CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Procedura aperta per la concessione, per la durata di anni 5 (cinque), del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento mediante parcometri ed ausiliari della sosta. CIG: 8472561285.
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO
La concessione ha per oggetto il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, non custoditi, ubicati all’interno del territorio della Città di Crotone, mediante la fornitura, l’installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i parcometri, della relativa segnaletica verticale ed orizzontale, l’attività degli Ausiliari della sosta e di un’unità operativa locale per i rapporti con gli utenti del servizio e la predisposizione di tutte le infrastrutture e di ulteriori servizi accessori necessari. Con il termine “gestione” si intendono compresi i lavori di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, necessaria al corretto svolgimento del servizio e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della concessione, l’attività di controllo degli illeciti previsti dal Codice della Strada per le aree a pagamento, effettuata tramite Ausiliari della sosta, opportunamente formati ed abilitati, con oneri a carico esclusivo del concessionario, lo svolgimento del loro servizio in conformità alle normative vigenti, nonché l’attività di raccolta e rendicontazione degli incassi. Costituisce oggetto della concessione anche la vendita di tessere prepagate, ed inoltre, di abbonamenti annuali, mensili e giornalieri. La ditta aggiudicataria dovrà altresì fornire all’Ente un accesso da remoto protetto mediante sistema informatico, ai dati degli incassi, in tempo reale, in modo che l’Ente possa accedere liberamente anche da remoto a tutti i dati contabili, statistici, finanziari e di funzionamento di tutti i parcometri installati sul territorio comunale e di tutte le altre metodologie di pagamento del parcheggio. Tutti i costi relativi alla gestione hardware e software e dei relativi contratti per assicurare la condivisione e l’accesso protetto da remoto ai dati tra il concessionario e l’Ente sono a totale carico del concessionario, come pure i costi gestionali degli applicativi che permettano agli utenti modalità di pagamento mediante app.
ART. 2 – ZONE DI SOSTA A PAGAMENTO – SOPRALLUOGO PRELIMINARE OBBLIGATORIO ED ATTESTAZIONE
Le imprese sono obbligate ad effettuare un sopralluogo preliminare delle aree oggetto di concessione, previo accordo con il Settore “Patrimonio, Trasporti e Viabilità”, a mezzo del proprio legale rappresentante o di altro dipendente, all’uopo delegato in forma scritta dal medesimo legale rappresentante (con il corredo dei rispettivi documenti di identificazione in corso di validità). Al termine del sopralluogo il personale del Settore “Patrimonio, Trasporti e Viabilità” rilascerà attestazione di avvenuta esecuzione, da allegare in originale, alla domanda di partecipazione alla gara. La richiesta del sopralluogo sarà effettuata nei tempi e con le modalità stabiliti nel disciplinare di gara.
L’assenza di tale attestazione nella busta telematica “Documentazione amministrativa” non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d’ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante.
I parcometri esistenti e gli stalli di sosta a pagamento ammontano a n. 1.622 stalli a pagamento e n.31 parcometri installati, come da planimetria riportata in allegato (Allegato A), approvata con delibera Commissariale nelle funzioni di C.C. n. 32 del 16.07.2020 e confermata con Deliberazione Commissariale nelle funzioni di G.C. n. 152 del 1° settembre 2020.
L’Ente concedente si riserva, con separato provvedimento, l’individuazione di ulteriori siti con indicazione puntuale delle ulteriori aree e degli ulteriori stalli destinati alla sosta a pagamento dei veicoli (cd. servizi aggiuntivi).
ART. 3 – REGOLAMENTO, ORARI E TARIFFE –
Il servizio di parcheggio a pagamento è espletato nelle zone allo scopo destinate (Allegato A) con le modalità di cui al Regolamento comunale approvato con Deliberazione Commissariale nelle funzioni di C.C. n. 45 del 26/08/2020.
Il servizio è attivo tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
Le tariffe orarie per la sosta ed il costo degli abbonamenti annuali, mensili, settimanali e giornalieri sono stabiliti con Deliberazione Commissariale nelle funzioni di G.C. n. 152/2020.
All’atto della redazione del presente capitolato non risulta consentito dalla normativa vigente il pagamento a posteriori, ad integrazione della tariffa originariamente dovuta e non corrisposta, né sono previsti limiti di tolleranza per l’accertamento della scadenza dell’orario indicato sullo scontrino di parcheggio o per l’accertamento della mancata esposizione del titolo attestante l’avvenuto pagamento delle tariffe.
Il pagamento potrà avvenire, oltre che con monete, anche a mezzo di tessere prepagate a scalare che dovranno essere vendute dalla ditta concessionaria a tutti gli utenti che ne faranno richiesta oppure mediante servizi in “APP”, secondo le modalità indicate nel successivo art. 14.
La variazione delle tariffe è di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale che si riserva di valutare ogni proposta migliorativa dell’offerta dei parcheggi a pagamento, che assicuri maggiore fruibilità e più ampia disponibilità del servizio in oggetto, alle migliori condizioni per il soddisfacimento del pubblico interesse.
