CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA PER
Direzione Regionale del Lazio Settore Gestione Risorse Ufficio Risorse Materiali
CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER
LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA PRESSO L’AREA DEDICATA NELLA
SEDE DELL’UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA – TERRITORIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE –
SITA IN XXX XXXXX 00 00000 XXXX
Allegato a AGE.AGEDRLAZ.REGISTRO UFFICIALE.0048294.22-05-2019-U 1
CIG 7892921475
Premessa
Il progetto Ludoteca ha l’obiettivo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in coerenza con quanto disposto dall’art. 14 della Legge 17 agosto 2015 n. 124 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche“. La disposizione richiamata invita, altresì, le Pubbliche amministrazioni alla stipula di convenzioni o accordi anche per l’organizzazione e fruizione di servizi di supporto alla genitorialità.
A tal fine l’Amministrazione ha avviato un sondaggio conoscitivo mediante questionario da restituire entro il 28.10.2018 al fine di sondare misurare l’interesse del personale dipendente a verso tale iniziativa.
All’esito di tale consultazione, è stato manifestato interesse – non vincolante per il dipendente né per l’Agenzia delle Entrate – di un numero di utenti stimabile in circa 30 utenti.
Art. 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto la gestione e conduzione della Ludoteca sita in Xxx Xxxxx x. 00.
Il concessionario acquisterà il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso la Ludoteca.
Al termine della concessione il concessionario nulla potrà pretendere a titolo di rimborso, indennizzo, risarcimento o altro per gli eventuali investimenti realizzati.
Ai sensi dell’articolo 217 del D.Lgs 50/2016 si specifica che il valore dell’investimento non ammortizzato al termine del periodo di concessione è pari a zero e, pertanto, l’Amministrazione non riconoscerà per esso alcun corrispettivo.
Ai sensi dell’art. 217 del D.Lgs 50/2016 si precisa che l’oggetto principale del contratto è costituito dal servizio di gestione di cui sopra, avendo i lavori di allestimento e manutenzione carattere meramente accessorio. Il contratto oggetto di affidamento viene pertanto qualificato come concessione di servizi.
Art. 2. IDENTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA OGGETTO DI CONCESSIONE SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
La struttura presso la quale il servizio oggetto di concessione deve essere espletato (Ludoteca) è ubicata in Via Costi al civico 58.
La superficie utile, pari a mq. 190 ca. consente di ospitare sino ad un massimo di 40 bambini, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 della Legge Regione Lazio 11 luglio 2002 n. 18 “Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche”.
Al fine di assicurare la piena conoscenza di tutte le circostanze e gli elementi che in qualche modo possono influire sulla determinazione dell’offerta, ciascun operatore economico interessato è tenuto ad espletare, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara, un sopralluogo obbligatorio per prendere accurata visione dei locali sede dei servizi oggetto della concessione, a propria cura e spese, anche tramite propri incaricati. Potrà essere richiesto per iscritto, anche via e-mail, entro il giorno 31 maggio 2019.
Con la richiesta deve essere trasmessa anche copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale del soggetto concorrente e di ciascuna delle persone incaricate del sopralluogo.
A seguito dell’effettuato sopralluogo, l’Amministrazione rilascerà all’operatore economico apposito attestato che dovrà essere inserito nella documentazione di gara
Le planimetrie possono essere richieste all’indirizzo email xx.xxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. L’Agenzia, in considerazione delle finalità pubbliche dei servizi previsti, dell’interesse sociale delle attività previste e dei vincoli imposti, concede l’uso degli immobili a canone gratuito ivi compresi gli arredi.
L’elenco degli arredi e delle attrezzature presenti verrà visionato dai partecipanti in sede di sopralluogo. All’esito della aggiudicazione, l’elenco degli arredi verrà allegato al contratto.
