CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA
PROGRAMMA
BMW KEEP GOING e MINI KEEP SMILING
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
contro i danni agli Autoveicoli BMW Bank GmbH - Succursale Italiana
(in applicazione alla Polizza collettiva n.7 605 825)
SET INFORMATIVO
Modello BMWR01.2019
Ultimo aggiornamento 08/01/2019
Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048.882 – FRANCIA
Prodotto: BMW KEEP GOING E MINI KEEP SMILING (Polizza Collettiva n. 7 605 825)
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle
coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Autovetture di marca BMW/ MINI usate con targa italiana e con data di prima immatricolazione non superiore a 6 anni
Garanzie di base:
Incendio
Furto o Rapina Assistenza stradale Rottura cristalli Eventi naturali
Eventi sociopolitici e Atti vandalici
Che cosa non è assicurato?
Veicoli con valore di acquisto superiore a € 200.000,00 Veicoli adibiti a taxi e i veicoli concessi a noleggio senza conducente
Veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze
Veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni:
Dolo o colpa grave
Guida senza regolare patente
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
Partecipazione a gare o competizioni sportive
Principali limiti:
Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto.
Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo acquisto con finanziamento o leasing BMW FSI.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per i seguenti stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Moldavia, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina.
Che obblighi ho?
• Al momento della firma del contratto: Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
• In corso di validità del contratto: Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
• In caso di sinistro: Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a MACH1. Segnalare la perdita totale entro 5 giorni (48 ore in caso di furto) di vostra conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.
Quando o come devo pagare?
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione mediante bonifico anticipato e non è frazionabile.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata dall’Aderente. La copertura si risolve al termine della durata. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
Come posso disdire la polizza?
In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.
Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
Versione 01/2019
MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126 MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882
Sedi legali: 00 xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx - 00000 Le Mans cedex 9 Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles
Prodotto: BMW KEEP GOING e MINI-KEEP SMILING
(Polizza Collettiva n.7 605 825)
Data di realizzazione: 08 gennaio 2019
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MMA IARD S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx.
MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx , e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution – Secteur Assurances – 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx - XX 00000 – 00000 Paris.
MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances, 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx - XX 00000 – 00000 Xxxxx.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.441.350.828,75 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.336.098.777,04 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 038 000 000 €, il requisito patrimoniale minimo pari a 917 000 000 € il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 522 %, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 235%.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD Assurances Mutueles il patrimonio netto è pari a 1.367.337.255,91 euro di cui per reserve 803.557.508,66 euro.
Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx.). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 915 00 000 €, il requisito patrimoniale minimo pari a 229 000 000 € il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 1 879 €, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 470%.
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli con targa italiana di clienti di BMW Bank GmbH - Succursale Italiana
Sono operanti le garanzie di seguito indicate:
Incendio:
Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, a seguito di Incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di Esplosione, Scoppio - compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano
– e/o di azione del fulmine
Xxxxx Xxxxx totale e parziale o Rapina:
Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di Furto o di Rapina tentati o consumati. Sono compresi i danneggiamenti causati all’Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assicurate poste all’interno dell’Autoveicolo.
Copre altresì:
1) Danni da circolazione non autorizzata:
copre i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purchè conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
2) Xxxxx al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate:
La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Xxxxx tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
3) Ricorso terzi e rischio locativo:
La Società tiene indenne l’Aderente delle somme, fino ad un massimale previsto, che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell’Autoveicolo assicurato:
a) a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209;
b) al locale condotto in locazione dall’Aderente.
Rottura Cristalli:
La Società assicura i cristalli del veicolo indicato in Polizza contro i danni materiali e diretti per rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l’abitacolo dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione.
Eventi Naturali:
La Società indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, caduta di grandine, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti, slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamenti di terreno.
Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici:
La Società indennizza i danni materiali e diretti provocati da atti vandalici e dolosi in genere, compresi anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).
Garanzia Assistenza Auto:
Garantisce, anche all’estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella polizza. Comprende le seguenti prestazioni:
Soccorso stradale e traino; Recupero difficoltoso dell’Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale; Auto in sostituzione; Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero); Taxi per ritirare l’auto in sostituzione; Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l’Autoveicolo; Recupero dell’Autoveicolo; Rimpatrio dell’Autoveicolo dall’estero; Invio di un’autoambulanza; Medico on line; Anticipo di denaro all’estero; Anticipo cauzione penale all’estero; Anticipo spese legali all’estero; Interprete all’estero; Autista a disposizione in Italia; Spese di albergo.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO |
Non sono previsti sconti di premio |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Non sono previste opzioni aggiuntive |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Per singole garanzie non sono assicurati: ROTTURA CRISTALLLI: E’ esclusa la fanaleria e specchi retrovisori. EVENTI NATURALI: L’Assicurazione non opera se gli eventi atmosferici non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili. |
Ci sono limiti di copertura?