ART.4 - VARIAZIONE DEGLI ORARI, DELLE TARIFFE, DELLE AREE, DELLE OCCUPAZIONI E DEI CORRISPETTIVI.
ORARIO:
Il Comune si riserva il diritto di modificare eccezionalmente e temporaneamente, per periodi non superiori a 20 gg. all’anno, i tempi di sosta e la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento, senza apportare alcuna modifica agli accordi contrattuali ed economici.
AREE:
In caso di istituzione di nuove aree pubbliche destinate alla sosta a pagamento dei veicoli, l’Amministrazione Comunale si impegna ad affidarne la gestione al concessionario, alle medesime condizioni contrattuali e con scadenze coincidenti. Gli aumenti o le diminuzioni permanenti del numero di stalli rispetto a quelli indicati nel presente capitolato (n. 1.622) non potranno essere superiori al 20% (quinto d’obbligo previsto dalla norma).
Nel caso di aumento permanente del numero dei posti auto rispetto alla soglia di n. 1.622 unità, la percentuale da riconoscere all’Amministrazione resta invariata, confermando quella prevista in sede di gara e così pure resta invariato il minimo garantito come da successivo art. 5.
La riduzione permanente del numero degli stalli, ad un numero inferiore a 1.500, comporterà una riduzione del minimo garantito da corrispondere all’Ente che verrà calcolato secondo la seguente formula:
Somma da corrispondere = 172.000,00: 1622 x N. STALLI ESISTENTI DOPO LA RIDUZIONE
restando invariata la misura della percentuale sugli incassi prevista in sede di gara.
Resta comunque ferma la facoltà di attivare i servizi aggiuntivi per eventuale ripetizione servizi analoghi ex art. 63, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 meglio descritti al successivo art. 4.
OCCUPAZIONI:
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare per non più di 15 (quindici) giorni nell’arco di un anno, in occasione di manifestazioni pubbliche, tutte o parte delle zone destinate al parcheggio a pagamento, con apposita ordinanza, senza prevedere alcuna compensazione per la ditta appaltatrice.
ART. 5 – AMMONTARE DELL’APPALTO E CANONE DI CONCESSIONE – MODALITA’ DI VERSAMENTO AL COMUNE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
Il concessionario riconosce quale corrispettivo per la concessione del servizio in oggetto, una percentuale delle somme incassate nello svolgimento del servizio, così come risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara. Per somme incassate devono intendersi quelle provenienti dai parcometri, dalla vendita delle tessere prepagate nonché dagli abbonamenti annuali, mensili e giornalieri o da ogni altra modalità di pagamento dei parcheggi anche da remoto o mediante app.
L’importo stimato dell’appalto, al netto dell’IVA, è di € 2.150.000,00 (per la durata di anni 5) e comprende il canone minimo garantito al Comune di CROTONE, corrispondente al 40% del suddetto valore e pari quindi a €.860.000,00, per la durata di anni 5. Il minimo garantito annuo per il Comune è quindi pari a € 172.000,00 (corrispettivo non soggetto ad IVA per il Comune).
L’importo stimato dei servizi aggiuntivi per eventuale ripetizione di servizi analoghi (ex art. 63, co. 5 del
D.Lgs. 50/2016), al netto dell’IVA, è di €.1.075.000,00 (per la durata di anni 5) e comprende il canone minimo garantito al Comune di CROTONE, corrispondente al 40% del suddetto valore e pari quindi a
€.430.000,00, per la durata di anni 5. Il minimo garantito annuo per il Comune è quindi pari a € 86.000,00 (corrispettivo non soggetto ad IVA per il Comune)
Il valore complessivo stimato dell’appalto, al netto dell’IVA, è di € 3.225.000,00 (per la durata di anni 5) e comprende – nell’ipotesi di attivazione completa dei servizi analoghi ex art. 63, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 – il canone minimo garantito al Comune di CROTONE, corrispondente al 40% del suddetto valore e pari quindi a €.1.290.000,00, per la durata di anni 5.
L’importo stimato non vincola in alcun modo l’Ente a riconoscere al concessionario modifiche delle condizioni tecniche/o economiche, qualora l’ammontare degli introiti effettivamente riscossi dovessero discostarsi dalla stima sopra evidenziata. Il concessionario si assume ogni alea relativa alla gestione del servizio.
Il versamento del corrispettivo dovrà avvenire entro il 15° giorno del mese successivo e non potrà essere comunque inferiore all’importo mensile del minimo garantito pari ad Euro 14.333,33 diconsi Euro quattordicimilatrecentotrentatre/33 (risultante dal minimo garantito annuale pari ad Euro 172.000,00 diviso 12 mensilità).
I proventi da versare al Comune quale canone corrispettivo di concessione delle aree adibite a parcheggio a pagamento, non dovranno essere assoggettati ad IVA, in quanto il servizio non costituisce esercizio di attività imprenditoriale ai sensi dell’art.4 del DPR 26.10.1972 n.633 e della risoluzione 36/E del 12.03.2004 dell’Agenzia delle Entrate.