Il Proponente, con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara, dichiara di accettare i locali nello stato di fatto in cui si trovano e si assume ogni onere e responsabilità riguardo i permessi, autorizzazioni e quant’altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento dei locali e dei relativi servizi in concessione
Art. 3. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione relativa al servizio di gestione della Ludoteca avrà la durata di 1 (uno) anno in questa prima fase sperimentale. La durata inizierà a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero di consegna della struttura, accertata con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, se successiva.
Il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, esclusivamente in tutti i periodi di sospensione didattica (vacanze natalizie, pasquali, estive, etc). L’apertura giornaliera è fissata tra le ore 7.30 e le ore 17.30.
Il periodo di permanenza massima per ogni bambino è di 5 ore giornaliere.
L’Agenzia si riserva la possibilità di richiedere l’utilizzo del predetto servizio anche in altri periodi da concordare con il concessionario.
Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata, per uguale periodo, con atto espresso tra le parti.
E’ escluso il rinnovo tacito del contratto.
Art. 4. FINALITA' E OBIETTIVI DEL SERVIZIO
La finalità del servizio è la promozione di contesti che permettano lo sviluppo psico-fisico e intellettivo dei bambini, in uno spazio ludico attrezzato ed organizzato.
All’interno dell’impianto oggetto di concessione, il concessionario dovrà organizzare – a sua esclusiva cura e spese - corsi di lingua straniera, corsi di musica (rectius strumento musicale) e attività ludico-ricreative, di promozione amatoriale, educative, di aggregazione o di pubblica utilità, per i bambini di età compresa tra i 3 e i 15 anni.
Nella ludoteca si realizzano attività libere e programmate, a carattere ricreativo ed educativo, quali:
• corsi di lingua straniera (inglese);
• corsi musicali e/o apprendimento di strumenti musicali;
• attività ludiche in genere;
• gioco spontaneo e giochi di società;
• musica, proiezione di films e documentari;
• attività laboratoriali come strumento per stimolare la capacità espressiva del bambino.
Nella ludoteca dovrà essere organizzato anche un Progetto Doposcuola che preveda a favore dei giovani utenti assistenza nello studio e nello svolgimento dei compiti, laboratori musico-teatrali e laboratori di espressività anche in lingua inglese per il potenziamento delle pregresse conoscenze linguistiche dei partecipanti.
L’Amministrazione si riserva di interrompere l’erogazione del servizio laddove si ravvisi una limitata adesione nei primi periodi di attivazione.
Le funzioni, i servizi e le prestazioni devono essere organizzati e resi in modo puntuale e diligente nel pieno rispetto di standard qualitativi e dei parametri specifici previsti dalla vigente normativa in materia, dal presente capitolato nonché dall’offerta presentata.
Durante il periodo estivo l’Amministrazione si riserva di attivare parallelamente al servizio della ludoteca, un servizio esterno.
Il servizio esterno ha inizio con l’accoglienza dei minori sull’autobus e termina con la consegna degli stessi. L’orario del servizio è quindi 8,30 - 17,00. La presenza dei minori presso il circolo è prevista per l’orario 9,30 - 16,00.
In virtù di questa riserva attivabile dall’Amministrazione, l’operatore economico nella propria offerta tecnica dovrà specificare i luoghi in cui potranno essere resi i servizi esterni, avendo cura di descrivere gli spazi e i locali (e la relativa gestione) nonché le attività che verranno ivi svolte,
allegando planimetria della struttura prescelta, nella quale siano evidenziati gli spazi a disposizione del servizio.
L’offerta che l’operatore economico presenterà dovrà contenere dettagliate indicazioni circa il servizio di trasporto dei piccoli utenti dalle sedi dell’Agenzia alla struttura prescelta e viceversa. Si ricorda che durante il trasporto (ivi compresa la salita e la discesa dei bambini) la custodia dei bambini è a carico dell’Aggiudicatario che provvede con i propri educatori, nel rispetto dei rapporti educatore/bambino di seguito indicati.
L’aggiudicatario, nell’ambito del servizio esterno, avrà facoltà di sostituire gli spazi destinati all’iniziativa ovvero i fornitori individuati in sede di offerta tecnica con strutture o fornitori aventi caratteristiche almeno equivalenti e previa espressa autorizzazione scritta dell’Amministrazione.
