Lotto n°1 Capitolato Speciale
Lotto n°1 Capitolato Speciale
Polizza di assicurazione “All Risks” Patrimonio mobiliare ed immobiliare
Stipulata tra:
Garante per la protezione dei dati personali Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 00000 - XXXX C.F. 97139590588 |
e |
[Nome Società] Via.............................. Cap..............Città................. P.IVA n°.................................... |
Effetto: | dalle ore 24.00 del 31/03/2016 |
Cessazione: | alle ore 24.00 del 31/03/2017 |
Premio lordo annuale | €................................................... |
Indice
Sezione 1 – Definizioni, soggetti, attività e partite assicurate 5
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio 10
Art. 3 – Partite Assicurate 11
Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione 11
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 11
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 12
Art. 3 - Durata dell’assicurazione 12
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 12
Art. 4bis - Regolazione del premio 13
Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro 14
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione 14
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 14
Art. 10 - Interpretazione del contratto 14
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società 14
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta 14
Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 15
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 15
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale) 15
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010 16
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge 16
Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione 17
Art. 20 - Trattamento dei dati 17
Art. 21 – Estensione territoriale 17
Art. 22 – Clausole vessatorie 17
Sezione 3 - Condizioni di assicurazione 18
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione 18
Art. 4 – Condizioni particolari 19
2. Spese ricerca riparazione rotture 19
4. Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi) 20
5. Spese rimozione, trasporto e ricollocamento 20
6. Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità 20
8. Onorari architetti, ingegneri e consulenti 21
9. Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni 21
10. Contenuto / macchinario / impianti / merci presso terzi 21
15. Terrorismo e/o sabotaggio 21
16. Maggiori costi - Spese extra 22
17. Ricorso terzi e locatari 22
20. Inondazioni, alluvioni, allagamenti 23
23. Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni 24
24. Differenziale storico - artistico 24
Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente e dell’Assicurato 25
Determinazione dell’ammontare del danno 27
Sezione 4 – Gestione dei sinistri 28
Art. 1 – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx per sinistro 28
Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro 28
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno 28
Art. 4 – Mandato dei periti 29
Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 29
Art. 6 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale 31
Art. 7 – Acquisizione e cessione di enti – Leeway clause 31
Art. 8 – Pagamento dell’indennizzo 31
Art. 9 – Rinuncia al diritto di surrogazione 32
Art. 10 – Anticipo indennizzi 32
Art. 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita 32
Art. 1 – Calcolo del premio 34
Art. 2 – Limiti di indennizzo e franchigie 34
Sezione 1 – Definizioni, soggetti, attività e partite assicurate
Art. 1 – Definizioni
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Allagamento: | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquido, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Annualità assicurativa: | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Apparecchiature elettroniche: | Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio: apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole. Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all’assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware. Semprechè su tali beni non sia operante efficace copertura “All risks Elettronica” |
Assicurato: | Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Assicurazione: | Il contratto di Assicurazione |
Autocombustione: | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma |
Automezzi: | Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunnque, sottotetto o all’aperto, nelle ubicazioni e nell’ambito delle pertinenze della Contraente. |
Beni assicurati: | La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l’assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura “leasing”. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". |
Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili. I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private. I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati. I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività. | |
Comunicazioni: | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione |
Conciliazione | La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione. |
Connessioni ed infrastrutture | Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti. |
Contenuto e beni differenti dai fabbricati: | A titolo esemplificativo e non limitativo: Beni mobili in genere. Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce “Macchine” del presente articolo. Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce “Apparecchiature elettroniche” del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nella corrispondenti voci del presente articolo. Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d’antiquariato. Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci. Macchine d’ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori. Merci e materie prime in genere, materiale occorente per l’attività dell’assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari. |
Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato. Apparecchiature tecniche ad impiego mobile. Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. Contenitori per rifiuti di qualsiasi forma e materiale, cassonetti, cestini per rifiuti, cassoni multi benna e carrabili, ogni altro contenitore di cui la Contraente si doti. Quant’altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all’esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di “Fabbricati”. Il tutto anche se all’aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico. | |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche beni e enti assicurati. |
Danni indiretti: | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
Danni materiali diretti e consequenziali: | I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall’evento, purchè in conseguenza dell’evento stesso. |
Dati | Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
