Factsheet: Accordo di partenariato economico globale AELS−Indo- nesia
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Factsheet: Accordo di partenariato economico globale AELS−Indo- nesia
Sintesi
Il 16 dicembre 2018 gli Stati dell’AELS (Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e l’Indo- nesia hanno firmato a Giacarta un Accordo di partenariato economico globale (Comprehen- sive Economic Partnership Agreement, CEPA).
L’Accordo aumenterà la certezza del diritto, migliorerà la prevedibilità delle relazioni eco- nomiche bilaterali e favorirà la cooperazione tra le autorità. Il Parlamento ha approvato il CEPA nella sessione invernale 2019. Il termine di referendum scade il 9 aprile 2020.
Le concessioni tariffarie sono concepite in modo tale da permettere a tutti i principali set- tori di esportazione svizzeri di beneficiare dell’Accordo; questo vale sia per l’industria che per i produttori agricoli. In cambio la Svizzera accorderà l’accesso in franchigia doganale ai prodotti industriali indonesiani. Le concessioni tariffarie accordate nel settore agricolo cor- rispondono sostanzialmente a quelle di altri accordi di libero scambio.
Costituiscono però una novità per la Svizzera le concessioni sull’olio di palma, per le quali sono previste misure d’accompagnamento che prevedono requisiti chiari ai fini di un com- mercio sostenibile (v. sotto Concessioni per l’olio di palma e Requisiti di sostenibilità per l’olio di palma). La Svizzera contribuisce così agli sforzi internazionali per migliorare gli stan- dard di sostenibilità in questo settore.
Scambi di merci
Concessioni dell’Indonesia
• Allo scadere dei termini previsti per l’abolizione dei dazi, la Svizzera potrà esportare in Indonesia il 98% dei suoi prodotti in franchigia doganale1.
• Allo scadere dei termini previsti per l’abolizione dei dazi, in base al commercio at- tuale, le imprese svizzere potranno risparmiare circa 25 milioni di franchi di dazi all’anno.
• L’eliminazione dei dazi dovrebbe incentivare nuovi scambi, oggi ostacolati dai dazi elevati applicati dall’Indonesia nel settore industriale (dazi medi dell’8 %2).
Termini di abolizione dei dazi / categoria | Percentuale delle attuali esportazioni verso l’Indone- sia3 | Cifre cumulate |
Esenzione con l’entrata in vigore | 77,49 % | 77,49 % |
Graduale abolizione su 5 anni | 13,50 % | 90,99 % |
1 Presupponendo che tutte le esportazioni avvengano nel quadro dell’ALS.
2 xxxx://xxxx.xxx.xxx/XxxxxxXxxxxxx/XXXXXxxxxxXXXxxx.xxxx?XxxxxxxxxX&XxxxxxxxXX.
3 In base alla statistica indonesiana sulle esportazioni 2012–15.
Graduale abolizione su 9 anni | 5,41 % | 96,39 % |
Graduale abolizione su 12 anni | 1,86 % | 98,26 % |
Riduzioni (graduali, su 12−14 anni al massimo, pari al 25−50 %) | 0,04 % | - |
Nessuna concessione | 1,70 % | - |
• La Svizzera ottiene ampie concessioni per i suoi interessi d’esportazione nel settore agricolo:
o L’Indonesia eliminerà i dazi sul latte e i prodotti del latte con l’entrata in vi- gore dell’Accordo o entro cinque anni. Per lo yogurt è previsto un termine di abolizione di nove anni.
o I dazi su caffè, cioccolata e biscotti verranno eliminati entro dodici anni.
o I dazi sugli alimenti per neonati verranno eliminati con l’entrata in vigore dell’Accordo.
o I dazi sulle bevande energetiche verranno eliminati entro nove anni.
• Nel settore industriale si rilevano le seguenti concessioni:
o Nell’industria chimica e farmaceutica praticamente tutti i dazi verranno eli- minati con l’entrata in vigore dell’Accordo o entro termini transitori fino a nove anni.
o Nel settore tessile, particolarmente sensibile per l’Indonesia, non è stata rag- giunta un’intesa su un’abolizione generale dei dazi. Per i principali interessi d’esportazione svizzeri è però stato concordato un libero accesso al mercato dopo termini di abolizione da cinque a dodici anni.
o I dazi sui macchinari, salvo poche eccezioni, verranno completamente elimi- nati con l’entrata in vigore dell’Accordo o dopo termini transitori da cinque a dodici anni.
o Tutti i dazi sugli orologi verranno eliminati con l’entrata in vigore dell’Accordo
o entro termini transitori da cinque a nove anni.