Ai fini dell’erogazione del servizio esterno, la struttura individuata dalla società partecipante, indicata già nell’offerta tecnica, dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:
• spazi esterni, con adeguate aree ombreggiate, destinati alle attività ricreative nell’esclusiva disponibilità degli utenti del servizio, idonei ad ospitare i bambini;
• piscina di lunghezza non inferiore a 25 metri, con un minimo di due corsie destinate agli utenti del servizio, con la presenza di almeno un bagnino di salvataggio e la disponibilità di spogliatoi, divisi per genere;
• area attrezzata per accogliere gli utenti nel momento del pranzo e/o della merenda.
Art. 5. CONSEGNA DELLA STRUTTURA
La consegna della struttura avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici. Con la sottoscrizione del predetto verbale il concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano riconoscendone l’idoneità.
Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna.
Non sarà considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. In tale occasione si procederà inoltre alla restituzione di tutta la documentazione tecnica e legale fino a quel momento detenuta dal concessionario.
Di tutte le operazioni verrà dato atto nel verbale di riconsegna dei locali redatto in contraddittorio tra le parti.
Qualora alla riconsegna dei locali si ravvisassero danni arrecati alla struttura e agli impianti di proprietà dell’Amministrazione dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria, essi verranno imputati al concessionario che dovrà, quindi, provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall’Amministrazione.
Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà condurre la struttura nel rispetto della normativa vigente circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza degli arredi, delle attrezzature e degli impianti.
E’ fatto obbligo al concessionario di adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operatori, degli utenti e di chiunque altro fruisca della struttura.
In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi sollevata l’Amministrazione da ogni responsabilità. Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà produrre copia della polizza assicurativa che verrà sottoscritta per la copertura di dette responsabilità.
Art. 6. PERSONALE
Nella definizione dell’organico proposto per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato il gestore dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.
Il servizio di ludoteca dovrà essere garantito da animatori socio culturali e da educatori, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con operatori esperti.
Il soggetto affidatario individuerà una figura responsabile delle relazioni con l’Agenzia per tutte le comunicazioni e del progetto educativo. Dovrà essere in possesso di laurea specialistica/e/o laurea
di primo livello in Pedagogia/Psicologia/Scienze della Formazione e dell’Educazione e in Scienze del Servizio Sociale o titoli equipollenti.
In base alle presenze dovrà sempre essere garantito il rapporto operatore/bambino che, in base al regolamento comunale è di 1 operatore ogni 6 bambini in età compresa dai 3 ai 6 anni e di 1 operatore ogni 10 bambini dai 7 ai 15 anni di età.
La formazione e le competenze del personale devono essere comprovate dal curriculum vitae che l’aggiudicatario è tenuto a trasmettere al concedente prima dell’inizio del servizio. E’ richiesta comunque una formazione professionale attinente alla funzione svolta.
I titoli di studio richiesti sono i seguenti:
a) Diploma di Maturità Magistrale o di Liceo Pedagogico.
b) Diploma di Assistente o Dirigente di Comunità Infantile o diplomi equipollenti.
c) Diploma di Scuola Media Superiore e un attestato di formazione professionale per attività socio- educative in favore di minori riconosciuto dallo Stato e/o dalle Regioni;
d) Diploma di Scuola Media Superiore, con il possesso del Diploma di Laurea o di Diploma Universitario in materie rientranti nelle Scienze della Formazione e dell’Educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali.
Almeno un educatore deputato al servizio dovrà possedere:
• certificazioni in lingua di inglese (alternative):
1. possesso della certificazione B2; UPPER INT (FIRST CERTIFICATE)
2. possesso della certificazione B1 integrata da esperienze professionali documentate, non inferiore a due anni complessivi, prestata a favore di bambini/ragazzi di età compresa tra i 4 (quattro) ed i 12 (dodici) anni che fanno riferimento al QCER (Quadro Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue).
