REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 327 del 4-5-2016
O G G E T T O
Accordo contrattuale con l'Ente "MeA - Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale" per la gestione dell'attività sociale sperimentale di cohousing a favore di persone con disabilità.
Proponente: U.O.S. Disabilità Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 349
Il Responsabile dell’U.O.S. Disabilità riferisce quanto segue:
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato il 13.12.2006 la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con Legge 03.03.2009 n. 18, che mira a garantire che le persone con disabilità godano di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
con l’adozione della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, l'Unione Europea ha aderito alla Convenzione sopra indicata;
la Legge 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” agli artt. 1 e 5 definisce ruoli, corresponsabilità e impegni finalizzati all’esercizio di funzioni pubbliche;
la Legge 328/2000 stabilisce all’art. 1 che “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione” e all’art. 5 che “Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”;
la L.R. 22/2002 recepisce e integra i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l’autorizzazione all’esercizio e definisce i criteri per l’accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, sociali e socio-sanitari della Regione Veneto;
alla data odierna il cohousing a favore di persone con disabilità non è incluso nei servizi residenziali sociali e socio-sanitari oggetto della L.R. 22/2002 e pertanto non è oggetto di standard organizzativi e gestionali;
l’attività sociale sperimentale di cohousing si configura come progetto di cohousing per persone con disabilità ospitate in struttura di civile abitazione organizzata per la residenza di persone con disabilità, gestito in toto dall’Ente e denominato “Progetto Casa”, riconducibile a un Gruppo Appartamento per persone con disabilità di cui alla L.R. 22/2002 e DGR 84/2007 – Allegato B;
alla data odierna la normativa vigente relativa al cohousing è costituita dalla DGR 1462/2013 “Progetto sperimentale di cohousing e cohousing sociale a favore di famiglie in situazione di disagio, soprattutto con figli minori e di nuclei familiari composti da persone anziane sole e autosufficienti a rischio di isolamento e marginalità sociale”, che definisce una specifica sperimentazione di cohousing, in risposta ai moderni indirizzi di interventi sociali, stabilisce i criteri di individuazione dei possibili soggetti attuatori e di valutazione delle progettualità presentate da soggetti no profit che abbiano la forma giuridica di società cooperative sociali;
la DGR indicata al punto precedente definisce il cohousing come insediamento abitativo composto da alloggi privati corredati da spazi, coperti o scoperti, destinati all’uso comune e alla condivisione, capace di rispondere alle nuove esigenze di abitare relazionandosi con un contesto ricco di risorse;
tra questa Azienda ULSS e l’Ente “MeA – Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale” è attualmente vigente la convenzione per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità, prorogata al 31.12.2016 con Delibera n. 66 del 08.02.2016 del Direttore Generale di questa Azienda ULSS, relativa a strutture residenziali gestite dal medesimo Ente e oggetto di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale da parte della Regione Veneto;
le parti concordano che l’azione innovativa di attività sociale sperimentale di cohousing è una delle possibili evoluzioni dei progetti educativi a favore di persone con disabilità incentrati sulla sperimentazione di crescita individuale, di autogestione nel quotidiano, sulla base di opportune e prestabilite indicazioni di convivenza in un ambiente tutelato e protetto;
l’attivazione del “Progetto Casa” da parte dell’Ente “MeA – Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale” è incluso nel documento di “Ri-pianificazione anno 2015” del Piano di Zona 2011-2015 di questa Azienda ULSS, approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 28.04.2015 e da questa Azienda ULSS con Delibera del Direttore Generale n. 263 del 30.04.2015, in qualità di azione innovativa di cohousing a favore di persone con disabilità presentata dal medesimo Ente;
