di pertinenza e in ottemperanza a eventuali condizioni di idoneità, gli Azionisti hanno il diritto di convertire tutte o parte delle azioni detenute in qualsiasi Comparto/Classe di azioni in azioni di un altro Comparto/Classe di azioni esistente presentando richiesta scritta via fax all’Agente amministrativo e indicando il numero e il nome di riferimento delle azioni da convertire.
La richiesta di conversione deve pervenire entro mezzogiorno (ora del Lussemburgo) del Giorno di valutazione applicabile e deve essere accompagnata, a seconda dei casi, da un modulo di trasferimento debitamente compilato o da qualsiasi documento comprovante il trasferimento.
Le richieste pervenute oltre tale termine saranno soddisfatte il Giorno di valutazione successivo.
Il quantitativo di azioni emesse alla conversione sarà basato sui rispettivi valori patrimoniali netti delle azioni dei due Comparti interessati nel Giorno di valutazione comune in cui è stata accolta la richiesta di conversione.
In alcuni paesi agli investitori possono essere addebitati importi aggiuntivi in relazione alle mansioni e ai servizi di agenti di pagamento locali, banche corrispondenti o entità analoghe.
Se i valori patrimoniali netti interessati sono espressi in valute differenti, la conversione sarà calcolata utilizzando il tasso di cambio applicabile il relativo Giorno di valutazione in cui deve essere effettuata la conversione.
Sotto la responsabilità del Consiglio d’amministrazione e con l'approvazione degli Azionisti interessati, possono essere effettuate conversioni in natura trasferendo una selezione rappresentativa della partecipazione del Comparto/Classe di azioni originario/a in titoli e liquidità in proporzione al numero di azioni convertite, al Comparto/Classe di azioni ricevente che persegua una politica di investimento compatibile certificata dalla società di revisione del Fondo.
Eventuali spese sostenute nei trasferimenti saranno a carico degli Azionisti interessati.
Il numero di azioni assegnate nel nuovo Comparto/Classe di azioni sarà determinato come segue:
Dove:
A = (BxCxD) +/- Xp
E
A numero di azioni assegnate nel nuovo Comparto/Classe di azioni;
B numero di azioni di cui sia richiesta la conversione nel Comparto/Classe originario/a;
C valore patrimoniale netto, nel Giorno di valutazione applicabile, delle azioni del Comparto/Classe originario/a di cui sia richiesta la conversione;
D tasso di cambio applicabile nel giorno dell’operazione tra le valute di entrambe le classi di azioni; E valore patrimoniale netto, nel Giorno di valutazione applicabile, delle azioni assegnate nel nuovo
Comparto/Classe;
Xp saldo, utilizzabile o meno, a scelta dell’Azionista. Esso potrebbe non essere utilizzato e, in tal caso, sarà rimborsato all’azionista.
D’altra parte, esso potrebbe essere ritenuto una frazione per cui l’azionista debba pagare - entro i limiti di pagamento di sottoscrizione previsti - la differenza in relazione al valore patrimoniale netto del nuovo comparto in modo da ottenere un numero intero di azioni. Infine, può rappresentare una frazione di un’azione.
Dopo la conversione, il Fondo comunicherà agli azionisti il numero di nuove azioni ottenute alla conversione nonché il loro prezzo.
Inoltre, qualora a seguito di una conversione il valore della partecipazione rimanente di un Azionista nel Comparto/Classe di azioni originario/a scendesse al di sotto della partecipazione minima prevista per ciascun Comparto/Classe di azioni nell’Appendice I – Caratteristiche dei Comparti del presente Prospetto informativo, si presumerà che l’Azionista interessato abbia richiesto la conversione di tutte le sue azioni.
Limiti di sottoscrizione o conversione in alcuni comparti
Un comparto può essere chiuso a nuove sottoscrizioni o conversioni (ma non a rimborsi o conversioni in uscita) se, a giudizio della Società di gestione o del Fondo, ciò sia necessario per proteggere gli interessi degli azionisti esistenti. Una simile circostanza si verifica ad esempio quando la dimensione delle attività
del comparto diventa tale da comportare l’esaurimento della capacità del mercato e/o della strategia applicata dal Gestore degli investimenti e quando ulteriori afflussi agirebbero a sfavore della performance del comparto.
Un comparto che a giudizio della Società di gestione o del Fondo abbia capacità sostanzialmente limitate può essere chiuso a nuove sottoscrizioni o conversioni senza darne preavviso agli azionisti. Gli investitori devono verificare presso la Società di gestione o l’Agente amministrativo lo status corrente dei comparti. Alla data del presente Prospetto informativo, non è stato identificato alcun comparto specifico le cui capacità potrebbero diventare limitate.
Si suggerisce agli investitori di rivolgersi alla Società di gestione prima di prendere una decisione di investimento nei comparti sopra elencati per valutare se essi siano chiusi o meno a nuove sottoscrizioni/conversioni. Una volta chiuso a nuove sottoscrizioni o conversioni, un comparto non sarà riaperto finché, a giudizio della Società di gestione, non sussistano più le circostanze che ne hanno determinato la chiusura e nel comparto sia disponibile una considerevole capacità per nuovi investimenti.
3. Rimborso di Azioni
Ogni Azionista può presentare all'Agente amministrativo una richiesta di rimborso in cui sia specificato il numero di azioni o l’importo da rimborsare. Il rimborso può essere effettuato in misura parziale o totale in qualsiasi Giorno di valutazione.
Le richieste di conversione pervenute entro mezzogiorno (ora del Lussemburgo) di detto Xxxxxx di valutazione (l’“Orario limite”) saranno eseguite al valore patrimoniale netto per azione determinato in quel Giorno di valutazione. Le richieste di rimborso pervenute dopo l’Orario limite saranno eseguite il Giorno di valutazione successivo.
In alcuni paesi agli investitori possono essere addebitati importi aggiuntivi in relazione alle mansioni e ai servizi di agenti di pagamento locali, banche corrispondenti o entità analoghe.
I pagamenti dei rimborsi saranno effettuati nella valuta della rispettiva Classe di azioni non oltre il terzo Giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Valutazione applicabile.
Sotto la responsabilità del Consiglio d’amministrazione e con l’approvazione degli Azionisti interessati, possono essere effettuati rimborsi in natura. Gli Azionisti hanno la facoltà di rifiutare il rimborso in natura e pretendere il pagamento del rimborso in contanti nella valuta di riferimento della Classe di azioni. Qualora gli Azionisti acconsentano al pagamento del rimborso in natura, nella misura possibile riceveranno una selezione rappresentativa della partecipazione del Comparto in titoli e liquidità proporzionale al numero di azioni rimborsate. Il valore del rimborso in natura sarà certificato da una relazione redatta dalla società di revisione in ottemperanza ai requisiti del diritto lussemburghese. Eventuali spese sostenute per i rimborsi in natura saranno a carico degli Azionisti interessati.
Ove, a seguito di un rimborso, il valore della partecipazione di un azionista in un Comparto diventasse inferiore alla partecipazione minima stabilita per ogni Classe di azioni nell’Appendice I - Dati dei
Comparti del presente Prospetto informativo, si riterrà (se così deciso di volta in volta dal Consiglio di amministrazione) che l’Azionista in oggetto abbia richiesto il rimborso di tutte le sue azioni. Il Consiglio d’amministrazione può inoltre decidere, in qualsiasi momento, di procedere al rimborso forzoso di tutte le azioni di Azionisti la cui partecipazione in un Comparto sia inferiore alla partecipazione minima di cui sopra. In caso di detto rimborso forzoso, all'Azionista interessato sarà dato un preavviso di un mese al fine di consentirgli di aumentare la propria partecipazione al di sopra della partecipazione minima al valore patrimoniale netto applicabile.
Qualora le richieste di rimborso pervenute per un Comparto in qualsiasi Giorno di valutazione eccedano il 10% del suo patrimonio netto, il Consiglio d’amministrazione potrà rimandare l’esecuzione o potrà eseguire tali richieste di rimborso soltanto parzialmente. Le azioni che, in virtù di tale limitazione, non siano rimborsate in qualsiasi determinato Giorno di valutazione, saranno rinviate al successivo Giorno di valutazione applicabile e avranno la priorità su richieste pervenute successivamente.
