Convenzione istitutiva dell’Organizzazione internazionale
Traduzione1
Convenzione istitutiva dell’Organizzazione internazionale
per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT)
Conclusa a Londra il 3 settembre 1976
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19882 Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 17 maggio 1989 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 maggio 1989
(Stato 25 febbraio 2003)
0.784.607
Gli Stati parti della presente convenzione,
Considerando il principio enunciato nella risoluzione 1721 (XVI) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, secondo cui le nazioni del Mondo debbono poter co- municare al più presto possibile per mezzo di satellite su base mondiale e non di- scriminatoria,
Considerando le relative disposizioni del trattato sui principii che regolano le attività degli Stati nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmo- sferico, compresa la luna e gli altri corpi celesti, trattato concluso il 27 gennaio 19673, ed in particolare l’articolo I, il quale afferma che lo spazio extra-atmosferico deve essere utilizzato a vantaggio e nell’interesse di tutti i Paesi,
Tenuto conto del fatto che una parte molto rilevante del commercio mondiale si svolge per via marittima,
Consapevoli della possibilità di migliorare notevolmente il sistema marittimo di soc- corso e di sicurezza, e il collegamento tra le navi, e tra queste e le loro compagnie, nonché tra gli equipaggi o i passeggeri a bordo e le persone a terra, con l’utilizzo dei satelliti,
Decisi, a tal fine, a fornire, a vantaggio delle navi di tutti i Paesi facendo ricorso alla tecnica più avanzata e più appropriata di telecomunicazioni spaziali, i mezzi più ef- ficaci e più economici, compatibili con l’uso più efficace e più equo dello spettro delle frequenze radioelettriche e delle orbite dei satelliti,
Riconoscendo che un sistema marittimo a satelliti comprende sia le stazioni terrestri mobili e le stazioni terrestri di terra che il settore spaziale,
Dichiarando che un sistema marittimo a satelliti deve essere aperto anche alle comu- nicazioni aeronautiche nell’interesse degli aeromobili di tutti i Paesi4,
Hanno convenuto quanto segue:
RU 1989 1926
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Rac- colta.
2 RU 1989 1925
3 RS 0.790
4 Introdotto dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente convenzione:
a) l’espressione «Accordo operativo» indica l’accordo operativo relativo al- l’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via sa- tellite (INMARSAT), compreso il suo allegato;
b) il termine «Parte» indica uno Stato per il quale la presente convenzione è en- trata in vigore;
c) il termine «Firmatario» indica sia una Parte che un organismo designato in conformità al paragrafo 3) dell’articolo 2, per il quale l’accordo operativo è entrato in vigore;
d) l’espressione «settore spaziale» indica i satelliti nonché gli impianti e le at- trezzature di ricerca, telemisurazione, telecomando, controllo e di sorve- glianza e le installazioni ed attrezzature ad esse connesse, necessarie per il funzionamento di tali satelliti;
e) l’espressione «settore spaziale INMARSAT» indica il settore spaziale di cui l’INMARSAT è proprietaria o locataria;
f) il termine «nave» indica un’imbarcazione di qualsiasi tipo usata nell’am- biente marino e include fra l’altro gli aliscafi, i veicoli a cuscini pneumatici, i sommergibili, i natanti e le piattaforme non ancorate in permanenza;
g) il termine «beni» indica qualsiasi elemento nei confronti del quale possa es- sere esercitato il diritto di proprietà, ivi inclusi i diritti contrattuali;
h) il termine «aeromobili» indica qualsiasi apparecchio che possa sostenersi nell’atmosfera grazie a reazioni dell’aria diverse da quelle esercitate sulla superficie terrestre.5
Art. 2 Creazione dell’INMARSAT
1) L’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT), cui si fa qui riferimento come l’«Organizzazione», viene creata dalla presente convenzione.
2) L’accordo operativo concluso conformemente alle disposizioni della presente convenzione è aperto alla firma contemporaneamente a questa.
3) Ogni Parte firma l’accordo operativo o designa un organismo competente, pub- blico o privato, sottoposto alla giurisdizione di tale Parte, che firmerà l’accordo ope- rativo.
4) Le amministrazioni e gli organismi delle telecomunicazioni possono, in confor- mità con la legge nazionale applicabile, negoziare e concludere direttamente gli ap- propriati accordi di traffico sull’uso che essi faranno degli impianti delle telecomu- nicazioni fornite in virtù della presente convenzione e dell’accordo operativo, non- ché sui servizi destinati al pubblico, sugli impianti, sulla ripartizione dei proventi, e sulle disposizioni commerciali relative.
5 Introdotto dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
Art. 3 Finalità
1) Finalità dell’Organizzazione è porre in essere il settore spaziale necessario per migliorare le comunicazioni marittime e, per quanto possibile, quelle aeronautiche, contribuendo in tal modo a migliorare le comunicazioni di soccorso, quelle per la salvaguardia della vita umana e quelle per i servizi della circolazione aerea, nonché l’efficienza e la gestione delle navi e degli aeromobili, i servizi marittimi e aeronau- tici di corrispondenza pubblica e le possibilità di radiointercettazione6.
2) L’Organizzazione mira a servire tutte le aree in cui esiste la necessità di comuni- cazioni marittime e aeronautiche7.
3) L’Organizzazione eserciterà le sue attività esclusivamente per fini pacifici.
Art. 4 Rapporti tra una Parte e il suo organismo designato Allorché il Firmatario è costituito da un organismo designato da una Parte:
a) i rapporti tra la Parte ed il Firmatario sono regolati dal diritto nazionale ap- plicabile;
b) la Parte stabilisce le direttive e le istruzioni appropriate e conformi al suo di- ritto nazionale per assicurare che il Firmatario faccia fronte alle proprie re- sponsabilità;
c) la Parte non è tenuta a rispondere di obblighi derivanti dall’accordo operati- vo. La Parte dovrà comunque assicurare che il Firmatario adempia ai propri obblighi all’interno della Organizzazione e non violi gli impegni che la Parte ha accettato in virtù della presente convenzione o degli accordi internazio- nali relativi;
d) se il Firmatario si ritira o se la sua qualità di membro viene a cessare, la Parte agirà conformemente alle disposizioni del paragrafo 3) dell’articolo 29 o del paragrafo 6) dell’articolo 30.
Art. 5 Principi di finanziamento e di gestione dell’Organizzazione
1) Il finanziamento dell’Organizzazione sarà assicurato dai contributi dei Firmatari. Ogni Firmatario ha, nell’Organizzazione, un interesse finanziario proporzionale alla propria quota di investimento che verrà determinata conformemente alle disposizio- ni dell’accordo operativo.
2) Ogni Firmatario contribuisce alle esigenze di capitale dell’Organizzazione e ri- ceve il rimborso e la remunerazione del capitale conformemente alle disposizioni dell’accordo operativo.
3) L’Organizzazione dovrà operare con una sana base economica e finanziaria, ri- spettando i principi commerciali riconosciuti.
6 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
7 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
Art. 6 Messa in funzione del settore spaziale
L’Organizzazione può essere proprietaria o locataria del settore spaziale.
Art. 7 Accesso al settore spaziale
1) Il settore spaziale INMARSAT dovrà essere aperto all’uso da parte delle navi e degli aeromobili di tutti i Paesi alle condizioni che saranno decise dal Consiglio. Nel fissare tali condizioni, il Consiglio non dovrà procedere a discriminazioni tra le navi o gli aeromobili sulla base della loro nazionalità.8
2) Il Consiglio potrà, in casi particolari, autorizzare l’accesso al settore spaziale INMARSAT a stazioni terrestri situate su strutture operanti nell’ambiente marino, diverse dalle navi, se e finché l’utilizzo di tali stazioni di terra non ostacolerà in ma- niera significativa l’erogazione dei servizi alle navi o agli aeromobili.9
3) Le stazioni terrestri di terraferma comunicanti tramite il settore spaziale INMARSAT dovranno essere su un territorio di terraferma posto sotto la giurisdi- zione di una Parte e saranno interamente di proprietà delle Parti o degli organismi soggetti alla loro giurisdizione. Il Consiglio potrà autorizzare deroghe a tale norma se riterrà che ciò sia nell’interesse dell’Organizzazione.
Art. 8 Altri settori spaziali
1) Le Parti notificano all’Organizzazione, ove occorra, che si propongono o che una persona dipendente dalla loro giurisdizione si propone di adottare disposizioni per utilizzare o porre in servizio, singolarmente o congiuntamente, installazioni di un settore spaziale distinto per rispondere a certi o a tutti gli obiettivi marittimi del set- tore spaziale INMARSAT al fine di garantirne la compatibilità sul piano tecnico con il sistema INMARSAT e di evitare che questo sistema subisca danni economici si- gnificativi.10
2) Il Consiglio esprime il suo parere sotto forma di una raccomandazione di caratte- re non obbligatorio relativa alla compatibilità tecnica e comunica all’Assemblea il suo parere in merito ai danni economici.
3) L’Assemblea esprime il suo parere, sotto forma di raccomandazione di carattere non vincolante, entro il termine di nove mesi a partire dalla data in cui è stata av- viata la procedura prevista dal presente articolo. A tal fine può essere convocata l’Assemblea in sessione straordinaria.
4) Le notificazioni previste al paragrafo 1, compresa la comunicazione delle infor- mazioni tecniche pertinenti e le ulteriori consultazioni con l’Organizzazione tengono conto delle disposizioni pertinenti del regolamento delle comunicazioni radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
8 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
9 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
10 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
5) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla messa in opera, all’acquisizione, all’uso o al proseguimento dell’uso di impianti di un settore spa- ziale separato per fini di sicurezza nazionale, o che erano stati oggetto di un con- tratto o messi in opera, acquisiti o utilizzati prima dell’entrata in vigore della pre- sente convenzione.
Art. 9 Struttura
L’Organizzazione comprende i seguenti organismi:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio;
c) l’Organo direttivo posto sotto l’autorità di un direttore generale.
Art. 10 Assemblea – Composizione e riunioni
1) L’Assemblea si compone di tutte le Parti.
2) L’Assemblea si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Sessioni straordi- narie vengono convocate su richiesta di un terzo delle Parti o su richiesta del Con- siglio.
Art. 11 Assemblea – Procedure
1) Ogni parte disporrà di un voto in Assemblea.
2) Ogni decisione relativa a questioni di fondo viene presa a maggioranza di due terzi, mentre ogni decisione relativa a questioni procedurali viene adottata a maggio- ranza semplice delle Parti presenti e votanti. Le Parti che si astengono dalla votazio- ne saranno considerate come non votanti.
3) Ogni decisione in merito al fatto se una data questione sia procedurale o di fondo sarà presa dal presidente. Tale decisione può essere annullata da un voto a maggio- ranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.
4) Per ogni riunione dell’Assemblea, il quorum è costituito dalla maggioranza delle Parti.
Art. 12 Assemblea – Funzioni
1) L’Assemblea ha le seguenti funzioni:
a) studia ed esamina le attività, le finalità, la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell’Organizzazione; esprime i suoi pareri e presenta al Con- siglio raccomandazioni a tale proposito;
b) assicura che le attività dell’Organizzazione siano compatibili con la presente convenzione e con gli obiettivi ed i principi della Carta dell’ONU, nonché con qualsiasi altro trattato dal quale l’Organizzazione decida di essere vin- colata;
c) autorizza, su raccomandazione del Consiglio, la messa in funzione di im- pianti addizionali del settore spaziale il cui scopo speciale o primario sia quello di assicurare servizi di intercettazione radio, di soccorso o di sicurez- za. Tuttavia, gli impianti del settore spaziale destinati a fornire servizi marit- timi e aeronautici di corrispondenza pubblica possono essere utilizzati senza questa autorizzazione per le telecomunicazioni a fini di soccorso, di sicurez- za e di intercettazione radio11;
d) adotta le decisioni richieste da altre raccomandazioni del Consiglio ed esprime pareri sui rapporti del Consiglio;
e) elegge quattro rappresentanti al Consiglio in conformità alle disposizioni del comma b) del paragrafo 1) dell’articolo 13;
f) decide questioni relative ai rapporti ufficiali tra l’Organizzazione e gli Stati, siano essi Parti o no, e le organizzazioni internazionali;
g) adotta le decisioni relative ad ogni emendamento alla presente convenzione o all’accordo operativo in applicazione rispettivamente dell’articolo 34 della convenzione e dell’articolo XVIII dell’accordo operativo;
h) esamina la questione della cessazione della qualità di membro conforme- mente alle disposizioni dell’articolo 30 e prende una decisione in proposito;
i) esercita ogni altra funzione conferitale in virtù di uno qualsiasi degli altri ar- ticoli della presente convenzione o dell’accordo operativo.
2) Nello svolgimento delle sue funzioni l’Assemblea dovrà tenere conto di tutte le relative raccomandazioni del Consiglio.
