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PROVVEDIMENTO RECANTE GLI INDICATORI DI ANOMALIA PER LE SOCIETA’ DI REVISIONE E REVISORI LEGALI CON INCARICHI DI REVISIONE SU ENTI DI INTERESSE PUBBLICO
LA BANCA D’ITALIA
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2005, e in particolare l’articolo 22;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto, in particolare, l’articolo 41, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. n. 231 del 2007, in base al quale con provvedimento della Banca d’Italia, su proposta dell’Unità di Informazione Finanziaria, sono emanati indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) dello stesso decreto;
Visto, in particolare, l’art. 18, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante modifiche all’art. 13 del d.lgs. n. 231 del 2007;
Visto il provvedimento della Consob, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dei soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera a), del citato d. lgs. n. 231 del 2007, adottato ai sensi dell’art.7, comma 2, del medesimo decreto;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 41, comma 1, del citato d.lgs. n. 231 del 2007 i destinatari “inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando xxxxx, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”;
Su proposta della Unità di Informazione Finanziaria;
Sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria;
DISPONE
Articolo 1
(Definizioni)
1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per:
a. “finanziamento del terrorismo”: in conformità con l’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, “qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,
alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”;
b. “Paesi o territori a rischio”: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;
c. “riciclaggio”: ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, “le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”;
d. “UIF”: l’Unità di Informazione Finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Articolo 2
(Destinatari)
1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento e nel relativo allegato si applicano alle società di revisione e ai revisori legali con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico (infra revisori). Per “enti di interesse pubblico” si intendono quelli di cui all’art.16, del d.lgs. n. 39 del 2010.
Articolo 3
(Indicatori di anomalia )
1. Al fine di agevolare la valutazione da parte dei destinatari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si forniscono in allegato al presente provvedimento indicatori di anomalia.
2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
3. L’elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.
4. La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette.
5. L’assenza di indicatori previsti nell’allegato può non essere sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta. I destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto profili di sospetto.
6. Gli indicatori sono articolati di norma in sub-indici; i sub-indici costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell’indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell’operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l’eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.
7. In presenza di comportamenti descritti negli indicatori, i destinatari, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell’operazione.
8. I destinatari si avvalgono degli indicatori nell’ambito della attività professionale svolta e in conformità con gli obiettivi e i principi di revisione applicabili di volta in volta agli specifici incarichi.
9. Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2007, pubblicati sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/XXX.
Articolo 4
(Obbligo di segnalazione)
1. I destinatari adempiono l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività professionale. In tale ambito sono inclusi gli incarichi di due diligence.
2. I destinatari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.
3. In presenza di incarichi rifiutati o comunque non conclusi, i destinatari segnalano alla UIF le operazioni o gli atteggiamenti/elementi che inducano a ritenere che vi sia il sospetto di possibili attività di riciclaggio ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2007. La mera decisione da parte del cliente di revocare l’incarico non può costituire elemento fondante di una segnalazione.
4. Le dimissioni dall’incarico non esimono i destinatari, ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 231 del 2007, dall’effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
5. L’analisi dell’operatività ai fini dell’eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l’intera durata dell’incarico.
Articolo 5
(Strumenti di selezione automatica)
1. I revisori possono avvalersi di strumenti di selezione automatica delle operazioni anomale basati su parametri quantitativi, quali l’importo o la frequenza delle operazioni, e qualitativi, quali la tipologia e modalità delle stesse.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
1. La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione va effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.
2. L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette si distingue dall’obbligo di comunicazione delle misure di congelamento applicate, di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 109 del 2007.
3. I destinatari non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull’uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell’art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2007, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell’economia e finanze.
4. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati nel provvedimento emanato dalla UIF il 4 maggio 2011 ai sensi dell’art. 6, comma 6, lettera e-bis del d.lgs. n. 231 del 2007 e successive modificazioni.
IL GOVERNATORE
I. VISCO
Delibera n. 61 del 30.01.2013
ALLEGATO
INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL PROFILO SOGGETTIVO
1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: l’attività esercitata; la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria o dell’eventuale gruppo di appartenenza; i poteri di rappresentanza; la struttura di proprietà o di controllo; il titolare effettivo.
1.1. Il cliente fornisce informazioni che risultano palesemente difformi dalle evidenze riscontrate nello svolgimento delle procedure di revisione.
1.2. La documentazione contabile sembra essere manipolata, ovvero è presente solo in fotocopia o in formato elettronico ove dovrebbe essere presente in forma originale.
2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l’esecuzione della prestazione, senza alcuna plausibile giustificazione.
2.1. Il cliente rifiuta di concedere accesso alle registrazioni contabili, ovvero alle strutture (propri clienti, fornitori, consulenti) dalle quali possono essere acquisiti elementi utili per la revisione.
3. Il cliente è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della specie, quando effettua operazioni di significativo ammontare ovvero emergono all’attenzione del revisore operazioni della specie con controparti note per le medesime circostanze.
4. Il cliente è censito, ovvero è riconducibile a soggetti censiti ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ovvero emergono all’attenzione del revisore controparti del cliente note per le medesime circostanze.
5. Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ovvero in località apparentemente estranee alla propria zona di attività ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni o di specifiche esigenze.
INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL PROFILO OGGETTIVO
6. Operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo giustificate.
6.1. Effettuazione di operazioni complesse con controparti che esercitano attività non riconducibili a quella del cliente, specie se aventi ad oggetto la prestazione di servizi e consulenze.
6.2. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi o di convenienza economica dell’investimento.
6.3. Acquisto o vendita di beni o servizi a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi, in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
6.4. Valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando procedure diverse da quelle adottate in esercizi precedenti ovvero usualmente applicate e che determinano notevoli variazioni nei valori, in assenza di giustificazioni debitamente documentate.
6.5. Effettuazione di operazioni complesse finalizzate a fornire una rappresentazione distorta della situazione economico patrimoniale della società.
7. Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con l’attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario ovvero con il piano industriale del cliente ovvero del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate.
7.1. Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all’attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo.
7.2. Utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni nell’interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo significativo.
7.3. Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti a favore di soggetti che non appaiono avere relazione di alcun tipo con il cliente.
7.4. Cessioni di crediti, specie se infragruppo, prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte dai soggetti interessati.
7.5. Acquisto di beni a un prezzo sproporzionato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza, in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
7.6. Imprese che effettuano ripetuti pagamenti verso l’estero senza porre in essere altre movimentazioni riconducibili a operazioni di carattere commerciale.
7.7. Lettere di credito per operazioni di finanziamento commerciale internazionale incoerenti in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c’è relazione fra questi ultimi e il Paese indicato nella lettera.
7.8. Operazioni d’importo significativo che coinvolgono organizzazioni non lucrative che presentano tra loro connessioni non giustificate (quali ad esempio la condivisione dell’indirizzo, dei rappresentanti o del personale).
7.9. Operazioni effettuate da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell’ente.
8. Operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi di mercato ovvero effettuate con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto, in assenza di qualsivoglia giustificazione.
8.1. Stipulazione di accordi contrattuali apparentemente riconducibili a contratti tipo, con variazioni atte a favorire la gestione o la movimentazione di denaro non prevista dal contratto tipo.
8.2. Versamento di anticipi che risultano di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta.
8.3. Operazioni di vendita o spedizione ovvero scritture di rettifica insolite per natura o ammontare.
8.4. Operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati ovvero su titoli al portatore.
8.5. Alterazione delle registrazioni contabili, dei termini e delle condizioni di operazioni di importo significativo e inusuali per il cliente.
9. Operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi dal cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del cliente, qualora i rapporti commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati.
9.1. Garanzie rilasciate da terzi non legati da rapporti con il cliente, soprattutto se provenienti dall’estero e per importi rilevanti.
9.2. Stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con il cliente.
9.3. Rilascio di fideiussioni a favore di terzi senza alcuna plausibile giustificazione.
9.4. Pagamento delle operazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.
9.5. Finanziamenti di ammontare significativo assistiti da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio ovvero assistiti da garanzie reali, ubicate nei suddetti Paesi.
9.6. Pagamento di fatture relative a transazioni commerciali ad opera di controparti diverse da quelle cui le fatture sono intestate e/o le merci sono spedite, specie se residenti in Paesi o territori a rischio, in assenza di adeguate giustificazioni.
INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE MODALITA’ DI PAGAMENTO UTILIZZATE DAL CLIENTE
10. Ripetuti e ingiustificati pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all’eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
11. Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi complessivamente rilevanti.
11.1. Pagamenti effettuati a titolo di compensi o anticipi spese in favore di amministratori o del personale.
11.2. Incasso di crediti in contante, specie se seguiti dal trasferimento degli stessi a terzi in assenza di ragionevoli motivi.
11.3. Frequenti trasferimenti di fondi da e/o a favore di soci in contante.
11.4. Operazioni di pagamento o incasso di fatture per contanti per importi rilevanti.
12. Frequenti operazioni per importi di poco inferiori ai limiti di legge, con presumibili finalità elusive degli obblighi antiriciclaggio, soprattutto se effettuate in contanti, in assenza di giustificate esigenze.
12.1. Acquisto di più titoli al portatore (ad es. libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito) di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge e complessivamente consistente.
12.2. Operazioni di pagamento o incasso di fatture per importi di poco inferiori ai limiti di legge con apparente ricorso a tecniche di frazionamento, in assenza di adeguate giustificazioni.
INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE
13. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.
14. Operazioni di investimento di natura finanziaria incoerenti, per caratteristiche e importi, con il profilo economico-patrimoniale o l’attività esercitata dal cliente o dall’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
15. Operazioni di emissione o collocamento di strumenti finanziari aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico–patrimoniale o all’oggetto della società o dell’eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.
16. Finanziamenti ottenuti sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, specie se di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi o territori a rischio.
17. Presenza di una pluralità di finanziamenti in assenza di garanzie fornite dal cliente o dall’eventuale gruppo societario a cui lo stesso appartiene.
18. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all’attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi o territori a rischio.
19. Sussistenza di fatture, specie se di importo significativo, relative all’erogazione di servizi che, in base all’attività di revisione, non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il cliente non è in grado di fornire ulteriore riscontro, in assenza di plausibili giustificazioni.
20. Emissione di fatture prive di dati essenziali ovvero a carico di controparti che risultano inesistenti o di comodo ovvero carenza, incoerenza o inattendibilità della documentazione presentata a corredo delle stesse, in assenza di adeguate giustificazioni.
21. Pagamento di fatture con ricorso a modalità che ostacolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi (es. tramite conti di corrispondenza) o comportano l’intervento di terzi estranei al rapporto negoziale, in assenza di adeguate giustificazioni.
22. Pagamenti a fornitori per beni non ricevuti ovvero registrazione di scritture contabili fittizie.
23. Mancata presenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal cliente, specie se per ammontare significativo, in assenza di plausibili giustificazioni.