Ulteriori esclusioni:
atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, invasione, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività o di inquinamento;
Limitatamente alla garanzia ROTTURA CRISTALLI sono esclusi i danni:
• conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
• conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici;
• connessi ad operazioni di applicazione o rimozione di cristalli.
Limitatamente alla garanzia ASSISTENZA sono esclusi:
• gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
• le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa;
• i danni verificatisi in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
• Gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico
Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell’Aderente:
Garanzia con riparazione/riacquisto in un Centro convenzionato BMW/MINI | Scoperto e minimo |
Furto, Incendio, eventi naturali, eventi socio politici e atti vandalici | 7,5% minimo € 500 |
Garanzia con riparazione/riacquisto NON in un Centro convenzionato BMW/MINI | Scoperto e minimo |
Furto, Incendio, eventi naturali, eventi socio politici e atti vandalici | 15% minimo € 500 |
Qualora il danno, detratto la Franchigia, è pari o superiore al limite massimo di indennizzo la liquidazione sarà pari a quest’ultimo. CRISTALLI: In caso di riparazione in un Centro convenzionato BMW/MINI: Nessuna Franchigia; In caso di riparazione NON in un Centro convenzionato BMW/MINI: Franchigia € 250,00. FURTO TOTALE: In caso di Furto totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza. DEGRADO – DEPREZZAMENTO: DANNO TOTALE: Si considera “perdita totale” del Veicolo i danni subiti dallo stesso superiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al Valore Assicurato. Restano ferme l’applicazione degli scoperti. DANNO PARZIALE: Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Xxxxx parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro. Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto degli scoperti. La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al Valore Assicurato. Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano trascorsi i seguenti termini: 1. Auto con riparazione effettuata presso un Centro convenzionato BMW/MINI: a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici; b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite. Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro. 2. Auto con riparazione NON effettuata presso un Centro convenzionato BMW/MINI: a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici; b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti. Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro. Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l’Aderente entro 3 giorni deve fornire denuncia scritta al CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH-1S.r.l. – Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (tel.: x00 0000000000; numero verde: 000 000 000 -fax: x00 00 00000000; contatti e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxh- 0.xx) fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo. (Questo servizio è prestato tutti I giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17:30). IN CASO DI DANNO TOTALE l’Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni quanto segue: 1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta; 2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato; |
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili; 4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo; 5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Xxxxx parziale. In caso di sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti. IN CASO DI RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Xxxxxxx mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. IN CASO DI DANNO PARZIALE l’Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza. L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà conservare le tracce del Sinistro. Limitatamente alla garanzia Eventi naturali: - gli eventi atmosferici devono essere documentalmente dimostrabili. | |
Assistenza diretta / in convenzione: L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ai centri convenzionati al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. Il Centro Convenzionato è il Concessionario, la filiale o l’officina/carrozzeria autorizzata dalla rete BMW e MINI. E’ quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Mach-1 per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino. | |
Gestione da parte di altre imprese: Limitatamente alla GARANZIA ASSISTENZA l’Aderente deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società IMA SERVIZI S.C.A.R.L. in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 000 000 000 dall'Italia, tel. x00 00 00000000 dall’estero– fax x00 00 00000000. Alla Centrale Operativa l’Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7 605 825, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di assistenza. In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa. Qualora l’Aderente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni conclusione della gestione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio corrisposto dall’Aderente è comprensivo di imposta. Il Premio viene corrisposto in un’unica soluzione e a saldo anticipato dal Contraente dell’intero periodo di validità delle coperture assicurative all’inizio dell’assicurazione mediante bonifico. |
Rimborso | L’Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - Recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà all’Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive. - Recesso per Sinistro, la Società tiene a disposizione dell’Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esortazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato. Se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento si determina la cessazione del rischio. La Società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. - Estinzione anticipata per danno totale (a seguito di Xxxxx). Se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la società rimborsa il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. Per tutti gli altri casi di danno totale dovuto da Sinistro, la Società rimborsa il Premio netto in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 della data indicata dall’Aderente e scadrà alle ore 24:00 della data riportata nel certificato. Il contratto non prevede tacito rinnovo Non ci sono periodi di carenza delle coperture. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS 40/2018 l’Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 30 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza. |
Risoluzione | - Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l’Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, |
cessazione della circolazione del veicolo assicurato: se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario: 1) informare dell’evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del modulo di adesione; 2) consegnare – unitamente alla predetta comunicazione – la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia in caso di furto del veicolo. Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve: • essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r. • essere inviata all’Agenzia; • indicare i riferimenti bancari, compreso il codice IBAN, verso i quali effettuare l’accredito Premio e il codice fiscale. - Estinzione anticipata per danno totale (anche in caso di perdita totale del veicolo in caso di furto) determina la cessazione dell’assicurazione. |
La persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un finanziamento con BMW FSI e che sia Proprietario (ovvero l’intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà) o Utilizzatore (in caso di veicolo in leasing) di un veicolo con targa italiana:
• usato di marca BMW/MINI con data di prima immatricolazione non superiore a 6 anni.
