CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CALDERANA PER IL PERIODO 01/03/2019 – 28/02/2025
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CALDERANA PER IL PERIODO 01/03/2019 – 28/02/2025
L’anno
il giorno
del mese
di
FRA
il Comune di Russi con sede in Russi – piazza Farini, 1 - CF e P.IVA 00246880397 -
rappresentato da nella sua qualità di in
esecuzione della autorizzato/a
con
, di seguito indicato anche come “Comune” o “Amministrazione comunale”;
E
con sede in – via C.F.
P.IVA rappresentato da nella sua
qualità di Legale Rappresentante autorizzato con
, di seguito indicato anche come “Concessionario”;
PREMESSO
- che la Legge 289/2002 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2003)”, all'art 90, comma 25 (come modificato dall’art. 1,
comma 361, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e,
successivamente, dall’art. 13, comma 4, lett. b), D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96) dispone che: “Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”;
- che la Legge della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 8 del 31/05/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento dello stile di vita;
- che la medesima Legge Regionale n. 8 del 31/05/2017 all’art.13 indica i seguenti principi : al comma 1:
“Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità”;
al comma 2 per quanto concerne l'affidamento degli impianti di minore rilevanza economica: “a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;
b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un
rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il
normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;
c) valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;
d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti.”
- che il Comune intende condividere con l’associazionismo sportivo dilettantistico la promozione e lo sviluppo dell’attività motoria e della pratica sportiva di base quale strumento di tutela della salute, di sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita della comunità con particolare attenzione ai bambini ed ai giovani, contrastandone anche l’abbandono precoce;
- che per agevolare lo sviluppo e la promozione della partecipazione alla pratica sportiva, il Comune quale primo concreto intervento, affida alle associazioni sportive dilettantistiche la gestione degli impianti sportivi al fine di creare le migliori condizioni strutturali e funzionali per lo svolgimento delle attività dalle stesse programmate, come indicato nelle “Linee guida per lo svolgimento dell’attività sportiva e la gestione degli impianti sportivi pubblici”, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 26 luglio 2016;
- che il Comune intende favorire il pieno utilizzo delle strutture pubbliche dedicate alla pratica sportiva;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – PREMESSA
La premessa forma parte integrante del presente atto.
Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è la gestione dell'impianto sportivo di via Calderana di proprietà comunale sito in Russi.
Per gestione dell’impianto sportivo si intende l’insieme delle operazioni che consentono all’impianto di funzionare ed erogare servizi, per lo svolgimento della pratica sportiva da parte dei soggetti interessati, nonché la garanzia dell’uso pubblico dell’impianto da parte di coloro che ne facciano richiesta nelle giornate e negli orari in cui lo stesso verrà riservato a tale uso.
Durante lo svolgimento di tutte le attività (sia del concessionario che di terzi) dovrà essere garantita l’attività di vigilanza, custodia e manutenzione ordinaria di tutti i beni immobili e mobili costituenti l’impianto, nonché la presenza degli addetti previsti al successivo art. 7 punti
r) e s).
Art. 3 – CONSISTENZA DELL’IMPIANTO
La dichiarazione di agibilità del presente impianto è stata rilasciata ai sensi dell’art. 80
T.U.L.P.S. – art. 19 punto 9, D.P.R. 24/07/1977 n. 616 – in data 28/07/2016 con prot.9363. Tale impianto ha una capienza complessiva massima di n. 100 spettatori in piedi contemporaneamente presenti.
L’impianto è così costituito:
a) n. 2 campi da tennis con fondo in terra rossa dotati di impianto di illuminazione
b) n. 1 campo da beach volley
c) n. 1 campo da calcetto
d) n. 1 fabbricato ad uso servizi (che potrà essere utilizzato fino a quando non si realizzerà un nuovo locale ad uso servizi)
e) n. 1 struttura temporanea
f) n. 1 pozzo e impianto di irrigazione
come indicato nell’allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A).
Tutto l’impianto è recintato conformemente alle vigenti norme in materia di sicurezza.