il Comune di Noventa Vicentina ha emesso in data 10.12.2015 il documento prot. 23891 di autorizzazione all’agibilità dell’immobile sopra indicato e catastalmente censito presso il medesimo Comune;
l’Ente ha stipulato un contratto di comodato gratuito, in qualità di comodataria, avente decorrenza dal 01.02.2016 al 31.12.2019 e avente oggetto una porzione dell’immobile sopra indicato;
l’Ente ha presentato al Comune di Noventa Vicentina (VI), con nota prot. 30 del 04.02.2016, il progetto dell’attività sociale innovativa di cohousing a favore di persone con disabilità denominata “Progetto Casa”, presso la porzione di immobile sopra indicato e sito nel medesimo Comune; il Comune di Noventa Vicentina (VI) con nota prot. 2486 del 08.02.2016 ha chiesto a questa Azienda ULSS un parere in merito alla tipologia di unità di offerta; questa Azienda ULSS con nota prot. 16938 del 08.03.2016 ha confermato al medesimo Comune che il progetto è incluso nel documento di Ri- pianificazione 2015 del Piano di Zona 2011-2015 e successivamente il Comune di Noventa Vicentina
(VI) ha comunicato all’Ente e all’Azienda ULSS, con nota prot. 6546 del 02.04.2016, la presa d’atto del progetto;
l’ accordo contrattuale allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, è stato predisposto sulla base dell’Allegato A alla DGR 1303 del 03/07/2012, denominato “Schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio- sanitarie e sociali accreditate”, in quanto unico riferimento normativo esistente, benché la struttura oggetto sopra indicata non sia inclusa tra tali strutture socio-sanitarie e sociali accreditate;
l’Azienda ULSS 6 Vicenza intende avvalersi della struttura sopra indicata per l’erogazione dell’attività sociale sperimentale di cohousing a favore di persone con disabilità;
l’Ente dichiara di aderire alla programmazione stabilita dal Piano di Zona e di impegnarsi, nella gestione della struttura sopra indicata, a erogare i servizi definiti dal medesimo Piano;
il Piano di Zona rappresenta lo strumento di sostegno alla programmazione dei servizi sociali e sociosanitari nei diversi ambiti regionali, identificati nei territori coincidenti con quelli delle Aziende ULSS (LL.RR. 56/1994, 5/1996, 11/2001);
l’Ente si impegna, su richiesta di questa Azienda ULSS o della Regione Veneto, a inserire i dati relativi alle persone con disabilità, ospitate presso la struttura sopra indicata, nei portali informatici regionali del Flusso Regionale Area Disabilità (FAD), di cui al Decreto Regionale 220/2015;
l’Ente dichiara di essere in possesso della carta dei servizi (Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e DPCM 27/1/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”);
l’ accordo contrattuale allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, è stipulato tra questa Azienda ULSS e l’Ente “MeA – Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale”, avente sede legale a Vicenza in Xxx Xxxxxxx 00, X.X. x X. XXX 00000000000, iscritta all’Albo Regionale delle Società Cooperative Sociali alla posizione A-VI-0099, come Ente comodatario per contratto della struttura di civile abitazione organizzata per la residenza sperimentale in cohousing di persone con disabilità, ubicata a Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XX) xx Xxx Xxxxxxxxx 0, denominata “Progetto Casa”;
tale accordo contrattuale sarà sostituito o integrato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, che dovesse essere approvata nel corso del suo periodo di vigenza e avente oggetto il cohousing a favore di persone con disabilità, le strutture sociali per favore di persone con disabilità o le attività sociali a favore di persone con disabilità.
Ciò premesso si stima una spesa totale per la parte sociale per l’anno 2016 pari a € 39.432,00 complessivi IVA inclusa, a carico del bilancio sociale 2016.
Tale stima risulta dalla differenza tra il contributo complessivo giornaliero erogato all’Ente e la compartecipazione giornaliera dovuta dalle persone con disabilità utenti dell’attività sociale sperimentale di cohousing, che sarà calcolata annualmente per ciascun utente inserito, ai sensi del Regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 21.06.2013.