In circostanze normali, il Consiglio d’amministrazione manterrà adeguati livelli di attività liquide al fine di soddisfare richieste di rimborso.
Il rimborso di azioni di un determinato Comparto sarà sospeso ogniqualvolta il Fondo sospenda la determinazione del valore patrimoniale netto per azione di un Comparto come previsto alla Sezione “Informazioni generali”.
Un azionista può ritirare la propria richiesta di rimborso di azioni di un Comparto soltanto in caso di sospensione della determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni di tale Comparto; in tal caso il ritiro acquisirà efficacia unicamente qualora all'Agente amministrativo pervenga notifica scritta al riguardo prima del termine del periodo di sospensione. Nel caso in cui la richiesta non sia ritirata, il Fondo procederà al rimborso nel primo Giorno di valutazione applicabile successivo al termine della sospensione della determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni del rispettivo Comparto.
Il prezzo di rimborso per le azioni del Fondo potrà essere superiore o inferiore al prezzo pagato dall'azionista al momento della sottoscrizione a causa dell’apprezzamento o deprezzamento del patrimonio netto.
COMMISSIONE DI GESTIONE E ALTRE COMMISSIONI DEL FONDO
La Società di gestione percepirà una Commissione della Società di gestione, fino a un massimo dello 0,10%, in aggiunta a una commissione forfetaria fino ad EUR 150’000- annua, una Commissione di gestione per ogni Comparto, come descritto nella Sezione Dati dei Comparti e nell’Appendice I – Caratteristiche dei Comparti del presente Prospetto informativo. La Commissione della Società di gestione e la Commissione di gestione annua sono calcolate sulla base del patrimonio netto del Comparto e si riferisce all’erogazione di servizi da parte della Società di gestione. Per retribuire il Gestore degli investimenti, la Società di gestione attingerà alla Commissione di gestione.
Il Gestore degli investimenti percepirà dal Fondo una Commissione di performance per ogni Comparto come descritto nell’ Appendice I – Caratteristiche dei Comparti del presente Prospetto informativo.
La Società di gestione fatturerà al Fondo le spese di marketing, lo sviluppo del sito web, l’assistenza legale e per la distribuzione o altri servizi richiesti dal Fondo stesso, come descritto più dettagliatamente nel Contratto di gestione del Fondo.
Il Depositario riceverà una remunerazione basata sul patrimonio netto medio del Fondo fino a un massimo dello 0,055% annuo, pagabile mensilmente.
Qualora un Comparto abbia aperto un conto fuori dalla rete del Depositario, il Depositario può addebitare una commissione annua fino a un massimo di EUR 1000 per conto.
Le commissioni di sub-custodia e le commissioni di negoziazione sono addebitate separatamente.
L’Agente amministrativo percepirà una Commissione di amministrazione a livello del Fondo come descritto nell’Appendice 1 – Caratteristiche del Comparto di questo Prospetto informativo. La Commissione di amministrazione è pagabile mensilmente e basata sul patrimonio netto medio del Comparto nel corso di ogni mese.
Il Fondo sostiene i propri costi di gestione compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il costo di compravendita dei titoli di portafoglio, commissioni di regolamento, tributi governativi, imposte, commissioni e spese vive dei propri Amministratori, compresa la copertura assicurativa, spese legali e compensi di revisione, spese di pubblicazione e stampa, spese di marketing e sviluppo e aggiornamento del sito web, costo di stesura di note esplicative, relazioni finanziarie e altri documenti per gli Azionisti, spese postali, telefoniche e di telex. Il Fondo si accolla altresì le spese pubblicitarie e i costi di stesura del presente Prospetto informativo ed eventuali altre imposte di registro. In sede di determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni di ogni Comparto vengono prese in considerazione tutte le spese.
Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico del Fondo saranno inizialmente addebitati attingendo al reddito da investimenti del Fondo.
Le commissioni e le spese stabilite nella sezione intitolata “Addebiti di Gestione e del Fondo” saranno da considerarsi IVA esclusa. Laddove applicabile potrà essere addebitata anche l’IVA.
Le spese organizzative del Fondo saranno ammortizzate nei primi 5 (cinque) esercizi contabili. Tali spese saranno pagate in percentuale sul valore patrimoniale netto dei Comparti esistenti al momento della costituzione del Fondo. Qualora in futuro vengano creati ulteriori Comparti, gli stessi si faranno carico delle proprie spese costitutive, che potranno anch’esse essere ammortizzate in 5 (cinque) esercizi contabili.
REGIME FISCALE
1. Regime fiscale del Fondo
In conformità alla legge in vigore e alla prassi corrente, il Fondo non è soggetto ad alcuna imposta lussemburghese su reddito e plusvalenze.
Il Fondo è tuttavia soggetto a un’imposta annua in Lussemburgo corrispondente allo 0,05% del valore patrimoniale netto. Tale imposta è dovuta trimestralmente sulla base del patrimonio netto del Fondo ed è calcolata alla fine del trimestre di pertinenza. Per i Comparti o Classi di azioni riservati a investitori istituzionali, l’aliquota di tale imposta può essere ridotta allo 0,01% del valore patrimoniale netto dei Comparti o delle Classi di azioni. Nella misura in cui le attività del Fondo sono investite in fondi d’investimento costituiti in Lussemburgo, non sarà dovuta alcuna imposta.
In Lussemburgo non è dovuta alcuna imposta sull'apprezzamento del capitale realizzato o non realizzato delle attività del Fondo. Sebbene non si preveda che le plusvalenze realizzate del Fondo, siano esse di breve o di lungo termine, diventino tassabili in un altro paese, gli azionisti devono essere consapevoli del fatto e riconoscere che tale possibilità, sebbene piuttosto remota, non è totalmente da escludere. Il reddito regolare del Fondo derivante da alcuni suoi titoli nonché l'interesse ottenuto su depositi liquidi in determinati paesi potrebbe essere soggetto a diverse aliquote di ritenuta fiscale che non potrà generalmente essere recuperata.
2. Regime fiscale degli Azionisti
Alla data di registrazione del Fondo, gli Azionisti non sono soggetti ad alcuna imposta in Lussemburgo su plusvalenze, reddito, donazioni o successioni, né a ritenute fiscali, fatte salve le Considerazioni fiscali relative all’Unione Europea di seguito riportate o con l’eccezione di azionisti aventi domicilio, residenza o attività permanente in Lussemburgo e determinati ex residenti lussemburghesi, in possesso di oltre il 10% del capitale del Fondo.
Le disposizioni sopra esposte si basano sulla legge e sulle prassi attualmente in vigore e potrebbero essere modificate.
3. Considerazioni fiscali relative all'Unione Europea
La legge approvata dal parlamento in data 21 giugno 2005 (la “Legge”) ha recepito nella legislazione del Lussemburgo la Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione del reddito da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (denominata “Direttiva sul risparmio”). In base alla Direttiva sui risparmi, ogni Stato membro dell'UE è tenuto a fornire alle autorità fiscali di un altro Stato membro UE le informazioni su pagamenti d’interessi o altro reddito analogo effettuati da un agente pagatore (secondo la definizione di cui alla Direttiva sui risparmi) all'interno della propria giurisdizione a una persona fisica residente nell'altro Stato membro UE. L'Austria e il Lussemburgo hanno invece optato, in relazione a tali pagamenti, per un sistema di ritenuta fiscale per un periodo transitorio. Anche la Svizzera, il Principato di Monaco, il Liechtenstein, Andorra, San Marino, le Isole del Canale e l'Isola di Man e territori dipendenti o associati nei Caraibi hanno introdotto misure equivalenti alla comunicazione d’informazioni o, durante il suddetto periodo transitorio, alla ritenuta fiscale.
Eventuali dividendi distribuiti da un Comparto o dal Fondo saranno soggetti alla Direttiva sul risparmio e alla Legge qualora oltre il 15% delle attività di un Comparto sia investito in titoli di debito (secondo la definizione di cui alla Legge) e i proventi realizzati da azionisti sulla cessione di azioni saranno soggetti alla Direttiva sul risparmio e alla Legge qualora oltre il 25% delle attività del Comparti in oggetto sia investito in titoli di debito.