Dipendenti | Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l’Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività sia diversa da quella descritta in polizza; quelli per i quali l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall’Assicurato; quelli per i quali l’Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall’Assicurato; sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione. |
Eventi sociopolitici | I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato. |
Esplodenti | Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; c) e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
Fabbricato: | A titolo esemplificativo e non limitativo: L’intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali) compresi, fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tendostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiseries omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico. Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singoli macchine od apparecchi. Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione. Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario. Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce fabbricati anche giardini e parchi, alberi anche ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo di pertinenza pubblica. Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. |
Fenomeno elettrico: | Alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche elettriche, si manifesta sotto forma di fusioni, abbruciamenti, scoppi etc. negli impianti apparecchiature e macchinari, circuiti elettrici ed elettronici, adibiti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto e utilizzazione di energia elettrica |
Fermentazione: | Trasformazione chimica della materia organica. |
Franamento: | Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni. |
Franchigia: | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato. |
Furto: | Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
Infiammabili | Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas |
combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. | |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Inondazioni e/o alluvioni: | Fuoriuscita, sotto l’azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Mancato freddo: | Xxxxx subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquidi, in conseguenza di un evento indenizzabileai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale di un impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica. |
Massimale per sinistro o limite di indenizzo: | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Opere d’arte: | Quadri, dipinti, mosaici, xxxxxx, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo. |
Polizza/Contratto: | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo rischio assoluto: | La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c. |
Rapina: | La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. |
Reti ed impianti: | Macchine, meccanismi, apparecchi, apparecchiature elettroniche, impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, segnalazione e/o segnaletica, comunicazioni, impianti elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento) relativi o al servizio delle reti di distribuzione dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica, termica, calore e raffreddamento e della rete fognaria e relativi impianti di depurazione, anche all’aperto, interrate e/o aeree e che comunque riguardino le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Rischio locativo: | La responsabilità dell’Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell’assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza. |
Sabotaggio | Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività. |
Scoperto: | La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell’assicurato. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Smottamento: | Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi. |
Società: | L’Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici. |
Sovraccarico neve: | Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o struttre tale da provocare danni ai beni. |
Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto | |
Xxxxxxxxx: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Terrorismo: | Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Terzi interessati: | Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell’assicurazione. |
Ubicazione: | Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l’attività dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un’unica ubicazione. |
Valore intero: | La forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c. |
Valori: | Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore. |
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione della presente Polizza presta garanzia all’Assicurato nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita “Contenuto”.
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
Art. 3 – Partite Assicurate
n° Partita | Descrizione | Forma | Valore |
1 | Fabbricati soggetti a vincolo | Valore intero | €72.000.000,00 |
2 | Contenuto | Valore intero | € 2.050.000,00 |
3 | Ricorso terzi e locatari | Primo rischio assoluto | € 2.500.000,00 |
4 | Furto e rapina | Primo rischio assoluto | € 25.000,00 |
4a | Furto e rapina - Valori in cassaforte | Primo rischio assoluto | € 20.000,00 |
4b | Furto e rapina – Valori riposti e chiusi a chiave | Primo rischio assoluto | € 15.000,00 |
4c | Portavalori | Primo rischio assoluto | € 20.000,00 |
Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell' assicurazione (art. 1898 C.C.).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione, di dichiarare se esistono in contiguità dei fabbricati e delle reti ed impianti, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, di dichiarare la presenza, l’utilizzo o il deposito di
sostanze infiammabili e merci speciali, nonché di dichiarare l’esecuzione di nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni, manutenzione straordinarie.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Si conviene tra le Parti che, qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente, dall’Assicurato o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti Assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Nel caso di rivalsa dell’Assicurato nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 x.x. x xxxx'xxx. 0000, 0x xxxxx x.x., xx conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:
• nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
• nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
• nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno sostenuto.
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. E’ tuttavia prevista la facoltà di rinnovo consensuale del Contratto, fino al 31 dicembre 2017.
E’ comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 120 giorni complessivamente.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72-bis ai sensi dell'art. 72-bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 4-bis - Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
• Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
• Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.