In considerazione della tipologia di attività sociale sperimentale oggetto del presente provvedimento, non è presente una spesa per la parte sanitaria.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’accordo contrattuale per la gestione dell’attività sociale sperimentale di cohousing a favore di persone con disabilità tra l’Azienda ULSS n. 6 Vicenza e l’Ente “MeA – Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale”, avente sede legale a Vicenza in Xxx Xxxxxxx 00, X.X. x X. XXX 00000000000;
2. di dare atto che l’accordo contrattuale indicato al punto precedente comporta una spesa per l’anno 2016 stimata in € 39.432,00 complessivi IVA inclusa, che trova copertura nel bilancio sociale 2016 al conto 550410;
3. di stabilire che la spesa indicata al punto precedente potrà subire variazioni, qualora fossero emanate diverse indicazioni da parte della Regione Veneto in merito all’attività di cohousing a favore di persone con disabilità;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxx
Digitally signed by Xxxxxxxx Xxxxxx Date: 2016.05.04
18:03:25 CEST
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
Vicenza,
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Copia conforme all’originale, composta di x. xxxxx (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
ACCORDO CONTRATTUALE
PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ SOCIALE SPERIMENTALE DI COHOUSING
A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’
TRA
AZIENDA ULSS 6 VICENZA, con sede legale in Vicenza, Viale X. Xxxxxxx n. 37, Codice Fiscale e Partita IVA 02441500242, legalmente rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx in qualità di Direttore Generale nominato con Decreto 190 del 30/12/2015
E
ENTE “MeA – Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale” (di seguito Ente) con sede legale in Vicenza, Via Ferrari 29, Codice Fiscale e Partita IVA 03370520284, iscritta all’Albo Regionale delle Società Cooperative Sociali alla posizione A-VI-0099, legalmente rappresentata dal Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Presidente, come Ente comodatario per contratto della struttura di civile abitazione organizzata per la residenza sperimentale in cohousing di persone con disabilità, ubicata in Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XX) xx Xxx Xxxxxxxxx 0 e denominata “Progetto Casa”.
Premesso che:
a) l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato il 13.12.2006 la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con Legge 03.03.2009 n. 18, che mira a garantire che le persone con disabilità godano di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
b) con l’adozione della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, l'Unione Europea ha aderito alla Convenzione sopra indicata;
c) la Legge 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” agli artt. 1 e 5 definisce ruoli, corresponsabilità e impegni finalizzati all’esercizio di funzioni pubbliche;
d) la Legge 328/2000 stabilisce all’art. 1 che “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione” e all’art. 5 che “Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”;
e) la L.R. 22/2002 recepisce e integra i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l’autorizzazione all’esercizio e definisce i criteri per l’accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, sociali e socio-sanitari della Regione Veneto;
f) alla data odierna il cohousing a favore di persone con disabilità non è incluso nei servizi residenziali sociali e socio-sanitari oggetto della L.R. 22/2002 e pertanto non è oggetto di standard organizzativi e gestionali;
g) l’attività sociale sperimentale di cohousing, oggetto del presente accordo contrattuale, si configura come progetto di cohousing per persone con disabilità ospitate in struttura di civile abitazione organizzata per la residenza di persone con disabilità, gestito in toto dall’Ente e denominato “Progetto Casa”, riconducibile a un Gruppo Appartamento per persone con disabilità di cui alla L.R. 22/2002 e DGR 84/2007 – Allegato B;
h) alla data odierna la normativa vigente relativa al cohousing è costituita dalla DGR 1462/2013 “Progetto sperimentale di cohousing e cohousing sociale a favore di famiglie in situazione di disagio, soprattutto con figli minori e di nuclei familiari composti da persone anziane sole e autosufficienti a rischio di isolamento e marginalità sociale”, che definisce una specifica sperimentazione di cohousing, in risposta ai moderni indirizzi di interventi sociali, stabilisce i criteri di individuazione dei possibili soggetti attuatori e di valutazione
delle progettualità presentate da soggetti no profit che abbiano la forma giuridica di società cooperative sociali;