L'Amministrazione realizzerà nell'annualità 2019 l'illuminazione al servizio dell'impianto sportivo ed entro l'annualità 2020 nuovi spogliatoi da ubicarsi nell'area di sedime indicata nella planimetria allegata.
Fino alla realizzazione degli spogliatoi saranno a disposizione dell'impianto di via Calderana gli spogliatoi al servizio del Palazzetto dello Sport e quelli adiacenti all' Impianto Polivalente siti nell'area verde X. Xxxxxxxx in relazione alle singole specifiche disponibilità.
Tali disponibilità verranno coordinate dall'Ufficio Manifestazioni Culturali e Sport del Comune che provvederà al rilascio delle autorizzazioni all'uso.
Il concessionario dichiara e riconosce che l’impianto e le attrezzature sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune. Ogni eventuale opera e/o modifica che il concessionario intendesse effettuare nell’impianto a proprie spese dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e realizzata secondo la normativa vigente; gli interventi che non possono essere rimossi rimarranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune e non verrà riconosciuto alcun indennizzo al concessionario.
In caso di installazione di strutture temporanee, il concessionario dovrà presentare, almeno 60 giorni prima della data presunta di inizio lavori, una richiesta corredata di tutti gli allegati tecnici necessari e/o eventuali progetti indispensabili alla valutazione delle stesse.
A seguito dell’installazione e preliminarmente all’utilizzo delle strutture, il concessionario dovrà fornire i certificati di regolare esecuzione e di regolare montaggio, pena l’applicazione delle disposizioni contenute nel seguente art. 16.
L’impianto, le strutture, gli arredi e le attrezzature vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.
Per la consegna verrà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza dei beni immobili e mobili concessi che, unitamente al verbale di consegna, debitamente sottoscritto dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune e dal Legale rappresentante del concessionario, vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B).
Art. 4 – FINALITA’
Ai fini della presente convenzione si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata e non, abbia come obiettivo l’espressione o il miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l’ottenimento di risultati competitivi.
Il Comune e il concessionario riconoscono entrambi la funzione sociale dello sport e della pratica dell’attività motoria, sportiva e ricreativa sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita. Pertanto, negli impianti sportivi comunali dovranno essere svolte consistenti attività di promozione dell’avviamento della pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, dei residenti nel territorio comunale anche contrastandone l’abbandono precoce.
La finalità che l'Amministrazione Comunale di Russi intende perseguire con la concessione in oggetto è quella di individuare la migliore soluzione gestionale in termini di manutenzione, cura e riqualificazione dell'impianto, di massima apertura dello stesso agli utenti e di valorizzazione dell'associazionismo sportivo, tenendo in considerazione le seguenti linee di principio:
a) promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive ed aggregative;
b) piena attuazione alla Legge della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n.8 del 31/05/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”;
c) valorizzazione dell’associazionismo sportivo espressione del territorio;
d) salvaguardia del patrimonio degli impianti sportivi;
e) garanzia della sicurezza di tutti coloro che a vario titolo frequentano gli impianti;
f) promozione di sinergie tra le risorse disponibili sul territorio;
g) sostegno e promozione dell' attività sportiva e motoria delle Istituzioni scolastiche e dei servizi extrascolastici;
h) sostegno e promozione delle attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali realizzate da organismi riconosciuti dal CONI e dagli Enti di Promozione, riconoscendo
gli aspetti formativi che si possono ricavare dall’attività agonistica, anche in relazione al valore sportivo dell’educazione al rispetto delle regole e alla disciplina dell’allenamento;
i) sostegno e promozione delle attività amatoriali organizzate da associazioni sportive riconosciute;
l) sostegno e promozione delle attività sportive, ricreative e sociali organizzate o patrocinate dal Comune;
m) promozione della polifunzionalità delle strutture sportive comunali.
