REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE DEL NOME, DELLA DENOMINAZIONE STORICA E DELL’IMMAGINE DEL TEATRO MASSIMO DI PALERMO A SCOPO COMMERCIALE
REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE DEL NOME, DELLA DENOMINAZIONE STORICA E DELL’IMMAGINE DEL TEATRO MASSIMO DI PALERMO A SCOPO COMMERCIALE
Capo I CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. La Fondazione Teatro Massimo è titolare del diritto esclusivo all’utilizzo, alla riproduzione ed alla divulgazione del suo nome, della denominazione storica e dell’immagine del Teatro Massimo di Palermo nonché dei beni culturali ad esso pertinenti.
2. Il presente regolamento definisce gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’utilizzo, la riproduzione e la divulgazione del nome, della denominazione storica e dell’immagine del Teatro Massimo di Palermo.
Articolo 2
1. La Fondazione Teatro Massimo può concedere, discrezionalmente, a terzi l’autorizzazione all’utilizzo, alla riproduzione ed alla divulgazione del suo nome, della denominazione storica e dell’immagine del Teatro Massimo di Palermo e dei beni culturali ad esso pertinenti.
2. Detta autorizzazione è concessa dal Sovrintendente previa presentazione di apposita richiesta. All’atto della richiesta, l’interessato dovrà fornire tutte le informazioni necessarie ai fini della sua valutazione ed eventuale concessione dell’autorizzazione.
Articolo 3
1. Il Sovrintendente è responsabile dell’attuazione del presente regolamento, e stabilisce i canoni in conformità a quanto previsto in esso.
Articolo 4
1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi all’utilizzo, alla riproduzione ed alla divulgazione del nome, della denominazione storica e dell’immagine del Teatro, vengono determinati tenendo conto anche:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. La concessione è incedibile, né in alcun modo trasferibile a terzi, e viene rilasciata in via non esclusiva al richiedente, previo accertamento dell’esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo il pagamento dei corrispettivi dovuti.
3. Fermo restando i casi di libera utilizzazione, previsti dal regolamento e dalla legge, nessun uso diverso da quello autorizzato dalla Fondazione può considerarsi legittimo. Le richieste relative a casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento, se autorizzate, saranno, di volta in volta, oggetto di accordi specifici.
1. È di regola vietata la riproduzione che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del Sovrintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale emanato ai sensi del D. lgs. n. 42/2014.
Capo II
CASI DI ESENZIONE
Articolo 6
1. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ricerca, cronaca, libera manifestazione del pensiero, beneficienza, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.
2. I soggetti richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dalla Fondazione concedente.
Articolo 7
1. Fatti salvi i casi di riproduzione effettuate da privati per uso personale, tutti gli altri usi dell’immagine del Teatro, ancorché gratuiti, sono soggetti all’autorizzazione del Sovrintendente.
2. Nelle riproduzioni fotografiche o filmate, autorizzate, ancorché a titolo gratuito, dovrà essere riportata la dicitura “tutti i diritti riservati alla Fondazione Teatro Massimo”.
3. Il Sovrintendente ha la facoltà di valutare e concedere ulteriori casi di esenzione, totale o parziale, non previsti dal presente regolamento, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, di quanto previsto all’art. 4, nonché dell’interesse della Fondazione.
Capo III CANONI
Articolo 8
1. Per le riprese fotografiche a scopo di lucro gli importi minimi dei corrispettivi sono determinati dal Sovrintendente tenendo conto dell’uso derivato, delle finalità, degli spazi eventualmente utilizzati e dei tempi, sulla base di una tariffa minima di euro 1.000,00 (mille oltre IVA), fermo restando il rimborso delle spese eventualmente sostenute dalla Fondazione concedente.
Articolo 9
1. Per le riprese filmate a scopo di lucro gli importi minimi dei corrispettivi sono determinati dal Sovrintendente tenendo conto dell’uso derivato, delle finalità, degli spazi eventualmente utilizzati e dei tempi, sulla base di una tariffa minima di euro 1.500,00 (millecinquecento oltre IVA), fermo restando il rimborso delle spese eventualmente sostenute dalla Fondazione concedente.
Articolo 10
1. In caso di riprese fotografiche e/o filmate in occasione di matrimoni, il canone viene concordato con il Sovrintendente sulla scorta del tariffario approvato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione con delibera n. 2 del 27 gennaio 2018.
1. Per le riprese filmate destinate alla produzione di film/fiction, fermo restando quanto stabilito all’art. 9, i canoni vengono valutati dal Sovrintendente in base all’entità della richiesta e alla distribuzione del prodotto.
Capo IV
COSTI PER PRESTAZIONI DEL PERSONALE ED UTILIZZO DEGLI SPAZI
Articolo 12
1. Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di servizio rese, ai fini della realizzazione delle riproduzioni, dal personale della Fondazione, nonché eventuali costi relativi all’utilizzo dei locali del teatro, saranno corrisposti dal richiedente secondo accordi prestabiliti.
Capo V
PROCEDURA e MODALITÀ DI PAGAMENTO
Articolo 13
1. La richiesta di concessione, indirizzata al Sovrintendente, dovrà essere inviata per posta ordinaria, posta elettronica, fax o consegnata a mano almeno 20 giorni prima delle riprese. Il Sovrintendente, se sussistono le condizioni di praticabilità e convenienza della richiesta, potrà concedere concessioni in deroga a detto termine.
2. Il richiedente dovrà dichiarare le sue generalità, la tipologia del prodotto o del servizio che intende realizzare, gli usi derivati, nonché tutti gli altri elementi necessari a valutare la richiesta.
Articolo 14
1. I pagamenti dovranno essere effettuati almeno 48 ore prima rispetto all’inizio dell’attività autorizzata, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Fondazione Teatro Massimo, con la causale: “Uso diritto all’immagine Fondazione Teatro Massimo”. In caso di mancato pagamento nei termini indicati la concessione dell’autorizzazione si intende revocata.
Articolo 15
1. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni in gestione alla Fondazione Teatro Massimo, il Sovrintendente determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
2. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
Articolo 16
1. Due copie della pubblicazione, ovvero il file digitale, contenente l’immagine andranno consegnate alla Fondazione concedente. Nel caso di riprese video, analogamente, andranno consegnate due copie del filmato ovvero il file digitale.
1. Il richiedente si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché a prendere visione del piano triennale della corruzione e del codice etico della Fondazione.
2. Il richiedente solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità civile e/o penale derivante da illeciti commessi nello sfruttamento della concessione ottenuta.
Capo VI NORME FINALI
Articolo 18
1. Per quanto non espressamente disciplinato in questo regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, ed alle altre norme di legge e regolamenti ministeriali vigenti in materia.
2. Sono fatte salve, e richiamate ove applicabili, le norme in materia di proprietà intellettuale ed industriale.