ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI UMBERTIDE
ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI UMBERTIDE
(ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 30.12.2002)
L’anno 2015, il giorno nove del mese di Dicembre, in Umbertide
In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30.12.2002 e della deliberazione C.I.P.E. del 13 novembre 2003,
le organizzazioni della proprietà edilizia:
Confedilizia - nella persona del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxxx
A.S.P.P.I. nella persona del legale rappresentante Xxxx Xxxxxxx
A.P.P.C. nella persona del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx
U.P.P.I. nella persona del legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
e le associazioni degli inquilini:
S.U.N.I.A. nella persona del legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
S.I.C.E.T. nella persona del legale rappresentante Xxxxx Xxxxxxx
U.N.I.A.T. nella persona del legale rappresentante Xxxxxx Xxxxxxxx Unione Inquilini nella persona del legale rappresentante Aurel Ribac Xxxxx.Xxxx nella persona del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx
Premesso che
le parti, nella stipula del presente Accordo hanno tenuto conto della particolare crisi economica e in special modo del settore immobiliare, nonché della crescente difficoltà delle famiglie a far fronte alle normali esigenze quotidiane e spesso anche al pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali.
Pertanto, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge, i sottoscrittori, si propongono in particolare i seguenti obiettivi:
⮚ favorire il dialogo con l'amministrazione comunale per promuovere le tipologie contrattuali di cui all’art. 2 comma 3 della L.431/98 mediante la determinazione di una aliquota IMU agevolata fino anche all'azzeramento della stessa;
⮚ favorire l’allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi;
⮚ promuovere concrete iniziative per rimuovere il problema degli sfratti per finita locazione e soprattutto dovuti a morosità incolpevole, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti;
⮚ ricondurre alla legalità il mercato degli affitti in nero e irregolari;
⮚ migliorare lo stato manutentivo degli immobili in conformità delle norme sulla sicurezza, della tutela della salute e del risparmio energetico; ribadire che i benefici fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo siano riconosciuti solo a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni.
Evidenziato che al fine di evitare possibili contenziosi tra proprietari e inquilini, nonché di garantire la corretta determinazione del canone di locazione alle condizioni dell’accordo stesso, i soggetti sottoscrittori il presente accordo, ciascuno per la parte rappresentata
che risulta in regola con la quota associativa, si impegnano formalmente a prestare la propria consulenza in occasione della stipula dei singoli contratti di locazione;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. Premesse
Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.
2. Oggetto
Il presente accordo, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 definisce la modalità per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, tenendo conto della suddivisione in zone omogenee del territorio comunale e delle caratteristiche proprie di ciascuna unità immobiliare, nonché della volontà negoziale delle parti.
3. Ambito di applicazione
I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2, comma 3, e art. 5, si applicano agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di Umbertide.
4. Termini di validità dell'accordo locale
Il presente Accordo è valido a decorrere dal giorno successivo a quello di deposito presso il protocollo comunale, ovvero dal giorno successivo da quello di trasmissione mediante posta certificata da parte di una delle associazioni firmatarie. Rimane in vigore sino alla stipula di un nuovo accordo a condizione che non intervengano specifiche disposizioni di legge in contrasto con quanto in esso contenuto.
5. Obbligatorietà dei tipi di contratto
In conformità alle disposizioni del Decreto interministeriale 30 dicembre 2002 (Registrato alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2003 al Reg. 1, foglio 151) che all'art. 7, comma 1, stabilisce: ”L'adozione dei tipi di contratti allegati diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, a partire dalla sottoscrizione, sulla base dei criteri indicati nel presente decreto, degli Accordi territoriali da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori”, i contratti di locazione a canone concordato devono obbligatoriamente essere redatti con le suddette modalità, ovvero utilizzando gli schemi di contratto allegati al presente accordo comunale.
6. Modalità di calcolo per la determinazione del canone di locazione
Il canone viene determinato €/mq/anno, sulla base della moltiplicazione della superficie convenzionale dell'immobile con i corrispondenti valori definiti per ciascuna area urbana omogenea e per le relative sub-fasce di riferimento, dedotte in base al numero degli elementi caratteristici dell'immobile. Le parti potranno concordare il canone di locazione entro i valori minimi e massimi stabiliti per ciascuna sub-fascia.
7. Individuazione delle aree urbane omogenee
Le seguenti quattro aree urbane omogenee sono state individuate tenendo conto dei valori di mercato, le dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, esercizi commerciali, ecc.). Nel caso che singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle aree si considererà l'intero edificio incluso nell'area ove trova ubicazione il civico di ingresso.