Concessioni della Svizzera
In generale
• La Svizzera accorda all’Indonesia il libero accesso al mercato per i prodotti industriali a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo.
• Le concessioni della Svizzera nel settore agricolo corrispondono sostanzialmente al
livello accordato in altri ALS. Le concessioni sono compatibili con la politica agricola svizzera e non mettono a rischio i settori sensibili.
Concessioni per l’olio di palma
Il Consiglio federale stima che nel complesso le importazioni svizzere di olio di palma non aumenteranno con il CEPA. Le importazioni svizzere di olio di palma indonesiano sono oggi molto esigue. Negli anni 2016–2018 raggiungevano in media 584 t all’anno, pari al 2 % circa del volume delle importazioni totali di 30 400 t. È possibile che a lungo termine l’In- donesia guadagni nuove quote di mercato grazie all’Accordo. Questa possibilità potrà tutta- via concretizzarsi solo se i produttori indonesiani di olio di palma sapranno soddisfare le con- dizioni imposte dal mercato elvetico. Un presupposto indispensabile è costituito dal rispetto dei requisiti di sostenibilità del mercato svizzero, che applica standard molto elevati nel con- fronto internazionale. Già oggi quasi tutto l’olio di palma destinato all’industria alimentare
svizzera è certificato in base a criteri di sostenibilità. Per garantire il rispetto di questi requi- siti, l’olio di palma importato dall’Indonesia a condizioni preferenziali deve essere prodotto in modo sostenibile. I dettagli saranno disciplinati mediante ordinanze.
L’esito dei negoziati prevede le seguenti concessioni della Svizzera per l’olio di palma indo- nesiano:
Contingenti bilaterali
• Cinque contingenti per un quantitativo totale di 10 000 t, che aumenta a 12 500 t en- tro cinque anni:
o Contingente A: 1000 t per l’olio di palma grezzo, riduzione dei dazi del 30 %, aumento di 50 t per 5 anni a 1250 t.
o Contingente B1: 5000 t per la stearina di palma, riduzione dei dazi del 40 %, aumento di 250 t all’anno per 5 anni a 6250 t.
o Contingente B2: 1000 t per la stearina di palma, riduzione dei dazi del 20 %, aumento di 50 t all’anno per 5 anni a 1250 t.
o Contingente C1: 2000 t per l’olio di palmisti, riduzione dei dazi del 40 %, au- mento di 100 t all’anno per 5 anni a 2500 t.
o Contingente C2: 1000 t per l’olio di palmisti, riduzione dei dazi del 20 %, au- mento di 50 t all’anno per 5 anni a 1250 t.
• Le importazioni preferenziali autorizzate nei limiti di questi contingenti devono rispet- tare le disposizioni dell’articolo «gestione sostenibile del settore degli oli vegetali» dell’ALS.
• Le importazioni preferenziali autorizzate nei limiti di questi contingenti devono inoltre essere effettuate in cisterne da 22 t, in modo da garantire la tracciabilità del prodotto.
Altre concessioni
• Contingente di 100 t in franchigia doganale per l’olio di palma del tipo «Red Virgin» in bottiglie di al massimo due litri destinato al consumo diretto.
• Vengono inoltre regolate formalmente alcune pratiche già in uso:
o Accesso al mercato in franchigia doganale per l’olio di palma riesportato in forma trasformata (corrisponde all’attuale procedura del traffico di perfezionamento at- tivo, che verrà mantenuta).
o Accesso al mercato in franchigia doganale per l’olio di palma utilizzato a scopi tecnici per la produzione di minestre/salse.
• Se in futuro la Svizzera dovesse accordare ad altri importanti produttori di olio di palma (in particolare la Malaysia) migliori condizioni di accesso al mercato, dovrà ac- cordare all’Indonesia, su sua richiesta, le stesse concessioni.
Meccanismo di protezione
• L’Accordo prevede un meccanismo di protezione che consentirebbe alla Svizzera di reagire in modo adeguato all’importazione di olio di palma indonesiano qualora il mer- cato svizzero di semi oleosi si trovasse sotto pressione.
Requisiti di sostenibilità per l’olio di palma
• L’articolo 8.10 del CEPA sulla gestione sostenibile del settore degli oli vegetali tiene conto delle preoccupazioni concernenti le condizioni di produzione dell’olio di palma.
• Per garantire una produzione degli oli vegetali sostenibile dal punto di vista ambien- tale, economico e sociale, l’Indonesia si impegna ad applicare effettivamente le leggi volte a proteggere le foreste primarie, le torbiere e i relativi ecosistemi e ad arrestare la deforestazione, il drenaggio delle torbiere e la deforestazione per abbruciamento nonché a rispettare i diritti delle comunità indigene e dei lavoratori.
• L’Indonesia e gli Stati dell’AELS promuovono la diffusione di normative in materia di sostenibilità nel settore degli oli vegetali e cooperano per migliorare gli standard vi- genti. Si impegnano inoltre a garantire la trasparenza delle norme applicate in questo settore.
• L’Indonesia e gli Stati dell’AELS si impegnano a far sì che gli oli vegetali scambiati secondo le regole del CEPA vengano prodotti in conformità con queste condizioni quadro.
• Per poter usufruire delle riduzioni parziali dei dazi sull’olio di palma, gli importatori svizzeri devono quindi garantire che l’olio importato rispetti i principi di sostenibilità convenuti.
• Attualmente i vari uffici federali interessati stanno elaborando le disposizioni d’esecu- zione di questi impegni di diritto internazionale. Le disposizioni verranno poste in vi- gore insieme al CEPA.
Disposizioni generali sul commercio e lo sviluppo sostenibile
• Il capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile copre gli aspetti legati all’ambiente e al lavoro ed è compatibile con gli obblighi degli Stati dell’AELS e dell’Indonesia in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Deve- lopment Goals, SDGs).
• Gli Stati dell’AELS e l’Indonesia ribadiscono, tra l’altro, il loro impegno a rispettare e attuare in modo efficace gli accordi ambientali multilaterali e gli accordi dell’Organiz- zazione internazionale del lavoro (OIL) che hanno ratificato.
• Le Parti si impegnano a non ridurre il livello di protezione dell’ambiente e delle norme sul lavoro fissato nelle legislazioni nazionali al solo fine di attrarre investimenti o di ot- tenere altri vantaggi commerciali.
• Xxxxxxxxxxx inoltre gli impegni assunti aderendo a strumenti internazionali per la tu- tela dei diritti umani.
• Il capitolo contiene infine disposizioni sulla gestione sostenibile delle risorse forestali e ittiche e sulla promozione dei sistemi di certificazione della sostenibilità.
Ostacoli tecnici agli scambi e misure sanitarie e fitosanitarie
• Gli articoli sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e sulle misure sanitarie e fitosanita- rie (SPS) integrano le disposizioni dei corrispondenti accordi OMC. Se l’UE e l’Indo- nesia dovessero concludere un accordo in questi due settori, la Svizzera otterrebbe dall’Indonesia, grazie a una clausola di revisione, un trattamento equivalente a quello riservato all’UE.
• Nel settore SPS le Parti applicano un sistema di audit per valutare gli stabilimenti che esportano prodotti alimentari. Inoltre, il numero di certificati SPS viene limitato e ade- guato alle norme internazionali. I controlli all’importazione si basano sulla valutazione del rischio e sul principio di non discriminazione. Se non vengono individuati rischi, i prodotti in questione non sono trattenuti alla frontiera in attesa dei risultati.
Servizi
• L’Accordo contiene norme supplementari rispetto all’Accordo generale dell’OMC sugli scambi dei servizi (GATS) in materia di servizi finanziari, servizi di telecomunicazione,
servizi turistici, riconoscimento delle qualifiche, circolazione delle persone fisiche, ri- conoscimento dei certificati di idoneità e formazione dei membri di equipaggi marit- timi. Le norme sui servizi finanziari, in particolare, sono ambiziose e corrispondono agli standard svizzeri.
• In materia di accesso ai mercati (metodo degli elenchi positivi), il livello di impegno garantito dall’Indonesia agli Stati dell’AELS è leggermente più elevato rispetto ai suoi obblighi nel quadro del GATS.
Investimenti
• Il capitolo prevede che gli investitori svizzeri possano fondare o rilevare un’impresa al di fuori del settore dei servizi sostanzialmente alle stesse condizioni riservate agli in- vestitori indonesiani. Questo principio del trattamento nazionale vale per la costitu- zione e il rilevamento di imprese con personalità giuridica e di succursali o rappresen- tanze.
• Gli impegni da parte indonesiana hanno un’ampia copertura. Il settore manifatturiero,
particolarmente importante per gli investitori svizzeri, è prevalentemente aperto agli investitori, anche se sottostà a condizioni di capitale minimo e in parte di partenariato. Nel complesso l’elenco di impegni indonesiano rielaborato rispecchia la legislazione nazionale e corrisponde perlopiù alle concessioni accordate dall’Indonesia in altri ac- cordi (p. es. al Giappone).
Proprietà intellettuale
• Le disposizioni del CEPA migliorano la certezza del diritto per l’economia svizzera in- novativa sul mercato indonesiano. Queste disposizioni prevedono la protezione di: diritti d’autore e diritti di protezione affini, marchi, indicazioni geografiche, indicazioni di provenienza, design, brevetti, varietà vegetali, topografie dei microprocessori e in- formazioni confidenziali.
• Il livello di protezione si basa sull’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e in alcuni punti si spinge oltre.
• In un accordo aggiuntivo (Record of Understanding), che costituisce parte integrante dell’ALS, l’Indonesia riconosce che non si può imporre una licenza per il solo fatto che un prodotto sia importato. Viene così garantito l’esercizio del brevetto anche per i beni importati.
• I diritti vigenti nel quadro del TRIPS per il rilascio di licenze obbligatorie rimangono tuttavia espressamente garantiti.
• L’Accordo prevede la protezione dei risultati dei test per un periodo di dieci anni per i prodotti agrochimici e la protezione dei risultati dei test per un numero di anni da sta- bilire nelle singole legislazioni nazionali per i medicinali.
• Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni materiali della Convenzione interna- zionale per la protezione delle novità vegetali. A tale proposito l’Accordo tiene conto della particolare situazione dell’Indonesia, precisando che questo impegno non pre- giudica i diritti dell’Indonesia di proteggere le proprie varietà vegetali locali. L’Indone- sia dispone quindi della sufficiente flessibilità per istituire o mantenere i propri sistemi di protezione della selezione vegetale e per considerare così le particolarità del si- stema locale di accesso alle sementi.
Appalti pubblici
• L’accordo contiene una clausola negoziale che garantisce agli Stati dell’AELS di po- ter negoziare un accesso agli appalti pubblici qualora l’Indonesia dovesse concludere un accordo che preveda impegni in questo settore con un Paese terzo.
Cooperazione economica
• Gli Stati dell’AELS e l’Indonesia auspicano una maggiore cooperazione nell’intento di migliorare l’utilità reciproca dell’Accordo in conformità con le strategie nazionali e gli obiettivi politici e tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo sociale ed economico.
• Gli obiettivi formulati nel capitolo sulla cooperazione economica vengono precisati in una dichiarazione d’intenti separata (Memorandum of Understanding). I possibili am- biti di cooperazione comprendono tra l’altro: questioni doganali e in materia di origine, regolamenti tecnici, valutazioni della conformità, proprietà intellettuale, questioni del lavoro, turismo e sviluppo sostenibile di rami industriali basati sull’agricoltura (tra cui l’olio di palma).
• Le cooperazioni possono essere gestite dai singoli Stati dell’AELS o dal Segretariato
dell’AELS. Per la Svizzera le cooperazioni nel settore economico non richiedono fondi supplementari, ma avvengono nel quadro del messaggio concernente la coope- razione internazionale della Svizzera 2017−2020 e sono integrate nella strategia per l’Indonesia 2017−20204 nell’ambito della cooperazione economica allo sviluppo.
4 Cfr. xxx.xxxx-xxxxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xx- donesien-2017-2020.html