i) la DGR indicata al punto precedente definisce il cohousing come insediamento abitativo composto da alloggi privati corredati da spazi, coperti o scoperti, destinati all’uso comune e alla condivisione, capace di rispondere alle nuove esigenze di abitare relazionandosi con un contesto ricco di risorse;
j) tra questa Azienda ULSS e l’Ente “MeA – Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale” è attualmente vigente la convenzione per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità, prorogata al 31.12.2016 con Delibera n. 66 del 08.02.2016 del Direttore Generale, relativa a strutture residenziali gestite dal medesimo Ente e oggetto di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale da parte della Regione Veneto;
k) le parti concordano che l’azione innovativa di attività sociale sperimentale di cohousing è una delle possibili evoluzioni dei progetti educativi a favore di persone con disabilità incentrati sulla sperimentazione di crescita individuale, di autogestione nel quotidiano, sulla base di opportune e prestabilite indicazioni di convivenza in un ambiente tutelato e protetto;
l) l’attivazione del “Progetto Casa” da parte dell’Ente “MeA – Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale” è incluso nel documento di “Ri-pianificazione anno 2015” del Piano di Zona 2011-2015 di questa Azienda ULSS, approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 28.04.2015 e da questa Azienda ULSS con Delibera del Direttore Generale n. 263 del 30.04.2015, in qualità di azione innovativa di cohousing a favore di persone con disabilità presentata dal medesimo Ente;
m) il Comune di Noventa Vicentina ha emesso in data 10.12.2015 il documento prot. 23891 di autorizzazione all’agibilità dell’immobile sopra indicato e catastalmente censito presso il medesimo Comune;
n) l’Ente ha stipulato un contratto di comodato gratuito, in qualità di comodataria, avente decorrenza dal 01.02.2016 al 31.12.2019 e avente oggetto una porzione dell’immobile sopra indicato;
o) l’Ente ha presentato al Comune di Noventa Vicentina (VI), con nota prot. 30 del 04.02.2016, il progetto dell’attività sociale innovativa di cohousing a favore di persone con disabilità denominata “Progetto Casa”, presso la porzione di immobile sopra indicato e sito nel medesimo Comune; il Comune di Noventa Vicentina (VI) con nota prot. 2486 del 08.02.2016 ha chiesto a questa Azienda ULSS un parere in merito alla tipologia di unità di offerta; questa Azienda ULSS con nota prot. 16938 del 08.03.2016 ha confermato al medesimo Comune che il progetto è incluso nel documento di Ri-pianificazione 2015 del Piano di Zona 2011-2015 e successivamente il Comune di Noventa Vicentina (VI) ha comunicato all’Ente e all’Azienda ULSS, con nota prot. 6546 del 02.04.2016, la presa d’atto del progetto;
p) il presente accordo contrattuale è stato predisposto sulla base dell’Allegato A alla DGR 1303 del 03/07/2012, denominato “Schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie e sociali accreditate”, in
quanto unico riferimento normativo esistente, benché la struttura oggetto sopra indicata non sia inclusa tra tali strutture socio-sanitarie e sociali accreditate;
q) l’Azienda ULSS 6 Vicenza intende avvalersi della struttura sopra indicata per l’erogazione dell’attività sociale sperimentale di cohousing a favore di persone con disabilità;
r) l’Ente dichiara di aderire alla programmazione stabilita dal Piano di Zona e di impegnarsi, nella gestione della struttura sopra indicata, a erogare i servizi definiti dal medesimo Piano;
s) il Piano di Zona rappresenta lo strumento di sostegno alla programmazione dei servizi sociali e sociosanitari nei diversi ambiti regionali, identificati nei territori coincidenti con quelli delle Aziende ULSS (LL.RR. 56/1994, 5/1996, 11/2001);
t) l’Ente si impegna, su richiesta di questa Azienda ULSS o della Regione Veneto, a inserire i dati relativi alle persone con disabilità, ospitate presso la struttura sopra indicata, nei portali informatici regionali del Flusso Regionale Area Disabilità (FAD), di cui al Decreto Regionale 220/2015;
u) l’Ente dichiara di essere in possesso della carta dei servizi (Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e DPCM 27/1/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”);
v) il presente accordo contrattuale sarà sostituito o integrato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, che dovesse essere approvata nel corso del suo periodo di vigenza e avente oggetto il cohousing a favore di persone con disabilità, le strutture sociali per favore di persone con disabilità o le attività sociali a favore di persone con disabilità.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo contrattuale.