Inoltre, almeno un educatore deputato al servizio dovrà essere dotato di
• abilitazione all’insegnamento di strumento musicale
• accertate e documentate competenze di teatro.
L’eventuale sostituzione del personale impiegato dovrà essere fatta con personale di uguale competenza, dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto all’Amministrazione ed essere autorizzata sempre per iscritto dalla stessa Amministrazione.
L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale che l’Amministrazione stessa non giudichi soddisfacente e di richiedere la prestazione di servizio sulla base delle effettive necessità, che potrebbero subire variazioni nel corso dell’anno.
Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell’etica professionale e dovrà attestare le prestazioni effettivamente svolte tramite la compilazione quotidiana di un registro delle presenze, che deve essere reso disponibile a richiesta dell’Agenzia per gli opportuni controlli.
Il soggetto affidatario dovrà attuare nei confronti dei lavoratori occupati nelle attività che costituiscono oggetto del presente bando condizioni retributive e normative previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché rispettare le condizioni risultanti dai successivi rinnovi ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.
Eventuali aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono a carico del soggetto affidatario.
L’Agenzia è sollevata da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l’affidatario ed i propri dipendenti.
Il soggetto affidatario assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità anche indiretta.
Il soggetto affidatario è tenuto per Xxxxx a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera l’Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc.,
nonché dal pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico del soggetto stesso a favore del proprio personale, secondo la normativa vigente.
Il soggetto affidatario si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati o applicabili in futuro in relazione all’oggetto dell’affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l’eventuale risarcimento di danni, esonerando in tal senso l’Agenzia da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.
Art. 7. CORRISPETTIVI
Nella propria offerta economica, ciascun concorrente dovrà indicare: prezzo A - Costo unitario per bambino per ogni ora di servizio erogato
- Costo unitario a settimana, per bambino utente del servizio esterno. Si precisa che il costo comprende tutto quello che è necessario per il servizio esterno e cioè, a titolo indicativo e non esaustivo, l’accesso al centro ricreativo, la fruizione dello stesso, i pasti, tutte le assicurazioni necessarie, il kit di identificazione.
Art. 8. CONDIZIONI PARTICOLARI
Le modalità di pagamento e di incasso dei servizi erogati a pagamento sono di esclusiva competenza dell’Aggiudicatario.
Per tutta la durata della concessione il concessionario deve consentire che l’Agenzia, la quale mantiene la piena ed assoluta titolarità della struttura, effettui il controllo circa lo stato di manutenzione degli impianti, gli orari d’uso degli stessi, l’effettiva destinazione dell’impianto alle finalità indicate nell’atto di concessione.
Il Servizio di Xxxxxxxx è rivolto ai figli dei dipendenti dell’Agenzia con età compresa tra i 3 e i 15 anni e alle famiglie, per le quali potranno essere organizzate sia attività specifiche unitamente ai figli sia attività di informazione/formazione.
In caso di mancato raggiungimento della quota dedicata ai figli dei dipendenti, sarà possibile l’iscrizione anche ai nipoti dei medesimi.
Il concessionario dovrà porre particolare attenzione alle situazioni di svantaggio, assicurando la presenza di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire ai bambini con disabilità l’idonea assistenza sanitaria e psico-pedagogica ed organizzando, con il coinvolgimento dei genitori e la consulenza e la cooperazione dei servizi sociali e sanitari territoriali, gli interventi necessari orientati a ridurre gli handicap e a offrire pari opportunità di crescita a tutti i bambini, soprattutto a coloro che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà.
E’ vietata la sub concessione della struttura, totale o parziale.
