SOMMARIO
SOMMARIO
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI E NORMATIVA APPLICABILE 4
Art.1 Finalità 4 Art.2 Ambito di applicazione 5 Art.3 Definizioni 5 Art. 4 Competenze 9 Art.5 Proprietà dei manufatti 10 Art. 6 Obbligo di allacciamento 10 Art.7 Obbligo di manutenzione 11 Art.8 Servitù di passaggio 11
CAPO II: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 12
Art.9 Generalità 12 Art.10 Regime autorizzativo 12 Art.11 Criteri generali 13 Art.12 Acque reflue domestiche ed assimilate 14 Art.13 Acque reflue industriali 14 Art.14 Scarichi industriali tipo a) 16 Art.15 Scarichi industriali tipo b) 16 Art.16 Scarichi industriali tipo c) 16 Art.17 Scarichi industriali tipo d) 18 Art.18 Acque di raffreddamento 18 Art.19 Acque reflue urbane 19 Art.20 Condizioni generali di ammissibilità delle acque reflue 19 Art.21 Modifiche agli scarichi 20
CAPO III: GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE 22
Art.22 Generalità 22 Art.23 Acque meteoriche non contaminate 22
Art.24 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche 23 Art.25 Acque meteoriche contaminate 23 Art.26 Acque di “prima pioggia” 24
Art.27 Superfici destinate ad usi particolari, contaminate da idrocarburi o altre forme di gestione delle acque meteoriche di dilavamento 25
Art.28 Acque di lavaggio dei piazzali 26 Art.29 Modifica/integrazione dei sistemi di raccolta 26
CAPO IV: NORME TECNICHE 28 Sezione I: Disposizioni generali 28
Art.30 Realizzazione dei lavori e verifiche tecniche 28
Sezione II: Allacciamenti d’Utenza 29
Art.31 Allacciamento alla fognatura consortile 29 Art.32 Pozzetti di ispezione – punto di consegna 31 Art.33 Pozzetti di ispezione – punto di misurazione 33 Sezione III: Reti ed impianti interni all’Utenza 34
Art.35 Configurazione generale delle reti e degli impianti interni 34 Art.36 Riunione di più scarichi 36 Art.37 Reti di raccolta: tubazioni e manufatti 36 Art.38 Impianti fognari: sistemi pretrattamento presso l'Utenza 38 Art.39 Impianti fognari: sistemi di sollevamento 38 Art.40 Impianti fognari: sistemi di misurazione e controllo 39
CAPO V: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 41
Art.41 Obblighi generali 41 Art.42 Autorizzazione per l'allacciamento 41 Art.43 Autorizzazioni per lo scarico 42 Art.44 Modalità di autorizzazione 43 Art.45 Disciplinare di autorizzazione 43 Art.46 Modifiche alla situazione autorizzata e variazioni d'Utenza 45 Art.47 Stabilimenti soggetti alle norme del D.Lgs 59/2005 46
Art.48 Acque reflue urbane 47 Art.49 Spese di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni 47 Art.50 Norma di raccordo 47 Art.51 Trattamento dei dati personali 48
CAPO VI: RAPPORTI ECONOMICI CON L'UTENZA 49
Art.52 Costi del servizio 49 Art.53 Autodenuncia annuale 49 Art.54 Quantificazione dei volumi 50 Art.55 Rettifiche di fatturazione 50 Art.56 Contratti d'Utenza 51 Art.57 Ritardi od omissioni di pagamento 51
CAPO VII: CONTROLLO DEGLI XXXXXXXX XXXXXXXX E DANNI 52
Art.58 Vigilanza e controlli del CIPAF 52 Art.59 Attività di prelievo di campioni 53 Art.60 Diffide, revoche e sospensioni 53 Art.61 Obbligo di autocontrollo a carico dell'Utenza 54 Art.62 Guasti 55 Art.63 Gestione delle emergenze: sversamenti accidentali 56 Art.64 Xxxxx e responsabilità 56 Art.65 Sanzioni 57
CAPO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 58
Art.66 Prima applicazione 58 Art.67 Disposizioni transitorie 58 Art.68 Entrata in vigore 58 Art.69 Abrogazioni 59 Art.70 Rinvio 59 Art.71 Norme gestionali di attuazione del Regolamento 59 Art.72 Pubblicità 59
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI E NORMATIVA APPLICABILE
Art.1 Finalità
1. Il presente Regolamento (di seguito: Regolamento) disciplina l’uso della rete fognaria consortile e gli scarichi di acque reflue e meteoriche nell’ambito del territorio di competenza del CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ED ECONOMICO DELLA ZONA PEDEMONTANA DELL’ALTO FRIULI (CIPAF).
2. Esso ha per oggetto:
a) la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di scarico nella rete fognaria consortile (portate, pretrattamenti, ecc.);
b) le norme e/o i limiti di emissione per le acque reflue e per le acque meteoriche di dilavamento;
c) le norme tecniche generali che attengono alla realizzazione ed al corretto utilizzo delle opere fognarie interne agli immobili, ai relativi manufatti e allacciamenti;
d) le procedure di rilascio degli atti autorizzativi, di gestione, di controllo e di tariffazione degli scarichi immessi dalle Utenze nella rete fognaria consortile;
e) l’informativa sugli scarichi in corpi ricettori diversi dalla pubblica rete fognaria.
3. Il Regolamento ha lo scopo di stabilire una disciplina omogenea degli scarichi provenienti dagli insediamenti collegati alla fognatura consortile ed è volto: all’applicazione della normativa statale e regionale nonché dei regolamenti comunali in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, igiene pubblica e sanità ed al rispetto delle specifiche tecniche che attengono al “SISTEMA FOGNATURA” che risulta essere contraddistinto dalle seguenti peculiarità:
a) rete di collettamento di tipo unitario dotata di sistemi di regolazione delle portate (sfioratori di piena).
b) impianto di depurazione consortile, organizzato secondo una filiera di trattamento che fornisce una propria potenzialità massima.
4. Il Regolamento costituisce anche attuazione degli artt. 4 e 5 delle norme del Piano Territoriale Infraregionale in relazione alla politica
ambientale del CIPAF e delle prescrizioni imposte dalla Provincia di Udine all’interno della determina autorizzativa che disciplina lo scarico del sistema fognario consortile.
Art.2 Ambito di applicazione
1. Le norme del Regolamento si applicano alla rete fognaria consortile al servizio del comprensorio delimitato dal Piano Territoriale Infraregionale adottato dal CIPAF e servita dall'impianto di depurazione sito in località Saletti, in Comune di Buja (“depuratore consortile”).
2. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni i tronconi di fognatura, anche se posati su proprietà privata, sono equiparati a tutti gli effetti alle condotte di proprietà del CIPAF.
3. Nel caso di scarichi provenienti da condotte di proprietà dei Comuni contermini all'area industriale le norme del Regolamento trovano applicazione al punto di innesto (allacciamento) della fognatura comunale nel collettore consortile, fermo restando quanto disposto dall'apposita convenzione di gestione.
Art.3 Definizioni
1. Ai fini del Regolamento si definiscono:
a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
c) acque reflue assimilate alle domestiche: ai fini del Regolamento, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle individuate dalla specifica disciplina della Regione Friuli V.G. (art. 18, commi 25 e 26, L.R. 13/2002);
d) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in
reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
e) acque meteoriche: acque piovane raccolte da superfici permeabili ed impermeabili (strade, piazzali, tetti, terrazze, ecc.) e canalizzate verso un corpo ricettore;
f) acque meteoriche non contaminate: acque meteoriche provenienti da qualsiasi insediamento che non presentano contaminazione significativa;
g) acque meteoriche contaminate: acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali, depositi a cielo aperto o aree esterne impermeabili degli stabilimenti, venute a contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate e nelle quali si rileva la presenza di una contaminazione significativa.
h) acque di “prima pioggia”: frazione delle acque meteoriche contaminate che trasporta con sé, per trascinamento o solubilizzazione, il maggior carico inquinante dovuto al dilavamento delle sostanze presenti sulle superfici impermeabili adibite allo svolgimento di attività produttive (come individuate, per esclusione, all'art. 1, comma 3-ter del L. 28.07.2004, n. 192), quantificate secondo i criteri dell'art. 26 Capo III;
i) acque di seconda pioggia: frazione di acque meteoriche che eccede quella di “prima pioggia”;
l) acque di raffreddamento: acque utilizzate esclusivamente per lo scambio termico che non subiscono alcun processo di trattamento chimico o contaminazione durante l'utilizzo;
m) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
n) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
o) fognatura unitaria: la rete fognaria costituita da un'unica canalizzazione adibita alla raccolta sia delle acque reflue che delle acque meteoriche di dilavamento;
p) sistema fognatura consortile: insieme delle condotte, dei manufatti (pozzetti, sfioratori, ecc.) e dei sistemi di trattamento (depuratore consortile, sgrigliatori automatici) che costituiscono il sistema complessivo di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue e meteoriche originate nel comprensorio di competenza del CIPAF;
q) depuratore consortile: è l'impianto di depurazione cui affluiscono le acque reflue e meteoriche raccolte dalla fognatura consortile ubicato in loc. Saletti, Comune di Buja, foglio 12, mappali n.4, 453, 560, 286, 287, che recapita il proprio scarico nel Rio Molino del Cucco;
r) sfioratore di piena: sistema di regolazione della portata inserito in una fognatura unitaria, che permette lo scarico verso il corpo ricettore delle acque di piena non trattate o al limite pretrattate con trattamenti preliminari e raccolte in regime di pioggia;
s) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs 152/2006 e s.m.;
t) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
u) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m., ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
v) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in
concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue puo' essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
x) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'Allegato I del D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento;
y) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio, o provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000
z) Utenza: Impresa che aderisce al Consorzio CIPAF ed usufruisce del servizio di fognatura e depurazione reso al proprio insediamento dal sistema fognatura consortile;
aa) Utente: titolare dell'Utenza e titolare del relativo scarico/scarichi;
bb) allacciamento: impianto su proprietà consortile e/o privata che permette l’immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un'Utenza e che comprende, tra l’altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto
d’ispezione e l’innesto con la fognatura consortile;
cc) punto di consegna: manufatto costituito di norma dal pozzetto di ispezione posto a monte dell'allacciamento alla fognatura consortile, al termine delle canalizzazioni di competenza dell'Utenza;
dd) punto di misurazione: punto assunto a riferimento per il campionamento che, di norma, corrisponde con un manufatto adatto al prelievo delle acque reflue (pozzetto fiscale) e che, di fatto, può non coincidere con il punto di consegna;
2. Per le definizioni di cui alla vigente normativa in materia di tutela delle acque dall’inquinamento si rinvia alla parte III del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 (art. 74), ed alle altre disposizioni applicabili.
Art. 4 Competenze
1. Sono di competenza del CIPAF: la gestione, direzione, sorveglianza e controllo del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue e acque meteoriche; ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.. Tali competenze vengono esercitate secondo le norme della L.R. n.3/1999 e le disposizioni del Regolamento.
2. Il CIPAF in particolare:
a) gestisce nel complesso il servizio, anche con l'ausilio di Ditte Specializzate, consulenti tecnici e dell'ARPA;
b) rilascia i provvedimenti autorizzativi alle imprese insediate e fornisce alle stesse le prescrizioni per lo scarico nella fognatura;
c) vigila sulla conformità degli scarichi delle Utenze allacciate alla fognatura, affinché siano rispettate le prescrizioni ed i limiti di emissioni imposti dalla Provincia di Udine all'interno della determina che autorizza gli scarichi dei sistemi fognari consortili;
d) stabilisce, nel rispetto della vigente normativa, le somme spettanti da ciascuna Utenza per il servizio reso;
e) è titolare e responsabile dello scarico terminale della fognatura.
3. Rimangono a carico del o dei Comuni, nei quali risiede CIPAF, le
competenze in materia edilizia, ambientale ed igienico sanitaria nonché tutte le specifiche attribuzioni previste dalla vigente normativa.
Art.5 Proprietà dei manufatti
1. Tutti i manufatti che costituiscono la rete fognaria (collettori, canalette, pozzetti con sovrastanti chiusini e caditoie di raccolta delle acque meteoriche, ecc.) realizzati su sedime di proprietà del CIPAF, o su aree private per motivi di interesse pubblico o per comprovate necessità tecniche, e sino all’allacciamento, sono di proprietà del CIPAF, anche se realizzati da privati.
2. Sono altresì di proprietà del CIPAF tutte le tubazioni ed i pozzetti di allacciamento alla rete fognaria in sede stradale, anche se realizzati da privati.
3. Il CIPAF, attraverso stipula di convenzione, può prendere in carico od acquisire al proprio patrimonio infrastrutturale eventuali nuovi tratti di fognatura realizzati da terzi, qualora i manufatti siano stati eseguiti a regola d’arte, collaudati in conformità alla vigente normativa sui lavori pubblici e che i relativi progetti, compresi i quadri economici, siano stati preventivamente approvati dal CIPAF.
4. Non sussistendo le condizioni di cui sopra il CIPAF, previa verifica funzionale dei tratti di fognatura realizzati da terzi, ne potrà curare di norma solo la mera gestione, secondo specifici accordi con i proprietari dei manufatti.
Art. 6 Obbligo di allacciamento
1. Tutte le Imprese ubicate nell'ambito del comprensorio consortile sono tenute a collegare i propri scarichi alla fognatura, salvo espressa deroga del CIPAF in caso di comprovati impedimenti tecnici o per situazioni particolari (limiti di portata, distanza della fognatura, ecc.). In tal caso l'impresa dovrà dotarsi delle necessarie autorizzazioni presso le competenti Autorità (Comune, Provincia).
2. Nell'ipotesi di scarichi in esercizio non collegati alla fognatura il CIPAF segnala all'Autorità competente ed all'Impresa titolare dell'immissione la possibilità di effettuare il collegamento fognario e le relative condizioni tecniche, per il seguito di competenza dei predetti soggetti.
Art.7 Obbligo di manutenzione
1. La manutenzione, pulizia e riparazione delle condotte fognarie consortili, a valle del punto di consegna, sarà eseguita dal CIPAF a proprio carico. Tuttavia, qualora risultasse che le condotte di allacciamento sono ostruite o danneggiate da materiali immessi in violazione dei divieti stabiliti nel Regolamento o per altre cause imputabili all'Utenza, le spese di sopralluogo e di riparazione saranno a carico dei responsabili.
2. I lavori di manutenzione, pulizia e riparazione delle tubazioni, sia all’interno che all’esterno degli insediamenti fino al punto di consegna (a monte dell’allacciamento) rimangono a carico dell'Utenza, che le dovrà effettuare a propria cura e spese.
3. La manutenzione dei pozzetti di ispezione (punto di consegna; punto di misurazione) è a cura dell'Utenza che rimane responsabile della corretta funzionalità ed accessibilità dei manufatti.
Art.8 Servitù di passaggio
1. Nel caso in cui un nuova Utenza non abbia la possibilità di scaricare le acque reflue e meteoriche nella fognatura consortile, se non attraversando l'altrui proprietà, può richiedere all'Autorità Giudiziaria, in caso di mancato accordo con il proprietario del fondo interessato al passaggio, l'istituzione di una servitù coattiva secondo quanto stabilito dal Codice Civile (art. 1043 e seguenti).
2. I titolari degli opifici ubicati nell'ambito del CIPAF, secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni per l'insediamento nella zona industriale, sono tenuti a consentire il passaggio delle tubazioni e dei manufatti della fognatura consortile sulle rispettive fasce di arretramento dei lotti.
3. Qualora fosse necessario intervenire su condotte fognarie consortili esistenti all’interno di proprietà private e nel caso in cui la servitù non sia stata istituita per l’esecuzione di lavori di rifacimento, rinnovamento, restauro e manutenzione, il proprietario del fondo è obbligato a norma dell'art. 843 del Codice Civile ad autorizzare il passaggio di persone mezzi e materiali per l’esecuzione degli interventi sopra indicati. Conseguentemente il CIPAF riconoscerà al
privato la quantificazione dei danni subiti a norma di legge.
CAPO II: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Art.9 Generalità
1. Il presente capo disciplina le condizioni cui sono sottoposte le varie tipologie di scarico immesse dalle Utenze allacciate nella fognatura consortile, definendone regime autorizzativo, pretrattamenti, limiti di emissione, prescrizioni e divieti.
2. Le disposizioni per l'immissione in fognatura delle acque meteoriche vengono disciplinate in modo specifico nel Capo III.
Art.10 Regime autorizzativo
1. Tutti gli scarichi recapitanti nella rete fognaria sono disciplinati dal CIPAF attraverso uno specifico provvedimento autorizzativo che fornisce all'Utenza le condizioni di scarico (portate, limiti di emissione, ecc.), più precisamente:
a) acque reflue domestiche ed acque reflue assimilate alle domestiche: l'immissione in fognatura, anche unitamente ad acque meteoriche non contaminate, è assentita attraverso autorizzazione di durata illimitata, salvo quanto previsto al Capo V art 46. relativamente alle modifiche dello scarico;
b) acque reflue urbane: le acque reflue provenienti da collettori fognari di proprietà comunale al servizio di agglomerati o nuclei abitativi posti all'esterno del perimetro dell'area industriale sono disciplinate da autorizzazione- convenzione tra il CIPAF e il gestore del servizio idrico integrato;
c) acque reflue industriali: sono disciplinate da provvedimento autorizzativo di durata quadriennale, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 124 del D.Lgs 152/2006, fatti salvi i casi per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs 59/2005 e s.m.;
d) acque meteoriche di dilavamento: le acque meteoriche di dilavamento contaminate e le acque di “prima pioggia” sono equiparate alle acque reflue industriali e pertanto
soggette a specifica autorizzazione del CIPAF.
2. Nel caso di stabilimenti che ricadono nell'ambito di applicazione del D.Lgs 59/2005 il CIPAF fornisce all'Autorità competente le specifiche prescrizioni da inserire all'interno dall'autorizzazione integrata ambientale.
Art.11 Criteri generali
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati dal Regolamento in funzione della capacità di trattamento del depuratore consortile e del rispetto dei relativi valori limite di emissione previsti nell'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Udine.
2. Tutti gli scarichi disciplinati dal Regolamento devono essere resi accessibili per il campionamento e il controllo nel punto di misurazione assunto a riferimento dal provvedimento autorizzativo rilasciato dal CIPAF.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.
4. Il CIPAF è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Tali controlli potranno essere svolti anche avvalendosi della collaborazione di consulenti tecnici, ditte specializzate e del Dipartimento ARPA di Udine. Restano comunque fatte salve le specifiche attribuzioni in materia di controlli previste nella Sezione II Titolo IV Capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e quelli degli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs 59/2005 e s.m.
5. Il CIPAF può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 (tabella n. 4, allegato 1 del Regolamento) subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
6. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali del comma 5, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dal Regolamento.
7. Il CIPAF, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la
produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 5.
Art.12 Acque reflue domestiche ed assimilate
1. Gli scarichi di acque domestiche e di quelle ad esse assimilate in virtù della vigente disciplina regionale (L.R. 13/2002) sono di norma ammessi qualora:
a) vengano recapitati nella fognatura separatamente dalle acque reflue industriali;
b) la capacità ricettiva della fognatura nel tratto oggetto di allacciamento risulti idonea dal punto di vista idraulico.
2. Tali scarichi sono ammessi di norma senza necessità di pretrattamento. Nel caso di scarichi provenienti da insediamenti come mense, cucine, refettori ed affini il CIPAF può prescrivere l'adozione di un sistema di pretrattamento più o meno articolato a garanzia del corretto funzionamento del sistema fognatura consortile.
3. Per particolari tipologie di reflui provenienti da docce, lavabi di reparto, dispositivi per il lavaggio delle scarpe ed affini, il CIPAF può prescrivere eventuali pretrattamenti specifici ovvero disciplinare tali scarichi secondo le disposizioni di cui al successivo art. 13 (acque reflue industriali).
Art.13 Acque reflue industriali
1. I limiti di emissione e le modalità di scarico sono fissate in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico stesso nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al art. 1 Capo I, affinché vengano rispettati i limiti di emissione, imposti dalla Provincia, allo scarico dell’impianto consortile e la capacità massima di trattamento del depuratore consortile medesimo.
2. I titolari delle Utenze industriali sono tenuti ad adottare i necessari trattamenti depurativi, affinché le acque reflue industriali, nel punto di misurazione assunto a riferimento dal provvedimento autorizzativo rilasciato dal CIPAF, presentino caratteristiche rispondenti ai valori limite di emissione fissati dalle tabelle di riferimento in allegato 1 o da altri limiti fissati dal CIPAF.
3. Ai fini della disciplina degli scarichi di acque reflue industriali
vengono individuate le seguenti tipologie:
a) scarichi tipo a) scarichi di acque reflue industriali che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m. e che presentano un volume annuo fino a
3.000 mc (10 mc/giorno);
b) scarichi tipo b) scarichi di acque reflue industriali che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m. e che presentano un volume annuo superiore a 3.000 mc (10 mc/giorno);
c) scarichi tipo c) scarichi di acque reflue industriali che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m. indipendentemente dalla portata scaricata;
d) scarichi tipo d) scarichi di acque reflue industriali provenienti da stabilimenti soggetti alle norme di cui al D.Lgs 59/2005 e pertanto sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (compresi quelli sottoposti alla disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m.);
4. L'autorizzazione rilasciata dal CIPAF alle singole Utenze può stabilire idonee prescrizioni e, in relazione alla potenzialità residua dell’impianto consortile, concedere eventuali deroghe ai limiti di emissione fissati dal Regolamento:
a) per i periodi di avviamento e fermata delle unità tecnologiche che generano lo scarico;
b) per eventuali guasti alle unità tecnologiche che generano lo scarico;
c) per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
5. I valori limite di emissione che gli scarichi interessati non devono superare sono espressi, in linea di massima, in concentrazione. Qualora durante la fase istruttoria, per il rilascio dell’autorizzazione, emerga la necessità di imporre limiti particolari, anche tenuto conto delle specifiche peculiarità dello scarico, potranno essere prescritte unità di misura diverse da quelle che esprimono i limiti in concentrazione.
Art.14 Scarichi industriali tipo a)
1. Gli scarichi di acque reflue industriali che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m. e che presentano un volume annuo fino a 3.000 mc (10 mc/giorno) vengono assoggettati ai limiti di emissione di cui alla colonna A tabella 1 dell’allegato 1 al Regolamento.
Art.15 Scarichi industriali tipo b)
1. Gli scarichi di acque reflue industriali che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 108 del D.lgs 152/2006 e s.m. e che presentano un volume annuo superiore a 3.000 mc (10 mc/giorno) vengono assoggettati ai limiti di cui alla colonna B tabella 1 dell’allegato 1 al Regolamento, fermo restando che gli stessi potranno essere modificati dal CIPAF in relazione ai valori medi in ingresso al depuratore consortile ed alla relativa capacità residua disponibile all'atto della domanda di allacciamento o di autorizzazione per lo scarico.
2. In relazione al comma 1 potranno essere fissati dei limiti in massa (kg sostanza inquinante) riferiti ad un intervallo temporale rappresentativo del ciclo produttivo o delle fasi di scarico, anche assegnando specifiche quote di emissione, coerenti con i limiti di emissione in concentrazione ed il fabbisogno d’acqua specifico del ciclo produttivo. A tal proposito si utilizzano le modalità previste all’art. 17 comma 2 del Regolamento
3. Nei casi in cui un unico stabilimento che possieda più scarichi terminali, ovvero scarichi parziali riguardanti specifiche lavorazioni, il limite in massa potrà essere riferito allo scarico terminale, al singolo scarico parziale e/o alla sommatoria di più scarichi parziali.
Art.16 Scarichi industriali tipo c)
1. Le acque reflue industriali per le quali trovano applicazione le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.Lgs 152/2006 e s.m.) sono quelli provenienti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m., e nei cui scarichi sia
accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche analitiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del citato decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto.
2. Gli scarichi di sostanze pericolose disciplinati dal presente articolo sono sottoposti alle seguenti condizioni di scarico:
a) per i parametri di tabella 5 dell’allegato 5 al D.Lgs 152/2006 (tabella 4 allegato 1 del Regolamento) e riportati nella tabella 3 del medesimo decreto, oltre ai limiti in concentrazione riportati nella tabella 1 allegato 1 del Regolamento, si applicano limiti di emissione in massa, assegnando specifiche quote di emissione, coerentemente con i limiti di emissione in concentrazione ed il fabbisogno d’acqua specifico del ciclo produttivo. Il numero massimo ed il valore della singola quota di emissione sono definiti nella tabella 2 allegato 1 del Regolamento;
b) per i parametri, di cui alla tabella 5 allegato 5 D.Lgs 152/2006 (tabella 4 allegato 1 del Regolamento), e non riportati nella tabella 3 allegato 5 del medesimo decreto, le concentrazioni limite si intendono inferiori ai limiti di rilevabilità in relazione alle metodiche analitiche in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del citato decreto, o, successivamente, ai nuovi limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti di tali metodiche messe a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto;
c) per gli altri parametri, in relazione alla portata scaricata, si applicano le medesime condizioni di scarico stabilite per gli scarichi di tipo a) e b);
d) per gli altri parametri degli scarichi di tipo d) si applica quanto previsto all’art.17 del Regolamento;
3. Il CIPAF può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e
s.m. (tabella 4 allegato 1 del Regolamento) siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.
4. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono inoltre assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3.
dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m..
5. Per le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, non è ammesso lo scarico in fognatura.
Art.17 Scarichi industriali tipo d)
1. Per gli scarichi che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 59/2005 il CIPAF, fornisce all'Utenza le specifiche norme di emissione nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con le modalità riportate nel Capo IV del Regolamento.
2. Fatto salvo il rispetto dei limiti di emissione in concentrazione fissati dalla colonna B tabella 3 allegato 1 del Regolamento, e quanto previsto all’art.16 per lo scarico di sostanze pericolose, per la specifica tipologia cui appartiene lo stabilimento soggetto ad AIA, il CIPAF può imporre le quantità massime in peso (kg) che l'Utenza può scaricare nella fognatura, assegnando specifiche quote di emissione, coerentemente con i limiti di emissione in concentrazione ed il fabbisogno d’acqua specifico del ciclo produttivo. I limiti in massa della singola quota di emissione sono definiti nella colonna A della tabella 3 allegato 1 del Regolamento.
3. I valori limite di emissione possono essere espressi anche per unità di prodotto, in aderenza a quanto previsto con le BAT references comunitari e con le linee guida nazionali.
4. In ogni caso i valori limite di emissione espressi in quantità devono essere coerenti con quelli espressi in concentrazione, tenuto conto del fabbisogno d'acqua specifico del ciclo produttivo.
5. Fatto salvo quanto previsto all’art.16 per lo scarico di sostanze pericolose, per gli impianti esistenti, le quantità massime in peso (kg) che l'Utenza può scaricare nella fognatura e l’assegnazione delle quote di emissione, nelle modalità previste al comma 2, vengono applicate qualora tecnicamente possibile in seguito all’analisi dello stato di fatto.
Art.18 Acque di raffreddamento
1. Le acque di raffreddamento sono sottoposte alle condizioni di scarico delle acque reflue industriali in relazione alla tipologia di
scarico cui appartengono.
2. Qualora le acque di raffreddamento nelle condizioni di impiego siano addittivate di biocidi (esempio composti antialghe e simili), secondo le indicazioni fornite dal CIPAF nel provvedimento autorizzativo, deve essere effettuato il saggio di tossicità acuta.
3. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 5 delle norme del Piano Territoriale Infraregionale adottato dal CIPAF, i titolari dello scarico industriale provvedono affinchè:
a) l'utilizzo delle acque di raffreddamento avvenga in modo ottimale adottandone il massimo ricircolo;
b) l'acqua utilizzata per il raffreddamento venga destinata, prima dello scarico finale, e per quanto tecnicamente possibile, ad altri successivi utilizzi compatibili all'interno del ciclo produttivo ovvero nelle operazioni accessorie allo stesso (esempio lavaggi, ecc.).
Art.19 Acque reflue urbane
1. Xxxxx restando gli adempimenti amministrativi di cui al Capo V del Regolamento, lo scarico di acque reflue urbane da rete fognaria “unitaria”, costituito da acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da acque meteoriche, è ammesso senza restrizioni od obblighi di pretrattamento.
Art.20 Condizioni generali di ammissibilità delle acque reflue
1. Xxxxx restando gli standard qualitativi di cui ai precedenti articoli del presente Capo, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue immesse in fognatura dovranno essere tali da:
a) rispettare i limiti idraulici assunti per lo specifico tratto della rete di fognatura nel quale avviene lo scarico;
b) rispettare la potenzialità massima idraulica e in massa del depuratore consortile;
c) salvaguardare l’integrità dei manufatti della fognatura e dell'impianto di depurazione consortile;
d) evitare interferenze negative con i processi depurativi del depuratore consortile.
2. Non è comunque consentito immettere in fognatura:
a) sostanze infiammabili o esplosive;
b) sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
c) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagevoli o di pericolo per l'incolumità delle persone;
d) sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l’ambiente;
e) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);
f) sostanze che nell'intervallo di temperatura 10 °C – 45 °C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
g) acque di scarico a temperatura superiore ai 45 °C;
h) sostanze solide, viscose od oleose in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per esempio bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici, ecc.);
i) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;
j) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;
k) materiali grossolani (ad esempio ma non a esaurimento: immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc.).
Art.21 Modifiche agli scarichi
1. Gli scarichi autorizzati non possono essere modificati nella quantità, nella qualità, oltre che nella loro configurazione tecnica (disposizione
delle reti, dei manufatti, sistemi di trattamento ecc.) senza preventiva autorizzazione o nulla osta da parte di CIPAF, secondo quanto stabilito al Capo V del Regolamento.
2. Tali scarichi potranno essere attivati solo successivamente all’emanazione del nuovo provvedimento autorizzativo.
CAPO III: GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE
Art.22 Generalità
1. Con riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 del Regolamento il presente Capo disciplina la gestione delle acque meteoriche provenienti dai singoli insediamenti allacciati alla fognatura consortile.
2. Le disposizioni del presente Capo si riferiscono ai nuovi stabilimenti.
3. Per quelli esistenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento – modifiche/integrazioni dei sistemi di raccolta, le seguenti disposizioni ed i relativi adeguamenti avverranno secondo le modalità e le scadenze temporali prescritte dal CIPAF in ottemperanza delle disposizioni previste al successivo Capo VIII.
4. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive fissate dalla futura disciplina regionale di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.
Art.23 Acque meteoriche non contaminate
1. Le acque meteoriche non contaminate, provenienti da qualsiasi tipo di insediamento (acque raccolte nei giardini, aree verdi, zone non pavimentate, coperture, piazzali non adibiti ad attività produttiva, ecc.), qualora tecnicamente possibile, devono essere smaltite, del tutto o almeno in parte, in corpi ricettori diversi dalla fognatura consortile quali corsi d'acqua, fossati ovvero disperse nel terreno ove le condizioni geologiche del suolo lo consentano.
2. Negli altri casi è ammessa l'immissione nella fognatura consortile compatibilmente con la capacità idraulica della fognatura stessa e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPAF.
3. Nelle more dell'adozione della disciplina regionale di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs 152/2006, le acque meteoriche raccolte su aree/superfici esterne scoperte degli stabilimenti/insediamenti che sono adibite esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze, dei clienti e/o dei visitatori ovvero destinate al transito di automezzi, ai fini dello scarico in fognatura, si considerano non contaminate.
Art.24 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
1. La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche non contaminate, inviate a corpi ricettori diversi dalla fognatura consortile, dovrà avvenire mediante sistemi di fognatura interni dedicati evitatando qualsiasi immissione di altre acque inquinate.
2. Il principio di cui al comma 1 potrà essere applicato, qualora CIPAF lo ritenga necessario ai fini della corretta gestione dei flussi di scarico, anche nel caso di recapito nella fognatura consortile.
3. Le Utenze industriali, per quanto possibile, dovranno adottare le misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, in particolare proteggendo dall'azione della pioggia eventuali cumuli di materie prime, prodotti, residui ovvero le aree destinate alle lavorazioni che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque meteoriche di dilavamento.
4. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o di liquidi. I materiali derivati dalle operazioni di pulizia devono essere gestiti come rifiuti nel rispetto della specifica disciplina.
5. Qualora per la natura delle operazioni svolte e/o dell'entità delle superfici interessate, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabili degli insediamenti allacciati alla fognatura consortile, il CIPAF potrà richiede modalità particolari di gestione di tali acque, da stabilirsi caso per caso, secondo quanto previsto nei seguenti articoli.
Art.25 Acque meteoriche contaminate
1. Per le acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali, depositi a cielo aperto o aree esterne impermeabili degli stabilimenti, potenzialmente contaminate e venute a contatto con sostanze o materiali, connessi con le attività esercitate nello stabilimento, deve essere prevista una specifica rete interna di raccolta, provvista di appositi sistemi di segregazione, accumulo e/o di trattamento prima dello scarico nella fognatura consortile.
2. Qualora il sistema fognario interno dello stabilimento preveda l’accumulo delle acque contaminate, questo deve essere dotato, in ogni caso, di un dispositivo che interrompa l'ingresso di ulteriori acque meteoriche ad avvenuto riempimento. Le acque meteoriche non contaminate verranno in questo modo escluse dal circuito di alimentazione e gestione delle acque meteoriche contaminate (esempio galleggiante, paratoia automatizzata, ecc.).
3. Il sistema di raccolta, e l’eventuale accumulo e/o trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (“prima pioggia”, “trattamento continuo”, “vasca volano”, ecc.) sono approvati dal CIPAF sulla base delle proposte progettuali presentate dal Utente in relazione alle caratteristiche delle superfici impermeabilizzate e degli inquinanti presenti.
4. Al fine di contenere il carico inquinante e la portata delle acque meteoriche di dilavamento contaminate, il CIPAF può prescrivere il frazionamento della rete di raccolta a servizio delle aree scoperte in modo che la stessa risulti sottesa ad una zona più ristretta dove realmente siano eseguite le operazioni/attività/depositi all’aperto, nonché l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento (bacini di contenimento, coperture, ecc.).
5. Le superfici impermeabili, oggetto di specifiche prescrizioni in merito alla gestione delle acque meteoriche del presente articolo, sono espressamente individuate nel provvedimento autorizzativo rilasciato dal CIPAF.
Art.26 Acque di “prima pioggia”
1. Ai fini del Regolamento sono considerate acque di "prima pioggia" quelle meteoriche contaminate definite all’art.3 del Regolamento e corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante nella relativa rete di drenaggio.
2. Per il calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti, utilizzando i seguenti coefficienti di afflusso (c.a.) alla rete:
a) superfici lastricate e/o impermeabilizzate: c.a. pari a 1;
b) superfici inghiaiate e/o scarsamente impermeabilizzate:
c.a. pari a 0,3.
3. Si escludono dal computo le superfici di qualsiasi tipo il cui utilizzo non è connesso con l'attività svolta nello stabilimento.
4. Le acque di “prima pioggia” raccolte nelle vasche di accumulo sono inviate gradualmente agli impianti di trattamento interni ovvero direttamente allo scarico in fognatura consortile nel rispetto dei limiti di scarico di cui alla tabella 1 colonna B del allegato 1 al Regolamento.
5. Il rilascio delle acque di “prima pioggia” nella fognatura consortile deve avvenire dopo la fine dell’evento piovoso che le ha formate. Di norma le vasche di accumulo devono essere liberate entro 48 – 96 ore dalla fine dell’ultimo evento piovoso. Il CIPAF prescrive le modalità e le tempistiche di rilascio delle acque di prima pioggia nella fognatura consortile.
6. Le acque di “prima pioggia” sono sottoposte ai limiti di emissione delle acque reflue industriali fissati nel Capo II.
7. Le acque di “seconda pioggia”, salva diversa prescrizione del CIPAF, potranno defluire nella fognatura consortile senza particolari pretrattamenti. In ogni caso il CIPAF può richiedere all'Utenza una valutazione tecnica e/o una specifica indagine analitica relativamente al rilascio di sostanze inquinanti legato alle acque di “seconda pioggia”.
Art.27 Superfici destinate ad usi particolari, contaminate da idrocarburi o altre forme di gestione delle acque meteoriche di dilavamento
1. Qualora, in sostituzione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di “prima pioggia”, si decida di effettuare il trattamento in continuo di tutta la portata di acque meteoriche di dilavamento prodotta durante l’evento piovoso, i limiti di emissione applicati sono quelli stabiliti nella colonna C della tabella 1 riportata nell’allegato 1 del Regolamento. Tali limiti devono essere comunque garantiti per tutto il periodo nel quale le acque sono riversate nella fognatura consortile. Ai fini della verifica dei limiti di emissione di cui al comma 1, in fase di controllo, possono essere presi in considerazione anche uno o più campionamenti istantanei.
2. Il Cipaf, in relazione a quanto previsto dall’autorizzazione allo scarico del sistema fognatura consortile, prescrive alle Utenze nuove modalità gestionali e limiti di emissione diversi da quelli previsti al comma 1
3. Nei casi in cui, in relazione alle attività che si svolgono sulle aree esterne soggette a dilavamento, la presenza delle sostanze inquinanti
si protragga ad una quota parte o a tutta la frazione di “seconda pioggia” e non sia possibile confinare l'attività/deposito al coperto, potranno essere realizzate idonee vasche di accumulo (“vasche volano”) per il contenimento dell'intero evento meteorico o di una significativa frazione dello stesso determinata sulla base di studi pluviometrici ed analitici. La frazione accumulata potrà essere inviata in differita alla fognatura consortile anche previo pretrattamento, nel rispetto dei limiti indicati nella colonna B della tabella 1 dell’allegato 1 al Regolamento.
4. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale (zone distribuzione carburanti, aree di manutenzione di mezzi pesanti all'aperto, ecc.), in alternativa alla separazione delle acque di “prima pioggia”, possono essere sottoposte a trattamento in impianti con funzionamento in continuo, dimensionati secondo le norme UNI EN 858-2:2003, per il trattamento dell'intera portata raccolta sulle superfici scolanti servite dallo specifico sistema di drenaggio. In questo caso i limiti di emissione di riferimento sono riportati nella colonna C della tabella 1 riportata nell’allegato 1 del Regolamento.
Art.28 Acque di lavaggio dei piazzali
1. Le acque di lavaggio dei piazzali degli stabilimenti ove hanno origine acque meteoriche contaminate sono sottoposte alle direttive del presente Capo, salvo diversa prescrizione del CIPAF nell'atto autorizzativo.
Art.29 Modifica/integrazione dei sistemi di raccolta
1. Per garantire il rispetto della capacità idraulica e di trattamento in massa degli inquinanti del sistema fognatura consortile, le superfici scolanti recapitanti agli scarichi autorizzati, anche dotati di sistemi di gestione delle acque di “prima pioggia”, di trattamento in continuo delle acque meteoriche di dilavamento o di diversi sistemi come previsti nel Regolamento, non possono essere modificate senza preventiva autorizzazione da parte del CIPAF.
2. Tali scarichi potranno essere attivati solo successivamente alla emanazione del nuovo provvedimento autorizzativo secondo quanto stabilito al Capo V del Regolamento.
3. L’Utente, in relazione a futuri ampliamenti delle superfici
impermeabilizzate, può presentare anzitempo dei progetti di adeguamento sviluppati in lotti funzionali. Il CIPAF, valutato nell’insieme il progetto, dispone eventuali modifiche ed autorizza gli scarichi fissando le modalità di attivazione e le relative prescrizioni gestionali.
SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art.30 Realizzazione dei lavori e verifiche tecniche
1. I sistemi fognari interni e i relativi lavori di allacciamento vengono autorizzati dal CIPAF come previsto al Xxxx X.
0. Il CIPAF approva preventivamente i progetti relativi alle opere di cui al presente Capo, e stabilisce le eventuali prescrizioni tecniche che dovranno essere acquisite durante l’esecuzione dei lavori.
3. L’approvazione preventiva del progetto da parte del CIPAF potrà avvenire all’interno dei seguenti procedimenti:
a) iter tecnico in applicazione dell’articolo 5 delle norme del Piano Territoriale Infraregionale;
b) procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire;
c) istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico;
4. L'Utente comunica al CIPAF l'inizio dei lavori relativi alle opere fognarie interne e di allacciamento alla fognatura consortile con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, ad eccezione dei casi in cui siano necessari ripristini funzionali, finalizzati all’eliminazione di gravi inconvenienti igienico-sanitari. La comunicazione deve essere data per iscritto, indicando le generalità dell'Impresa esecutrice e del tecnico responsabile nonché la data di esecuzione delle opere.
5. L'Utenza dovrà consentire al personale del CIPAF l'ingresso nel cantiere per effettuare la sorveglianza dei lavori al fine di vigilare che:
a) non venga compromesso il regolare funzionamento della fognatura e della porzione di allaccio di proprietà del CIPAF;
b) i manufatti realizzati risultino conformi alle prescrizioni tecniche impartite.
6. Al termine dell’esecuzione delle opere da parte dell'Utenza, verrà eseguito un sopralluogo finalizzato alla verifica della rispondenza di quanto costruito alle prescrizioni impartite dal CIPAF.
7. Qualsiasi difformità rilevata durante i lavori di allacciamento o successivamente ad essi che comportino il malfunzionamento della fognatura consortile, deve essere immediatamente sanata dall'Utenza. Qualora l'Utenza (titolare dello scarico o proprietario dell'immobile) non provveda all’eliminazione di tali difformità rilevate, il CIPAF si riserva la facoltà di intervenire direttamente per la soluzione delle anomalie a spese del soggetto inadempiente.
8. A seguito dei lavori di allacciamento e dopo un congruo periodo dall'avvenuto ripristino dell'area oggetto di scavo, di norma non inferiore ai sei mesi o altre tempistiche stabilite dal CIPAF in relazione alla tipologia di pavimentazione manomessa, si potrà provvede allo svincolo dell'eventuale deposito cauzionale versato a garanzia dall'Utenza.
9. Sono di proprietà privata i pozzetti, le tubazioni, le inserzioni, i misuratori ed ogni altro impianto ed accessorio della fognatura privata realizzati dall'Utente sino a monte del punto di consegna. In casi particolari sono consentite diverse delimitazioni della proprietà dell'allacciamento sulla scorta di apposito accordo scritto tra l'Utente ed il CIPAF.
SEZIONE II: ALLACCIAMENTI D’UTENZA
Art.31 Allacciamento alla fognatura consortile
1. Ogni Utenza, in relazione alle diverse tipologie di scarico (acque reflue o meteoriche), di norma può disporre di un unico collegamento alla fognatura consortile, da realizzarsi nella posizione e con le modalità prescritte dal CIPAF. Qualora, per comprovate motivazioni tecniche legate all'estensione dell'insediamento ed alla posizione dei collettori consortili, non sia possibile unificare gli scarichi di un’Utenza, il CIPAF potrà approvare un numero maggiore di allacciamenti.
2. I nuovi allacciamenti devono essere realizzati attraverso gli imbocchi predisposti dal CIPAF all'atto della posa dei nuovi tratti di fognatura; ove tali imbocchi non siano presenti, l'allacciamento dovrà essere eseguito in corrispondenza della camera di ispezione stradale più vicina al lotto (allaccio su pozzetto) ovvero, in caso di comprovati impedimenti tecnici, sulla condotta fognaria (allaccio “diretto”, con “sella” o con “braga”).
3. L'allacciamento è di norma realizzato perpendicolarmente all'asse
della fognatura stradale; tuttavia, in particolari situazioni, il CIPAF può concedere o imporre un tracciato con angolazione, in direzione del flusso, a 45° o 60° rispetto all'asse della fognatura. Non è ammessa la realizzazione di allacciamenti con tracciato parallelo alla viabilità consortile o in direzione opposta a quella del normale deflusso delle acque nei collettori.
4. Fatte salve le specifiche prescrizioni che caso per caso sono imposte dal CIPAF nell'apposito disciplinare tecnico allegato all'autorizzazione, per la realizzazione dell'allacciamento l'Utenza deve tenere conto che:
a) la tubazione ed i relativi raccordi devono garantire nel tempo la perfetta tenuta dall’interno verso l’esterno, anche nei riguardi di gas ed odori, e dall’esterno verso l’interno, anche nei riguardi dell’acqua di falda;
b) l’allacciamento deve rispettare le distanze di sicurezza nei confronti di qualunque altro sottoservizio esistente sia per motivi igienico sanitari che per eventuali successivi interventi manutentivi, nel rispetto della normativa vigente; in tal senso di norma la condotta di allacciamento dovrà sottopassare gli altri sottoservizi ed essere posata ad una quota non inferiore ad 80 cm dal piano stradale;
c) devono essere rispettate le distanze dai confini delle altrui proprietà previste dal Codice Civile (1 m) nonché almeno 3 m dalle essenze arboree (tronco) e dai pali dell'impianto di illuminazione pubblica;
d) tutti i manufatti, le condotte ed i pezzi speciali utilizzati per gli allacciamenti devono essere sempre realizzati con l'impiego di materiali resistenti alle corrosioni ed all'usura, rinforzati da eventuali rinfianchi e calottature, in rapporto alla profondità di posa, alla natura del terreno ed alle sollecitazioni prevedibili dovute ai carichi stradali;
e) le tubazioni di allacciamento ed i relativi pezzi speciali da collocare in sede stradale saranno costituiti da manufatti in PVC-U UNI EN 1401 UD (tipo SN 8- SDR34 o superiori) con guarnizione elastomerica “a labbro” tipo UNI EN 681-1, con diametro rapportato alla portata idraulica dello scarico e comunque non inferiore a DN150 e pendenza minima del 0,5%. Il CIPAF, in fase istruttoria recepisce opportuna relazione tecnica di calcolo che giustifica i diametri
utilizzati;
f) in particolari e comprovate situazioni tecniche verrà autorizzato l’utilizzo di altri materiali purchè rispondenti alle caratteristiche minime stabilite al precedente punto e);
g) prima di accingersi allo scavo l'Utenza dovrà richiedere la segnalazione dei sottoservizi interferenti ai competenti Gestori (Enel, Telecom, CAFC, ecc.);
h) la tubazione di allacciamento dovrà essere completamente rivestita con getto di calcestruzzo dosato al 250 kg/mc dello spessore minimo di 10 cm;
i) il reinterro dello scavo ed il ripristino della pavimentazione stradale devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni impartite dal CIPAF e/o dall'Ente proprietario della strada;
j) l’Utenza, per i lavori a suo carico, è tenuta a curare ed ottemperare:
i. a tutti gli adempimenti occorrenti all’attuazione degli stessi, quali l’autorizzazione comunale, i permessi per l'occupazione di suolo pubblico o privato e per l’esecuzione di scavi, le autorizzazioni per eventuali attraversamenti, ecc.;
ii. ai provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che dovessero interferire con i lavori e a tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale (segnaletica, ordinanze, realizzazione manufatti di protezione, spostamenti, ecc.);
k) la posizione della condotta di allacciamento deve essere sempre contrassegnata con nastro segnalatore con scritta “Fognatura”.
5. Il CIPAF si riserva, caso per caso, di richiedere la restituzione cartografica (rilievo quotato) delle opere realizzate su suolo pubblico.
Art.32 Pozzetti di ispezione – punto di consegna
1. Tutti gli allacciamenti devono essere provvisti di un apposito pozzetto di ispezione (punto di consegna) posto – a meno di dimostrati impedimenti tecnici – all’esterno della recinzione
dell'immobile dell'Utenza, in posizione sempre accessibile da parte del personale addetto al controllo (per esempio sulla fascia di arretramento), per consentire le verifiche sul rispetto delle disposizioni del Regolamento.
2. Il pozzetto di ispezione esterno, salva diversa indicazione del CIPAF, deve essere costruito in calcestruzzo vibrato e armato dimensionato per sopportare i carichi ammessi sul relativo chiusino. La parte interna dovrà essere realizzata a perfetta tenuta idraulica e idoneamente protetta (ad esempio rivestimento con resina epossidica). Il chiusino deve essere in ghisa, del tipo antiodore, di dimensioni pari a 500 x 500 mm, conforme alle norme UNI EN 124, dimensionato secondo le seguenti classi di resistenza minime:
a) sede stradale e parcheggi per mezzi pesanti: ghisa classe D400 | chiusini | in |
b) banchina stradale e parcheggi autoveicoli: ghisa classe C250 | chiusini | in |
c) marciapiedi o piste ciclabili: ghisa classe B125 | chiusini | in |
3. E' ammesso anche l'impiego di pozzetti prefabbricati in PEAD con caratteristiche tecniche equivalenti.
4. Il manufatto di ispezione deve essere sempre reso e mantenuto accessibile da parte dell'Utente e non coperto da terra, cemento, asfalto, detriti, auto in sosta, ecc. come previsto all’art. 7 del Regolamento (obbligo di manutenzione). Per gli scarichi preesistenti e già allacciati alla fognatura che sono privi del suddetto manufatto, il CIPAF, valutato il caso specifico, prescrive tempi e modi di adeguamento del pozzetto.
5. Dove non sia possibile la realizzazione del manufatto esternamente alla recinzione (per esempio allacciamento su collettori passanti in proprietà privata), il CIPAF – sentita l'Utenza – stabilisce adeguate procedure che consentano in qualsiasi momento il libero accesso per il personale del CIPAF ai fini del controllo.
6. Il CIPAF, nel caso il pozzetto finale (punto di consegna) coincida con il punto di misurazione di uno scarico di acque reflue industriali, ne prescrive la realizzazione secondo le specifiche modalità di cui all'art. 33 del Regolamento.
Art.33 Pozzetti di ispezione – punto di misurazione
1. Le Utenze con scarico di acque reflue industriali sono tenute a realizzare un manufatto adeguato al prelievo dei campioni per il controllo delle acque reflue, eventualmente attrezzato per la collocazione di prelevatore automatico.
2. Il pozzetto fiscale deve essere collocato:
a) di norma immediatamente a monte della immissione nella fognatura consortile (punto coincidente con il punto di consegna);
b) per le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m. (sostanze pericolose) provenienti da stabilimenti che NON RIENTRANO nell’ambito di applicazione del D.Lgs 59/2005 e s.m., subito dopo l’uscita dallo stabilimento o all’uscita dell’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo;
c) per le acque reflue contenenti le predette sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m. (sostanze pericolose) provenienti da stabilimenti che RIENTRANO nell’ambito di applicazione del D.Lgs 59/2005 e s.m., nel punto di misurazione stabilito nell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).
3. Qualora nell'ipotesi a) sussistano a monte del punto di consegna diluizioni con acque non inquinate, il punto di misurazione è individuato in un pozzetto sistemato prima della miscelazione con tali acque. Tale deroga si applica solo nel caso di Utenze preesistenti al presente Regolamento.
4. Nel caso non fosse possibile realizzare il pozzetto fiscale in un punto accessibile dall’esterno della proprietà, il posizionamento alternativo dovrà comunque consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e prelievo di campioni.
5. Il manufatto di campionamento deve consentire l'agevole prelievo d'acqua di scarico ed essere realizzato con dimensioni minime 600 x 600 mm, con un dislivello tra la condotta di ingresso e quella di uscita di almeno 20 cm ed il pelo libero dell'acqua nel pozzetto posto a una quota minima di 20 cm dal fondo, in conformità ai particolari tecnici di cui all'allegato 2 del Regolamento. Le caratteristiche tecniche del
manufatto e dei chiusini utilizzati sono uniformate a quelle definite al precedente art. 32
6. Punti di misurazione parziali dovranno altresì essere realizzati nei punti di formazione di scarichi contenenti sostanze pericolose (tabella 4 dell’allegato 1 del Regolamento) e negli altri casi richiesti dal CIPAF. Tali punti di misurazione dovranno essere collocati prima di ogni altra confluenza di acque reflue industriali.
7. La posizione dei pozzetti predisposti come punto di misura di cui al presente articolo e le relative condizioni di accessibilità devono essere indicate all’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione allo scarico.
SEZIONE III: RETI ED IMPIANTI INTERNI ALL’UTENZA
Art.34 Generalità
1. Gli obblighi e le norme tecniche di cui alla presente Sezione si riferiscono alle nuove Utenze ed alle Utenze esistenti oggetto di interventi di modifica sostanziale delle fognature interne o di interventi edilizi di ristrutturazione e restauro degli immobili che interessino le reti di raccolta e/o gli impianti di trattamento, misurazione e scarico delle acque reflue.
2. Il CIPAF, in relazione a particolari condizioni tecniche o ambientali, potrà valutare l’emissione di diverse prescrizioni o specifiche deroghe.
3. Restano in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni in materia edilizia ed igienico sanitaria fissate nei rispettivi regolamenti comunali di edilizia ed igiene.
Art.35 Configurazione generale delle reti e degli impianti interni
1. Le reti interne degli stabilimenti dedicate alla raccolta delle acque reflue e meteoriche delle distinte tipologie devono essere di norma separate sino all'esterno della recinzione dell'insediamento e dotate ciascuna di proprio pozzetto di controllo.
2. Le acque di raffreddamento, ove presenti, devono essere immesse nella rete fognaria di raccolta delle altre acque reflue industriali a valle del pozzetto assunto come punto di misurazione.
3. Nel caso di scarichi esistenti, qualora tecnicamente possibile o se prescritto dalle autorità competenti, il CIPAF si riserva di richiedere la separazione degli scarichi delle acque di raffreddamento, ove presenti nel ciclo produttivo, dagli scarichi delle acque reflue industriali.
4. Salvo diverse prescrizioni impartite dalle autorità competenti, la separazione degli scarichi di cui al comma 3 potrà avvenire anche adottando, di concerto con l’Utenza, opportuni programmi di adeguamento delle reti.
5. Per quanto possibile le condotte della rete di raccolta interna dovranno avere pendenza non inferiore allo 0,3%. La rete dovrà essere dotata di opportune ispezioni da eseguire con tappi od altre chiusure a perfetta tenuta prevedendo la posa di un pozzetto di ispezione di idonee dimensioni con fondo opportunamente impermeabilizzato e sagomato ad ogni cambio di direzione, ad ogni confluenza e, comunque, almeno ogni 25 m di tracciato.
6. I dispositivi per la raccolta delle acque meteoriche dei piazzali (caditoie, griglie, ecc.) devono essere muniti di interruzione idraulica e dotate di vaschette o cestelli per l'intercettazione dei materiali grossolani.
7. La conformazione degli impianti fognari, compresi quelli di pretrattamento e della rete interna di raccolta delle acque di ogni opificio, realizzata secondo le direttive di cui sopra, è preventivamente approvata dal CIPAF, nell’ambito dei procedimenti istruttori previsti all’art. 30 del Regolamento.
8. La rete interna deve essere dotata di adeguati sistemi di aerazione. L'aerazione viene garantita dai condotti di allacciamento, e quindi dalla ventilazione degli scarichi. A tale scopo possono essere utilizzate le colonne di scarico dei fabbricati prive di sifone al piede. Per garantire una corretta aerazione, specie nel caso di rete interna dedicata alla raccolta delle acque reflue industriali, può essere previsto anche l'utilizzo di un sistema a doppia ventilazione, mediante l'impiego di un sistema di condotte dedicate.
9. Salvo casi eccezionali, tutti i manufatti idraulici quali pozzetti degrassatori, impianti di pretrattamento, stazioni di sollevamento, ecc. andranno posizionati in area privata. Fanno eccezione i sistemi di monitoraggio, misura e prelievo dello scarico la cui collocazione potrà essere prescritta in apposito vano od area recintata accessibile al personale addetto al controllo.
10. Nel caso di necessità di adeguamento delle reti e degli impianti
interni, le modalità ed i tempi verranno regolati da specifici disciplinari predisposti d’intesa con il CIPAF ed eventualmente l'ARPA.
Art.36 Riunione di più scarichi
1. E’ ammessa la riunione di scarichi di più Utenze, prima dell’immissione nel collettore consortile attraverso condotto di scarico “in comune”, nei casi in cui particolari condizioni topografiche e urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente.
2. Fatte salve le modalità di realizzazione delle reti previste e regolamentate nel art. 35 c.2 del Regolamento, per ciascuna Utenza la rete di competenza dovrà essere realizzata in modo tale da assicurare la possibilità di controllo di ciascun singolo scarico.
3. Ogni condotta di allacciamento a sua volta dovrà essere dotata di pozzetto di ispezione (punto di misurazione) e soltanto a valle di quest’ultimo è ammessa l’immissione nel condotto di scarico “in comune”, allacciato con la fognatura consortile.
4. In merito agli adempimenti autorizzativi trova applicazione quanto stabilito al Capo V del Regolamento, ferma restando la responsabilità di ogni singola Utenza in relazione ad eventuali immissioni irregolari.
Art.37 Reti di raccolta: tubazioni e manufatti
1. Per la realizzazione delle reti di raccolta e convogliamento delle acque reflue la scelta della tipologia dei materiali utilizzati per tubazioni, pezzi speciali e manufatti deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità delle acque reflue da convogliare. Le condotte per i diametri fino a DN355 dovranno essere di norma in PVC, PEAD o PFRV; per diametri superiori è ammesso anche l'impiego di tubazioni in cemento rivestito oppure gres.
2. Nel caso di condotte di scarico in pressione potranno essere impiegati PVC, PEAD, ghisa ed acciaio INOX. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno che dall'interno delle canalizzazioni stesse.
3. Le condotte, i pezzi speciali, le giunzioni ed i dispositivi di coronamento e chiusura dovranno essere comunque rispondenti alle rispettive norme tecniche armonizzate UNI EN di riferimento.
4. Le tubazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti (per esempio nel caso di depositi all'aperto), discontinui accidentali (aree soggette a traffico pesante, aree di carico-scarico, zone nelle vicinanze di binari, ecc.), tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni, delle modalità di reinterro e dei materiali a tal scopo utilizzati.
5. Le condotte, i pezzi speciali, i manufatti e le opere d'arte devono:
a) resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico provocate dalle acque reflue correnti in esse e dai terreni che attraversano. Tale resistenza potrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti;
b) essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami e gas dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento;
c) rispondere, più in generale, ai seguenti requisiti minimi che determinano, di fatto, la scelta dei materiali da impiegare:
i. capacità di impedire la fuoriuscita e l'ingresso dei liquidi;
ii. resistenza meccanica ai carichi esterni (ed eventualmente interni);
iii. resistenza di natura fisica, chimica e biologica alle azioni legate alla specie e qualità delle acque convogliate ed ai terreni attraversati;
iv. resistenza al moto che deve essere quanto più ridotta possibile;
v. facilità e sicurezza della corretta posa in opera e nella manutenzione.
6. Nel caso di tubazioni esistenti ammalorate l'Utente, anziché provvedere alla sostituzione dei condotti, potrà optare per il risanamento mediante tecnologie no-dig quali “Cured in Place Pipe” (CIPP) con rivestimento di resina adeguata in relazione alle caratteristiche delle acque di scarico.
7. Le tubazioni, in corrispondenza degli incroci con altre reti
tecnologiche o allacciamenti, dovranno essere adeguatamente protette. Nei casi di attraversamento di binari di competenza del CIPAF e di tronchi ferroviari privati devono essere applicate le “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”, di cui al D.M. LL.PP. n. 2245 del 23.02.1971 e successive modifiche di cui al D.M. 10.08.2004.
Art.38 Impianti fognari: sistemi pretrattamento presso l'Utenza
1. Per impianto di pretrattamento si intende il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a permettere lo scarico in fognatura delle acque reflue nel rispetto del presente Regolamento.
2. Le Utenze industriali, le cui acque reflue non rientrino nei limiti d’accettabilità stabiliti dal CIPAF, hanno l’obbligo di provvedere, mediante l'installazione di un impianto di pretrattamento, all’abbattimento delle sostanze inquinanti entro le concentrazioni consentite e a rispettare eventuali ulteriori prescrizioni quali, ad esempio, l'adozione di sistemi per l’equalizzazione-laminazione delle portate, o per l’abbattimento di particolari tipologie di inquinanti presenti nei reflui da immettere nella rete fognaria consortile.
3. Gli impianti di fognatura interna e di pretrattamento degli scarichi industriali devono essere progettati e sottoposti a collaudo funzionale da parte di un tecnico con specifica competenza ed iscritto all'albo professionale. Gli impianti realizzati dall'Utenza devono risultare conformi agli elaborati di progetto allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico ed essere approvati prima della loro realizzazione da parte del CIPAF come previsto all’art. 30 del Regolamento.
4. L’Utente è l’esclusivo responsabile del proprio impianto di pretrattamento e ne assicura la gestione, manutenzione e più in generale il corretto funzionamento.
Art.39 Impianti fognari: sistemi di sollevamento
1. Le condotte di allacciamento, prive di sufficiente pendenza o che servano locali situati al di sotto della quota di massimo scorrimento della fognatura consortile, debbono essere muniti di impianti di sollevamento realizzati e gestiti a cura dell'Utenza.
2. Di norma le stazioni di sollevamento sono ammesse per il pompaggio di acque reflue industriali, acque di prima pioggia ed acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, con esclusione delle acque meteoriche.
3. In ogni caso lo scarico dovrà confluire nella fognatura per gravità almeno nel tratto finale posto subito a monte del punto di consegna; in tal senso l'Utenza è tenuta ad installare entro la proprietà un apposito pozzetto “di calma”.
4. Il funzionamento dell’impianto di sollevamento dovrà essere garantito anche in situazioni di emergenza dovute alla mancanza di energia elettrica o disfunzioni elettromeccaniche
5. Per le modalità di realizzazione dei sistemi di sollevamento si rimanda alle norme UNI EN 12050-1 e UNI EN 12050-2.
6. Il progetto della stazione di sollevamento sarà approvato dal CIPAF che può imporre le ulteriori prescrizioni in materia di realizzazione e le prescrizioni in ordine alla successiva gestione.
Art.40 Impianti fognari: sistemi di misurazione e controllo
1. Gli Utenti del servizio di fognatura e depurazione reso dal CIPAF che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dall'acquedotto, sono tenuti all’installazione di strumenti per la misurazione della portata delle acque prelevate.
2. Rimangono a carico dell'Utente gli adempimenti in materia di derivazioni idriche ex R.D. 1775/1933.
3. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali la misurazione dei volumi di scarico potrà essere prescritta all’Utente attraverso:
a) l’installazione di sistemi di misurazione della portata di scarico a monte del “punto di consegna” o del “punto di misurazione”;
b) l’installazione di sistemi di misurazione della portata di approvvigionamento per ogni singolo utilizzo.
4. Nel caso di scarichi industriali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 il CIPAF può prescrivere l’installazione di strumenti di controllo in automatico (autocampionatori, misuratori, ecc.), nonché le specifiche modalità di realizzazione/gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati che devono rimanere a disposizione dell’autorità competente
al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
5. Le apparecchiature di cui ai commi precedenti, a seguito di verifica dell’idoneità tecnica da parte del CIPAF, vengono installate a cura e spese dell'Utenza.
6. L'Utenza è obbligata ad assicurare il corretto funzionamento degli strumenti di misurazione/controllo, effettuando periodicamente ed a proprie spese la necessaria manutenzione, segnalando tempestivamente al CIPAF guasti e blocchi nonché le tempistiche previste per il ripristino della funzionalità.
7. Nel periodo di mancata registrazione del volume prelevato e/o scaricato, ai fini tariffari, sarà conteggiato all’Utenza il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.
CAPO V: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Art.41 Obblighi generali
1. Tutti gli scarichi e le immissioni recapitanti nella fognatura consortile debbono essere autorizzati e disciplinati dal CIPAF. Il CIPAF autorizza altresì la realizzazione dei nuovi allacciamenti di Utenza.
2. Il CIPAF rilascia i necessari provvedimenti per lo scarico nella fognatura delle acque meteoriche e delle reflue industriali, domestiche ed assimilate alle domestiche entro i limiti qualitativi ed idraulici fissati dal Regolamento e nel rispetto della vigente legislazione in materia.
3. Le autorizzazioni vengono accordate sotto l’osservanza delle norme del Regolamento e delle condizioni speciali e prescrizioni tecniche che, di volta in volta, sono fissate nell’atto di autorizzazione.
4. Ogni allacciamento, immissione o scarico, al di fuori dei punti censiti e regolarmente autorizzati dal CIPAF, è vietata.
Art.42 Autorizzazione per l'allacciamento
1. Chiunque intenda realizzare o ripristinare un collegamento alla fognatura CIPAF che comporti manomissioni di infrastrutture o del piano viabile deve presentare istanza al CIPAF e conseguire la specifica autorizzazione dell'Ente, fermo restando l'ottenimento degli altri titoli abilitativi eventualmente necessari presso le competenti Autorità (permessi, nulla osta, concessioni, ordinanze per la limitazione del traffico, ecc.).
2. La richiesta, se presentata dal proprietario dell'immobile, deve essere accompagnata da idoneo titolo dimostrante il proprio diritto, ovvero da autocertificazione. Nel caso di istanza presentata dall'affittuario (utilizzatore) la richiesta è accompagnata dal nulla osta all'esecuzione dei lavori di allacciamento reso dal proprietario, ovvero da altra documentazione che attesti il diritto del richiedente all'esecuzione dei lavori (per esempio contratto, ecc.).
3. L'istanza è corredata dal progetto di allacciamento (tavole grafiche, particolari costruttivi, calcoli idraulici) e dai dati tecnici del futuro scarico (portata, composizione, provenienza, ecc.), in conformità alle norme e disposizioni di cui al Capo IV e allegato 2 del Regolamento.
4. Il CIPAF rilascia l'autorizzazione con le relative prescrizioni, subordinando l'esecuzione dei lavori alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia del perfetto ripristino delle opere che si andranno a manomettere (condotte, cassonetto stradale, tappeto d'usura, ecc.), quantificato caso per caso.
5. Il CIPAF stabilisce le dimensioni, le caratteristiche tecniche e la posizione dei nuovi manufatti di allacciamento ai collettori consortili.
6. Le autorizzazioni per l'allacciamento alla fognatura di norma sono rilasciate dal CIPAF separatamente dalle autorizzazioni per lo scarico.
Art.43 Autorizzazioni per lo scarico
1. L'autorizzazione viene rilasciata di norma all'Utenza nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'Impresa, che se ne assumono gli oneri ed i diritti. Nel caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità dello scarico a favore e carico dell'Utenza, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione formale della sostituzione al CIPAF.
2. Nelle ipotesi di “scarico in comune” tra più stabilimenti con o senza la formazione di “consorzio” ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, trova applicazione quanto disposto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.
3. Le autorizzazioni per lo scarico in fognatura delle acque reflue domestiche e per le acque reflue assimilate alle prime, anche se immesse nella fognatura unitamente ad acque meteoriche non contaminate, sono concesse dal CIPAF a tempo indeterminato. Tali autorizzazioni possono, comunque, essere periodicamente riesaminate dal CIPAF.
4. Nel caso di acque reflue industriali l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio, stabilendosi convenzionalmente la scadenza del primo anno di validità al 31 dicembre. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione del nuovo provvedimento. Nel caso di scarichi contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
5. Il CIPAF, in situazioni particolari, potrà accordare durate diverse nell'ambito di autorizzazioni di carattere temporaneo da stabilirsi caso per caso, determinando, ove occorra, prescrizioni e condizioni tecnico- economiche particolari valutate in relazione al singolo caso.
Art.44 Modalità di autorizzazione
1. Il CIPAF rilascia le autorizzazioni di cui al Regolamento, a seguito di istanza del titolare dell'Utenza o di una nuova Impresa che deve insediarsi nella zona industriale, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve le eventuali interruzioni del predetto termine per esigenze legate al procedimento amministrativo (esempio richiesta integrazioni documentali per il perfezionamento dell'istanza, ecc.).
2. La domanda di autorizzazione dovrà essere redatta in conformità all’allegato 2 ed all'apposita modulistica in esso riportata e dei successivi aggiornamenti/integrazioni predisposti dal CIPAF ed essere sottoscritta dal richiedente (titolare o legale rappresentante della persona giuridica).
3. La domanda di autorizzazione è predisposta secondo le indicazioni riportate nell'allegato 2 del Regolamento e contiene la documentazione tecnica ivi precisata.
4. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sui processi di lavorazione e su tutti gli altri elementi che danno origine a scarichi o possono influire su di essi, compresa la descrizione del sistema di depurazione previsto, nonché le relative modalità di conduzione, manutenzione ed autocontrollo.
5. Nel corso dell'istruttoria e durante le operazioni di controllo, il CIPAF e/o per esso il personale espressamente incaricato si riserva la più ampia possibilità di controllo sulle informazioni e sui dati forniti dall’industria anche con visite alle installazioni ed agli impianti.
Art.45 Disciplinare di autorizzazione
1. Prima di rilasciare l'autorizzazione il CIPAF verifica la compatibilità delle acque reflue e meteoriche con il sistema fognario consortile e, sulla scorta degli elementi tecnici acquisiti, formula le specifiche condizioni e prescrizioni che l'Utente dovrà rispettare per la
conduzione dello scarico.
2. Il CIPAF in sede di istruttoria verifica altresì se sono state rispettate le prescrizioni imposte dalla Commissione Tecnica CIPAF all'atto della conclusione dell'iter di ammissibilità dell'iniziativa ai sensi dell'art. 5 delle norme del Piano Territoriale Infraregionale.
3. L'atto di autorizzazione contiene in ogni caso:
i. le generalità della Ditta (Utenza) richiedente e del rappresentante legale (Utente);
ii. l'individuazione dell'immobile oggetto di autorizzazione e del punto di consegna del refluo (pozzetto di Utenza posto subito a monte dell'immissione nella fognatura consortile);
iii. la descrizione dello scarico (tipologia delle acque reflue, la provenienza, la quantità annua autorizzata, gli eventuali pretrattamenti);
iv. le specifiche condizioni di scarico imposte dal CIPAF;
v. la destinazione d'uso delle superfici impermeabilizzate;
vi. i valori limite di emissione, ove previsti.
Inoltre, nello specifico per le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento contaminate, l'autorizzazione può riportare:
a) portate medie e massime ammesse ed orari di scarico;
b) prescrizioni tecniche relative all'impianto di trattamento, al sistema di scarico ed alle operazioni ad esso funzionalmente connesse (piani di manutenzione e gestione, procedure da adottarsi in caso di guasto, d’arresto, d’avviamento, ecc.) formulate anche sulla base di apposita documentazione tecnica resa dall'Utente;
c) le modalità di autocontrollo delle caratteristiche qualitative delle acque da parte del Utente (numero di analisi/anno, parametri analitici, modi di prelievo dei campioni, frequenza di trasmissione, ecc.);
d) le modalità di installazione e gestione del eventuale sistema di campionamento, nonché le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura;
e) gli obblighi di registrazione delle operazioni di autocontrollo dello scarico e di manutenzione degli impianti;
f) le procedure di comunicazione dei dati periodici di esercizio dell'impianto (esempio volumi prelevati/scaricati), anche ai fini del calcolo degli importi da corrispondere al CIPAF per il servizio di fognatura e depurazione;
g) il cronoprogramma operativo per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento imposti dal CIPAF.
Art.46 Modifiche alla situazione autorizzata e variazioni d'Utenza
1. L'Utente è obbligato a comunicare al CIPAF ogni modifica nella titolarità dell'autorizzazione, nella proprietà dell'immobile e qualsiasi intervento ai processi di lavorazione o alla destinazione d'uso dell'immobile che possa comportare variazioni quantitative e/o qualitative degli scarichi autorizzati. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve comunque essere data comunicazione al CIPAF il quale adotta gli eventuali provvedimenti necessari.
2. Se un'Utenza intende:
a) produrre una variazione quali-quantitativa degli scarichi autorizzati;
b) modificare l'utilizzo di una superficie impermeabilizzata (esempio trasformare una superficie da parcheggio a deposito o area di lavorazione all'aperto) oppure ampliare in modo significativo le superfici dei piazzali dai quali hanno origine acque meteoriche di dilavamento contaminate;
c) modificare in modo sostanziale il tracciato delle canalizzazioni interne dell'opificio,
d) modificare il punto di immissione e/o campionamento dei reflui;
e) modificare l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali o delle acque meteoriche di dilavamento contaminate;
f) introdurre nelle proprie lavorazioni che danno luogo alla formazione di scarichi, nuove sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs 152/2006 e s.m. non impiegate in precedenza;
deve darne preventiva comunicazione al CIPAF, fornendo ogni notizia
o elemento a proposito. Il CIPAF, verificata la compatibilità del nuovo progetto di scarico con la fognatura consortile, determinerà le condizioni per l’Utenza in un nuovo atto di autorizzazione (o all'interno di un atto di integrazione dell'autorizzazione in essere), previo aggiornamento da parte dell'Utente della documentazione tecnica correlata.
3. In qualunque caso di trasferimento dell'attività dalla quale ha origine lo scarico oggetto dell'autorizzazione, a qualsiasi titolo (cessione azienda, affitto impianti, operazioni societarie, ecc.), sia il soggetto cessante che il soggetto subentrante (nuovo Utente), dovranno darne partecipazione scritta al CIPAF per la voltura dell’Utenza, precisandone la motivazione. La voltura dell’autorizzazione potrà avvenire solamente previo pagamento di eventuali crediti in favore del CIPAF.
4. Le Utenze che, per giustificati motivi, non intendono rinnovare l’autorizzazione allo scarico oppure che cessino la propria attività, devono inoltrare idonea comunicazione al CIPAF almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione ovvero della cessazione dell'attività produttiva.
5. Qualora, attraverso gli accertamenti eseguiti sugli scarichi di una certa Utenza oppure in base ad elementi acquisiti dal CIPAF in qualunque altro modo (esempio segnalazioni, rilievi, anomalie, ecc.), possa trarsi il fondato convincimento che l'Utenza dia luogo ad uno scarico diverso da quello fissato nell'atto di autorizzazione, il CIPAF si riserva la facoltà di imporre all’Utenza stessa la revisione dell’autorizzazione, ferme restando le sanzioni previste dalla vigente normativa ove applicabili.
Art.47 Stabilimenti soggetti alle norme del D.Lgs 59/2005
1. Nel caso di Utenze soggette alle norme del D.Lgs 59/2005 e s.m., il CIPAF, di concerto con i Soggetti istituzionali che partecipano alla conferenza di servizi, fissa le prescrizioni tecniche per la disciplina degli scarichi di acque reflue industriali recapitati nella fognatura consortile, per quanto di sua competenza, nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale di cui al citato X.Xxx.
2. Le condizioni tecniche ed economiche riguardanti il servizio di fognatura e depurazione (tariffe, modalità di pagamento, ecc.) sono stabilite all'interno di apposita convenzione stipulata tra l'Utenza ed il
CIPAF.
Art.48 Acque reflue urbane
1. Le acque reflue urbane provenienti da collettori fognari di proprietà dei Comuni al servizio di agglomerati o nuclei abitativi posti all'esterno del perimetro dell'area industriale sono disciplinate da autorizzazione- convenzione tra il CIPAF ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune interessato.
2. L'autorizzazione-convenzione stabilisce le caratteristiche quali- quantitative dei reflui ammessi in fognatura, le portate massime di riferimento, le modalità di controllo, nonché il corrispettivo spettante al CIPAF a fronte del servizio di fognatura e depurazione reso dalle infrastrutture di competenza del CIPAF.
Art.49 Spese di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni
1. Per ottenere l’autorizzazione per lo scarico, il richiedente dovrà provvedere a versare al CIPAF le spese relative all'attività di istruttoria (rilievi, accertamenti, controlli, sopralluoghi, ecc.) secondo apposito tariffario approvato periodicamente dall'Ente e a sottoscrivere l'autorizzazione rilasciata per accettazione delle condizioni in essa riportate.
2. Le autorizzazioni per lo scarico possono essere subordinate alla costituzione di un deposito cauzionale previsto nel tariffario approvato dal CIPAF ed essere accompagnate da convenzione tra l'Utente ed il CIPAF per la fissazione delle condizioni tecniche ed economiche connesse con l'erogazione del servizio da parte dell'Ente (tariffe, modalità di pagamento, ecc.).
Art.50 Norma di raccordo
1. Le autorizzazioni di cui al presente Capo possono essere rilasciate dal CIPAF nell'ambito dei procedimenti amministrativi riguardanti lo Sportello Unico per le attività produttive di cui alla L.R. 3/2001 e s.m. e, limitatamente all'autorizzazione per l'allacciamento alla fognatura consortile, all'interno dei procedimenti per il rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 43 della L.R. 5/2007 e s.m..
2. All'interno dei procedimenti amministrativi sopra richiamati e negli
altri nei quali il CIPAF è coinvolto per quanto di competenza, l'Ente può rilasciare altresì specifici nulla osta tecnici o pareri di fattibilità riguardanti valutazioni sulla compatibilità delle acque di scarico con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione del CIPAF, sulla allacciabilità alla fognatura consortile e, più in generale, sulla rispondenza del progetto proposto alle norme del Regolamento.
Art.51 Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali dell’Utenza da parte del gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e
s.m. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il CIPAF, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13 di tale decreto, consegnerà all’Utenza specifica informativa.
2. Il conferimento dei dati è essenziale per l’identificazione del Utente, per la stipula dell'eventuale convenzione e per la successiva gestione del rapporto tecnico, amministrativo e commerciale, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazione richieste.
CAPO VI: RAPPORTI ECONOMICI CON L'UTENZA
Art.52 Costi del servizio
1. Per il servizio di fognatura e depurazione le Utenze collegate alla fognatura consortile sono tenute a corrispondere al CIPAF specifici importi a titolo di contributo di partecipazione alle spese di esercizio e manutenzione della rete e degli impianti.
2. Il CIPAF stabilisce annualmente, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, le somme che ogni Utenza deve versare distintamente per ogni utilizzo dell'acqua (assimilato a domestico o industriale) ed in relazione alla consistenza dello scarico e dello stabilimento.
3. Per le Utenze che sono allacciate al pubblico acquedotto l’addebito delle somme relative al servizio di fognatura e di depurazione può essere effettuato nella stessa bolletta di consumo dell’acqua da parte del Gestore dell'acquedotto e successivamente versato al CIPAF.
4. Negli altri casi il CIPAF addebita, con emissione della relativa fattura, alle singole Utenze gli importi dovuti per l'anno solare trascorso, in una o due rate.
5. In ogni caso, il CIPAF, su richiesta motivata dell'Utente, può disporre la rateizzazione degli importi di cui al comma precedente.
Art.53 Autodenuncia annuale
1. Le Utenze che si approvvigionano d'acqua del tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, per uso esclusivamente assimilato a quello domestico, devono provvedere all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misura e fare denuncia al CIPAF della quantità di acqua prelevata.
2. Le Utenze industriali devono comunicare annualmente al CIPAF le caratteristiche qualitative e quantitative dei propri scarichi immessi nella fognatura consortile, nonché la quantità di acqua prelevata nell’anno solare e la fonte di approvvigionamento, con le modalità prescritte nell’autorizzazione allo scarico.
3. Le denunce di cui al presente articolo, a meno di specifica indicazione, espressa nell’atto autorizzativo, devono essere presentate
al CIPAF, entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel caso di omessa trasmissione delle denunce nei termini previsti, il CIPAF provvede ad inoltrare all’Utenza apposito sollecito che obbliga alla presentazione della stessa entro il termine perentorio di 30 giorni; lo stesso termine è fissato anche per la comunicazione di eventuali dati ad integrazione.
4. Il CIPAF potrà predisporre controlli d’ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o altri soggetti espressamente incaricati, sia per quanto attiene ad aspetti quantitativi che a quelli qualitativi, al fine di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme del Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell’autorizzazione allo scarico, secondo le modalità previste.
Art.54 Quantificazione dei volumi
1. Ai fini della determinazione delle somme da versare da ciascuna Utenza al CIPAF, il volume scaricato nella fognatura è conteggiato come segue:
a) nel caso di Utenze con utilizzi di tipo assimilato al domestico (servizi igienico-sanitari, mense, bar e simili), il volume d’acqua scaricata è determinato in misura pari al 100% dell’acqua fornita, derivata o comunque accumulata;
b) per le Utenze industriali, il volume è determinato sulla base del misuratore/i posto allo scarico/i dell'opificio interessato; in assenza di un idoneo sistema di misurazione diretta delle acque scaricate, lo scarico sarà conteggiato pari al volume d'acqua prelevato tenuto conto della quota parte persa nelle operazioni di scambio termico ed evaporazione.
Art.55 Rettifiche di fatturazione
1. Nel caso di richiesta di rettifica da parte dell'Utente di un errore di fatturazione riconosciuto dal CIPAF, il tempo massimo per la conseguente risposta è di 30 giorni a decorre dalla data della richiesta. L’individuazione e la correzione degli errori di fatturazione può avvenire anche d'ufficio da parte del CIPAF.
2. La rettifica di fatturazione ed il relativo accredito o addebito viene effettuato di norma con la fattura successiva, salvo espressa diversa richiesta da parte dell'Utente.
Art.56 Contratti d'Utenza
1. Il CIPAF stipula con l'Utente apposito contratto-disciplinare che stabilisce, a completamento dell'autorizzazione, le condizioni tecniche ed economiche di erogazione del servizio di fognatura e depurazione, compresi l’eventuale deposito cauzionale e le penali da applicare in caso di inadempienza da parte dell'Utenza.
Art.57 Ritardi od omissioni di pagamento
1. L’Utenza verrà ritenuta automaticamente morosa qualora l’importo dovuto al CIPAF per l’erogazione del servizio di fognatura e depurazione non avvenga entro il giorno successivo dalla data di scadenza del pagamento, fissato convenzionalmente, al trentesimo (o sessantesimo) giorno dalla data di emissione della fattura.
2. La condizione di cui al comma 1 dà diritto al CIPAF di intercettare lo scarico senza preavviso alcuno e senza l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.
3. In caso di ritardo nei pagamenti, dovuto a qualsiasi titolo, l’Utenza è tenuta a versare l’importo fatturato dal CIPAF, le eventuali penali e gli interessi di legge maturati. Il CIPAF utilizza eventuali depositi cauzionali a parziale o totale storno delle morosità.
4. In caso di ripristino del servizio, l’Utenza morosa pagherà, oltre alle somme previste al comma 3, i diritti dovuti per la sospensione e riattivazione del servizio quantificati per un importo pari al doppio di quello previsto per le spese di istruttoria ed i costi eventualmente sostenuti dal CIPAF per la rimessa in servizio dello scarico.
5. Qualora il CIPAF abbia trattenuto gli eventuali depositi cauzionali a storno della morosità, l’Utenza è obbligata a ripristinarli. In tal caso l’Utenza sarà tenuta al versamento:
a) delle penali e degli interessi di legge di cui al comma 3;
b) delle spese di cui al comma 4;
c) delle eventuali somme che residuano per coprire l’intero importo dovuto.
6. L'Utenza morosa non potrà mai pretendere risarcimento dei danni derivanti dall’applicazione della procedura di interruzione del servizio di cui al comma 2.
CAPO VII: CONTROLLO DEGLI XXXXXXXX XXXXXXXX E DANNI
Art.58 Vigilanza e controlli del CIPAF
1. Il CIPAF, in quanto titolare della propria fognatura e dello scarico terminale, stabilisce ed effettua un diffuso ed imparziale sistema di controllo degli scarichi predisponendo un apposito programma annuale. Tali controlli potranno essere esercitati dal personale del CIPAF o da figure terze allo scopo incaricate.
2. Fatto salvo quanto previsto all’art.30 del Capo IV del Regolamento, il CIPAF è autorizzato a disporre o effettuare tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari ad accertare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, in ottemperanza a quanto previsto agli artt. 128 e 129 del D.Lgs 152/2006 e s.m.. Sono fatte salve le competenze attribuite alla Polizia Giudiziaria, alle altre Forze di Polizia indicate nell’art. 135, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m., nonché all'ARPA per le verifiche attivate di iniziativa dei predetti Soggetti e/o su incarico dell'Autorità Giudiziaria.
3. L’Utente è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
4. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e controllo. In tal senso il personale addetto al controllo è tenuto alla massima riservatezza circa ogni informazione raccolta nell'adempimento della propria attività.
5. Nell'ambito dei controlli di cui al presente articolo, oltre alle attività di prelievo campioni di acque di scarico, potranno essere rilevati anche il consumo di acqua prelevata da acquedotto o da altre fonti, la natura delle materie prime lavorate e delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, le fasi di lavorazione e, più in generale, tutte le operazioni connesse con l'origine dello scarico.
6. Per le attività di vigilanza e controllo in ordine agli scarichi idrici, il CIPAF si avvale di proprio personale tecnico, di personale esterno e/o di laboratori espressamente incaricati e/o dell'ARPA che sono abilitati a compiere sopralluoghi o ispezioni all'interno degli opifici, alla presenza del Utente o di suo delegato, al fine di verificare: la natura e l’accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento e, per quanto di competenza del CIPAF, l'osservanza delle norme vigenti in materia.
Art.59 Attività di prelievo di campioni
1. Qualora ritenuto utile il CIPAF potrà dare luogo ad un prelievo di acque di scarico dell’Utenza tale da costituire un campione significativo per la determinazione tariffaria, per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni autorizzative e/o del Regolamento.
2. L'Utente è tenuto a rendere e mantenere accessibile il punto assunto per la misurazione dello scarico per consentire l'immediato e diretto svolgimento delle operazioni da parte del personale addetto al controllo, anche con l'ausilio di campionatori di tipo automatico.
3. Alle operazioni di prelievo, escluso nel caso di campionamento per soli fini conoscitivi, dovrà presenziare l’Utente o persona incaricata da questo ultimo, anche per la successiva sottoscrizione dell'apposito verbale di campionamento.
4. Le verifiche analitiche potranno essere effettuate dal Dipartimento ARPA di Udine o da laboratori di fiducia del CIPAF. Per l'esecuzione degli accertamenti del presente articolo si fa riferimento alle indicazioni contenute nell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m..
5. Nei casi di non conformità relativi a scarichi di acque reflue industriali prelevati dall'ARPA (c.d. “prelievi fiscali”), le contestazioni di illecito amministrativo e le segnalazioni all'Autorità Giudiziaria sono di competenza dell’ARPA.
6. La mancata rispondenza del campione prelevato ai valori limite di emissione imposti nell'autorizzazione comporta l'applicazione della procedura di cui all'art.60 del Regolamento da parte del CIPAF, fermo restando il risarcimento di eventuali danni arrecati dallo scarico irregolare a carico dell'Utente.
Art.60 Diffide, revoche e sospensioni
1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all'art.65 del Regolamento e l'applicazione delle penali riportate nel contratto d'Utenza, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, il CIPAF adotterà i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 130 del D.Lgs. 152/2006, procedendo, secondo la gravità dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine, di norma non superiore a 30 giorni entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. Il CIPAF procederà all'annullamento dell’autorizzazione allo scarico nei casi in cui vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa.
Art.61 Obbligo di autocontrollo a carico dell'Utenza
1. Gli Utenti titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a verificare periodicamente la funzionalità dei propri impianti e le caratteristiche delle acque reflue scaricate nella fognatura consortile, mediante l'esecuzione di specifici accertamenti analitici.
2. Fatto salvo quanto previsto nei piani di monitoraggio e controllo riportati nei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale delle Utenze soggette alle norme del D.Lgs 59/2005 e s.m., il numero minimo di autocontrolli a carico dell'Utente è quello individuato nello schema sottostante:
i) scarichi tipo a 1 analisi / anno
ii) scarichi tipo b 4 analisi / anno
iii) scarichi tipo c 12 analisi / anno
3. Il CIPAF si riserva la facoltà di imporre nell’autorizzazione programmi di autocontrollo diversi da quelli minimi definiti in precedenza in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, alla tipologia del ciclo di lavorazione, alle sostanze impiegate e della tipologia dell’impianto.
4. Nel caso di nuova Utenza ovvero di modifica sostanziale a scarico preesistente, l'autorizzazione prescrive la presentazione di un ulteriore rapporto di analisi entro 60 giorni dalla messa in esercizio dello scarico per la verifica della rispondenza delle acque reflue ai limiti di emissione imposti.
5. Il CIPAF, in relazione alle caratteristiche dello scarico, degli impianti produttivi e di trattamento, delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo può prescrivere periodicità diverse, anche sulla base di specifica proposta dell'Utente, previa presentazione da parte di questo ultimo di un programma di autocontrollo adeguatamente strutturato e motivato.
6. Ferma restando l'applicazione delle specifiche sanzioni di cui all'art.65 del Regolamento e le eventuali penali contrattuali, in caso di inadempimento dell'Utente, il CIPAF provvederà all'esecuzione dei prelievi e delle relative analisi a mezzo di laboratorio o professionista di fiducia, salvo diritto di rivalsa sull'Utente.
7. I rapporti di prova, riferiti a campioni rappresentativi dello scarico, dovranno contenere le specifiche tecniche del campionamento e di analisi (giorni/data/ora, modalità, tempi, punto di prelievo, condizione di marcia degli impianti, metodiche analitiche di riferimento) ed essere sottoscritti da professionista abilitato iscritto al relativo Ordine, Albo o Collegio professionale. I referti sono inoltrati al CIPAF con le modalità e le scadenze indicate nell'autorizzazione allo scarico dell'Utente.
8. L'Utente è tenuto a conservare presso l'opificio il cui scarico è stato autorizzato dal CIPAF, almeno la copia dei referti analitici e di eventuali registri prescritti nell’autorizzazione (manutenzione impianto, raccolta delle analisi, ecc. ove prescritti). Tale documentazione dovrà essere esibita, a semplice richiesta, agli incaricati addetti alle operazioni di controllo.
Art.62 Guasti
1. In caso di grave guasto o blocco dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che sono immesse nella fognatura consortile, dal quale consegua il mancato rispetto dei limiti di emissione imposti, l'Utente deve sospendere immediatamente lo scarico sino al ripristino delle normali condizioni di esercizio.
2. Qualora non fosse possibile agire tempestivamente, l'Utente deve informare il CIPAF con le stesse modalità di cui all'art. 63 del Regolamento, relazionando sugli interventi che si intendono attuare per limitare i fenomeni di inquinamento.
3. La messa in pristino degli impianti dovrà essere comunicata per iscritto al CIPAF presentando, entro 15 giorni dalla riattivazione dello scarico, un rapporto di analisi attestante la rispondenza delle acque
reflue ai limiti di emissione prescritti nell'autorizzazione.
Art.63 Gestione delle emergenze: sversamenti accidentali
1. L'Utente e/o il responsabile di immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione dell’accaduto al CIPAF entro un’ora dall’accertamento dell’incidente a mezzo telefax e ad adottare le procedure di emergenze predisposte dal Gestore del depuratore consortile.
2. Qualora lo sversamento accidentale/involontario comporti disfunzioni impiantistiche che richiedono una riduzione dei carichi influenti all’impianto di trattamento consortile, il CIPAF si riserva la facoltà di emettere apposite ordinanze finalizzate alla riduzione temporanea degli apporti inquinanti derivanti dagli scarichi di acque reflue.
3. Il CIPAF e/o il Gestore dell'impianto di depurazione consortile è tenuto a verificare ed eventualmente intervenire anche in seguito a segnalazioni provenienti da soggetti diversi dall'Utente e dal responsabile dell’immissione, secondo apposita procedura codificata ed approvata dal CIPAF.
Art.64 Danni e responsabilità
1. Indipendentemente dagli accertamenti, delle violazioni di cui al presente Capo, tutte le spese conseguenti all’inosservanza delle disposizioni del Regolamento rimangono sempre a carico dell'Utenza interessata la quale è tenuta a rimborsale al CIPAF.
2. Il responsabile di sversamenti accidentali/involontari, avvenuti anche a causa di guasti o blocchi ai propri impianti, è tenuto al risarcimento dell’eventuale danno provocato al CIPAF, al Gestore dell'impianto ed alle altre Utenze coinvolte, nonché al risarcimento delle eventuali spese di ripristino della fognatura, del depuratore consortile ed eventualmente del ricettore finale.
3. Il CIPAF non potrà mai essere ritenuto responsabile dei danni che potranno derivare a chiunque, in dipendenza di fatti connessi all’esercizio della fognatura o delle canalizzazioni stradali, quando essi siano causati dalla mancata osservanza delle prescrizioni stabilite nel Regolamento o del cattivo funzionamento degli impianti di
depurazione di proprietà dei privati (Utenze), nonché da occlusioni o rotture delle tubazioni dell'Utenza. Nel caso che per tali fatti sia derivato danno al CIPAF o a terzi, l’obbligo del risarcimento del danno è sempre a carico dell'Utenza inadempiente o responsabile.
4. Se durante l'esecuzione di scavi, posa in opera di canalizzazioni e manufatti, realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsiasi altra opera, venga arrecato danno all’integrità ed alla funzionalità della fognatura consortile e dei suoi manufatti, ne deve essere data tempestiva informazione al CIPAF per provvedimenti necessari a ripristinare la piena funzionalità della rete, a totale carico del responsabile.
Art.65 Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione delle penali contrattuali di cui all'art.56 del Regolamento, l’inosservanza delle prescrizioni del Regolamento è punita con le sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m., per quanto applicabili.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative è effettuata dall’Autorità amministrativa competente per legge, su segnalazione del CIPAF, secondo le modalità di cui alla L 689/81 e s.m..
CAPO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.66 Prima applicazione
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento, il CIPAF provvede a riesaminare e, se necessario aggiornare d'ufficio, tutte le autorizzazioni già rilasciate, con precedenza per quelle inerenti le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento contaminate. Il riesame delle autorizzazioni esistenti è finalizzato a valutarne la conformità alla normativa sopravvenuta ed eventualmente a regolarizzare la posizione delle Utenze.
2. Nell'ambito di ogni singola istruttoria tecnica, il CIPAF ha la facoltà di richiedere all'Utenza informazioni circa la propria attività produttiva, documentazione tecnica aggiornata (per esempio tavole grafiche di impianti fognari interni, schemi tecnici, ecc.), e quant altro utile alla caratterizzazione di ogni singolo scarico, delle operazioni di formazione dello scarico medesimo e di quelle funzionalmente connesse con queste ultime.
Art.67 Disposizioni transitorie
1. Fermo restando quanto riportato all'art.66 del Regolamento, per circostanze particolari determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, il CIPAF, su specifica richiesta dell'interessato, potrà, nel rispetto delle normative regionali e nazionali vigenti, emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del Regolamento. Tali norme transitorie avranno durata limitata nel tempo e decadranno comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati. Esse tuttavia potranno essere rinnovate, anche per periodi successivi, sempre previa richiesta degli interessati.
Art.68 Entrata in vigore
1. In virtù dell’art. 28 dello statuto del CIPAF il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Assemblea consortile.
Art.69 Abrogazioni
1. Le disposizioni del Regolamento sostituiscono tutte le previgenti norme regolamentari adottate dal CIPAF.
2. Sono altresì superate tutte le precedenti disposizioni del CIPAF contrarie od incompatibili con quelle del Regolamento.
Art.70 Rinvio
1. Per quanto non espressamente disposte e richiamate nel Regolamento si rinvia alle leggi generali e speciali, statali e regionali, vigenti in materia di sanità e di igiene pubblica, a tutela della qualità delle acque, nonchè alle conseguenti determinazioni ministeriali e regionali.
Art.71 Norme gestionali di attuazione del Regolamento
1. Il CIPAF può adottare norme gestionali di attuazione del Regolamento, che pure vincolano l’Utenza, concernenti gli aspetti tecnici connessi alla fruizione del servizio.
2. Le norme gestionali di attuazione, come anche le modifiche od integrazioni ad esse apportate, hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo alla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del CIPAF.
Art.72 Pubblicità
1. Il CIPAF assicura la più ampia divulgazione del Regolamento e si impegna a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie gratuite del Regolamento e della modulistica connessa con gli adempimenti in esso contemplati.
2. Il CIPAF può emanare particolari comunicati ed organizzare incontri, anche in sede locale, affinché venga pubblicizzato e si realizzi in breve tempo quanto previsto dal Regolamento.