Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: ”Disciplina dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche, in attuazione dell’art.16 della L.R. 22/2021”
Allegato A
Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: ”Disciplina dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche, in attuazione dell’art.16 della L.R. 22/2021”
Indice
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI 1
Art.1 - Oggetto 1
Art.2 - Indirizzi per i comuni 1
Art.3 - Raccordo tra enti e monitoraggio sistematico 3
Art.4 - Trasmissione dei dati 3
Art.5 - Divieto di uso della plastica 3
Art.6 - Esercizio dell’attivit`a 4
Art.7 - Ulteriori disposizioni sui posteggi 5
Art.8 - Consumo immediato di prodotti 5
Art.9 - Concessioni temporanee 6
Art.10 - Normativa igienico-sanitaria 6
Capo II - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE 7
Art.11 - Abilitazione all’esercizio dell’attivit`a 7
Art.12 - Identificativo elettronico 8
Capo III - MERCATI E FIERE 8
Art.13 - Individuazione di nuovi mercati e fiere 8
Art.14 - Istituzione del mercato 9
Art.15 - Istituzione della fiera 10
Art.16 - Mercati, fiere e posteggi isolati a carattere sperimentale 10
Art.17 - Trasferimento di sede dei mercati e delle fiere, modifiche 11
Art.18 - Durata delle autorizzazioni e concessioni nei mercati e nelle fiere 11
Art.19 - Procedura per l’assegnazione di posteggi nei mercati e nei posteggi isolati 12 Art.20 - Criteri per l’assegnazione dei posteggi nei mercati e nei mercati isolati . 12 Art.21 - Criteri per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere 14
Art.22 - Disciplina e modalit`a di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
o comunque non assegnati 15
Art.23 - Operatore proveniente da uno stato europeo o extra europeo 15
Art.24 - Assegnazione dei posteggi riservati nei mercati e nelle fiere 15
Art.25 - Mercato agricolo 16
Art.26 - Posteggi isolati 16
Art.27 - Registro delle presenze 16
Art.28 - Svolgimento dell’attivit`a da collaboratori 17
Art.29 - Riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio 17
Capo IV - FORME PARTICOLARI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 18
Art.30 - Attivit`a su aree demaniali marittime 18
Art.31 - Attivit`a su aree private 18
Art.32 - Attivit`a negli aeroporti, stazioni e autostrade 18
Art.33 - Attivit`a in grandi e medie strutture di vendita, Centri commerciali, impianti di distribuzione dei carburanti 19
Art.34 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali 19
Art.35 - Promozione del commercio equo e solidale 20
Capo V - MERCATI DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO E MER- CATINI DEGLI HOBBISTI E DEI CREATIVI 20
Art.36 - Mercati 20
Art.37 - Istituzione dei mercati di cui all’art. 37 21
Art.38 - Assegnazione dei posteggi nei mercati 21
Capo VI - SUBENTRO, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA 22
Art.39 - Subentro 22
Art.40 - Sospensione dell’attivit`a 24
Art.41 - Revoca dell’autorizzazione e inibizione dell’attivit`a 24
Capo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 25
Art.42 - Affidamento della gestione dei mercati e delle fiere 25
Art.43 - Obblighi degli operatori 26
Art.44 - Consistenza degli esercizi 26
Art.45 - Norme transitorie e finali 26
Art.46 - Entrata in vigore 27
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Oggetto)
1. Questo regolamento d`a attuazione alle disposizioni del Titolo II, Capo II, della legge regionale 22/2021 (Disciplina dell’attivit`a commerciale nella Regione Marche), che disciplinano il commer- cio su aree pubbliche.
Art.2 (Indirizzi per i comuni)
1. Le disposizioni relative al settore del commercio su aree pubbliche si attuano nel rispetto dei principi unionali di libert`a di stabilimento e libera prestazione dei servizi nonch´e semplificazione e tutela della concorrenza.
2. I Comuni regolamentano il commercio su aree pubbliche nel rispetto del presente Regolamento con l’obiettivo dell’innovazione e riqualificazione del settore, tenendo conto delle peculiarit`a del loro territorio, nonch´e dell’esigenza di contemperare il diritto dell’imprenditore al libero esercizio dell’attivit`a con quello della collettivit`a e dei consumatori alla fruizione di un servizio adeguato e rispondente alle diverse necessit`a ed esigenze.
3. La regolamentazione comunale persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a) evoluzione e innovazione della rete del commercio su aree pubbliche, con particolare riferi- mento alla promozione della:
– qualit`a del lavoro;
– formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
– trasparenza, qualit`a del mercato e libert`a d’impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzo, nonch´e la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva sulle aree pubbliche;
b) tutela dei consumatori in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubbliciz- zazione dei prezzi e dei prodotti, anche relativamente al commercio di prodotti usati o riciclati;
c) valorizzazione dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche al fine di favorire la redditivit`a, di promuovere la qualit`a sociale delle citt`a e del territorio, il turismo, l’enogastronomia e le produzioni tipiche locali nonch´e riequilibrio dei flussi di domanda attraverso una politica mirata a sostenere e rafforzare il commercio su aree pubbliche anche in zone degradate o nei Comuni interni, montani o rurali;
d) armonizzazione e integrazione del settore con le altre attivit`a economiche, al fine di fa- vorire l’equilibrio tra domanda e offerta e consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
e) efficacia e qualit`a del servizio da rendere al consumatore, con particolare riguardo all’adeguatezza della rete e all’integrazione dei mercati e delle fiere nel contesto sociale, ambientale e pae- saggistico;
f) salvaguardia e riqualificazione delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeo- logico e ambientale;
g) salvaguardia e riqualificazione della rete dei mercati e delle fiere nelle zone meno densamente popolate, in particolare nei Comuni montani, rurali e nei centri minori;
h) incentivazione della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati da parte delle imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, nel quadro dei principi dell’Unione europea, nonch´e di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale;
i) miglioramento della qualit`a ed efficienza dei servizi pubblici;
j) potenziamento della tutela dell’ambiente e del diritto alla salute dei cittadini;
k) rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati;
l) promozione di un’economia a basso impatto ambientale e a chilometro zero favorendo la commercializzazione e diffusione dei prodotti del territorio anche mediante l’utilizzo di sis- temi di nuova generazione;
m) attuazione di misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi, di collaborazione tra enti;
n) attuazione di misure di semplificazione per la diffusione ed il sostegno dell’amministrazione digitale;
o) localizzazione delle aree mercatali e fieristiche in modo da consentire un facile accesso agli operatori e consumatori, il rispetto delle esigenze della popolazione residente, il rispetto dell’assetto e dei vincoli territoriali e delle attivit`a esistenti.
4. Nei propri regolamenti, i Comuni non possono prevedere alcuno dei requisiti vietati di cui all’articolo 14 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
5. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni fino all’esenzione per i tributi e le altre entrate di propria competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, per le attivit`a effettuate su posteggi nei Comuni e nelle frazioni di Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, nonch´e nelle zone periferiche urbane.
6. Nello stabilire i criteri, le modalit`a e le procedure relative alle concessioni, autorizzazioni, alle segnalazioni certificate di inizio attivit`a (SCIA) e alle comunicazioni, i Comuni devono rispettare le finalit`a e i principi generali fissati dalla 22/2021 e da questo regolamento, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
a) caratteristiche e sviluppo urbanistico del territorio;
b) traffico, mobilit`a, inquinamento acustico e ambientale.
Art.3
(Raccordo tra enti e monitoraggio sistematico)
1. Le Regioni in collaborazione con i Comuni, la Camere di Commercio, Anci, nonch´e assicurando il coinvolgimento delle associazioni di categoria, realizzano il monitoraggio delle attivit`a di com- mercio su aree pubbliche al fine di rilevare le condizioni di efficienza del mercato e la rispondenza delle attivit`a economiche alle esigenze di cittadini ed imprese prevedendo, altres`ı, la possibilit`a per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati di effettuare segnalazioni e rilevare criticit`a.