Art. 13 Consiglio – Composizione
1) Il Consiglio si compone di ventidue rappresentanti dei Firmatari secondo le se- guenti modalità:
a) diciotto rappresentanti di Firmatari o gruppi di Firmatari non altrimenti rap- presentati che abbiano convenuto di essere rappresentati in gruppo, e di- spongano delle maggiori quote di investimento nell’Organizzazione. Se un gruppo di Firmatari e un singolo Firmatario dispongono di quote di investi- mento eguali, quest’ultimo ha il diritto di priorità. Se, per il fatto che due o più Firmatari dispongono di quote di investimento eguali, il numero dei rap- presentanti il Consiglio è superiore a ventidue, tali Firmatari saranno co- munque rappresentati tutti, a titolo eccezionale;
b) quattro rappresentanti di Xxxxxxxxx non altrimenti rappresentati al Consiglio, eletti dall’assemblea, indipendentemente dalle loro quote di investimento, in modo da garantire il rispetto del principio di una equa rappresentazione geo- grafica, tenuto debito conto degli interessi dei Paesi in via di sviluppo. Ogni Firmatario eletto per rappresentare una regione geografica rappresenta ogni Firmatario di quella regione che ha convenuto di essere rappresentata in tal
11 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
modo e che non sia altrimenti rappresentata al Consiglio. Una elezione prende effetto a partire dalla prima riunione del Consiglio che segue l’ele- zione e resta valida fino alla successiva sessione ordinaria dell’Assemblea.
2) L’insufficienza del numero dei rappresentanti al Consiglio dovuta ad una vacan- za non ancora coperta non invaliderà la composizione del Consiglio.
Art. 14 Consiglio – Procedura
1) Il Consiglio si riunisce tante volte quante siano necessarie al suo buon funziona- mento, ma non meno di tre volte all’anno.
2) Il Consiglio cercherà di prendere le sue decisioni all’unanimità. In mancanza di un accordo unanime, le decisioni saranno adottate nella maniera seguente: ogni de- cisione concernente questioni di fondo viene adottata a maggioranza dei rappresen- tanti del Consiglio, se tale maggioranza dispone almeno di due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari e gruppi di Firmatari rappresentati al Consiglio. Ogni decisione relativa a questioni procedurali viene adottata a maggioranza sempli- ce dei rappresentanti presenti e votanti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Ogni controversia in merito al fatto se una data questione sia procedurale o sostanziale è oggetto di una decisione del presidente del Consiglio. Tale decisione può essere an- nullata da un voto di maggioranza dei due terzi dei rappresentanti presenti e votanti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il Consiglio può adottare una procedura di voto diversa per l’elezione dei membri del suo ufficio.
3) a) Ogni rappresentante dispone di una quota di voti ponderati equivalente alla quota o alle quote di investimento che egli rappresenta. Tuttavia nessun rap- presentante può utilizzare, a nome di un Firmatario, più del 25 per cento del totale dei voti ponderati della Organizzazione, a meno che ciò avvenga conformemente alle disposizioni previste al comma b) iv) che segue.
b) A prescindere dalle disposizioni dei paragrafi 9), 10) e 12) dell’articolo V dell’accordo operativo,
i) se un Firmatario rappresentato in Consiglio ha diritto, in virtù della sua quota di investimento, ad una quota di voti ponderati superiore al 25 per cento del totale dei voti ponderati dell’Organizzazione, egli può of- frire agli altri Firmatari una parte o la totalità della sua quota di inve- stimento che superi il suddetto 24 per cento;
ii) gli altri Firmatari possono notificare all’Organizzazione che sono di- sposti ad accettare una parte o la totalità di questa quota di investimento in eccedenza. Se il totale delle cifre notificate all’Organizzazione non supera l’ammontare disponibile per la ripartizione, il Consiglio deve ri- partire tale ammontare fra i Firmatari conformemente alle cifre notifi- cate. Se il totale delle cifre notificate supera l’ammontare disponibile per la ripartizione, il Consiglio deve ripartire tale ammontare confor- memente a modalità sulle quali i Firmatari che hanno presentato una notifica possono accordarsi oppure, in mancanza di un accordo a tale proposito, in proporzione delle cifre notificate;
iii) tale ripartizione deve essere effettuata dal Consiglio ogni volta che vie- ne compiuta una determinazione delle quote di investimento confor-
memente all’articolo V dell’accordo operativo. Le ripartizioni non de- vono mai portare la quota di investimento di uno qualsiasi dei Firmatari oltre il 25 per cento;
iv) nella misura in cui la quota di investimento di un Firmatario eccedente il 25 per cento e offerta per la ripartizione non viene ripartita confor- memente alla procedura enunciata nel presente paragrafo, la pondera- zione dei voti del rappresentante del Firmatario può superare il 25 per cento.
c) Nella misura in cui il Firmatario decide di non offrire la sua parte di inve- stimenti eccedente agli altri Firmatari, la corrispondente quota di voti ponde- rati di quel Firmatario eccedente il 25 per cento deve essere egualmente ri- partita fra tutti gli altri rappresentanti del Consiglio.
4) Il quorum necessario per ogni riunione del Consiglio sarà costituito dalla mag- gioranza dei rappresentanti in seno al Consiglio stesso, se tale maggioranza costitui- sce almeno i due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari e gruppi di fir- matari rappresentati al Consiglio.
Art. 15 Consiglio – Funzioni
Tenendo nella dovuta considerazione i pareri e le raccomandazioni dell’Assemblea, il Consiglio sarà incaricato di fornire il settore spaziale necessario per realizzare gli obiettivi dell’Organizzazione nella maniera più economica ed efficace conforme- mente alle disposizioni della presente convenzione e dell’accordo operativo. Al fine di adempiere a tale compito il Consiglio disporrà dei poteri necessari per esercitare tutte le funzioni adeguate, ivi incluse le seguenti:
a) determinazione delle esigenze relative alle telecomunicazioni marittime e ae- ronautiche via satellite e adozione delle politiche, dei piani, dei programmi, delle procedure e delle misure relative alla progettazione, messa a punto, co- struzione, impianto, acquisizione mediante acquisto o affitto, sfruttamento, mantenimento e utilizzo del settore spaziale INMARSAT, incluse le stipule dei contratti al fine di assicurare tutti i necessari servizi di lancio per rispon- dere a tali esigenze;12
b) adozione ed attuazione delle disposizioni relative alla gestione e richiedenti da parte del direttore generale la stipula di contratti per l’esecuzione di fun- zioni tecniche e di utilizzazione allorché questo sia vantaggioso per l’Organizzazione;
c) adozione di criteri e procedure di approvazione di stazioni terrestri su terra- ferma, navi, aeromobili e strutture in ambiente marittimo che debbono avere accesso al settore spaziale INMARSAT nonché di verifica e di sorveglianza del funzionamento di stazioni terrestri aventi accesso a tale settore e che ne facciano uso. Nel caso di stazioni terrestri su navi, i criteri debbono essere abbastanza precisi da consentirne l’uso discrezionale da parte delle autorità
12 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
nazionali incaricate della concessione di licenze di utilizzazione, in vista dell’approvazione per tipo;13
d) presentazione di raccomandazioni all’Assemblea conformemente alle dispo- sizioni del comma c) del paragrafo 1) dell’articolo 12;
e) presentazione all’Assemblea di relazioni periodiche sulle attività dell’Or- ganizzazione ed in particolare sulle questioni finanziarie;
f) adozione di procedure e norme in materia di stipule di contratti e approva- zione di questi conformemente alle disposizioni della presente convenzione e dell’accordo operativo;
g) adozione della politica finanziaria; approvazione del regolamento finanzia- rio, del bilancio annuale e dei rendiconti finanziari annuali; determinazione periodica dei canoni per l’utilizzo del settore spaziale INMARSAT e ado- zione di decisioni relative a tutte le altre questioni finanziarie, comprese le quote di investimento e il tetto del capitale conformemente alle disposizioni della presente convenzione e dell’accordo operativo;
h) determinazione delle disposizioni da adottare per la consultazione su base permanente di organismi riconosciuti dal Consiglio come rappresentanti i proprietari di navi, gli esercenti di aeromobili, il personale marittimo e altri utenti delle telecomunicazioni marittime e aeronautiche;14
i) designazione di un arbitro nei casi in cui l’Organizzazione sia parte in una procedura di arbitrato;
j) esercizio di ogni altra funzione conferitagli da qualsiasi altro articolo della presente convenzione o dell’accordo operativo, nonché ogni altra funzione idonea a conseguire le finalità dell’Organizzazione.
Art. 16 Organo direttivo
1) Il direttore generale sarà scelto dal Consiglio fra i candidati presentati dalle Parti o dai Firmatari tramite le Parti, con riserva di conferma delle Parti. Il depositario notificherà immediatamente alle Parti la nomina del direttore generale. La nomina sarà confermata se, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, più di un terzo delle Parti non avrà informato per iscritto il depositario di opporsi a tale nomina. Il direttore generale può assumere le proprie funzioni subito dopo la nomina e in attesa che questa venga confermata.
2) Il mandato del direttore generale è di sei anni. Tuttavia il Consiglio può rimuo- vere anticipatamente di autorità il direttore generale. Il Consiglio dovrà riferire all’Assemblea le ragioni che hanno motivato tale decisione.
3) Il direttore generale è il funzionario di grado più elevato e il rappresentante le- gale dell’Organizzazione; egli è responsabile davanti al Consiglio e opera sotto l’autorità di esso.
13 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
14 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
4) La struttura, gli effettivi e la normativa di impiego dei funzionari, degli impiega- ti, dei consulenti e di altri consiglieri dell’Organo direttivo dovranno essere appro- vati dal Consiglio.
5) Il direttore generale designa i membri dell’Organo direttivo. La nomina degli alti funzionari in rapporto diretto con il direttore generale sarà approvata dal Consiglio.
6) Il criterio principale nella designazione del direttore generale e degli altri funzio- nari dell’Organo direttivo deve essere l’esigenza di assicurare all’Organizzazione le prestazioni di persone in possesso di elevate qualità di integrità, di competenza e di efficienza.
Art. 17 Rappresentanza alle riunioni
Tutte le Parti e tutti i Firmatari che abbiano il diritto, in virtù della presente conven- zione o dell’accordo operativo, di assistere c/o partecipare alle riunioni dell’Orga- nizzazione debbono essere autorizzate ad assistere c/o partecipare a tali riunioni nonché ad ogni altra riunione che si svolga sotto gli auspici dell’Organizzazione in- dipendentemente dal luogo in cui esse si svolgono. Gli accordi presi con qualsiasi Paese ospite dovranno essere compatibili con tale obbligio.
Art. 18 Spese inerenti alle riunioni
1) Ogni Parte e ogni Firmatario faranno fronte alle proprie spese di rappresentanza in occasione delle riunioni dell’Organizzazione.
2) Le spese relative a tali riunioni saranno considerate come facenti parte delle spe- se amministrative dell’Organizzazione; tuttavia l’Organizzazione non terrà alcuna riunione al di fuori della propria sede a meno che l’eventuale ospite non accetti di assumersi le relative spese supplementari.
Art. 19 Fissazione dei canoni di utilizzazione
1) Il Consiglio fisserà le unità di misura applicabili alle varie categorie di utilizza- zione del settore spaziale INMARSAT e le aliquote dei canoni per l’utilizzo di detto settore. Tali canoni hanno lo scopo di procurare all’Organizzazione introiti suffi- cienti a coprire i suoi costi di gestione, di mantenimento e di amministrazione, per costituire il fondo di rotazione che il Consiglio può giudicare necessario per am- mortizzare gli investimenti effettuati dai Firmatari e per il versamento delle somme dovute a titolo di remunerazione del capitale in conformità alle disposizioni del- l’accordo operativo.
2) A tutti i Firmatari di ciascuna categoria di utilizzazione debbono essere applicate le stesse aliquote di canone di utilizzazione.
3) Per gli organismi non Firmatari, autorizzati in base all’articolo 7 ad utilizzare il settore spaziale INMARSAT, il Consiglio può fissare aliquote di canone di utilizzo diverse da quelle applicabili ai Firmatari. Le quote applicabili agli organismi sopra- indicati dovranno essere le stesse per ciascun tipo di utilizzazione.
Art. 20 Stipula dei contratti
1) La politica del Consiglio in materia di contratti deve esser tale da incoraggiare, nell’interesse dell’Organizzazione, una concorrenza su scala mondiale nella fornitu- ra di beni e di servizi. A tal fine:
a) i beni ed i servizi necessari all’Organizzazione, sia nel caso di acquisto che di affitto, saranno procurati mediante assegnazione di contratti a seguito di gare d’appalto internazionali pubbliche;
b) i contratti saranno attribuiti ai partecipanti che offriranno la migliore combi- nazione di qualità, prezzo e tempi di consegna ottimali;
c) se esistono più offerte che presentino eguali combinazioni per qualità, prezzi e tempi di consegna, il Consiglio attribuirà l’appalto in maniera da applicare la politica sopra esposta in materia di stipula di contratti.
2) Nei seguenti casi si potrà fare a meno di ricorrere a gare di appalto internazionali pubbliche, come richiesto dalle procedure adottate dal Consiglio, a condizione che, ciò facendo, il Consiglio incoraggi, conformemente agli interessi dell’Organizza- zione, una concorrenza su scala mondiale nella fornitura di beni e di servizi:
a) il valore indicativo del contratto non superi i 50000 dollari statunitensi e, come conseguenza dell’aver rinunicato alla gara d’appalto pubblica, l’attri- buzione del contratto non ponga il contraente in una posizione tale da pre- giudicare successivamente l’effettivo esercizio da parte del Consiglio della politica di stipula dei contratti sopraesposta. Nella misura in cui fluttuazioni dei prezzi mondiali riflesse negli indici dei prezzi relativi lo giustifichino il Consiglio potrà rivedere il tetto finanziario:
b) la stipula di un contratto verrà effettuata d’urgenza per fare fronte ad una situazione eccezionale:
c) dovrà esistere una sola fonte di approvvigionamento rispondente alle esigen- ze dell’Organizzazione, oppure il numero delle fonti di approvvigionamento dovrà essere così limitato da non rendere né possibile né vantaggioso per l’Organizzazione sostenere le spese e far trascorrere il tempo necessario per indire una gara d’appalto pubblica internazionale, e con riserva che, nel caso esistano più fonti di approvvigionamento, queste abbiano la possibilità di presentare le proprie offerte su basi di eguaglianza;
d) le esigenze saranno di natura amministrativa tale che non sarà né pratico né possibile ricorrere alla procedura delle gare d’appalto internazionali pub- bliche;
e) la stipula dei contratti è destinata a prestazioni di servizi personali.
Art. 21 Invenzioni e informazioni tecniche
1) Nel quadro di tutte le opere effettuate da essa o a suo nome e a sue spese, l’Orga- nizzazione acquisirà sulle invenzioni e sulle informazioni tecniche quei diritti, ma nulla più di quei diritti che sono necessari nell’interesse comune dell’Organizza- zione e dei Firmatari in quanto tali. Nel caso di opere effettuate sotto contratto, tali diritti vengono ottenuti a titolo non esclusivo.
2) Ai fini del paragrafo 1) l’Organizzazione, tenendo conto dei propri principi e obiettivi nonché delle pratiche industriali generalmente ammesse, nel quadro di la- vori che implichino significativi elementi di studio, ricerca o messa a punto dovrà assicurare a se stessa:
a) il diritto di avere accesso gratuito a tutte le invenzioni e informazioni tecni- che risultanti da tali lavori;
b) il diritto di comunicare e di far comunicare tali invenzioni e tali informazioni tecniche alle Parti, ai Firmatari e a chiunque altro dipenda dalla giurisdi- zione di una Parte, nonché il diritto di utilizzare, autorizzare o di fare auto- rizzare Parti, Firmatari o tali altre persone ad utilizzare quelle invenzioni e informazioni tecniche a titolo gratuito in relazione al settore spaziale INMARSAT e a qualsiasi altra stazione terrestre su terraferma, su nave o su aeromobile funzionante in collegamento con questa.15
3) Nel corso di lavori effettuati sotto contratto, il contraente conserva la proprietà dei diritti sulle invenzioni e informazioni tecniche risultanti da tale contratto.
4) L’Organizzazione assicurerà inoltre a se stessa il diritto, secondo modalità e con- dizioni eque e ragionevoli, di utilizzare e far utilizzare le invenzioni e le informazio- ni tecniche direttamente utilizzate nell’esecuzione di lavori effettuati per suo conto ma non inclusi tra quelli previsti al paragrafo 2), nella misura in cui tale utilizzo è necessario alla ricostituzione o alla modifica di ogni prodotto effettivamente conse- gnato in virtù di un contratto finanziato dall’Organizzazione e nella misura in cui la persona che ha eseguito tali lavori sia abilitata ad accordare tali diritti.
5) Il Consiglio può, in casi particolari, derogare dai principi enunciati al comma b) del paragrafo 2) e al paragrafo 4) allorché, nel corso dei negoziati, venga dimostrato al Consiglio che l’assenza di una tale deroga nuocerebbe agli interessi dell’Organiz- zazione.
6) Il Consiglio può inoltre, in casi particolari, quando circostanze eccezionali lo giustifichino, derogare dai principi enunciati al paragrafo 3), allorché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) quando sia dimostrato al Consiglio che l’assenza di tale deroga sarebbe pre- giudizievole per gli interessi dell’Organizzazione;
b) quando il Consiglio determini che l’Organizzazione deve essere in grado di assicurare la protezione dei brevetti in ogni Paese;
c) allorché e nella misura in cui il contraente non sia in grado o non intenda as- sicurare tale protezione di diritti durante il periodo richiesto.
7) Per quanto riguarda le invenzioni e le informazioni tecniche sulle quali l’Orga- nizzazione abbia acquisito diritti in maniera diversa da quella prevista dal para- grafo 2), essa deve, su richiesta e nella misura in cui è abilitata a farlo:
a) comunicare o far comunicare le dette invenzioni e informazioni tecniche a tutte le Parti e a tutti i Firmatari, con riserva di rimborso di ogni pagamento
15 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
da essa effettuato o ad essa richiesto nell’esercizio del detto diritto di comu- nicazione;
b) consentire ad ogni Parte o Firmatario il diritto di comunicare o di far comu- nicare le dette invenzioni e informazioni tecniche a tutti coloro che si trovi- no sotto la propria giurisdizione nonché il diritto di utilizzarle e di autorizza- re o di far autorizzare tali persone ad utilizzarle;
i) a titolo gratuito per quanto riguarda il settore spaziale INMARSAT o qualsiasi altra stazione terrestre su terraferma, su nave o su aeromobile operante in collegamento con essa;16
ii) per ogni altro fine, secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli definite tra i Firmatari, o altre persone sotto la giurisdizione di ogni Parte, e l’Organizzazione o il proprietario delle dette invenzioni e in- formazioni tecniche o qualsiasi altro organismo o persona autorizzati ed aventi una parte della proprietà delle dette invenzioni o informazioni tecniche e con riserva di rimborso di ogni pagamento effettuato dal- l’Organizzazione e ad essa richiesto nell’esercizio dei detti diritti.
8) La comunicazione e l’uso di tutte le invenzioni e informazioni tecniche sulle quali l’Organizzazione ha acquisito ogni diritto, vengono effettuate, per quanto ri- guarda le loro modalità e condizioni, senza discriminazione nei confronti di tutti i Firmatari e di altre persone sotto la giurisdizione delle Parti.
9) Nessuna disposizione del presente articolo dovrà impedire all’Organizzazione, se ciò è auspicabile, di stipulare contratti con persone soggette a leggi e regolamenti nazionali in relazione alla comunicazione di informazioni tecniche.
Art. 22 Responsabilità
Una Parte non è responsabile in quanto tale degli atti e delle obbligazioni dell’Or- ganizzazione, se non nelle sue relazioni con coloro che non sono Parti o con le per- sone fisiche o giuridiche che essa rappresenti e unicamente nella misura in cui tale responsabilità può derivare dai trattati in vigore tra la Parte e la non-Parte interessa- ta. Tuttavia, le disposizioni che precedono non proibiscono ad una Parte che sia tenuta, in virtù di tale trattato, ad indennizzare una non-Parte o una persona fisica o giuridica che essa rappresenti, di invocare i diritti che possano derivare dal detto trattato nei confronti di qualsiasi altra Parte.
Art. 23 Costi esclusi
Le imposte sul reddito derivante dalle somme versate dall’Organizzazione ad ogni Firmatario non costituiscono parte delle spese dell’Organizzazione.
16 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
Art. 24 Controllo dei conti
I conti dell’Organizzazione saranno controllati annualmente da un revisore dei conti indipendente nominato dal Consiglio. Ogni Parte o Firmatario ha diritto di prendere visione dei conti dell’Organizzazione.
Art. 25 Personalità giuridica
L’Organizzazione gode di personalità giuridica ed è responsabile dei suoi atti e dei suoi obblighi. Ai fini dell’esercizio delle funzioni che le spettano, essa può in parti- colare stipulare contratti, acquistare, affittare, detenere e cedere beni mobili e immo- bili, nonché essere parte in un procedimento giudiziario e concludere accordi con Stati od organizzazioni internazionali.
Art. 26 Privilegi ed immunità
1) Nel quadro delle attività autorizzate dalla presente convenzione, l’Organizza- zione ed i beni di sua proprietà sono esonerati in tutti gli Stati parte della presente convenzione da tutte le imposte nazionali sul reddito e da tutte le imposte dirette nazionali sui beni, da tutti i diritti doganali sui satelliti di telecomunicazione, nonché sugli elementi e sui pezzi dei detti satelliti che debbano essere lanciati in vista della loro utilizzazione nel settore spaziale INMARSAT. Ogni Parte si impegna a fare il possibile per fare concedere, in conformità alla procedura nazionale applicabile, tutte le altre esenzioni fiscali sui redditi e le imposte dirette sui beni nonché sui di- ritti doganali se ciò è auspicabile, tenendo presente il carattere specifico dell’Orga- nizzazione.
2) Tutti i Firmatari che agiscono in quanto tali, ad eccezione del Firmatario desi- gnato dalla Parte sul cui territorio è situata la sede, sono esonerati dall’imposta na- zionale sul reddito a titolo delle somme versate dall’Organizzazione nel territorio della detta Parte.
3) a) Appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, l’Organizzazione deve concludere con ogni Parte nel territorio della quale stabilisca la sua sede, altri uffici o installazioni, un accordo che sarà nego- ziato dal Consiglio e approvato dall’Assemblea, in relazione ai privilegi ed immunità dell’Organizzazione, del suo direttore generale, del suo personale, degli esperti che svolgono missioni per l’Organizzazione e dei rappresen- tanti delle Parti e dei Firmatari per il periodo in cui si trovano sul territorio del Governo ospite con lo scopo di esercitare le loro funzioni.
b) Tale accordo è indipendente dalla presente convenzione e cessa di avere ef- fetto mediante un accordo tra il Governo ospite e l’Organizzazione, oppure se la sede dell’Organizzazione viene trasferita fuori dal territorio del Gover- no ospite.
4) Non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, tutte le Parti che non siano quelle che hanno concluso un accordo conformemente al pa- ragrafo 3) concludono un protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Organizza- zione, del suo direttore generale, del suo personale, degli esperti che effettuano mis- sioni per l’Organizzazione e dei rappresentanti delle Parti e dei Firmatari per il pe-
riodo in cui si trovano sul territorio delle Parti con lo scopo di esercitare le proprie funzioni. Tale protocollo è indipendente dalla presente convenzione e stabilirà le condizioni per la propria cessazione.
Art. 2717 Rapporti con le altre organizzazioni internazionali
L’Organizzazione collaborerà con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, e con gli organi di essa che si occupano delle utilizzazioni pacifiche dello spazio extra- atmosferico e dell’oceano nonché con le sue istituzioni specializzate, e con altre or- ganizzazioni internazionali sulle questioni di interesse comune. L’Organizzazione deve tener conto in particolare delle norme internazionali, delle regole, delle risolu- zioni delle procedure e delle raccomandazioni pertinenti dell’Organizzazione marit- tima internazionale e dell’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale. L’Organizzazione rispetta le disposizioni pertinenti della convenzione internazio- nale delle telecomunicazioni ed i regolamenti che ne derivano e tiene conto, al mo- mento della progettazione, della messa a punto, della costruzione e della messa in opera del settore spaziale INMARSAT nonché nelle procedure stabilite per regola- mentare lo sfruttamento del settore spaziale INMARSAT e delle stazioni terrestri, delle risoluzioni, delle raccomandazioni e delle procedure pertinenti adottate dagli organi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Art. 28 Notifica dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
Su richiesta dell’Organizzazione la Parte sul territorio della quale è situata la sede dell’Organizzazione coordina le frequenze da utilizzare per il settore spaziale e, a nome di ogni Parte che vi acconsente, notifica all’Unione internazionale delle tele- comunicazioni le frequenze da utilizzare a tale scopo e le comunica altre informa- zioni, così come previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni.
Art. 29 Ritiro
1) Ogni Parte o Firmatario possono, mediante notifica scritta indirizzata al Deposi- tario, ritirarsi volontariamente dall’Organizzazione, in qualsiasi momento. Allorché è stato deciso sulla base della legislazione nazionale applicabile che un Firmatario può ritirarsi, il ritiro del Firmatario viene notificato per iscritto al Depositario dalla Parte che l’ha designato e la notifica comporta accettazione del ritiro della Parte. Il ritiro di una Parte che agisce in quanto tale comporta il ritiro simultaneo di ogni Firmatario designato dalla Parte, o della Parte stessa in qualità di Firmatario, a se- conda dei casi.