In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.
Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
1. sinistri denunciati;
2. sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
3. sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
4. sinistri senza seguito;
5. sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e sede operativa in Roma Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxx tel 06/54516.1.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall’art. 1456 c.c. e ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora la Società:
- esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riporti negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovesse avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), nell’espletamento dell’appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
In occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, la Stazione appaltante verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte della Società e /o dei subcontraenti della filiera.
Qualora la Società abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione appaltante.
La Stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le Pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all’art. 117 D. Lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto “dedicato” a sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l’accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 20 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 21 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.
Art. 22 – Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.
Sezione 3 - Condizioni di assicurazione
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che “consequenziali”, causati agli enti assicurati, ovunque ubicati, generalmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata.
Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 2 - Esclusioni
La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente, anche in deroga agli artt. 1900 e 1912 del c.c., ad indennizzare i danni causati da:
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi Governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) bradisismo e maremoti;
c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
f) appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; xxxxxxxx e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari.
g) xxxxx indiretti di qualsiasi natura danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
h) durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
i) inquinamento di aria, acqua, suolo.
j) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
k) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
l) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
m) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità”;
n) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione
volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;
o) la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d’uso di:
• riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
• acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell’errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
• acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell’azione di comandi predisposti all’interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art. 3 - Beni esclusi
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente €. 10.000,00 per oggetto;
2. beni aventi valore storico o artistico per la quota di valore eccedente €. 25.000,00 per oggetto;
3. il valore del terreno;
4. strade, ponti esterni ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza;
5. mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato;
6. enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l’Assicurato;
7. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
8. aeromobili e natanti;
9. baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto.
10. macchinari posti all’aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all’aperto per loro naturale uso e destinazione;
Art. 4 – Condizioni particolari
1. Acqua condotta
Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, la Società non pagherà per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, una somma maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
2. Spese ricerca riparazione rotture
Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’Allegato 1.
3. Fenomeno elettrico
Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti.
La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’Allegato 1.
4. Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)
La Società, fino alla concorrenza del 10 % del danno liquidabile nonché dell' eventuale ulteriore limite di indennizzo previsto in polizza a questo titolo, risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, bonificare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
Si precisa che l’eventuale ulteriore limite previsto in aggiunta al suddetto 10% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto.
E' fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Codice Civile circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
5. Spese rimozione, trasporto e ricollocamento
Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’Allegato 1.
6. Oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’Allegato 1 e fermo il disposto di cui all’Art. “Limite massimo dell’indennizzo”.
La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all’art. “Limite massimo di indennizzo”, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.
7. Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all’Assicurato l’indennizzo per le spese da quest’ultimo sostenute per il perito di parte, nonché la quota parte dell’Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia è prestata entro il limite complessivo indicato nell’Allegato 1 sotto la voce “Spese peritali”
.
Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall’Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell’emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all’Assicurato.
8. Onorari architetti, ingegneri e consulenti
Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e fino all’ importo indicato nell’Allegato 1, fermo quanto stabilito dall’Art. “Limite massimo dell’indennizzo”.
9. Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni
Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato nell’Allegato 1 e fermo il disposto di cui all’Art. “Limite massimo dell’indennizzo”.
10. Contenuto / macchinario / impianti / merci presso terzi
Relativamente a contenuto/macchinario/impianti/merci assicurati si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l’attivià di telelavoro.
11. Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria, grandine, pioggia, neve.
Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
12. Sovraccarico neve
Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, vigenti al momento della costruzione.
In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
13. Collasso strutturale
14. Eventi socio-politici
Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nell’Allegato 1.
15. Terrorismo e/o sabotaggio
La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l’estensione medesima, importo maggiore a quello indicato nell’Allegato 1.
16. Maggiori costi - Spese extra
La Società, a parziale deroga dell’Art. “Esclusioni”, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:
• l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
• il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
• le lavorazioni presso terzi;
• la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
• gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
• difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
17. Ricorso terzi e locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
18. Perdita pigioni
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato nell’Allegato 1, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.
Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l’Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa.
19. Ricostruzione archivi
La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “Programmi di utente”.
Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa.
Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato non modificabile dall’assicurato.
Per “Programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore – che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati.
È facoltà dell’assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
20. Inondazioni, alluvioni, allagamenti
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni”, la Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti. Sono comunque esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato all’Allegato 1.
21. Terremoto
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni”, la Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di Terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
22. Dispersione liquidi
La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.
Sono esclusi i danni:
a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
b) causati da gelo;
c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi. Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
23. Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. “Esclusioni”, la Società indennizza i danni materiali causati e subiti dalle cose assicurate per effetto di franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni anche se tali eventi sono causati da terremoto.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
24. Differenziale storico - artistico
Nella somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nell’Allegato 1.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
25. Furto e rapina
È condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all’interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate – ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.
In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l’autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
b) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest’ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
d) in modo clandestino purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.
Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere o false, di grimaldelli o di arnesi e simili.
Limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, la garanzia furto e rapina si intende operante anche nella fase di trasporto sui veicoli, a condizione che:
• in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
• gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all’espletamento delle attività a cui sono destinate;
• gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, o ferroviari, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile si intendono garantite purché vengano trasportate come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
Agli effetti della presente polizza, con il termine rapina si comprende anche l’estorsione, cioè il caso in cui l’Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone.
Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente e dell’Assicurato
Si precisa che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall’Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle
chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Relativamente ai "Valori", sono indennizzabili i danni:
1) di furto, rapina ed estorsione all'interno delle ubicazioni assicurate;
2) in occasione di:
• furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
• furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
• furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
• rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.
E’ ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell’abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati alla direzione dell’albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.
Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l’assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall’Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.
Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).
In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.
La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese
camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
Determinazione dell’ammontare del danno
Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:
e) la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c.;
f) relativamente a denaro e valori in genere, la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente un somma superiore a quella stabilita nell’Allegato 1;
g) la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l’impegno dell’assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo “annuo”;
h) in caso di ritrovamento delle refurtiva, la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
26. Beni in leasing
Si precisa che dalla garanzia sono esclusi fabbricati, macchinari, in godimento all’Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione.
Sezione 4 – Gestione dei sinistri
Art. 1 – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx per sinistro
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, stabilita nell’Allegato 1 alla voce “Xxxxxxx risarcimento per sinistro”.
Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso scritto alla Società e/o al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto all’Amministrazione dei contratti assicurativi.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società
L’Assicurato deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.
Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
La Contraente è altresì esonerata dall’obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenenti le cose assicurate.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato.
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito, fermo quanto previsto nell’articolo definito alla voce “spese peritali”.
Art. 4 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti all’articolo definito “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell’ articolo definito “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) In caso di distruzione:
I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
II) per i beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti
per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
III) per le opere d’arte: l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
b) In caso di danno parziale:
I) Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
a) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
b) In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d’uso.
c) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
f) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
g) Xxx i danni alle merci, si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
h) Per i danni agli archivi, si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
i) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
j) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
I) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
II) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
III) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
IV) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
k) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
l) Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l’eventuale deprezzamento.
L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art. 6 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Art. 7 – Acquisizione e cessione di enti – Leeway clause
Si conviene tra le parti che:
a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 20 % della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall’ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’assicurato.
e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri Enti, incluse le opere d’arte, nel limite del 20 % della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l’applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a). Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell’applicazione della deroga proporzionale.
Art. 8 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla
liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, xxxxx e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Art. 9 – Rinuncia al diritto di surrogazione
Salvo quanto previsto nell’articolo definito “Oggetto della copertura”, relativamente ai danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa e/o Contabile di Amministratori e Dipedenti della Contraente, resta convenuto che la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’evento dannoso, a condizione che l’Assicurato o le Autorità competenti non abbiano essi stessi esercitato l’azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.
Art. 10 – Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 50.000,00.
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall’articolo “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo, i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art.12 – Recuperi
Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 13 – Coppie o serie
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l’importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell’intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione “assicurazione del costo di rimpiazzo”.