• per i veicoli con valore superiore ad € 120.000,00 è obbligatoria l’installazione di un antifurto satellitare
Il valore assicurato è quello riportato in fattura d’acquisto. Il massimo valore assicurabile per ogni autoveicolo è € 200.000,00.
Il valore assicurato può essere superiore, solo in caso di autorizzazione scritta della Società.
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall’Intermediario è pari al 21,93 % del premio lordo pagato dal cliente.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Se L’Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: Centro Assistenza Mach1 Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – numero Verde 800-088781 (dall’estero: x000000000000) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dale15.00 alle 17.30 – fax: x000000000000 – e mail: xxxxxxx@xxxx-0.xx, PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx. La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx oppure |
Quali costi devo sostenere?
all’Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution – Direction des contrôles des pratiques commerciales-75436 Paris Cedex 9 chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato. È facoltà dell’Aderente/Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’ammontare del danno. La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono: 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Assicurazione; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base delle norme contrattuali. 5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali. |
Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L’Aderente può presentare reclamo all’Ivass chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all’IVASS |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
SOMMARIO
Art. 1. Condizioni relative al contratto 1
Art. 2. Veicoli assicurabili e decorrenza della garanzia 2
Art. 3. Garanzie disponibili 2
Art. 4. Descrizione delle singole garanzie 3
Art. 5. Prestazioni di assistenza 4
Art. 6. Vincolo a favore di BMW Bank GMBH – succursale italiana 6
Art. 8. Scoperti e franchigie 6
Art. 9. Come si determina il premio 7
Art. 11. Obblighi dell’assicurato/aderente 7
Art. 12. Liquidazione del danno 8
Art. 13. Recupero del veicolo rubato 9
Art. 14. Protezione dei dati personali 9
(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Xxxxxxx verranno riportati con iniziali maiuscole)
After Sales: Tutti i beni e/o servizi riferiti sul Veicolo assicurato i cui costi, documentalmente constatabili, risultano a carico dell'Assicurato ed effettuati dal giorno successivo alla data di fat- tura d’acquisto o voltura del Veicolo.
Agenzia: Mach 1 S.r.l., Via Xxxxxx Xxxxxx n. 13 – 00000 - Xxxxxx
Assicurato/Aderente: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. In caso di locazione finanziaria (leasing) è l’Utilizzatore del veicolo.
Assicurazione: Il contratto di assicurazione ovvero la Polizza col- lettiva n. 7 605 825.
Centrale operativa (per il Servizio Assistenza in Viaggio) è la struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica con- venzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest’ultima provvede al contatto telefonico con l’Aderente e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.
Centro convenzionato: Il Concessionario, la filiale o l’offi-
cina/carrozzeria autorizzata della rete BMW e MINI.
Certificato di assicurazione: Il documento (Mod. BMWR01.2019) che riporta:
• i dati contenuti nel Modulo di Adesione;
• la sottoscrizione da parte della Società a conferma dell’at-
tivazione delle garanzie.
Concessionario: La persona fisica o giuridica autorizzata alla ven- dita di prodotti BMW e MINI.
Conducente: La persona fisica che è alla guida del veicolo assicu- rato con il consenso del Proprietario.
Contraente o BMW FSI: BMW Bank GmbH - Succursale Italiana, Via Dell’Unione Europea, 4 – 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), che stipula l’Assicurazione. Trattasi del soggetto iscritto all’Elenco degli Intermediari dell’Unione Europea, annesso al Re- gistro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con numero UE00008527, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Danni gravi: Menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti di invalidità permanente.
Danno totale: Il danno d’importo uguale o superiore al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.
Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.
Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pres- sione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell’Aderente. Laddove la Franchigia è prestata nella forma relativa, si intendono coprire i danni, in misura integrale senza applicazione di Franchigia, solo quando gli stessi superano l’ammontare della stessa Franchigia relativa.
Furto: L’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da Xxxxx o da Rapina i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o
la Rapina, nonché quelli al Veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.
Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro. Relativa- mente all’Assistenza in Viaggio: la prestazione di Assistenza for- nita tramite la Centrale Operativa.
Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la man- canza o l’errore di carburante.
Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Incidente: l’evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.
Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Intermediario: BMW Bank GmbH – Succursale Italiana, in se- guito e nel contratto indicato come BMW FSI. Trattasi del sog- getto iscritto all’elenco degli intermediari dell’Unione Europea annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassi- curativi (RUI), con n. UE00008527, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Limite di Risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.
Modulo di Adesione: Il documento che riporta: Nome Co- gnome/Ragione Sociale; Codice Fiscale/Partita Iva; n. di propo- sta di Finanziamento/locazione finanziaria; adeguatezza; la for- mula prescelta; il Premio di assicurazione; la sottoscrizione dell’Aderente.
Parti: Il Contraente, l’Assicurato/Aderente e la Società.
Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicura- zione, costituiti da Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, dalle Con- dizioni di Assicurazione e dal Certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla Polizza collettiva n. 7 605 825 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Infor- mativo.
Premio: La somma dovuta alla Società.
Proprietario del Veicolo: L’intestatario al Pubblico Registro Au- tomobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia
Relitto: Il Veicolo con danni pari o superiori al 70% del valore dell’Autoveicolo al momento del Sinistro.
Residenza: Il luogo in cui il Proprietario del Veicolo o l’Assicu- rato/Aderente ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede le- gale.
Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in per- centuale, che resta a carico dell’Assicurato/Aderente.
Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di
pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l’assicurazione.
Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassi- curazione, e per quanto riguarda il servizio assistenza la Società IMA Servizi S.c.a.r.l.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell’Assicu- rato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.
Utilizzatore: la persona fisica o giuridica che ha stipulato con il Contraente un contratto di locazione finanziaria (leasing) con fa- coltà di acquisto.
Valore Assicurato: E’ il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo al momento dell’adesione all’Assicurazione.
Valore Commerciale: E’ il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo.
Veicolo/Autoveicolo: Mezzo meccanico di trasporto, azionato a motore, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante dell’Autoveicolo le targhe, la ruota di scorta, gli at- trezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l’impianto antifurto) installati diret- tamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.
Veicolo/Autoveicolo d’occasione: Autoveicolo con targa italiana acquistato usato.
PROGRAMMA
BMW KEEP GOING e MINI KEEP SMILING
ASSICURAZIONE contro i danni agli Autoveicoli per BMW Bank GmbH - Succursale Italiana.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n. 7 605 825
Condizioni relative al contratto e al Veicolo assicurato
1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
a. La legge applicabile al contratto è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legisla- zione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. Per quanto non espressamente rego- lato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
b. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
c. Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta. La So- cietà e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Xxxxxxx è stipulata ai sensi e per effetti dell’art. 1891 c.c. per conto e nell’interesse dei singoli clienti di BMW Bank GmbH - Succursale Italiana che vi aderiscano.
d. Salvo quanto diversamente previsto dalla Garanzia assi- stenza, le garanzie prestate sono valide per i seguenti stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell’Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx- xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx, An- dorra, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Molda- via, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina.
e. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente rela- tive a circostanze che influiscono sulla valutazione del ri- schio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assi- curazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
f. Recesso dal contratto Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l’Ade- rente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell’Ade- rente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. L’Aderente potrà esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione alla Società a mezzo Raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunica- zione a distanza ai sensi del Reg. IVASS n. 40/2018,
l’Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 30 giorni decorrenti dal pagamento del Premio assi- curativo In tal caso la Società rimborsa all’Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive. Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza cesseranno dalle ore 24 del giorno di ricezione della racco- mandata.
Tale facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di rice- zione della raccomandata sia avvenuto un Sinistro risarci- bile a termini di Polizza.
g. Modalità per rendere operativa l’Assicurazione. L’Ade- rente, dopo aver preso visione dell’Informativa precontrat- tuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione e avere scelto il programma assicurativo, potrà aderire manife- stando il consenso alla Società e versando il Premio. Il Pre- mio viene corrisposto in un’unica soluzione e a saldo anti- cipato dell’intero periodo di validità delle coperture assicu- rative ed è versato alla Società dall’Aderente. Ove necessa- rio, l’Aderente dovrà sottoscrivere il Modulo di Adesione.
h. Durata del contratto. Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 della data di decorrezza indicata dall’Aderente e sca- drà scadrà alle ore 24:00 del giorno indicato nel Certificato di assicurazione. L’Assicurazione si intenderà altresì risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.
i. Cessazione dell’Assicurazione. La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi:
a) vendita o consegna in conto vendita, demolizione, di- struzione, esportazione definitiva, Furto, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato: se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario:
• informare dell’evento la Società con comunica- zione scritta, allegando copia del Modulo di ade- sione;
• consegnare – unitamente alla predetta comuni- cazione - la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di ven- dita del Veicolo).
Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di de- nuncia nel caso di Furto del Veicolo.
La Società rimborsa il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scade- neza della copertura.
Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle co- perture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve:
• essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r.;
• essere inviata all’Agenzia;
• indicare i riferimenti bancari, compreso il codice IBAN, verso i quali effettuare l’accredito Premio e il codice fiscale.
b) estinzione anticipata per Danno Totale (a seguito di Furto): se non vi è contemporanea estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la Società rimborsa il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.
Per tutti gli altri casi di Xxxxx totale dovuto da Sinistro, la Società rimborsa il Premio netto in funzione degli anni e fra- zione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
j. Aggravamento o diminuzione del rischio. In caso di varia- zione del luogo di Residenza o sede legale del Proprietario o dell’Utilizzatore del Veicolo, successiva alla sottoscrizione della Polizza, in caso di Sinistro si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all’art.8) previsti per il luogo di Resi- denza o di sede al momento del Sinistro.
k. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della
Garanzia, ovvero oneri a carico dell’Aderente, sono eviden- ziate in grassetto.
l. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Aderente anche se il pa- gamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Le aliquote di imposta applicata al Premio si differenziano per tipologia di garanzia: Corpi Veicoli Terresti 13,50%, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket; Assistenza 10%.
m. Clausola di delega. L’assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuel- les. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coas- sicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all’assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al re- cesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunica- zione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. Questa ultima sarà te- nuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla de- legataria per la gestione dell’assicurazione, l’istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attri- buendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. La delegataria è anche in- caricata dall’altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall’Aderente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.
L’assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:
MMA IARD S.A.: 99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%
Le Società, in parziale deroga all’art. 1911 c.c., sono solidal-
mente responsabili.
2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Sono assicurabili :
• autovetture con targa italiana di marca BMW, MINI usate con data di prima immatricolazione non superiore a 6 anni acqui- state con finanziamento erogato da BMW FSI.
• autovetture con targa italiana con valore superiore a € 120.000,00, purché sia obbligatoriamente installato un sistema di
antifurto satellitare.
Non sono assicurabili:
• i veicoli adibiti a taxi (autotassametri) i veicoli concessi a noleggio senza conducente, veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze;
• i veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;
• i veicoli con valore di acquisto superiore a € 200.000,00, senza preventiva autorizzazione scritta della Società.
La copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato all’art. 1.h e scadrà alle ore 24:00 del giorno indicato nel Certificato di assicurazione. Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è ne- cessario stipulare una nuova copertura.
Garanzie disponibili
3. GARANZIE DISPONIBILI
Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell’Auto- veicolo indicato sul Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di Polizza così definite.
“Incendio”
Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell’Autoveicolo.
“Furto o Rapina”, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall’Autoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati all’Autoveicolo dai ladri in occasione del Furto, o del tentativo di Furto, di cose non assi- curate poste all’interno dell’Autoveicolo.
“Rottura Cristalli”
Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo dell’Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori), limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione con limiti di Indennizzo.
“Eventi naturali”
Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve, eruzioni vulcaniche e terremoti.
“Eventi sociopolitici e Atti vandalici”
Atti vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terro- rismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
“Garanzia Assistenza Auto”
Garantisce, anche all’estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza.
4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE
GARANZIE INCENDIO E FURTO
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all’articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione, ad indennizzare:
• I danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Incendio totale o parziale, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;
• I danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Xxxxx (consumato o tentato) e Rapina, compresi i Danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.
Sono comprese inoltre:
1) Circolazione non autorizzata
L’assicurazione vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purchè conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
2) Xxxxx al veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate
La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto ten-
tato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
3) Ricorso terzi e rischio locativo
La Società tiene indenne l’Aderente delle somme, fino alla concorrenza di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell’Autoveicolo assicurato:
I. a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre l’Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legi- slativo 07 settembre 2005 n. 209;
II. al locale condotto in locazione dall’Aderente.
GARANZIA CRISTALLI
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, nei limiti sotto indicati, copre i danni subiti dai cristalli delimitanti l’abitacolo dell’Autoveicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori). La Garanzia è limitata al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.
Articolo 2 - Massimali
Per ogni Sinistro il massimale di garanzia si intende fissato in € 600,00 (seicento/00).
Articolo 3 - Esclusioni Sono esclusi i danni:
a) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
b) conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e atti vandalici
c) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.
GARANZIE EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI
Eventi naturali
La Società, nei limiti sotto indicati e con gli scoperti di cui articolo 8 delle Condizioni di assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti provocati da bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine e neve, terremoti, eruzioni vulcaniche quando detti eventi atmosferici siano riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.
Eventi sociopolitici e atti vandalici
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).
5. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Le prestazioni che seguono devono essere richieste a IMA Servizi S.c.a.r.l., nei termini indicati all’art. 10 delle Condizioni di Assicura- zione.
5.1. Prestazioni
Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui l’Autoveicolo assicu- rato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di Guasto, Incidente, o Danno previsto dal contratto la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure orga- nizzerà il traino dell’Autoveicolo stesso fino al Concessionario, qualora questo si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, l’Autoveicolo verrà trainato fino al punto di assi- stenza della casa costruttrice più vicino. L’Aderente può inoltre richiedere di essere trainato fino al Concessionario anche se a oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti e usufruendo di tariffe preferenziali.
Recupero difficoltoso dell’Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Nel caso in cui l’Autoveicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti al punto precedente sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura diret- tamente all’Aderente il mezzo di soccorso per riportare l’Auto- veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad un massimo di € 260,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Aderente alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla presta- zione e quindi restano a carico dell’Aderente i costi degli even- tuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
Auto in sostituzione. Qualora l’Autoveicolo assicurato risulti inu- tilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la Garanzia e se la riparazione richieda oltre 3 (tre) ore di manodopera certificata dal Centro Convenzionato o dalla carrozzeria scelta dall’Ade- rente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Ade- rente presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura dell’azienda di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura di cilindrata equivalente all’Autoveicolo assicurato sino ad un massimo di 2000 cc.
In caso di Danno Parziale:
- fino a un massimo di 5gg consecutivi se la riparazione è ef- fettuata presso la carrozzeria scelta dall’Aderente;
- fino a un massimo di 7gg consecutivi se la riparazione viene effettuata presso il Centro Convenzionato.
In caso di Danno Totale:
- fino a un massimo di 10gg consecutivi senza acquisto di un altro veicolo;
- fino alla consegna di un altro veicolo e comunque non oltre 21gg dal ritiro dell’Autoveicolo in sostituzione se viene ac- quistato un veicolo di qualsiasi modello.
L’auto in sostituzione sarà fornita a chilometraggio illimitato senza autista e comprensiva della copertura assicurativa di re- sponsabilità civile auto. L’Aderente può indicare anche una se- conda guida purché preventivamente segnalata al momento della richiesta dell’auto in sostituzione.
A carico dell’Aderente restano le spese di carburante, pedag- gio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Previa autoriz- zazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.
Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero). Qualora a se- guito di Incidente, Guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell’Autoveicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di autoveicoli in par- ticolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari uffi- ciali. Al rientro dal viaggio l’Aderente dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
Taxi per ritirare l’auto in sostituzione. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell’Aderente al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene or- ganizzato il noleggio dell’Autoveicolo, tenendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza di € 52,00.
Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l’Autoveicolo. Nel caso in cui, in conseguenza di un Guasto, di Incidente o Danno previsto dal contratto occorso all’Autoveicolo assicurato, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo dell’Autoveicolo superi le 36 ore (se giacente in
Italia) o 4 giorni (se giacente all’estero) certificati dalla Centrale Operativa oppure da un centro convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di Furto dell’Autoveicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti l’Autoveicolo un biglietto di viaggio (bi- glietto di prima classe in treno, classe turistica in aereo) per per- mettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di prose- guire il viaggio, fermo restando in questo caso che l’esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.
Recupero dell’Autoveicolo. Nel caso di un Incidente, di Danno previsto dal contratto o di un Guasto occorso all’Autoveicolo as- sicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al prece- dente punto, ovvero in caso di Furto dell’Autoveicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Cen- trale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell’Ade- rente, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (prima classe in treno, classe turistica in aereo) per recarsi sul luogo dove è stato riparato l’Autoveicolo per ricondurlo alla pro- pria abitazione.
Viceversa, nel caso di ritrovamento dell’Autoveicolo assicurato successivo a Furto, l’Aderente potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna dell’Autoveicolo alla pro- pria Residenza o presso il Centro Convenzionato più vicino alla Residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del Furto e a condizione che l’Autoveicolo sia ancora di proprietà dell’Aderente.
Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.
Rimpatrio dell’Autoveicolo dall’estero. Qualora a seguito di In- cidente, di Danno previsto dal contratto o Guasto, l’Autoveicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di ripa- razione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organiz- zerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente at- trezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concor- dato con l’Aderente. Le spese relative al trasporto stesso, non- ché quelle di giacenza all’estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del Valore Commerciale in Italia dell’Autovei- colo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Aderente i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da Furto parziale verificatisi prima della presa in carico dell’Autoveicolo da parte del mezzo che ef- fettua il rimpatrio.
Invio di un’autoambulanza. Qualora, a seguito di Incidente stra- dale che abbia interessato l’Autoveicolo assicurato, i suoi occu- panti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferi- menti da una Struttura sanitaria ad un’altra.
Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero). Qualora, a se- guito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rima- sto coinvolto l’Autoveicolo assicurato, le condizioni degli occu- panti dell’Autoveicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Cen- trale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano
necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro Residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti l’Autoveicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai me- dici della stessa.
La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro si sia verificato nei Paesi europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli oc- cupanti dell’Autoveicolo assicurato di proseguire il viaggio.
Medico on-line. L’Aderente, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare, a seguito di Infortunio o malattia. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.
Anticipo di denaro all’estero. Nel caso in cui l’Aderente debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un Guasto, un Incidente o Danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l’Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Aderente dovrà rimbor- sare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Anticipo cauzione penale all’estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un Sinistro derivante dalla circolazione dell’Au- toveicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell’Aderente l’importo della cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00, a condizione che l’Aderente possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la re- stituzione dell’anticipo. L’Aderente dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Anticipo spese legali all’estero. La Centrale Operativa, in conse- guenza di un Sinistro derivante dalla circolazione dell’Autovei- colo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l’Assi-curato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione che l’Aderente possa fornire adeguate garanzie ban- carie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Aderente dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Interprete all’estero. Nel caso di fermo o arresto in seguito ad Incidente stradale, qualora l’Aderente si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a sua disposi- zione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di € 520,00.
Autista a disposizione in Italia. Qualora l'Aderente non sia in condizioni di guidare l’Autoveicolo per malattia, Infortunio, op- pure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri
passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre l’Autoveicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla Residenza dell'Aderente secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Aderente tutte le spese di carbu- rante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei tra- ghetti, per il rientro dell’Autoveicolo.
Spese di albergo
Qualora il veicolo a seguito di Sinistro relativo ad evento in cui l’Aderente risulta coperto e sia distante oltre 50 km dal comune di Residenza, resti immobilizzato oppure in caso di Danno totale e ciò comporti una sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede a ricercare e prenotare un albergo.
La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese di pernot- tamento e prima colazione fino ad un massimo di € 260,00 com- plessivamente per tutte le persone (Assicurato e trasportati) coinvolte nel medesimo Sinistro.
5.2. Obblighi in caso di Sinistro.
Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l’Aderente ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l’Aderente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi
per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.
5.3. Esclusioni.
Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:
a. gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;
b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
c. i danni provocati con dolo dall’Aderente o dalle persone
di cui egli deve rispondere;
d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni ve- rificatisi:
e. in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di al- terazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
f. in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, op- pure partecipazione a corse, scommesse, gare e competi- zioni;
g. in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell’Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di mon- taggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indi- pendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
6. VINCOLO A FAVORE DI BMW Bank GmbH – Succursale Italiana
Se il Veicolo assicurato è stato concesso in leasing, risulta essere di proprietà della BMW FSI ed immatricolato al P.R.A a suo nome, con annotazione del nominativo dell’Utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto. Pertanto, per tutta la durata del presente contratto di assicurazione, la Società si impegna verso BMW FSI in qualità di Proprietario-locatore:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso di BMW FSI;
b) a comunicare a BMW FSI ogni Sinistro in cui è stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia.
Resta inteso che in caso di Incendio, Furto o Guasto accidentale del Veicolo assicurato l’Indennizzo da liquidare sarà corrisposto alla Società di leasing in quanto Proprietario di detto Xxxxxxx e che, pertanto da quest’ultima sarà sottoscritta la relativa quietanza libe- ratoria.
La sottoscrizione della clausola di vincolo non pregiudica la facoltà di recesso della quale è titolare l’Aderente.
Esclusioni e limitazioni
7. DANNI ESCLUSI
Limitatamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, l’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occu- pazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, con- trollato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di in- quinamento;
8. SCOPERTI e FRANCHIGIE
c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Aderente, o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Xxxxxxx assicurato, salvo quanto previsto nelle singole garanzie.
La Società effettua il pagamento dell’Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchighie che restano a carico dell’Assicurato:
a. Per le garanzie Furto, Incendio, Eventi naturali, Eventi sociopolitici e Atti vandalici:
- 7,5% col minimo di € 500,00 in caso di riparazione effettuata in un Centro convenzionato BMW/MINI
- 15% col minimo di € 500,00 in caso di riparazione NON in un Centro convenzionato BMW/MINI
b.Per la garanzia Cristalli: Franchigia pari ad € 250,00. Detta Franchigia non verrà applicata nel caso in cui la riparazione sia effet- tuata in un Centro convenzionato BMW/MINI.
Calcolo del Premio
9. COME SI DETERMINA IL PREMIO
Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:
1. Garanzie scelte dall’Aderente
2. provincia di Residenza dell’Assicurato o, in caso di leasing, dell’Utilizzatore
3. classi di rischio (modelli del Veicolo);
4. data di adesione alla Polizza.
In caso di Sinistro
10. A CHI RIVOLGERSI
In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH1 – Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 00000 XXXXXX. E’ possibile aprire i sinistri sul sito web xxx.xxxx-0.xx oppure contattando telefonicamente il Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx 0 (Telefono x00 00 00000000; Numero verde 000 000000 – fax x00 00 00000000 – contatti email: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx-0.xx) alla quale devono essere denunciati tutti i danni al Veicolo assicurato (questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30).
Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:
Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicu- rativi;
Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Xxxxxxx o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell’ Aderente le eventuali appendici contrattuali; Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell’Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell’ Aderente. Va ricordato che la Polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la Società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 per av ere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino.
IMA SERVIZI S.C.A.R.L. alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza (art. 5) da parte di chi ne ha diritto.
In caso di Sinistro, per richiedere l’intervento del Servizio Assistenza, l’Assicurato/Aderente deve rivolgersi sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 000 000 000 dall'Italia, tel. x00 00 00000000 dall’estero– fax x00 00 00000000.
Alla Centrale Operativa l’Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7 605 825, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di assistenza.
In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.
11. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO/ADERENTE
In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente, entro 3 giorni, deve:
A. presentare – soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Xxxx xxxxxxxxx – denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria com- petente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Vei- colo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
B. fornire denuncia scritta a MACH 1 srl, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 00000 (XX), fax x00 00 00000000, email
xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx-0.xx, fornendo precisazioni riguar- danti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli even- tuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.
In caso di Danno totale, l’Assicurato/Aderente deve inviare en- tro 5 giorni quanto segue:
1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se dispo- nibili;
3. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo;
4. copia del codice fiscale e di un documento in corso di vali- dità;
L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Xxxxx parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.
In caso di Sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità ita- liane competenti.
In caso di furto totale per il quale emerga che una o più chiavi
12. LIQUIDAZIONE DEL DANNO
risultavano smarrite al momento del furto, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25%, salvo che sia stato fatto in prece- denza denuncia di smarrimento della/e chiave/i.
Nel caso di Danno parziale l’Assicurato/Aderente non deve provvedere a far riparare il Veicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.
Per le altre garanzie, ove previsto, si rimanda ai singoli e speci- fici articoli che disciplinano le modalità di gestione del Sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del Danno si tiene conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Aderente la tenga a suo carico e l’im- porto di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato. In caso di Xxxxx totale subito da un Veicolo in leasing, l’IVA è liquidata esclusivamente sull’importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di “anticipo”) già versate sempre che l’IVA resti a carico dell’Aderente.
A) DANNO TOTALE
La liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ovvero quello riportato su Eurotax Giallo.
Si considera “perdita totale” del Veicolo i danni subiti dallo stesso superiori al 70% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.
Restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere supe- riore al Valore Assicurato.
A parziale deroga di quanto previsto al presente articolo 12, esclusivamente in caso di Furto totale del veicolo seguito dal riacquisto di un nuovo veicolo di marca BMW/MINI, trascorsi al- meno 30 giorni dalla data del Furto del Veicolo senza ritrova- mento, la Società, su richiesta scritta dell’Aderente potrà liqui- dare il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento, previa consegna di tutta la documentazione ri- chiesta dalla Società per il caso di Furto senza ritrovamento del Veicolo.
Qualora le Parti considerino il Veicolo come Relitto, la gestione dello stesso è a carico della Società. L’Assicurato si rende per- tanto disponibile ad agevolare tutti gli adempimenti necessari affinché la Società stessa gestisca correttamente tale aspetto.
B) DANNI PARZIALI
L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Veicolo, salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l’Assicurato dovrà conservare le tracce del Sinistro.
L’Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea do-
cumentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al co- sto delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Per Xxxxx parziali si intendono i danni subiti dal Veicolo che non superino il 70% del Valore Com- merciale al momento del Sinistro.
Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione,
al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni di assicurazione.
Restano ferme l’applicazione degli scoperti di cui all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere su- periore al Valore Assicurato.
Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima im- matricolazione, anche se avvenuta all’estero, non siano tra- scorsi i seguenti termini:
1. Auto con riparazione effettuata presso un Centro convenzio- nato BMW/MINI:
a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.
Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svaluta- zione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quota- zione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
2. Auto con riparazione NON effettuata presso un Centro con- venzionato BMW/MINI:
a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti.
Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svaluta- zione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quota- zione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantifica- zione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà appli- cando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.
C) LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO
La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo me- diante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo ri- chieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro de- cisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accor- dano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’As- sicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.
I Periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni ri- sultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicu- rate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell’Inden- nizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito
13. RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.
In caso di disaccordo, resta impregiudicata la facoltà di adire
l’Autorità Giudiziaria.
D) TERMINI DI PAGAMENTO:
In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (peri- zia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le ripara- zioni l’ammontare del costo delle stesse.
In caso di Xxxxx Totale, la liquidazione del danno verrà effet- tuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A.
In caso di recupero del Veicolo rubato, l’Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato/Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le forma- lità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a di- sposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale an- che in caso di successivo ritrovamento.
Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Veicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di
proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Veicolo, a meno che l’Assicurato/Aderente oppure il Con- traente non restituisca alla Società l’intero importo riscosso a ti- tolo di Indennizzo per il Veicolo medesimo.
L’Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di con- cedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il Veicolo ri- manga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.
Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del Sinistro.
Protezione dei dati personali
14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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