INDICE
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ED. MARZO 2015
EUROVITA FUTURO
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO ‐ FONDO PENSIONE
Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Cod. Tariffa PR0242 Mod. FUTURO ECC ed.03-15.1
INDICE
1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 3
1.1 FASE DI ACCUMULO 3
1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA 14
ALLEGATO 1 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE 18
ALLEGATO 2 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA 20
ALLEGATO 3 - INFORMATIVA PRIVACY 23
ALLEGATO 4 - MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 26
ALLEGATO 5 - QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE
DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO 30
ALLEGATO 6 - INFORMATIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE
ED ACCESSO ALL’AREA RISERVATA CLIENTI 31
2. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FUTURIV 32
Condizioni Generali di Contratto Indice
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1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
EUROVITA FUTURO
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Le presenti Condizioni Generali sono redatte in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo nr. 252 del 5 dicembre 2005 di seguito “Decreto”.
Sulla base di quanto espressamente indicato nel Regolamento COVIP adottato con Deliberazione del 15 luglio 2010, la Compagnia ha comunicato le presenti Condizioni Generali di Contratto alla COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - organismo pubblico di controllo sui Fondi Pensione.
Il presente Contratto è disciplinato:
- dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione, dalle Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata e dalle eventuali appendici alle Condizioni Generali di Contratto firmate dalla Compagnia;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.
PREMESSA
La partecipazione a “EUROVITA FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO
ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE”, di seguito definito per brevità EUROVITA FUTURO, pre- vede due momenti distinti:
• una prima fase (“di accumulo”), che intercorre dal primo versamento al momento della pensio- ne, nella quale l’Aderente accumula i propri contributi, che sono gestiti mediante investimento nella Gestione Interna Separata FUTURIV;
• una seconda fase (“di erogazione”), nella quale il montante maturato nel corso della Fase di Accumulo sarà convertito in rendita e/o liquidato sotto forma di capitale secondo i limiti fissati dal Decreto, in modo che l’Aderente possa usufruire di una prestazione previdenziale comple- mentare.
In caso si riscontri nelle Condizioni Generali di Contratto una terminologia differente da quella uti- lizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel testo regolamentare.
1.1 FASE DI ACCUMULO
Art. 1 - Obblighi della Compagnia
Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dal Modulo di Adesione, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata, dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pen- sione e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 - Conflitto di interessi
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nel presente Fascicolo Informativo può essere promosso e distribuito anche da istituti bancari aventi una parte- cipazione nel capitale sociale della Compagnia, seppur per una quota inferiore al 10% quale soglia rilevante ai sensi dell’art. 50 del Regolamento Isvap n. 5/2006.
In particolare, i seguenti istituti bancari intermediari risultano anche azionisti della Compagnia
nella misura di seguito indicata: C.R. Bolzano (6,51%), Banca Popolare di Puglia e Basilicata (5,49%), C.R. Cento (2,04%), BAP di Ragusa (1,82%), C.R. Cesena (1,12%), Banca Popolare di Marostica (0,88%).
Più in generale, si precisa che l’intermediario percepisce, quale compenso per l'attività di distribu- zione del contratto, parte delle commissioni che Eurovita S.p.A. trattiene dai premi versati.
Si segnala che Eurovita S.p.A. provvede autonomamente alla gestione finanziaria del Fondo FUTU- RIV, ma potrà in futuro affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Separata, a società con le quali la stessa intrattiene rapporti di partecipazione o di affari, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni infragruppo.
Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo Eurovita S.p.A. ha in portafoglio stru- menti finanziari emessi da società che hanno una partecipazione nella Compagnia.
Eurovita, inoltre, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, non riceve dalla Gestione Separata alcun introito derivante da retrocessione di commissioni o qualunque altro pro- vento o utilità ricevuto in virtù di accordi con soggetti terzi. Come indicato nel regolamento della Gestione Separata, eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi o utilità ricevuti da Eurovita Assicurazioni S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata saranno comunque riportati a beneficio del rendimento della Gestione Separata e quantificati nel rendiconto annuale della Gestione Separata stessa.
Si precisa che Eurovita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, opera in ogni caso in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna a contenere i costi a carico degli stessi, ottenere il miglior risultato possi- bile e non avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.
Art. 3 - Prestazioni assicurate
La Compagnia a fronte del versamento dei contributi, si impegna a corrispondere una prestazione:
- pensionistica, in caso di vita dell’Aderente che, al termine della Fase di Accumulo, abbia matu- rato il diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato al successivo Art. 3.1 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE”;
- in caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo, come indicato al successivo Art. 3.2 “PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO”.
3.1 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
La Compagnia si impegna a corrispondere all’Aderente, se in vita, al termine della Fase di Accumulo, il pagamento di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate (pre- stazione pensionistica).
La rendita annua vitalizia si ottiene applicando al montante finale maturato a scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell’eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversio- ne in rendita, riportati nell’Allegato 2 “TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDI- TA”. Sia le modalità di rivalutazione e di erogazione della rendita che le indicazioni sui coefficienti di conversione in rendita sono riportate all’Art.1 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RENDITA” della successiva sezione “FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA”, alla quale si rinvia.
Il montante maturato al termine della Fase di Accumulo viene progressivamente costituito in fun- zione dei contributi versati e degli eventuali contributi aggiuntivi corrisposti dall’Aderente nel corso di questa fase. Tale montante è pari al capitale assicurato, relativo ai contributi investiti nella Gestione Interna Separata FUTURIV, rivalutato alla data di scadenza della Fase di Accumulo in base a quanto previsto all’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” allegata alle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 20 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari allo 0,50%; tale misura di rivalutazione minima garan- tita si consolida annualmente.
Per coloro i quali hanno aderito nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2014 e il 19 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, è pre- vista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari all’1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente.
Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente.
Per ulteriori informazioni relative al termine della Fase di Accumulo ed ai requisiti di accesso alla prestazione pensionistica si rimanda all’Art. 10 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO.
3.2 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE PRIMA DEL PEN- SIONAMENTO
Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Aderente - in qualsiasi epoca esso avvenga prima della scadenza della Fase di Accumulo, qualunque ne sia la causa, senza limiti ter- ritoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Aderente stesso - la Compagnia corrisponda ai Beneficiari il valore di riscatto della posizione individuale.
Tale prestazione è pari alla somma dei seguenti importi:
a) il capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata FUTURIV pari al capitale assicu- rato in vigore al 31 dicembre dell’anno che precede la data del decesso ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la rivalutazione precedente e la data del decesso con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per il successivo 31 dicem- bre, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all’ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione FUTURIV. Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 20 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, in caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari allo 0,50%; tale misura di riva- lutazione minima garantita si consolida annualmente; per coloro i quali hanno aderito nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2014 e il 19 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, in caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari all’1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente; per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo, in caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente;
b) il capitale Caso Morte Aggiuntivo ottenuto applicando all’importo della lettera a) la percentuale di maggiorazione indicata nella Tabella che segue, determinata in funzione dell’età dell’Aderente alla data del decesso:
Età dell’Aderente alla data di decesso | Percentuale di maggiorazione |
fino a 39 anni | 5,0% |
da 40 a 54 anni | 2,0% |
da 55 a 64 anni | 1,0% |
da 65 anni e oltre | 0,2% |
Il Capitale Caso morte aggiuntivo non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.
Art. 4 - Limitazioni del capitale caso morte aggiuntivo (prestazione assicurativa accessoria) Il capitale caso morte aggiuntivo di cui alla lettera b) del precedente art. 3.2 “PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO” non
verrà erogato qualora il decesso dell’Aderente:
a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
b) avvenga entro i primi sette anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patolo- gia ad essa collegata;
c) sia causato da:
• dolo dell’Aderente o dei Beneficiari;
• partecipazione attiva dell’Aderente a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
• incidente di volo, se l’Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattiva- zione del Contratto stesso;
• stato di ubriachezza/ebbrezza:
- qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
- in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
• uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.
La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell’Aderente sia conse- guenza diretta:
- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale B e C in forma acuta e fulminante, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dis- senteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paroti- te epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
- di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza (ferme restando le esclusioni sopra elencate, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conse- guenza la morte.
Art. 5 - Dichiarazioni dell’Aderente
Le dichiarazioni dell’Aderente devono essere esatte e complete.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale delle somme dovute.
Art. 6 - Sottoscrizione e conclusione del contratto
L’Aderente ha la possibilità di sottoscrivere il Modulo di Adesione – allegato alla Nota Informativa – presso l’Istituto collocatore del contratto. La data di adesione al PIP EUROVITA FUTURO è dun- que il giorno in cui l’Aderente firma ed accetta il Modulo di Adesione e coincide con la data di con- clusione del Contratto.
Art. 7 - Perfezionamento e decorrenza del contratto
Il Contratto di assicurazione sulla vita, mediante il quale è attuato il PIP EUROVITA FUTURO, si considera perfezionato quando l’Aderente stesso, dopo aver sottoscritto il Modulo di Adesione, ha versato il primo contributo o la prima rata in caso di frazionamento del flusso contributivo; il con- tratto decorre dalle h. 24.00 del giorno del pagamento del primo contributo.
Art. 8 - Diritto di recesso
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.
L’Aderente, per esercitare il diritto di recesso, deve rivolgersi allo sportello bancario che ha emes- so il contratto oppure inviare una lettera raccomandata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Via dei Maroniti, 12 – 00000 Xxxx - entro 30 giorni dal momento della conclusione del contratto.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa all’Aderente, previa consegna dell’originale del Modulo di Adesione, un importo pari ai contributi versati.
Art. 9 - Durata della Fase di Accumulo
La durata della Fase di Accumulo viene fissata in un intervallo temporale compreso tra la conclu- sione del Contratto ed il momento in cui l’Aderente maturerà i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
L’Aderente può prorogare la Fase di Accumulo anche dopo tale termine secondo quanto previsto dal Decreto.
Per ulteriori informazioni relativamente alla durata della Fase di Accumulo ed ai requisiti di acces- so alla prestazione pensionistica si rimanda all’Art. 10 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO.
Art. 10 - Contribuzione
In base a quanto indicato all’Art. 8 “CONTRIBUZIONE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l’Aderente si impegna a versare alla Compagnia dei contributi, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR.
L’entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderente, viene indicata dallo stesso all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.
L’Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento). Il primo contributo a carico dell’Aderente deve essere versato alla Compagnia alla data di perfeziona- mento del Contratto e, successivamente, sempre che l’Aderente sia in vita, ad ogni ricorrenza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto -, a seconda della periodicità di versamento prescelta.
Non è previsto un importo minimo per i contributi.
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi- ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo.
I contributi, al netto delle spese di emissione, vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV.
La Compagnia si impegna ad inviare annualmente all’Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sot- toscritta, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.
Art. 11 - Contributi Aggiuntivi
L’Aderente ha la facoltà di versare dei contributi aggiuntivi in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo dopo la data di decorrenza del Contratto. Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, l’Aderente deve utilizzare il modulo per Contributi aggiuntivi.
Il pagamento di ciascun contributo aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione di tale Xxxxxx.
I contributi aggiuntivi vengono fatti confluire nella Gestione Interna Separata FUTURIV.
Art. 12 - Modalità di versamento dei contributi
Il versamento dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderente e degli eventuali contributi aggiuntivi può essere effettuato tramite procedura di addebito diretto sul conto corrente dell’Aderente o tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita (Codice IBAN XX00 X000 0000 000X X000 0000 000) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane – ICBPI o su altro conto corrente intestato a Eurovita intrattenuto presso l’Istituto collocatore del con- tratto.
Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto pagamento sia dei contributi che degli eventuali versamenti aggiuntivi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito. Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario dell’Aderente acceso presso l’Istituto collocatore del contratto, l’Aderente deve comunicare alla Compagnia il conferimento della nuova delega per l’addebito diretto al nuovo Istituto di Credito ovvero comunicare la volontà di proseguire i versamenti tramite bonifico bancario.
Per quanto riguarda il versamento del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro, i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto cor- rente di Eurovita, specificando nella causale il nome dell’Aderente ed il numero di polizza e che i versamenti derivano da TFR maturando o da contributo a carico del datore di lavoro.
Art. 13 - Spese
Spese da sostenere all’atto dell’adesione
La Compagnia trattiene sulla prima rata del primo premio annuo una spesa di adesione pari a 120,00 Euro.
Spese indirettamente a carico dell’Aderente
Dal rendimento delle Gestione Interna Separata FUTURIV vengono prelevati annualmente i seguenti costi:
• 1,25% sottratto in misura fissa dal rendimento annuo se non superiore al 4,00%,
• 1,35% sottratto in misura fissa dal rendimento annuo se compreso tra il 4,01% e il 6,00%,
• 1,50% sottratto in misura fissa dal rendimento annuo se superiore al 6,00%.
Tali costi sono comprensivi delle spese correnti di gestione amministrativa e finanziaria del con- tratto.
Spese per l’esercizio di prerogative individuali
Anticipazione | € 30 |
Trasferimento | € 30 |
Riscatto | € 30 |
Spese per le prestazioni accessorie
Il costo per il capitale aggiuntivo in caso di morte è incluso nella commissione applicata alla Gestione Separata FUTURIV.
Art. 14 - Interruzione e ripresa della contribuzione a carico dell’Aderente
Come indicato all’Art. 8 comma 3 “CONTRIBUZIONE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO, l’Aderente ha facoltà – in qualsiasi momento nella Fase di Accumulo - di sospendere o di interrompere la contribuzione, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico.
In tal caso:
• il Contratto rimane in vigore per il montante maturato investito alla data di sospensione o interruzione;
• le prestazioni previste dal Xxxxxxxxx continuano ad essere concesse, come se l’Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione;
• il TFR maturando deve continuare a essere conferito nel presente Contratto, come se l’Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione a suo carico.
Ogni richiesta di sospensione deve pervenire alla Compagnia entro il primo giorno del mese che precede la ricorrenza annuale della polizza.
L’Aderente ha altresì la possibilità di riprendere, senza dover corrispondere i contributi arretrati e con le stesse modalità previste per la sospensione, la contribuzione precedentemente interrotta, ovvero versare in qualsiasi momento contributi aggiuntivi.
Art. 15 - Trasferimenti
TRASFERIMENTI AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
L’Aderente può trasferire liberamente la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di adesione al presente Contratto.
Come indicato all’Art. 10 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” del Regolamento del PIP EUROVI- TA FUTURO, l’Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.
Il capitale costitutivo della rendita maturato a quel momento ed oggetto del trasferimento è pari al capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata FUTURIV pari al capitale in vigore al 31/12 dell’anno che precede la data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte della Compagnia, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per il periodo di tempo effettivamente tra- scorso tra la rivalutazione precedente e la data del trasferimento con riferimento al tasso di rivalu- tazione fissato per il successivo 31 dicembre, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalu- tazione ottenuto in base all’ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione FUTURIV. In ogni caso la somma oggetto del trasferimento viene calcolata al netto di una spesa fissa di 30,00 Euro.
La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento tempestivamente e comunque entro il limite massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta. Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Contratto e non è soggetto ad alcuna tassazione.
Per ulteriori informazioni relative:
• alla possibilità di trasferire la posizione individuale anche prima del periodo minimo di perma- nenza
• alla possibilità di richiedere il trasferimento della propria posizione individuale senza applicazio- ne di alcuna spesa
si rimanda all’Art. 12 “TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE e all’Art. 22 “TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL PIP” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO.
TRASFERIMENTI DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
È sempre possibile il trasferimento del montante maturato da un’altra forma pensionistica comple- mentare.
L’importo trasferito viene destinato alla Gestione Interna Separata alla data di incasso da parte della Compagnia dell’importo trasferito e di ricevimento della documentazione completa relativa al trasferimento. Il capitale assicurato verrà rivalutato in base a quanto previsto all’Allegato 1 “CLAU- SOLA DI RIVALUTAZIONE” delle Condizioni Generali di Contratto.
All’importo trasferito non verrà applicata alcuna spesa ed il corrispondente capitale andrà ad incre- mentare la prestazione individuale in vigore prima del trasferimento stesso.
Sarà comunque necessario che l’Aderente fornisca alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - tutte le informazioni necessarie, riguardanti ad esempio l’anzianità di iscri- zione maturata presso altre forme pensionistiche e la possibilità di poter considerare o meno l’Aderente come un soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensio- nistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.
Art. 16 - Riscatto della posizione individuale
Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell’Aderente, di esercitare volontariamente il riscatto, parziale o totale, del montante maturato a quel momento nei limiti e nei casi previsti dal Decreto.
Per ulteriori informazioni relative alle condizioni in cui è possibile esercitare, in forma totale o par- ziale, il riscatto si rimanda all’Art. 12 “TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDI- VIDUALE” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO.
Anche gli eredi ovvero i diversi Beneficiari designati dall’Aderente hanno il diritto di esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata, in caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo - prima che lo stesso abbia esercitato il diritto alla prestazione pensionisti- ca -. In questo caso il valore liquidato viene determinato come indicato al precedente Art. 3.2 “PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE PRIMA DEL PENSIO- NAMENTO”.
La liquidazione del riscatto totale determina l’immediato scioglimento del Contratto, mentre in caso di riscatto parziale il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.
Per esercitare tale richiesta, l’Aderente o gli eredi ovvero i diversi Beneficiari designati dall’Aderente devono compilare ed inviare in Compagnia, anche per il tramite dell’Istituto colloca- tore del contratto, il Modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle presenti Condizioni Generali di Contratto, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto) o inviare una comunicazione scritta alla Compagnia. La richiesta di riscatto volontario è irrevocabile.
Il valore di riscatto totale e parziale è pari al capitale assicurato investito nella Gestione Intera Separata FUTURIV pari al capitale in vigore al 31/12 dell’anno che precede la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la rivalutazione precedente e la data del riscatto con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per il successivo 31 dicembre, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all’ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione FUTURIV.
L’importo così ottenuto viene corrisposto all’Aderente al netto di una spesa fissa pari a Euro 30,00 e delle imposte previste dalla normativa vigente.
Art. 17 - Anticipazioni
Il presente Contratto prevede la facoltà, da parte dell’Aderente, di richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata a quel momento nei limiti e nei casi previsti dal Decreto.
Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessari per avvalersi della facoltà di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche com- plementari maturati dall’Aderente per i quali l’interessato non si sia avvalso delle facoltà di eserci- tare il riscatto totale avendo perso i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complemen- tare.
Per ulteriori informazioni relative alle anticipazioni si rimanda all’Art. 13 “ANTICIPAZIONI” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO ed all’Art. 11 “PRESTAZIONI” del Decreto.
Il valore delle somme percepite a titolo di anticipazione è pari al capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata FUTURIV pari al capitale in vigore al 31/12 dell’anno che precede la data di richiesta dell’anticipazione, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la rivalutazione precedente e la data della anticipazione con riferimento al tasso di rivalutazione fissato per il successivo 31 dicembre, se noto, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all’ultimo tasso di rendimento conosciuto rela- tivo alla Gestione FUTURIV.
L’importo così ottenuto viene corrisposto all’Aderente al netto di una spesa fissa pari a Euro 30,00 e delle imposte previste dalla normativa vigente.
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, mediante contributi aggiuntivi, a scelta dell’Aderente in qualsiasi momento.
Per ulteriori informazioni in merito alle anticipazioni, in particolare alle modalità di accesso, di ero- gazione e ai limiti della richiesta, si rimanda al “DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI” allegato alla Nota Informativa.
Art. 18 - Prestiti
Il presente Contratto non prevede l’erogazione di prestiti.
Art. 19 - Investimento
Le prestazioni previste dal Contratto, nella Fase di Accumulo della prestazione previdenziale, sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e rivalutabili annualmente in base al rendimento medio annuo della Gestione Interna Separata FUTURIV.
Il 31 dicembre di ogni anno la Compagnia riconosce all’Aderente una rivalutazione del capitale assicurato. Tale importo viene determinato nella misura e secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” delle Condizioni Generali di Contratto.
Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 20 aprile 2015 per i versamenti effettuati nei primi cinque anni della Fase di Accumulo del Contratto, la misura annua minima di rivalutazione garantita è pari allo 0,50%. Successivamente non viene garantito alcun tasso minimo di rivaluta- zione.
Per coloro i quali hanno aderito nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2014 e il 19 aprile 2015 per i versamenti effettuati nei primi cinque anni della Fase di Accumulo del Contratto, la misura annua minima di rivalutazione garantita è pari all’1,25%. La Compagnia si riserva, per i successivi versamenti, di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all’Aderente.
Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nei primi dieci anni della Fase di Accumulo del Contratto, la misura annua minima di rivalutazione garantita è pari al 2%. La Compagnia si riserva, per i successivi versamenti - con cadenza decen- nale - di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare per ogni decennio successivo, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all’Aderente.
Art. 20 - Pagamenti della Compagnia
Per tutti i pagamenti da parte di Xxxxxxxx, devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:
In caso di liquidazione totale o parziale:
- Modulo di Richiesta di Liquidazione firmato dall’avente diritto;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fisca- le del sottoscrittore
- documentazione che attesti il verificarsi dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscat- to; in particolare in caso di cessazione dell’attività lavorativa:
• per lavoratore dipendente: dichiarazione del datore di lavoro attestante le cause e la data della risoluzione del rapporto di lavoro;
• per lavoratore autonomo o libero professionista: copia conforme di atto notorio (reso innanzi alla Cancelleria del Tribunale, ad un Notaio o altro organo deputato a riceverlo) attestante l’avvenuta cessazione dell’attività lavorativa; documentazione attestante la cessazione dell’attività lavorativa (es. copia della ricevuta della chiusura della partita IVA, cancellazione dall’albo professionale, certificato di chiusura fornito dalla Camera di Commercio);
• per socio lavoratore di cooperativa: dichiarazione attestante l’uscita del socio lavoratore dalla cooperativa (es. copia della lettera di accettazione del recesso da socio lavoratore della cooperativa).
- dichiarazione sottoscritta dall’Aderente che attesti l’importo dei premi che non ha dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzio- ne di portare in deduzione.
In caso di anticipazione:
- Modulo di Richiesta di Liquidazione firmato dall’avente diritto;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fisca- le del sottoscrittore;
- la documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’anticipazione; in particolare:
• in caso di spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: dichiarazione ASL attestante il carattere straordinario e necessario delle spese sanitarie, le regolari fatture attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di ope- ratori specializzati;
• in caso di acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli: copia del rogito notarile di compravendita o il contratto preliminare con vidima notarile;
• in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abita- zione per sé o per i figli: le regolari fatture attestanti le spese sostenute oppure i preventivi di spesa di operatori specializzati del settore e, nel caso di opere a favore dei figli, anche lo stato di famiglia. Lo stato di famiglia può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione;
• in caso di congedi e formazione continua: certificato di frequenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
• nel caso di spese sostenute a favore dei figli o del coniuge: stato di famiglia
- la dichiarazione sottoscritta dall’Aderente che attesti l’importo dei premi che non ha dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzio- ne di portare in deduzione.
In caso di trasferimento ad un’altra forma pensionistica individuale o fondo pensione:
- Modulo di Richiesta di Liquidazione firmato dall’avente diritto;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fisca- le del sottoscrittore
- documentazione attestante l’iscrizione ad altra forma di previdenza complementare unitamente alle coordinate bancarie necessarie per perfezionare il trasferimento.
In caso di decesso dell’iscritto:
- Modulo di Richiesta di Liquidazione firmato dagli aventi diritto;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fisca- le di tutti i Beneficiari;
- certificato di morte dell’Aderente;
- copia conforme all’originale, autenticata dal Segretario Comunale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se esiste il testamento);
- atto notorio o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale che attesti la non esistenza di testamento per capitali superiori a 250.000 Euro, altrimenti atto sostitutivo di notorietà auten- ticato dal Segretario Comunale; tali documenti dovranno contenere anche l’indicazione degli eredi legittimi;
- decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale) sulla destinazione del capitale in caso di Beneficiari minorenni;
- modulo ELENCO DEI BENEFICIARI.
In caso di liquidazione della rendita:
- Modulo di Richiesta di Liquidazione firmato dall’avente diritto;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fisca- le del sottoscrittore;
- per i titolari di reddito da lavoro o di impresa: copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata dall’Ente di Previdenza Obbligatoria; per i non titolari di reddito da lavoro o di impresa: dichiarazione dell’interessato inerente il compimento dell’età prevista dall’art. 1, comma 20 della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- ad ogni ricorrenza annuale della data di erogazione dovrà essere rilasciata apposita dichiara- zione atta a certificare l’esistenza in vita dell’Aderente; in caso di rendita certa tale dichiarazio- ne dovrà essere fornita solo dopo che sia trascorso il periodo di erogazione certa della rendita;
- in caso di rendita reversibile allegare i dati completi della persona designata a ricevere la rendi- ta in caso di decesso dell’Aderente, indicando la percentuale di reversibilità e la rateazione richiesta.
Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l’intervento dell’intermediario bancario e/o per particolari casistiche, l’autentica della firma del richiedente.
La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l’accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell’avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.
Art. 21 - Beneficiari
Al termine della Fase di Accumulo, sulla base di quanto indicato nel Decreto all’Art. 11 “PRESTA- ZIONI”, l’Aderente ha il diritto a percepire la prestazione pensionistica così come illustrata all’Art. 3 “PRESTAZIONI ASSICURATE” che precede.
Ai sensi di quanto previsto nel Decreto al comma 3 dell’Art. 14 “PERMANENZA NELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CESSAZIONE DEI REQUISISTI DI PARTECIPAZIONE”,
in caso di decesso dell’Aderente prima che sia maturato il diritto della prestazione pensionistica, la sua posizione individuale sarà corrisposta agli eredi o alle diverse persone indicate (“Beneficiari”) dall’Aderente stesso. In mancanza di eredi legittimi o dei Beneficiari, la posizione individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 22 - Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità
Le prestazioni pensionistiche così come le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) dell’Art. 13 “ANTICIPAZIONI” del Regolamento del PIP EUROVITA FUTURO sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli stessi istituti di previdenza obbligatoria.
Art. 23 - Imposte
Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico dell’Aderente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.
Art. 24 - Trasformazione
Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.
Art. 25 - Foro competente
Fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo
n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui il
suddetto procedimento non vada a buon fine il Foro competente, per la successiva fase giudiziale, è quello di residenza o di domicilio dell’Aderente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.
1.2 FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA
Art. 1 - Determinazione dell’ammontare della rendita
In caso di vita dell’Aderente alla scadenza della Fase di Accumulo, ovvero in epoca successiva in caso di prosecuzione volontaria della partecipazione al PIP EUROVITA FUTURO, il capitale matu- rato a tale data sarà convertito totalmente o parzialmente in una rendita vitalizia rivalutabile paga- bile in rate annuali posticipate.
L’Aderente ha la possibilità di chiedere alla Compagnia che la rendita annua vitalizia rivalutabile venga corrisposta in rate posticipate di periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile.
Tale richiesta dovrà essere effettuata con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data in cui l’Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica.
Come indicato all’Art. 10 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” del Regolamento del PIP EUROVI- TA FUTURO, l’Aderente che ha maturato il diritto della prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.
La rendita annua vitalizia si ottiene moltiplicando il montante maturato a scadenza, al netto dell’eventuale quota da convertire in forma di capitale, per i coefficienti di conversione in rendita come indicato di seguito.
La rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a scadenza, a fronte dei versamenti effettuati, per il coefficiente di conversione in rendita corrispondente riportato all’Allegato 2 “TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA” alle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Tali coefficienti potranno essere rideterminati in linea con quanto indicato nel successivo Art. 7 “RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE”.
La rendita annua vitalizia viene annualmente rivalutata sulla base di quanto disciplinato al punto A “MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTO”, dell’Allegato 1 “CLAU- SOLA DI RIVALUTAZIONE” che segue.
La Compagnia si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza della Fase di Accumulo una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza, con evidenza dei relativi costi e coefficienti di conversione in rendita che risulteranno in vigore all’epoca della corresponsione della prestazione pensionistica.
Entro sessanta giorni prima della data di scadenza della Fase di Accumulo, l’Aderente ha la possi- bilità di richiedere, in alternativa all’erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate, una delle seguenti forme di rendita rivalutabile erogabili in modo posticipato:
a) una rendita annua certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia corrisposta all’Aderente per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia. In caso di decesso dell’Aderente - nei primi cinque o dieci anni - la rendita verrà corrisposta alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L’importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” sia nel periodo in cui è corrisposta in modo certo, sia suc- cessivamente a tale periodo;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile corrisposta all’Aderente finché è invita e suc- cessivamente, in misura totale o per la quota di reversibilità scelta, alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L’importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” sia nel periodo in cui è corrisposta all’Aderente, sia, in caso di decesso, se corrisposta ai Beneficiari designati.
A scelta dell’Aderente la Compagnia può erogare, unitamente alla rendita, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato, tenendo conto delle somme già erogate a titolo di anticipazione per le quali non si è provveduto al reintegro; in tale circostanza l’importo della rendita viene proporzionalmente ridotto. Anche questa richiesta dovrà essere effettuata almeno sessanta giorni prima rispetto alla data in cui si matura il diritto alla prestazione pensionistica.
Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l’importo annuo della presta- zione pensionistica, non si applica agli Aderenti che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a Forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che non abbiano esercitato il diritto di riscatto totale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione.
Qualora l’importo annuo della rendita pensionistica, che si ottiene convertendo il 70% dell’intera posizione maturata a scadenza al lordo delle eventuali anticipazioni non reintegrate, risulti inferio- re al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può richiedere la liquidazione in forma di capitale dell’intero importo maturato.
Le condizioni e le modalità di erogazione della rendita saranno effettuate in base alle norme in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all’epoca di erogazione della prestazione in forma di rendita.
Art. 2 - Data di decorrenza della rendita
La data di decorrenza della rendita, coincide con la data di scadenza della Fase di Accumulo, indi- cata all’Art.3.1 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” della Sezione “FASE DI ACCUMULO” delle Condizioni Generali di Contratto, fatta salva la facoltà dell’Aderente di proseguire la contribuzione al Contratto oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appar- tenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di con- tribuzione a favore di una forma di previdenza complementare.
Art. 3 - Fase di erogazione della rendita
La Compagnia inizia a corrispondere la rendita all’Aderente in via posticipata: la prima rata viene perciò liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto.
Di conseguenza, in caso di decesso dell’Aderente, l’erogazione della rendita viene a cessare con l’ultima scadenza di rata precedente la data del decesso a meno che non ricorrano i presupposti per la liquidazione della rendita reversibile o certa.
Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.
Art. 4 - Modalità di corresponsione della rendita
Per tutti i pagamenti della Compagnia, l’Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere inviate in Compagnia, anche per il tramite dell’Istituto collocatore del contratto, previa compilazione del Modulo di richie- sta di liquidazione (allegato alle presenti Condizioni Generali di Contratto, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto).
L’Aderente dovrà inoltre fornire la seguente documentazione:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fisca- le del sottoscrittore;
- per i titolari di reddito da lavoro o di impresa: copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata dall’Ente di Previdenza Obbligatoria; per i non titolari di reddito da lavoro o di impresa: dichiarazione dell’interessato inerente il compimento dell’età prevista dall’art. 1, comma 20 della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- ad ogni ricorrenza annuale della data di erogazione dovrà essere rilasciata apposita dichiara-
xxxxx atta a certificare l’esistenza in vita dell’Aderente; in caso di rendita certa tale dichiarazio- ne dovrà essere fornita solo dopo che sia trascorso il periodo di erogazione certa della rendita;
- in caso di rendita reversibile allegare i dati completi della persona designata a ricevere la rendita in caso di decesso dell’Aderente, indicando la percentuale di reversibilità e la rateazione richiesta.
La Compagnia si riserva di chiedere l’ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante.
Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell’importo dovuto dopo il ricevimento della documentazione.
Art. 5 - Coefficienti di conversione
L’ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato a sca- denza per i coefficienti di conversione attualmente utilizzati dalla Compagnia come indicato in que- sta Sezione all’Art. 1 “DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RENDITA”.
Tali coefficienti variano in base:
- all’età dell’Aderente all’epoca della conversione,
- alla generazione di appartenenza,
- alla rateazione prescelta.
I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto:
- della speranza di vita residua dell’Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;
- di un rendimento atteso degli investimenti operati dalla Compagnia pari allo 0,50% annuo, implicito nei coefficienti di conversione in rendita;
- di un caricamento dell’1,25% sul valore capitale della rendita per le spese sostenute dalla Compagnia in fase di erogazione della rendita.
Conseguentemente a tali ipotesi, la rendita è determinata sin dall’inizio con la garanzia di un rendi- mento minimo pari al tasso tecnico.
Come indicato al successivo Art. 7 “RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIO- NE” i coefficienti di conversione potranno essere rideterminati sulla base delle rilevazioni demo- grafiche e delle condizioni finanziarie in vigore al momento della conversione. Tale rideterminazio- ne dei coefficienti non avrà effetto nei casi indicati al successivo Art. 7 “RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE”.
Nell’Allegato 2 “TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA” che segue vengono riportati - distinti per frazionamento della rendita ed età dell’Aderente - i coefficienti di conversione per 1.000,00 Euro di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo. La rendita annua può esse- re corrisposta anche in rate sub-annuali; in tal caso la rendita si ottiene dividendo la rendita annuale, ottenuta dall’applicazione dei coefficienti di conversione riportati in tabella, per il numero di rate.
Art. 6 - Basi demografiche e finanziarie
L’elaborazione dei coefficienti di conversione attualmente utilizzati dalla Compagnia è basata sull’adozione delle seguenti ipotesi:
- IPOTESI DEMOGRAFICA: utilizzo di annualità vitalizie elaborate dalla Compagnia sulla base della Tavola di mortalità IPS55U Impegni Immediati (modello per generazioni elaborato dall’ISTAT nel 2002 sulla base delle proiezioni di mortalità della popolazione residente per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2051), distinta per generazione;
- IPOTESI FINANZIARIA: tasso di interesse composto e posticipato dello 0,50%.
Art. 7 - Rideterminazione dei coefficienti di conversione
I coefficienti di conversione sono determinati in base agli elementi demografici e finanziari indicati al precedente Art. 5 “COEFFICIENTI DI CONVERSIONE”.
RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE DEMOGRAFICA
La Compagnia provvederà ad adeguare la componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti, tenendo conto sia della variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rile- vazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da un qualificato organismo pubblico e sia delle rilevazioni statistiche condotte su portafogli assicurativi.
I limiti e le condizioni per i quali è ammessa oggettivamente la rideterminazione e l’applicazione dei coefficienti di conversione così modificati, sono i seguenti:
a) siano decorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del Contratto, in modo tale da consenti- re una corretta applicazione del diritto di trasferibilità della posizione previdenziale;
b) non abbia già avuto inizio l’erogazione della rendita;
c) la rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sui soggetti, già Aderenti alla data di introdu- zione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto della prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
La Compagnia si riserva di rivedere ed eventualmente modificare i coefficienti di conversione nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.
La rideterminazione dei coefficienti di conversione - che incide sull’ammontare della rendita eroga- bile all’Aderente - avrà effetto sul capitale costitutivo della rendita derivante dai contributi corrispo- sti anche precedentemente nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.
RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA PARTE FINANZIARIA
In base agli andamenti effettivi dei mercati finanziari, fermo restando l’obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente paragrafo, la Compagnia stessa potrà modificare la base finanziaria unicamente con effetto sui versamenti successivi all’entrata in vigore della modifica.
La Compagnia si riserva di rivedere ed eventualmente modificare i coefficienti di conversione nel rispetto di quanto indicato ai precedenti capoversi.
COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL’ADERENTE IN CASO DI RIDETERMINAZIONE DEI COEF- FICIENTI
La Compagnia deve inviare almeno novanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni una comunicazione contenente i nuovi coefficienti di conversione del capitale maturato ovvero il nuovo tasso di interesse garantito. Nella comunicazione verranno indicate le conseguenze econo- miche sulla prestazione di rendita.
Nell’ipotesi in cui le modifiche apportate comportino un peggioramento oggettivo della prestazione pensionistica prevista dal Contratto, l’Aderente ha la possibilità di accettare o rifiutare tali modifi- che.
Per accettare le modifiche non sarà necessario operare in alcun modo e, trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della Compagnia riguardo le modifiche che interverranno, tali modifi- che si considereranno pienamente accettate.
Per rifiutare le modifiche sarà sufficiente comunicare per iscritto alla Compagnia - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - che si intende avvalersi del diritto di trasferire la propria posizione individuale ad un’altra forma pensionistica complementare.
Il trasferimento avverrà senza il pagamento di alcuna spesa secondo quanto previsto dall’Art. 15 “TRASFERIMENTI” della Sezione “FASE DI ACCUMULO” che precede.
ALLEGATO 1 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
Il presente Contratto - un piano assicurativo a premio ricorrente, destinato ad attuare una forma pensionistica complementare, come disciplinata dalla normativa sulla previdenza complementare - fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita, alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua del capitale in base alle condizioni di seguito indicate.
A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata FUTURIV, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei Contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata FUTURIV.
Il Contratto prevede due distinte fasi:
• Fase di Accumulo: durante la quale viene costituito il capitale in base ai versamenti comples- sivamente effettuati (piano di versamenti);
• Fase di Erogazione della rendita: durante la quale il capitale maturato nella fase precedente viene utilizzato per l’erogazione di una rendita vitalizia.
FASE DI ACCUMULO
A – MISURA ANNUA DELLA RIVALUTAZIONE
Il beneficio finanziario attribuito al Contratto è pari al rendimento finanziario annuo, - conseguito dalla Gestione Interna Separata FUTURIV rilevato nel mese di ottobre di ciascun anno e determi- nato con i criteri indicati nel “REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FUTU- RIV” - diminuito di una commissione di gestione variabile in funzione del rendimento finanziario annuo del FUTURIV indicata nella seguente tabella:
RENDIMENTO FINANZIARIO DEL FUTURIV | COMMISSIONE DI GESTIONE |
Fino al 4% | 1,25% |
Dal 4,01% al 6% | 1,35% |
Superiore al 6% | 1,50% |
La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario come sopra definito.
Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 20 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari allo 0,50%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Successivamente non viene garantito alcun tasso minimo di rivalutazione.
Per coloro i quali hanno aderito nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2014 e il 19 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo, è pre- vista una misura annua minima di rivalutazione garantita alla scadenza pari all’1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per i successivi versamenti la Compagnia si riserva di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all’Aderente.
Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effettuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo la misura annua minima di rivalutazio- ne garantita è pari al 2%. Tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente. Per i successivi versamenti la Compagnia si riserva di rivedere la misura annua minima di rivaluta- zione garantita da applicare, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all’Aderente.
B - RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE ASSICURATO
Il 31/12 di ogni anno, Eurovita rivaluta la somma dei capitali investiti, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.
Il capitale rivalutato verrà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale prece- dente, l’importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto A).
Tutti i capitali investiti vengono rivalutati al 31/12 di ogni anno, sommandosi alle rivalutazioni gene- rate dai premi versati in precedenza, secondo il seguente criterio:
- per i premi ricorrenti la prima rivalutazione è effettuata dividendo il capitale investito per il numero delle rate sub-annuali e applicando a tale risultato la misura di rivalutazione in base al numero di giorni che intercorrono tra la data di corresponsione di ciascuna rata di premio e il 31/12 del medesimo anno;
- per i premi aggiuntivi la prima rivalutazione è effettuata applicando la misura della rivalutazione in base al numero di giorni che intercorrono tra la data di corresponsione del premio e il 31/12 del medesimo anno;
- le rivalutazioni successive si effettuano sulla base di annualità intere.
In caso nel corso dell’anno siano intervenuti uno o più riscatti parziali, il capitale in vigore risulterà ridotto.
C - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RISCATTO, DI TRASFERIMENTO, DI ANTICI- PAZIONE, DI DECESSO DELL’ADERENTE, DI TERMINE DELLA FASE DI ACCUMULO
In caso di riscatto, di trasferimento ad altra forma pensionistica, di anticipazione, di decesso dell’Aderente ovvero di termine della Fase di Accumulo, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:
- il capitale in vigore al 31 dicembre dell’anno che precede la data di riferimento relativa all’even- to viene aumentato dell’interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo la misura annua di rivalutazione - di cui al punto A - fissata per il successivo 31 dicembre, se nota, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all’ultimo tasso di rendi- mento conosciuto relativo alla Gestione FUTURIV per il periodo di tempo effettivamente tra- scorso tra il suddetto anniversario e la data di riferimento di cui sopra.
- le quote di capitale derivanti dai premi effettivamente pagati nel periodo compreso tra il 31 dicembre dell’anno che precede la data di riferimento relativa all’evento e quest’ultima vengono invece aumentate dell’interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A, fissata per il successivo 31 dicembre, se nota, altrimenti con riferimento al tasso di rivalutazione ottenuto in base all’ultimo tasso di rendimento conosciuto relativo alla Gestione FUTURIV, per il periodo di tempo effetti- vamente trascorso tra la data di ogni singolo pagamento e la suddetta data di riferimento.
Per coloro i quali aderiscono a partire dalla data del 20 aprile 2015 per i versamenti effet- tuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo al termine della stes- sa o in caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita pari allo 0,50%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente.
Per coloro i quali hanno aderito nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2014 e il 19 aprile 2015 per i versamenti effettuati nel corso dei primi cinque anni di durata della Fase di Accumulo al termine della stessa o in caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita pari all’1,25%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente.
Per coloro i quali hanno aderito entro la data del 30 novembre 2014 per i versamenti effet- tuati nel corso dei primi dieci anni di durata della Fase di Accumulo al termine della stessa o in caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo è prevista una misura annua minima di rivalutazione garantita, pari al 2%; tale misura di rivalutazione minima garantita si consolida annualmente.
FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA
A - MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA
Il beneficio finanziario da attribuire alla rendita in godimento è pari al rendimento finanziario annuo
- conseguito dalla Gestione Interna Separata FUTURIV nell’esercizio costituito dai dodici mesi che precedono l’inizio del mese antecedente quello nel quale cade l’anniversario della data di decor- renza del pagamento della rendita, determinato con i criteri indicati nel “REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA - diminuito di una commissione applicata in misura fissa e pari a 0,75%. Ad es. per le rendite il cui godimento decorre dal mese di luglio, l’anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 giugno al 31 maggio.
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico dello 0,50%, la differenza tra il beneficio finanziario e il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale.
B - RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ANNUA VITALIZIA DURANTE IL GODIMENTO
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento, la rendita annua all’anni- versario immediatamente precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A.
ALLEGATO 2 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA
Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita, in base al frazio- namento scelto, espressa per Euro 1.000,00 di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo.
RENDITA IMMEDIATA
VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
RATEAZIONE DELLA RENDITA | ||||
Età | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile |
50 | 29,345 | 29,128 | 29,022 | 28,951 |
51 | 30,052 | 29,825 | 29,713 | 29,639 |
52 | 30,797 | 30,558 | 30,441 | 30,363 |
53 | 31,580 | 31,330 | 31,206 | 31,124 |
54 | 32,406 | 32,142 | 32,012 | 31,926 |
55 | 33,277 | 32,999 | 32,862 | 32,771 |
56 | 34,198 | 33,904 | 33,759 | 33,663 |
57 | 35,172 | 34,862 | 34,709 | 34,607 |
58 | 36,206 | 35,877 | 35,715 | 35,608 |
59 | 37,304 | 36,955 | 36,783 | 36,669 |
60 | 38,472 | 38,101 | 37,918 | 37,797 |
61 | 39,714 | 39,319 | 39,124 | 38,995 |
62 | 41,035 | 40,613 | 40,405 | 40,268 |
63 | 42,440 | 41,989 | 41,767 | 41,620 |
64 | 43,938 | 43,455 | 43,217 | 43,060 |
65 | 45,539 | 45,020 | 44,765 | 44,596 |
66 | 47,246 | 46,688 | 46,414 | 46,233 |
67 | 49,077 | 48,475 | 48,179 | 47,984 |
68 | 51,042 | 50,391 | 50,072 | 49,861 |
69 | 53,154 | 52,449 | 52,103 | 51,875 |
70 | 55,428 | 54,661 | 54,285 | 54,038 |
71 | 57,876 | 57,041 | 56,632 | 56,362 |
72 | 60,522 | 59,609 | 59,163 | 58,869 |
73 | 63,398 | 62,397 | 61,908 | 61,586 |
74 | 66,538 | 65,436 | 64,898 | 64,544 |
75 | 69,970 | 68,753 | 68,159 | 67,770 |
76 | 73,734 | 72,383 | 71,726 | 71,295 |
77 | 77,851 | 76,346 | 75,616 | 75,136 |
78 | 82,343 | 80,662 | 79,847 | 79,312 |
79 | 87,225 | 85,341 | 84,429 | 83,832 |
80 | 92,529 | 90,412 | 89,389 | 88,720 |
RENDITA CERTA PER 5 ANNI
VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
RATEAZIONE DELLA RENDITA | ||||
Età | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile |
50 | 29,328 | 29,112 | 29,005 | 28,934 |
51 | 30,033 | 29,807 | 29,695 | 29,621 |
52 | 30,775 | 30,537 | 30,420 | 30,342 |
53 | 31,555 | 31,305 | 31,182 | 31,100 |
54 | 32,378 | 32,114 | 31,984 | 31,898 |
55 | 33,245 | 32,968 | 32,830 | 32,740 |
56 | 34,161 | 33,868 | 33,724 | 33,628 |
57 | 35,130 | 34,820 | 34,668 | 34,567 |
58 | 36,157 | 35,829 | 35,667 | 35,560 |
59 | 37,246 | 36,898 | 36,727 | 36,613 |
60 | 38,402 | 38,033 | 37,851 | 37,730 |
61 | 39,630 | 39,237 | 39,043 | 38,915 |
62 | 40,934 | 40,514 | 40,308 | 40,171 |
63 | 42,319 | 41,870 | 41,650 | 41,504 |
64 | 43,793 | 43,312 | 43,076 | 42,920 |
65 | 45,363 | 44,848 | 44,595 | 44,428 |
66 | 47,035 | 46,482 | 46,210 | 46,030 |
67 | 48,822 | 48,226 | 47,933 | 47,740 |
68 | 50,733 | 50,090 | 49,774 | 49,566 |
69 | 52,780 | 52,085 | 51,743 | 51,519 |
70 | 54,976 | 54,221 | 53,852 | 53,608 |
71 | 57,332 | 56,512 | 56,110 | 55,846 |
72 | 59,866 | 58,972 | 58,535 | 58,247 |
73 | 62,599 | 61,623 | 61,146 | 60,832 |
74 | 65,554 | 64,484 | 63,962 | 63,618 |
75 | 68,742 | 67,567 | 66,994 | 66,617 |
76 | 72,182 | 70,887 | 70,257 | 69,843 |
77 | 75,879 | 74,449 | 73,754 | 73,298 |
78 | 79,838 | 78,256 | 77,489 | 76,985 |
79 | 84,059 | 82,308 | 81,459 | 80,904 |
80 | 88,548 | 86,607 | 85,668 | 85,053 |
RENDITA CERTA 10 ANNI
VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
RATEAZIONE DELLA RENDITA | ||||
Età | Annuale | Semestrale | Trimestrale | Mensile |
50 | 29,275 | 29,060 | 28,953 | 28,883 |
51 | 29,973 | 29,748 | 29,636 | 29,562 |
52 | 30,706 | 30,470 | 30,353 | 30,275 |
53 | 31,477 | 31,228 | 31,105 | 31,024 |
54 | 32,287 | 32,025 | 31,896 | 31,810 |
55 | 33,140 | 32,864 | 32,728 | 32,638 |
56 | 34,038 | 33,748 | 33,604 | 33,509 |
57 | 34,986 | 34,679 | 34,527 | 34,427 |
58 | 35,986 | 35,662 | 35,501 | 35,395 |
59 | 37,044 | 36,700 | 36,530 | 36,418 |
60 | 38,161 | 37,796 | 37,616 | 37,497 |
61 | 39,342 | 38,954 | 38,763 | 38,637 |
62 | 40,590 | 40,177 | 39,973 | 39,839 |
63 | 41,907 | 41,467 | 41,251 | 41,108 |
64 | 43,300 | 42,831 | 42,600 | 42,447 |
65 | 44,775 | 44,273 | 44,026 | 43,863 |
66 | 46,334 | 45,797 | 45,533 | 45,358 |
67 | 47,985 | 47,409 | 47,126 | 46,939 |
68 | 49,731 | 49,113 | 48,810 | 48,610 |
69 | 51,578 | 50,913 | 50,587 | 50,372 |
70 | 53,525 | 52,809 | 52,458 | 52,228 |
71 | 55,573 | 54,802 | 54,424 | 54,176 |
72 | 57,724 | 56,893 | 56,486 | 56,218 |
73 | 59,982 | 59,085 | 58,646 | 58,357 |
74 | 62,346 | 61,378 | 60,905 | 60,593 |
75 | 64,809 | 63,763 | 63,253 | 62,917 |
76 | 67,361 | 66,232 | 65,681 | 65,320 |
77 | 69,983 | 68,765 | 68,171 | 67,782 |
78 | 72,651 | 71,339 | 70,701 | 70,281 |
79 | 75,338 | 73,928 | 73,243 | 72,793 |
80 | 78,018 | 76,507 | 75,774 | 75,292 |
Nelle tabelle sopra riportate bisogna considerare per età quella raggiunta al momento della con- versione in rendita che, arrotondata ai sei mesi, deve essere modificata in base all’anno di nascita secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Generazione | Correzione età | |
Da | Fino a | |
1927 | + 3 | |
1928 | 1938 | + 2 |
1939 | 1947 | + 1 |
1948 | 1960 | 0 |
1961 | 1970 | - 1 |
1971 | - 2 |
ALLEGATO 3 - INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali
- di seguito anche sinteticamente: il Codice -)
Gentile Cliente,
in applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti.
A. Raccolta dei Dati e Finalità del Trattamento
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società (di seguito chiamata Eurovita) deve disporre di dati personali che La riguardano (es: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico, e-mail, dati clinici e relativi allo stato di salute) raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (1).
I dati raccolti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) conclusione, gestione, esecuzione e smobilizzo dei contratti emessi nell’ambito dell’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, cui Eurovita è autorizzata ai sensi della vigente normativa;
b) informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Eurovita.
La fornitura dei predetti servizi e/o prodotti assicurativi può altresì comportare, nei casi di Sua ade- sione al servizio di firma elettronica avanzata attivato dalla Società, anche la raccolta di Suoi dati biometrici (2), che saranno trattati esclusivamente per finalità ricomprese nel precedente punto a). In alcuni casi il conferimento di tali dati è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria o in base a disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza(3).
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati stretta- mente necessari a perseguire le finalità sopra descritte al punto a), in assenza del quale potrem- mo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso per il trattamento dei Suoi dati, inerente alle finalità di cui al suddetto punto b), Le viene richiesto al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricer- che di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti di Eurovita.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferi- menti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assi- curativi indicati nella presente informativa.
Il consenso può riguardare anche eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre catego- rie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti strettamente necessari, dalle auto- rizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
I dati sensibili od oggetto di particolare tutela, compresi quelli biometrici, potranno essere trattati solo previo Suo esplicito consenso ed esclusivamente per le seguenti finalità:
- conclusione, gestione, esecuzione e smobilizzo dei contratti emessi nell’ambito dell’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, cui Eurovita è autorizzata ai sensi della vigente normativa.
B. Modalità di Trattamento e Comunicazione dei Dati
I dati sono trattati (6) da Eurovita - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali.
Il trattamento dei dati viene eseguito da dipendenti e collaboratori della Società, nominati Incaricati del Trattamento, in conformità alle istruzioni ricevute e sotto il controllo dei Responsabili del Trattamento designati da Eurovita, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Sempre per le medesime finalità e con l’osservanza delle suddette modalità e procedure i Suoi dati personali, anche sensibili, e biometrici:
• sono trattati dalle Società di Riassicurazione preposte da Eurovita a valutare l’idoneità all’assunzione del rischio, le quali, viste le particolari necessità di riservatezza, sono state nomi- nate come Responsabili del Trattamento;
• sono resi accessibili a società incaricate della gestione del sistema informatico di Eurovita, dell’archiviazione dei dati, della digitalizzazione della documentazione contrattuale, nominate a tal fine Responsabili del Trattamento.
• possono essere comunicati ad assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assi- curazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicura- zione; banche, società di gestione del risparmio, sim, legali, periti, medici; società controllanti Eurovita, e/o a questa collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mer- cato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi posta- li (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di
• società di recupero crediti.
I dati personali e biometrici non sono soggetti a diffusione e possono essere trasmessi a Stati sia appartenenti che esterni all’Unione Europea.
La comunicazione dei dati può avvenire in favore di soggetti che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento, l’elenco dei quali viene costantemente aggiornato e può essere richiesto ad Eurovita in qualsiasi momento ai contatti indicati nella successiva sezione D).
I dati vengono trattati dai soggetti di cui alla presente informativa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del Codice.
C. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso Eurovita o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (7).
D. Titolare e Responsabili del Trattamento
Per l'esercizio dei Suoi diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Titolare del Trattamento Eurovita Assicurazioni
S.p.A. ai seguenti contatti:
Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx fax: 06/00000000
I dati identificativi dei Responsabili del Trattamento ed il modulo per l’esercizio dei diritti ex art. 7 del Codice sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx nell’apposita area dedicata alla privacy.
L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli ad Eurovita ai contatti sopra riportati.
NOTE
1) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali intermediari abilitati, agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddi- sfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forni- scono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurati- vo; altri soggetti pubblici.
2) I dati biometrici vengono convenzionalmente definiti come dati ricavati da “proprietà biologiche, aspetti comportamentali, caratteristiche fisiologiche, tratti biologici o azioni ripetibili laddove tali caratteristiche o azioni sono tanto proprie di un certo individuo quanto misurabili, anche se i metodi usati nella pratica per misurarli tecnicamente comportano un certo grado di probabilità” (Linee Guida Garante Privacy in materia di riconoscimento biometrico e firma grafo metrica – allegato A) al Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12/11/2014)
3) IVASS, CONSOB, CONSAP, COVIP, AGCM, Garante Privacy, etc.. Il conferimento di dati può riguardare anche adempimenti previsti dalla normativa fiscale, le conseguenti comunicazioni all’Amministrazione Finanzaria, nonché l’osservanza degli obblighi di identificazione, registra- zione ed adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa in tema di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, strumentali alla segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso Banca d’Italia.
4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salu- te ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distru- zione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
7) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice.
In particolare, l’art. 7 del Codice, intitolato “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” dispone testualmente:
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comuni- cati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel terri- torio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazio- ne di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commer- ciale.
La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materia- le commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'oppo- sizione presuppone un motivo legittimo.
ALLEGATO 4 - MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
°
°
°
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
CONTRATTO N.
ADERENTE
Cognome e Nome Codice Fiscale
Luogo e data di nascita Sesso
Residenza
Documento (tipo e numero)_ Rilasciato da
Luogo e data di rilascio Data di scadenza
CAUSALE DI LIQUIDAZIONE
Liquidazione Totale o Parziale Anticipazione Rendita Sinistro
DICHIARAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI
Contributi versati fino al 31/12/2000 €
Contributi versati dal 01/01/2001 al 31/12/2006 €
Contributi versati dal 01/01/2007 €
LIQUIDAZIONE TOTALE O PARZIALE
MOTIVO DELLA RICHIESTA:
Cessazione dell’attività lavorativa
Ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o Straordinaria
Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
……….% DELLA PRESTAZIONE DA LIQUIDARE IN FORMA DI CAPITALE
(la restante parte sarà liquidata in forma di rendita).
Liquidazione parziale del 50% della prestazione
ANTICIPAZIONE
IMPORTO ANTICIPAZIONE €
(l’importo si intende al lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente)
MOTIVO DELLA RICHIESTA:
Spese sanitarie
Spese acquisto o ristrutturazione prima casa Altre cause
Data Firma dell’Aderente
EUROVITA ASSICURAZIONI
O
-
R
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A
-
D
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B
O
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A
L
M
O
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).
RENDITA
Selezionare il tipo di rendita richiesta, con frazionamento: Rendita vitalizia
Rendita certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia:
5 anni
10 anni
Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa
Cognome Nome
Luogo e data di nascita Sesso
Indirizzo
Rendita reversibile nella misura del % a favore di:
Cognome Nome
Luogo e data di nascita Sesso
Indirizzo
Frazionamento:
annuale mensile semestrale trimestrale
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico su:
IBAN
Intestato a :
c/o Banca
Data
Timbro della Filiale e firma dell’Incaricato
(per identificazione del sottoscrittore)
Firma dell’Aderente/Beneficiario
ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA LIQUIDAZIONE
In caso di liquidazione totale o parziale:
- documentazione che attesti il verificarsi dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto; in particolare in caso di cessazione dell’attività lavorativa:
- per lavoratore dipendente: dichiarazione del datore di lavoro attestante le cause e la data della risoluzione del rapporto di lavoro;
- per lavoratore autonomo o libero professionista: copia conforme di atto notorio (reso innanzi alla Cancelleria del Tribunale, ad un Notaio o altro organo deputato a riceverlo) attestante l’avvenuta cessazione dell’attività lavorativa; documentazione attestante la cessazione dell’attività lavorativa (es. copia della ricevuta della chiusura della partita IVA, cancellazione dall’albo professionale, certificato di chiusura fornito dalla Camera di Commercio);
- per socio lavoratore di cooperativa: dichiarazione attestante l’uscita del socio lavoratore dalla cooperativa (es. copia della lettera di accettazione del recesso da socio lavoratore della cooperativa).
-- dichiarazione sottoscritta dall’Aderente che attesti l’importo dei premi che non ha dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzione di portare in deduzione.
In caso di anticipazione:
- documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’anticipazione; in particolare:
- in caso di spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: dichiarazione ASL attestante il carattere straordinario e necessario delle spese sanitarie, le regolari fatture attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di operatori specializzati;
- in caso di acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli: copia del rogito notarile di compravendita o il contratto preliminare con vidima notarile;
- in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i figli: le regolari fatture attestanti le spese sostenute oppure i preventivi di spesa di operatori specializzati del settore. Lo stato di famiglia può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- in caso di congedi e formazione continua: certificato di frequenza o
dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- nel caso di spese sostenute a favore dei figli o del coniuge: stato di famiglia
-- la dichiarazione sottoscritta dall’Aderente che attesti l’importo dei premi che non ha dedotto nell’anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente e che non ha intenzione di portare in deduzione.
In caso di trasferimento ad un’altra forma pensionistica individuale o fondo pensione:
-- documentazione attestante l’iscrizione ad altra forma di previdenza complementare unitamente alle coordinate bancarie necessarie per perfezionare il trasferimento.
In caso di decesso dell’iscritto (sinistro):
- certificato di morte dell’Aderente;
- copia conforme all’originale, autenticata dal Segretario Comunale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se esiste il testamento);
- copia conforme all’originale, autenticata dal Segretario Comunale, dell’atto notorio che attesti la non esistenza di testamento, per capitali superiori a Euro, altrimenti atto sostitutivo di notorietà autenticato dal Segretario Comunale; tali documenti dovranno contenere anche l’indicazione degli eredi
legittimi;
- decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale) sulla destinazione del capitale in caso di beneficiari minorenni;
-- modulo ELENCO DEI BENEFICIARI;
-- fotocopia del documento d’identità e del tesserino del codice fiscale di ciascuno dei Beneficiari.
In caso di liquidazione della rendita:
- per i titolari di reddito da lavoro o di impresa: copia della lettera di accoglimento della domanda di pensione rilasciata dall’Ente di Previdenza Obbligatoria; per i non titolari di reddito da lavoro o di impresa: dichiarazione dell’interessato inerente il compimento dell’età prevista dall’art. 1, comma 20 della Legge 8 agosto 1995, n.335;
- ad ogni ricorrenza annuale della data di erogazione dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione atta a certificare l’esistenza in vita dell’Aderente; in caso di rendita certa tale dichiarazione dovrà essere fornita solo dopo che sia trascorso il periodo di erogazione certa della rendita;
- in caso di rendita reversibile applicare i dati completi della persona designata a ricevere la rendita in caso di decesso dell’Aderente, indicando la percentuale di reversibilità e la rateazione richiesta.
ALLEGATO 5 - QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
PROPOSTA / POLIZZA N. | ABI | CAB | SPORTELLO |
Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze.
Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere l’apposita “Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste”.
A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
a1. Cognome e Nome
a2. Luogo e Data di Nascita
B. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE
b1. Qual è attualmente il Suo stato occupazionale?
occupato con contratto a tempo indeterminato autonomo/libero professionista
pensionato
occupato con contratto temporaneo, di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, interinale, etc.. non occupato
C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE
c1. Lei ha eventuali soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti)? SI NO
D. INFORMAZIONI SULL'ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA
FAC-SIMILE
d1. Attualmente possiede altri prodotti assicurativi vita?
risparmio/investimento previdenza/pensione complementare
protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi, nessuna copertura assicurativa vita
E. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA
e1. Qual è la Sua capacità di risparmio medio annuo?
fino a 5.000 euro da 5.000 a 15.000 euro oltre 15.000 euro
e2. Qual è il Suo patrimonio disponibile per questa forma di investimento? Euro
F. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE IN RELAZIONE AL CONTRATTO
f1. Quali sono gli obiettivi assicurativo-previdenziali che intende perseguire con il contratto?
Reddito risparmio/investimento per ottenere oppure
Crescita
previdenza/pensione complementare
protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi, LTC)
f2. Qual è l’orizzonte temporale che si prefigge per la realizzazione degli obiettivi?
breve (<= 5 anni) medio (6 – 10 anni) lungo (> 10 anni)
f3. Qual è la Sua propensione al rischio e, conseguentemente, le Sue aspettative di rendimento dell’investimento, relativamente al prodotto proposto?
bassa
(non sono disposto ad accettare oscillazioni del mio investimento nel tempo e di conseguenza accetto rendimenti modesti ma sicuri nel tempo)
media
(sono disposto ad accettare oscillazioni contenute del valore del mio investimento nel tempo e di conseguenza accetto probabili rendimenti medi a scadenza del contratto o a termine dell’orizzonte temporale consigliato)
alta
(sono disposto ad accettare possibili forti oscillazioni del valore del mio investimento nell’ottica di massimizzarne la redditività e nella consapevolezza che ciò comporta dei rischi)
Mod. ADEQUS EIF ed.06-09.0
f4. Intende perseguire i Suoi obiettivi assicurativo-previdenziali attraverso:
versamenti periodici versamento unico
f5. Qual è la probabilità di aver bisogno dei Suoi risparmi nei primi anni di contratto? bassa alta
Altre informazioni
Data Il Contraente
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Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).
ALLEGATO 6 - INFORMATIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE ED ACCESSO ALL’AREA RISERVATA CLIENTI
INFORMATIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI
SERVIZI ON-LINE ED ACCESSO ALL’AREA RISERVATA CLIENTI (PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 DEL 16 LUGLIO 2013)
Gentile Cliente,
Le ricordiamo che sono attivi i servizi gratuiti on-line che Le permettono di consultare la Sua posizione assicurativa con Eurovita Assicurazioni S.p.A. e di ricevere le comunicazioni in formato elettronico in sostituzione del cartaceo, accedendo all’Area Clienti disponibile nella Home Page del nostro sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Per attivare i servizi suddetti, è necessario effettuare la registrazione come di seguito indicato:
1) Accedere al sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx, selezionare il link “Area Clienti” e cliccare sula voce “Registrazione”;
2) Inserire i dati obbligatori che le vengono richiesti, incluso il numero identificativo di un contratto attivo che ha sottoscritto con Eurovita ed il suo indirizzo di posta elettronica;
3) Accedere alla sua casella di posta elettronica, precedentemente indicata, aprire la comunicazione che la nostra Compagnia Le ha inviato per attivare il suo account e cliccare su “ATTIVA”.
Acceda nuovamente al Sito della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx, selezioni il link ”Area Clienti”, clicchi sulla voce “Consultazione” ed inserisca le sue credenziali, ovvero user-id e password. Eurovita, al termine della registrazione, renderà visibile la Sua posizione assicurativa e gran parte delle comunicazioni previste in corso di contratto Le saranno rese disponibili e scaricabili direttamente dalla Sua area riservata.
Inoltre, qualora intendesse optare anche per la ricezione in modalità elettronica di tutte le altre comunicazioni previste dalla/e polizza/e a Lei intestata/e potrà fornire espresso consenso nello spazio dedicato nella fase di registrazione. In tal caso le comunicazioni Le saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato e comunque pubblicate nella Sua area riservata.
Si evidenzia che il predetto consenso potrà essere revocato in ogni momento, dandone espressa comunicazione all'indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Tale revoca comporterà la riattivazione automatica dell'invio in formato cartaceo.
Mod. NCINFO EIF ed.10-15.0
La Compagnia provvederà ad aggiornare le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche delle coperture assicurative a cui si riferiscono, indicando chiaramente la data di aggiornamento.
In caso di difficoltà di accesso o di consultazione all’area riservata potrà rivolgersi al servizio gratuito di assistenza fornito dalla Compagnia, utilizzando il seguente contatto e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Tel. 00000000 - Fax 0000000000
Pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v.
Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonchè le operazioni di capitalizzazione
con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 Settembre 1991 n. 205).
Condizioni Generali di Contratto
Allegato 6 - Informativa per l’Attivazione dei Servizi On-Line ed Accesso all’Area Riservata Clienti
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2. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA FUTURIV
1. Denominazione e caratteristiche della Gestione Separata.
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre atti- vità di EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.a. (definita anche “Compagnia”), che viene contraddistin- ta con il nome “Futuriv” (di seguito “Gestione Separata”). La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro. Le risorse della Gestione Separata “ Futuriv” costituiscono patrimonio autonomo e separata rispetto al patrimonio della Compagnia e di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all’Art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibile dal fine previden- ziale al quale sono destinate.
La Gestione Separata “Futuriv” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali succes- sive disposizioni.
Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendi- menti realizzati dalla Gestione stessa.
2. Obiettivi e politiche di investimento della Gestione Separata.
La Gestione Separata “Futuriv” si pone come obiettivo di correlare in misura sempre maggiore gli investimenti con la struttura degli impegni nei confronti degli assicurati e di mantenere nel contem- po un portafoglio titoli in grado di garantire stabilità e continuità ai rendimenti.
Le scelte di investimento pertanto devono risultare coerenti con l’orizzonte temporale della struttu- ra per scadenze delle riserve e con il profilo di rischio della Compagnia ed essere improntate ad obiettivi di prudenza.
Ai fini del perseguimento dei principi di diversificazione e redditività, il portafoglio della Gestione Separata può essere investito, in coerenza con la normativa di settore, principalmente nelle attività indicate di seguito, nel rispetto dei seguenti limiti qualitativi e quantitativi (rispetto al valore totale del patrimonio della Gestione Separata):
- titoli governativi italiani e sovranazionali senza alcun limite;
- titoli obbligazionari corporate fino a un massimo del 30%. Nei casi in cui l’emittente degli stru- menti sia non investment grade o privo di rating, la Gestione Separata potrà investire negli stessi in misura massima del 4% con limite dello 0,5% per singolo emittente;
- titoli obbligazionari non invesment grade o privi di rating fino a un massimo del 8%(ad eccezio- ne di titoli emessi dalla Repubblica Italiana)
- titoli azionari fino ad un massimo del 7%, al netto delle partecipazioni strategiche;
- titoli del comparto immobiliare fino ad un massimo del 4%;
- fino ad un massimo del 5% in investimenti alternativi.
Gli investimenti hanno come area geografica di riferimento prevalente l’area Euro e in misura resi- duale – massimo 20% del patrimonio della Gestione Separata - altri Paesi dell’area OCSE; nell’ambito della singola nazione sono ammessi investimenti per una concentrazione complessiva del 8%, fatta eccezione per l’Italia e per emissioni di Enti governativi sovranazionali.
Gli investimenti rientranti nell’ambito delle operazioni infragruppo sono ammessi nel limite massi- mo del 2% del patrimonio complessivo. Si assicura comunque la tutela del contraente da possibili situazioni di conflitto di interesse.
Non è escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo pre- viste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
L’investimento in strumenti derivati di copertura sarà possibile fino ad un massimo del 100%, men- tre le operazioni in strumenti derivati finalizzati alla gestione efficace del portafoglio fino ad un massimo del 5%.
Il cliente tipo di un contratto collegato alla Gestione Separata FUTURIV è colui che possiede una
bassa propensione al rischio e ha come obiettivo quello di realizzare un proprio piano di previden- za complementare. Le tipologie di polizze ammesse nella presente Gestione Separata sono esclu- sivamente di carattere previdenziale.
3. Spese ed oneri a carico della Gestione Separata.
Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente dalle spese effettiva- mente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata, dal contributo di Xxxxxxxxx dovuto alla Covip ai sensi di legge e dalle spese relative alla remunerazione e dallo svol- gimento dell’incarico di Responsabile del PIP. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qual- siasi modo effettuate.
4. Rendimento della Gestione Separata.
Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento, inteso come esercizio ammini- strativo della Gestione Separata “Futuriv”, decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il rendimento annuo della Gestione Separata “Futuriv” si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione di competenza dell’esercizio alla giacenza media delle attività della Gestione stes- sa. Il rendimento della gestione separata beneficerà di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.a in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Per risultato finanziario della Gestione Separata “Futuriv” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio conseguiti dalla stessa Xxxxxxxx, comprensivi degli scarti di emissio- ne e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.
Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corri- spondenti attività nella Gestione Separata “Futuriv”.
Il valore di iscrizione nella Gestione Separata di un’attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 3 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Per giacenza media delle attività della Gestione Separata “Futuriv” si intende la somma della gia- cenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della Gestione Separata “Futuriv”.
La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscri- zione nella Gestione Separata “Futuriv”. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
5. Verifica contabile della Gestione Separata.
La Gestione Separata “Futuriv” è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione contabile iscritta nel Registro previsto dalla normativa vigente. In particolare sono certifi- cati:
a) la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della Gestione stessa conformemente a quanto disposto dal presente rego- lamento, nonché dalla normativa primaria e secondaria di settore in materia di investimenti;
b) la conformità alla normativa di settore dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata nel periodo di osservazione;
c) la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso di rendimento relativo al periodo di osservazione (di cui al precedente paragrafo 4.);
d) l’adeguatezza dell’ammontare delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto all’importo delle corrispondenti riserve matematiche determina- to dalla Compagnia alla stessa data;
e) la conformità del rendiconto riepilogativo e del prospetto della composizione della Gestione Separata alle disposizioni di settore.
6. Fusione o scissione della Gestione Separata.
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità, in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione o di adeguatezza dimensionale, senza addurre danno alcuno all’Aderente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento prescelti, potrà procedere alla fusione/scissione della Gestione Separata “Futuriv” con/in altra Gestione Separata avente analo- ghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento.
In tal caso la Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione all’Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione/scissione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall’operazione e le modalità di adesione o meno all’operazione.
La Compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’Aderente, tutte le attività finanziare relative alla Gestione Separata presso la Gestione derivante dalla fusione/scissione.
7. Modifiche al Regolamento della Gestione Separata.
La Compagnia si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si rendessero necessarie per adeguarne i contenuti alla sopravvenuta normativa primaria e secondaria o a seguito di mutati criteri gestionali con esclusione, in quest’ultimo caso, di applicazione di modifiche meno favorevoli per l’Aderente.