Art. 5 – USO DELL’IMPIANTO
In relazione all’uso dei 2 campi da tennis, del campo da beach volley e da calcetto, entro il 31 dicembre di ogni anno, il concessionario dovrà presentare al Comune il Piano di utilizzo dell’impianto (Allegato C) comprendente:
● il progetto di gestione operativa delle attività sportive di cui di seguito al presente articolo, in attuazione del progetto presentato in sede di gara;
● orari di apertura e chiusura;
● fasce orarie di utilizzo;
● modalità d’uso e norme comportamentali;
● tariffe di utilizzo che prevedano agevolazioni a favore delle fasce deboli della popolazione: atleti fino a 18 anni di età ed attività amatoriali per gruppi.
Disciplinare d’uso e tariffe dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale con apposito atto ed esposti al pubblico.
Il concessionario si obbliga a mettere l’impianto a disposizione gratuita per manifestazioni sportive gestite dall’Amministrazione Comunale fino al un massimo di 5 giornate per anno, la cui data deve essere concordata nel rispetto delle attività programmate e confermata almeno 30 giorni prima dell’effettivo svolgimento.
Il progetto di gestione operativa deve indicare le finalità che il concessionario intende perseguire con la gestione dell’impianto, il programma di utilizzazione (orari, frequenze, stagionalità) e di funzionamento (impianti tecnici, manutenzione, approvvigionamento e mantenimento, custodia).
Il progetto di gestione delle attività sportive deve indicare, nell’ambito delle finalità che il concessionario intende perseguire con la gestione dell’impianto, le attività praticate, la loro valenza (avviamento allo sport, sociale, promozionale, agonistica, amatoriale), il bacino potenziale di utenza, il personale docente, il programma delle iniziative e manifestazioni sportive che intende promuovere sia di rilevanza agonistica che di rilevanza sociale e promozionale.
Il programma deve inoltre prevedere:
- la disponibilità del concessionario a mettere a disposizione l’impianto in orario antimeridiano ed a titolo gratuito, delle Istituzioni scolastiche ed extrascolastiche in giornate ed orari prestabiliti e concordati all’inizio di ogni anno scolastico e/o solare;
- la disponibilità del concessionario ad organizzare ed a collaborare nell’organizzazione, gestione e realizzazione di iniziative estive dirette all’infanzia ed all’adolescenza e di progetti integrati sport- scuola;
- il bilancio preventivo annuale dell’intera attività.
Per le prime due attività il Comune, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sostenere specifici progetti.
L’utilizzo dell’impianto viene concesso gratuitamente alle scolaresche, ai ragazzi partecipanti ai Centri Estivi ed invernali programmati o patrocinati dal Comune e con tariffe scontate a soggetti privati convenzionati o sostenuti dal Comune.
Eventuali prescrizioni e limitazioni di orario potranno essere disposte a tutela dell’abitato dall’inquinamento acustico.
Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l’impianto in modo corretto, dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, d’igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, vigenti e future, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto, nel rispetto del piano di sicurezza (Allegato D).
L’impianto non potrà essere utilizzato con modalità diverse da quelle contenute negli atti di collaudo e di agibilità dello stesso, che vengono allegati al presente atto al momento della sottoscrizione (Allegato E).
Le manifestazioni con la presenza di pubblico potranno essere organizzate unicamente negli impianti debitamente collaudati ed omologati sotto la stretta osservanza della normativa vigente.
Art. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dal 1° marzo 2019 e resta in vigore fino al 28 febbraio 2025, data in cui scadrà il pieno diritto essendo esclusa la tacita proroga. A tale data il concessionario è tenuto alla riconsegna dell’impianto libero da persone o cose, in condizione di perfetta funzionalità ed efficienza senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria né per altre cause inerenti alla gestione dell’impianto.
Per motivi di pubblica utilità il Comune può revocare o sospendere temporaneamente, anche senza preavviso, la vigenza della presente convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.
Allo scadere della concessione, nel caso di aggiudicazione ad un offerente che in sede di gara si sia impegnato ad effettuare un investimento di valore superiore a Euro 25.000,00, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale procedere al rinnovo, per consentire l'ammortamento del capitale investito, o di riscattare la quota non ammortizzata, secondo il coefficiente di ammortamento definito dal D.M. 31/12/1988 (Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni), in relazione alla tipologia di investimento proposta.