Le somme versate dagli utenti per l’utilizzazione dei parcheggi pagamento sono invece soggette ad IVA (in conformità ad Agenzia delle Entrate R.M. n.134/E del 15.11.2004).
L’affidamento in concessione delle aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento, presuppone il versamento del canone come sopra determinato, comprensivo di ogni altro onere (TOSAP, TARES etc.) presente e futuro, pertanto null’altro è dovuto dal concessionario se non gli oneri specificati nel presente capitolato e nel contratto di servizio.
Non si procede alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto non sono rilevabili interferenze con il personale dipendente dal Comune di Crotone.
Tutti gli oneri economici, pianificatori e normativi relativi alla sicurezza dei lavoratori, per la gestione del servizio sono a carico esclusivo del concessionario.
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare tutte le operazioni di svuotamento monete, utilizzando proprio personale ed a proprio rischio e pericolo; sarà inoltre responsabile dei valori presenti in ogni parcometro.
In caso di malfunzionamento di uno o più parcometri ed eventuale e susseguente contestazione da parte dell’utenza per mancato resto e/o mancata stampa del ticket di parcheggio, su richiesta del Settore “Patrimonio, Trasporti e Viabilità”, la ditta concessionaria dovrà provvedere entro 24 ore al conteggio degli incassi (onde verificare la veridicità della contestazione) ed inviare un rapporto scritto al medesimo Settore.
Al fine di poter permettere i debiti riscontri relativamente all’incasso mensile conseguito, la ditta concessionaria dovrà rendicontare all’Ente comunale, su supporto informatico, entro il 5° giorno del mese successivo a quello di oggetto di rendicontazione le registrazioni degli incassi del mese di riferimento, presentando altresì al Settore “Patrimonio, Trasporti e Viabilità” del Comune le strisciate di rendiconto prodotte da ciascun parcometro svuotato nel mese di riferimento.
In caso di ritardato pagamento, sino al 15° giorno successivo alla scadenza fissata al paragrafo precedente, si applicheranno gli interessi nella misura pari al tasso legale in vigore. In altri casi verrà applicato quanto stabilito dall’art. 19.
ART. 6 – ATTIVAZIONE E DURATA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
Il tempo massimo previsto per l’attivazione del servizio dalla data di sottoscrizione del contratto è di n. 30 giorni lavorativi, sabato compreso.
La data di inizio del servizio dovrà essere concordata tra l’Amministrazione e la ditta aggiudicataria.
La ditta gestirà il servizio per il periodo di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di stipula del contratto. Restano ferme le ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, previste dalla normativa, dal capitolato o dal contratto di servizio.
La ditta dovrà farsi carico di ogni altro onere fiscale e tributario (imposta di registro, bollo, diritti di segreteria etc.) derivante dalla gestione del servizio nonché delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni.
E’ facoltà dell’Amministrazione, al termine dell’appalto, di chiedere il riscatto dei parcometri o in alternativa la rimozione di tutti gli impianti entro 30 gg. dalla data richiesta dell’Ente. Il concessionario, subentrante alla scadenza della concessione in essere, potrà eventualmente concordare con il concessionario uscente ogni diversa pattuizione per il subentro nell’utilizzo delle apparecchiature, senza alcun coinvolgimento dell’Ente negli accordi stipulandi.
CAPO II - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 7 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO - GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
La ditta concessionaria del servizio elegge domicilio nel Comune di Crotone e si obbliga nominare un proprio dipendente quale Responsabile locale, che dovrà essere reperibile 24h.
La ditta concessionaria, oltre ad assicurare, a sua totale cura e spese, la fornitura dei materiali di consumo (batterie, carta termica con intestazione dell’Ente concessionario Città di Crotone e lo stemma dell’Ente medesimo), l’ordinaria e straordinaria manutenzione, compresi tutti i pezzi di ricambio, anche in ordine ad atti di vandalismo, furto etc., lo smaltimento dei rifiuti prodotti (batterie etc.) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l’adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri, qualora asportati o messi fuori uso da atti di vandalismo o comunque non più idonei in rapporto ad altre cause esterne quali l’introduzione di nuove monete etc. I parcometri oggetto di nuova installazione dovranno avere identiche caratteristiche o superiori, rispetto a quelli sostituiti. Il tempo massimo di intervento in caso di guasto è di 24 ore dalla segnalazione o dal riscontrato malfunzionamento dei parcometri.
In caso di guasto non immediatamente riparabile sul posto o in caso di danneggiamento a causa di atto vandalico la ditta aggiudicataria dovrà installare a sue spese, entro e non oltre le 24 ore successive alla segnalazione o al danneggiamento, un parcometro di riserva avente caratteristiche equivalenti. Il mancato rispetto del tempo massimo indicato per l’intervento comporterà l’applicazione di una penale di € 30,00 per ciascuna ora di ritardo. Qualora nel periodo di 6 mesi la ditta aggiudicataria abbia ripetutamente gestito interventi su chiamata con ritardi di oltre 2 ore rispetto al tempo massimo stabilito, la Città di Crotone, fermo restando l’applicazione dell’art. 19 “Penalità”, si riserva il diritto di avviare il procedimento per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.21.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare regolari interventi di controllo sulla funzionalità e pulizia dei parcometri installati.