2. Al fine di attuare le attivit`a di monitoraggio cui al comma 1, la Regione effettua una rilevazione sistematica dei dati attraverso una piattaforma digitale.
Art.4 (Trasmissione dei dati)
1. In un’ottica di collaborazione tra enti ed al fine di consentire la raccolta, l’analisi ed il monitorag- gio dei dati relativi al commercio su aree pubbliche, i Comuni trasmettono in formato elettronico i titoli abilitativi ed ogni altro dato utile in loro possesso anche mediante l’uso della piattaforma regionale.
2. I dati trasmessi possono essere utilizzati anche ai fini del controllo sulle dichiarazioni rese ex art 46 e 47 d.p.r. 445/2000 dai soggetti beneficiari di contributi nell’ambito dei bandi emanati dalla struttura regionale.
3. I Comuni trasmettono tempestivamente, in modalit`a informatica, i dati relativi alle manifes- tazioni che si svolgono su aree pubbliche utili per l’aggiornamento del calendario regionale pre- visto dalla l.r.22/2021.
4. I dati raccolti sono finalizzati ad orientare la programmazione regionale anche ai fini dell’attribuzione dei contributi economici. Le imprese commerciali ricadenti nei Comuni in regola con l’invio dei dati all’osservatorio regionale del commercio che partecipano a bandi regionali hanno diritto ad una maggiorazione di punteggio.
Art.5
(Divieto di uso della plastica)
1. Per l’espletamento della attivit`a di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nonch´e per il consumo immediato nelle attivit`a commerciali su aree pubbliche che vendono prodotti alimentari `e vietato l’utilizzo dei prodotti di plastica oxo-degradabile e dei prodotti di plastica monouso non biodegradabile cos`ı come definiti dall’articolo 3 della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, quali posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), piatti, bicchieri, tazze, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti con o senza coperchio.
Art.6 (Esercizio dell’attivit`a)
1. L’attivit`a di commercio su aree pubbliche:
a) `e libera e pu`o essere esercitata su tutto il territorio regionale da persone fisiche, societ`a di persone, societ`a di capitali, cooperative e consorzi costituiti in Italia o in uno dei Paesi membri dell’Unione europea:
nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonch´e della normativa regionale e delle disposizioni comunali;
senza limitazioni e divieti posti al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa, su aree pubbliche, di somministrazione di alimenti e bevande, nonch´e per ogni altra forma di vendita anche di tipo artigianale, agricolo e industriale;
b) pu`o essere svolta:
su posteggi localizzati in area pubblica o privata data in utilizzo o disponibilit`a al Comune/Unione dei Comuni;
su qualsiasi area pubblica o nelle aree private autorizzate in forma itinerante e solo per il tempo necessario per la vendita;
c) `e subordinata:
al possesso dei requisiti di onorabilit`a a cui si aggiungono quelli professionali, solo se si tratta di attivit`a esercitata nel settore alimentare;
al rilascio della concessione e contestuale autorizzazione, necessari se si tratta di posteggi nei mercati, nelle fiere o posteggi isolati dove l’esercente intende esercitare l’attivit`a;
se effettuata in forma itinerante, alla presentazione della comunicazione al SUAP com- petente nel territorio dove l’esercente intende avviare l’attivit`a.
2. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche rilasciato o presentato in base alle nor- mative delle altre Regioni e delle Province autonome abilita all’esercizio dell’attivit`a in forma itinerante su tutto il territorio regionale, alla partecipazione alle fiere e alle c.d. spunte nei mercati e nei posteggi isolati nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento.
3. Gli organi di vigilanza verificano l’identit`a dell’operatore ed eventuali deleghe nonch´e l’originale del titolo abilitativo presentato o rilasciato dal Comune territorialmente competente. Tale doc- umento pu`o essere sostituito con una copia del documento firmato digitalmente.
4. La modifica del settore merceologico o l’integrazione `e soggetta a semplice comunicazione al SUAP competente per territorio ed al possesso dei requisiti professionali se si tratta di attivit`a commerciale del settore alimentare.
5. E` vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all’azienda commerciale o al ramo d’azienda. Il subentrante acquisisce tutti i diritti del cedente, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e da questo regolamento. Le presenze nei mercati e nelle fiere non pos- sono essere cedute separatamente dall’azienda o dal ramo d’azienda riconducibile a uno specifico titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche
6. L’operatore che effettua la spunta e non occupa o lascia il posteggio assegnato prima dell’orario come individuato dal regolamento comunale, perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore valutati dall’organo competente.
7. Il Comune pu`o autorizzare lo svolgimento dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche anche nelle giornate festive, in orario serali e/o notturni.
8. L’autorizzazione all’esercizio dell’attivit`a e la concessione di posteggio sono rilasciate contestual- mente dal SUAP competente in cui ha sede il posteggio. Il Comune rilascia per ogni posteggio l’autorizzazione e contestualmente la concessione preferibilmente mediante un titolo unico ai sensi della normativa statale e regionale vigente e dei relativi provvedimenti attuativi.
9. Non `e ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse, se non nel caso di rinuncia previsto dall’art. 73 l.r. 22/2021.
Art.7
(Ulteriori disposizioni sui posteggi)
1. L’attivit`a di commercio su posteggio nelle fiere, nei mercati e su posteggio isolato `e prioritaria- mente riservata agli operatori commerciali su aree pubbliche in possesso del titolo abilitativo.
2. L’autorizzazione e la contestuale concessione `e subordinata alla disponibilit`a del posteggio e abilita anche all’esercizio dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, alla partecipazione alle fiere, all’attivit`a di commercio nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati, nelle fiere e fuori mercato.
3. Uno stesso soggetto pu`o essere titolare o possessore di posteggi nei mercati e nelle fiere fino al limite massimo stabilito dall’articolo 59 comma 6, della l.r. 22/2021.
4. Gli operatori commerciali titolari di autorizzazione e relativa concessione che partecipano ai bandi comunali per le concessioni in scadenza possono chiedere al Comune, entro trenta giorni dal rilascio del nuovo titolo, la trascrizione in esso ovvero in altro titolo abilitativo a loro intestato delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nel territorio regionale.
5. Lo scambio consensuale dei posteggi previsto all’art. 60, comma 6, della l.r. 22/2021 `e consentito anche nell’ambito dei mercati con le stesse modalit`a previste per le fiere. Lo scambio di posteggio effettuato mediante scrittura privata non autenticata viene comunicato al SUAP competente per territorio.
Art.8
(Consumo immediato di prodotti)
1. Nelle attivit`a commerciali che vendono prodotti alimentari `e consentito il consumo sul posto solo all’interno dell’area mercatale definita sulla base della planimetria o perimetrazione comunale, su piani di appoggio/tavoli dedicati non apparecchiati, sgabelli, stoviglie e posate a perdere biodegradabili.
2. Per le attivit`a di cui al comma 1 `e consentita:
a) l’esposizione di cartelloni o lavagne in cui vengono indicati i prodotti offerti con l’indicazione dei relativi prezzi;
b) la vendita mediante distributori automatici per i prodotti che non sono di propria produzione nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. E` vietata:
a) la somministrazione di alimenti e bevande mediante la preparazione e fornitura del prodotto nel contenitore utilizzato per il consumo ovvero l’attivit`a di servizio assistito;
b) in caso di esercizio di un’attivit`a artigianale, la vendita di bevande che non sono di pro- duzione propria.
4. Devono essere rispettate le vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e urbanistico- edilizie, laddove necessario.
Art.9 (Concessioni temporanee)
1. In occasione di particolari eventi, manifestazioni, spettacoli, feste comunali e patronali , il Co- mune pu`o rilasciare concessioni temporanee di occupazione del suolo pubblico valide soltanto per il periodo indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
2. La domanda su modulistica pubblica regionale o nazionale deve contenere pena l’inammissibilit`a della stessa:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di societ`a di persone o di capitale, cooperative e consorzi la ragione sociale e la partita iva;
b) il settore o i settori merceologici;
c) il possesso dei requisiti di onorabilit`a;
d) il possesso dei requisiti professionali, se si tratta di attivit`a commerciale nel settore ali- mentare;
e) l’indicazione dei giorni e delle ore in cui si intende esercitare l’attivit`a.
3. Se pervengono piu` richieste rispetto ai posteggi disponibili, la concessione `e rilasciata sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorit`a:
a) ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC o del portale SUAP, considerando anche ora e minuti;
b) eventuali criteri previsti dal Comune;
c) sorteggio.
Art.10
(Normativa igienico - sanitaria)
1. Lo svolgimento dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitata, `e subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti
2. Il commercio di animali vivi `e esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. In ogni caso nei mercati, nelle fiere e nelle fiere promozionali `e vietato vendere animali vivi nello stesso posteg- gio o in posteggi contigui in cui sono esposti o commercializzati generi destinati all’alimentazione umana.
3. Gli operatori che esercitano l’attivit`a mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL o altre fonti energetiche sono soggetti al rispetto dell’apposita normativa in materia di sicurezza comprese le raccomandazioni tecniche o indicazioni tecniche di prevenzione incendi nonch´e le linee guida e/o circolari emanate per il contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche. Gli operatori in possesso della certificazione di conformit`a alla normativa in materia di sicurezza inclusa nell’omologazione del mezzo sono esclusi dalla presentazione della certificazione di corretta istallazione dell’impianto ad ogni partecipazione di attivit`a di commercio su aree pubbliche.
Capo II
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
Art.11
(Abilitazione all’esercizio dell’attivit`a)
1. L’esercizio dell’attivit`a di commercio itinerante, la modifica o aggiunta del settore merceologico
`e soggetto alla presentazione di apposita comunicazione, su modulistica pubblica regionale o nazionale, al SUAP competente per territorio nel quale l’esercente intende avviare l’attivit`a.
2. Il relativo procedimento `e disciplinato in particolare dalla legge 241/1990, dalla disciplina sullo sportello unico per le attivit`a produttive, dalla l. r. 22/2021 e dal presente Regolamento.
3. L’attivit`a pu`o essere iniziata dalla data di presentazione della relativa comunicazione.
4. La comunicazione deve indicare quanto previsto all’articolo 63, comma 3 e 4, della l.r. 22/2021. La limitazione non si estende alla cessione e/o gestione di titoli abilitativi esistenti.
5. La presentazione della comunicazione abilita il titolare proveniente dal una Regione italiana o dall’Unione Europea, ad esercitare l’attivit`a di commercio in tutto il territorio nazionale e comunitario.
6. I possessori del titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono abilitati a partecipare alle fiere, ai mercati anche se svolti in forma occasionali, e nei posteggi isolati.
7. Le societ`a di persone, di capitali, le cooperative e i consorzi possono presentare tante comuni- cazioni quanti sono i soci, a condizione che nella comunicazione sia nominativamente indicato il socio che opera.
8. Se le societ`a di persone, di capitali, le cooperative e i consorzi presentano un’unica comunicazione, possono essere inseriti a richiesta i nominativi dei soci che svolgono l’attivit`a di vendita su aree pubbliche.
9. Fermo restando il divieto di interdire al commercio itinerante l’intero territorio comunale stabilito dall’articolo 63, comma 8, della l.r. 22/2021, il Comune pu`o indicare zone o vie o piazze dove non
`e possibile svolgere l’attivit`a di commercio itinerante ovvero stabilire orari e modalit`a di esercizio particolari esclusivamente per motivi di pubblica sicurezza, igienico-sanitari, pubblico interesse, di rispetto delle norme sulla circolazione, viabilit`a e sosta veicolare, nonch´e, sentito il competente soprintendente ai sensi del combinato disposto dell’articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dell’articolo 70, comma 4, del d.lgs. 59/2010, per esigenze di salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali.
10. La cessazione dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche esercitata in forma itinerante deve essere comunicata al SUAP competente per territorio entro 30 giorni dalla cessazione.
Art.12 (Identificativo elettronico)
1. Il SUAP, avvalendosi della collaborazione con altri enti, pu`o informatizzare il procedimento di rilascio della concessioni/autorizzazioni agli operatori del commercio su aree pubbliche.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, il SUAP competente pu`o rilasciare all’operatore che esercita attivit`a di commercio su aree pubbliche un documento identificativo in formato elettronico in cui sono contenuti i dati dell’impresa ed i titoli abilitativi in suo possesso.
3. Il documento rilasciato pu`o contenere anche un registro elettronico delle presenze/assenze dell’operatore.
A tal fine, il Comune dovr`a prevedere la relativa disciplina nel Regolamento di cui all’art. 64 della l.r. 22/2021.
Capo III
MERCATI E FIERE
Art.13
(Individuazione di nuovi mercati e fiere)
1. L’individuazione delle aree da destinare a mercati, fiere e posteggi isolati avviene nel rispetto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambi- entale;
b) delle compatibilit`a rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
c) della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
2. Relativamente alla lettera a) il Comune territorialmente competente deve sentire la soprinten- denza ai sensi del combinato disposto dell’articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dell’articolo 70, comma 4, del d.lgs. 59/2010, per esigenze di salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali.
Art.14 (Istituzione del mercato)
1. Il mercato `e istituito dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento nonch´e dalle disposizioni nazionali e comunitarie.
2. Nell’istituire un nuovo mercato il Comune, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, suddivide il nuovo mercato in tre settori distinti:
settore alimentare;
settore non alimentare;
settore destinato alla vendita di merce usata;
3. Nel caso di vendita di merce promiscua, usata e nuova, il settore di appartenenza `e quello della merce usata; l’operatore di commercio su aree pubbliche deve separare la zona dedicata alla vendita di merce usata da quella nuova.
4. Nei mercati gi`a esistenti all’entrata in vigore del presente Regolamento, i Comuni prevedono l’istituzione di posteggi specificatamente riservati al settore alimentare nelle seguenti fattispecie:
a) se non previsto la distinzione di cui al comma 2;
b) se la tipologia e la localizzazione del mercato non permette la distinzione nei tre settori.
5. In caso di vendita di capi di abbigliamento e/o accessori usati la vendita `e ammessa solo se i medesimi sono seguiti da apposita documentazione fiscale e sanitaria che ne certifichi tracciabilit`a e provenienza e che ne attesti inoltre l’ avvenuta igienizzazione secondo le normative sanitarie vigenti, fermo restando l’obbligo di esposizione del cartello indicante che si tratta di merce usata. Il Comune stabilisce nel proprio Regolamento modalit`a e caratteristiche del cartello.
6. Nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti:
a) gli esercenti operanti nel settore alimentare, anche associato al settore non alimentare, pos- sono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi alimentari;
b) gli esercenti operanti nel settore non alimentare possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi non alimentari;
c) gli esercenti operanti nel settore alimentare, anche associato al settore non alimentare, non possono scambiare consensualmente il posteggio di cui sono titolari nella zona loro riservata con un operatore del settore non alimentare;
d) gli esercenti operanti nel settore non alimentare, anche associato al settore alimentare, non possono scambiare consensualmente il posteggio di cui sono titolari nella zona loro riservata con un operatore del settore alimentare;
e) gli esercenti operanti nel settore alimentare, anche associato al settore non alimentare, non possono ottenere durante le operazioni di spunta un posteggio non ricadente nella zona riservata al settore alimentare. Ugualmente, gli esercenti operanti nel settore non alimentare, anche associato al settore alimentare, non possono ottenere durante le operazioni di spunta un posteggio non ricadente nella zona riservata al settore non alimentare;
f) gli esercenti operanti nel settore destinato alla vendita di merce usata, possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata alla vendita di merce usata; tale disposizione si osserva anche nel caso di scambio consensuale del posteggio e durante le operazioni di spunta.