⮚ ZONA 1 (UNO)
⮚ ZONA 2 (DUE)
⮚ ZONA 3 (TRE)
⮚ ZONA 4 (QUATTRO)
La corrispondente planimetria cartografica è allegata quale parte integrante e sostanziale al presente accordo, Allegato 1).
8. Elementi oggettivi dell'immobile ai fini dell'individuazione della sub-fascia
Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna area urbana omogenea, sono individuate con riferimento al sotto specificato elenco degli elementi oggettivi relativi all’immobile:
a) vano con destinazione cucina con almeno una finestra;
b) ascensore per unità immobiliari situate oltre il 2° piano fuori terra;
c) impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;
d) riscaldamento centralizzato o autonomo;
e) doppio bagno di cui almeno uno con finestra e completo di tutti gli elementi (w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia);
f) interventi di manutenzione straordinaria interna di impianti tecnologici e sanitari propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a norma di legge;
g) interventi di manutenzione straordinaria esterna di impianti tecnologici comuni propri dell'edificio, facciate, coperture; scale e spazi comuni interni, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a norma di legge;
h) porte blindate e/o doppi vetri;
i) abitazione sita in un comparto in cui siano presenti almeno tre dei seguenti servizi: esercizi commerciali, uffici pubblici, aree verdi pubbliche e servizi sociali.
j) appartamento sito in edificio con vetustà inferiore a 10 anni o integralmente ristrutturato negli ultimi 10 anni, così come definito dalla L. 392/78;
k) edifici conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
l) edificio sottoposto ad intervento di adeguamento antisismico debitamente documentato;
m) immobile unifamiliare (casa singola);
n) conferma del precedente conduttore in possesso di regolare contratto di locazione nei due anni precedenti alla stipula.
Per l'applicazione del punto f) è sufficiente l'esecuzione di almeno due categorie di opere tra quelle elencate e almeno una per l'applicazione del punto g).
9. Calcolo superficie convenzionale
La superficie convenzionale, da considerare ai fini del calcolo per la determinazione del canone, è quella definita nel capitolo “Criteri utili per la misurazione degli immobili” contenuto nel listino dei prezzi degli immobili sulle piazze dell’Umbria e pubblicato a cura delle Camere di Commercio di Perugia e Terni nel III trimestre 2014 (con esclusione delle lettere b-c-d). Per superfici utili di appartamento inferiori a mq 46 e per superfici tra mq 46 e mq 70 continuano a valere le stesse maggiorazioni di cui all’art. 13 della legge 392/78 ancorché abrogato. Per superfici maggiori di mq 100 si applicherà una riduzione del 10% (dieci per cento) sino ad una superficie utile da considerare comunque non inferiore a mq 100.
Alla superficie di cui sopra dovrà essere sommato:
⮚ 20% (venti per cento) della superficie dei balconi e terrazzi (coperti e scoperti), cantine ed altri accessori simili;
⮚ 50% (cinquanta per cento) della superficie delle autorimesse singole;
⮚ 20% (venti per cento) della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
⮚ 15% (quindici per cento) della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
⮚ 10% (dieci per cento) della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare.
E’ detratto il 30% (trenta per cento) dalla superficie dei vani con altezza inferiore a metri 1,70.
La superficie scoperta in godimento esclusivo del conduttore non potrà, nel calcolo, superare la superficie netta dell’immobile. Il calcolo della superficie convenzionale è da considerarsi comunque valido entro una tolleranza di più o meno il 3 per cento della superficie convenzionale stessa. La superficie convenzionale, calcolata secondo le indicazioni di cui sopra, dovrà essere espressamente riportata in contratto.
10. Determinazione del canone di locazione
Le parti contraenti individueranno la collocazione dell'immobile oggetto del contratto nella relativa sub-fascia sulla base della presenza nell'immobile stesso di un numero dei suddetti elementi caratterizzanti come di seguito indicati:
ZONA UNO:
Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3; Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 4 e 6; Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 6; ZONA DUE e TRE:
Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3; Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 4 e 6; Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 6; ZONA QUATTRO:
Sub fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 2; Sub fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 3 e 6; Sub fascia 3 - un numero di elementi superiore a 6;
Per gli immobili costruiti negli ultimi 10 anni o in tale periodo integralmente ristrutturati si applicheranno, ai fini della determinazione del canone, gli elementi di cui ai punti f), g) e l) del precedente punto 8). Si precisa che la data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, del certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici comunali, oppure quella comunque accertata.