2) Dal momento della ricezione da parte del Depositario della notifica di una deci- sione di ritiro, la Parte che la notifica ed ogni Firmatario da essa designato, o il Fir- matario per conto del quale la notifica viene fatta, a seconda dei casi, cessano di ave- re qualsiasi diritto di rappresentanza e di voto in seno agli organi dell’Organizza- zione quali essi siano, e non incorreranno in nessun obbligo dopo la suddetta rice-
17 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
zione di notifica. Il Firmatario che si ritira resta tuttavia tenuto, a meno che il Consi- glio non decida diversamente in applicazione dell’articolo XIII dell’accordo opera- tivo, a versare la sua parte di contributi al capitale necessari per fare fronte agli im- pegni contrattuali espressamente autorizzati dall’Organizzazione prima del ricevi- mento della notifica ed è tenuto a far fronte alle responsabilità derivanti da atti o da omissioni che abbiano preceduto la detta ricezione. Ad eccezione di quanto riguarda tali contributi al capitale e le disposizioni dell’articolo 31 della presente convenzio- ne e dell’articolo XVI dell’accordo operativo, il ritiro prende effetto, e la presente convenzione e/o l’accordo operativo cessano di essere in vigore nei confronti della Parte e/o del Firmatario che si ritira, tre mesi dopo la data di ricevimento da parte del Depositario della notifica menzionata al paragrafo 1).
3) Se un Firmatario si ritira, la Parte che l’ha designato indica un nuovo Firmatario, prima della data in cui il ritiro prende effetto e a partire da quella data, o assume la qualità di Firmatario, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo, oppure si ritira. Se a tale data la Parte non ha adottato nessuna misura a tale effetto, essa viene considerata come ritiratasi a partire da quella stessa data. Ogni nuovo Firmatario assume tutti gli obblighi non soddisfatti del precedente Firmatario per quanto riguarda i contributi al capitale e l’obbligo di versare la sua quota-parte di contributi al capitale necessari per far fronte agli impegni contrattuali espressa- mente autorizzati dall’Organizzazione dopo la data del ricevimento della notifica e a far fronte altresì alle responsabilità derivanti da atti od omissioni successivi a tale data.
4) Se, per una qualsiasi ragione, una Parte desidera sostituirsi al Firmatario da essa designato o desidera nominare un nuovo Firmatario, deve notificare per iscritto la propria decisione al Depositario. L’accordo operativo entrerà in vigore per il nuovo Firmatario e cesserà di esserlo per il Firmatario precedente dal momento in cui il nuovo Firmatario assumerà tutti gli obblighi non soddisfatti dal precedente Firmata- rio, così come specificato nella ultima frase del paragrafo 3) e firmerà l’accordo ope- rativo.
Art. 30 Sospensione e ritiro obbligatori
1) Non meno di un anno dopo la data in cui l’Organo direttivo ha ricevuto notifica scritta che lo informi del fatto che una Parte sembra aver mancato all’adempimento di uno qualsiasi degli obblighi cui è tenuta in base alla presente convenzione, l’Assemblea, dopo aver esaminato ogni osservazione presentata da tale Parte, se constata che effettivamente ha avuto luogo una mancanza di un obbligo e che detta mancanza compromette il buon funzionamento dell’Organizzazione, può decidere che tale Parte non sia più membro dell’Organizzazione. La convenzione cessa di essere in vigore per la Parte in questione a partire dalla data di tale decisione o da ogni altra data successiva che l’Assemblea può fissare. L’Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria a tal fine. Il ritiro obbligatorio comporta il si- multaneo ritiro di ogni Firmatario designato dalla Parte o dalla Parte nella sua qua- lità di Firmatario, a seconda dei casi. L’accordo operativo cessa di essere in vigore per il Firmatario dalla data in cui la presente convenzione cessa di essere in vigore per la Parte interessata, salvo per quanto riguarda i contributi al capitale necessari per fare fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati dall’Organizza-
zione prima di tale ritiro, nonché alle responsabilità derivanti da atti od omissioni che l’hanno preceduto, e ad eccezione di quanto riguarda le disposizioni dell’arti- colo 31 della presente convenzione e dell’articolo XVI dell’accordo operativo.
2) Se un Firmatario che agisca in quanto tale non adempie ad uno qualsiasi degli obblighi cui è tenuto in virtù della presente convenzione o dell’accordo operativo, diversi da quelli imposti dal paragrafo 1) dell’articolo III dell’accordo operativo, e se non rimedia a tale inadempienza nei tre mesi successivi alla notifica scritta di una risoluzione del Consiglio che prende atto di tale inadempienza, il Consiglio, dopo aver esaminato le osservazioni presentate dal Firmatario e, all’occorrenza, dalla Parte interessata, può sospendere i diritti del Firmatario inadempiente. Se, al termine di una ulteriore proroga di tre mesi e dopo esame delle osservazioni presentate dal Firmatario e, all’occorrenza, dalla Parte, il Consiglio constata che l’inadempienza permane, l’Assemblea può decidere, su raccomandazione del Consiglio, di privare il Firmatario della sua qualità di membro. Il ritiro prende effetto alla data di tale deci- sione e l’accordo operativo cessa di essere in vigore nei confronti del Firmatario a partire da tale data.
3) Se un Firmatario omette di pagare qualsiasi somma di cui sia debitore confor- memente al paragrafo 1) dell’articolo III dell’accordo operativo, nei quattro mesi successivi alla scadenza i diritti del Firmatario, in virtù della presente convenzione e dell’accordo operativo, sono automaticamente sospesi. Se nei tre mesi successivi alla sospensione il Firmatario non ha versato tutte le somme dovute o se la Parte che l’ha designato non ha effettuato una sostituzione conformemente al paragrafo 4) dell’articolo 29, il Consiglio, previo esame di ogni osservazione presentata dal Fir- matario o dalla Parte che l’ha designato, può decidere di ritirare al Firmatario la sua qualità di membro. A partire dalla data di tale decisione l’accordo operativo cessa di essere in vigore nei confronti del Firmatario.
4) Durante il periodo di sospensione dei diritti di un Firmatario in virtù dei para- grafi 2) o 37, il Firmatario continua ad assumersi tutti gli obblighi che derivano ad un Firmatario dalla presente convenzione e dall’accordo operativo.
5) Un Firmatario non avrà alcun obbligo dopo che gli sarà stata ritirata la qualità di membro, salvo l’obbligo di versare la sua parte dei contributi al capitale necessari per far fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati prima che gli venisse ritirata la qualità di membro e per, far fronte alle responsabilità derivanti da atti od omissioni, precedenti a tale ritiro, e fatto salvo quanto concerne le disposi- zioni dell’articolo 31 della presente convenzione e dell’articolo XVI dell’accordo operativo.
6) Se ad un Firmatario viene ritirata la qualità di membro, la Parte che l’ha desi- gnato nomina un nuovo Firmatario o assume la qualità di Firmatario, conforme- mente alle disposizioni dei paragrafo 4) dell’articolo 29, oppure si ritira entro il ter- mine di tre mesi a partire dalla data di tale ritiro e a contare da tale data. Se, allo spi- rare di tale termine, la Parte non ha adottato nessuna misura a tale effetto, essa è considerata come ritiratasi alla data del suddetto ritiro e la presente Convenzione cessa di essere in vigore nei suoi confronti a decorrere da tale data.
7) Ogni volta che la presente Convenzione cessa di essere in vigore nei confronti di una Parte, ogni regolamento finanziario fra l’Organizzazione e ogni Firmatario desi-
gnato da tale Parte o la Parte nella sua qualità di Firmatario deve essere effettuato conformemente alle disposizioni dell’articolo XIII dell’accordo operativo.
Art. 31 Composizione delle controversie
1) Ogni controversia fra le Parti, o fra le Parti e l’Organizzazione, in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente convenzione deve essere composta mediante negoziato fra le Parti interessate. Se entro il termine di un anno a partire dalla data in cui una qualsiasi delle Parti ha chiesto un regolamento, questo non è intervenuto, e se le Parti in controversia hanno accettato di sottoporre la controver- sia alla Corte internazionale di giustizia o non hanno approvato un’altra procedura di regolamento, la controversia può, se le Parti sono consenzienti, essere sottoposta ad arbitrato conformemente all’allegato della presente convenzione. Una decisione arbitrale in merito ad una controversia fra Parti o fra Parti e Organizzazione non po- trà pregiudicare una decisione presa dall’Assemblea in applicazione del paragrafo 1) dell’articolo 30, in base alla quale la convenzione cessi di essere in vigore per una Parte.
2) A meno che non sia stato convenuto altrimenti, ogni controversia che sorga tra l’Organizzazione e una o più Parti in virtù di accordi conclusi fra di esse viene sot- toposta ad arbitrato conformemente all’allegato della presente convenzione, su ri- chiesta di una qualsiasi delle Parti in controversia, se non è stata risolta mediante negoziato nel termine di un anno a partire dalla data in cui una qualsiasi delle Parti ha chiesto un regolamento.
3) Ogni controversia fra una o più Parti e uno o più Firmatari che agiscano in quanto tali, in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente convenzione o dall’accordo operativo può essere sottoposta ad arbitrato conformemente all’allegato della presente convenzione, a condizione che la Parte o le Parti e il Firmatario o i Firmatari in causa siano consenzienti.
4) Le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi ad una Parte o ad un Firmatario che abbiano cessato di esserlo, in relazione alle controversie concer- nenti i diritti e gli obblighi derivanti dal fatto che sono stati Parti o Firmatari della presente convenzione.
Art. 32 Firma e ratifica
1) La presente convenzione rimane aperta alla firma a Londra fino alla sua entrata in vigore; successivamente rimane aperta all’adesione. Tutti gli Stati possono dive- nire Parti della presente convenzione mediante:
a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
c) adesione.
2) La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante deposito dello strumento appropriato presso il Depositario.
3) Allorché diviene Parte della presente convenzione o in qualsiasi momento dopo questa data, uno Stato può fare conoscere, mediante notifica scritta indirizzata al Depositario, quali sono i registri marittimi, gli aeromobili sotto la sua autorità e le stazioni terrestri di terraferma sotto la sua giurisdizione alle quali si applicherà la convenzione18.
4) Nessuno Stato diviene Parte della presente convenzione prima di aver firmato l’accordo operativo o prima che l’organismo da esso designato abbia firmato il sud- detto accordo.
5) Non possono essere formulate riserve alla presente convenzione né all’accordo operativo.
Art. 33 Entrata in vigore
1) La presente convenzione entra in vigore sessanta giorni dopo la data in cui gli Stati rappresentanti il 95 per cento delle quote di investimento iniziali sono divenuti Parti della convenzione.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ove la presente convenzione non sia entrata in vigore nel termine dei trentasei mesi successivi alla data in cui essa è stata aperta alla firma, essa non entrerà in vigore,
3) Per uno Stato che abbia depositato uno strumento di ratifica, accettazione o ap- provazione o adesione della presente convenzione dopo la data della sua entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione prendono effetto alla data del deposito dello strumento.
Art. 34 Emendamenti
1) Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente convenzione. I progetti di emendamento vengono sottoposti all’Organo direttivo che ne informa le altre Parti e gli altri Firmatari. È necessario un preavviso di tre mesi prima che il progetto di emendamento venga esaminato dal Consiglio che esprimerà il suo parere all’As- semblea entro il termine di sei mesi dopo la data di diffusione del progetto. L’Assemblea esaminerà il progetto non prima del termine di sei mesi, tenendo conto del parere espresso dal Consiglio. L’Assemblea può, in casi particolari, ridurre la durata di tale periodo mediante una decisione adottata conformemente alla procedu- ra prescritta per le questioni di fondo.
2) Ove venga adottato dall’Assemblea, l’emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo il ricevimento da parte del Depositario della notifica di accettazione di tale emendamento da parte dei due terzi degli Stati che, alla data della sua adozione da parte dell’Assemblea, erano Parti e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Quando entra in vigore, l’emendamento diviene vinco- lante per tutte le Parti e per tutti i Firmatari, ivi inelusi coloro che non l’hanno ac- cettato.
18 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
Art. 35 Depositario
1) Il Depositario della presente convenzione sarà il Segretario generale dell’Orga- nizzazione marittima internazionale19.
2) Il Depositario informa al più presto possibile tutti gli Stati che firmano la con- venzione o che aderiscono ad essa e tutti i Firmatari:
a) di ogni firma della convenzione;
b) del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o ade- sione;
c) dell’entrata in vigore della convenzione;
d) dell’adozione di ogni emendamento alla convenzione e dell’entrata in vigore di esso;
e) di ogni notifica di ritiro;
f) di ogni sospensione e di ogni ritiro obbligatorio;
g) delle altre notifiche e comunicazioni aventi relazione con la presente con- venzione.
3) Al momento dell’entrata in vigore della convenzione il Depositario ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Londra il 3 settembre 1976 in lingua inglese, spagnola, francese e russa, tutti i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare depositato presso il Depositario che ne invierà una copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati ghe sono stati invitati a partecipare alla Conferenza internazionale sulla creazione di un sistema marittimo internazionale a satelliti e al Governo di ogni altro Stato che firmi la convenzione o che vi aderisca.
(Seguono le firme)
19 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
Allegato
Procedure da seguire per la composizione delle controversie di cui all’articolo 31 della convenzione ed all’articolo XVI dell’accordo operativo
Art. 1
Le controversie suscettibili di composizione in applicazione dell’articolo 31 della convenzione o dell’articolo XVI dell’accordo operativo saranno sottoposte ad un tri- bunale arbitrale composto di tre membri.
Art. 2
Ogni attore o gruppo di attori che desideri sottoporre ad arbitrato una controversia trasmetterà ad ogni convenuto ed all’Organo direttivo un fascicolo contenente:
a) una descrizione completa della controversia, le ragioni per le quali ad ogni convenuto viene chiesto di partecipare all’arbitrato e le misure richieste;
b) le ragioni per le quali l’oggetto della controversia è di competenza del tribu- nale e le ragioni per le quali detto tribunale deve onorare la richiesta pre- sentata ove esso si pronunci a favore dalla Parte attrice;
c) un’esposizione che spieghi i motivi per cui la Parte attrice non ha potuto comporre la controversia mediante vie amichevoli o tramite mezzi diversi dall’arbitrato;
d) la prova dell’accordo o del consenso delle Parti quando questo è una condi- zione di ricorso alla procedura di arbitrato;
e) il nome della persona designata dalla Parte attrice a far parte del tribunale.
L’Organo direttivo fornisce senza indugio un esemplare del fascicolo a ciascuna delle Parti e a ciascuno dei Firmatari.
Art. 3
1) Nei sessanta giorni che seguono la data di ricezione da parte di tutti i convenuti degli esemplari del fascicolo di cui all’articolo 2, questi designano collettivamente una persona a far parte del tribunale. Nello stesso periodo di tempo i convenuti pos- sono, congiuntamente o singolarmente, fornire ad ogni Parte e all’Organo direttivo un documento contenente la loro risposta, individuale o collettiva, agli esposti di cui all’articolo 2 e comprendente ogni domanda riconvenzionale che promani dall’og- getto della controversia.
2) Nei trenta giorni successivi alla loro designazione i due membri del tribunale si consultano per la scelta di un terzo arbitro. Questi non deve avere la medesima na- zionalità di una delle Parti in controversia, non deve risiedere sul territorio di una delle Parti né deve essere al servizio di alcuna di esse.
3) Xxx l’una o l’altra Parte non designi un arbitro nei termini previsti o se il terzo arbitro non viene nominato nei tempi previsti, il presidente della Corte internazio-
nale di giustizia o, se egli ne è impedito ovvero abbia la medesima nazionalità di una Parte in controversia, il vice-presidente o, se questo ne è impedito o ha la medesima nazionalità di una qualunque delle Parti, il giudice più anziano che non abbia la stessa nazionalità di una qualunque delle Parti in controversia può, su richiesta di una delle Parti, nominare un arbitro o più arbitri, secondo i casi.
4) Il terzo arbitro assume le funzioni di presidente del tribunale.
5) Il tribunale è costituito subito dopo la nomina del suo presidente.
Art. 4
1) Xxx si produca una vacanza in seno al tribunale per ragioni che il presidente o i membri del tribunale rimasti in carica ritengono indipendenti dalla volontà delle Parti o compatibili con il buon svolgimento della procedura di arbitrato, tale vacanza viene coperta conformemente alle seguenti disposizioni:
a) se la vacanza deriva dal ritiro di un membro nominato da una Parte, questa sceglie un sostituto entro i dieci giorni successivi alla vacanza;
b) se la vacanza risulta dal ritiro del presidente o di un altro membro nominato conformemente alle disposizioni del paragrafo 3) dell’articolo 3, si procede- rà alla scelta di un sostituto secondo le modalità previste rispettivamente dai paragrafi 2) e 3) dell’articolo 3.
2) Se in seno al tribunale si verifica una vacanza per qualsiasi altra ragione e se non si è provveduto a coprire una vacanza verificatasi nelle condizioni previste al para- grafo 1), i membri del tribunale rimasti in carica possono, su richiesta di una delle Parti, continuare la procedura ed emettere la sentenza.
Art. 5
1) Il tribunale decide la data e il luogo delle proprie sedute.
2) I dibattiti si svolgono a porte chiuse e tutti i documenti ed atti presentati al tribu- nale sono confidenziali. Tuttavia possono assistere ai dibattiti e ricevere comunica- zione di tutti i documenti ed atti presentati l’Organizzazione e ogni Parte che abbia designato un Firmatario il quale è Parte nella controversia. Allorché l’Organizza- zione è Parte nel procedimento, tutte le Parti e tutti i Firmatari possono assistervi e ricevere comunicazione di tutti i documenti e atti presentati.
3) In caso di disaccordo in merito alla competenza del tribunale, questo esaminerà in via prioritaria tale questione.
4) Il procedimento si svolge per iscritto e ogni Parte è abilitata a presentare prove scritte a sostegno delle proprie argomentazioni di fatto e di diritto. Tuttavia, ove il tribunale lo ritenga opportuno si potrà procedere alla presentazione di argomenta- zioni verbali e all’escussione di testi.
5) Il procedimento inizia con la presentazione del promemoria della Parte attrice che contiene le sue argomentazioni, la descrizione dei fatti relativi con prove a so- stegno e i principi giuridici invocati. Il promemoria della Parte attrice è seguito da una contromemoria della Parte convenuta. La Parte attrice può presentare una repli-
ca alla contromemoria della Parte convenuta che può presentare una controreplica. Ulteriori argomentazioni potranno essere presentate solo ove il tribunale lo ritenga necessario.
6) Il tribunale ascolterà le domande riconvenzionali traenti origine direttamente dall’oggetto della controversia ed emetterà un giudizio su tali domande ove esse sia- no di sua competenza così come indicato all’articolo 31 della convenzione e all’arti- colo XVI dell’accordo operativo.
7) Se nel corso del procedimento le Parti giungono ad un accordo, il tribunale lo registrerà agli atti sotto forma di una decisione emessa con il consenso delle Parti.
8) In ogni momento del procedimento il tribunale può porre termine ad esso se de- cide che la controversia oltrepassa i limiti della sua competenza così come essa è definita dall’articolo 31 della convenzione e dall’articolo XVI dell’accordo opera- tivo.
9) Le delibere del tribunale sono segrete.
10) Le decisioni del tribunale vengono rese e motivate per iscritto. Esse debbono essere approvate da almeno due membri del tribunale. Un membro in disaccordo con la decisione emessa può presentare la propria opinione separatamente per iscritto.
11) Il tribunale comunica la propria decisione all’Organo direttivo che la comunica a tutte le Parti e a tutti i Firmatari.
12) Il tribunale può adottare le norme di procedura complementari necessarie allo svolgimento dell’arbitrato; tali norme debbono essere compatibili con quelle stabi- lite dal presente allegato.
Art. 6
Se una Parte non agisce, l’altra Parte può chiedere al tribunale di pronunciarsi sulla base del promemoria che essa ha presentato. Prima di pronunciarsi il tribunale deve assicurarsi che il caso sia di sua competenza e che la questione sia fondata di fatto e di diritto.
Art. 7
1) Ogni Parte il cui Firmatario designato è Parte in una controversia ha il diritto di intervenire e di divenire anche essa Parte nella controversia. Tale intervento deve essere notificato per iscritto al tribunale e altre Parti in controversia.
2) Ogni altra Parte, ogni Firmatario e l’Organizzazione possono chiedere al tribu- nale l’autorizzazione ad intervenire e a divenire egualmente Parti nella controversia. Il tribunale accetterà la richiesta ove stabilisca che l’attore ha un interesse sostan- ziale nel caso.
Art. 8
Il tribunale può nominare degli esperti per assisterlo, su richiesta di una Parte in controversia o di propria iniziativa.
Art. 9
Ogni Parte, ogni Firmatario e l’Organizzazione forniscono tutte le informazioni che il tribunale, su richiesta di una Parte in causa o di propria iniziativa, riterrà necessa- rie allo svolgimento del procedimento e alla composizione della controversia.
Art. 10
In attesa di emettere una sentenza, il tribunale può indicare tutte le misure cautelati- ve necessarie per salvaguardare i rispettivi diritti delle Parti in causa.
Art. 11
1) La decisione del tribunale, adottata in conformità al diritto internazionale, dovrà basarsi su:
a) la convenzione e l’accordo operativo;
b) i principi del diritto generalmente riconosciuti.
2) La decisione del tribunale, ivi compresa ogni composizione amichevole tra le Parti in causa in applicazione del paragrafo 7) dell’articolo 5 del presente allegato, sarà vincolante per tutte le Parti in causa le quali debbono conformarvisi in buona fede. Allorché l’Organizzazione è parte in una controversia e il tribunale decide che una decisione adottata da un qualsiasi organo dell’Organizzazione è nulla e da con- siderarsi non avvenuta in quanto non è stata autorizzata né dalla convenzione né dall’accordo operativo o in quanto non è conforme a questi, la decisione del tribu- nale sarà vincolante per tutte le Parti e per tutti i Firmatari.
3) Xxx intervenga una controversia sul significato o sulla portata della sentenza, il tribunale che l’ha pronunciata ne stabilirà l’interpretazione su richiesta di ogni Parte in causa.
Art. 12
A meno che il tribunale non decida altrimenti in ragione di particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, ivi inclusa la remunerazione dei suoi membri, saran- no sostenute in maniera uguale da entrambe le Parti. Allorché esiste più di una Parte attrice o più di una Parte convenuta, il tribunale ripartisce le rispettive spese fra atto- ri o convenuti. Allorché l’Organizzazione è parte in una controversia, la sua quota spese in relazione all’arbitrato viene considerata una spesa amministrativa del- l’Organizzazione.
Accordo operativo
I Firmatari del presente accordo operativo,
Considerando che gli Stati Parti della convenzione istitutiva dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) si im- pegnano nella suddetta convenzione a firmare il presente accordo operativo o a de- signare un organismo competente per firmarlo,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I Definizioni
1) Ai fini del presente accordo:
a) il termine «convenzione» indica la convenzione istitutiva dell’Organizza- zione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (IN- MARSAT), compreso il suo allegato;
b) il termine «Organizzazione» indica l’Organizzazione internazionale di tele- comunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) creata dalla conven- zione;
c) il termine «ammortamento» comprende il deprezzamento ma non la remune- razione del capitale.
2) Le definizioni dell’articolo primo della convenzione si applicano al presente ac- cordo.
Art. II Diritti e obblighi dei Firmatari
1) Ogni Firmatario acquisisce i diritti attribuiti ai Firmatari dalla convenzione e dal presente accordo e si impegna ad adempiere agli obblighi cui è tenuto ai sensi di questi due strumenti.
2) Ogni Firmatario agisce conformemente a tutte le disposizioni della convenzione e del presente accordo.
Art. III Contributi al capitale
1) Ogni Firmatario contribuisce alle richieste di capitale dell’Organizzazione in proporzione della sua quota di investimento e riceve il rimborso e la remunerazione del capitale alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni della convenzione e del presente accordo.
2) Sono compresi nelle richieste di capitale:
a) tutti i costi diretti e indiretti relativi alla progettazione, alla messa a punto, all’acquisizione, alla costruzione e alla messa in opera del settore spaziale
INMARSAT, all’acquisizione di diritti contrattuali mediante locazione, non- ché agli altri beni dell’Organizzazione;
b) i fondi ritenuti necessari per coprire le spese di gestione, di mantenimento e di amministrazione dell’Organizzazione, in attesa che essa disponga di red- diti per far fronte a tali costi tenuto conto del paragrafo 3) dell’articolo VIII;
c) i pagamenti dovuti dai Firmatari in applicazione dell’articolo XI.
3) Un interesse calcolato ad un tasso fissato dal Consiglio sarà aggiunto ad ogni somma non pagata alla scadenza fissata dal Consiglio.
4) Se l’ammontare totale dei contributi al capitale che i Firmatari sono tenuti a ver- sare nel corso di un esercizio finanziario qualsiasi supera del 50 per cento il limite fissato in applicazione dell’articolo IV durante il periodo che precede la prima de- terminazione delle quote di investimento, fondata sull’utilizzazione del settore spa- ziale INMARSAT conformemente alle disposizioni dell’articolo V, il Consiglio pre- vede l’adozione di altre misure, tra cui il ricorso ad uno scoperto finanziario provvi- sorio per consentire a quei Firmatari che lo desiderino, di scaglionare il pagamento dei contributi supplementari nel corso degli anni successivi. Il Consiglio determine- rà il tasso di interesse da applicarsi in tali casi tenendo conto delle spese supple- mentari sostenute dall’Organizzazione.
Art. IV Limitazione del capitale
Il totale dei contributi netti dei Firmatari al capitale e dell’ammontare degli impegni contrattuali di capitale dell’Organizzazione è sottoposto ad un limite. Tale somma dovrà essere pari all’ammontare cumulativo dei contributi al capitale versati dai Firmatari in applicazione dell’articolo III, diminuito dell’ammontare cumulativo del capitale che è stato loro rimborsato in virtù del presente accordo ed aumentato dell’ammontare inevaso degli impegni contrattuali di capitale dell’Organizzazione. Il limite iniziale è fissato a 200 milioni di dollari statunitensi. Il Consiglio avrà il potere di modificare tale limite.
Art. V Quote d’investimento
1) Le quote di investimento dei Firmatari saranno determinate sulla base dell’utiliz- zazione del settore spaziale INMARSAT. Ogni Firmatario avrà una quota di inve- stimento pari alla sua percentuale del totale dell’utilizzazione del settore spaziale INMARSAT da parte di tutti i Firmatari. L’utilizzazione del settore spaziale INMARSAT si misura sulla base dei canoni percepiti dall’Organizzazione per l’utilizzazione del settore spaziale INMARSAT conformemente all’articolo 19 della convenzione e all’articolo VIII del presente accordo.
2) Per la determinazione delle quote di investimento, l’utilizzazione nei due sensi sarà divisa in due parti uguali, una corrispondente al territorio, una corrispondente alla nave o all’aeromobile. La parte corrispondente alla nave o all’aeromobile da cui proviene o a cui è destinato il traffico sarà attribuita al Firmatario designato dalla Parte che esercita la sua autorità sulla nave o sull’aeromobile. La parte corrispon- dente al territorio del Paese dal quale proviene o al quale è destinato il traffico verrà attribuita al Firmatario designato dalla Parte corrispondente al territorio dal quale
proviene o al quale il traffico è destinato. Tuttavia allorché per un dato Firmatario il rapporto fra le parti corrispondenti alla nave e all’aeromobile e le parti corrispon- denti al territorio è superiore al rapporto di 20 a 1 (20:1), a tale Firmatario sarà attri- buita, dopo che egli ne avrà fatto richiesta al Consiglio, una quota di utilizzazione equivalente a due volte la parte corrispondente al territorio oppure ad una quota di investimento dello 0,1 per cento se questa è più elevata. Ai fini del presente para- grafo si considerano navi le strutture utilizzate nell’ambiente marino per le quali il Consiglio ha autorizzato l’accesso al settore spaziale INMARSAT20.
3) Prima di determinare le quote di investimento sulla base dell’utilizzazione, con- formemente ai paragrafi 1), 2) e 4), sarà fissata la quota di investimento di ogni Fir- matario conformemente all’allegato del presente accordo.
4) La prima determinazione delle quote di investimento sulla base dell’utilizzo del settore spaziale INMARSAT conformemente ai paragrafi 1) e 2) avrà luogo a non meno di due anni e a non più di tre anni dall’entrata in servizio operativo del settore spaziale INMARSAT nelle zone dell’Atlantico, del Pacifico e dell’Oceano Indiano; la data esatta della determinazione sarà decisa dal Consiglio. Ai fini di questa prima determinazione l’utilizzo si misura su un periodo di un anno anteriormente alla pri- ma determinazione delle quote di investimento.
5) Dopo la prima determinazione delle quote di investimento che si fondano sulla utilizzazione, le quote di investimento dovranno essere rideterminate per essere ef- fettive:
a) ad intervalli di un anno dopo la prima determinazione delle quote di inve- stimento basate sull’utilizzazione, prendendo per base l’utilizzazione di tutti i Firmatari durante l’anno precedente;
b) alla data di entrata in vigore del presente accordo per un nuovo Firmatario;
c) alla data effettiva del ritiro volontario od obbligatorio di un Firmatario.
6) La quota di investimento di un Firmatario che divenga tale dopo la prima deter- minazione delle quote di investimento sulla base della utilizzazione viene determi- nata dal Consiglio.
7) Nella misura in cui una quota di investimento viene determinata conformemente ai commi b) o c) del paragrafo 5) o al paragrafo 8), le quote di investimento di tutti gli altri Firmatari verranno adeguate mantenendo le proporzioni in cui si trovavano le loro rispettive quote di investimento prima di tale adeguamento. Nel caso di un ritiro volontario od obbligatorio di un Firmatario, le quote di investimento dello 0,05 per cento fissate conformemente alle disposizioni del paragrafo 8) non ver- ranno aumentate.
8) A prescindere da qualsiasi disposizione del presente articolo, nessun Firmatario deve disporre di una quota di investimento inferiore allo 0,05 per cento del totale delle quote di investimento.
20 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
9) In ogni rideterminazione delle quote di investimento, la quota di un Firmatario non può essere aumentata in una sola volta di oltre il 50 per cento del suo valore iniziale, né essere diminuita di oltre il 50 per cento del suo valore corrente.
10) Dopo l’applicazione dei paragrafi 2) e 9), le quote di investimento non attri- buite saranno rese disponibili e ripartite dal Consiglio fra i Firmatari che desiderino aumentare le proprie quote di investimento. Tale attribuzione addizionale non deve accrescere di oltre il 50 per cento la quota di investimento corrente di un Firmatario.
11) Dopo l’applicazione del paragrafo 10), le restanti quote di investimento non attribuite saranno ripartite fra i Firmatari proporzionalmente alle quote di investi- mento che sarebbero toccate loro a seguito di qualsiasi rideterminazione, con riserva delle disposizioni dei paragrafi 8) e 9).
12) Su richiesta di un Firmatario, il Consiglio può attribuirgli una quota di investi- mento ridotta rispetto a quella attribuitagli sulla base dei paragrafi da 1) a 7) e da 9) a 11) se altri Firmatari compensano totalmente tale riduzione accettando volontaria- mente un aumento delle proprie quote di investimento. Il Consiglio adotterà le pro- cedure da seguire per ripartire equamente la quota o le quote resesi disponibili tra i Firmatari che desiderino aumentare le proprie quote di investimento.
Art. VI Adeguamenti finanziari tra Firmatari
1) In occasione di ogni determinazione delle quote di investimento posteriormente alla determinazione iniziale effettuata al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, vengono effettuati adeguamenti finanziari tra i Firmatari, tramite l’Organiz- zazione, sulla base di una valutazione effettuata conformemente al paragrafo 2). L’ammontare dei suddetti adeguamenti finanziari sarà determinato, per ogni Firma- tario, applicando alla suddetta valutazione la differenza, ove esista, tra la nuova quota di investimento di ogni Firmatario e la sua quota di investimento anterior- mente a tale determinazione.
2) La suddetta valutazione viene effettuata nel seguente modo:
a) dal costo di acquisto iniziale di tutti i beni, così come esso è registrato nei conti dell’Organizzazione alla data dell’adeguamento, compresa la totalità degli introiti capitalizzati e delle spese capitalizzate, viene dedotta la somma:
i) degli ammortamenti cumulativi così come registrati nei conti dell’Orga- nizzazione alla data dell’adeguamento; e
ii) delle somme prese a prestito e di altre somme dovute dall’Organizza- zione alla data dell’adeguamento;
b) saranno adeguati i risultati ottenuti in applicazione del comma a), addizio- nando o sottraendo, a seconda del caso, un’altra somma che rappresenta l’insufficienza o l’eccesso, a seconda del caso, nei pagamenti effettuati dal- l’Organizzazione, a titolo di remunerazione del capitale dal momento dell’entrata in vigore del presente accordo fino alla data in cui la valutazione prende effetto, in rapporto all’ammontare cumulativo delle somme dovute in virtù del presente accordo, ai tassi di remunerazione del capitale in vigore nel corso dei periodi in cui i tassi relativi, fissati dal Consiglio in virtù dell’articolo VIII, erano applicabili. Ai fini della valutazione della somma
indicante ogni insufficienza o eccedenza nei pagamenti, la remunerazione esigibile sarà calcolata mensilmente e si riferirà all’ammontare netto degli elementi indicati al comma a).
3) I pagamenti dovuti dai o ai Firmatari conformemente al presente articolo saranno effettuati entro la data fissata dal Consiglio. Un interesse calcolato ad un tasso fis- sato dal Consiglio sarà aggiunto dopo tale data ad ogni somma non pagata.
Art. VII Pagamento dei canoni di utilizzo
1) I canoni di utilizzo fissati in applicazione dell’articolo 19 della convenzione sa- ranno pagabili dai Firmatari o dagli organismi delle telecomunicazioni autorizzati conformemente alle modalità adottate dal Consiglio. Tali modalità si atterranno il più strettamente possibile ai metodi di contabilità riconosciuti in materia di teleco- municazioni internazionali.
2) A meno che il Consiglio non decida altrimenti, i Firmatari e gli organismi di te- lecomunicazione autorizzati saranno incaricati di fornire informazioni alla Organiz- zazione per consentirle di determinare l’utilizzazione totale del settore spaziale INMARSAT e di determinare le quote di investimento. Il Consiglio adotterà la pro- cedura da seguire per fornire tali informazioni all’Organizzazione.
3) Il Consiglio adotterà le sanzioni appropriate nel caso in cui il pagamento dei ca- noni di utilizzo sia in ritardo di quattro mesi o più rispetto alla scadenza.
4) Un interesse calcolato ad un tasso fissato dal Consiglio sarà aggiunto ad ogni somma che non sia stata saldata alla scadenza fissata dal Consiglio.
Art. VIII Entrate
1) A meno che il Consiglio non decida diversamente, le entrate della Organizzazio- ne saranno normalmente impiegate, nella misura in cui il loro ammontare lo con- sente, nel seguente ordine di priorità:
a) per coprire le spese di gestione, di mantenimento e di amministrazione;
b) per costituire quei fondi di rotazione che il Consiglio può giudicare neces- sari;
c) per pagare ai Firmatari, proporzionalmente alle loro rispettive quote di inve- stimento, le somme rappresentanti un rimborso del capitale in un ammontare corrispondente alle spese di ammortamento fissate dal Consiglio e registrate nei conti dell’Organizzazione;
d) per versare, a beneficio di un Firmatario, ritiratosi dall’Organizzazione o che sia stato privato della qualità di membro, le somme che possono essergli do- vute in applicazione dell’articolo XIII;
e) per il versamento cumulativo, a beneficio dei Firmatari, proporzionalmente alle loro rispettive quote di investimento, del saldo disponibile a titolo di remunerazione del capitale.
2) In occasione della determinazione del tasso di remunerazione del capitale dei Firmatari, il Consiglio istituirà un’indennità per i rischi legati agli investimenti ef-
fettuati nell’INMARSAT e, tenendo conto di tale indennità, fisserà un tasso il più vicino possibile al costo del danaro sul mercato internazionale.
3) Nella misura in cui le entrate dell’Organizzazione non basteranno a coprire le spese di gestione, di mantenimento e di amministrazione dell’Organizzazione, il Consiglio potrà decidere di colmare il deficit utilizzando i fondi di cassa corrente dell’Organizzazione concludendo accordi sugli scoperti bancari, contraendo prestiti o richiedendo ai Firmatari il versamento di contributi al capitale, proporzionalmente alle loro rispettive quote di investimento; le suddette misure potranno essere adottate cumulativamente.
Art. IX Regolamento dei conti
1) Il regolamento dei conti fra i Firmatari e l’Organizzazione per quanto attiene alle transazioni finanziarie effettuate in virtù degli articoli III, VI, VII e VIII, sarà effet- tuato in modo da mantenere al livello più basso possibile sia i trasferimenti di fondi tra i Firmatari e l’Organizzazione, sia i fondi a disposizione dell’Organizzazione in eccedenza rispetto ai fondi di esercizio che il Consiglio giudicherà necessari.
2) Tutti i pagamenti fra i Firmatari e l’Organizzazione in virtù del presente accordo saranno effettuati in qualsiasi moneta liberamente convertibile accettata dal credi- tore.
Art. X Scoperti e prestiti
1) Per fare fronte ad insufficienze di liquidi, in attesa dell’introito di fondi suffi- cienti o di contributi al capitale, l’Organizzazione potrà, su decisione del Consiglio, concludere accordi sugli scoperti bancari.
2) In circostanze eccezionali e allo scopo di finanziare ogni attività da essa intrapre- sa conformemente all’articolo 3 della convenzione o per far fronte a qualsiasi re- sponsabilità da essa assunta, l’Organizzazione portà contrarre prestiti su decisione del Consiglio. L’ammontare scoperto di tali prestiti sarà considerato come un impe- gno contrattuale in capitale ai fini dell’articolo IV.