Esclusivamente per l’anno 2019 il solo uso dei 2 campi da tennis è riservato all’attuale concessionario, Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Russi, fino alla data del 30 giugno 2019.
Art. 7– ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario deve rispettare le prescrizioni contenute nella dichiarazione di agibilità citata all’art. 3 e tutte le norme del settore vigenti in materia.
Sono a totale carico del concessionario tutti gli oneri connessi alla gestione dell' impianto e finalizzati alla completa attuazione dell'offerta presentata in sede di gara.
Sono inoltre a carico del concessionario i seguenti oneri (come riportati nell’Allegato F “piano di conduzione tecnica”):
a) la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno;
b) la designazione del responsabile della sicurezza così come previsto dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno;
c) il rispetto della normativa di cui al D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. comprensivo di quanto previsto al successivo punto s) e del Documento di Valutazione dei Rischi (Allegato G);
d) il rispetto della normativa di cui al D.M. 18/03/1996 e del piano di sicurezza (Allegato D);
e) la presentazione del piano di utilizzo annuale entro il 31 dicembre di ogni anno;
f) la presentazione di un rendiconto delle attività svolte, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno al termine dell’attività sportiva e di un rendiconto economico riferito al medesimo periodo;
g) la presentazione entro il 31 dicembre di ogni anno di copia dell’ultimo bilancio approvato;
h) l’apertura e chiusura dell’impianto sia per lo svolgimento di attività proprie che di terzi secondo gli orari stabiliti nel piano di utilizzo annuale;
i) la sorveglianza degli accessi riservati agli atleti ed al pubblico;
j) la guardiania e la custodia;
k) l’allestimento completo dei campi ogni qualvolta sia necessario per garantirne la perfetta utilizzazione;
l) non esercitare e non far praticare attività per finalità non compatibili con le caratteristiche dell'impianto;
m) far rispettare a tutti coloro che utilizzeranno l'impianto le norme regolamentari di utilizzo, svolgere funzione di vigilanza sulla correttezza del comportamento dei frequentatori e dei fruitori delle aree di pertinenza durante le ore di apertura, facendo intervenire i servizi competenti qualora si verifichino turbative della quiete pubblica;
n) provvedere al pagamento di utenze per la fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua, telefonia; tassa rifiuti;
o) provvedere al rimborso al Comune, sulla base dei consumi dallo stesso rilevate mediante appositi rendiconti periodici predisposti a cura dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio, delle spese per utenze relative al gas e all’utilizzazione degli spogliatoi indicati al precedente art.3;
p) il divieto assoluto di manomissione degli impianti;
q) il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge 10/1991 e dal relativo regolamento applicativo (DPR 412/93) in materia di gestione calore e di quanto disposto dalla ditta incaricata dal Comune responsabile degli impianti termici che verrà comunicata al momento della sottoscrizione del presente atto;
r) gli sfalci e le potatura dell’area verde limitrofa individuata nell’allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
s) gli interventi di manutenzione ordinaria ci cui all’art. 3 lettera a) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. relativamente agli immobili ed all’area verde di pertinenza, comprensiva di tutti i materiali ed i prodotti necessari. Sono inoltre a carico del concessionario i seguenti interventi che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
● la pulizia ordinaria e straordinaria dell’impianto e delle relative pertinenze
● la verniciatura di pali porte da gioco e panchine prima dell’avvio di ogni stagione agonistica
● la tinteggiatura degli spogliatoi e di tutti i servizi igienici nonché dei locali adibiti a servizi prima dell’avvio di ogni stagione agonistica qualora a seguito di sopralluogo preliminare dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio ne venga accertata la necessità
● la sostituzione di materiale d’uso comune quali piccole suppellettili, piccoli arredi, sostituzione vetri e manutenzione infissi
● il mantenimento in ottimo stato di recinzioni, pali, porte da gioco e reti (comprese eventuali sostituzioni di reti e bandierine da gioco)
● la pulizia e disinfezione a perfetta regola d’arte di tutti i locali situati nell’impianto, delle aree esterne ed interne e delle zone di pertinenza interne ed esterne
● le riparazioni delle attrezzature comunali in dotazione all’impianto
● la segnatura dei campi con vernice atossica
● la riparazione di tutti i danni causati alla struttura da atti vandalici che possano verificarsi da parte di squadre locali o ospiti o da parte di terzi o di ignoti
t) il rispetto della normativa di cui al Decreto 24 aprile 2013 ad oggetto: “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita” con obbligo della presenza di personale autorizzato all’uso del defibrillatore;
u) la formazione di una squadra di addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza (squadra di emergenza incendio e pronto soccorso) impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva, obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., come specificato dal D.I. 388/2003 e dal D.M. 10/03/1998;
v) accollarsi tutte le spese per assicurare la presenza di un defibrillatore (D.A.E.) funzionante presso l’impianto sportivo, qualora non presente, durante tutto il periodo di vigenza della presente convenzione;
w) le verifiche periodiche dei seguenti impianti:
● estintori-idranti-porte REI con periodicità semestrale a partire dalla data di avvio della convenzione;
● Registro della Sicurezza e dei Controlli con periodicità semestrale, a partire dalla data di avvio della convenzione.
Tutti i locali adibiti a pubblico servizio devono trovarsi sempre in perfetto stato di pulizia, perfettamente disinfettati e dotati di tutti gli accessori per renderli perfettamente fruibili.
L’accertamento, da parte dei competenti servizi comunali di una qualsiasi violazione delle normative vigenti, determina la facoltà per il Comune di revocare immediatamente la presente convenzione, fatte salve tutte le eventuali e possibili azioni di risarcimento che il Comune intendesse promuovere.
Il concessionario si impegna ad adempiere ai suddetti oneri con risorse proprie. Il personale adibito all’espletamento delle mansioni inerenti la gestione dell’impianto sportivo non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune.
Per effetto della presente convenzione non viene instaurato pertanto alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo determinato o indeterminato, tra Comune ed incaricati dal concessionario, il quale, con la presente, solleva espressamente il Comune da ogni e qualsivoglia pretesa che potesse essere avanzata da detto personale nei confronti dello stesso.
Le parti danno atto che l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione non comporterà interferenza fra personale del concessionario e di quello del concedente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in quanto nel loro espletamento non è prevista compresenza tra essi.
Si sottolinea che essendo prevista la compresenza, presso l’impianto in oggetto, del pubblico e degli addetti all’impianto incaricati dal concessionario, l’espletamento delle attività di pulizia e manutenzione devono essere svolte garantendo il divieto di accesso del pubblico e degli atleti ai locali oggetto delle attività, durante lo svolgimento delle stesse.
Tutti gli addetti all’impianto dovranno mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti e del pubblico.
Il concessionario si obbliga, inoltre, a mantenere comunque l’impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare in perfetto stato di funzionalità.
Alla scadenza della presente convenzione, sarà redatto dalle parti apposito verbale di riconsegna, ove il Comune si riserva di annotare le inadempienze del concessionario o il cattivo stato di manutenzione dell’impianto e delle attrezzature consegnate.
Il concessionario deve comunicare ogni modifica societaria, nonché ogni eventuale modifica statutaria: di conseguenza il Comune si riserva di valutare se le modifiche siano tali da richiedere la revisione o la risoluzione della presente convenzione.
ART. 7 bis - GARANZIA
A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il concessionario ha costituito una cauzione mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa per un importo pari a Euro 1.000,00. La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale. La sua validità si dovrà protrarre oltre alla conclusione della presente concessione e non saranno pertanto accettate garanzie aventi scadenza predeterminata.
Il Comune avrà altresì diritto di trattenere ed incamerare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza o di inadempienza del concessionario e di danni da esso eventualmente arrecati all'impianto senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.
Art. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria laddove non derivino da una cattiva manutenzione ordinaria a carico o da danni causati dal concessionario.
L’Area Lavori Pubblici e Patrimonio provvederà:
- alla redazione degli elaborati tecnici relativi alle rispettive competenze, che verranno consegnati al concessionario, debitamente sottoscritti, al momento della sottoscrizione del presente atto;
- tramite il proprio personale tecnico, a tenere xxxxxxx contatti con il referente della conduzione tecnica e funzionale dell’impianto indicato all’art. 7 punto a) per la programmazione e la realizzazione degli interventi.
Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l’eventuale interruzione delle attività. Non possono in alcun modo considerarsi manutenzioni straordinarie le spese per lavori derivanti dalla mancata e imperfetta manutenzione o dall’intempestiva segnalazione al Comune di guasti e inconvenienti di carattere straordinario.
Qualora il Comune ritenesse necessario procedere ad interventi di miglioria, completamento delle strutture presenti o realizzazione di nuove strutture/locali, potrà programmare a proprio insindacabile giudizio la tempistica e la modalità di esecuzione dei lavori senza che il concessionario possa richiedere rimborsi per eventuali problematiche direttamente o indirettamente correlate alla gestione dell'impianto. Il concessionario eventualmente chiamato a gestire anche tali spazi o strutture, dovrà attenersi alle direttive del Comune senza ulteriori pretese economiche nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
Il Comune verifica il rispetto degli obblighi del concessionario tramite sopralluogo presso l’impianto sportivo, ed emette apposito verbale.
Particolari attività promozionali potranno essere sostenute, previo adeguato stanziamento nel bilancio comunale, sulla base di specifici progetti finalizzati e nel rispetto delle norme contenute nel vigente regolamento per la erogazione di contributi preventivamente e formalmente approvati dal Comune stesso.
Sono concessi in comodato gratuito per la durata della convenzione i beni mobili presenti nell’impianto.
Art. 9 – CANONE DI CONCESSIONE
Per la concessione e l’uso dell’impianto oggetto del presente atto il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone di Euro (canone annuo indicato nell'offerta economica), oltre ad IVA di legge in quanto dovuta, per tutta la durata di validità della presente convenzione, da corrispondere alla data del 30 settembre di ogni anno, previa emissione di fattura da parte del Comune.
Art. 10 – TARIFFE
Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto da parte di terzi sono preventivamente approvate dalla Giunta Comunale con apposito atto, dovranno essere esposte al pubblico e saranno introitate dal concessionario.
Art. 11 – MODALITA’ DI GESTIONE
Il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che i tecnici ed i funzionari del Comune riterranno di effettuare. Il Comune potrà prescrivere l’attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. Tali decisioni potranno essere formalizzate ove necessario con verbale sottoscritto tra le parti.
Il concessionario presenta al Comune, alla conclusione di ogni anno sportivo, entro il 31 dicembre, una relazione annuale consuntiva dell’attività svolta, dell’utilizzo dell’impianto da parte dei propri atleti e di terzi, il bilancio consuntivo della gestione.
Il Comune si riserva di chiedere elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato. La mancata presentazione della relazione può essere motivo di revoca della presente convenzione.
Art. 12 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
E’ vietato al concessionario subconcedere, tutta o in parte, con o senza corrispettivo, la gestione dell’impianto, pena l’immediata rescissione della convenzione e conseguente rivalsa dei danni
subiti. Resta inteso che eventuali responsabilità o danni derivanti da attività svolte da soggetti terzi restano in capo al concessionario.
Art. 13 – PUBBLICITA’ COMMERCIALE
Il concessionario potrà effettuare in forma sonora e visiva pubblicità commerciale all’interno dell’impianto osservando tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e corresponsione della relativa imposta se ed in quanto dovuta.
Art. 14 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Il concessionario è l’ unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
In ogni caso il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e a chiunque (persone o cose, compresi atleti, dirigenti, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell’uso dell’impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziaria che stragiudiziale che potessero comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della presente convenzione, all’uso dell’impianto, delle attrezzature e degli accessori.
A tale scopo il concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, polizze assicurative con compagnie e società primarie:
● per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), comprensiva dello smercio per prodotti alimentari, con massimale unico non inferiore a €. 2.000.000,00;
● per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Russi) a qualunque titolo presenti sull’impianto, e verso i propri prestatori di lavoro (R.C.O.) con i seguenti massimali €. 2.000.000,00 per sinistro con limite di €. 1.000.000,00 per persona;
● concessionario sarà tenuto a depositare copia delle polizze al momento della sottoscrizione del presente atto.
