CONVENZIONE
Allegato 1 - VOUCHER IMPRESE
CONVENZIONE
per l’attivazione di una misura di incentivazione, destinata all’incremento della
domanda di servizi di connettività delle imprese
tra le Parti
Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., (di seguito anche “Infratel Italia”), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., con sede sociale in Roma, via Calabria n. 46, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 07791571008, capitale sociale
€ 8.594.044,00, in persona dell’amministratore delegato, avv. Xxxxx Xxxxxxxx, nominato con atto del 4 febbraio 2020,
e
L’Operatore con sede in , via , numero di iscrizione REA nel Registro delle imprese di , codice fiscale e partita IVA n.
, in persona del legale rappresentante (di seguito anche “Operatore”).
PREMESSO
- che il Comitato Banda Ultralarga (“COBUL”), riunitosi il 5 maggio 2020, ha approvato l’avvio di un piano di incentivazione alla domanda di connettività a banda ultralarga in favore di famiglie, imprese e scuole, in tutte le aree del Paese, in linea con quanto previsto dalla Strategia italiana per la Banda Ultralarga, approvata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015;
- che il Comitato interministeriale per la Transizione Digitale “(CiTD”) è subentrato alle competenze
del COBUL a partire dal 1° marzo 2021 (art. 8, comma 2 del decreto-legge 22/2021);
- che la Strategia italiana per la Banda Ultralarga – “Verso la Gigabit Society”, approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021 – rispettivamente con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo (cd. “Gigabit Society”) e la Comunicazione sul decennio digitale (cd. “Digital compass”);
- che la Commissione europea, con decisione C (2021) 9549 final del 15 dicembre 2021, relativa alla misura di aiuto SA.57496 (2021/N) – Italy – Broadband vouchers for SMEs, ha approvato la misura riguardante l’erogazione dei voucher destinati alle imprese;
- che l’attivazione di una misura di incentivazione destinata alla domanda di servizi di connettività
ultraveloci è coerente con la Strategia italiana per la Banda Ultralarga;
- che la misura è finanziata con fondi FSC 2014-20, come previsto dalle delibere CIPE (Delibere n. 65/2015, n. 6/2016 e n. 71/2017);
- che l’obiettivo della misura è di realizzare un intervento per il sostegno alla domanda di servizi ultraveloci in tutte le aree del paese allo scopo di ampliare il numero di imprese che adottano servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità ad almeno 30 Mbit/s;
- che con Decreto ministeriale (“DM”) del Ministero dello sviluppo economico (“MiSE”) del 23 dicembre 2021 sono state disciplinate le attività di realizzazione del Piano voucher destinato alle imprese;
- che il MiSE ha affidato ad Infratel Italia, soggetto attuatore della Strategia nazionale per la Banda ultralarga, l’attuazione dell’intervento che prevede l’incentivazione della domanda di servizi a Banda ultralarga per le imprese;
- che l’Operatore ha presentato domanda di accreditamento sul portale messo a disposizione da Infratel Italia (il “Portale”) ovvero risulta già accreditato sul Portale ai fini del Piano voucher Fase 1, destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro (approvato con decisione della Commissione europea del 4 agosto 2020 (C (2020)5269 final));
- che Infratel Italia ha positivamente esperito la procedura di accreditamento dell’Operatore dopo aver verificato la regolarità dei dati e dei documenti inseriti.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Premesse e Allegati
Le premesse e i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione: Allegato A: Domanda di ammissione al contributo;
Allegato B: Verbale di consegna;
Allegato C: Tracciato record (che descrive il corredo informativo necessario per la prenotazione dei voucher); Allegato D:Elenco comuni abilitati al voucher;
Allegato E: Nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016;
Allegato F: Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.
Articolo 2. Definizioni
Ai fini dell’applicazione della Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così
specificato:
1. Piano voucher per le imprese: è la misura a favore delle micro, piccole e medie imprese con la quale si intende realizzare un intervento per il sostegno alla domanda di servizi basati su reti ultraveloci in tutte le aree del Paese, allo scopo di ampliare il numero di imprese che adottano servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità ad almeno 30 Mbit/s;
2. Voucher: è lo strumento scelto per il sostegno alla domanda di servizi ultraveloci che saranno erogati in tutte le aree del Paese;
3. Servizi: sono servizi di connettività a Banda ultralarga ad almeno 30 Mbit/s in download, comprensivi della fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE);
4. Beneficiari: sono beneficiarie della misura le micro, piccole e medie imprese che sottoscrivono il contratto con l’Operatore a fronte dei salti di qualità della loro connettività, attuati con qualsiasi tecnologia disponibile;
5. Operatore: l’operatore abilitato alla prestazione di servizi di telecomunicazione, accreditato sul
Portale ai fini della prestazione dei Servizi.
Articolo 3. Oggetto della Convenzione
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l’Operatore si obbliga a:
a. offrire i livelli di servizio definiti nella presente Convenzione;
b. accedere correttamente al Portale messo a disposizione da Infratel Italia, a seguito di apposito accreditamento secondo la procedura prevista dall’art. 6.2 del Disciplinare tecnico-Manuale operativo;
c. comunicare correttamente le caratteristiche e procedure relative alla misura di aiuto ai potenziali Beneficiari, ivi inclusa la componente di prezzo oggetto di contributo pubblico, così da garantire l’effettiva conoscenza dell’offerta commerciale proposta, con particolare riferimento allo sconto applicato;
d. apporre il logo che eventualmente sarà trasmesso dal MISE, all’interno di ogni comunicazione scritta destinata ai potenziali Beneficiari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni di carattere commerciale, la modulistica contrattuale e le comunicazioni rivolte al Beneficiario nella fase di esecuzione del contratto;
e. interfacciarsi direttamente con i Beneficiari, attraverso uno qualsiasi dei canali a disposizione (es. online, call center, agenzia/punto vendita);
f. acquisire apposita richiesta del Beneficiario corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentante legale/titolare in corso di validità, comprensiva di una dichiarazione sostitutiva, resa da questi ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema riportato in Allegato A (Domanda di ammissione al contributo “Voucher connettività” per le imprese);
g. acquisire dal Beneficiario una dichiarazione del livello di servizio relativo al contratto di connettività in essere. A supporto di tale dichiarazione, potrà essere acquisito dall’Operatore altro documento (es. copia del contratto, fattura recente) che attesti in maniera univoca le prestazioni in termini di velocità del servizio relative al contratto in corso, presso la sede del Beneficiario interessata della richiesta voucher;
h. raccogliere e inserire sui propri sistemi tutte le informazioni/documenti necessari all’attivazione dei Servizi e procedere con la stipula del contratto con il Beneficiario;
i. verificare, al momento del caricamento della richiesta del voucher, che la documentazione e i dati del Beneficiario siano formalmente corretti e completi;
j. consultare il sito Internet Broadband Map istituito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCom”) all’indirizzo xxxxx://xxxx.xxxxx.xx/, che consente di verificare per ogni indirizzo civico le diverse tecnologie disponibili, per tener conto dei criteri di ammissibilità per l’erogazione dei voucher per le imprese di cui alla successiva tabella 1;
k. stipulare il contratto per servizi di massima velocità di connessione disponibili allo specifico indirizzo civico, secondo i criteri di ammissibilità di cui alla successiva Tabella 1, a seguito di verifica sul sito Broadband Map. L’Operatore si obbliga ad inserire in fase di prenotazione il riferimento all’identificativo della “cella AGCom” in cui ricade l’indirizzo della sede dell’impresa da collegare;
l. attivare i Servizi entro 90 giorni dalla data di prenotazione del voucher (120 giorni nel caso di richiesta di contributo di rilegamento);
m. adeguarsi al tracciato record definito da Infratel Italia (Allegato C - Tracciato record);
n. inviare a Infratel Italia tutte le movimentazioni (prenotazioni, disdette di prenotazioni, attivazioni, cessazioni, portabilità) relative ai voucher, tramite le funzionalità messe a disposizione dal Portale;
o. verificare la disponibilità delle risorse economiche, in base alle informazioni che saranno aggiornate da Infratel Italia con cadenza giornaliera, accedendo al Portale;
p. ai fini dei controlli a campione di cui all’articolo 10 della presente Convenzione, fornire, entro 15 giorni dalla richiesta di Infratel Italia, tutta la documentazione relativa ai Beneficiari oggetto di verifica.
2. La presente Convenzione si applica su tutto il territorio nazionale. Nelle Regioni che hanno espresso l’esigenza di limitare l’ambito di applicazione della misura, i voucher saranno resi disponibili esclusivamente nei comuni indicati da tali Regioni. Si allega alla presente Convenzione la documentazione che esplicita le eventuali suddette limitazioni territoriali, indicando i codici ISTAT dei comuni oggetto di intervento (Allegato D – Elenco comuni abilitati).
Articolo 4. Integrazioni
1. L’Operatore si impegna sin d’ora ad accettare di apportare, nel periodo di validità della Convenzione, variazioni alle attività indicate nella Convenzione stessa, che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche normative ovvero a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.
2. Le eventuali modifiche od integrazioni della presente Convenzione sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle Parti, costituirà elemento integrante dell’atto di Convenzione.
Articolo 5. Durata della Convenzione
1. La Convenzione sarà efficace per l’intera durata del Piano voucher per le imprese.
2. In ogni caso l’Operatore è obbligato a garantire i Servizi offerti al Beneficiario per la durata dell’offerta
prescelta da quest’ultimo, fatto salvo il recesso del Beneficiario.
Articolo 6. Importo del voucher
1. La misura di incentivazione alla domanda prevede l’erogazione di un contributo, sotto forma di sconto a favore del Beneficiario, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione a Internet in Banda ultralarga, oggetto dei Servizi per i periodi indicati in tabella 2. Il contributo potrà variare da un valore di €300 ad un valore di €2.500 sulla base di diverse caratteristiche della connettività e dei relativi costi, in presenza di salti di qualità previsti, secondo lo schema indicato nella tabella 1.
Tabella 1: Criteri di ammissibilità per l’erogazione dei voucher per le imprese
Prestazioni del contratto preesistente (V=velocità download espressa in Mbit/s) | Intervallo di velocità (Mbit/s) disponibile al civico in base alla Broadband map AGCom | |||||||
A V < 30 | B 30 ≤ V < 50 | C 50≤ V < 100 | D 100≤ V < 150 | E 150 ≤ V < 200 | F 200 ≤ V < 300 | G 300 ≤ V ≤ 1000 | H V> 1000 | |
Nessun contratto preesistente | No | Da xxxxxxxx0 | Da xxxxxxxx0 | Da xxxxxxxx0 | Da xxxxxxxx0 | Da xxxxxxxx0 | Si | Si |
V < 30 | No | Da xxxxxxxx0 | Da xxxxxxxx0 | Da xxxxxxxx0 | Da xxxxxxxx0 | Da xxxxxxxx0 | Si | Si |
30 ≤ V < 300 | No | No | No | No | No | No | Si | Si |
300 ≤ V ≤ 1.000 | No | No | No | No | No | No | No | Si |
2. Nella tabella 2 che segue, si illustrano i valori dei voucher, differenziati in base ai diversi parametri delle offerte.
1 Ammissibile solo se non esiste un intervallo di velocità superiore disponibile al civico del beneficiario.
Tabella 2: Sintesi criteri di attribuzione voucher per le imprese
Tipologia | Valore voucher (euro) | Durata del contratto | Parametri nuovo contratto | Ripartizione delle risorse | |||
Contributo Connettività | Contributo per eventuali costi di rilegamento (da giustificare) | Velocità massima in download (V) | Banda Minima Garantita (BMG) | ||||
VOUCHER A | VOUCHER A1 | 300 euro | Non previsto | 18 mesi | 30 Mbit/s ≤ V < 300 Mbit/s | NO BMG | 20% |
VOUCHER A2 | 300 euro | Fino a 500 euro (solo per V=1 Gbit/s) | 18 mesi | 300 Mbit/s ≤ V ≤1 Gbit/s | NO BMG | 20% | |
VOUCHER B | 500 euro | Fino a 500 euro (solo per V=1 Gbit/s) | 18 mesi | 300 Mbit/s ≤ V ≤1 Gbit/s | BMG ≥ 30 Mbit/s | 50% | |
VOUCHER C | 2.000 euro | Fino a 500 euro | 24 mesi | V > 1 Gbit/s | BMG ≥ 100 Mbit/s | 10% |
3. I diversi valori dell’importo dei voucher corrisponderanno alla realizzazione di step change, qualsiasi sia la tecnologia di rete a tal fine adottata nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, in base a quanto segue:
a) VOUCHER A (distinti in VOUCHER A1 e VOUCHER A2). Voucher con contributo connettività pari a
€300, per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 30 Mbit/s ≤ V < 300 Mbit/s (VOUCHER A1) oppure 300 Mbit/s ≤ V ≤1 Gbit/s (VOUCHER A2). Per connessioni che offrono V pari a 1 Gbit/s, il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a €500 a fronte di costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari che dovranno essere adeguatamente giustificati dagli Operatori e che potranno in tal modo essere coperti, almeno in parte, dal voucher. Per tale tipologia di voucher non è prevista l’offerta di Banda Minima Garantita. Al finanziamento di tali voucher sarà destinato il 40% delle risorse stanziate (20% per VOUCHER A1 e 20% per VOUCHER A2);
b) VOUCHER B. Voucher con contributo connettività pari a €500, per un contratto della durata di 18 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell’intervallo 300 Mbit/s ≤ V ≤1 Gbit/s. Per connessioni che offrono V=1 Gbit/s, il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a €500 a fronte di costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari che dovranno essere adeguatamente giustificati dagli Operatori e che potranno in tal modo essere coperti, almeno in parte, dal voucher. Per tale tipologia di voucher è prevista una soglia di Banda Minima Garantita pari ad almeno 30 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher sarà destinato il 50% delle risorse stanziate;
c) VOUCHER C. Voucher con contributo connettività pari a €2.000 per un contratto della durata di 24 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività superiore a 1Gbit/s. Il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a €500 a fronte dei relativi costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari che dovranno essere adeguatamente giustificati dagli Operatori e che potranno in tal
modo essere coperti almeno in parte dal voucher. Per tale tipologia di voucher è prevista una soglia di Banda Minima Garantita pari ad almeno 100 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher sarà destinato il 10% delle risorse stanziate.
4. Per i Voucher di tipo A2, B e C, per connessioni che offrono velocità pari a 1 Gbit/s (Voucher di tipo A2 e B) o superiore a 1 Gbit/s (Voucher di tipo C), il voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo fino a €500 a fronte di costi di rilegamento sostenuti dai Beneficiari che dovranno essere adeguatamente giustificati dagli Operatori e che potranno in tal modo essere coperti almeno in parte dal voucher, sia per servizi wired che wireless (opere di scavo o infrastrutture lato cliente, apparati operatore per collegamenti dedicati punto-punto). Il giustificativo dovrà riportare i costi analitici delle opere sostenute (es: scavo, canalina, installazione PTE/ROE, installazione apparato per punto-punto) sulla base dei quali si richiede il contributo di rilegamento fino a €500. Sono esclusi dai costi di rilegamento i dispositivi a supporto dell’erogazione del servizio di connettività (router, access point, switch, etc.) e l’eventuale componente verticale oltre il PTE/ROE. I contributi legati ai costi di rilegamento devono essere presenti nella fattura dell’Operatore al Beneficiario e devono essere relativi solo alla fornitura e posa in opera di quanto dedicato all’attivazione del singolo accesso che ne beneficia in maniera esclusiva. Tali costi sono ammissibili solo per raggiungere la sede di impresa con una connettività superiore rispetto a quanto disponibile al momento della prenotazione, risultante da AGCom Broadband map (xxxxx://xxxx.xxxxx.xx/). Non sono ammessi contributi aggiuntivi per costi di rilegamento se il nuovo contratto è della stessa velocità di connessione già disponibile sulla AGCom Broadband map.
5. Nel caso di recesso dal contratto di connessione per passaggio ad altro Operatore (la “portabilità del voucher”), l’Operatore subentrante fornirà i Servizi, riscuotendo il valore residuo del voucher.
Articolo 7. Responsabilità esclusiva dell’Operatore
1. L’Operatore dichiara di essere consapevole della natura pubblica del voucher riconosciuto al Beneficiario e assume la piena conseguente responsabilità della verifica del possesso da parte di quest’ultimo di tutti i requisiti necessari per beneficiare del voucher medesimo, sulla base della documentazione di cui alla presente Convenzione. In particolare:
a. l’Operatore assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente all’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della Convenzione;
b. l’Operatore si impegna a tenere indenne ed a manlevare Infratel Italia da ogni eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa all’oggetto della Convenzione.
2. L’Operatore, nel contratto di connettività, dichiara di aver verificato ed accertato di poter fornire al Beneficiario presso la sua sede alla data di sottoscrizione del medesimo, una connessione con prestazioni che soddisfano i criteri di ammissibilità per l’erogazione dei voucher per le imprese di cui alla precedente tabella 1.
Articolo 8. Responsabilità economica dell’Operatore
1. L’Operatore dichiara espressamente di avere completa conoscenza della situazione e delle potenzialità del mercato di riferimento. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata a tal proposito.
2. L’Operatore assume, pertanto, il rischio relativo alla realizzazione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione e, conseguentemente, l’onere delle proprie eventuali perdite di esercizio, sollevando Infratel Italia da ogni responsabilità e rinunziando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
Articolo 9. Compiti di Infratel Italia
Sarà compito di Infratel Italia:
a. procedere con l’erogazione dei contributi voucher all’Operatore, direttamente sul conto dedicato dell’Operatore, attraverso l’erogazione di rate mensili, in linea con la durata dei contratti stipulati con i Beneficiari, secondo quanto descritto all’articolo 11 della presente Convenzione;
b. effettuare i controlli a campione sulle attivazioni di ogni mese, così come descritto all’articolo 10 della presente Convenzione;
c. rendere disponibile, sul Portale, la situazione aggiornata della disponibilità delle risorse, in modo che gli Operatori stessi possano procedere con la prenotazione del voucher. Gli importi delle risorse saranno suddivisi tra le seguenti categorie:
i. Risorse disponibili: importo totale delle risorse ancora disponibili, segmentato per regione e per tipologia di voucher (Voucher A1/A2/B/C);
ii. Risorse prenotate: importo prenotato, che potrebbe tuttavia ritornare tra le risorse disponibili in caso di disdetta di prenotazione da parte dell’operatore o di superamento del termine temporale previsto (90 giorni dalla prenotazione – 120 giorni in caso di richiesta di contributo di rilegamento);
iii. Risorse attivate: importo delle risorse attivate, a seguito di consegna del servizio al Beneficiario, attestata dal verbale di consegna.
d. pubblicare sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni relative all’attuazione della misura, in
particolare l’elenco degli Operatori e la disponibilità delle risorse economiche.
Articolo 10. Attività di controllo
1. Infratel Italia, per conto del MISE, effettua i controlli sull’effettivo soddisfacimento dei requisiti di accesso
ai voucher da parte dei Beneficiari (es. visura Deggendorf).
2. Infratel Italia, per conto del MISE, procederà inoltre alla verifica a campione sui voucher attivati riguardo alla sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonché della veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese e delle offerte commerciali predisposte dagli Operatori, anche al fine di notificare gli esiti di tali verifiche alle autorità competenti.
3. I Beneficiari nei confronti dei quali venga accertata l’insussistenza dei requisiti decadranno dal beneficio loro concesso, con conseguente obbligo di restituzione di eventuali apparati ricevuti (necessari per i servizi di connettività) e degli importi del voucher già goduti, e saranno assoggettati alle ulteriori sanzioni previste dall’ordinamento.
4. Xxxxxxx effettuati controlli a campione sulle attivazioni di ogni mese. Il Portale, in modo del tutto casuale, estrarrà un numero adeguato di contratti da sottoporre a controllo.
5. Infratel Italia comunicherà ad ogni Operatore l’elenco dei contratti e la relativa documentazione
sottoposti a verifica. Nello specifico saranno richiesti:
a. copia del codice fiscale e del documento d’identità del Titolare/Rappresentante Legale dell’impresa Beneficiaria;
b. domanda di ammissione al contributo (Allegato A - Domanda di ammissione al contributo);
c. copia del contratto stipulato con il Beneficiario;
d. verbale di consegna (Allegato B);
e. eventuale giustificativo per costi di rilegamento (solo in caso di richiesta contributo di rilegamento);
f. eventuale documento (es. copia del contratto, fattura recente) attestante le prestazioni in termini di velocità del servizio relative al contratto già esistente presso la sede del Beneficiario oggetto della richiesta voucher.
6. L’Operatore, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, dovrà fornire a Infratel Italia, tramite il Portale, la documentazione relativa ai Beneficiari soggetti a controllo.
7. Infratel Italia effettuerà i controlli sulla documentazione ricevuta e:
a. in caso di esito positivo, procederà con l’erogazione del valore dei corrispondenti voucher all’Operatore, analogamente ai voucher non soggetti a verifica a campione, come descritto all’articolo 11 della presente Convenzione;
b. in caso di documentazione mancante/incompleta, Infratel Italia richiederà all’Operatore le relative integrazioni, tramite PEC/Portale, e in caso di esito positivo della verifica, procederà con l’erogazione come da punto precedente;
c. in caso di esito negativo, la richiesta di erogazione del relativo voucher sarà rigettata e verranno attivate le procedure indicate al successivo comma 8.
8. Per qualsivoglia motivo di mancato rispetto dei termini di fornitura dei Servizi, come definiti nella presente Convenzione, Infratel Italia potrà richiedere la restituzione delle quote eventualmente già versate.
9. Infratel Italia potrà avviare eventuali azioni di risarcimento e segnalerà alle autorità competenti eventuali false dichiarazioni.
10. Infratel Italia effettuerà controlli anche dopo l’attivazione, durante il periodo coperto dal voucher, per verificare eventuali disservizi o scostamenti della qualità dei servizi sottoscritta rispetto a quella effettivamente fruita dal Beneficiario, sulla base delle segnalazioni che riceverà dai Beneficiari.
11. In questi casi, ovvero qualora il Beneficiario riscontri valori di banda non coerenti con la Banda Minima Garantita inserita nel contratto relativo al voucher attivato, a seguito di verifica tramite l’applicativo Ne.Me.Sys – Misurainternet, disponibile al sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xx, e, nel caso non siano rispettati i livelli di servizio previsti, trasmetta gli esiti di tale misurazione a Infratel Italia, il relativo voucher verrà cessato e gli ulteriori pagamenti all’Operatore verranno annullati.