In caso di omissione documentata e ripetuta degli interventi di controllo, il Comune avrà diritto di avviare la procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.21. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare con proprio personale la riprogrammazione dei parcometri in ordine al profilo tariffario – periodi - arco orario di funzionamento, ogni volta che sarà necessario in rapporto a variazioni disposte dall’Ente comunale.
La ditta aggiudicataria dovrà, durante l’esecuzione del servizio in concessione, assicurare a propria cura e spese l’eventuale spostamento di uno o più parcometri, qualora questo venga richiesto a seguito di ordinanze del Comune di Crotone che modifichino il numero o la distribuzione degli stalli a pagamento.
A carico della ditta aggiudicataria è posto il servizio di raccolta incassi e successivo versamento al Comune.
ART. 8 – OCCUPAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA
Il Comune di Crotone destina i parcheggi di cui all’art. 2, all’uso pubblico secondo le modalità del presente capitolato. Per uso pubblico si intende la permanente possibilità di utilizzazione del parcheggio; pertanto i posti auto di uso pubblico saranno usufruibili, nei limiti della capienza, da tutti quegli utenti che accetteranno, nel rispetto degli orari di sosta a pagamento, di corrispondere le tariffe di parcheggio stabilite dall’Ente comunale. L’uso pubblico delle aree di sosta non integra la fattispecie del deposito di veicoli né conseguentemente insorge alcun obbligo di custodia da parte del Comune.
Allo stato della vigente normativa anche di livello comunale, nessun compenso sarà riconosciuto per la sosta dei veicoli esentati dal pagamento di cui al regolamento comunale al quale si rimanda per i dettagli (Allegato A).
L’Ente comunale si riserva di modificare con proprio atto i requisiti e l’elenco dei soggetti esentati dal pagamento o i destinatari di particolari agevolazioni e le loro modalità applicative, in conformità alla normativa vigente, previa valutazione delle esigenze rappresentate dagli Enti/Organi esercenti pubbliche funzioni o servizi.
Il Comune di Crotone sarà sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari e/o possessori di veicoli che dovessero subire danni durante la sosta.
ART. 9 – FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI PARCOMETRI. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
Il controllo della durata della sosta avverrà mediante l’installazione e la messa in funzione, a totale carico della Ditta concessionaria, di almeno n. 31 (trentuno) parcometri.
E’ a carico del concessionario, che se ne assume la piena ed esclusiva responsabilità, l’obbligo di dotare i dispositivi di tutte le apparecchiature degli accorgimenti necessari per la piena rispondenza alle regolamentazioni e norme di legge vigenti in materia.
I parcometri da installare dovranno essere tutti dello stesso modello, dovranno possedere almeno le seguenti caratteristiche tecniche minime equivalenti, o superiori, a pena di esclusione.
In particolare, dovranno essere forniti i certificati di esecuzione a regola d’arte degli impianti ed i requisiti essenziali di sicurezza al momento della consegna impianti e presentare idonee protezioni contro le tensioni di contatto, le sovracorrenti, i disturbi radioelettrici. Tutte le apparecchiature funzionanti a bassa tensione dovranno essere facilmente sezionabili e quindi disporre di interruttore a vista all’interno dell’apparecchiatura, opportunamente schermato per evitare contatti accidentali o dotati di spine per isolare in maniera assoluta le apparecchiature dall’alimentazione di rete.
I parcometri dovranno inoltre avere:
− Robusta struttura portante in acciaio inox;
− Alimentazione a pannello solare;
− Omologazione del Ministero LL.PP. e rispondere a tutto quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992) e dal Regolamento di Attuazione (DPR 495 del 16.12.1992), oltre a successive modificazioni ed integrazioni;
− Rispondenza alla normativa CE UNI EN 12414 e ss. mm. e ii. relativamente alla compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne (- 20 / + 50 °C) ed agli agenti atmosferici, nel rispetto delle norme CEI 114/1 e delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
− Resistenza agli urti: indice di protezione (in base alla norma XXX XX00000);
− Compatibilità elettromagnetica ai sensi del D.L.vo 476/1992;
− Protezione dagli choc elettrici: in base alla norma XXX XX00000;
− I parcometri, escluse le batterie, devono essere conformi alla direttiva Rhos (2011/65/UE);
− Essere prodotti da aziende certificate secondo le norme Europee UN EN ISO 9001-2008 ;
− Recare ben visibile l’indicazione segnaletica “P”;
− Chiusura con chiavi di sicurezza;
− Stampante dotata di taglierina auto affilante incorporata. Il biglietto dovrà essere perfettamente leggibile;
− Alloggiamento per pagamento a mezzo di monete (di diverso taglio con accettazione di tutti i conii compresi tra 0,10 € e 2 €, inseribili tutti in un’unica fessura).
− Accettazione delle modalità di pagamento con tessere prepagate, dotate di micro-chip (bancomat e/o carte di credito);
− Tastiera per l’introduzione del numero di targa del veicolo;
− Emissione di un segnale acustico durante la stampa;
− Ogni biglietto, (bilingue opzionale), deve riportare i seguenti dati:
▪ Identificativo parcometro di emissione;
▪ Numero progressivo;
▪ Ora e data di emissione;
▪ Ora e data di scadenza della sosta;
▪ Targa del veicolo;
▪ Importo pagato;
▪ Indicazione di “porre il biglietto all'interno della vettura nella parte anteriore ben visibile e leggibile dall'esterno”;
▪ La dicitura “CITTA’DI CROTONE” e, ove possibile, lo stemma dell’Ente;
▪ Eventuali messaggi/informazioni programmabili a piacere da parte dell’Ente;
− Il biglietto deve essere rilasciato e ritirato dall’utente all’interno di un apposito scomparto che lo protegge dagli agenti atmosferici;
− Una batteria tampone presente sulla scheda madre al fine di preservare, in caso di mancata alimentazione, i dati in qualsiasi caso di guasto;
− Avere una cassaforte monete, fissata alla struttura, contenente una cassetta raccogli monete asportabile per garantirne la sostituzione con una cassetta vuota.
− Allarme antimanomissione da remoto;
− Cambio ora legale / solare in modo automatico;
− Programmazione di tariffe differenziate;
− Display alfanumerico, impostazione multilingue (almeno quattro) con retroilluminazione automatica nelle ore notturne;
− Compatibilità al sistema di trasmissione dati mediante GSM, GPRS o ADSL od altra tecnologia superiore che assicuri la trasmissione protetta e certificata dei dati, in tempo reale, all’Amministrazione comunale: ciò per consentire alla medesima di accedere liberamente in linea a tutti i dati contabili, statistici, finanziari e di funzionamento di tutti i parcometri installati sul territorio comunale.
La concessionaria del servizio dovrà presentare in sede di gara apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore dei parcometri di corrispondenza degli apparecchi prodotti ai requisiti minimi, equivalenti o superiori sopra riportati.
La concessionaria del servizio ha l’onere del mantenimento in funzione dei parcometri installati, curandone la manutenzione e tutto quanto previsto dal presente capitolato, fino al termine previsto dalla concessione.
Le caratteristiche tecniche dei parcometri e del sistema centralizzato di rendicontazione da remoto degli incassi dovranno essere descritti in apposita relazione che sarà oggetti di valutazione in sede di gara.
ART. 10 - VERIFICA E CONTROLLO
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte della ditta concessionaria. Tale controllo sarà svolto dal Settore “Patrimonio, Trasporti e Viabilità” e/o dal Settore “Polizia locale”, dai quali la ditta concessionaria dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l’Amministrazione potrà emanare nei riguardi del servizio in oggetto. Il personale dipendente della ditta concessionaria provvederà a segnalare al Settore “Patrimonio, Trasporti e Viabilità” ed al Settore “Polizia locale” quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
ART. 11 – SORVEGLIANZA
La ditta aggiudicataria è tenuta alla sorveglianza delle aree di sosta a pagamento per assicurare il costante rispetto delle norme del Codice della Strada. Per garantire tale attività di sorveglianza la ditta dovrà impiegare e assumere almeno 6 (sei) ausiliari della sosta, ed inoltre, garantire la presenza quotidiana di almeno n.4 Ausiliari della sosta che coprano complessivamente almeno 144 ore alla settimana, con orari anche diversificati. Lo sportello per l’utenza dovrà garantire l’apertura al pubblico per un minimo di 25 ore settimanali.
La selezione e la successiva formazione del personale da adibire alla mansione di Ausiliario della sosta sono a carico esclusivo della ditta concessionaria che dovrà in ogni caso procedere, prima delle assunzioni, alla valutazione del personale con qualifica di Ausiliario della Sosta, già operante sul territorio comunale, senza che tale indicazione possa costituire elemento di valutazione per l’aggiudicazione del servizio. La Stazione appaltante non si avvale della clausola sociale, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016.
Ai dipendenti della ditta saranno conferite, con decreto ad personam del Sindaco, le funzioni di Ausiliario della sosta ai sensi dell’art. 17, comma 132 legge 127/1997, per l’accertamento delle violazioni in materia di sosta. Gli ausiliari della sosta dovranno essere assunti ai sensi del CCNL del 21.11.2017 valido dal 01.01.2018 – 31.12.2020 - Vedi art.184 Ambito di applicazione CCNL Servizi Ausiliari alle Collettività – numero 1 lettera “e” – Servizi sosta e parcheggi. La ditta aggiudicataria dovrà garantire tale servizio per l’intero periodo della concessione.
Gli Ausiliari della sosta dovranno essere dotati di strumentazione informatica per la redazione dei preavvisi e dei verbali di accertamento di illecito, le cui funzionalità dovranno essere perfettamente integrate, a cura o con oneri a carico esclusivo della ditta concessionaria, con il software gestionale dei procedimenti sanzionatori in uso presso il Corpo di Polizia Locale.