Il 25 novembre 2014, il Lussemburgo ha emanato una legge concernente lo scambio automatico di informazioni su pagamenti di interessi sul reddito da risparmio (la "Legge sullo scambio di informazioni"), modificativa della Legge. La Legge sullo scambio di informazioni ha abolito il periodo provvisorio durante il quale il Lussemburgo aveva il diritto di tassare alla fonte i pagamenti di interessi.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Lussemburgo ha applicato lo scambio automatico di informazioni su pagamenti di interessi effettuati da un agente di pagamento lussemburghese a persone fisiche residenti in altri Stati membri.
Le informazioni che precedono costituiscono soltanto una sintesi delle implicazioni della Direttiva sui risparmi e della Legge, sono basate sull'attuale interpretazione delle stesse e non intendono essere esaustive sotto alcun aspetto. Tali informazioni non costituiscono consulenza d’investimento né fiscale. Si invitano i potenziali sottoscrittori a informarsi e, se necessario, a rivolgersi a consulenti per quanto attiene alle leggi e ai regolamenti (come per esempio quelli in materia d’imposte e controlli sui cambi) applicabili alla sottoscrizione, all'acquisto, alla detenzione e alla vendita delle proprie azioni nei rispettivi paesi di cittadinanza, residenza o domicilio.
4. FATCA
a) Normativa generale e quadro giuridico
La normativa FATCA, rientrante nel quadro della legge statunitense Hiring Incentives to Restore
Employment Act, è stata concepita per impedire a contribuenti statunitensi di eludere l'imposta statunitense sul proprio reddito investendo attraverso istituti finanziari esteri e fondi offshore.
Le disposizioni FATCA si applicano ai cosiddetti Istituti finanziari esteri (Foreign Financial Institution, "FFI"), che comprendono in particolare determinati veicoli d'investimento ("Entità d'investimento"), tra cui gli OICVM.
Ai sensi della Normativa FATCA, a meno che possano avvalersi di regimi ad hoc più leggeri o esenti, gli FFI sono tenuti a trasmettere all'IRS determinate partecipazioni di/pagamenti effettuati a: a) taluni investitori statunitensi; b) determinati investitori entità giuridiche estere con controllo negli Stati Uniti;
c) investitori istituti finanziari non statunitensi che non adempiono ai propri obblighi previsti dalla normativa FATCA; e d) clienti non in grado di documentare chiaramente il proprio stato FATCA.
Il 28 marzo 2014, i governi del Lussemburgo e degli Stati Uniti hanno perfezionato un accordo denominato IGA (Accordo intergovernativo) Modello 1, che mira a coordinare e agevolare gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa FATCA con altri obblighi di segnalazione agli Stati Uniti di istituti finanziari lussemburghesi ("IGA del Lussemburgo" o "IGA").
Ai sensi delle condizioni dell'IGA, gli FFI lussemburghesi soggetti a obbligo di segnalazione dovranno trasmettere informazioni alle autorità tributarie del Lussemburgo piuttosto che direttamente all'IRS. Le informazioni saranno inoltrate dalle autorità del Lussemburgo all'IRS ai sensi delle disposizioni generali concernenti lo scambio d informazioni previste dal trattato sull'imposta sul reddito stipulato tra Stati Uniti e Lussemburgo.
La legge del Lussemburgo del 24 luglio 2015 che recepisce l'IGA del Lussemburgo è stata pubblicata il 29 luglio 2015.
b) Altre parti
Sono stati perfezionati o sono in discussione ulteriori accordi intergovernativi simili all'IGA da parte di altre giurisdizioni, in virtù dei quali gli Investitori statunitensi che detengono investimenti tramite distributori o depositari non situati in Lussemburgo o in un altro paese IGA sono tenuti a verificare con tali distributori o depositari l'intenzione degli stessi di soddisfare gli obblighi previsti dalle disposizioni FATCA. La Società, i depositari o i distributori potrebbero chiedere a determinati investitori ulteriori informazioni al fine di adempiere ai propri obblighi previsti dalla normativa FATCA o da un IGA applicabile.
Le informazioni che precedono costituiscono soltanto una sintesi delle implicazioni della normativa FATCA, sono basate sull’attuale interpretazione della stessa e non intendono essere esaustive sotto alcun aspetto.
Si invitano gli Azionisti e i potenziali investitori a rivolgersi al proprio consulente fiscale relativamente all'applicazione della normativa FATCA alla propria specifica situazione.
c) Stato FATCA
Il Fondo ha scelto di adottare lo stato FATCA di "Entità d'investimento sponsor" prevista dall'IGA del Lussemburgo e ha nominato la Società di gestione sua "Entità sponsor". Il Fondo si qualificherà pertanto
come "FFI non soggetto a obbligo di segnalazione/ritenuto conforme" ("Non-Reporting/Deemed- compliant FFI") ai sensi dell'IGA e non dovrà registrarsi presso l'IRS/ottenere un codice identificativo GIIN, a meno che siano identificati "conti statunitensi oggetto di segnalazione" (US reportable accounts).
Quale "Entità sponsor" registrata ai fini dell'IRS, la Società di gestione agirà in tale qualità per il Fondo ed eseguirà per suo conto tutte le attività di due diligence, applicazione di ritenuta fiscale, segnalazione e altri requisiti che il Fondo è tenuto a soddisfare al fine di adempiere all'IGA del Lussemburgo, come recepito dalla legislazione e normativa nazionali lussemburghese.
Nell'ambito dei propri obblighi di segnalazione, il Fondo/la Società di gestione (o suoi delegati) potrebbero essere tenuti a divulgare determinate informazioni riservate (tra cui, a titolo puramente esemplificativo, il nome, l'indirizzo, il codice fiscale dell'investitore e determinate informazioni relative all'investimento dell'investitore nella Società, autocertificazioni, GIIN o altra documentazione) da essi ricevute dai (o concernenti i) propri investitori e scambieranno automaticamente le informazioni con le autorità tributarie lussemburghesi o altre autorità preposte nella misura necessaria a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa FATCA, dal relativo IGA o da altre leggi o regolamenti applicabili.
Il Fondo continuerà a valutare l'entità dei requisiti che la normativa FATCA e in particolare l'IGA del Lussemburgo - come recepiti dalla legge del Lussemburgo – gli impone.
5. Considerazioni sul Common Reporting Standard
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (l’OCSE) ha messo a punto un common reporting standard (CRS) mirato alla futura realizzazione di uno scambio automatico di informazioni (AEOI) su base globale esauriente e multilaterale. Ai sensi del CRS le istituzioni finanziarie lussemburghesi dovranno identificare i detentori di attività finanziarie e stabilire se sono fiscalmente residenti in paesi con i quali il Lussemburgo ha un accordo per la condivisione di dati fiscali. Le istituzioni finanziarie lussemburgheri comunicheranno allora i dati dei conti finanziari dei detentori alle autorità fiscali lussemburghesi, che successivamente li trasferiranno automaticamente alle autorità fiscali estere di competenza su base annua. Ai sensi dei regolamenti applicabili, gli Azionisti potranno quindi essere oggetto di dichiarazione alle autorità fiscali di pertinenza del Lussemburgo e di altri paesi.
Su questa base, il 9 dicembre 2014 è stata adottata una Direttiva 2014/107UE del Consiglio che modifica la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio in materia di scambio automatico di informazioni obbligatorio nel campo della tassazione (la Direttiva Euro-CRS) per l’implementazione del CRS tra gli Stati membri dell’UE. Ai sensi della Direttiva Euro-CRS, il primo AEOI dovrà aver luogo entro il 30 settembre 2017 entro il limite degli Stati membri dell’UE per i dati relativi all’anno civile 2016.
Inoltre le autorità fiscali lussemburghesi hanno sottoscritto l’accordo multilaterale sull’autorità competente dell’OCSE (Accordo multilaterale) per lo scambio automatico di informazioni conforme al CRS. A tale riguardo, nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2015 è stata pubblicata la Legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 relativa allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (la Legge fiscale del 2015). La Legge fiscale del 2015 recepisce la Direttiva Euro-CRS ed è entrata in
vigore il 1° gennaio 2016.
Ai sensi della Legge fiscale del 2015, il primo scambio di informazioni è previsto per il 30 settembre per informazioni relative all’anno 2016. Di conseguenza il Fondo potrà essere tenuto ad applicare un processo di due diligence sui suoi Azionisti e dichiarare l’identità e la residenza di detentori di conti finanziari (comprese certe entità e i loro soggetti controllanti), dettagli relativi al conto, entità di reporting, saldo/valore del conto e reddito/vendita o proventi da rimborsi alle autorità fiscali locali del paese di residenza degli investitori esteri, se residenti in un altro Stato membro dell’UE o in un paese nel nel quale l’Accordo multilaterale è pienamente in vigore e applicabile.
Si raccomanda agli Azionisti di rivolgersi ai propri consulenti professionali per quanto riguarda le possibili conseguenze fiscali e di altro genere relative all’attuazione del CRS.
Il Fondo è qualificato come istituzione finanziaria con obbligo di reporting secondo il CRS.
Nell’ambito dei propri obblighi di reporting, il Fondo e/o la Società di gestione (o i suoi delegati) possono essere renuti a comunicare certe informazioni riservate (compresi, ma non limitatamente ad essi, nome, indirizzo, codice fiscale (eventuale) dell’Azionista e certe informazioni relative all’investimento dell’Azionista nell’autocertificazione o altra documentazione del Fondo) che hanno ricevuto dai (o relativa ai) suoi investitori e scambiare automaticamente informazioni con le autorità fiscali lussemburghesi o altre autorità autorizzate come necessario per conformità con il CRS o altra legge o regolamento applicabili.
INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN GERMANIA
Conformemente al Codice tedesco sugli investimenti di capitale (Kapitalanlagegesetzbuch, di seguito “KAGB”) e successive modifiche, la Società di gestione ha notificato all’Autorità di vigilanza tedesca (la “BaFin”) la sua intenzione di commerciare al pubblico il Fondo nella Repubblica Federale di Germania.
GerFIS - German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), con sede legale all’indirizzo Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, assumerà la funzione di agente incaricato delle informazioni del Fondo ai sensi del KAGB (l’“Agente incaricato delle informazioni”), nella misura in cui e fintanto che la BaFin non vieta la vendita e distribuzione del Fondo nella Repubblica Federale di Germania.
Dati relativi all’Agente incaricato delle informazioni in Germania
I seguenti documenti relativi al Fondo possono essere consultati e ottenuti gratuitamente presso la sede legale dell’Agente incaricato delle informazioni, e sono pubblicati sul sito web della Società di gestione:
1. lo Statuto;
2. il Prospetto informativo più recente;
3. il KiiD più recente;
4. le relazioni annuale e semestrale più recenti.
Tutti questi documenti sono disponibili in una lingua di uso corrente nella finanza internazionale, ossia in inglese. Il KiiD è disponibile in tedesco.
I prezzi di emissione e rimborso nonché altre informazioni e documenti (ad es. i contratti di pertinenza) da pubblicare obbligatoriamente in Lussemburgo possono essere consultati od ottenuti gratuitamente presso l’Agente incaricato delle informazioni.
Pagamenti agli Azionisti dei rimborsi di Azioni
I rimborsi di Azioni e i pagamenti all’Azionista in Germania (ricavi dei rimborsi, eventuali distribuzioni e altri pagamenti) sono effettuati attraverso le entità che mantengono i conti titoli degli Azionisti. Non si emettono certificali individuali.
Modalità di pubblicazione del prezzo di emissione, vendita, rimborso o riacquisto di azioni del Fondo e altre informazioni utili
I prezzi di emissione e rimborso sono pubblicati sul sito web della Società di gestione all’indirizzo: xxx.xxxx0xxxxx.xxx.
Sul sito web della Società di gestione sono fornite agli azionisti informazioni relative a:
- Ogni eventuale sospensione del rimborso delle azioni del Fondo;
- Ogni eventuale rescissione del Contratto di gestione del Fondo o la liquidazione del Fondo;
- Emendamenti dello Statuto del Fondo che non siano coerenti con i principi d’investimento esistenti, influiscono in misura determinante sui diritti dell’investitore, o si riferiscono a remunerazione o al rimborso di spese che possono attingere al patrimonio del Fondo, compresi i motivi per gli emendamenti e i diritti degli investitori;
- La fusione del Fondo in forma di informazione sulla fusione proposta da redigere conformemente alla Direttiva 2009/65/CE e successive modifiche;
- La convertsione del Fondo in un fondo feeder o qualsiasi cambiamento in un fondo master nella forma di informazione da redigere conformemente alla Direttiva 2009/65CE.
Inoltre, conformemente all’articolo 167 del KAGB, nei casi suddetti gli azionisti in Germania saranno informati anche tramite un mezzo durevole.
Comparti che possono essere commercializzati nella Repubblica Federale di Germania
Finlabo Investments Sicav – Dynamic Equity
Comparti NON commercializzati nella Repubblica Federale di Germania
Presso la BaFin non è stata registrata la distribuzione in Germania dei seguenti Comparti:
Finlabo Investments Sicav – Dynamic Emerging Markets Finlabo Investments Sicav – Dynamic US Equity
Finlabo Investments Sicav – Dynamic Allocation
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Organizzazione
Il Fondo è una società di investimento organizzata come società per azioni (société anonyme) di diritto lussemburghese, avente i requisiti di una société d'investissement à capital variable (“SICAV”) in conformità alla Parte I della Legge del 2010. Il Fondo è stato costituito in Lussemburgo il 20 aprile 2010 per un periodo illimitato con la denominazione di “FINLABO INVESTMENTS SICAV” e un capitale sociale iniziale di EUR 31.000. Il suo Statuto è stato pubblicato nel Mémorial il 27 aprile 2010. Il Fondo è iscritto nel Registre de Commerce et des Sociétés, Lussemburgo, al numero B 152579.
Lo Statuto e una comunicazione legale in ordine all’emissione e alla vendita di azioni da parte del Fondo sono stati depositati presso il Registre de Commerce et des Sociétés del Lussemburgo.
Il capitale minimo del Fondo previsto dalla legge del Lussemburgo è pari a EUR 1.250.000.
2. Le Azioni
Le azioni di ogni Comparto sono liberamente trasferibili e ognuna di esse ha diritto a partecipare equamente ai profitti e ai proventi di liquidazione attribuibili a ciascun Comparto interessato. Le norme che disciplinano tale attribuzione sono stabilite nella successiva Sezione 5 “Attribuzione di attività e passività tra i Comparti”. Le azioni, che non hanno valore nominale e devono essere completamente liberate all'emissione, non conferiscono alcun diritto preferenziale o di prelazione e ognuna di esse
conferisce il diritto a un voto in tutte le assemblee degli Azionisti. Le Azioni rimborsate dal Fondo vengono annullate e perdono di validità.
Il Fondo può limitare o impedire la proprietà delle proprie azioni da parte di soggetti, aziende o società di capitali, qualora tale proprietà possa essere contraria agli interessi del Fondo o della maggioranza degli Azionisti. Ove il Fondo ritenga che un soggetto cui sia stata vietata la detenzione di azioni, sia singolarmente che insieme ad altri soggetti, sia il proprietario effettivo di azioni, potrà procedere al rimborso forzoso di tutte le azioni in tal modo detenute.
3. Assemblee
L'assemblea generale annuale degli Azionisti si terrà presso la sede legale del Fondo in Lussemburgo il 31 luglio di ogni anno alle ore 14.30 oppure, ove tale giorno non sia un Giorno lavorativo bancario, il Giorno lavorativo bancario immediatamente successivo. Gli avvisi di convocazione di tutte le assemblee generali saranno pubblicati nel Recueil Electronique des Sociétés et Associations (precedentemente, il “Mémorial”) e sul D’Wort nella misura prevista dalla legge del Lussemburgo e su un altro quotidiano determinato dal Consiglio di amministrazione;, e saranno indirizzati agli azionisti almeno 8 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea agli indirizzi indicati sul registro degli Azionisti, oltre ad essere pubblicati in qualsiasi giornale come ritenuto necessario dal Consuglio o conformemente a qualsiasi eventuale legge e regolamento applicabile dei paesi nei quali le Azioni del Fondo sono registrate per la vendita. Tali avvisi dovranno riportare l'ordine del giorno e specificare la data, l'ora e il luogo dello svolgimento dell'assemblea nonché le condizioni di ammissione. Essi faranno inoltre riferimento ai regolamenti in materia di quorum e maggioranze previsti dalla legge del Lussemburgo e stabiliti negli Articoli 67 e 67-1 della Legge del 1915 e nello Statuto del Fondo.
Ogni azione conferisce il diritto a un voto. Eventuali modifiche dello Statuto che influiscano sui diritti di un Comparto, devono essere approvate a mezzo di delibera dell'assemblea generale del Fondo e degli Azionisti del Comparto interessato.
4. Relazioni e bilanci
Le relazioni annuali sottoposte a revisione saranno pubblicate entro 4 (quattro) mesi dalla fine dell'esercizio contabile, mentre le relazioni semestrali non sottoposte a revisione saranno pubblicate entro 2 (due) mesi dal periodo cui si riferiscono. Le relazioni annuali e semestrali saranno messe a disposizione presso le sedi legali del Fondo durante il normale orario di ufficio e, su richiesta, potranno essere inviate ai titolari di azioni nominative. L'esercizio contabile del Fondo si chiude il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione annuale sottoposta a revisione sarà redatta per l’esercizio finanziario che si chiuderà al 31 marzo 2011 e, conformemente alla legge, sarà pubblicata entro i quattro mesi successivi. La relazione semestrale sarà redatta il 30 settembre 2010 e, conformemente alla legge, sarà pubblicata entro i 2 (due) mesi successivi.
La valuta di riferimento del Fondo è l'euro (“EUR”). Le summenzionate relazioni comprenderanno il bilancio consolidato del Fondo espresso in EUR, nonché singoli dati di ogni Comparto espressi nella
rispettiva valuta di riferimento.
5. Attribuzione di attività e passività tra i Comparti
Al fine di attribuire le attività e le passività tra i Comparti, il Consiglio d’amministrazione ha costituito un pool di attività per ogni Comparto con la seguente modalità:
(a) i proventi dell'emissione delle azioni di ogni Comparto devono essere attribuiti nei libri del Fondo al pool di attività costituito per quel Comparto e le attività e le passività, il reddito e le spese attribuibili allo stesso sono attribuiti a tale pool nel rispetto delle disposizioni stabilite di seguito;
(b) laddove un'attività derivi da un'altra attività, tale attività derivata sarà imputata nei libri del Fondo allo stesso pool da cui essa è derivata e ciascuna rivalutazione di un'attività, aumento o riduzione di valore sarà imputato/a al pool interessato;
(c) ove il Fondo sostenga una passività in riferimento a un'attività di un determinato pool o a un'azione posta in essere in relazione a un'attività di un determinato pool, tale passività sarà imputata al pool interessato;
(d) nel caso in cui un'attività o una passività del Fondo non possa essere ritenuta attribuibile a un determinato pool, detta attività o passività sarà attribuita a tutti i pool in parti uguali ovvero, qualora gli importi lo giustifichino, in proporzione ai valori patrimoniali netti dei rispettivi Comparti;
Ove all'interno di ogni Comparto siano state create diverse classi di azioni, le regole si applicheranno mutatis mutandis all'attribuzione di attività e passività tra le Classi.
6. Determinazione del Valore patrimoniale netto delle Azioni
Salvo diversa indicazione nella Sezione “Dati dei Comparti” e nell’Appendice I – Caratteristiche dei Comparti del presente Prospetto informativo, il valore patrimoniale netto di ciascun Comparto è determinato ogni giorno nella rispettiva valuta di riferimento. Esso sarà determinato dividendo il patrimonio netto attribuibile a ciascun Comparto per il numero di azioni in circolazione di detto Comparto nel Giorno di valutazione. Qualora il Giorno di valutazione cada in un giorno festivo pubblico (ufficiale o bancario) in Lussemburgo, il Giorno di valutazione sarà il Giorno lavorativo bancario del Lussemburgo successivo. Il patrimonio netto di ogni Comparto è costituito dal valore del patrimonio attribuibile a detto Comparto meno le passività totali attribuibili allo stesso calcolate nel momento che il Consiglio d’amministrazione avrà stabilito a tal fine.
Il valore delle attività del Fondo sarà determinato come segue:
(a) il valore delle disponibilità di cassa o in deposito, degli effetti e dei titoli pagabili a vista e dei
crediti, dei risconti attivi, dei dividendi in contanti e degli interessi dichiarati o maturati e non ancora incassati sarà considerato pari al loro ammontare complessivo, tranne in caso di improbabile pagamento o incasso integrale degli stessi, nel qual caso il valore sarà determinato applicando lo sconto che il Fondo ritenga opportuno in modo da tenere conto del valore effettivo degli stessi;
(b) il valore di titoli e/o strumenti finanziari derivati quotati o negoziati in qualsiasi borsa valori sarà basato sugli ultimi prezzi disponibili nel Giorno di valutazione e, ove appropriato, sul prezzo medio nella borsa valori che di norma rappresenta il mercato principale di tali titoli e/o strumenti finanziari derivati; inoltre, ogni titolo e/o strumento finanziario derivato negoziato in qualunque altro mercato regolamentato sarà valutato nel modo più simile possibile a quello previsto per i titoli e/o strumenti finanziari derivati quotati;
(c) nel caso di titoli non quotati ovvero titoli non scambiati o negoziati in una borsa valori o altro mercato regolamentato, nonché titoli quotati o non quotati in tale altro mercato per cui non sia disponibile un prezzo di valutazione ovvero titoli i cui prezzi quotati non siano rappresentativi del valore equo di mercato, il valore corrispondente sarà determinato con prudenza e in buona fede sulla base dei prezzi di vendita prevedibili;
(d) le azioni o le quote di fondi di investimento di tipo aperto saranno valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto calcolato disponibile;
(e) le attività liquide e gli strumenti del mercato monetario possono essere valutati al valore nominale, più eventuali interessi maturati, oppure in base al costo ammortizzato come determinato dal Consiglio d’amministrazione. Ove la prassi lo consenta, tutte le altre attività possono essere valutate con la stessa modalità;
(f) gli strumenti finanziari derivati non quotati su una borsa ufficiale o negoziati su qualsiasi altro mercato regolamentato saranno valutati secondo la pratica di mercato;
(g) gli swap sono valutati al loro valore equo in base al sottostante.
Il Fondo è autorizzato ad applicare altri adeguati principi di valutazione per le attività del Fondo e/o le attività di un determinato Comparto qualora i suddetti metodi di valutazione appaiano impossibili o inopportuni alla luce di circostanze o eventi straordinari.
Qualora il Consiglio di amministrazione ritenga che il valore patrimoniale netto calcolato non sia rappresentativo del valore effettivo delle azioni del Fondo, ovvero se dal momento del calcolo del valore patrimoniale netto vi siano state oscillazioni significative sulle borse valori di pertinenza, il Consiglio di amministrazione può decidere di attualizzare il valore patrimoniale netto in tale stesso giorno. In tali circostanze, tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione pervenute per quel giorno saranno evase con diligenza e in buona fede sulla base del valore patrimoniale netto attualizzato.
Il valore di attività denominate in una valuta diversa dalla valuta di riferimento di un Comparto, saranno determinate tenendo conto del tasso di cambio di chiusura del giorno precedente.
Il valore patrimoniale netto per azione di ogni Classe di un Comparto e i prezzi di emissione e rimborso delle stesse sono disponibili presso la sede legale del Fondo.
7. Sospensione temporanea di emissioni, rimborsi e conversioni
La determinazione del valore patrimoniale netto di azioni di uno o più Comparti può essere sospesa durante:
(a) qualsiasi periodo di chiusura dei mercati o delle borse valori principali su cui è quotata o negoziata una percentuale rilevante degli investimenti del Comparto in oggetto, all’infuori di festività ordinarie, ovvero durante il quale le negoziazioni sono limitate o sospese; o
(b) il verificarsi di qualunque situazione di emergenza a seguito della quale sarebbe impossibile effettuare la cessione o la valutazione delle attività del Comparto in oggetto; o
(c) qualsiasi periodo in cui il Fondo non sia in grado di rimpatriare capitali al fine di erogare i pagamenti relativi a rimborsi di azioni o durante il quale un trasferimento di fondi relativo al realizzo o all'acquisizione di investimenti o a pagamenti dovuti per il rimborso di azioni non possa, a giudizio del Consiglio d’amministrazione, essere effettuato ai normali tassi di cambio;
(d) non appena sia presa la decisione di liquidare uno o più Comparti o in caso di scioglimento del Fondo.
(e) un periodo in cui un Comparto del Fondo sia un feeder di un OICVM master che a sua volta abbia il diritto di sospendere il Valore patrimoniale netto, il rimborso o la sottoscrizione delle sue azioni, di sua iniziativa o su richiesta delle rispettive autorità competenti.
Il Consiglio d’amministrazione ha il potere di sospendere l'emissione, il rimborso e la conversione di azioni in uno o più Comparti per qualsiasi periodo durante il quale il Fondo ha sospeso la determinazione del valore patrimoniale netto per azione del Comparto/dei Comparti in oggetto in virtù dei poteri sopra descritti. Qualsiasi richiesta di rimborso/conversione effettuata o in sospensiva nel corso di siffatto periodo di sospensione può essere revocata tramite notifica scritta, che dovrà pervenire al Fondo prima del termine del periodo di sospensione. In caso di mancata revoca, le azioni in questione saranno rimborsate/convertite il primo Giorno di valutazione successivo al termine del periodo di sospensione. Nel caso in cui tale periodo venga esteso, la notifica potrà essere pubblicata sui quotidiani del paese in cui le azioni del Fondo sono offerte al pubblico. Gli investitori che abbiano richiesto l'emissione, il rimborso o la conversione di azioni saranno messi al corrente di tale sospensione al momento della relativa richiesta.
8. Fusione o liquidazione di Comparti
Un Comparto o una Classe può essere sciolto/a tramite rimborso forzoso di azioni del Comparto o della Classe stesso/a nei seguenti casi:
a) una decisione del Consiglio d’amministrazione del Fondo qualora il patrimonio netto del Comparto o della Classe interessati sia sceso al di sotto di EUR 5.000.000 o controvalore in un’altra valuta durante un periodo di almeno 3 mesi, ovvero se ciò sia necessario ai fini degli interessi degli azionisti pertinenti; o
b) una delibera di un’assemblea degli azionisti del Comparto o della Classe di pertinenza. Non sono previsti requisiti di numero legale e le delibere possono essere adottate con la maggioranza semplice delle azioni del Comparto o della Classe in oggetto.
In tal caso gli Azionisti interessati saranno avvertiti e alla data del rimborso forzoso sarà corrisposto il valore patrimoniale netto delle azioni del Comparto o della Classe in oggetto. L’assemblea competente potrebbe inoltre deliberare che le attività attribuibili al Comparto o alla Classe in oggetto siano distribuite proporzionalmente ai detentori di azioni del Comparto o della Classe stessi che abbiano espresso il desiderio di ricevere tali attività in natura.
Un’assemblea di azionisti di un Comparto o di una Classe potrebbe deliberare di incorporare tale Comparto o Classe in un altro Comparto o Classe esistente o conferire le attività (e passività) del Comparto o Classe a un altro organismo di investimento collettivo a fronte dell’emissione di azioni di tale organismo di investimento collettivo da distribuire agli azionisti di tale Comparto o Classe. L’incorporazione o il conferimento di cui sopra potrà essere deciso/a dal Consiglio d’amministrazione qualora sia necessario nell’interesse degli Azionisti in oggetto ovvero se le attività del Comparto/Classe sono scese al di sotto di EUR 1.000.000 o controvalore in un’altra valuta per un periodo di almeno 3 mesi. Tuttavia, nel caso di una fusione in cui il fondo incorporato cessi di esistere, la fusione in questione deve essere decisa da un’assemblea degli azionisti del fondo incorporato che delibererà in conformità ai requisiti di quorum e maggioranza previsti dalla legge.
Qualora a seguito di una fusione il Fondo cessi di esistere, la data efficace della fusione deve essere registrata mediante atto notarile.
Laddove una fusione richieda l’approvazione degli azionisti ai sensi delle summenzionate disposizioni, sarà necessaria soltanto l’approvazione degli azionisti del comparto interessato.
Qualunque fusione è soggetta alla previa autorizzazione da parte della CSSF, alla quale dovranno essere fornite le informazioni specifiche indicate nella Legge e, in particolare, il progetto comune della fusione proposta debitamente approvato dal fondo incorporato e dal fondo incorporante.
Il progetto comune della fusione proposta indicherà i particolari dettagliatamente elencati nella Legge incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto segue:
a) un’identificazione della tipologia di fusione e dei fondi interessati,
b) il contesto e le motivazioni della fusione proposta,
c) l’impatto previsto della fusione proposta sugli azionisti del comparto incorporato e di quello incorporante,
d) i criteri adottati per la valutazione delle attività e, ove applicabile, delle passività ai fini del calcolo del rapporto di cambio,
e) il metodo di calcolo del rapporto di cambio,
f) la data efficace prevista per la fusione,
g) le regole rispettivamente applicabili al trasferimento di attività e al cambio di azioni, e
h) se del caso, lo Statuto del fondo incorporante neocostituito.
Le banche depositarie dei comparti incorporato e incorporante, ove costituite in Lussemburgo, devono verificare la conformità dei dettagli con i requisiti della Legge.
Il comparto incorporato costituito in Lussemburgo dovrà nominare una società di revisione approvata oppure, a seconda del caso, un revisore indipendente.
Una copia gratuita delle relazioni della società di revisione approvata o, a seconda del caso, del revisore indipendente, dovrà essere resa disponibile, su richiesta, agli azionisti dei comparti incorporato e incorporante e alle rispettive autorità di vigilanza competenti.
Gli azionisti del comparto incorporato e incorporante riceveranno informazioni appropriate e accurate relative alla fusione proposta, in modo da poter prendere una decisione informata in merito all’impatto della fusione sui loro investimenti.
Queste informazioni saranno fornite almeno trenta giorni prima dell’ultima data utile per richiedere un rimborso oppure, a seconda del caso, una conversione senza pagamento di alcuna commissione, all’infuori di quanto trattenuto dal Fondo per pagare i costi di disinvestimento.
Il diritto degli azionisti di richiedere il rimborso oppure, a seconda del caso, la conversione delle loro azioni diverrà efficace dal momento in cui gli azionisti del comparto incorporato e quelli del comparto incorporante siano stati informati della fusione proposta, in conformità al paragrafo di cui sopra e cesseranno di esistere cinque giorni lavorativi prima della data di calcolo del rapporto di cambio.
Una volta trascorso questo periodo, la decisione relativa alla fusione diviene vincolante per tutti gli azionisti che non si siano ancora avvalsi della summenzionata facoltà.
Laddove gli OICVM abbiano designato una società di gestione, i costi legali, di consulenza o amministrativi associati ai preparativi della fusione non saranno addebitati al comparto incorporato o incorporante o ad alcuno dei rispettivi azionisti.
Per ulteriori dettagli sulle fusioni transfrontaliere e nazionali di comparti, si rimanda al Capitolo 8 della Legge del 2010.
Ove a seguito di un rimborso forzoso di tutte le azioni di uno o più Comparti o Classi, il pagamento dei proventi di rimborso non possa essere erogato a un ex Azionista, l’importo in questione sarà depositato presso la Caisse de Consignation entro nove mesi dalla decisione di liquidazione a beneficio del soggetto/dei soggetti avente/aventi diritto fino alla scadenza del periodo di limitazione. Anche la chiusura
della liquidazione di uno o più Comparti o Classi dovrà avvenire entro nove mesi dalla decisione del Consiglio d’amministrazione di liquidare i Comparti o le Classi.
Ove non fosse possibile rispettare tali scadenze, alla CSSF sarà presentata richiesta di proroga delle stesse.
Nel caso in cui il Consiglio d’amministrazione determini che sia necessario nell’interesse degli azionisti del rispettivo Comparto o che si sia verificata una variazione della situazione economica o politica relativa al Comparto in oggetto che lo giustificherebbe, il Consiglio d’amministrazione potrebbe decidere la riorganizzazione di un Comparto suddividendolo in due o più Comparti. Tale decisione sarà pubblicata con la stessa modalità di cui sopra e, in aggiunta, la pubblicazione conterrà informazioni relative ai due o più nuovi Comparti. Detta pubblicazione sarà effettuata entro un mese dalla data in cui entra in vigore la riorganizzazione al fine di consentire agli azionisti di chiedere gratuitamente il rimborso delle azioni prima che abbia effetto l’operazione che comporta la suddivisione in due o più Comparti.
