CIG: 86758501E9
SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2,
LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL
D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEI PIANI FORMATIVI DI N. 3 CONTRATTI APPLICATIVI “AVVISI FONDO
DI ROTAZIONE - PROGRAMMAZIONE 2021” - DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO-QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016.
CIG: 86758501E9
tra
- XXX.XXXX “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative”, con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxx x. 00, (X.X. 97246820589), rappresentato da Xxxxxxxx Xxxxxxxx nata a Ascoli Xxxxxx il 16/05/1959 (C.F. SRFSFN59E56A462B), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;
e
- “…….” (di seguito “Affidatario o Esecutore”), con sede legale in …........, Via ….............n. , (C.F.
…............), rappresentato da ……………, nato a ………….. il ……….., (C.F. ), nella sua qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante; (di seguito, anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”)
Premesso che
i) il “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative pubblicava in data 22/03/2021 un avviso pubblico per l’acquisizione, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, del servizio di valutazione ex ante dei piani formativi di n. 3 Contratti applicativi “Avvisi Fondo di Rotazione - Programmazione 2021” - da attuarsi mediante accordo- quadro ex art. 54, comma 3, del d. lgs. 50/2016, in esecuzione della Delibera del C.d.A. del 16/03/2021;
ii) “…………” è risultato affidatario della predetta procedura formulando l’offerta che si allega al presente contratto (All. 1), giusta verbale di proposta di aggiudicazione della Commissione di gara, che in copia si allega al presente contratto (All. 2);
iii) “…………”, quale affidatario dell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui al presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza dei contenuti tecnico-funzionali delle prestazioni in oggetto.
e visti
a) la legge n. 388/2000 e s.m.i.;
b) il D.lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
c) la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
d) lo Statuto ed il Regolamento del Fondo;
e) il D.M. Lavoro del 10 maggio 2002 (riconoscimento di Xxx.Xxxx);
f) il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;
g) il Regolamento del Fondo sui principi del procedimento amministrativo e il Regolamento acquisizione di beni e servizi;
h) il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Xxx.Xxxx ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018;
i) Il Codice Etico e il MOG 231/2001.
* * *
Tutto ciò visto e premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse.
1.1 Le premesse di cui sopra e gli allegati ivi riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del servizio.
La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 finalizzato all’affidamento del SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE PIANI FORMATIVI DI N.3 AVVISI FONDO DI ROTAZIONE - PROGRAMMAZIONE 2021.
La valutazione dei piani formativi e le attività connesse dovranno essere realizzate in conformità con le indicazioni contenute nei singoli Avvisi pubblicati per il canale Fondo di Rotazione - programmazione 2021.
La programmazione 2021 approvata dal Cda di Xxx.Xxxx relativa agli Avvisi del canale di finanziamento Fondo di Rotazione prevede:
TIPOLOGIA DI AVVISO | IMPORTO STANZIATO* |
Avviso Aziendale | € 4.500.000,00 |
Avviso Strategico | € 3.500.000,00 |
Avviso Smart | € 2.000.000,00 |
*Il Fondo, stante la sussistenza di eventuali disponibilità finanziarie, si riserva ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, di aumentare l’importo stanziato per ciascun Avviso del canale di finanziamento “Fondo di Rotazione” nella misura pari al 20% rispetto gli importi stanziati.
AVVISO 47 AZIENDALE “Nuove competenze per la crescita e la competitività” € 4.500.000,00
(pubblicato l’8 marzo 2021 con scadenza di presentazione fissata al 28/05/2021)
L’Avviso avrà una ripartizione di risorse a livello regionale e prevede una singola scadenza. Eventuali residui di risorse saranno riprogrammati su una seconda scadenza.
L’Avviso avrà lo scopo di sostenere le imprese aderenti al Fondo, impegnate da un lato a fronteggiare il cambiamento della domanda e dall’altro a valutare gli effetti di una pandemia che richiede la ridefinizione di assetti organizzativi e di sistemi di relazioni capaci di adattarsi velocemente a strategie di mercato in continua evoluzione. Promuovere dunque crescita e competitività è la finalità dell’avviso che intende accompagnare le imprese nel rilancio delle attività economiche, nella specializzazione delle produzioni, nella qualificazione delle prestazioni e nell’incremento di servizi aggiuntivi con piani formativi orientati allo sviluppo del capitale umano, alla stabilità dell’occupazione, al benessere organizzativo e al lavoro di qualità, alla valorizzazione e promozione della distintività cooperativa per la creazione di nuova occupazione.
AVVISO 48 STRATEGICO “Innovazione e sostenibilità” € 3.500.000,00
Questo Avviso sarà incentrato sul tema delle Innovazioni: di prodotto, di processo, tecnologica, digitale, ambientale, sociale, ecc, che presentino un carattere orientato a stimolare la crescita della competitività delle aziende. L’Avviso vuole essere una leva a sostegno delle imprese, soprattutto le PMI generalmente destinatarie degli Avvisi, e che stimoli e supporti la loro capacità di lettura dello scenario in cambiamento, l’analisi dei nuovi mercati, la tensione al rinnovamento e l’investimento
sulle Nuove Competenze. La sostenibilità in tutte le sue declinazioni quindi non solo ambientale ma
economica e sociale sarà tra gli elementi su cui si svilupperà la progettualità oggetto dell’Avviso.
L’avviso strategico “Innovazione e sostenibilità” sostiene dunque il riposizionamento delle imprese aderenti promuovendo percorsi di trasformazione e rigenerazione delle prassi operative, di nuove progettualità tese a rafforzare le capacità di analisi dei contesti di sviluppo, a ridefinire ambiti di intervento e strategie imprenditoriali in un’ottica di crescita sostenibile. I temi sono quelli di un nuovo modo di produrre, di lavorare, di relazionarsi all’ambiente, alle risorse naturali e alle persone; culture economiche e organizzative che richiedono una ridefinizione degli spazi di azione, soluzioni tecnologiche eque e generatrici di valore, l’affermazione di modelli organizzativi, produttivi e di consumo che sanno coniugare crescita economica, partecipazione e valorizzazione del lavoro.
L’avviso strategico si caratterizza per essere un programma di azioni formative e di attività ad esse propedeutiche strettamente integrate e finalizzate a supportare sia i cambiamenti organizzativi gestionali interni all’azienda attraverso specifici interventi formativi volti all’ acquisizione e diffusione di nuove competenze sia a creare le condizioni esterne per ripensare modelli di collaborazione e opportunità di sviluppo capaci di incidere nei contesti territoriali e/o produttivi di riferimento.
AVVISO 49 SMART € 2.000.000,00
Questa iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la formazione continua anche delle piccole e micro imprese (fascia 0-9); risponde ai fabbisogni formativi specifici e urgenti individuati dalle aziende; la progettazione semplificata, la fruibilità dei percorsi e l’immediata cantierabilità sono le caratteristiche distintive di questo canale di offerta; interventi formativi mirati, da realizzare in tempi brevi e con contributo contenuto ma agevolati dalla semplificazione delle procedure per l’accesso al finanziamento. La modalità di richiesta di finanziamento sarà a sportello (eventualmente anche mensile) fino ad esaurimento risorse.
Resta fermo che l’obbligo di corrispondere il servizio di valutazione ex ante attinente a ciascun Avviso dovrà essere effettuato tramite la trasmissione di un contratto applicativo.
Art. 3 – Durata dell’accordo quadro e modalità di esecuzione del servizio.
L’accordo quadro avrà la durata di 12 mesi. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi.
Xxx.Xxxx si riserva, inoltre, di non sottoscrivere un numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato. Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, e in ogni caso per una durata complessiva, comunque, inferiore o al massimo pari ai 12 mesi, Xxx.Xxxx si riserva, con apposita determinazione, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell’intervento e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo e quindi dell’intero accordo quadro. Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse finanziarie per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 7, Xxx.Xxxx si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o
maggiorazione. In ogni caso, sia per il 2021 che per il 2022, gli importi previsti nel contratto di accordo quadro e negli eventuali successivi contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio di Xxx.Xxxx.
Art. 4 – Localizzazione dell’intervento.
I servizi verranno espletati presso le proprie sedi e/o presso la sede di Xxx.Xxxx.
Art. 5 – Gruppo di lavoro.
Il servizio prevede il lavoro delle figure professionali elencate e descritte nella progettazione presentata in sede di gara. L’Organismo affidatario si impegna a inviare l’elenco dei valutatori impegnati e a comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente, eventuali cambiamenti dell’organico utilizzato che comunque deve corrispondere alla medesima qualifica e con pari esperienza. L’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.lgs. 196/2003). L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Xxx.Xxxx procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori. L’esecutore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque prima della data di avvio delle prestazioni l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata.
Art. 6 – Corrispettivo contrattuale.
Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Xxx.Xxxx al contraente alcun corrispettivo. Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi ed eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti da Xxx.Xxxx. Il corrispettivo contrattuale dovuto da Xxx.Xxxx all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per il periodo di 12 mesi e per i periodi presuntivamente sopra indicati, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo. In sintesi, l’importo complessivo presunto del progetto affidato con il presente accordo è di € 74.900,00. Il valore del sopra esposto quadro finanziario, indica l’importo complessivo presunto del servizio che si intende affidare con il presente accordo quadro che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente accordo quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o costi diversi quanto posto a base del presente accordo quadro. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro. Il corrispettivo dovuto da Xxx.Xxxx all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente accordo quadro comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ................
IVA al .......... pari a € ............., per un totale di € .......................
Art. 7 – Contratti applicativi.
Si rappresenta che il valore presunto del contratto applicativo, nell’ambito della durata di n. 12 mesi del presente accordo quadro, in funzione dei servizi programmabili, risulterà essere il seguente con la periodicità di seguito indicativamente individuata:
1) AVVISO 47 AZIENDALE: per una durata stimata di mesi 6 e un importo stimato massimo €
35.000,00;
2) AVVISO 48 STRATEGICO: per una durata stimata di mesi 6 e per un importo stimato massimo €
25.000,00;
3) AVVISO 49 SMART: per una durata stimata di mesi 3 e per un importo stimato massimo €
14.900,00.
Xxx.Xxxx si riserva di variare la periodicità e la decorrenza di eventuali contratti applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa. Xxx.Xxxx si riserva, qualora si determinasse a sottoscrivere contratti applicativi, nell’economia delle risorse disponibili, di affidare l’importo complessivo presunto del servizio oggetto del presente accordo quadro, secondo il Piano Finanziario presentato in fase di gara. L’importo complessivo presunto dell’accordo quadro in relazione alla scadenza del conseguente contratti applicativi trova, comunque, limite negli stanziamenti di bilancio. Tutti gli interventi indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta agli esecutori con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente. Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento. Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
a. l’oggetto degli interventi da eseguire;
b. la descrizione e consistenza delle prestazioni;
c. le prestazioni principali, ed accessorie ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare;
d. l’importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite al servizio;
e. i termini utili per l’esecuzione delle prestazioni e le penalità;
f. i massimali della garanzia di esecuzione ai sensi dell’art. 103 Dlgs. vo 50/2016, prestata per
la sottoscrizione del singolo contratto applicativo;
g. il termine per l’emissione della relazione sulle prestazioni realizzate.
Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
L’esecutore risponderà verso Xxx.Xxxx del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del
D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Xxx.Xxxx, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti agli eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
L’aggiudicatario del presente accordo quadro, affidatario degli eventuali contratti applicativi, si impegna a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata del presente accordo quadro indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi in conformità alle
indicazioni del successivo art. 16. A tal fine, l’Amministrazione si impegna a comunicare all’aggiudicatario, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo quadro, ovvero dalla data presunta di conclusione dei contratti applicativi (escluso l’ultimo) sopra indicata, la data di affidamento del successivo contratto applicativo, ovvero di riservarsi successivamente (con periodicità, comunque, non superiore a trenta giorni) la relativa comunicazione.
Art. 8 – Oneri a carico dell’esecutore.
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali derivanti dai singoli contratti applicativi come sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel relativo capitolato.
Le prestazioni contrattuali oggetto del presente accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato:
- L’esecutore è tenuto altresì ad inviare alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, i nominativi dei valutatori impiegati per l’espletamento del servizio.
– In caso di assenza temporanea ovvero programmata degli operatori impiegati nel servizio l’esecutore assicurerà la sostituzione immediata. Tale sostituzione dovrà avvenire con operatori di pari qualifica professionale e dovrà preventivamente essere comunicata alla stazione appaltante;
- È a carico dell’affidatario del servizio ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante i valutatori impegnati nelle attività oggetto del contratto;
- È compito dell’equipe dell’affidatario effettuare un costante monitoraggio dell'attività svolta e una periodica analisi valutativa dell’efficacia del servizio;
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
- obblighi afferenti al pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto del Codice Etico e del Regolamento di acquisizione beni e servizi di Xxx.Xxxx;
L’esecutore nell’esecuzione degli eventuali singoli contratti applicativi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Xxx.Xxxx.
L’aggiudicatario dell’accordo quadro si impegna a comunicare tempestivamente a Xxx.Xxxx, indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi, nella vigenza dell’accordo quadro medesimo, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, ogni esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro e dagli eventuali singoli contratti applicativi tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Ogni operatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali derivanti dagli eventuali singoli contratti applicativi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione degli eventuali singoli contratti applicativi, alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Xxx.Xxxx in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità
proposte in sede di offerta migliorativa.
Art. 9 – Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto applicativi.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto degli eventuali singoli contratti applicativi, il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali del singolo contratto applicativo, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se Xxx.Xxxx si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo il caso di opposizione di Xxx.Xxxx allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni
contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
Art. 10 – Proposte migliorative.
L’Operatore, senza alcun onere per Xxx.Xxxx, mette a disposizione servizi, migliorie e innovazioni:
● ...................................
Tali attività devono essere svolte con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata della convenzione nel rigoroso rispetto delle previsioni, quantità, modalità, indicazioni e prescrizioni previste nei sopra indicati documenti di gara.
Art. 11 – Penali.
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali complessivamente assunti, in funzione dei contratti applicativi afferenti il presente accordo quadro, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi delle norme vigenti:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
c) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.;
d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, per ciascun contratto applicativo in funzione del presente accordo quadro, che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Xxx.Xxxx all’esecutore.
L’esecutore è tenuto a comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Xxx.Xxxx nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Xxx.Xxxx, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine prima previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, salvo quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di rendicontazione, ovvero anche di fatture rendicontazioni, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. Xxx.Xxxx potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il
diritto di Xxx.Xxxx di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il responsabile del servizio riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali di ogni singolo contratto applicativo. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale del singolo contratto applicativo il responsabile unico del procedimento propone a Xxx.Xxxx la risoluzione del contratto del singolo contratto applicativo per grave inadempimento.
Art. 12 – Referenti Progettuali.
Ai fini della realizzazione del progetto, e ai fini di seguire lo svolgimento delle Attività del Servizio e verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali, rivestono la funzione di referente progettuale:
Per Xxx.Xxxx - Referente Xxxx. Xxxxxx Xxxx;
Per l’Organismo Affidatario - Referente ...................
Art. 13 – Liquidazione dei corrispettivi.
La contabilità del presente appalto è regolamentata dalla normativa.
Il pagamento del compenso, per le prestazioni in oggetto, è effettuato, con bonifico bancario, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della relativa fattura, come di seguito stabilito:
- 50% alla stipula del contratto;
- 50% a conclusione delle attività;
e previa verifica effettuata da Xxx.Xxxx sulla conformità delle attività e sulla completezza della relativa documentazione comprovante le attività svolte.
I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario su appositi conti corrente dedicati all’uopo indicati dall’affidatario in ossequio alla normativa di cui al D.lgs. 136/2010 e s.m.i. nei singoli contratti applicativi previsti dal presente accordo quadro. L’affidatario è tenuto a comunicare a Xxx.Xxxx eventuali variazioni relative al conto corrente sopra indicato ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 86758501E9.
Xxx.Xxxx resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate. Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dall’affidatario e fatta pervenire in tempo utile perché Xxx.Xxxx possa procedere ai pagamenti così come richiesti. Essa non avrà effetto comunque per i mandati già emessi.
Xxx.Xxxx, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’affidatario fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Art. 14 – Controlli dei livelli di qualità delle prestazioni.
Per ciascun contratto applicativo il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato tecnico;
2. non conformità per gravità delle prestazioni;
3. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
4. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
5. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso di esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Xxx.Xxxx, devono essere notificate
all’esecutore ai sensi dell’articolo 11 del presente schema di accordo quadro afferente alle penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’affidatario del relativo contratto applicativo concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108 del Nuovo Codice.
Art. 15 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni di ciascun contratto applicativo.
Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, Xxx.Xxxx si riserva di nominare uno o più responsabili operativi al fine di coadiuvare il D.E.C. nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile in relazione al regolare andamento dell'esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
Al D.E.C. compete, tra l’altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro, il controllo sulla regolare esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell’appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Xxx.Xxxx.
Competono al D.E.C. le seguenti attività:
• svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
• si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione dei singoli eventuali contratti
applicativi derivanti dal presente accordo quadro ai sensi dell’art. 108 del Codice;
• riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali dei singoli contratti applicativi;
• su autorizzazione del R.U.P. dà avvio, per ciascun contratto applicativo, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
• accerta, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni effettuate dall’operatore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti nel termine indicato in ciascun contratto applicativo;
• ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del presente schema di accordo quadro in ciascun contratto applicativo qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
• redige i verbali di ripresa dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;
• a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di ciascun contratto applicativo.
Nei singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro la verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali di ciascun contratto applicativo siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del rispettivo contratto applicativo.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalla norma.
Art. 16 – Modalità di soluzione delle controversie.
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente accordo quadro, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 17 – Assicurazioni a carico dell’impresa di ciascun contratto applicativo.
L’aggiudicatario di ciascun contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario di ciascun contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle
relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette
all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore
medesimo, restandone del tutto esonerata Xxx.Xxxx. (clausola vessatoria)
Art. 18 – Subappalto.
Non è ammesso il subappalto né la cessione del contratto.
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari.
L’affidatario dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 20 – Codice etico e 231.
L’affidatario dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione del Codice Etico di Xxx.Xxxx.
L’affidatario dichiara di essere consapevole che il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta degli enti in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso l’affidatario dichiara di non essere sino ad ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Xxx.Xxxx nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.
L’affidatario prende atto, inoltre, che Xxx.Xxxx ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l’applicazione delle relative sanzioni.
L’affidatario si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del D. Lgs. 231/01. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Xxx.Xxxx a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.
Art. 21 – Risoluzione del contratto.
In relazione alla risoluzione del contratto del presente accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall’ art.108 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'esecutore costituiscano grave inadempimento alle obbligazioni di ciascun contratto applicativo tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi affidamenti, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto. Xxx.Xxxx si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario;
c) ritardare la consegna dei verbali di valutazione dei piani oltre il termine di dieci (10) giorni rispetto al termine indicato in sede di offerta tecnica;
d) violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.;
e) violazione degli obblighi in materia di conflitto di interesse e/o di incompatibilità;
f) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, subaffidamento, cessione di contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;
g) venir meno in capo all’Appaltatore dei requisiti previsti dal bando di gara e negli altri casi previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C., per ciascun contratto applicativo, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Xxx.Xxxx su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del singolo contratto applicativo.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione del presente accordo quadro.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni afferenti i contratti applicativi conseguenti al
presente accordo quadro per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il
D.E.C. assegna all’appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Xxx.Xxxx, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del singolo contratto applicativo.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione del presente accordo quadro.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo contratto applicativo, il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui all’art. 108 del Codice, che determinerà la risoluzione del presente accordo quadro.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del singolo contratto applicativo dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, Il D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dalle norme vigenti.
Infine, in sede di liquidazione finale del singolo contratto applicativo, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente accordo quadro, ove Xxx.Xxxx non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Codice etico del Fondo”, le ipotesi di cui all’art.108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
Il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e, previa diffida di Xxx.Xxxx rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei singoli contratti applicativi e, conseguentemente, del presente accordo quadro.
Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Xxx.Xxxx per l’avvio dell’esecuzione di ciascun contratto applicativo.
Qualora l’esecutore non adempia, Xxx.Xxxx si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del
relativo contratto applicativo e, conseguentemente, del presente accordo quadro.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:
a) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
b) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.
ove previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
c) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C.
oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
d) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal
D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.
Art. 22 – Recesso del contratto.
Xxx.Xxxx si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile.
Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Xxx.Xxxx una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i contratto/i applicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i contratto/i applicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/i contratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Art. 23 – Esecuzione in danno.
In caso di risoluzione del contratto, durante l'erogazione del servizio, Xxx.Xxxx si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento del progetto con addebito del maggior costo sostenuto a carico dell'Operatore Economico inadempiente, oltre che ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto. L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge e per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 24 – Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali.
L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa sulle nuove disposizioni in materia di tutela dei dati personali (GDPR), consultabile sul sito istituzionale del Fondo al link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx/xxxxxxx/, e conseguentemente autorizza il committente al trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di tutti gli impieghi leciti previsti.
Le Parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e delle disposizioni del GDPR con riferimento a qualsiasi dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.
Art. 25– Spese di contratto ed accessori a carico dell’aggiudicatario.
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente accordo quadro che alla sottoscrizione dei conseguenti contratti applicativi sono a carico dell’esecutore.
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del Codice e di cui al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del Codice sono rimborsate a Xxx.Xxxx dall’aggiudicatario definitivo del presente accordo quadro entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 26 – Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 21, comma 1 del presente accordo quadro.
“L’esecutore di ciascun contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di
infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei
terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’esecutore di ciascun contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Xxx.Xxxx”.
“Xxx.Xxxx si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro
per motivi di interesse pubblico”.
Art. 27 – Disposizioni Finali.
La proprietà dei dati trattati durante l’affidamento del servizio è esclusivamente di Xxx.Xxxx e
qualsiasi uso ne venga fatto deve essere autorizzato dalla Direzione del Fondo.