Gli Ausiliari dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato ed omogeneo vestiario, conforme al disposto delle norme vigenti in materia di lavoro sulle strade. Eventuali scritte pubblicitarie apposte sui capi di vestiario degli addetti potranno essere ammesse purché non pregiudizievoli per la visibilità ed il decoro degli operatori stessi, previ a espressa autorizzazione del Comune.
Gli Ausiliari dovranno essere riconoscibili nella loro funzione anche mediante la dotazione di tessere di riconoscimento recanti foto, numero di matricola, logo della ditta concessionaria e dell’Ente comunale con fornitura a carico della stessa ditta concessionaria, i cui segni distintivi dovranno essere preventivamente concordati con il responsabile del Corpo di P.L.
L’Ausiliario della sosta, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l’immagine dell’Ente pubblico, è tenuto a richiedere immediatamente l’intervento della Polizia Locale o delle altre Forze dell’Ordine operanti sul territorio.
La gestione dei verbali di accertata violazione sarà effettuata dalla Stazione appaltante, per il tramite del Corpo di Polizia Locale con esclusione dell’attività di accertamento degli illeciti di competenza degli Ausiliari e dell’attività di riversamento dei relativi dati nel gestionale in uso al Corpo di P.L.. A tal fine le copie degli avvisi di accertamento e dei verbali di accertamento dovranno essere trasmesse al Corpo di Polizia Locale quotidianamente.
Il Comune, per il tramite del Corpo di Polizia Locale, si riserva di dare seguito all’annullamento in autotutela degli atti di accertamento contenenti errori od omissioni tali da impedire il regolare prosieguo della procedura, previa
rivalutazione dell’operato da parte del medesimo Ausiliario autore dell’accertamento.
Solo in casi eccezionali il Comune, per il tramite del Corpo di Polizia Locale, si riserva di procedere direttamente all’annullamento in autotutela, qualora l’Ausiliario autore dell’accertamento non ritenga di dover modificare la propria valutazione, pur a fronte di evidenti errori che possano inficiare il buon esito della procedura sanzionatoria.
Le carenze e/o negligenze degli Ausiliari saranno contestate a mezzo lettera o mail alla ditta concessionaria che dovrà provvedere immediatamente a ripristinare la regolarità del servizio e a comunicare gli eventuali provvedimenti adottati, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art.19.
In caso di accertate carenze o negligenze che possano compromettere la correttezza e l’imparzialità dell’esercizio delle pubbliche funzioni conferite all’Ausiliario con decreto ad personam del Sindaco, l’Ente si riserva, previa conforme proposta del Comandante del Corpo di Polizia Locale, la revoca del decreto: tale provvedimento obbliga il concessionario a sostituire il proprio dipendente, privo delle pubbliche funzioni, per lo svolgimento dei compiti di Ausiliario della Sosta.
Il concessionario del servizio dovrà individuare un proprio dipendente, quale referente amministrativo locale, dedicato specificamente alla gestione amministrativa e contabile della sosta a pagamento per il Comune di Crotone, con funzioni coordinatore del rimanente personale nominato Ausiliario della Sosta
Il concessionario è tenuto ad osservare per il proprio personale tutte le disposizioni normative concernenti gli obblighi di contribuzione, il trattamento economico, assicurativo e fiscale. In particolare, per quanto concerne gli Ausiliari del traffico, essi dovranno essere assunti alle dipendenze del concessionario, comunque, con rapporto di lavoro subordinato.
Tutti gli addetti dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo, al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.
Il concessionario è responsabile per sinistri che si verifichino durante il servizio e vedano coinvolto il proprio personale e le proprie attrezzature. Il Comune è esonerato da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione del servizio.
Il personale addetto ha il dovere di comportarsi con correttezza nei confronti del pubblico. Il concessionario si obbliga a richiamare e, se necessario, a sostituire gli addetti che siano risultati non in grado di mantenere un comportamento consono ad un corretto svolgimento del servizio.
Il concessionario assicura l'adeguamento delle misure di sicurezza e del posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone eventualmente inserite nel proprio organico.
L’organico del concessionario dovrà essere riportato in un elenco nominativo, recante il numero degli addetti, il livello categoriale e le posizioni INPS ed INAIL.
Eventuali cessazioni o nuove assunzioni dovranno essere immediatamente comunicate alla Stazione appaltante.
ART. 12 – MANUTENZIONE DELLE AREE DI SOSTA E DELLE ATTREZZATURE
Alla ditta concessionaria è fatto carico di mantenere in perfetto stato di decoro e sicurezza le aree di sosta a pagamento, la segnaletica verticale ed orizzontale e le altre infrastrutture e servizi accessori necessari allo svolgimento del servizio in concessione.
Alla ditta concessionaria spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, al fine di assicurare sempre il buono stato di funzionamento dei dispositivi stessi; ugualmente dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale (compresi i pannelli alfanumerici a messaggio variabile) ed orizzontale necessaria.
Alla scadenza della concessione tutta la segnaletica rimarrà di proprietà esclusiva dell’Ente concedente,. La ditta concessionaria risponde altresì, per i danni procurati dall’esercizio degli impianti dalla stessa forniti e dal servizio prestato in forza del presente atto; a tal fine accenderà a suo carico, la polizza assicurativa di cui all'art.17.
L’Ente resterà conseguentemente sollevato da ogni responsabilità connessa alla gestione del servizio. Prima dell’avviamento del servizio la ditta dovrà provvedere all’integrazione ed adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale in essere, relativamente alle aree oggetto di concessione. Successivamente gli interventi manutentivi saranno effettuati dal concessionario, concordandoli di volta in volta con l’Ente concedente e proprietario delle aree.
ART. 13 – INSTALLAZIONE STRUTTURE
La scelta precisa del sito ove collocare i parcometri (complessivamente almeno n. 31), in ciascuna delle zone oggetto di concessione, dovrà avvenire secondo le direttive impartite dall’Ente concedente, in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino.
ART. 14 – RILASCIO TESSERE PREPAGATE, ABBONAMENTI ANNUALI, MENSILI, SETTIMANALI E GIORNALIERI
La ditta concessionaria dovrà provvedere, con ogni costo di gestione a proprio esclusivo carico, alla fornitura di tessere ricaricabili a micro-chip, di abbonamenti annuali e di tessere mensili o settimanali (o con altro diversa periodicità) che potranno essere consegnate agli utenti dai propri ausiliari della sosta, da eventuali rivendite od esercenti aderenti all’iniziativa del concessionario ed anche tramite uno sportello per l’utenza, gestito da personale della ditta concessionaria presso idonei locali siti nella Città di Crotone, con oneri a carico esclusivo della ditta concessionaria. In ogni caso tutti gli abbonamenti dovranno essere rilasciati con sistemi di originale e matrice, o altri tali da consentire la precisa e tempestiva rendicontazione all’Ente pubblico concedente e tali da impedire la loro falsificazione o alterazione. In ogni caso i titoli per usufruire dei parcheggi a pagamento dovranno consentire la verifica da remoto ed in tempo reale della loro effettiva validità e del loro univoco collegamento al veicolo/veicoli del rispettivo titolare. Con cadenza non superiore a quella mensile dovranno essere rendicontati all’Ente tutti i movimenti riguardanti le tessere e gli abbonamenti rilasciati e le altre modalità di pagamento da remoto, compresi eventuali servizi di pagamento in APP.
CAPO III- NORME GENERALI E CONDIZIONI CONTRATTUALI
ART. 15 - RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI-RISCHI-OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
La ditta concessionaria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza, assumendo a proprio carico esclusivo tutti gli oneri relativi. La ditta concessionaria si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Gli ausiliari della sosta dovranno essere assunti ai sensi del CCNL del 21.11.2017 valido dal 01.01.2018 – 31.12.2020 - Vedi art.184 Ambito di applicazione CCNL Servizi Ausiliari alle Collettività – numero 1 lettera “e”, fatte salve successive modifiche ed integrazioni.
La ditta concessionaria si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta concessionaria anche se essa non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.
In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Ente concedente comunica alla ditta concessionaria e anche, se del caso, all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procede all’applicazione delle penali previste all’art.19.
ART. 16 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA CONCESSIONARIA
E’ obbligo della ditta concessionaria adottare, nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il Comune di Crotone, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza sulla fornitura del servizio e che resterà a carico della ditta concessionaria il completo risarcimento dei danni predetti.
Il concessionario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, il concessionario risponderà nei confronti dei terzi e dell’Ente concedente, per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto, il concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell’operato dei propri dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo del controllo.
E’ fatto dunque obbligo al concessionario di mantenere l’Ente concedente sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
Il concessionario sarà comunque tenuto a risarcire l’Ente concedente dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alla direttive impartite dall’Ente concedente medesimo.
ART. 17 - ASSICURAZIONE
La ditta concessionaria dovrà essere in possesso, per tutto il periodo di valenza della concessione, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose eventualmente prodotti nell’espletamento del servizio.
La ditta concessionaria dovrà inoltre sottoscrivere, prima della stipula del contratto:
a) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi – RCT con massimale non inferiori a:
• per danni € 1.000.000,00
• per sinistro € 5.000.000,00
• per persona € 2.000.000,00:
b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso prestatori di lavoro a copertura di rivalse INAIL etc. – RCO con massimale non inferiori a:
• per persona € 2.000.000,00
• per sinistro € 5.000.000,00
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il subappalto è vietato a pena di risoluzione del contratto e conseguente incameramento della cauzione. Nel rispetto dell’art.105 del D.l.vo 50/2016 è consentito al concessionario avvalersi di terzi fornitori per quanto
riguarda i parcometri, la segnaletica, le infrastrutture (acquisto/locazione dotazioni per l’allestimento e funzionamento dell’unità locale per i rapporti con l’utenza, sistemi videosorveglianza ed allarmi, veicoli etc.) ed i servizi (per esempio, telefonia, internet, energia etc.) accessori allo svolgimento del servizio oggetto di concessione.
È fatto altresì divieto alla Ditta aggiudicataria di cessione del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva e salvo l’ulteriore risarcimento del maggiore danno.
ART. 19 - PENALITA'
Salvo quanto stabilito all’art. 7 del presente capitolato, nel caso in cui i servizi richiesti, per qualsiasi ragione imputabile al concessionario, siano interrotti, ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato, ovvero si svolgano in modo difforme da quanto previsto, sarà applicata una penale così suddivisa:
• Nel caso in cui la ditta concessionaria non rispetti quanto dichiarato in sede di gara relativamente ai termini di avviamento del servizio sarà applicata una penale di € 1.500,00 (euro millecinquecento) al giorno, per ogni giorno di ritardo, con un massimo di € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento) pari a 7 giorni di ritardo.
• La Stazione Appaltante, verificandosi abusi o deficienze nell’adempimento dei servizi da parte del concessionario o da parte degli ausiliari della sosta da questo individuati, ha facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale da €. 500,00 (euro cinquecento) a € 1.000,00 (euro mille) in base alla gravità della violazione, nonché di ordinare e far eseguire d’ufficio le attività nel modo che riterrà più opportuno, ed a spese dell’aggiudicatario. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione scritta (trasmessa anche a mezzo mail), alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le controdeduzioni siano ritenute insufficienti, l'Amministrazione assumerà il provvedimento di applicazione della penale che verrà notificato all’impresa concessionaria del servizio anche a mezzo mail. L’ammontare della penale verrà trattenuto sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata dalla ditta concessionaria per la parte mancante.
• In caso di ritardato pagamento (oltre il 15° giorno successivo alla scadenza fissata all’art. 5) del canone mensile dovuto, sarà applicata, oltre agli interessi nella misura pari al tasso legale in vigore, una penale di € 200,00 (euro cento) al giorno, per ogni giorno di ritardo, con un massimo di € 10.000,00 (euro diecimila) pari a 50 giorni di ritardo.
ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora la ditta concessionaria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Ente concedente potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal concessionario originario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Ente concedente potrà rivalersi, mediante trattenute sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata per la parte mancante.
ART. 21 – RISOLUZIONE
Il contratto può essere risolto in presenza di reati accertati a carico della ditta concessionaria e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali. Nei casi di risoluzione del contratto previsti nel presente Capitolato, l’Ente concedente provvede a contestare l’inadempimento, dando, se del caso, alla ditta concessionaria termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che la ditta concessionaria abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l’inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, l’Ente concedente dà atto dell’intervenuta risoluzione del contratto.
Il contratto può essere altresì risolto:
- in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l’irregolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria;
- mancato versamento del corrispettivo per la gestione del servizio nei termini stabiliti di due o più mensilità consecutive;
- qualora nel corso dell’attività di vigilanza operata dall’Ente concedente dovesse emergere la volontaria alterazione dei dati economici degli incassi complessivi dei parcometri, in danno dell’Ente concedente;
- per mancata manutenzione delle apparecchiature, del decoro delle aree, per mancata o incompleta realizzazione e manutenzione della segnaletica verticale e/o orizzontale prevista, per mancata o inefficiente gestione delle infrastrutture e dei servizi accessori all’esercizio della concessione , nonché per la mancata o
incompleta realizzazione degli interventi migliorativi del servizio, proposti dal concessionario in fase di gara;
- per mancato inizio del servizio in concessione, entro i termini stabiliti.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Ente concedente procede all’incameramento della garanzia fideiussoria e alla richiesta dei danni conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura di gara, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.
La ditta concessionaria resta comunque tenuta, su richiesta dell’Ente concedente, a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all’atto del subentro del nuovo esecutore.
In caso di risoluzione del contratto è facoltà dell’Ente concedente di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
ART. 22 – ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà assumere il servizio secondo quanto stabilito dall’art.6 entro 30 gg. lavorativi (sabato compreso) dalla data di sottoscrizione del contratto.
L’aggiudicatario dovrà produrre idonea garanzia definitiva, nei modi e nei termini stabiliti dal disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà stipulare la polizza assicurativa, prevista dall’art.17 del presente Capitolato. L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto, in forma pubblica amministrativa, nel giorno e nell’ora che verranno comunicati, con l’accollo di tutte le spese inerenti e conseguenti.
ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Ente concedente si riserva, in caso di fallimento del concessionario o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di provvedere ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. 50/2016 e xx.xx. e ii.; E’ esclusa la competenza arbitrale: Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Crotone.
I dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e xx.xx. e ii., per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le imprese che vogliono partecipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la ditta concessionaria avrà l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero essere emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.
La ditta concessionaria si considererà, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree individuate dall’Amministrazione Comunale e destinate a parcheggio a pagamento, nell’ambito delle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente capitolato.
L’Amministrazione Comunale, da parte sua, comunicherà a mezzo mail alla ditta concessionaria tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.