Art. 9. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario si impegna a realizzare il progetto di gestione presentato in sede di gara essendo unico responsabile del regolare svolgimento del servizio, facendosi carico di tutti gli obblighi e di tutte le prestazioni necessarie per assicurare la gestione della struttura di cui al presente atto. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, dovrà:
- prendere in consegna i locali e gli impianti destinati a Ludoteca garantendone la vigilanza e la custodia;
- conseguire tutte le autorizzazioni e i permessi necessari allo svolgimento dell’attività all’interno della struttura;
- avviare il servizio oggetto della concessione entro il termine massimo di gg. 60 dalla data di stipula del contratto, ovvero di consegna della struttura, accertata con verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le parti, se successiva. In caso di mancata assunzione del servizio si provvederà ad aggiudicare lo stesso al successivo in graduatoria;
- svolgere il servizio in conformità al piano di gestione presentato in sede di gara, adempiendo agli impegni in quella sede assunti e comunicando tempestivamente all’Amministrazione
eventuali variazioni che, in ogni caso, dovranno rispettare i parametri oggetto di valutazione in sede di gara;
- favorire l’utilizzo del servizio da parte di tutti i bambini, con particolare attenzione ai bambini diversamente abili;
- esporre in modo visibile e chiaro, all’ingresso della struttura, gli orari di funzionamento e le tariffe a carico degli utenti, nonché ogni altra informativa alla cittadinanza su richiesta dell’Amministrazione:
- controllare sistematicamente i giochi, le attrezzature e tutti i materiali presenti nei locali e nell’area esterna, eliminando quelli non più rispondenti alle norme di sicurezza.
Il concessionario si impegna inoltre a presentare, al termine della concessione, il resoconto della gestione dell’anno, articolato in interventi eseguiti e attività organizzate in uso esclusivo, per la verifica e valutazione del piano economico presentato in sede di gara.
Art. 10. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del Concessionario le spese relative a :
- pulizia della Ludoteca oggetto della convenzione e delle aree esterne di pertinenza della struttura;
- acquisto del materiale educativo funzionale allo svolgimento delle attività e di ogni altro materiale, strumento e attrezzatura necessari e inerenti al servizio;
- dotazione del materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge;
- adempimenti di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociale e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. L’Amministrazione resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo presenti.
Art. 11. ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Sono a carico dell’Amministrazione:
- i lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale;
- la fornitura di acqua, corrente elettrica etc. con assunzione dei costi che ne derivano;
L’utilizzo dei servizi oggetto della concessione è facoltativo da parte del personale dell’Ente. Pertanto la società aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per l’eventuale mancata fruizione dei servizi da parte degli utenti.
L’Agenzia delle Entrate non corrisponderà al concessionario alcun emolumento né indennità posto che il servizio rimane ad esclusivo carico dei dipendenti interessati.
L’Agenzia delle Entrate non assume alcun obbligo né determina alcun legittimo affidamento in ordine alla fruizione del servizio da parte dei dipendenti. L’Agenzia delle Entrate non si impegna a garantire qualsivoglia numero minimo di utenti. Il rischio imprenditoriale connesso alla mancata fruizione rimane a totale carico del fornitore aggiudicatario.
Art. 12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per i danni a persone, cose, e animali che possano in qualsiasi modo e momento derivare dalla gestione della Ludoteca.
Il Concessionario ha l’obbligo di contrarre, entro quindici giorni dalla stipula della convenzione, una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO) di durata pari a quella della concessione, con un massimale unico minimo per sinistro e per anno assicurativo, per ciascuna polizza di almeno € 500.000,00.
La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento dell’attività di cui alla concessione e prevedere esplicitamente la copertura per i danni da interruzione e/o sospensione di attività di terzi.
La polizza assicurativa dovrà, con apposita clausola, annoverare l’Amministrazione fra i Terzi e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta di contratto senza previo consenso dell’Amministrazione stessa.
La compagnia assicurativa dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare l’Amministrazione dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.
Il concessionario si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con la polizza assicurativa.
Art. 13. NORMATIVA IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento e per l’eventuale sottoscrizione ed esecuzione del relativo contratto, ai sensi di quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Art. 14. RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla procedura di affidamento comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni previste dal presente Capitolato tecnico e dalla restante documentazione di gara. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.
IL DIRETTORE REGIONALE
Xxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente