SIGLATA L’IPOTESI DI ACCORDO DEL 26 GENNAIO 2021 PER IL RINNOVO DEL CCNL FENIOF
SIGLATA L’IPOTESI DI ACCORDO DEL 26 GENNAIO 2021 PER IL RINNOVO DEL CCNL FENIOF
-SCIOLTA LA RISERVA IN DATA 10 FEBBRAIO 2021-
Xxxxx xxxxx di informarVi che, dopo una trattativa durata circa cinque mesi, in data 26 gennaio 2021 è stata sottoscritta tra la FENIOF, assistita dal Settore Lavoro di Confcommercio – Imprese per l’Italia, e Filt-CGIL, Fit- CISL e UILtrasporti, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del “CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre”, scaduto il 31 dicembre 2020.
In data 10 febbraio 2021 è pervenuta a firma delle sigle sindacali formale comunicazione di scioglimento della riserva sull’ipotesi di accordo suddetta, pertanto il CCNL è da intendersi rinnovato.
Nell’attesa di provvedere nei prossimi giorni alla preparazione del testo assemblato, con la presente siamo a riassumere le principali novità intervenute nel CCNL.
La vigenza dell'accordo è quadriennale, con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2021 e con scadenza al 31 dicembre 2024.
PARTE ECONOMICA
L'accordo prevede un incremento retributivo a regime di 58 euro mensili lorde, parametrato al 4° livello, con le seguenti decorrenze:
· 10 euro a luglio 2021
· 14 euro ad agosto 2022
· 16 euro a settembre 2023
· 18 euro a ottobre 2024
Gli importi economici da riconoscere per tutti i livelli sono pari ad euro:
Livelli | decorrenza 1/7/2021 | decorrenza 1/8/2022 | decorrenza 1/9/2023 | decorrenza 1/10/2024 | totale |
1 | € 15,40 | € 21,56 | € 24,64 | € 27,72 | € 89,31 |
2 | € 12,92 | € 18,09 | € 20,67 | € 23,26 | € 74,94 |
3 | € 11,15 | € 15,61 | € 17,84 | € 20,07 | € 64,67 |
4s | € 10,62 | € 14,87 | € 16,99 | € 19,12 | € 61,59 |
4 | € 10,00 | € 14,00 | € 16,00 | € 18,00 | € 58,00 |
5 | € 8,85 | € 12,39 | € 14,16 | € 15,93 | € 51,33 |
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
E’ stato concordato, a far data dal 1° aprile 2021, un aumento del contributo Fon.Te dall’1,05% all’1,55% della retribuzione utile al computo del TFR a carico datore di lavoro, anche al fine di promuovere una maggiore adesione alla previdenza complementare.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Per attenuare i vincoli introdotti con il Decreto Dignità, l’accordo prevede l’estensione a 36 mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato, attualmente pari a 24 per legge, fermo restando l'obbligo di apporre una delle causali previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, dopo il dodicesimo mese.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 2, X.Xxx. n. 81/2015
Sempre al fine di rendere maggiormente flessibile l'istituto del contratto a termine, le Parti hanno introdotto la possibilità di sottoscrivere contratti a tempo determinato “stagionali” per far fronte ai picchi di attività dovuti all'aumento dei tassi di mortalità in determinati periodi dell’anno (da novembre a febbraio e da giugno ad agosto) e ad emergenze pandemiche dichiarate dalle Autorità sanitarie competenti.
L’utilizzo della predetta tipologia di rapporti a termine consente di gestire le intensificazioni di attività che possono verificarsi in determinati periodi dell’anno o per particolari situazioni superando i principali limiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2015, ossia:
· gli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo
c.d. “stop e go” (art. 21, co. 2) ;
· le limitazioni quantitative (art. 23, co. 2, lett. c));
· la durata del rapporto (art. 19, co. 2);
· la necessità di specificare una causale in caso di rinnovo o di superamento dei 12 mesi di durata del rapporto (art. 19, co. 1).
MUTAMENTO E CUMULO MANSIONI
L'accordo contiene la revisione della disposizione sul mutamento di mansioni che, conformemente alla modifica normativa apportata all’art. 2103 c.c. dal D.Lgs. n. 81/2015, va ad innalzare il termine utile per l'assegnazione definitiva a mansioni superiori (da 2 a 3 mesi) uniformando la disciplina tra impiegati ed operai.
INDENNITA’ DI “SALTO PASTO”
Con le modifiche apportate all’art 23 è stato aumentato l’importo dell’indennità di “salto pasto” ad 8€. Con le modifiche apportate all’art. 55 è stato aumentato per ogni pasto l’importo del concorso spese in sostituzione del “piè di lista” a 13/14/15€ rispettivamente per il 2021/2022/2023.
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
Le Parti hanno concordato di ampliare il periodo di aspettativa non retribuita per un periodo di 12 mesi nei casi di assenza del dipendente a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale.
TRASFERIMENTI DI AZIENDA E APPALTI
Nell'accordo sono state introdotte due nuove disposizioni.
L’art. 69 bis, relativo ai trasferimenti di azienda, riassume la disciplina normativa prevista dalla L. n. 428/1990 riprendendone i contenuti e le procedure.
L’art. 69 ter prevede una clausola sociale che garantisce il passaggio di personale in caso di cambio appalto, ma con limitazione ai dipendenti con anzianità sull’appalto o iscrizione al LUL superiore a otto mesi.
RELAZIONI SINDACALI
Le Parti hanno previsto la possibilità di istituire l’Osservatorio Nazionale Paritetico con compiti di monitoraggio, di approfondimento delle tematiche utili per lo sviluppo del settore e di proposta (art. 8), ed un Comitato Paritetico per le Pari Opportunità con il compito di promuovere azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna sul lavoro (art. 9). Le aziende con più di 10 dipendenti riconosceranno ai lavoratori che fanno parte dei predetti organismi 16 ore annuali di permesso retribuito per partecipare alle riunioni.
Infine, oltre ad apportare dei piccoli aggiustamenti alle materie demandate alla contrattazione di secondo livello, sono stati introdotti degli aggiornamenti normativi e delle riformulazioni non sostanziali ad alcune discipline (es. apprendistato, malattia, ecc.), in linea con la legislazione vigente.
Completano l’accordo un “avviso comune” sottoscritto tra Feniof e le XX.XX. in tema di lavori usuranti.
Elementi di ulteriore approfondimento sono comunque disponibili nel documento in allegato, scaricabile cliccando al seguente link al sito della FENIOF:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XXXX-00_00_0000_XXXXXXXXX-XXXXXXXXXX- DA-IMPRESE-ESERCENTI-ATTIVITA-FUNEBRE-CON-SCIOGLIMENTO-DI-RISERVA-SINDACATI.pdf