Articolo 11. Modalità di erogazione e termini di pagamento
1. In seguito all’attivazione dei voucher, entro il mese successivo all’attivazione e con cadenza mensile, Infratel Italia avvierà l’erogazione del valore dei corrispondenti voucher direttamente su un conto dedicato di ciascun Operatore, ad esclusione degli eventuali voucher selezionati per le verifiche a campione di cui all’articolo 10 della presente Convenzione.
2. L’ammontare del voucher per ciascun Beneficiario sarà erogato in rate mensili di pari importo per tutta la durata del contratto finanziato con il voucher, al netto di una trattenuta del 5%, a garanzia del corretto svolgimento delle attività di erogazione dei Servizi ai Beneficiari. L’importo trattenuto a titolo di garanzia sarà restituito all’Operatore alla scadenza del periodo predefinito dalla data di attivazione di ciascun Beneficiario.
3. Il contributo per il rilegamento, ove presente, sarà invece erogato in un’unica soluzione, unitamente con la prima rata.
Articolo 12. Esclusione dell’Operatore - Risoluzione
Il mancato rispetto delle previsioni delle disposizioni del DM e del Disciplinare Tecnico - Manuale operativo, da parte dell’Operatore, ne determina l’esclusione definitiva dal Piano voucher per le imprese.
L’esclusione comporterà la risoluzione di diritto della presente Convenzione.
Articolo 13. Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Infratel Italia e l’Operatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
a) per Infratel Italia: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
b) per l’Operatore: ……………………….
2. Ai fini delle comunicazioni relative al Piano voucher per le imprese, viene messa inoltre a disposizione degli Operatori di telecomunicazioni la casella e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Articolo 14. Foro Competente
Per ogni controversia nascente dalla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria competente del Foro di Roma.
Articolo 15. Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle attività oggetto della presente Convenzione, anche in ragione della sottoscrizione per accettazione della stessa, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati e i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la “Normativa Applicabile”). L’Operatore garantisce che il trattamento dei dati personali in esecuzione della presente Convenzione avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti in essa contemplati e attenendosi alle vigenti disposizioni della normativa applicabile.
Infratel Italia non sarà responsabile dell’eventuale inosservanza da parte dell’Operatore della disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo.
Infratel Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei Beneficiari, in ottemperanza agli obblighi previsti dal GDPR e dalle altre norme in materia, provvede alla nomina dell’Operatore quale “Responsabile del trattamento dei dati personali” nei termini e secondo le specifiche di dettaglio indicate nell’atto di nomina allegato alla presente Convenzione (Allegato E - Nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR). Si precisa che il predetto atto di nomina - redatto ai sensi dell’art. 28 GDPR - costituisce parte integrante della presente Convenzione.
Al fine di verificare il rispetto della suddetta normativa, in fase di primo accreditamento sul Portale, l’Operatore dovrà sottoscrivere la Dichiarazione di compliance privacy e cybersecurity (Allegato 4) e inviarla ad Infratel Italia unitamente alla restante documentazione.
Tutti i dati personali comunicati dall’Operatore a Infratel Italia saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali indicate nell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del GDPR. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento - Infratel Italia S.p.A. con sede legale in vix Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx (Xxxxxx) x sede operativa in Vixxx Xxxxxxx 000- 00000, Xxxx (Xxxxxx), contattabile al seguente indirizzo e-mail: xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx che potrà essere
contattato all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la protezione dei dati personali - Pixxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx.
[Firma/data Infratel Italia] [Firma/data Operatore]
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole: Articolo 3. Oggetto della Convenzione; Articolo 4. Integrazioni; Articolo 5. Durata della Convenzione; Articolo
7. Responsabilità esclusiva dell’Operatore; Articolo 8. Responsabilità economica dell’Operatore; Articolo 10. Attività di controllo; Articolo 11. Modalità di erogazione e termini di pagamento; Articolo 12. Esclusione dell’Operatore – Risoluzione; Articolo 14. Foro Competente.
[Firma/data Operatore]