Art.15 (Istituzione della fiera)
1. La fiera `e istituita dal Comune nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 22/2021 e dal presente Regolamento nonch´e dalle disposizioni nazionali e comunitarie.
2. Nell’istituire una nuova fiera, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, il Comune suddivide la nuova fiera in almeno tre settori distinti:
settore alimentare;
settore non alimentare;
settore destinato alla vendita di merce usata.
3. Nel caso di vendita di merce promiscua, usata e nuova, il settore di appartenenza `e quello della merce usata; l’operatore di commercio su aree pubbliche deve separare la zona dedicata alla vendita di merce usata da quella nuova.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 9, commi 3 del presente Regolamento.
Art.16
(Mercati, fiere e posteggi isolati a carattere sperimentale)
1. Il Comune pu`o istituire mercati, fiere e posteggi isolati a carattere sperimentale di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.
2. I posteggi sono assegnati nel rispetto dei criteri e delle modalit`a fissate dal Comune che tengono conto dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza, semplificazione e celerit`a.
3. Terminato il periodo sperimentale il Comune, se intende istituire il mercato, la fiera o il posteggio isolato in via definitiva, si attiene alle disposizioni della l.r. 22/2021 e del presente Regolamento. In particolare, si applicano i criteri di selezione di cui all’articolo 20 del Regolamento e le pre- senze maturate durante il periodo sperimentale non vengono computate ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione.
Art.17
(Trasferimento di sede dei mercati e delle fiere, modifiche)
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 65 della l.r. 22/2021, il Comune relativamente al trasferimento in una nuova area del mercato e fiera:
provvede a comunicare, con almeno 5 giorni di anticipo, salvo casi di urgenza o impedimento per cause di forza maggiore, alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed agli operatori titolari di posteggio, la nuova area in cui si intende trasferire il mercato;
cura la predisposizione della relativa planimetria ed effettua l’assegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dai medesimi operatori, i quali sono chiamati a scegliere in base all’ordine derivante dall’applicazione dei seguenti criteri in ordine cronologico:
a) dell’anzianit`a di presenza su base annua nel mercato o nella fiera;
b) in caso di parit`a di presenze, si considera l’anzianit`a di inizio dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche attestata dalla Camera di Commercio;
c) per le fattispecie di subentro, compreso quello nell’attivit`a fra famigliari, e nel caso di acquisto, affitto e affidamento dell’azienda o del ramo di azienda si applica l’articolo 65 comma 3 della l.r. 22/2021.
2. Il Comune pu`o modificare la giornata di svolgimento del mercato o della fiera, la dislocazione dei posteggi, aumentare o diminuire gli stessi ovvero ampliarne la superficie, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.
Art.18
(Durata delle autorizzazioni e concessioni nei mercati e nelle fiere)
1. La durata delle autorizzazioni e contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati `e fissata dal Comune in base a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di concorrenza e libert`a di stabilimento.
2. Nel caso in cui l’area su cui insiste il posteggio non sia di propriet`a comunale, la durata della relativa autorizzazione e concessione `e vincolata alla concreta disponibilit`a dell’area da parte del Comune.
3. Le autorizzazioni e relative concessioni rilasciate dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche appartenenti al demanio di altri enti hanno, in ogni caso, una validit`a non superiore alla durata della relativa concessione rilasciata dall’ente proprietario dell’area demaniale.
4. Per le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, la durata delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio `e rispettivamente pari a quella prevista dal bando di assegnazione e dal progetto deliberato dal Comune.
Art.19
(Procedura per l’assegnazione di posteggi nei mercati e nei posteggi isolati)
1. Ai fini dell’assegnazione di posteggi nei mercati o di posteggi isolati, il Comune predispone appositi bandi nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, celerit`a, concorrenza ed evidenza pubblica.
2. Il bando, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al Registro di cui all’art. 7 della l.r. 15/2021, `e approvato entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di verifica della disponibilit`a di posteggi.
3. Il bando deve contenere, oltre a quanto previsto dall’art 60 della l.r. 22/2021 e dal Regolamento comunale:
a) il numero dei posteggi, le dimensioni dei posteggi e dell’area di mercato, i settori merceo- logici;
b) il termine per l’invio dell’istanza di partecipazione, non inferiore a 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sul BUR e sull’Albo Pretorio del Comune;
c) l’indicazione dell’obbligo di opzione nel caso di presentazione di piu` domande da parte dello stesso richiedente. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comu- nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, il richiedente deve indicare al Comune il posteggio prescelto. In caso di opzione mancante o tardiva, la scelta del posteggio
`e effettuata d’ufficio dal Comune.
4. Il bando `e pubblicato sul B.U.R. e sull’Albo Pretorio del Comune procedente.
5. La graduatoria `e formata sulla base dei criteri indicati al successivo articolo 20 del presente Regolamento.
Art.20
(Criteri per l’assegnazione dei posteggi nei mercati e nei mercati isolati)
1. Nelle procedure di selezione per l’assegnazione su area pubblica di posteggi nei mercati o di posteggi isolati, si tiene conto dei seguenti criteri e relativi punteggi:
a) anzianit`a di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. L’anzianit`a, riferita alla ditta individuale (individuata mediante partita iva o codice fiscale nel caso in cui alla ditta non sia associata la partita iva) del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando `e sommata a quella dell’eventuale dante causa cui `e subentrato nella titolarit`a del titolo abilitativo ed `e calcolata con i seguenti punteggi:
– anzianit`a di iscrizione fino a 5 anni: 5 punti;
– anzianit`a di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni: 10 punti;
– anzianit`a di iscrizione oltre 10 anni: 15 punti;
b) qualit`a dell’offerta FINO A PUNTI 15:
l’operatore deve essere in possesso di almeno due dei seguenti criteri relativi alla qualit`a del prodotto: “prodotti biologici”, appartenenti al “distretto biologico unico” o realiz- zati con “metodo biologico”, a “filiera corta”, a “chilometro zero”, prodotti tipici locali e delle filiere marchigiane in particolare agricole, prodotti della tradizione, prodotti “Made in Italy” (prodotti di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine e di quella
nazionale) ovvero “100% made in Italy”, “100% Italia”, o similari realizzati interamente in Italia, prodotti dell’artigianato artistico o dell’artigianato locale; prodotti che valorizzano la biodiversit`a e sostenibilit`a, partecipazione ai c.d. mercati della terra ovvero mercati che valorizzano le piccole filiere locali.
c) tipologia del servizio fornito FINO A PUNTI 8:
l servizio fornito deve prevedere almeno una delle modalit`a di seguito proposte: ampia possibilit`a di scelta per il consumatore finale anche attraverso l’organizzazione di degus- tazioni per la promozione del prodotto; iniziative di marketing, tracciabilit`a dei prodotti, impegno da parte dell’operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio; vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell’et`a della clientela o di prodotti mancanti; vendita informatizzata o on-line; disponibilit`a a turni di orario al- ternativi o supplementari; vendita dei prodotti, in particolare nelle zone interne o montane o nei c.d. “borghi diffusi”; capacit`a di interazione del progetto con il sistema turistico – ricettivo del territorio locale.
d) presentazione di progetti innovativi FINO A PUNTI 8:
il progetto presentato deve prevedere almeno una delle caratteristiche di seguito proposte: la compatibilit`a architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (come ad es. le strutture in legno per i mercati nelle zone montane), ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto; il risparmio energetico; l’utilizzo di energie pulite o di automezzi a basso impatto ambientale; la vendita di prodotti ottenuti da attivit`a di riciclo, riuso, rigenerazione di materiali nonch´e confezionati attraverso sistemi a basso impatto ambientale ovvero sfusi ed alla spina; la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile e femminile; la valorizzazione delle nuove realt`a imprenditoriali che si fondano su modelli di impresa a specializzazione intelligente, la promozione di iniziative solidaristiche mediante la donazione di merci invendute; creazione di reti per la promozione e la condivisione di iniziative o servizi tra coloro che effettuano attivit`a di commercio nella stessa localit`a. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettera b), c) e d) pu`o essere comprovato mediante certificazioni, attestati o dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
e) della maggiore professionalit`a acquisita dall’impresa nell’esercizio dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche ricavabile dalle presenze nei mercati e nelle fiere, anche in modo discon- tinuo, fino ad un massimo di 30 punti proporzionalmente calcolati rispetto al punteggio massimo.
2. Per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeo- logico, artistico e ambientale o presso edifici di valore: oltre ai criteri di cui alle lettere b) c) d), il Comune pu`o valutare l’impegno dell’operatore a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai Comuni territorialmente competenti d’intesa con il Soprintendente. In tale caso, oltre ai criteri e punteggi di cui al comma 1, si attribuisce un punteggio aggiuntivo pari a 3 punti nel caso in cui l’operatore aggiudicatario si impegni ad onorare l’impegno, entro il termine previsto dal bando, di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territori- ale e a rispettare eventuali condizioni particolari, quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai Comuni territorialmente competenti.
3. I punteggi di cui al comma 1 possono essere integrati fino ad un massimo di 3 punti sulla base della valorizzazione dell’investimento effettuato, dimostrata dal know how dell’impresa o dal valore riferito all’avviamento commerciale.
4. A parit`a di punteggio totale si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Il criterio di cui alla lettera e) pu`o essere applicato anche a coloro che effettuano la spunta: in questo caso si considera l’anzianit`a acquisita nella spunta sull’intero mercato; vengono attribuiti 15 punti a chi vanta la maggiore anzianit`a di spunta sull’intero mercato.
6. L’esercente deve rispettare i criteri indicati nel presente articolo o nel Regolamento comunale sia essi obbligatori o facoltativi per tutta la durata dell’autorizzazione; al momento della presen- tazione della domanda il richiedente sottoscrive un atto di impegno nei confronti del Comune.
7. In caso di subingresso, il cessionario a sua volta deve sottoscrivere un atto unilaterale di impegno da presentare a corredo della comunicazione di subingresso.
8. ll Comune effettua verifiche periodiche sul rispetto dei presenti criteri da parte dell’operatore, provvedendo, in caso di inottemperanza, ad un invito a regolarizzarsi entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l’interessato non abbia sanato la propria posizione, l’autorizzazione `e sospesa per due mesi.
9. I Comuni possono integrare i criteri previsti al comma 1 fino ad un massimo di 3 punti nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente ed al fine di valorizzare le esigenze e peculiarit`a locali.
10. La Regione predispone la modulistica per la domanda di partecipazione al bando di assegnazione dei posteggi nei mercati , fiere e nei posteggi isolati.
11. Il Comune, nel proprio regolamento, valuta la possibilit`a di fissare i criteri, le modalit`a e i parametri per il riconoscimento dell’avviamento commerciale all’ex titolare della concessione di posteggio.
12. Il Comune, ad integrazione di quanto previsto al comma precedente, qualora si tratti di con- cessioni di posteggi su box o altri manufatti, stabilisce i criteri, le modalit`a e i parametri per il riconoscimento dei costi per la realizzazione e/o il miglioramento dello stesso e delle attrezzature ivi presenti all’ ex titolare di autorizzazione/concessione.
Art.21
(Criteri per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere)
1. ll Comune pu`o assegnare annualmente i posteggi nelle fiere in base ad una graduatoria che tenga conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
a) l’anzianit`a di impresa comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle im- prese della Camera di Commercio. L’anzianit`a, riferita alla ditta individuale (individuata mediante partita iva o codice fiscale nel caso in cui alla ditta non sia associata la partita iva) del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando `e sommata a quella dell’eventuale dante causa cui `e subentrato nella titolarit`a del posteggio ed `e calcolata con i seguenti punteggi:
– anzianit`a di iscrizione fino a 5 anni: 5 punti;
– anzianit`a di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni: 10 punti;
– anzianit`a di iscrizione oltre 10 anni: 15 punti.
b) criteri elencati all’articolo 20, comma 1, lettere b) c) d) ove compatibili e rispettivi punteggi;
c) professionalit`a acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche ricavabile dalle presenze maturate nella fiera.
2. Si osservano le disposizioni di cui all’art. 20 comma da 2 a 11 ove compatibili.
3. Il Comune stabilisce nel bando la durata della concessione del posteggio nella fiera che non pu`o essere inferiore a cinque anni.
Art.22
(Disciplina e modalit`a di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati)
1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, sulla base della graduatoria redatta dal Comune in base al piu` alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all’autorizzazione, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio. A parit`a di presenze, si tiene conto della maggior anzianit`a dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell’eventuale dante causa.
2. L’assegnazione dei posteggi liberi `e effettuata giornalmente entro l’orario stabilito dal Regola- mento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente.
3. L’area in concessione suindicata non pu`o essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l’utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di propriet`a del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi salvo autorizzazione da parte del titolare.
Art.23
(Operatore proveniente da uno stato europeo o extra europeo)
1. In caso di partecipazione alle procedure da parte di prestatore proveniente da uno Stato dell’Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorit`a `e attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalit`a, nel rispetto del principio di reciprocit`a. L’applicazione del principio di reciprocit`a, infatti, sottintende una efficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati dell’Unione.
2. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure da parte di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti `e effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli e delle professioni.
Art.24
(Assegnazione dei posteggi riservati nei mercati e nelle fiere)
1. Il Comune stabilisce le modalit`a e i criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all’articolo 62 lr 22/2021 nel rispetto dei principi di concorrenza, pubblicit`a, trasparenza e semplificazione amministrativa. All’interno del mercato o fiera pu`o essere assegnato a ciascun operatore esclusivamente un posteggio, fatti salvi quelli concessi prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il posteggio riservato `e legato direttamente ai soggetti di cui al comma 1 e non ne `e ammessa la cessione, l’affitto o altra forma di trasferimento, a eccezione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli o agli artigiani che possono essere trasferiti solo con l’azienda. Se l’operatore non intende piu` svolgere l’attivit`a sul posteggio assegnato, questo rientra nella disponibilit`a del Comune
3. In caso di assenza temporanea dell’assegnatario, il posteggio pu`o essere assegnato giornalmente in base al seguente ordine di priorit`a:
a) soggetti aventi gli stessi requisiti;
b) operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto della tipologia di vendita.
Art.25 (Mercato agricolo)
1. Il Comune pu`o istituire un mercato agricolo riservato agli imprenditori agricoli, ai produttori agricoli o agli operatori agricoli.
2. I posteggi sono assegnati nel rispetto dei criteri e delle modalit`a fissate dal Comune che tengono conto dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza, semplificazione e celerit`a.
Art.26 (Posteggi isolati)
1. I posteggi isolati sono ubicati in zone non individuabili come mercati e sono assegnati mediante apposito bando comunale.
2. Ai posteggi isolati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai mercati contenute nella l.r. 22/2021 e nel presente Regolamento.
3. I posteggi isolati possono essere assegnati anche a piu` operatori e per periodi determinati in base a quanto previsto nel Regolamento comunale al fine di tenere conto della stagionalit`a dei prodotti e della rotazione delle merci.
4. Il Comune, nell’assegnare i posteggi secondo il criterio di cui al comma 3 del presente articolo, pu`o prevedere che la vendita del prodotto sia associata in base ai criteri di tipicit`a e specializzazione.
Art.27 (Registro delle presenze)
1. Il Comune tiene un registro, preferibilmente informatico, delle presenze. Nel registro sono ripor- tati i seguenti dati:
a) nome e cognome dell’operatore o, nel caso di societ`a, ragione sociale e nome del legale rappresentante;
b) tipo e numero dell’autorizzazione amministrativa o titolo equipollente ovvero estremi della SCIA o della comunicazione di subentro;
c) indicazione delle assenze e presenze dell’operatore; c- bis) numero del posteggio.
2. Il Comune, pu`o inserire le presenze e le assenze giornaliere anche su supporto elettronico cui il privato accede mediante credenziali personali.
3. Nel caso in cui il Comune detenga un registro cartaceo, il Comune su richiesta dell’interessato
`e tenuto a fornire entro un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni l’elenco delle assenze e presenze giornaliere.
Art.28
(Svolgimento dell’attivit`a da collaboratori)
1. L’attivit`a di commercio su aree pubbliche pu`o essere svolta in assenza del titolare dell’autorizzazione da un collaboratore nel rispetto delle norme regolanti le collaborazioni lavorative in generale.
Art.29
(Riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio)
1. Al fine di consentire lo sviluppo e la valorizzazione delle attivit`a su aree pubbliche di tipo commer- ciali, artigianali, turistico ricettive, artistiche, la promozione dei prodotti enogastronomici, della sapienza artigianale e della capacit`a imprenditoriale e la riqualificazione del tessuto urbano, il Comune, previa concertazione con le parti sociali interessate e previo parere della Soprintendenza pu`o selezionare aree del territorio nelle quali avviare percorsi innovativi.
2. Per le finalit`a di cui al comma 1, le aree sono individuate sulla base:
a) del valore o pregio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e culturale;
b) della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di spopolamento e desertificazione commerciale;
c) del valore strategico dal punto di vista commerciale e ricettivo delle aree;
d) del collegamento o vicinanza dell’area ad un borgo diffuso o appartenenza ad un distretto del commercio.
3. Nel rispetto di libert`a di iniziativa economica, proporzionalit`a, non discriminazione, concorrenza, tutela dei beni culturali e paesaggistici ed altri principi di rilievo costituzionale il Comune, nelle aree di cui al comma 1 pu`o:
a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalit`a;
b) favorire forme di accordi tra pubblico privato o lo sviluppo di convenzioni che prevedono l’ offerta di maggiori servizi al fine di agevolare la fruizione delle zone degradate o soggette a rischio di desertificazione;
c) promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa tra i Comuni, le reti di imprese, le organiz- zazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, le organiz- zazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le competenti Prefetture
- Uffici territoriali del Governo, per il rafforzamento dei controlli e l’attivazione di mezzi e misure di dissuasione nelle aree maggiormente caratterizzate dall’abusivismo commerciale e dalla illegalit`a diffusa;
d) creare spazi commerciali Comuni mediante la riqualificazione di mercati coperti degradati o in disuso esistenti;
e) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi attraverso l’accesso facilitato al credito o la riduzione delle imposte comunali;
f) integrare l’attivit`a di commercio su aree pubbliche con altri progetti comunali o eventi finalizzati alla promozione della citt`a, allo sviluppo del turismo e dell’attrattivit`a anche mediante la diffusione dei prodotti del territorio o di eccellenze locali (artistico, artigianali, eventi, workshop, showcooking;
g) incentivare l’attivit`a commerciale nelle aree interne, meno accessibili e lontane dai centri urbani e dai distretti commerciali, nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
h) prevedere una riqualificazione delle aree mercatali mediante l’adeguamento delle aree stesse ai posteggi effettivamente occupati;
i) anche al fine di tenere conto delle mutate esigenze connesse alle attrezzature per il lavoro, prevedere un adeguamento dei posteggi ai metraggi dei mezzi utilizzati per l’attivit`a di vendita.
Capo IV
FORME PARTICOLARI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art.30
(Attivit`a su aree demaniali marittime)
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime `e vietato, salvo che l’operatore abbia ottenuto apposito nulla osta da parte dell’autorit`a competente. Il nulla osta in originale deve essere sempre esibito con il titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.
2. L’esercizio dell’attivit`a `e svolto, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 22/2021 e nel presente Regolamento.
Art.31
(Attivit`a su aree private)
1. I privati non possono istituire mercati o fiere sulle aree di loro propriet`a, n´e autorizzare l’utilizzo delle stesse al fine di istituire un posteggio isolato.
2. Il privato pu`o mettere a disposizione del Comune l’area interessata. Il Comune istituisce il mercato o la fiera ovvero posteggi isolati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. L’assegnazione dei posteggi `e effettuata con i criteri e le modalit`a previsti dalle disposizioni contenute nella l.r. 22/2021 e nel presente Regolamento.
Art.32
(Attivit`a negli aeroporti, stazioni e autostrade)
1. E` vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni, nelle autostrade e nelle autostazioni senza il permesso del soggetto proprietario o gestore. Il permesso in originale deve essere sempre esibito con il titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza. Copia dello
stesso `e trasmessa al Comune di competenza a cura del soggetto proprietario o gestore. E`
vietato, altres`ı, il commercio a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, inteso come estensione di area pubblica di cui al capo IV in argomento.
2. L’esercizio dell’attivit`a su aree pubbliche `e svolto, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 22/2021 e nel presente Regolamento.
Art.33
(Attivit`a in grandi e medie strutture di vendita, Centri commerciali, impianti di distribuzione dei carburanti)
1. Le grandi e medie strutture di vendita e i Centri commerciali non possono istituire mercati di qualsiasi genere all’interno delle strutture n´e nei parcheggi di loro pertinenza
2. In occasione di particolari eventi, manifestazioni, festivit`a nazionali e locali di rilevanza anche per i flussi turistici e limitatamente alla durata di questi, il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, pu`o autorizzare mercati sia all’interno che all’esterno delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture superiori a 1.500 metri quadrati di superficie di vendita, anche operanti nella forma di Centro commerciale. Il Comune stabilisce le modalit`a e i criteri per l’organizzazione
di tali mercati.
E` fatto salvo, nel caso di utilizzo del parcheggio di pertinenza, il rispetto dei
parametri previsti per il commercio in sede fissa.
3. E` vietata l’attivit`a itinerante nelle aree di parcheggio di pertinenza delle grandi e medie strutture di vendita e dei Centri commerciali.
4. E’ vietato svolgere attivit`a di commercio su aree pubbliche all’interno delle aree degli impianti di distribuzione carburanti.
Art.34
(Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere promozionali)
1. Il Comune pu`o istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all’articolo 57, comma 1, lettera o), della l.r. 22/2021 e fiere promozionali di cui al comma 1, lettera p), del medesimo articolo, alle quali possono partecipare i prestatori provenienti da altre Regioni italiane e dagli altri Stati membri dell’Unione europea e precisamente:
a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche;
b) gli hobbisti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili;
c) gli operatori del commercio equo e solidale;
d) gli imprenditori individuali, le societ`a di persone e di capitali, purch´e iscritti nel registro delle imprese e previo rilascio della concessione temporanea di posteggio.
2. Il Comune individua l’area e i posteggi nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico- sanitaria, di viabilit`a, traffico e acustica e rilascia l’autorizzazione o la concessione temporanea di posteggio, valida per la sola durata dell’evento, con i criteri e le modalit`a fissati nel Regolamento comunale o in assenza nel Regolamento dell’organizzazione responsabile della manifestazione.
3. Il Comune, in ragione del fine promozionale e di visibilit`a turistica della manifestazione, pu`o prevedere casi di fiscalit`a agevolata ai sensi dell’art. 2, comma 5 del presente Regolamento.
Art.35
(Promozione del commercio equo e solidale)
1. I Comuni, sentite le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui alla l.r. 8/2008, promuovono manifestazioni ed eventi del commercio equo e solidale, in particolare:
a) prevedendo l’istituzione di un mercato o di una fiera del commercio equo e solidale riservato a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;
b) prevedendo l’istituzione di un mercato o di una fiera del commercio equo e solidale ris- ervato ai relativi operatori provenienti anche da altre Regioni italiane, altri Stati membri dell’Unione europea e Paesi extra UE;
c) riservando agli operatori del commercio equo e solidale posteggi nei mercati e nelle fiere fino a un massimo del 10 per cento.
2. I Comuni stabiliscono i criteri e le modalit`a per la promozione del commercio di cui a questo articolo.
Capo V
MERCATI DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO E MERCATINI DEGLI HOBBISTI E DEI CREATIVI
Art.36 (Mercati)
1. Ad integrazione di quanto previsto all’art 57, lettera i) della l.r. 22/2021 ed art. 68 della medesima legge, possono essere esposti e venduti articoli di oggettistica antica, libri e stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa, biancheria d’epoca, monete e oggetti filatelici, mobili antichi e comunque tutti i prodotti che per anno di produzione e qualit`a sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione.
2. E’ ammessa in particolare l’esposizione e la vendita di:
a) oggetti di antiquariato, ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) cose usate, ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) articoli di modernariato e collezionismo;
d) prodotti dell’artigianato artistico a tradizione locale o nazionale, eseguiti da artigiani diret- tamente nelle fasi di lavorazione e che si avvalgono in maniera limitata di elaborati industriali o di serie.
3. E’ vietata l’esposizione e la vendita di articoli nuovi o contraffatti anche se riproducenti oggetti antichi, armi ed esplosivi, di generi alimentari e di abbigliamento, tranne, per questi ultimi, quelli prodotti da almeno cinquant’anni.
4. Possono partecipare ai mercati di cui al presente articolo, gli hobbisti ed i creativi definiti all’art 68 comma 2 delle l.r. 22/2021.
Art.37
(Istituzione dei mercati di cui all’art. 36)
1. II Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi mag- giormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, istituisce e regolamenta i mercati dell’usato, dell’antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli hobbisti, determinandone:
a) l’ampiezza complessiva;
b) la periodicit`a;
c) la localizzazione e l’articolazione, compresa l’eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
d) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
e) i posteggi eventualmente riservati; f) la tipologia;
g) le modalit`a di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
h) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
i) l’orario di apertura e chiusura.
2. Il Comune entro il 30 novembre di ogni anno trasmette alla Regione Marche, in forma telematica mediante il portale regionale i dati relativi ai mercati di cui al presente articolo ai fini del monitoraggio del commercio.
Art.38
(Assegnazione dei posteggi nei mercati)
1. I posteggi di cui all’articolo 37 del presente Regolamento sono assegnati con le procedure, le tempistiche e secondo i criteri di priorit`a individuati dal Comune in osservanza delle disposizioni della l.r. 22/2021 e del presente Regolamento a:
a) esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione;
b) hobbisti, collezionisti e scambisti;
c) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificit`a del mercato o restauratori, in pos- sesso dell’iscrizione all’apposito albo;
d) artisti e creativi che espongono per la vendita le proprie opere anche d’ingegno.
2. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al SUAP competente per territorio entro il 30 novembre di ogni anno e valgono per tutte le manifestazioni comunali dell’anno successivo.
3. Le domande di partecipazione devono contenere:
a) l’indicazione delle generalit`a, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale;
b) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita IVA , nonch´e le generalit`a e il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica;
c) il recapito telefonico;
d) la dimensione del posteggio richiesto;
e) l’esatta indicazione della merce trattata; f) ogni altra informazione ritenuta utile.
4. La graduatoria ha validit`a annuale e scade il 31 dicembre. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente lo stesso giorno di mercato.
5. La ripetuta partecipazione non crea alcun diritto di priorit`a.
6. Ulteriori domande relative ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria annuale o resisi liberi nel corso dell’anno devono essere presentate almeno 10 giorni prima della prima giornata di svolgimento del mercato.
7. La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti con rifer- imento alla merceologia trattata.
8. Non possono essere accolte le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica della manifestazione.
Capo VI
SUBENTRO, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA
Art.39 (Subentro)
1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche su posteg- gio, gli aventi diritto presentano una comunicazione al SUAP competente nel territorio sede del mercato o della fiera o del posteggio isolato entro trenta giorni dal trasferimento, allegando l’originale del titolo abilitativo, copia del contratto di cessione o gestione d’azienda e autocerti- ficazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilit`a e professionali ove necessari.
2. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, gli aventi diritto possono svol- xxxx l’attivit`a su posteggio esibendo l’originale del contratto di cessione o gestione d’azienda, unitamente a copia conforme all’originale dell’autorizzazione.
3. Nel caso di trasferimento per causa di morte dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche su posteggio gli aventi diritto presentano comunicazione al SUAP competente nel territorio sede del mercato o della fiera entro 30 giorni dal decesso, allegando l’originale del titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet`a da cui risulta la qualit`a di erede e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilit`a e professionali ove necessari.
4. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 3, gli aventi diritto possono svol- xxxx l’attivit`a esibendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet`a da cui risulta la qualit`a di erede, unitamente all’originale del titolo abilitativo. Nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, fino alla pendenza del termine di accettazione dell’eredit`a ovvero per la durata di ges- tione provvisoria dell’impresa individuale, gli aventi diritto possono svolgere l’attivit`a esibendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet`a, unitamente all’originale del titolo abilitativo. In caso di accettazione dell’eredit`a con beneficio di inventario, gli aventi diritto possono svol- xxxx l’attivit`a presentando la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario unitamente all’originale del titolo abilitativo.
5. Il Comune sede del mercato o della fiera o del posteggio isolato , entro trenta giorni dal ricevi- mento della comunicazione di cui ai commi 1 e 3, provvede, verificati i requisiti, alla reintestazione del titolo abilitativo e al contestuale rilascio della concessione di posteggio a favore del suben- trante.
6. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli aventi diritto trasmettono, entro trenta giorni dal trasferimento, una comunicazione al SUAP competente nel territorio in cui `e stato rilasciato il titolo abilitativo in base alle dispo- sizioni regionali previgenti ovvero al SUAP al quale `e stata presentata la SCIA o comunicazione per l’esercizio dell’attivit`a, allegando copia del contratto di cessione o gestione d’azienda, originale del titolo abilitativo o copia dichiarata conforme della SCIA o comunicazione ed autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilit`a e professionali.
7. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 6, gli aventi diritto possono svolgere l’attivit`a itinerante esibendo l’originale del contratto di cessione o gestione d’azienda, unita- mente a copia conforme all’originale del titolo abilitativo o copia conforme della SCIA o della comunicazione.
8. Nel caso di trasferimento per causa di morte dell’attivit`a di commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli aventi diritto trasmettono, entro trenta giorni dal decesso, una comunicazione al SUAP competente nel territorio in cui `e stato rilasciato il titolo abilitativo in base alle disposizioni regionali previgenti ovvero al SUAP al quale `e stata presentata la SCIA o la comunicazione per l’esercizio dell’attivit`a, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet`a da cui risulta la qualit`a di erede, originale dell’autorizzazione o copia conforme della SCIA o della comunicazione e autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di onorabilit`a e professionali.
9. Fino alla presentazione della comunicazione di cui al comma 8, gli aventi diritto possono svol- xxxx l’attivit`a esibendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet`a da cui risulta la qualit`a di erede, unitamente all’originale del titolo abilitativo. Nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, fino alla pendenza del termine di accettazione dell’eredit`a ovvero per la durata di ges- tione provvisoria dell’impresa individuale, gli aventi diritto possono svolgere l’attivit`a esibendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet`a, unitamente all’originale del titolo abilitativo. In caso di accettazione dell’eredit`a con beneficio di inventario, gli aventi diritto possono svol- xxxx l’attivit`a presentando la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario unitamente all’originale del titolo abilitativo.
10. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, entro trenta giorni provvede alla veri- fica di quanto comunicato ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo e prende atto dell’avvenuto subentro.
11. Nel caso di subentrante in un titolo abilitativo rilasciato in altra Regione che intende avviare l’attivit`a nel territorio regionale, il Comune provvede ad acquisire:
a) copia dell’atto di cessione;
b) tutta la documentazione in possesso del Comune fuori Regione.
12. Il trasferimento in gestione o in propriet`a dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorit`a nell’assegnazione del posteggio posseduti dal cedente.
13. Anche nel caso di subentro si osservano i limiti massimi di concessioni stabiliti all’art. 59 comma 6 l. r. 22/2021.
Art.40 (Sospensione dell’attivit`a)
1. L’operatore che svolge l’attivit`a di commercio su aree pubbliche pu`o presentare al SUAP com- petente per territorio, comunicazione di sospensione dell’attivit`a medesima per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, salva proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessit`a, da Comunicare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di sospensione gi`a indicato.
2. La sospensione non pu`o comunque superare i termini di cui al comma 1 nell’arco di un quinquen- nio. Il Comune, quando la sospensione derivi da circostanze non imputabili all’operatore, pu`o, su motivata istanza dell’interessato, concedere una proroga al periodo massimo di sospensione di cui al comma 1.
3. Le assenze nei periodi di sospensione di cui al comma 1 non sono computate al fine della revoca.
4. Il Comune sospende il titolo abilitativo all’esercizio dell’attivit`a su posteggio o l’attivit`a itinerante esercitata in base a SCIA o comunicazione nei casi previsti dall’articolo 71 comma 1 della legge 22/2021.
Art.41
(Revoca dell’autorizzazione e inibizione dell’attivit`a)
1. Per la revoca dell’autorizzazione o l’inibizione dell’attivit`a esercitata in base a SCIA o titoli equipollenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 71, comma 2, della l.r. 22/2021.
2. In riferimento a quanto previsto al comma 1 del presente articolo:
a) le assenze sono computate al soggetto titolare dell’autorizzazione e della concessione, anche se l’azienda `e gestita da un terzo. Nel caso di affidamento della gestione dell’azienda o del ramo di azienda con relativa concessione di posteggio, il Comune `e tenuto a comunicare tempestivamente al titolare il verificarsi delle assenze che potrebbero portare alla revoca dell’autorizzazione e della concessione;
b) non sono computate le assenze dovute a condizioni meteorologiche proibitive o dovute a motivi di salute pubblica comprovati dalla dichiarazione dello stato di emergenza (com- provate da ordinanza sindacale recante restrizioni alle attivit`a economico - sociale o altro provvedimento, norma regionale o nazionale);
c) la documentazione giustificativa delle assenze deve essere presentata o inviata al Comune entro quindici giorni dall’inizio delle assenze stesse.
3. Il Comune pu`o revocare la concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilit`a, di traffico o igienico-sanitari senza oneri per il Comune medesimo. Il posteggio concesso in sostituzione, salva diversa indicazione da parte dell’operatore, non pu`o avere una superficie inferiore al precedente e deve essere localizzato, possibilmente, in conformit`a con le scelte dell’operatore stesso. Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facolt`a di esercitare l’attivit`a nell’area libera del mercato di appartenenza avente la medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche `e vietato o sottoposto a condizioni particolari.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio decadono o l’attivit`a esercitata in base a SCIA o comunicazione `e inibita in particolare:
a) per il mancato rispetto da parte dell’operatore delle norme sull’esercizio dell’attivit`a disci- plinata dal presente Regolamento e dalla legge regionale 22/2021;
b) quando l’operatore non riprende l’attivit`a al termine del periodo di sospensione di cui all’articolo 39, comma 1, del presente Regolamento.
5. La revoca, inibizione, decadenza ai sensi dell’art. 71 comma 2, n. 1) della l.r. 22/2021 `e disposta anche se il mancato utilizzo del posteggio `e conseguenza della sospensione dell’autorizzazione o dell’attivit`a ai sensi dell’art. 71 comma 1 della medesima legge. La revoca, inibizione, decadenza ai sensi dell’art. 71 comma 2, n. 1) della .r. 22/2021 `e disposta, in relazione all’art 71, comma 2, lettera b) della medesima legge anche per il mancato esercizio dell’attivit`a in forma itinerante.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.42
(Affidamento della gestione dei mercati e delle fiere)
1. Il Comune pu`o affidare a terzi l’organizzazione e la gestione del mercato e della fiera sulla base di apposita convenzione, contenente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il soggetto gestore.
2. Spettano comunque al Comune:
a) lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione e di concessione e il rilascio dei relativi provvedimenti;
b) l’attivit`a di vigilanza e controllo.
Art.43 (Obblighi degli operatori)
1. Agli operatori `e fatto obbligo di:
a) non superare la superficie di posteggio assegnata, sia con installazioni mobili sia con espo- sizione di merci;
b) usufruire di installazioni mobili con ancoraggio autonomo e non installare alcun tipo di appiglio su alberi, muri, sede stradale, ecc.;
c) non svolgere forme di vendita a scatola chiusa e a pubblico incanto, n´e l’attivit`a di battitore;
d) non gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, quali imballaggi, contenitori, scatole, buste;
e) disporre dell’attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni comunali al riguardo;
f) provvedere, prima di lasciare il posteggio, a raccogliere i rifiuti secondo le modalit`a definite dal Comune. Non possono essere lasciati scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all’attivit`a di vendita, n´e sulla strada o in contenitori diversi da quelli prescritti.
2. Gli operatori del settore alimentare sono tenuti all’osservanza delle norme igienico-sanitarie e rispettare le norme tecniche di settore ed in materia di sicurezza. In particolare, le caratteristiche dei banchi temporanei e dei veicoli speciali a uso negozio devono essere conformi a quanto previsto dalle specifiche norme di settore.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 4 e 5, art. 15 comma 3 e art. 43, comma 1 del presente Regolamento e del Regolamento comunale si applicano le sanzioni di cui all’art. 72 comma 4 della l.r. 22/2021.
4. La Regione Marche nell’ambito dell’attivit`a formativa diretta agli operatori di polizia locale preveder`a uno specifico modulo sulle disposizioni relative alla vendita di merce usata.
Art.44 (Consistenza degli esercizi)
1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, il Comune invia alla struttura organizzativa regionale competente i dati relativi alle autorizzazioni e concessioni rilasciate, alle SCIA e comunicazioni ricevute e a ogni provvedimento adottato, in base alle modalit`a individuate dal dirigente della struttura medesima.
Art.45
(Norme transitorie e finali)
1. E’ fatta salva l’applicazione delle norme nazionali ed europee in vigore e sopravvenute alla data di entrata in vigore del presente testo e relative alle stesse materie. In caso di contrasto tra norme nazionali, europee e le disposizioni del presente Regolamento, prevalgono le prime con conseguente disapplicazione delle norme incompatibili.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo, non `e piu` consentito il rilascio di autorizzazioni per l’attivit`a di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ma l’attivit`a `e soggetta alla presentazione di comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell’art. 181, comma 4 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi ubicati in mercati, fiere e posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attivit`a artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non gi`a riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate per anni 12.
4. Le modalit`a attuative sono illustrate nelle linee guida emanate dal Ministro dello Sviluppo Eco- nomico, con Decreto del 25/11/2020 e allegato “A”, nonch´e nella Deliberazione delle Giunta regionale n. 1560 del 14/12/2020 e relativo allegato.
5. I comuni adeguano i propri regolamenti alle presenti disposizioni entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. In attesa si applicano le disposizioni vigenti in quanto compatibili.
6. La modulistica standardizzata `e aggiornata o emanata ex novo dalla struttura regionale compe- tente entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul BUR Marche.
Art.46 (Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.