CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI AREA GESTIONE RISORSE
LOTTO II – Capitolato ALL RISKS
AREA GESTIONE RISORSE
Lotto II
ALL RISKS
DECORRENZA : dalle ore 24.00 del 28.02.2021
alle ore 24.00 del 29.02.2024
Frazionamento Annuale
Prima rata 28.02.2021 /28.02.2022
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1.1 |
Definizioni |
Art.1.2 |
Attività e caratteristiche del rischio |
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SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.2.1 |
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2.2 |
Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.2.3 |
Durata del contratto |
Art.2.4 |
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.2.5 |
Regolazione del premio |
Art.2.6 |
Facoltà di recesso |
Art.2.7 |
Modifiche dell’assicurazione |
Art.2.8 |
Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.2.9 |
Oneri fiscali |
Art.2.10 Art.2.11 |
Foro competente Interpretazione del contratto |
Art.2.12 |
Ispezione delle cose assicurate |
Art.2.13 |
Assicurazione per conto di chi spetta |
Art.2.14 |
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza |
Art.2.15 |
Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.2.16 |
Coassicurazione e delega |
Art.2.17 |
Xxxxxxxx broker |
Art.2.18 |
Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art.2.19 |
Rinvio alle norme di legge |
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SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.3.1 |
Forma di copertura |
Art.3.2 |
Oggetto della copertura |
Art.3.3 |
Esclusioni |
Art.3.4 |
Enti esclusi |
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SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.4.1 |
Spese di demolizione e sgombero |
Art.4.2 |
Perdita pigioni |
Art.4.3 |
Onorari di architetti, professionisti e consulenti |
Art.4.4 |
Spese peritali |
Art.4.5 |
Ricorso terzi |
Art.4.6 |
Rottura di vetri e cristalli |
Art.4.7 |
Fenomeno elettrico |
Art.4.8 |
Maggiori costi |
Art.4.9 |
Sovraccarico di neve |
Art.4.10 |
Gelo e/o ghiaccio |
Art.4.11 |
Furto, rapina, estorsione di valori |
Art.4.12 Art.4.13 Art.4.14 Art.4.15 Art.4.16 Art.4.17 Art.4.18 Art.4.19 |
Furto, rapina, estorsione del contenuto Portavalori Riduzione somme assicurate a seguito sx / reintegro Differenziale Storico – Artistico Anticipo indennizzi Costi di ricostruzione degli archivi non informatici Supporti dati e ricostruzione dati Foreste e vivai |
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.5.1 |
Obblighi in caso di sinistro |
Art.5.2 |
Esagerazione dolosa del danno |
Art.5.3 |
Procedura per la valutazione del danno |
Art.5.4 |
Mandato dei periti |
Art.5.5 |
Operazioni peritali |
Art.5.6 |
Determinazione del danno (Valore a nuovo) |
Art.5.7 |
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale |
Art.5.8 |
Xxxxxx Xxxxxx |
Art.5.9 |
Limite massimo di indennizzo |
Art.5.10 |
Pagamento dell’indennizzo |
Art.5.11 |
Indennizzo separato per ciascuna partita |
Art.5.12 |
Rinuncia al diritto di surroga |
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SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.6.1 |
Partite, somme assicurate e calcolo del premio |
Art.6.2 |
Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
Art.6.3 |
Riparto di coassicurazione |
Art.6.4 |
Disposizione finale |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1.1 - DEFINIZIONI
Assicurazione : |
Il contratto di assicurazione |
Polizza : |
Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente :
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Il soggetto che stipula l’assicurazione, ovvero il Contraente della presente applicazione riportato in frontespizio |
Assicurato : |
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società : |
L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker: |
è la MAG S.p.A. quale Xxxxxx incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società; |
Premio : |
La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : |
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : |
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo : |
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : |
La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : |
La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro : |
La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : |
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate : |
Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Danni diretti : |
I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
Xxxxx consequenziali : |
Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Danni indiretti : |
Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Valore Intero : |
Valutazione del danno indennizzabile con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto : |
Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Fabbricati : |
Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S’intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. Si intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, anche le mura e le opere di fortificazione, nonché pontili, attracchi, passerelle, ponti ed opere ingegneristiche in genere. |
Dipendenti:
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Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti:
i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea; |
Contenuto : |
Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all’esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni, pluviali. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, supporti dati e programmi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, anche poste all’esterno purchè in sede fissa (es. videocamere) fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d’arte, protezioni verticali di percorsi in genere, opere d’arte raccolte e collezioni in genere, ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; impianti semaforici ovunque ubicati, impianti sportivi, parchi gioco, merci, derrate alimentari, registri, cancelleria, valori e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant’altro non rientri nella definizione di “ Fabbricati “. Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant’altro a completamento e servizio dell’acquedotto. Canalizzazioni, condotte, pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, quant’altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa |
Valori : |
Per “valori” si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate. |
Beni di dipendenti e utenti: |
i beni, il denaro, i valori come definiti, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell’Amministrazione, nonché agli utenti dei servizi dell’Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture e/o in uso all’Amministrazione |
Opere d’Arte - rientrante nella partita CONTENUTO – salvo diversa indicazione
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Per opere d’arte s’intendono :
ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d’ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004). |
Inondazioni e/o alluvioni : |
Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Acqua piovana: |
Penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti senza verificarsi di rotture , brecce o lesini di cui alla garanzia Eventi Atmosferici |
Fuoriuscita di acqua: |
la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività, |
Eventi Socio-politici : |
Per eventi socio-politici s’intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere. |
Terrorismo e sabotaggio : |
Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Eventi Atmosferici : |
Per eventi atmosferici s’intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione |
Gelo:
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Il repentino abbassamento della temperatura che può provocare danni ai fabbricati o rotture negli impianti a servizio degli stessi. |
Crollo e collasso strutturale: |
il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori. |
Sovraccarico neve:
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identificato con il Crollo (totale o parziale) o cedimento del Fabbricato provocato direttamente dal peso della neve. |
Xxxxxxxxx : |
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Allagamenti : |
Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Smottamento: |
lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua od altri fluidi |
Autocombustione : |
Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Incendio : |
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi. |
Esplosione : |
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità. |
Implosione : |
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Scoppio : |
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Furto : |
Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale. |
Rapina : |
Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Estorsione : |
Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Urto Veicoli |
Danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via o all’interno delle aree dell’assicurato, purchè non di proprietà dell’Assicurato. S’intendono compresi anche i danni a quei beni che per loro natura sono posti all’esterno, a titolo esemplificativo e non limitativo, come gli impianti semaforici, centraline di rilevamento, apparecchi di illuminazione , attrezzature sportive , arredo urbano. |
Conduttori esterni: |
Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l’esterno |
Attrezzature elettroniche: |
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Apparecchi ad impiego mobile: |
Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
Dati: |
Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi |
Software:
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Insieme dei programmi che gestiscono e specializzano il funzionamento di un elaboratore || s. di base, il sistema operativo e l'insieme dei programmi che permettono all'elaboratore lo svolgimento delle sue funzioni di base | s. compatibile, quello che può essere usato da un determinato sistema operativo | sviluppo di s., progettazione di programmi per un determinato scopo applicativo. |
Programmi: |
Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati. |
Supporti dati: |
Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
Fenomeno Elettrico : |
Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc. |
Art.1.2 – ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (a titolo esemplificativo ma non limitativo)
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene tra le parti che:
agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
S’intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad ASL o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATC, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate ), sempreché assicurate da tali soggetti.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell’Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.
Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all’interno di tali automezzi.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall’Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all’Assicurato medesimo, a prescindere dall’esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.2.3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 2.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
la prima rata di premio (annuale) entro 60 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;
1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 60 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 60 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 60 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall’Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smei, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento
Art. 2.5 – REGOLAZIONE DEL PREMIO
Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo secondo anche il disposto del successivo articolo 5.8 “leeway clause”, nella seguente misura:
per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall’Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Se il Contraente / Assicurato non dovesse comunicare i dati nei tempi indicati al comma a) del presente articolo o non segnalasse comunque variazioni rispetto alla situazione esistente, si intenderanno confermate le somme assicurate in corso e le parti convengono di non procedere con alcuna regolazione.
Art. 2.6 – FACOLTÀ DI RECESSO
la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:
- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;
Art. 2.7 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 2.8 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 2.11 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 2.12 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 2.13 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 2.14 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 2.15 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo riservato);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 2.16 - COASSICURAZIONE E DELEGA
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 2.17 – XXXXXXXX BROKER
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società MAG SpA con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne 12, iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 (in seguito denominato anche Broker), il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :
che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l’esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure, in casi di particolare urgenza, direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall’Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l’Ente stesso;
che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
che l’opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, secondo l’aliquota provvigionale del 9% da calcolarsi sul premio imponibile
Art.2.18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.
I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge
Art. 2.19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 3.1 – FORMA DI COPERTURA
Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.6.1). Le Partite “Ricorso Terzi” e “Spese di demolizione e sgombero” sono da intendersi sempre operanti nella forma a Primo fuoco/Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
Art. 3.2 – OGGETTO DELLA COPERTURA
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e , da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art. 3.3 della presente Sezione.
Art. 3.3 – ESCLUSIONI
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :
verificatisi in occasione di:
atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
xxxxxxxx, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dei fabbricati del Contraente;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
2) causati da o dovuti a:
frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, fatto salvo quanto previsto all’art. 1.2 Sez. 1;
deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione , evaporazione;
errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l’indennizzabilità di eventuali sinistri;
alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie “spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”;
mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione;
dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche;
fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;
eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia “Maggiori Costi”;
i danni di natura estetica, non determinati da sinistro indennizzabile.
Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art. 3.4 – ENTI ESCLUSI
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
Gioielli, pietre e metalli preziosi;
Le opere d’arte se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente.
Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
Enti all’aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell’ambito delle ubicazioni assicurate;
Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)
Art. 4.1 – Spese di demolizione e sgombero
La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell’importo pagabile a termini di polizza nonché dell’ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro” :
Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Art. 4.2 – Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni” anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni”.
Art. 4.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all’Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all’Art.5.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola “Spese Peritali”.
La garanzia é prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
Art. 4.4 – Spese peritali
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all’Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all’Art.5.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese peritali”.
Art. 4.5 – Ricorso terzi / locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
Art. 4.6 – Rottura di vetri e cristalli
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura, escluse rigature e scheggiature, di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All’interno o all’esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all’art.3.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.
Art. 4.7 – Fenomeno elettrico
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :
causati da usura o da carenza di manutenzione;
verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
subiti da valvole, fonti di luce in genere e resistenze scoperte.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
Art. 4.8 – Maggiori costi
In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, qualora l’Assicurato non potesse proseguire le attività svolte nei fabbricati ove è avvenuto il danno, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
affitto di locali;
installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
installazione di condutture temporanee;
noleggio attrezzature e veicoli;
trasporto dipendenti;
trasporto di acqua e liquami;
ecc.
L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Maggiori costi”.
Art.4.9 – Sovraccarico di neve
La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.
La Società non risarcisce i danni causati:
da valanghe e slavine;
da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
La garanzia é prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Sovraccarico di neve”.
Art.4.10 – Gelo e/o ghiaccio
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, termici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell’attività descritta in polizza.
La Società non risponde dei danni:
causati a condutture installate all’esterno dei fabbricati o interrate;
causati da rottura degli impianti verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.
La garanzia é prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Gelo e/o ghiaccio”.
Art. 4.11 – Xxxxx, rapina estorsione di valori
Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all’esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi locale dell’Assicurato i valori siano o si ritengano essere.
Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori, oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.9 e/o beni dei dipendenti, con il limite di €.500,00 / sinistro e anno.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione di valori”.
Art 4.12 - Furto, rapina estorsione del contenuto
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
perdita o danneggiamento dell’arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati dell’Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci;
furto o danneggiamento di attrezzature, impianti , merci e /o componenti di fabbricati che per loro natura sono posti all’aperto e/o all’esterno dei fabbricati.
a condizione però che l’Assicurato sia il proprietario (1) degli oggetti indicati alle lettere a), b), c) e d) e ne sia il responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento o ne abbia l’interesse assicurativo, la garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione del contenuto”.
Limitatamente all’assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.
Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.
Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura o effettuati sui beni di cui alla lettera d) che precede, verranno indennizzati con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00.
Sono ricompresi anche Enti di terzi che si trovino nella disposizione dell’Assicurato; questi verranno indennizzati entro i limiti previsti nella Sezione 6.
Art. 4.13 – Portavalori
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno dei fabbricati dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell’Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:
contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore;
assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all’Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente art. 11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell’Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Xxxxxxxxx, i collaboratori in genere .
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Portavalori”.
Art. 4.14 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro / reintegro
In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha facoltà, con l’accordo della Società, di reintegrare tale importo con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento.
L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.
Art. 4.15 – Differenziale storico-artistico
Nel limite globale della somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall’art. 6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Differenziale storico/artistico”.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art.
4.16 – Anticipo indennizzi
L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila euro). L'obbligazione della società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000.000 (un milione di euro ), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul pagamento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 4.17 – Costi di ricostruzione degli archivi non informatici
La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.
La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6.
Art.4.18 – Supporti dati e ricostruzione dati
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a Supporti dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.
La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6.
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SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
entro 30 (trenta) giorni da quando l’ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei 10 (dieci) giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 5.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 5.3 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
I periti devono:
indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione.
verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.6 della presente Sezione.
procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art.5.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 5.5 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art.5.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base ai criteri come di seguito espressi: l costo di “ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
in caso di distruzione:
per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
per le opere d’arte ed i valori l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all’Art.6.2 della Sezione 6.
per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
in caso di danno parziale:
il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Per i beni mobili – vedasi Contenuto – si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, previsti da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base alla forma di garanzia a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, forma di garanzia in base alla quale l’assicurazione verrà prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l’applicazione della regola proporzionale ai sensi dell’art. 1907 del C.C.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :
relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rimpiazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3.3 Sezione 3 della presente polizza.
per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.6.2 della Sezione 6.
se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i), é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
La presente clausola non è operante per i danni da Furto/rapina, che saranno indennizzati tenendo conto del valore commerciale del bene sottratto/danneggiato al momento del sinistro, detraendo il valore di eventuali recuperi.
Art. 5.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all’Art.6.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Art. 5.8 – Xxxxxx Xxxxxx
Premesso che si conviene tra le parti che :
agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato.
La Società, fermo restando che non si tratta di “stima accettata” (ex art 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C. semprechè l’Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall’Art.2.5 Sezione 2 della presente polizza.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell’art 1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’Art 1907 C.C..
Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.
Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società.
Art. 5.9– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per intero periodo assicurato somma maggiore delle somme assicurate indicate nella successiva Sezione 6
Art. 5.10 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 60 (sessanta) giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto,
nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, xxxxx e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art. 5.11 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall’Art.5.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art. 5.12 – Rinuncia all’azione di surroga
A parziale deroga dell’art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all’azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell’Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione nei confronti del responsabile.
SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.6.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita |
Enti Assicurati |
Somme Assicurate in Euro |
Tasso Lordo ‰ |
Premio Lordo Annuo |
1 |
Fabbricati (VI) |
28. 650.000,00 |
|
|
2 |
Fabbricati soggetti a vincolo (VI) |
26.000.000,00 |
|
|
3 |
Contenuto (VI) |
2. 920.000,00 |
|
|
4 |
Valori (PRA) |
15.000,00 |
|
|
4 |
Ricorso terzi / locatari (PRA) |
2. 500.000,00 |
|
|
5 |
Spese demolizione e sgombero (PRA) |
515.000,00 |
|
|
Totale |
|
60. 600.000,00 |
0,00 |
|
VI= valore intero PRA= Primo rischio Assoluto
- Immobile sede centrale sito in xxx X.Xxxxxxx x.0 Xxxxxx, mq.10350
- immobile denominato Borsa merci sito al x.xx Meridionale n.58 Napoli, mq. 9400
- Immobile sito al Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 , xx. 5500
Art.6.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Premesso che l’esposizione della Società non potrà superare i limiti generali INDICATI NELLE SOMME ASSICURATE
E che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di €. 500,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi sotto-riportati.
Si conviene che per le singole garanzie sotto-riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Garanzia |
Limiti di indennizzo |
Scoperto e/o franchigia |
Acqua condotta |
100.000,00 per sx ed anno |
Franchigia Frontale |
Spese ricerca, riparazione e rotture |
50.000,00 per sx ed anno |
Franchigia Frontale |
Fenomeno elettrico |
155.000,00 per sx ed anno |
Franchigia Frontale |
Demolizione e sgombero |
515.000,00 per sx ed anno col sottolimite di 50.000,00 per rifiuti tossici e nocivi |
NIL |
Monete. Biglietti di banca |
20.000,00 per sx ed anno |
Franchigia Frontale |
Oneri di urbanizzazione |
5% del danno liquidabile |
NIL |
Spese peritali, onorari architetti etc |
25.000,00 per sinistro |
NIL |
Oggetti di arte |
260.000,00 per sx ed anno col limite di 5.000,00 per singolo oggetto |
Franchigia Frontale |
Eventi atmosferici |
80% delle somme assicurate |
Franchigia 1.500,00 |
Sovraccarico neve |
50.000,00 per sinistro ed anno |
Scop. 10% min. 5.000,00 |
Gelo |
50.000,00 per sinistro ed anno |
Franchigia Frontale |
Collasso Strutturale |
50.000,00 per sinistro ed anno |
Franchigia Frontale |
Eventi Sociopolitici |
70% delle somme assicurate |
Scop. 10% min. 2.500,00 |
Terrorismo e sabotaggio |
20% delle somme assicurate con il massimo di 5.150.000,00 per sx ed anno |
Scop. 20% min. 2.500,00 |
Perdita Pigioni |
515.000,00 per sx ed anno |
NIL |
Inondazioni alluvioni allagamento |
50% delle somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 10.000.000,00 per sx ed anno e per tutte le ubicazioni |
Scop. 10% min. 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto |
Terremoto |
50% delle somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di 10.000.000,00 per sx ed anno e per tutte le ubicazioni |
Scop. 10% min. 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto |
Dispersione Liquidi |
10.000,00 per sx ed anno |
Franchigia Frontale |
Franamenti , cedimenti, smottamenti di terreni |
50.000,00 per sx ed anno |
Franchigia Frontale |
Differenziale storico artistico |
500.000,00 per sx ed anno |
Franchigia Frontale |
Patrimonio Librario |
70.000,00 col limite di 3.500,00 per singolo volume |
NIL |
Spese extra, maggiori costi |
515.000,00 per sx e per singola ubicazione |
Franchigia Frontale |
Ricostruzione archivi |
50.000,00 per sx e per singola ubicazione |
Franchigia Frontale |
Furto
|
515.000,00 per sx ed anno coi seguenti sottolimiti:
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|
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.6.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società |
Agenzia |
Percentuale di ritenzione |
|
|
|
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|
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Art.6.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
La Società Il Contraente
Agli effetti dell’art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:
SEZIONE 2
Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 2.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 2.6 Facoltà di recesso
Art. 2.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 2.11 Interpretazione del contratto
Art. 2.15 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Art. 2.17 Clausola Broker
Art. 2.19 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
SEZIONE 5
Art. 5.1 Obblighi in caso di sinistro
SEZIONE 6
Art. 6.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
La Società Il Contraente