9. Liquidazione del Fondo
Il Fondo è costituito per un periodo illimitato e la liquidazione sarà di norma deliberata da un'assemblea generale straordinaria degli Azionisti. Detta assemblea deve essere convocata dal Consiglio d’amministrazione entro 40 giorni qualora il patrimonio netto del Fondo scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo previsto dalla legge. L'assemblea, per la quale non è previsto alcun quorum, deciderà lo scioglimento con la maggioranza semplice delle azioni in essa rappresentate. Ove il patrimonio netto scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo, lo scioglimento può essere deliberato dagli Azionisti che detengono un quarto delle azioni all'assemblea.
In caso di liquidazione del Fondo, la stessa sarà eseguita in conformità alle disposizioni della Legge del 2010, che specifica i provvedimenti da adottare al fine di consentire agli Azionisti di partecipare alle distribuzioni dei proventi di liquidazione prevedendo al riguardo la costituzione di un deposito a garanzia presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo di qualunque importo che non sia stato possibile distribuire agli Azionisti al termine della liquidazione. Gli importi non reclamati entro il periodo prescritto, saranno incamerati in conformità alle disposizioni della legge del Lussemburgo. I proventi netti di liquidazione di ogni Comparto saranno distribuiti agli Azionisti dello stesso in proporzione alle rispettive partecipazioni.
La chiusura della liquidazione del Fondo e il deposito del residuo di liquidazione presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo avrà luogo entro 9 (nove) mesi dalla decisione del Consiglio d’amministrazione di liquidare il Fondo. Ove non fosse possibile rispettare tale scadenza, alla CSSF sarà presentata richiesta di proroga delle stesse.
10. Contratti di importanza sostanziale
Sono stati stipulati i seguenti contratti di importanza sostanziale:
(a) Un Contratto di gestione del Fondo perfezionato tra il Fondo e CASA4FUNDS SA in virtù del quale quest’ultima agisce in qualità di Società di gestione del Fondo. Tale Contratto è perfezionato per un periodo illimitato e potrà essere disdetto da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di tre mesi.
(b) Un Contratto di deposito perfezionato tra il Fondo, la Società di gestione e BANQUE DE LUXEMBOURG in virtù del quale quest'ultima è stata nominata Derpositario. Il Contratto è perfezionato per un periodo illimitato e potrà essere disdetto da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di tre mesi.
(c) Un Contratto di Agente amministrativo, Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti perfezionato tra la Società di gestione ed EFA, in virtù del quale quest'ultima agisce in qualità di Agente amministrativo, Agente per i trasferimenti e Conservatore del registro del Fondo.
(d) Un Contratto di gestione del Fondo perfezionato tra il Fondo e CASA4FUNDS SA in virtù del quale quest’ultima agisce in qualità di Agente domiciliatario del Fondo.
11. Documenti
Durante il normale orario di ufficio presso la sede legale del Fondo in Lussemburgo, è possibile consultare copie dei contratti sopra ricordati e richiedere gratuitamente copie dello Statuto del Fondo, del Prospetto informativo corrente, del KIID e delle ultime relazioni finanziarie.
12. Lingua ufficiale
Le versioni originali del presente Prospetto informativo e dello Statuto sono redatte in lingua inglese. Tuttavia il Consiglio d’amministrazione del Fondo può reputare opportuno che tali documenti siano tradotti nelle lingue dei paesi in cui le azioni sono offerte e vendute. In caso di incongruenze tra la versione inglese e quella di qualsiasi altra lingua in cui sono tradotti il Prospetto informativo e lo Statuto, farà fede la versione inglese.
13. Pubblicazione di altre informazioni
Il Fondo pubblicherà il prezzo di emissione, vendita e riacquisto delle proprie azioni ogni volta che esso o i suoi comparti pubblicheranno, venderanno e riacquisteranno proprie azioni e almeno due volte al mese.
DATI DEI COMPARTI
FINLABO INVESTMENTS SICAV – DYNAMIC EQUITY
FINLABO INVESTMENTS SICAV – DYNAMIC EQUITY
Si invita a leggere le informazioni contenute nella presente Appendice unitamente al testo completo del Prospetto informativo.
1. Valuta di riferimento
EUR
2. Commissione di performance
Applicabile a tutte le classi di Xxxxxx
La Commissione di performance ammonterà al 20% annuo del rendimento della Classe di azioni di pertinenza che superi il maggiore tra l'Hurdle Rate, (calcolato come la somma del tasso Eonia medio
+ 400 punti base), e l'High Watermark (calcolato come il rendimento necessario dall’inizio dell’anno solare per raggiungere il Valore patrimoniale netto per Azione della relativa Classe di azioni nel Giorno di valutazione dell’ultimo anno solare in cui è stata addebitata una Commissione di performance).
Ogni Giorno di valutazione viene effettuato, ove appropriato, un accantonamento per la Commissione di performance del Giorno di valutazione precedente; la Commissione di performance, se dovuta, viene pagata per ogni classe del Comparto di pertinenza come sopra descritto.
La Commissione di performance sarà inoltre calcolata tenendo conto delle oscillazioni del capitale e applicando il Principio di cristallizzazione; in tal modo sarà calcolata sulla base del Valore patrimoniale netto dopo la detrazione di tutte le spese, passività e Commissioni di gestione (ma non la Commissione di performance) e corretta al fine di tenere conto di tutte le sottoscrizioni e i rimborsi. Ove le Azioni siano rimborsate in qualsiasi giorno prima dell’ultimo giorno del periodo per il quale è calcolata una Commissione di performance e durante il quale è stato effettuato un accantonamento a copertura della Commissione di performance, le Commissioni di performance per le quali è stato effettuato un
accantonamento e che sono attribuibili alle Azioni rimborsate saranno pagate alla fine del periodo anche se in quella data non è più effettuato tale accantonamento. I profitti non realizzati possono essere presi in considerazione nel calcolo e nel pagamento di Commissioni di performance.
Il pagamento della Commissione di performance, calcolata il 31 dicembre di ogni anno e maturata giornalmente, viene effettuato all’inizio dell’anno successivo.
3. Struttura commissionale, Classi di Azioni disponibili e caratteristiche principali
Si rimanda all’Appendice I – Caratteristiche dei Comparti.
4. Obiettivo e politica di investimento
Il Comparto si propone di offrire un rendimento assoluto in euro nel tempo investendo prevalentemente in azioni, titoli legati ad azioni e derivati azionari attraverso posizioni lunghe (compresi futures su indici e titoli azionari).
Il Comparto potrà investire in via secondaria in titoli di debito aventi un rating minimo di BB/Ba2.
In termini geografici, l’universo di investimento del Comparto sarà focalizzato sull’Europa, mentre in termini valutari, su titoli denominati in euro, senza alcuna restrizione a livello di settore economico.
Il Comparto potrà investire in via secondaria in titoli azionari e di debito emessi da emittenti di tutto il mondo e denominati in valute diverse dall’euro.
Ove il Gestore degli investimenti lo ritenga nel migliore interesse degli azionisti, per finalità difensive e su base temporanea il Comparto può anche detenere depositi liquidi e Strumenti del mercato monetario fino al 100% del suo patrimonio netto totale.
Entro i limiti fissati nelle restrizioni agli investimenti, il Comparto può utilizzare tecniche e strumenti derivati per finalità di copertura o per altri scopi. L’importo complessivo dell’impegno derivante dall’uso di tali strumenti non deve superare il valore del patrimonio netto totale del Comparto.
In particolare il Comparto può utilizzare opzioni call o put e/o futures e/o contratti a termine su valori mobiliari, tassi d’interesse, indici e altri strumenti finanziari negoziati su Mercati regolamentati.
Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento sopra illustrato, il Comparto può investire anche fino al 10% del suo patrimonio netto totale in quote di OICVM e/o altri organismi di investimento collettivo compresi Exchange Traded Fund (ETF, Fondi negoziati in borsa), che presentino i requisiti rispettivamente di OICVM o di OIC, come previsto dagli articoli 41 (1) e) e 46 della Legge del 2010.