Art. XI Responsabilità
1) Se l’Organizzazione è tenuta in virtù di un giudizio definitivo emesso da un tri- bunale competente o di un compromesso adottato od approvato dal Consiglio, a pa- gare un risarcimento che comprenda costi e spese, in relazione ad atti commessi o ad obblighi assunti dall’Organizzazione in applicazione della convenzione o del pre- sente accordo, nella misura in cui il suo ammontare non possa essere interamente versato né mediante indennizzo né in esecuzione di un contratto assicurativo né di altre disposizioni finanziarie, i Firmatari dovranno versare all’Organizzazione la parte rimasta inevasa dell’indennizzo, proporzionalmente alle proprie quote di inve- stimento quali esse erano alla data in cui ha preso origine la responsabilità, a pre- scindere da qualsiasi limitazione di capitale prevista dall’articolo IV o stabilita in applicazione di tale articolo.
2) Se un Firmatario, in quanto tale, è tenuto in virtù di un giudizio definitivo reso da un tribunale competente o di un compromesso adottato od approvato dal Consi-
glio a versare un risarcimento, compresi oneri e spese, in relazione ad un atto com- messo o ad un obbligo assunto dall’Organizzazione in applicazione della conven- zione o del presente accordo, l’Organizzazione rimborserà al Firmatario l’ammon- tare dell’indennizzo versato.
3) Se una richiesta di indennizzo viene presentata ad un Firmatario, questo deve, ai fini di un rimborso da parte dell’Organizzazione, informarne senza indugio l’Orga- nizzazione e metterla in condizione sia di suggerire un parere sulla difesa o su qual- siasi altro mezzo di risolvere il caso, sia di assicurare tale difesa o tale soluzione e, nei limiti consentiti dalla legge della giurisdizione in cui è stata intentata l’azione, di intervenire nel procedimento sia con il Firmatario che in sostituzione di esso.
4) Ove l’Organizzazione sia tenuta a rimborsare un Firmatario in virtù del presente articolo, i Firmatari, nella misura in cui il rimborso non potrà essere interamente ef- fettuato mediante indennizzo, o in esecuzione di un contratto assicurativo o di altre disposizioni finanziarie, dovranno versare all’Organizzazione la parte non saldata della somma reclamata proporzionalmente alle rispettive quote di investimento, così come esse erano alla data in cui ha preso origine la responsabilità, a prescindere da qualsiasi limitazione di capitale prevista dall’articolo IV o stabilita in applicazione di esso.
Art. XII Esonero dalla responsabilità derivante dalla fornitura di servizi di telecomunicazione
L’Organizzazione, i Firmatari in quanto tali e, allorché agiscono nell’esercizio delle proprie funzioni, i funzionari o gli impiegati dell’una o degli altri, i membri del con- siglio d’amministrazione dei Firmatari e i rappresentanti presso i vari organi del- l’Organizzazione non incorrono in alcuna responsabilità nei confronti di un Firmata- rio o dell’Organizzazione per le perdite o i danni derivanti da qualsiasi arresto, ritar- do o cattivo funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni forniti o da fornirsi conformemente alla convenzione o al presente accordo.
Art. XIII Regolamento finanziario in occasione del ritiro volontario o obbligatorio
1) Entro i tre mesi successivi alla data effettiva del ritiro volontario od obbligatorio di un Firmatario dall’Organizzazione in virtù degli articoli 29 e 30 della Convenzio- ne, il Consiglio informa il Firmatario della valutazione fatta in merito alla sua posi- zione finanziaria nei confronti dell’Organizzazione alla data in cui il ritiro volonta- rio od obbligatorio prende effetto e delle modalità proposte per il regolamento così come previsto al paragrafo 3). La notifica comprenderà una nota:
a) della somma dovuta dall’Organizzazione al Firmatario, che sarà calcolata moltiplicando la quota di investimento del Firmatario, alla data in cui prende effetto il ritiro volontario o obbligatorio, per la cifra fissata al termine della valutazione effettuata conformemente all’articolo VI, alla suddetta data;
b) di ogni somma dovuta dal Firmatario all’Organizzazione e rappresentante la sua quota di contributo al capitale a titolo di impegni contrattuali espressa- mente autorizzati prima della data di ricevimento dell’avviso della sua deci-
sione di ritirarsi, o, a seconda del caso, prima della data in cui il ritiro obbli- gatorio prende effetto; tale nota sarà accompagnata da un progetto di sca- denzario dei pagamenti;
c) di ogni altra somma dovuta dal Firmatario all’Organizzazione alla data in cui il ritiro volontario o obbligatorio prende effetto.
2) Nella sua valutazione delle somme previste al paragrafo 1), il Consiglio può de- cidere di liberare totalmente o parzialmente il Firmatario del suo obbligo di versare la quota di contributi al capitale necessari per fare fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati ed alle responsabilità derivanti da atti od omissioni ante- cedenti al ricevimento della notifica della decisione del ritiro oppure, secondo il ca- so, prima della data in cui il ritiro obbligatorio prende effetto.
3) Con riserva del pagamento da parte del Firmatario di ogni somma dovuta ai sensi dei commi b) e c) del paragrafo 1), l’Organizzazione deve, tenuto conto dell’articolo VIII, rimborsare al Firmatario le somme di cui ai commi a) e b) del paragrafo 1), entro gli stessi termini in cui gli altri Firmatari saranno rimborsati dei propri contri- buti al capitale o in termini più brevi se il Consiglio avrà deciso in tal senso. Il Con- siglio fisserà il tasso di interesse da versare al o dal Firmatario in relazione ad ogni somma che possa restare in sospeso in qualsiasi momento.
4) A meno che il Consiglio non decida diversamente, un regolamento concluso in virtù delle disposizioni del presente articolo non ha l’effetto di sciogliere il Firmata- rio dal suo obbligo di versare la sua quota di contributi al capitale necessari per fare fronte alle responsabilità non contrattuali derivanti da atti od omissioni dell’Orga- nizzazione precedentemente alla data del ricevimento della notifica della decisione del ritiro o, secondo il caso, prima della data effettiva del ritiro obbligatorio.
5) Il Firmatario non perderà nessuno dei diritti acquisiti in quanto tale, diritti che egli, a prescindere dal suo ritiro volontario od obbligatorio, conserverà dopo la data del suddetto ritiro e per i quali egli non abbia ricevuto compensazione nel quadro del regolamento concluso in virtù del presente articolo.
Art. XIV Approvazione delle stazioni terrestri
1) Per poter utilizzare il settore spaziale INMARSAT, tutte le stazioni terrestri do- vranno essere approvate dall’Organizzazione conformemente ai criteri e alle proce- dure fissate dal Consiglio in applicazione del comma e) dell’articolo 15 della con- venzione.
2) Qualsiasi richiesta per tale approvazione sarà presentata all’Organizzazione dal Firmatario designato dalla Parte sul territorio della quale la stazione terrestre su ter- raferma è o sarà situata, o dalla Parte o dal Firmatario designato dalla Parte sotto l’autorità della quale la stazione terrestre situata su di una nave o su di un aeromo- bile o su di una struttura operante in ambiente marino ottiene la licenza oppure, nel caso di stazioni terrestri situate su un territorio, su una nave o su un aeromobile o su una struttura operante in ambiente marino che non sia sotto la giurisdizione di una Parte, da un organismo delle telecomunicazioni autorizzato21.
21 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
3) Chiunque richieda l’approvazione di cui al paragrafo 2) assumerà nei confronti dell’Organizzazione, per quanto riguarda le stazioni terrestri per le quali egli ha pre- sentato una richiesta, la responsabilità di far rispettare le procedure e le norme previ- ste dall’Organizzazione a meno che, nel caso in cui la richiesta sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo ha designato non si assuma tale responsabilità.
Art. XV Utilizzazione del settore spaziale INMARSAT
1) Ogni richiesta di utilizzazione del settore spaziale INMARSAT sarà presentata all’Organizzazione da un Firmatario o, nel caso di un territorio non sottoposto alla giurisdizione di una Parte, da un organismo di telecomunicazioni autorizzato.
2) L’utilizzazione sarà autorizzata dall’Organizzazione secondo i criteri e le proce- dure fissate dal Consiglio ai sensi del comma c) dell’articolo 15 della convenzione.
3) Ogni Firmatario od organismo di telecomunicazioni autorizzato a servirsi del settore spaziale INMARSAT è tenuto a rispettare le condizioni fissate dall’Organiz- zazione a proposito di tale utilizzazione, a meno che, nel caso i cui la richiesta sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo ha designato non accetti di assu- mersi tale responsabilità per le autorizzazioni concesse a favore di tutte o di alcune stazioni terrestri che non siano di proprietà del detto Firmatario né da esso usate.
Art. XVI Composizione delle controversie
1) Ogni controversia tra i Firmatari o fra questi e l’Organizzazione, in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalla Convenzione o dal presente accordo, deve esse- re risolta mediante negoziati tra le parti in contrasto. Se, nel termine di un anno a partire dalla data in cui una qualsiasi delle Parti ha chiesto un regolamento, questo non è intervenuto e se le parti in contrasto non hanno approvato un’altra procedura di regolamento, la controversia viene sottoposta ad arbitrato conformemente all’alle- gato della convenzione, su richiesta di una qualsiasi delle parti in contrasto.
2) A meno che le Parti non si accordino diversamente, ogni controversia che metta in causa l’Organizzazione e uno o più Firmatari in virtù di accordi che li vincolano, viene sottoposta ad arbitrato conformemente all’allegato della convenzione, su ri- chiesta di una delle Parti in contrasto, nel termine di un anno a partire dalla data in cui tale regolamento è stato richiesto da una qualsiasi delle parti in contrasto.
3) Ogni Firmatario che abbia cessato di essere tale resta vincolato dal presente arti- colo per quanto riguarda le controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal fatto che è stato Firmatario del presente accordo.
Art. XVII Entrata in vigore
1) Il presente accordo entrerà in vigore nei confronti di un Firmatario alla data in cui entrerà in vigore la convenzione nei confronti della Parte interessata conforme- mente all’articolo 33 della convenzione.
2) L’accordo resterà in vigore fino a che sarà in vigore la convenzione.
Art. XVIII Emendamenti
1) Ogni Parte od ogni Firmatario può proporre emendamenti al presente accordo. Le proposte di emendamento verranno presentate all’Organo direttivo che ne infor- merà le altre Parti e gli altri Firmatari. Occorre un preavviso di tre mesi per l’esame da parte del Consiglio di una proposta di emendamento. Durante questo periodo, l’Organo direttivo richiederà il parere di tutti i Firmatari e lo renderà noto. Il Consi- glio esaminerà gli emendamenti nei sei mesi successivi alla data della loro diffusio- ne. L’Assemblea esaminerà la proposta di emendamento non prima di sei mesi dopo l’approvazione da parte del Consiglio. In casi particolari, l’Assemblea può ridurre tale periodo con una decisione adottata conformemente alla procedura prevista per le questioni di fondo.
2) Se sarà adottato dall’Assemblea dopo essere stato approvato dal Consiglio, l’emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario avrà rice- vuto la notifica dell’approvazione di tale emendamento da parte dei due terzi dei Firmatari che, alla data della sua adozione da parte dell’Assemblea, avevano la qua- lità di Firmatari e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle quote di inve- stimento. Solamente la Parte interessata è abilitata a notificare l’approvazione di un emendamento al Depositario. Tale notifica equivarrà ad accettazione dell’emenda- mento dalla detta Parte. Dal momento dell’entrata in vigore, l’emendamento diverrà vincolante per tutti i Firmatari, compresi coloro che non l’hanno accettato.
Art. XIX Depositario
1) Depositario del presente accordo sarà il Segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale22.
2) Il Depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati che firmano la convenzione o che vi aderiscono e tutti i Firmatari:
a) di ogni firma del presente accordo;
b) dell’entrata in vigore del presente accordo;
c) dell’adozione di ogni emendamento al presente accordo e della sua entrata in vigore;
d) di ogni notifica di ritiro;
e) di ogni sospensione e di ogni ritiro obbligatorio;
f) di altre notifiche e comunicazioni relative al presente accordo.
3) Al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, il Depositario ne tra- smetterà una copia certificata conforme al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
22 Modificato dall’Assemblea d’INMARSAT il 16 ott. 1985; entrato in vigore il 13 ott. 1989.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente ac- cordo.
Fatto a Londra il tre settembre millenovecentosettantasei nelle lingue inglese, spa- gnola, francese e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso il Depositario il quale ne invierà una copia certificata confor- me al Governo di ognuno degli Stati che sono stati invitati a partecipare alla Confe- renza internazionale per la creazione di un sistema marittimo internazionale via sa- tellite, al Governo di ogni altro Stato che firmi la convenzione o che vi aderisca e ad ogni Firmatario.
(Seguono le firme)
Allegato
Quote di investimento anteriori alla prima determinazione sulla base dell’utilizzazione
a) Le quote di investimento iniziali dei Firmatari designati dagli Stati sotto elencati saranno stabilite come segue:
Stati Uniti | 17,00 |
Regno Unito | 12,00 |
URSS, RSS di Bielorussia e RSS Ucraina | 11,00 |
Norvegia | 9,50 |
Giappone | 8,45 |
Italia | 4,37 |
Germania, Repubblica federale di | 3,50 |
Francia | 3,50 |
Grecia | 3,50 |
Olanda | 3,50 |
Canada | 3,20 |
Spagna | 2,50 |
Svezia | 2,30 |
Danimarca | 2,10 |
Australia | 2,00 |
India | 2,00 |
Brasile | 1,50 |
Kuwait | 1,48 |
Polonia | 1,48 |
Argentina | 0,75 |
Belgio | 0,75 |
Finlandia | 0,75 |
Repubblica democratica tedesca | 0,74 |
Singapore | 0,62 |
Nuova Zelanda | 0,44 |
Bulgaria | 0,33 |
Cuba | 0,33 |
Indonesia | 0,33 |
Iran | 0,33 |
Cile | 0,25 |
Perù | 0,25 |
Svizzera | 0,25 |
Liberia | 0,10 |
Algeria | 0,05 |
Egitto | 0,05 |
Ghana | 0,05 |
Iraq | 0,05 |
Repubblica unita del Camerun | 0,05 |
Thailandia | 0,05 |
Turchia | 0,05 |
Totale | 101,45 |
b) Ogni Firmatario dell’accordo operativo designato da uno Stato sopra menzionato può, prima dell’entrata in vigore della convenzione e dell’accordo operativo, accettare una quota di investimento iniziale superiore a quella menzionata al paragrafo a) se:
i) altri Firmatari accettano una riduzione corrispondente della loro quota di in- vestimento iniziale; o
ii) la convenzione e l’accordo operativo non sono entrati in vigore ventiquattro mesi dopo essere rimasti aperti alla firma.
I Firmatari interessati informeranno il Depositario il quale stabilirà un elenco modi- ficato delle quote di investimento iniziali e lo comunicherà a tutti gli Stati menzio- nati nell’elenco delle quote d’investimento iniziali.
c) Il Firmatario designato da uno Stato non menzionato al paragrafo a), se firmerà l’accordo operativo prima della sua entrata in vigore, indicherà al Depositario la sua quota di investimento iniziale, che corrisponderà alla relativa utilizzazione del setto- re spaziale INMARSAT che egli prevede di fare. Il Depositario aggiungerà il nuovo Firmatario e la sua quota di investimento iniziale all’elenco delle quote di investi- mento iniziali figuranti al paragrafo a). L’elenco così modificato sarà comunicato a tutti gli Stati in esso menzionati. La quota iniziale di investimento del nuovo Firma- tario sarà successivamente sottoposta al Consiglio per la sua approvazione o modifi- ca. Se il Consiglio modificherà tale quota, dovrà modificare proporzionalmente le quote di investimento iniziali e successivamente le quote d’investimento di tutti i Firmatari.
d) Al momento dell’entrata in vigore dell’accordo operativo, le quote di investi- mento dei Firmatari saranno determinate modificando proporzionalmente le quote di investimento iniziali dei Firmatari in modo che la somma di tutte le quote di inve- stimento rappresenti il 100 per cento.
e) La quota di investimento iniziale di ogni Firmatario che non sia menzionato al paragrafo a) e che firmi l’accordo operativo dopo la sua entrata in vigore e la quota di investimento iniziale di ogni Firmatario che è menzionato nell’elenco delle quote di investimento iniziali e per il quale l’accordo operativo non sia entrato in vigore trentasei mesi dopo l’apertura alla firma sono determinate dal Consiglio e sono in- cluse in un elenco modificato delle quote di investimento iniziali di tutti i Firmatari.
f) Quando una nuova Parte diviene Membro dell’Organizzazione, o quando una Parte si ritira dall’Organizzazione o la sua qualità di Membro le viene ritirata, le quote di investimento di tutti i Firmatari vengono determinate modificando in pro- porzione le quote di investimento iniziali di tutti i Firmatari in modo che la somma di tutte le quote di investimento rappresenti il 100 per cento.
g) Le quote di investimento dello 0,05 per cento determinate conformemente al pa- ragrafo 8) dell’articolo V dell’accordo operativo non saranno aumentate sulla base dei paragrafi c), d), e) e f) del presente allegato.
Campo di applicazione della convenzione e dell’accordo operati- vo all’8 novembre 2002
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
Adesione (A) | ||||
Dichiarazione di succes- | ||||
sione (S) | ||||
Firmato senza riserva di | ||||
ratificazione (F) | ||||
Algeria | 15 luglio | 1979 F | 16 luglio | 1979 |
Arabia Saudita | 5 ottobre | 1983 A | 5 ottobre | 1983 |
Argentina | 2 ottobre | 1979 A | 2 ottobre | 1979 |
Australia | 16 marzo | 1979 | 16 luglio | 1979 |
Bahamas | 12 maggio | 1994 A | 12 maggio | 1994 |
Bahrein | 8 gennaio | 1986 A | 8 gennaio | 1986 |
Bangladesh | 17 settembre | 1993 A | 17 settembre | 1993 |
Belarus | 29 marzo | 1979 | 16 luglio | 0000 |
Xxxxxx | 14 luglio | 1979 | 16 luglio | 1979 |
Bosnia e Erzegovina | 17 aprile | 1998 A | 17 aprile | 1998 |
Brasile | 10 luglio | 1979 | 16 luglio | 0000 |
Xxxxxx | 4 ottobre | 1993 A | 4 ottobre | 0000 |
Xxxxxxxx | 15 giugno | 1979 | 16 luglio | 1979 |
Camerun | 23 ottobre | 1990 | 23 ottobre | 1990 |
Canada | 17 maggio | 1979 F | 16 luglio | 1979 |
Cile | 26 febbraio | 1981 | 26 febbraio | 1981 |
Cina | 13 luglio | 1979 F | 16 luglio | 1979 |
Hong Kong | 17 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
Cipro | 8 giugno | 1992 A | 8 giugno | 1992 |
Colombia | 28 ottobre | 1987 A | 28 ottobre | 1987 |
Comore | 22 novembre | 2000 A | 22 novembre | 2000 |
Xxxxx (Sud) | 16 settembre | 1985 A | 16 settembre | 1985 |
Costa Rica | 5 giugno | 1995 A | 5 giugno | 1995 |
Croazia | 24 novembre | 1992 A | 24 novembre | 1992 |
Cuba | 25 luglio | 1989 A | 25 luglio | 1989 |
Danimarca | 10 maggio | 1979 F | 16 luglio | 1979 |
Egitto | 29 novembre | 1977 A | 16 luglio | 0000 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | 13 gennaio | 1983 A | 13 gennaio | 1983 |
Filippine | 30 marzo | 1981 A | 30 marzo | 1981 |
Xxxxxxxxx | 00 xxxxxx | 0000 | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 18 ottobre | 1979 | 18 ottobre | 1979 |
Gabon | 28 dicembre | 1984 A | 28 dicembre | 1984 |
Germania | 23 ottobre | 1979 | 23 ottobre | 1979 |
Ghana | 11 luglio | 1995 A | 11 luglio | 1995 |
Giappone | 25 novembre | 1977 | 16 luglio | 1979 |
Grecia | 13 luglio | 1979 | 16 luglio | 1979 |
India | 6 giugno | 1978 | 16 luglio | 1979 |
Indonesia* | 9 ottobre | 1986 A | 9 ottobre | 1986 |
Iran | 12 ottobre | 1984 A | 12 ottobre | 1984 |
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
Adesione (A) | ||||
Dichiarazione di succes- | ||||
sione (S) | ||||
Firmato senza riserva di | ||||
ratificazione (F) | ||||
Iraq | 21 luglio | 1980 | 21 luglio | 1980 |
Islanda | 26 marzo | 1991 A | 26 marzo | 1991 |
Israele | 13 ottobre | 1987 A | 13 ottobre | 1987 |
Italia | 10 luglio | 1979 | 16 luglio | 1979 |
Kenya | 21 luglio | 1998 A | 21 luglio | 1998 |
Kuwait | 25 febbraio | 1977 | 16 luglio | 1979 |
Lettonia | 22 marzo | 1995 A | 22 marzo | 1995 |
Libano | 29 dicembre | 1994 A | 29 dicembre | 1994 |
Liberia | 14 novembre | 1980 | 14 novembre | 1980 |
Libia | 29 gennaio | 1999 A | 29 gennaio | 0000 |
Xxxxxxxx | 12 giugno | 1986 A | 12 giugno | 1986 |
Malta | 11 gennaio | 1991 A | 11 gennaio | 1991 |
Marocco | 4 agosto | 1999 A | 4 agosto | 1999 |
Xxxxxxxx, Isole | 12 maggio | 1997 A | 12 maggio | 1997 |
Xxxxxxxx | 7 dicembre | 1992 A | 7 dicembre | 1992 |
Messico | 10 gennaio | 1994 A | 10 gennaio | 1994 |
Monaco | 1° ottobre | 1990 A | 1° ottobre | 1990 |
Mozambico | 18 aprile | 1990 A | 18 aprile | 1990 |
Nigeria | 23 febbraio | 1988 A | 23 febbraio | 1988 |
Norvegia | 10 ottobre | 1978 | 16 luglio | 1979 |
Nuova Zelanda | 17 agosto | 1977 F | 16 luglio | 1979 |
Oman | 30 dicembre | 1980 A | 30 dicembre | 1980 |
Paesi Bassi | 15 giugno | 1979 | 16 luglio | 1979 |
Antille olandesi | 15 giugno | 1979 | 16 luglio | 1979 |
Aruba | 1° gennaio | 1986 | ||
Pakistan | 6 febbraio | 1985 A | 6 febbraio | 1985 |
Panama | 26 ottobre | 1987 A | 26 ottobre | 1987 |
Perù | 30 ottobre | 1987 A | 30 ottobre | 0000 |
Xxxxxxx | 3 luglio | 1979 | 16 luglio | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 13 luglio | 0000 X | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxx | 28 settembre | 1987 A | 28 settembre | 1987 |
Regno Unito* | 30 aprile | 1979 | 16 luglio | 1979 |
Bermuda | 22 agosto | 1979 | 22 agosto | 1979 |
Repubblica Ceca | 31 dicembre | 0000 X | 0x xxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 27 settembre | 1990 A | 27 settembre | 1990 |
Russia | 13 marzo | 1979 | 16 luglio | 1979 |
Senegal | 16 giugno | 1994 A | 16 giugno | 1994 |
Singapore | 29 giugno | 1979 F | 16 luglio | 1979 |
Serbia e Montenegro | 19 febbraio | 2002 S | 27 aprile | 1992 |
Slovacchia | 20 luglio | 1993 A | 20 luglio | 1993 |
Spagna | 5 settembre | 1978 | 16 luglio | 0000 |
Xxx Xxxxx | 15 dicembre | 1981 A | 15 dicembre | 1981 |
Stati Uniti | 15 febbraio | 0000 X | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxx partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
Adesione (A) | ||||
Dichiarazione di succes- | ||||
sione (S) | ||||
Firmato senza riserva di | ||||
ratificazione (F) | ||||
Sudafrica | 3 marzo | 1994 A | 3 marzo | 1994 |
Svezia | 19 giugno | 1979 F | 16 luglio | 1979 |
Svizzera | 17 maggio | 1989 A | 17 maggio | 0000 |
Xxxxxxxx | 21 dicembre | 1998 A | 21 dicembre | 1998 |
Thailandia | 14 dicembre | 1994 A | 14 dicembre | 1994 |
Tunisia | 9 maggio | 1983 A | 9 maggio | 1983 |
Turchia | 16 novembre | 1989 | 16 novembre | 0000 |
Xxxxxxx | 29 marzo | 1979 | 16 luglio | 1979 |
Ungheria | 24 luglio | 1997 A | 24 luglio | 1997 |
Vietnam | 15 aprile | 1998 A | 15 aprile | 1998 |
* Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso
Dichiarazioni
Indonesia
Nonostante le disposizioni dell’articolo 31 della convenzione, il Governo della Re- pubblica d’Indonesia dichiara che qualsivoglia controversia che dovesse insorgere con una o più Parti o con l’Organizzazione sarà composta in via negoziale.
Regno Unito
Il Regno Unito dichiara che la convenzione si applica ai registri marittimi britannici che includono le navi registrate nei porti di registrazione del Regno Unito, di Hong- Kong e delle Bermuda.