In caso di emanazione di norme legislative o adozione di provvedimenti amministrativi regionali, incidenti sul contenuto del presente accordo contrattuale, esso dovrà essere integrato con le nuove disposizioni e sottoscritto dalle parti.
Art. 2. Oggetto
Oggetto del presente accordo contrattuale è la gestione dell’attività sociale sperimentale di cohousing a favore di persone con disabilità presso la struttura di civile abitazione organizzata per la residenza di persone con disabilità, sita a Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XX) xx Xxx Xxxxxxxxx 0, per un numero di 6 (sei) persone con disabilità.
Per attività sociale sperimentale di cohousing si intende l’organizzazione e la gestione della struttura indicata nel presente accordo contrattuale e la realizzazione del Progetto, approvato in sede di UVMD, per ciascuna persona con disabilità ospitata nella struttura secondo le modalità descritte nel presente accordo contrattuale.
Il presente accordo contrattuale non impegna l’Azienda ULSS 6 alla copertura economica di tutti i posti, se non siano occupati da persone con disabilità con inserimento autorizzato dall’Azienda ULSS 6 secondo le modalità previste dalla convenzione per la gestione del servizio residenziale a favore di persone con disabilità, in vigore tra le parti e prorogata al 31.12.2016, ai sensi della Delibera del Direttore Generale n. 66 del 08.02.2016.
Art. 3. Cohousing
L’attività sociale sperimentale di cohousing si configura come attività per persone che manifestino il desiderio di vita autonoma e in possesso di alcune abilità relazionali e sociali, che permettano loro di affrontare esperienze e convivenze in un ambiente comunque tutelato e protetto.
Art. 4. Modalità di gestione
Preso atto che, come indicato in premessa, non è presente normativa comunitaria, nazionale o regionale avente oggetto il cohousing a favore di persone con disabilità, l’Ente si impegna a garantire la gestione dell’attività sociale sperimentale di cohousing a favore di persone con disabilità alle condizioni previste dal presente accordo contrattuale.
Il presente accordo contrattuale è subordinato alla validità del contratto di comodato vigente tra l’Ente, in qualità di comodataria, e i proprietari dell’immobile, in qualità di comodanti, in cui è sita la struttura sopra riportata.
Art. 5. Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale ha durata dal 01.04.2016 al 31.12.2016, e non è soggetto a tacito rinnovo. Tale durata potrà essere modificata sulla base di disposizioni regionali in materia.
Art. 6. Destinatari
Possono accedere alla struttura sopra riportata le persone con disabilità con età dai 16 anni ai 65 anni, salvo diverse determinazioni straordinarie approvate in sede di Unità Valutativa Multi- Dimensionale (UVMD), in possesso della certificazione di handicap ai sensi della Legge 104/1992.
L’Ente è tenuto ad accogliere la persona con disabilità per la quale l’Azienda ULSS 6 abbia autorizzato l’inserimento nella struttura in sede di U.V.M.D., con l’utilizzo della Scheda di Valutazione Multi-Dimensionale per persone con disabilità (S.Va.M.Di.) approvata dalla Regione Veneto con DGR 2960/2012 e nell’ambito di un Progetto Individuale concordato tra amministratore di sostegno, tutore, curatore o familiare di riferimento dell’utente, Ente e Azienda ULSS 6.
Art. 7. Presa in carico
Il procedimento di presa in carico, ammissione e dimissione di persone con disabilità all’attività sociale sperimentale di cohousing è regolato dalla sopra indicata convenzione per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità vigente tra le parti.
Tale convenzione regola anche tutti gli aspetti del Progetto a favore di persone con disabilità non specificati nel presente accordo contrattuale.
Art. 8. Aspetti amministrativi
La Convenzione per il servizio residenziale a favore di persone con disabilità, vigente tra le parti, regola anche tutti gli aspetti amministrativi non specificati nel presente accordo contrattuale.
Art. 9. Contributi giornalieri
L’Azienda ULSS 6, nelle more di specificazioni regionali in merito all’attività di cohousing a favore di persone con disabilità, riconosce all’Ente un contributo giornaliero per ciascuna persona con disabilità ospitata in struttura, secondo quanto deciso in sede di UVMD e secondo le procedure descritte nella presente convenzione.
I contributi giornalieri per l’attività sociale sperimentale di cohousing inclusi nelle tabelle seguenti:
• sono costituiti dai seguenti fattori: compartecipazione dovuta dall’utente, come indicato all’art. 11 del presente accordo contrattuale, e quota sociale a carico dell’Azienda ULSS 6;
• sono validi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino alla scadenza della stessa o all’emanazione di diverse indicazioni regionali o nazionali, salvo diversi accordi pattizi secondo quanto previsto dal Codice Civile;
• sono conteggiati dalla data di ingresso alla data di dimissione (comprese);
• sono da intendersi XXX inclusa e omnicomprensivi;
• variano a seconda del numero di utenti ospitati e della tipologia del loro Progetto approvato in sede di UVMD (bassa, media o alta intensità);
• potranno variare in caso di deliberazioni regionali o normative nazionali o comunitarie relative all’attività di cohousing a favore di persone con disabilità.
I contributi sotto indicati non comprendono la quota di copertura delle spese per la figura di assistente familiare, a carico di ciascuna persona con disabilità ospitata in struttura.
Contributi giornalieri per utente IVA inclusa
Numero utenti presenti in struttura | Utente Livello 1 Bassa intensità | Utente Livello 2 Media intensità | Utente Livello 3 Alta intensità |
1 | € 45,00 | € 55,00 | € 65,00 |
2 | € 45,00 | € 55,00 | € 65,00 |
3 | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 |
4 | € 35,00 | € 45,00 | € 55,00 |
5 | € 25,00 | € 35,00 | € 45,00 |
6 | € 25,00 | € 35,00 | € 45,00 |
Art. 10. Clausola di revisione periodica del corrispettivo
I contributi sono soggetti a revisione annuale, con adeguamento al tasso di inflazione programmata, con la seguente precisazione: la revisione annuale della quota sanitaria è eventualmente definita dalla Regione Veneto, la revisione della quota sociale a carico dell’Azienda ULSS 6 è avvallata dalla Conferenza dei Sindaci.
Art. 11. Compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità
La compartecipazione economica dovuta dalla persona con disabilità è definita annualmente ai sensi del “Regolamento per la compartecipazione dovuta dalle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato”, approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 21.06.2013.
Tale compartecipazione tiene conto di quanto dovuto da ciascuna persona con disabilità per le spese relative ad assistenti familiari o ad altre figure diverse dagli operatori dipendenti dell’Ente.
Art. 12. Automezzi e trasporto
Al fine di garantire l’integrazione sociale di ciascuna persona con disabilità ospitata, e quindi la sua partecipazione ad iniziative di socializzazione e ad attività previste nel suo Progetto, l’Ente è tenuto ad organizzare sistemi di trasporto adeguati per la finalità di cui sopra.
Art. 13. Personale dell’Ente
Nell’ambito della gestione dell’attività di cohousing a favore di persone con disabilità nella struttura sopra indicata, l’Ente si impegna a garantire la presenza di operatori socio-sanitari e figure diverse da operatori socio-sanitari sopra indicati, quali assistenti familiari.
L’Ente si impegna a presentare eventuale documentazione del personale utilizzato, anche a titolo volontario, su richiesta dell’Azienda ULSS 6 o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
Art. 14. Persone con disabilità utenti di competenza di altre Aziende ULSS
Alle condizioni previste dalla DGR 1303/2012 e indicate nel presente accordo contrattuale, l’Ente può accogliere, nei posti non utilizzati dall’Azienda ULSS 6, persone con disabilità non residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 6 Vicenza e persone con disabilità paganti in proprio, ovunque residenti.
Art. 15. Attività di monitoraggio e verifica
L’Azienda ULSS 6 monitora il funzionamento e la qualità della struttura, anche attraverso sopralluoghi con o senza preavviso. L’Ente è tenuto ad inviare semestralmente all’Azienda ULSS 6 un elenco aggiornato degli operatori in servizio con relativo titolo ed eventuali ulteriori informazioni sulla formazione e supervisione.
Art. 16. Pagamenti
E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda ULSS 6 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo contrattuale.
Art. 17. Assicurazioni
L’Ente, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro, si obbliga, prima dell’inizio delle attività, a stipulare le assicurazioni di legge a favore degli operatori, delle persone con disabilità, ospitate anche temporaneamente, del personale volontario e di tutte le persone frequentanti la struttura anche saltuariamente.
L’Ente è tenuto a stipulare adeguate coperture assicurative per i propri mezzi di trasporto.
L’Ente si rende disponibile alla visione e alla duplicazione delle polizze e delle denunce di infortunio riguardanti gli utenti qualora richiesti dai tutori/amministratori di sostegno/curatori, od eventualmente dalla famiglia, relativamente al proprio tutelato o congiunto.
All’atto della sottoscrizione del presente accordo contrattuale, l’Ente è tenuto a fornire all’Azienda ULSS copia delle assicurazioni stipulate.
Art. 18. Fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda
Qualora l’Ente sia oggetto di fusione, o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del Codice Civile, o proceda a cessione di ramo d’azienda, deve garantire comunque il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante.
Art. 19. Sanzioni
Si applicano al rapporto disciplinato dal presente accordo contrattuale le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
L’Azienda ULSS 6, accertata l’inadempienza a uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante dell’Ente a sanarla e a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni.
La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
L’Azienda ULSS 6, in qualità di contraente potrà proporre agli utenti, o decidere nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art 403 del C.C., il trasferimento o disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa.
Art. 20. Controversie
Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori dell’accordo contrattuale, mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Vicenza. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all’articolo 824 bis c.p.c.
Art. 21. Risoluzione
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente accordo contrattuale ne determina la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile su iniziativa di ciascuna delle parti.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di recesso per ciascuna delle parti in qualsiasi momento e con preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R.
L’Azienda ULSS 6, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all’ente gestore con lettera raccomandata A.R. o PEC, nei seguenti casi:
• grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• perdita, da parte dell’Ente gestore, dei requisiti espressi in premessa;
• cessazione dell’attività, fallimento;
• mancata stipula delle assicurazioni di legge;
• inadempienze di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro.
Art. 22. Foro competente
In caso di controversia tra Ente e Azienda ULSS 6 circa l’interpretazione e l’esecuzione della convenzione, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si raggiunga un accordo, per le controversie non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il foro competente è il Foro di Vicenza.
In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell’esecuzione del contratto.
Art. 23. Trattamento dei dati personali
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, facendo presente che i dati personali forniti dall’Ente gestore saranno raccolti presso l’Azienda ULSS per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale. Il titolare del trattamento è l’Azienda ULSS 6 ed il responsabile del trattamento è il Responsabile U.O.S. Disabilità. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la rescissione del contratto. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo i soggetti hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. I dati potranno essere comunicati dall’Azienda ULSS 6 a soggetti terzi aventi diritto, secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. 24. Adempimenti in materia di privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l’erogatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.
In particolare, l’erogatore si impegna ad osservare quanto previsto nel documento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza) approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 6 n. 80 del 16.03.2006 e a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Art. 25. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta della presente convenzione.
La presente convenzione è soggetta ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Art. 26. Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Art. 27. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Art. 28. Segreto d’ufficio
Fatto salvo quanto previsto dal X.Xxx. 196/2003, il personale impiegato dall’Ente è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. L’Ente assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente accordo contrattuale mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
Art. 29. Spese di registrazione
Il presente accordo contrattuale, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso.
Le spese di bollo sono a carico dell’Ente e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 30. Clausola finale
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente contratto, valgono le norme del Codice Civile.
Il presente accordo contrattuale è redatto in tre copie, una per ciascun contraente e una per la Regione Veneto.
Letto, confermato e sottoscritto,
Luogo e data
PER L’ENTE
PER L’AZIENDA ULSS 6 VICENZA