Al Comparto non saranno addebitate commissioni di sottoscrizione o rimborso relative ai suoi investimenti in tali OICVM, OIC ed ETF per cui Casa4Funds SA funge da società di gestione; il Comparto non è inoltre legato alla società di gestione di tali OICVM/OIC o ETF ai sensi dell’articolo 46(3) della Legge del 2010.
A causa della crescente volatilità dei mercati, il portafoglio del Comparto potrebbe avere un alto coefficiente di rotazione, che potrebbe successivamente comportare costi aggiuntivi a suo carico, come le connesse commissioni di operazione.
5. Profilo dell'investitore tipico
Il Comparto è un veicolo a rischio medio/alto che si propone di generare un rendimento assoluto in euro ed è adatto a investitori che mirano ad aumentare il proprio capitale nel medio-lungo termine investendo in titoli con un alto potenziale di apprezzamento. La durata raccomandata dell’investimento è di 3-5 anni.
6. Profilo di rischio
Il Comparto è soggetto ai rischi specifici connessi all’investimento in titoli azionari, titoli di debito e alla volatilità di mercato associata all’investimento in strumenti derivati. Per maggiori dettagli in proposito, si rimanda alle sezioni “Restrizioni agli investimenti” e “Processo di gestione del rischio”.
CLAUSOLA ESONERATIVA: La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati futuri. Il prezzo delle azioni è soggetto a oscillazioni, di conseguenza non vi è alcuna garanzia che gli investitori recupereranno l'importo totale inizialmente investito. Non può esservi alcuna garanzia che il Comparto conseguirà i propri obiettivi.
7. Politica di distribuzione
Il presente Comparto persegue una politica di conseguimento di crescita del capitale e reinveste il reddito ottenuto; di conseguenza, non sarà pagato alcun dividendo.
Negoziazione di azioni dopo il Periodo di offerta iniziale: Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione devono essere effettuate con la modalità specificata nella Sezione “Emissione, rimborso e conversione di Azioni” nella parte principale del Prospetto informativo.
8. Dettagli relativi ai rischi specifici
Si rimanda all’Appendice II – Dettagli relativi ai rischi specifici dei Comparti.
FINLABO INVESTMENTS SICAV - DYNAMIC EQUITY | Comparti | |||
L | I | P | R | Classe |
Quotate e negoziabili su Borsa Italiana S.p.A. | Istituzionale | Retail - sottoscrizioni tramite agenti autorizzati dal Consiglio | Retail | Investitori target |
Nominative e negoziate attaverso stanze di compensaz ione | Forma delle Azioni | |||
Acc | Categoria | |||
EUR | Valuta di riferimento | |||
1,60% | 1,50% | 1,60% | 2,00% | Commissioni di gestione1 |
SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Commissioni di performance |
Fino a EUR 75 Mln:fino a 17 bps con un minimo di EUR 16'500 p.a. Sopra EUR 75 Mln e fino a EUR 100 Mln:15 bps Sopra EUR 100 Mln: 9 bps | Commissione amministrativa | |||
gior- nalie- ra | Frequenza NAV | |||
Fino al 3% | Fino al 3% | Fino al 3% | Fino al 3% | Commissione di sottoscrizione2 |
Fino al 2% | Fino al 2% | Fino al 2% | Fino al 2% | Commissione di rimborso |
n.d. | Fino al 2% | Fino al 2% | Fino al 2% | Commissione di conversione |
1.000 | n.d. | 100 | n.d. | Prezzo di emissione iniziale |
1 azioni | 50.000 | 10.000 | 1.000 | Investimento minimo iniziale |
1 azioni | 50.000 | 10.000 | 1.000 | Importo minimo di partecipazione |
APPENDICE I – CARATTERISTICHE DEI COMPARTI
1 annue, pagabili mensilmente sul valore del patrimonio netto medio del Comparto durante il mese pertinente.
2 percentuale del valore patrimoniale netto delle azioni sottoscritte/rimborsate/convertite
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APPENDICE II – DETTAGLI RELATIVI AI RISCHI SPECIFICI DEI COMPARTI
Approccio all’esposizione globale adottato | Benchmark relativo3 | Livello di leva finanziaria atteso1 (somma dei nozionali) | Livelli di leva finanziaria1 superiori (somma dei nozionali) | Livello di leva finanziaria atteso1 (impegno) | Livelli di leva finanziaria1 superiori (impegno) | |
DYNAMIC EQUITY | Fondato sugli impegni | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. |
0 Se è stato adottato l’approccio VaR. Il livello di leva finanziaria può variare nel tempo. Gli investitori devono essere consapevoli della possibilità di livelli di leva finanziaria superiori in determinate circostanze.
L’Approccio fondato sugli impegni si basa sulla somma dei nozionali degli Strumenti finanziari derivati (“SFD”) applicando tecniche di compensazione e copertura. Gli SFD possono essere utilizzati ai fini della leva finanziaria oppure a scopo di copertura e per creare posizioni sintetiche su titoli non acquistabili direttamente sul mercato.
FINLABO INVESTMENTS SICAV
APPENDICE III – INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA
1 Rappresentante
Il Rappresentante in Svizzera è ACOLIN Fund Services AG, Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxxx.
2 Ufficio di pagamento
L’Ufficio di pagamento in Svizzera è NPB Neue Privat Bank AG, Xxxxxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxx.
3 Luogo di distribuzione dei documenti determinanti
Il Prospetto e le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto così come i rapporti annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il Rappresentante.
4 Pubblicazioni
Le pubblicazioni concernenti l’investimento collettivo avvengono in Svizzera sulla piattaforma di “fundinfo AG” (xxx.xxxxxxxx.xxx). In particolare, le pubblicazioni informano gli investitori in merito alle modifiche sostanziali del prospetto e, se del caso, della liquidazione dell’investimento collettivo.
5 Pagamento di retrocessioni e ribassi
L’investimento collettivo rispettivamente la direzione del fondo e i suoi mandatari possono pagare retrocessioni destinate a remunerare l’attività di distribuzione di quote in Svizzera e/o dalla Svizzera. Con questi compensi possono essere remunerati segnatamente i seguenti servizi:
• Distribuzione delle azioni del fondo agli investitori non qualificati come definiti in base alla legge Svizzera (“Investitori Non Qualificati);
• Fornire agli Investitori Non Qualificati la documentazione del fondo aggiornata (prospetto, documento contenente le informazioni, chiave per gli investitori (KIID)ecc ...) in conformità con le disposizioni di legge applicabili secondo il diritto svizzero;
• Rispettare tutte le disposizioni applicabili in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro;
• Consentire al fondo di adempiere ai sui obbligatori doveri di diligenza;
• Accettare e trasmettere ogni e tutte le indicazioni dell’investitore giuridicamente rilevanti relativi al fondo e/o la sua società di gestione e/o il rappresentante svizzero (richieste, reclami, azioni di responsabilità, ecc ....), e collaborare a soddisfare qualsiasi legittima pretesa dell'investitore;
• Astenersi da pratiche dannose quali il market timing;
• Osservare le "Linee guida sui doveri in materia di tariffazione e impiego delle tasse e dei costi" rilasciate dalla Swiss Funds & Asset Management Association, ed in quanto applicabili.
Le retrocessioni non sono da considerare ribassi anche se in definitiva vengono riversate interamente o parzialmente agli investitori.
I beneficiari delle retrocessioni devono garantire una comunicazione trasparente, informando di propria iniziativa e gratuitamente gli investitori circa l’ammontare dei compensi che potrebbero percepire per l’attività di distribuzione.
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Su richiesta, i destinatari delle retrocessioni devono indicare l’ammontare dei compensi ricevuti per la distribuzione del fondo di investimento.
L’investimento collettivo rispettivamente la direzione del fondo e i suoi mandatari non possono pagare, per la distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, ribassi destinati a ridurre le commissioni e le spese addebitate al fondo e da portare a carico dell’investitore.
6 Luogo di adempimento e foro
Per quanto riguarda le unità dell’investimento collettivo distribuite in o a partire dalla Svizzera, il luogo di esecuzione e il foro sono presso la sede del Rappresentante.
7 Lingua
In Svizzera, il rapporto giuridico tra l’investimento collettivo e gli investitori è disciplinato dalla versione italiana del Prospetto.
FINLABO INVESTMENTS SICAV