Il concessionario risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o beni causato dal pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione organizzata negli impianti.
Art. 15 – ONERI FISCALI
Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante sia dalle attività sue proprie che da quelle connesse alla gestione, sollevando completamente il Comune.
Art 16 – INADEMPIMENTI E REVOCA
Qualora, nei periodi di apertura concordati con il Comune di Russi, l’impianto sportivo risultasse inagibile/inutilizzabile per qualsiasi causa imputabile al concessionario, verrà applicata una penale giornaliera di Euro 50,00.
Qualora il periodo di inagibilità/inutilizzabilità dovesse essere superiore a giorni 15, è facoltà del Comune di Russi disporre la decadenza della concessione di diritto.
In caso di accertato inadempimento da parte del concessionario di una qualsiasi delle prescrizioni previste nella presente convenzione, il Comune di Russi procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni necessarie per l’osservanza delle condizioni disattese.
In caso di persistente inadempienza il Comune di Russi, dopo il 2^ avvertimento scritto, e a suo insindacabile giudizio, dichiarerà la decadenza del concessionario con effetto immediato, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.
Qualora sia accertato ad insindacabile giudizio del Comune di Russi, da parte degli organi tecnici comunali preposti al controllo, l’inadempimento dell’onere dell’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, si disporrà richiesta di risarcimento.
Sarà equiparato all’inadempimento e quindi regolamentato secondo le prescrizioni del precedente comma, qualsiasi segnalazione da parte dei competenti uffici di igiene e sanità pubblica, in merito ad irregolarità nella conduzione dell'impianto sportivo.
Il Comune di Russi inoltre avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. nei seguenti casi:
- qualora il concessionario fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale o extragiudiziale;
- qualora fosse dimostrata frode da parte del concessionario o collusione con persone appartenenti all’Amministrazione Comunale di Russi;
- qualora si verificassero da parte del concessionario tre trasgressioni agli impegni assunti con il presente atto, malgrado gli avvertimenti scritti del Comune di Russi;
Il Comune potrà revocare a suo insindacabile giudizio la convenzione dichiarando la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo risarcimento danni, qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione tali da pregiudicare l’esercizio dell’attività dell’impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico-sanitario.
Art. 17 – RECESSO
Qualora il concessionario intendesse recedere anticipatamente dalla scadenza della presente convenzione deve darne preavviso tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima dell’inizio dell’ultimo anno sportivo in cui intende gestire l’impianto. In tal caso non è dovuto alcun indennizzo per le migliorie apportate.
Art 18 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Le parti si impegnano a rivedere i termini della convenzione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire anche in riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali.
Qualora l’Amministrazione Comunale, nel periodo di validità della presenta convenzione, intendesse realizzare nuovi impianti, effettuare interventi di miglioria e modifica degli esistenti, all’interno dell’area individuata all’art. 3, si procederà alla modifica del presente atto. Il concessionario sottoscrivendo la presente convenzione rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito.
Le controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione della presente convenzione saranno deferite al giudizio di tre arbitri che decidono senza formalità di procedura e con decisione inappellabile; gli arbitri sono nominati uno dal concessionario, uno dal Comune ed il terzo di comune accordo tra le parti, in difetto la nomina del terzo arbitro viene effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.
Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla convenzione sono a carico del concessionario.
La convenzione non sarà impegnativa per il Comune sino a che non interverrà ogni approvazione di legge mentre è fin d’ora impegnativa per l’ Associazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il Il Concessionario Per il Comune di Russi
I seguenti elaborati tecnici:
A: planimetria;
B: verbale di consegna comprensivo della consistenza dei beni mobili e immobili; C: piano di utilizzo;
D: piano di sicurezza
E: atti di collaudo/agibilità;
F: piano di conduzione tecnica;
G: documento di valutazione dei rischi;
verranno allegati al presente atto al momento della sottoscrizione.