Le parti, tenendo conto della superficie convenzionale, della zona omogenea ove ricade l'immobile, e degli elementi oggettivi sopra elencati, concordano il canone di locazione nei limiti del minimo e massimo al mq stabilito per ciascuna sub fascia, come di seguito riportato:
ZONA UNO:
Sub Fascia 1 - valore minimo annuo del canone € 25,00 Sub Fascia 1 - valore massimo annuo del canone € 42,00 Sub Fascia 2 - valore massimo annuo del canone € 49,00; Sub Fascia 3 - valore massimo annuo del canone € 55,00; ZONA DUE
Sub Fascia 1 - valore minimo annuo del canone € 20,00 Sub Fascia 1 - valore massimo annuo del canone € 25,00 Sub Fascia 2 - valore massimo annuo del canone € 33,00; Sub Fascia 3 - valore massimo annuo del canone € 45,00; ZONA TRE
Sub Fascia 1 - valore minimo annuo del canone € 15,00 Sub Fascia 1 - valore massimo annuo del canone € 23,00 Sub Fascia 2 - valore massimo annuo del canone € 29,00; Sub Fascia 3 - valore massimo annuo del canone € 40,00;
Per gli immobili con una superficie convenzionale determinata con le modalità di cui al precedente punto 9), pari o inferiore a mq 60,00 e costruiti successivamente al 2005
che presentano una attestazione ricompresa entro la Classe energetica E, i valori massimi da prendere in considerazione sono quelli relativi alle sub-fasce 1, 2 e 3 della zona due.
ZONA QUATTRO
Sub Fascia 1 - valore minimo annuo del canone € 13,00 Sub Fascia 1 - valore massimo annuo del canone € 19,00 Sub Fascia 2 - valore massimo annuo del canone € 24,00; Sub Fascia 3 - valore massimo annuo del canone € 31,00;
Per gli immobili, con una superficie convenzionale determinata con le modalità di cui al precedente punto 9), pari o inferiore a mq 60,00 e costruiti successivamente al 2005 che presentano una attestazione ricompresa entro la Classe energetica E, i valori massimi da prendere in considerazione sono quelli relativi xxxx xxx-xxxxx 0, 0 x 0 xxxxx xxxx xxx.
Il canone di locazione concordato tra le parti, dovrà essere compreso all'interno del valore minimo della sub-fascia 1 e quello massimo della sub-fascia determinata. Nell'ipotesi in cui il numero degli elementi coincide con quello minimo che da diritto all’accesso alla sub-fascia, il canone concordato non potrà essere pari al valore massimo stabilito per la sub fascia considerata.
11. Immobile arredato
Quando l'alloggio è arredato, per consistenza e qualità idonee all'uso convenuto, nonché con elettrodomestici funzionanti (escluso lavatrice e lavastoviglie), le parti possono concordare una maggiorazione dei valori delle sub-fasce fino ad un massimo del 25% (venticinque per cento) a valere per l’intera durata contrattuale. Quando l’immobile è parzialmente arredato la maggiorazione percentuale potrà oscillare fino ad un massimo del 20% (venti per cento). E’ facoltà delle parti di concordare entrambe le maggiorazioni con percentuali comprese tra zero e il massimo consentito.
12. Maggiore durata
Ove le parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a quella minima di legge, ovvero di anni tre, il canone, calcolato secondo le modalità di cui sopra, potrà essere incrementato, a partire dal primo anno, di un percentuale del 2% (due per cento) per ogni anno di aumento.
13. Classe energetica
Quando l’unità immobiliare è ricompresa entro la classe energetica C, il canone di locazione, a partire dal primo anno, potrà essere incrementato del 3% (tre per cento) e del 2% (due per cento) se l'immobile è ricompreso nella classe energetica D.
14. Aumenti Istat del canone di locazione
Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento.
15. Locazione parziale
Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita al precedente punto 9) del presente accordo, le parti possono considerare anche la superficie parziale dell’immobile tenendo conto della superficie effettivamente locata e cioè, la superficie in comune sarà suddivisa in parti uguali a seconda delle persone che abitano l’immobile e la superficie ad uso esclusivo sarà calcolata per l’intero. Tale fattispecie è consentita solo nella circostanza che il proprietario,o parenti entro il primo
grado, siano residenti nell'immobile e venga redatto un unico e solo contratto per il conduttore o conduttori.
16. Unità abitative di particolare pregio e/o zone aventi particolari caratteristiche
Con l’accordo di almeno due delle organizzazioni sindacali intervenute, una per il proprietario ed una per il conduttore, si potranno convenire maggiorazioni al canone di locazione e sino ad un massimo del 20% (venti per cento), per unità abitative di particolare pregio e/o ubicati in zone aventi particolari caratteristiche. Tale accordo dovrà essere contenuto in apposito verbale sottoscritto dalle parti e dovrà essere obbligatoriamente, pena la decadenza dal beneficio, allegato al contratto di locazione.
17. Riparazioni ordinarie e straordinarie
Per quanto concerne la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria le parti convengono di provvedere applicando la “Tabella Oneri Accessori” allegato G), al decreto 30 dicembre 2002.
Per quanto non previsto nella citata Tabella Oneri Accessori, la parti fanno riferimento alle norme vigenti e agli usi locali.
18. Contratto di locazione ad uso abitativo
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione in conformità all'art. 2, comma 3, legge 431/98 e utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al D.M. 30/12/2002, così come recepito nel presente accordo all'allegato A), provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previste nel presente accordo.
19. Contratti transitori per studenti universitari
Tali contratti, a condizione che il comune sia sede di Università o limitrofo ad un comune sede di Università, sono utilizzabili qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento, ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione in conformità all'art. 5, comma 2, legge 431/98 e utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al D.M. 30/12/2002, così come recepito nel presente accordo all'allegato B), provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e pattuizioni previste nelle norme generali (con esclusione del punto relativo alla maggiore durata e con la riduzione del preavviso in misura non superiore ad un mese in luogo di tre).
20.Contratti transitori ordinari
In conformità con le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, legge 431/98 e del D.M. 30/12/2002 la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. La transitorietà del contratto può essere motivata rispettivamente e separatamente sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate all’atto della stipula del contratto come segue:
A) Esigenze di transitorietà del locatore
Quando il locatore debba disporre dell’immobile per i seguenti motivi:
⮚ quando il locatore, entro diciotto mesi, intenda destinare l'immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
⮚ quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità;
⮚ quando l’immobile sia compreso in- un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
⮚ quando il locatore ha esigenza transitoria collegata ad un evento certo, a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto –suffragata, se possibile, da idonea documentazione;
⮚ quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso.
B) Esigenze di transitorietà del conduttore
Quando il conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:
⮚ frequenza a corsi di studi e/o di formazione .
⮚ necessità di cure mediche presso strutture pubbliche o private presenti nel Comune;
⮚ trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
⮚ contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
⮚ assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con compromesso regolarmente registrato;
⮚ quando il conduttore ha esigenza transitoria collegata ad un evento certo, a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto – suffragata, se possibile, da idonea documentazione;
⮚ incarico professionale a termine.
Il contratto tipo deve prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza nel termine stabilito nel contratto e che qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
L’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l’allegato contratto tipo allegato al D.M. 30/12/2002, così come recepito nel presente accordo all'allegato C), provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, indicando con precisione sia i motivi di transitorietà, che tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone.
21. Accordi integrativi grandi proprietà
Per gli enti previdenziali pubblici, per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, (per tali sono da intendersi l’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di 30 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni saranno determinati in base alle aree omogenee ed ai criteri definiti nel presente accordo. Tali accordi integrativi saranno conclusi tra la proprietà, assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari della stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative degli inquilini, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
22.Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa
Allo scopo di prevenire l'insorgenza di contenziosi, od eventualmente favorirne il superamento, circa la corretta interpretazione e applicazione del presente Accordo, le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo stesso, s'impegnano a promuovere presso i propri associati e a sviluppare, se richiesto dalle parti contraenti, la fase di contrattazione preventiva per la stipula dei contratti di locazione. Ognuna delle parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale della conformità del canone all'Accordo locale, solo valendosi delle rispettive Associazioni, anche nel corso della locazione. Per consentire detta procedura di accertamento è specificatamente prevista nei contratti tipo locali la seguente clausola: "Ciascuna delle parti potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo Locale, anche a riguardo del canone di locazione, la Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti, scelti fra gli appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'accordo di cui trattasi, sulla base delle designazioni, rispettivamente del locatore e del conduttore; quanto a un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi di comune accordo ritengano di nominarlo."
23.Agevolazioni IMU
In conformità alle disposizione della Giunta comunale di Umbertide, si evidenzia che potranno beneficiare delle agevolazioni IMU i proprietari che presenteranno al competente ufficio comunale, insieme al contratto di locazione, la necessaria attestazione di conformità al presente accordo (allegato D) sottoscritta da una associazione dei proprietari immobiliari e da una dei conduttori.
Letto, confermato e sottoscritto: