CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOCARRI
Convenzione Mercedes-Benz Financial Services Italia
R.C. Autocarri
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Genertel S.p.A.
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa
e le Condizioni di Assicurazione,
deve essere consegnato al Contraente
e all’Aderente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 05/2018
Benvenuto!
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto Xxxxxxxx, l’assicurazione online conveniente, facile e affidabile del Gruppo Generali.
Questo Fascicolo Informativo illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte dalla Compagnia.
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole Sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande.
All’interno delle Sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni
da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.
Verifica sempre la correttezza dei dati indicati nel certificato di assicurazione. Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
Indice
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A. Nota Informativa
A
Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione ....................................................................... Pag. 1 di 4
B
Informazioni sul Contratto .................................................................................................................................. Pag. 1 di 4
C
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami ..................................................... Pag. 2 di 4
B. Glossario
C. Condizioni di Assicurazione Furgoni & Van
SEZIONE 1 Responsabilità Civile ................................................................................................................... Pag. 1 di 12
SEZIONE 2 Protezione Imprevisti ................................................................................................................ Pag. 3 di 12
SEZIONE 3 Procedura per il risarcimento dei Danni R.C. ................................................ Pag. 4 di 12
Norme Comuni ................................................................................................................................. Pag. 6 di 12
Allegato 1 Pag. 11 di 12
Contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg, per la copertura dei danni materiali e diretti al veicolo, per gli infortuni del conducente e per l’assistenza stradale e legale
Ultimo aggiornamento - 30/05/2018
A. Nota Informativa
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
È POSSIBILE RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTI- VO GRATUITO E PERSONALIZZATO AL NUMERO VERDE 000.00.00.00 E SUL SITO INTERNET XXX.XXXXXXXX.XX. TALE PREVENTIVO VERRÀ REDATTO SULLA BASE DI TUT- TI I PARAMETRI DI PERSONALIZZAZIONE PREVISTI DALLA TARIFFA NONCHÉ SULLA BASE DELLA FORMULA CON- TRATTUALE INDICATA DAL RICHIEDENTE TRA QUELLE POSSIBILI OFFERTE DA GENERTEL.
A INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
• Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Gene- rali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: 000.00.00.000
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: XXXXxxxxxxx-Xxxxx@xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo del- le imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito Internet della Compagnia per la consultazio- ne di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Infor- mativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA
L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia eviden- ziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a 261,5 milioni di Euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve a 238,5 milioni di Euro. L’Indice di solvibilità della Compagnia è pari al 200,55% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016.
B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE (RCA)
La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus - Malus, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumen- to o in diminuzione del premio applicato all’atto della sti- pulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno
di sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato alla Sezione 1 art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione Furgoni & Van (d’ora in poi C.G.A. Furgoni & Van) - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”. La stipula del contratto garantisce l’annualità di copertu- ra RCA pagata interamente da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.. Alla scadenza, del prodotto powered by feel Star sottoscritto con Mercedes-Benz Financial Ser- vices Italia S.p.A., l’Aderente riceverà un preventivo RCA personalizzato a cui verrà riconosciuta l’evoluzione Bonus
– Malus. Alla scadenza del prodotto powered by feel Star l’eventuale nuovo rapporto contrattuale sarà esclusiva- mente tra la Compagnia e l’Aderente.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in contratto, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civil- mente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimen- to (capitale, interessi e spese) per danni involontariamen- te cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni invo- lontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del vei- colo in aree private (escluse le aree aeroportuali), nonché quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato, dal gancio di traino del veicolo assicu- rato o da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati). Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conse- guenza di incendio del veicolo (c.d. “Ricorso Terzi”).
Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia
alla Sezione 1 - Responsabilità Civile: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3
- “Esclusioni” e art. 4 delle Norme Comuni - “Estensione Territoriale” delle C.G.A. Furgoni & Van.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.3 - “Esclu- sioni”, art. 3.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”, art. 3.2 “Risarcimento del terzo tra- sportato”.
Avvertenza: sono previste rivalse ossia azioni per il re- cupero delle somme che la Compagnia ha dovuto corri- spondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclusioni” (che prevede la rivalsa per quanto liquidato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effet- tuato in conformità alle disposizioni vigenti), art. 1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione”.
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio relativamente ai mas- simali si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 3.2- “Risarcimento del terzo trasportato”.
ESEMPIO DI MASSIMALE
Massimale assicurato € 10.000.000 Ammontare del danno € 10.100.000
Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza
€ 10.000.000
Parte di danno a carico dell’Assicurato €100.000
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Le copertu- re saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van, art. 3 delle Norme Comuni - “Pe- riodo di copertura”.
4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA
Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia alle C.G.A. Furgoni & Van: art. 1.3 - “Esclusioni”
5. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reti- centi rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze legate alla garanzia RCA si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 5 delle
Norme Comuni “Dichiarazioni del Contraente”.
6. PREMI
Il premio annuo è pagato interamente da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.
7. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
Genertel S.p.A. si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa, una comunicazione scritta riportante l’infor- mativa prevista dalle disposizioni vigenti.
La Compagnia ha l’obbligo di comunicare tempestivamen- te al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO – CLASSE DI MERITO
L’attestato dello stato di rischio viene messo a disposizio- ne, del Contraente o dell’Avente Diritto, nell’apposita area riservata del sito internet della Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto.
Nel caso di documentata cessazione del rischio assicu- rato, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
L’attestazione non verrà messa a disposizione in ogni caso di risoluzione anticipata, quando questa avvenga pri- ma del termine del periodo di osservazione.
In relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo vei- colo si rinvia all’art. 1.4 - “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, all’art. 6 delle Norme - “Trasferimen- to del contratto su altro veicolo” e all’Allegato 1.
Avvertenza: la classe di merito di conversione universale
- cosiddetta CU - riportata sull’attestato di rischio è uno
strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna compagnia.
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9. RECESSO
Non è previsto il tacito rinnovo. Le coperture saranno ope- ranti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. La Compagnia mantiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che nel frat- tempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa.
10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive en- tro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
11. REGIME FISCALE
Il premio imponibile della garanzia RCA è soggetto all’im- posta sulle assicurazioni nella misura del 12,5%, nonché ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%. Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Le eventuali garanzie accessorie inserite in polizza sono soggette all’imposta sulle assicurazioni nella misura stabi- lita dalla legge.
Avvertenza: in base all’art. 17 del D.Lgs. 6 maggio 2011,
n. 68, le province possono variare l’aliquota base del 12,5% con una oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l’aliquota applica- ta dalla provincia di residenza del proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo: “xxx.xxxxxxx.xxx.xx”.
C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
E SUI RECLAMI
12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
DANNO DA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
Si richiama l’attenzione sull’applicazione della procedura di risarcimento diretto in relazione a tutti gli incidenti:
• che abbiano coinvolto due soli veicoli entrambi identifica- ti e immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID) e che non ve- dano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole;
• in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
• da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invali- dità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coin- volti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%). La
procedura “CID” è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell’Assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.
Nel caso sia applicabile la procedura di indennizzo diret- to si rinvia per maggiori dettagli agli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e al decreto legge 254/2006, in caso contrario si richiamano gli articoli 144 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. Per entrambi i casi si rimanda alle C.G.A. Furgoni & Van art, 3.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”.
Per quanto riguarda i terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato Genertel, si richiama l’attenzione sull’art. 3.2 - “Risarcimento del terzo Trasportato” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: la denuncia dell’Assicurato, sia che integri una richiesta di indennizzo sia che costituisca una dichiarazione di responsabilità nella causazione dell’evento, deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, o l’Assicurato ne ha avuto conoscen- za ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. In caso di omissio- ne, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione, la Compagnia ha diritto di ri- valersi in base al disposto dell’art.144 del Codice delle Assi- curazioni. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile al telefono al numero 000.000.000, via email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure via posta alla casella po- stale Genertel S.p.A. - CP 556 - 34132 Trieste.
Se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è ri- sarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarci- bile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate:
1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezio- ne della richiesta di risarcimento;
2. nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezio- ne della richiesta;
3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’at- testazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l’importo relativo.
13. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 Giugno 2003, agli xxx.xx 151-155 del Codice delle Assicurazioni e alle C.G.A. Furgoni & Van art. 9.4 - “Sinistri provocati da veicoli stranieri”.
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In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, si dovrà inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia designata dall’ IVASS a trattare e liquidare i
danni. Per conoscere tale compagnia assicuratrice è possi- bile contattare la CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada con sede in Xxx Xxxx, 00 00000 - Xxxx - al numero telefonico 06.85.79.61 oppure consulta- re il sito xxx.xxxxxxxx.xx, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.
14. FACOLTÀ DELL’ADERENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pa- gato il sinistro, e comunque entro i 12 mesi successivi alla definizione dello stesso, l’Aderente, indipendentemente dall’eventuale rinnovo, ha diritto a evitare l’evoluzione in Ma- lus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del X.Xxx. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informa- zioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pub- blici S.p.A. - Stanza di compensazione - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX, tel. 00.00.000.000, fax 00.00.000.000/547, email
xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet xxx.xxxxxx.xx. In al- ternativa è sempre possibile inviare una email a protezione. xxxxx@xxxxxxxx.xx: in questo modo la Compagnia provve- derà ad inoltrare la richiesta a Consap per conto del cliente. L’istanza deve contenere i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia Assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, la targa del veicolo responsabile, la targa del veicolo danneggiato, la Compagnia assicurativa del danneggiato, nonché nome cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile. A fronte della richiesta, Xxxxxx invierà al recapito del richiedente l’ammontare dell’importo che potrà essere rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento. Una volta effettuato il pagamento, Xxxxxx rilascerà un’attestazione con la qua- le Genertel procederà alla riclassificazione del contratto ed al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione dello stato del rischio.
15. ACCESSO AGLI ATTI DELLA COMPAGNIA
Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valu- tazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 2 - Ambito di applicazione, del decreto mini- steriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:
• dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei mo- tivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
• in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscrit- to da tutti i conducenti dei veicoli;
b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
c) decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
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In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, la Compagnia, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i ter- mini per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei docu- menti integrativi richiesti da parte della Compagnia.
La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire alla Compagnia a mezzo raccomandata con avviso di ricevi- mento o tramite fax, indirizzandola alla sede legale della Compagnia. La richiesta può essere altresì fatta mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rila- sciare apposita ricevuta) presso il punto vendita nel quale è stato concluso il contratto.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estre- mi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione, la Compagnia co- munica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero - tramite racco- mandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax - even- tuali irregolarità o incompletezze della richiesta.
Xxx sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare re- clamo all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, la compa- gnia debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra alla compagnia gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte della compagnia gestionaria.
16. RECLAMI
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia Genertel S.p.A. - Servizio Tu- tela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199.11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xxxxxx- xxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, po- trà poi rivolgersi all’ IVASS, Servizio Tutela del Consumatore,
X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, oppure fax 00.00.000.000
- 00.00.000.000 o PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’espo-
sto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, de- nominazione della compagnia, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile pre- sentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx – chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudi- ziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti.
MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmet- tere la documentazione precontrattuale e la documentazio- ne prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o email, e di poter modificare la sua scelta successivamente. Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il reinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Genertel richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmette- re, con finalità esclusivamente documentale, una copia del con- tratto. Il Contraente potrà restituirla via email (dopo averla scan- nerizzata) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o per posta a Genertel - Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
GENERTEL S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTE- XXXX NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
B. Glossario
❯ “Assicurato”: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative;
❯ “Accessori”: le parti complementari stabilmente fissa- te sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del vei- colo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura sta- bilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
❯ “Aderente”: Il proprietario/locatario delle autovetture o veicoli commerciali concessi in finanziamenti/lea- sing dalla Contraente.
❯ “Aree aeroportuali”: le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari;
❯ “Autocarro”: il veicolo destinato al trasporto di cose e del- le persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg;
❯ “Avente Diritto”: soggetto diverso dal Contraente cui deve essere messo a disposizione l’attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
❯ “Banca Dati”: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
❯ “Carta verde”: il documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria ai danni pro- vocati dalla circolazione del veicolo assicurato nei paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa;
❯ “Classe di merito Genertel”: la classe di merito asse- gnata al contratto in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla Compagnia;
❯ “Classe di merito di conversione universale (CU)”: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio messa a disposizione dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale;
❯ “Codice delle Assicurazioni”: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
❯ “Codice della Strada”: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
❯ “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pub- blici S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxx, 00 - 00000, xxx.xxxxxx.xx;
❯ “Contraente”: il soggetto che stipula la Polizza, cioè MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A.;
❯ “Degrado”: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato;
❯ “Genertel”, “Compagnia”: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ “Guasto”: il danno subito dal veicolo per usura, difet- to, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Sono da considerarsi guasto anche la foratura dello pneumatico e l’errato rifornimento di carburante;
❯ “Incendio”: la combustione del veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma;
❯ “Incidente”: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, do- vuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e re- golamenti connesso alla circolazione stradale.
Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top sono compresi i sinistri derivati da caso fortuito;
❯ “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta da Genertel o da Europ Assistance in caso di sinistro liqui- dabile a termini di polizza;
❯ “Xxxxxxxxx conducente”: il proprietario del veicolo e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo;
❯ “Massimale”: la somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l’assicurazione;
❯ “Merci pericolose”: le merci classificate come tali in base all’ultimo aggiornamento dell’ADR (European Agreement concerning the Internetional Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839.);
❯ “Perdita totale”: il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
❯ “Polizza”: il documento che prova la stipula del con- tratto di Assicurazione;
❯ “Premio”: la somma dovuta dal Contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate comprensivo di impo- ste ed eventuali oneri di legge;
❯ “Proprietario”: l’intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
❯ “Responsabilità principale”: si ha quando la respon- sabilità del sinistro è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
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❯ “Responsabilità paritaria”: si ha quando la responsa- bilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti;
❯ “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ “Risoluzione”: lo scioglimento anticipato di un con- tratto per volontà delle parti o per legge;
❯ “Rivalsa”: Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del Contraente e dell’Assicurato l’importo pa- gato ai terzi danneggiati nei casi in cui la Compagnia stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
❯ “Scoperto”: la percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro, se previsto in contratto;
❯ “Sinistro”: l’evento dannoso per il quale è prestata l’as- sicurazione;
❯ “Trasportati”: le persone regolarmente trasportate sul veicolo indicato in polizza.
SEZIONE 1 ❯ RESPONSAbILITÀ CIVILE
C. Condizioni di Assicurazione Furgoni & Van - Ed. 05/2018
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ CHI PUÒ GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 1. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicura- zione impegnandosi a corrispondere, entro il massimale convenuto, le somme che, per capi- tale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagio- nati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto in aree pubbliche o equiparate. La Compagnia garantisce inoltre la responsabilità del Contraente per i danni involonta- riamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici e purché le merci trasportate o da trasportare non rientrino tra le seguenti tipologie: merci pericolose o lu- brificanti (ferme le esclusioni e le limitazioni previste dall’art. 1.3 - Esclusioni).
Non sono assicurabili i veicoli adibiti a noleggio con o senza conducente.
La garanzia è operativa chiunque sia il conducente al momento del sinistro ferme le esclu- sioni previste dall’art. 1.3 - Esclusioni.
Art. 1. 2 - “Sicurezza comunque”
A estensione della Responsabilità Civile obbligatoria la Compagnia assicura, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti:
a) dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali);
b) da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato;
c) dal gancio di traino del veicolo assicurato;
d) da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati”);
e) da incendio del veicolo (c.d. ricorso terzi) con il limite del 3% del massimale indicato in polizza.
Art. 1. 3 - Esclusioni
L’Assicurazione non è operante per i sinistri:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; il contratto è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
d) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti oppure alle indicazioni della carta di circolazione;
f) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
In tutti i casi sopra citati Genertel si riserva la facoltà di agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
L’Assicurazione non è altresì operante per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: 1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il
locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i di- scendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abi- tualmente al loro mantenimento;
3. ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si tro- vano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
In caso di trasporto merci il contratto non garantisce i danni alle cose trasportate od in consegna, e in caso di trasporto di merci pericolose o lubrificanti restano altresì esclusi tutti i maggiori danni derivanti dal materiale trasportato.
Per i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico non sono considerati terzi le perso- ne trasportate sul veicolo e quelle che prendono parte alle suddette operazioni.
COSA FACCIO IN CASO dI INCIdENTE?
Segnala l’incidente
1 indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal veicolo per mettere il segnale di emergenza;
2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.
Documenta l’incidente
1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;
2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.
Compila il Modulo Blu
• Compila con attenzione il Xxxxxx Blu insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d’accordo ap- poni solo la tua firma nell’apposito spazio; il Modulo Blu varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai in auto il Modulo Xxx puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 3.
Avvia la procedura di risarcimento
• per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo
xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per qualsiasi dubbio chiama il numero verde 800.555.444.
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❯ COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?
❯ POSSO EVITARE L’EVOLUZIONE
IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?
Art. 1. 4 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio
In prossimità della scadenza dell’annualità assicurativa, la Compagnia metterà a disposi- zione all’Aderente l’attestazione dello stato di rischio. A tale fine, la Compagnia calcolerà la classe di assegnazione in base ai sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione. Per lo scatto di malus sono presi in considerazione i sinistri per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell’Assicurato.
I sinistri pagati con Responsabilità Paritaria dell’Assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione malus, tuttavia verranno annotati nell’attestazione con l’indicazione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero diversi incidenti con responsabilità paritaria verranno sommate le diverse percentuali e raggiunta la soglia del 51% nell’arco dell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all’ap- plicazione del malus.
L’evoluzione della Classe Universale prevede la risalita di due classi in caso di un sinistro e di altre tre dal secondo sinistro in poi (ferma la classe massima 18). In assenza di sinistri è prevista la discesa di una classe (ferma la classe minima 1). Lo stesso meccanismo è previsto per l’evoluzione della classe di merito Genertel, che prevede però la classe minima -1. L’attestazione riporterà, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU).
Per le regole di assegnazione della Classe Universale, di corrispondenza tra la Classe Uni- versale e la classe di merito Genertel e di invio dell’attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell’Allegato 1.
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro i 12 mesi, successivi alla definizione dello stesso, indipendentemente dall’eventuale rinnovo, hai diritto a evitare l’evoluzione in Malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo.
Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del X.Xxx. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventua- le rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
S.p.A. - Stanza di compensazione - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX, tel. 00.00.000.000, fax 00.00.000.000/547, email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet xxx.xxxxxx.xx. In al- ternativa è sempre possibile inviare una email a xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx: in questo modo la Compagnia provvederà ad inoltrare per te la richiesta a Consap.
Se hai bisogno di maggiori informazioni per evitare l’evoluzione in ma- lus sulla tua polizza puoi contattarci all’indirizzo email protezione.bonus@ xxxxxxxx.xx via telefono allo 000.00.00.000 (servizio attivo da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13), via fax allo 000.00.00.000.
SEZIONE 2 ❯ PROTEZIONE IMPREVISTI
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 2. 1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di alcool
La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera c), in caso di sinistro avvenu- to quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool.
Art. 2. 2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione
La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera d), in caso di sinistro avve- nuto durante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.
Art. 2. 3 - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri subiti dai terzi trasportati
La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera e), in caso di sinistri subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti oppure alle indicazioni della carta di circolazione.
Art. 2. 4 - Rinuncia alla rivalsa per danni subiti dai terzi trasportati
La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera e), per i danni subiti dai terzi trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo.
Art. 2. 5 - Danni alla tappezzeria
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 250 per evento le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal tra- sporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono essere comprovati da dichiarazione della casa di cura o delle Forze dell’Ordine).
Art. 2. 6 - Xxxxxxx xxxxxx
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 250 per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo; sono risarcibili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente, nonché le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.
Art. 2. 7 - Ripristino box
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 500 per evento le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da incen- dio del veicolo assicurato.
Art. 2. 8 - Rimborso spese di reimmatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o inciden- te stradale la Compagnia si impegna a rimborsare, fino alla concorrenza di Euro 250 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per immatricolare un altro veico- lo, dello stesso tipo, che sostituisca quello assicurato, purché lo stesso venga assicurato con la Compagnia.
Art. 2. 9 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto In caso di smarrimento, distruzione o furto della patente di guida dell’Assicurato, previa pre- sentazione della relativa denuncia alle autorità, la Compagnia si impegna a rimborsare forfet- tariamente l’importo di Euro 25 a copertura delle spese sostenute per ottenere il duplicato.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.
La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione
dei giustificativi di spesa in originale (ad es. ricevute, fatture, ecc.) debitamente quietan- zati e datati e le eventuali denunce alle autorità.
SEZIONE 3 ❯ PROCEdURA PER IL RISARCIMENTO dEI dANNI R.C.
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❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
Art. 3.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente
In caso di incidente l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve dar- ne comunicazione alla Compagnia entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione, la Compagnia ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni.
La denuncia deve avere in allegato una copia del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) e in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell’evento conforme al modulo stesso.
La denuncia dovrà contenere:
• luogo e data dell’incidente;
• targhe dei veicoli coinvolti;
• denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
• generalità dei soggetti coinvolti (nome e cognome, codice fiscale, residenza);
• indicazione dell’eventuale intervento delle autorità;
• presenza di testimoni con indicazione delle generalità;
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diret- ta all’accertamento dell’entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello di ricevimento della denuncia).
Nel caso a seguito dell’incidente ci siano state lesioni a terzi o al conducente la de- nuncia dovrà indicare, inoltre:
• generalità dell’infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/ trasportato);
• dati relativi all’entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
• eventuale attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza po- stumi permanenti (qualora tale documentazione non sia subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
• dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:
1. a Genertel qualora sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A;
2. alla compagnia del civilmente responsabile in caso contrario.
La procedura di indennizzo diretto trova applicazione se l’incidente è avvenuto in Italia tra due soli veicoli identificati, assicurati e immatricolati in Italia. La procedura si applica solo in caso di danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti (fino al 9% di invalidità). Valutata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di indennizzo diretto e nell’ipotesi in cui l’assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell’incidente Genertel comunica all’Assicurato la somma offerta per il risarcimento.
Se invece il danno non è risarcibile la Compagnia comunica all’Assicurato i motivi per cui ritiene di non dover procedere all’offerta.
Tali comunicazioni, ai sensi di legge, vengono effettuate:
• nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
• nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
• nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovan- te l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
Se hai bisogno di assistenza
• chiama il nostro Servizio di Assistenza Sinistri 800.555.444;
• scrivi una email al Servizio Assistenza Sinistri xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
dove spedisco la denuncia?
Per l’invio della denuncia alla Compagnia puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
Se presente il Modulo di Constatazione Amichevole
• compila la denuncia online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx allegando la scansione del Modulo;
• invia una email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx allegando la scansione del Modulo;
• invia il Modulo via posta all’indirizzo Genertel S.p.A. - CP 556 - 34132 Trieste.
In assenza del Modulo di Constatazione Amichevole
• compila la denuncia online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx;
• invia la denuncia via email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• invia la denuncia via posta all’indirizzo Xxxxxxxx X.x.X. - XX 000 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 3.2 - Risarcimento del terzo trasportato
Ai sensi dell’art.141 del Codice delle Assicurazioni, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato a bordo del veicolo assicurato è risarcito da Genertel a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nell’incidente. Il risarcimento avviene entro il limite del massimale minimo di legge. Per l’eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere alla Compagnia di assicurazione del responsabile civile, a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al massimale minimo di legge.
Art. 3.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di incidente con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarci- mento dovrà essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per conoscere tale compagnia assicuratrice è possibile contattare la CONSAP
S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.61, oppure consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xx, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.
Art. 3.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri
Se il sinistro provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la ri- chiesta di risarcimento all’UCI - Ufficio Centrale Italiano, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (tel. 02.349.68.1; fax 00.000.00.000), che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno. Se invece il sinistro provocato da un veico- lo straniero è avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata diretta- mente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (l’equivalente dell’UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l’assicu- ratore del veicolo straniero. Nel caso particolare in cui il sinistro avvenuto all’estero sia provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato della Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rap- presenta quella straniera. Per individuarla, l’Assicurato deve rivolgersi alla Consap - Cen- tro di Informazione Italiano - inviando una mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx o un fax al numero 00.00.00.00.00. Il modulo di richiesta di risarcimento può essere scari- cato dal sito xxx.xxxxxxxx.xx o dal sito xxx.xxxxxx.xx.
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NORME COMUNI
Art. 1 - Modalità di adesione
Per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i docu- menti richiesti a Genertel. Il premio viene interamente versato da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A..
La Compagnia verifica la correttezza del pagamento del premio, l’autenticità e completez- za dei documenti e la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrat- tuale, riservandosi la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spe- dizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. L’inesattezza o la falsità dei documenti consentirà alla Compagnia di annullare il contratto ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile per dolo o colpa grave del Contraente.
Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato e la Compagnia potrà richiedere i documenti man- canti e/o un eventuale conguaglio di premio. Se il Contraente non ottempera a quan- to richiesto e rinuncia, quindi, ad aderire al presente contratto, ha diritto al rimborso di quanto versato.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o email, e di poter modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza oneri potrà sempre essere richiesto il reinvio della documentazio- ne su supporto cartaceo. Genertel richiede al Contraente di sottoscrivere e ritrasmet- tere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto che può essere restituita via email (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o per posta a Genertel - Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 2 - Diritto del Contraente al ripensamento
A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto facendo richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata a Xxxxxxxx S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi. I documenti assicurativi originali ricevuti (certificato di assicurazione e carta verde), qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, de- vono essere sempre restituiti con lettera raccomandata A/R, al medesimo indirizzo, entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso.
Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il pre- mio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, fanno fede le date dei timbri postali.
Art. 3 - Periodo di copertura
A condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata inviata correttamente e che il pagamento del premio sia stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto quale data di decorrenza.
Le coperture operano fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra compagnia.
La Compagnia mantiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa.
Art. 4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limita- tamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein. All’estero la garanzia di Responsabilità Civile è operante secon-
do le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicura- zione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione, ferme le maggiori garanzie previste dal presente contratto.
Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest’ultimo si impe- gna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto e la correttezza dei massima- li/somme assicurate. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo
Il seguente contratto non potrà essere trasferito in un alcun altro veicolo.
Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto Risoluzione anticipata del contratto
In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente, dopo averne data immediata comu- nicazione alla Compagnia, ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta e inviando oltre a certificato di assicurazione e carta verde in originale, i seguenti documenti:
• in caso di vendita o consegna in conto vendita: atto di vendita o attestazione di consegna in conto vendita;
• in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
• in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Alla ricezione dei documenti la Compagnia mette a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.
Art. 8 - Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il Contraente o l’Assicurato deve darne immediata comunicazio- ne alla Compagnia fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
La Compagnia rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia RCA, al netto delle imposte e del con- tributo obbligatorio al S.S.N.
Art. 9 - Sospensione temporanea del contratto
Il seguente contratto non potrà essere sospeso.
Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito della consulen- za e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esem- pio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere.
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La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso espli- cito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compa- gnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informa- zioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico col- legato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i ser- vizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.
Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utiliz- zarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rileva- zione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
2) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rile- vazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attra- verso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l’offerta di Genertel e Genertellife;
3) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rileva- zione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facolta- tivi. Il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, ag- giornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indica- zione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per mo- tivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali,
in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto pre- cede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “XXX.xx@xxxxxxxx.xxx” e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda del- la finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’effica- cia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazio- ne maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto com- piti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compa- gnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’esperien- za di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:
- tracciano le visite al sito e all’app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funziona- mento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
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- personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’u- tente e del suo comportamento.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’inte- ressato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati
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raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzio- nati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archi- viazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortu- ni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamen- te la lingua italiana.
Art. 12 - Modalità di reclamo
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia (Ge- nertel - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199.11.77.99 oppure Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, oppure fax 00.00.000.000 - 00.00.000.000 o PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Art 13 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estinguerà le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto.
ALLEGATO 1
Assegnazione della classe di merito: Classe Universale
Veicolo già assicurato con polizza annuale nelle forma “Bonus-Malus”: viene asse- gnata la stessa Classe di merito di conversione universale (CU) risultante dall’attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore.
Veicolo nuovo o usato: nel caso il veicolo sia immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto, la classe di ingresso CU è la 14.
Xxxxxxx già assicurato con attestato di rischio non presente in Banca Dati: nel caso l’ultimo attestato di rischio non risulti presente nelle Banche Dati verrà richiesta al con- traente una dichiarazione, ai sensi e agli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa precedente. In caso di sinistri avvenuti nel periodo di riferimento qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non riesca ad acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ul- timo attestato presente nella Banca Dati.
In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e di impossibilità di ac- quisire, per via telematica, l’attestato, la Compagnia oltre a richiedere al contraente la dichiarazione per l’intero quinquennio precedente, richiederà copia dei precedenti attestati cartacei e/o dei precedenti contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe CU 18.
Acquisto di un ulteriore veicolo della medesima categoria: se il proprietario di un vei- colo già assicurato con polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore veicolo (re- golarmente iscritto al P.R.A.) della medesima categoria, il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato e risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprie- tà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente, condizione da provare mediante invio dello stato di famiglia. La norma si applica solo in caso di nuovo contratto.
Trasferimento del contratto su veicolo diverso: nel caso di trasferimento del contratto tra tipi di veicolo diversi, non viene mantenuta la classe universale (CU) acquisita.
Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Assegnazione della classe di merito: Classe interna Genertel
La Compagnia utilizza una scala di Bonus Malus interna identificata come Classe interna Genertel. Per le regole di corrispondenza tra la Classe Universale e la classe di merito Ge- nertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.
Classe Universale (CU) | 1* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Classe interna Genertel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1
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Attestazione dello Stato di Rischio
L’attestato viene messo a disposizione, del Contraente o dell’Avente Diritto, nell’apposita area riservata del sito internet della Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto.
L’attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all’anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengano prima del termine del periodo di osservazione.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Tabella dei coefficienti di variazione del premio
Classe | Coefficienti di variazione | Classe | Coefficienti di variazione | |||
interna di | del premio di tariffa | interna di | del premio di tariffa | |||
Classe | assegnazione | relativi alla classe interna | Classe | assegnazione | relativi alla classe interna | |
interna di | in caso di | di assegnazione rispetto | interna di | in caso di | di assegnazione rispetto | |
appartenenza | bonus alla | alla classe di provenienza | appartenenza | bonus alla | alla classe di provenienza | |
scadenza | espressi in termini | scadenza | espressi in termini | |||
annuale | percentuali | annuale | percentuali | |||
-1 | -1 | 0,0% | -1 | -1 | 0,0% | |
0 | -1 | -6,8% | 0 | -1 | -14,6% | |
1 | 0 | -6,4% | 1 | 0 | -4,0% | |
2 | 1 | -6,0% | 2 | 1 | -5,7% | |
3 | 2 | -5,7% | 3 | 2 | -5,4% | |
4 | 3 | -7,0% | 4 | 3 | -5,1% | |
5 | 4 | -8,1% | 5 | 4 | -4,8% | |
6 | 5 | -6,1% | 6 | 5 | -6,1% | |
7 | 6 | -5,7% | 7 | 6 | -5,7% | |
8 | 7 | -5,4% | 8 | 7 | -2,8% | |
9 | 8 | -5,1% | 9 | 8 | -1,4% | |
10 | 9 | -4,9% | 10 | 9 | -1,4% | |
11 | 10 | -6,8% | 11 | 10 | -1,3% | |
12 | 11 | -6,4% | 12 | 11 | -1,3% | |
13 | 12 | -6,0% | 13 | 12 | -1,3% | |
14 | 13 | -13,0% | 14 | 13 | -23,0% | |
15 | 14 | -36,1% | 15 | 14 | -28,6% | |
16 | 15 | -21,7% | 16 | 15 | -22,2% | |
17 | 16 | -30,3% | 17 | 16 | -45,5% | |
18 | 17 | -19,5% | 18 | 17 | -19,5% |
La Classe interna Genertel si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, sotto riportata.
Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie Bonus/Malus
Tariffa B ossia Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie differenti da formule Bonus/Malus
Note
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Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione di bisogno.
ASSISTENZA CLIENTI
lun/ven 9-12 telefono 000.00.00.000
email XXXXxxxxxxx-Xxxxx@xxxxxxxx.xx
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Denuncia scritta a
Genertel S.p.A.
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Rivolgersi per iscritto a
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