Allegato 1 – Partite e somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti e calcolo del premio
Art. 1 – Calcolo del premio
n° Partita | Descrizione | Forma | Valore | Tasso Imp.le | Premio annuo imp.le | Tasse | Premio annuo lordo |
1 | Fabbricati soggetti a vincolo | Valore intero | €72.000.000,00 | ...‰ | €………………………. | Non applicabili | _ |
2 | Contenuto | Valore intero | € 2.050.000,00 | ...‰ | €………………………. | €………………………. | €………………………. |
3 | Ricorso terzi e locatari | Primo rischio assoluto | €2.500.000,00 | ...‰ | €………………………. | €………………………. | €………………………. |
4 | Furto e Rapina | Primo rischio assoluto | € 25.000,00 | ...‰ | €………………………. | €………………………. | €………………………. |
4a | Furto e rapina - Valori in cassaforte | Primo rischio assoluto | € 20.000,00 | ...‰ | €………………………. | €………………………. | €………………………. |
4b | Furto e rapina – Valori riposti e chiusi a chiave | Primo rischio assoluto | €15.000,00 | ...‰ | €………………………. | €………………………. | €………………………. |
4c | Portavalori | Primo rischio assoluto | €20.000,00 | ...‰ | €………………………. | €………………………. | €………………………. |
TOTALE | €………………………. |
Art. 2 – Limiti di indennizzo e franchigie1
Si intendono pattuiti i seguenti limiti di indennizzo e le seguenti franchigie
GARANZIA PRESTATA | LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO ED ANNO | SCOPERTO E/O FRANCHIGIA |
Ogni e qualunque evento o causa con i seguenti sottolimiti | € 30.000.000,00 | nessuna |
Acqua condotta | € 50.000,00 | € 258,00 per sinistro |
Spese ricerca riparazione rotture | € 50.000,00 | € 258,00 per sinistro |
Spese peritali | € 15.000,00 | Nessuno |
Perdita pigioni | € 20.000,00 | Nessuno |
Ricostruzione Archivi | €30.000,00 | Nessuno |
Spese Demolizione e Sgombero | € 100.000,00 | Nessuno |
Fenomeno elettrico | € 30.000,00 | €258,00 per sinistro € 500,00 per app.elettroniche |
Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento | €50.000,00 | Nessuno |
Oneri di urbanizzazione/Ordinanza di Autorità | €50.000,00 | Nessuno |
Onorari architetti, ingegneri e consulenti | € 30.000,00 | Nessuno |
Eventi atmosferici | €10.000.000,00 | € 1.032,00 per sinistro |
Sovraccarico Neve | € 500.000,00 | €10.000,00 per sinistro |
Franamenti, cedimenti, smottamenti di terreni e crollo e collasso strutturale | € 500.000,00 | € 20.000,00 per sinistro |
Eventi socio-politici | €5.000.000,00 | € 2.500,00 per sinistro |
Terrorismo e/o sabotaggio | € 2.500.000,00 | Scoperto 10% del danno col minimo di € 10.000,00 per sinistro |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | € 5.000.000,00 Per enti posti in locali interrati o seminterrati il massimo risarcimento si intende ridotto ad € 500.000,00 | Scoperto. 10% del danno col minimo di € 15.000,00 per sinistro Per enti posti in locali interrati o seminterrati la franchigia minima si intende elevata ad € 150.000,00 |
Terremoto | € 2.500.000,00 | Scoperto del 10% del danno col minimo di € 10.000,00 per sinistro |
Dispersione liquidi | €100.000,00 | € 500,00 per sinistro |
Differenziale storico-artistico | € 500.000,00 | Nessuno |
Merci in refrigerazione | € 30.000,00 | Scoperto 10% del danno col minimo di € 1.500,00 per sinistro |
Maggiori Costi | € 150.000,00 | Nessuno |
Impiego Mobile | € 30.000,00 | € 1.000,00 per sinistro |
Enti presso terzi | € 50.000,00 | € 1.000,00 per sinistro |
Quadri, dipinti , arazzi,ecc | € 20.000,00 con il limite di € 10.000,00 per singola opera | Scoperto 10% del danno col minimo di € 1.000,00 per sinistro |
Furto con destrezza | 3% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 | Nessuno |
Guasti cagionati dai ladri | € 30.000,00 | Nessuno |